Articolo 9 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 giugno 1986
Art. 9.
L' articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' abrogato.
Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'articolo 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 .
Nota all'art. 9:
Il testo dell'art. 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e' il seguente:
"Art. 304 (Limiti di navigazione dette navi minori e dei galleggianti).
- Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile.
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986