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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai IGnori Magistrati
Dott. Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott. Enrico SCHIAVON Consigliere
Dott. Dario MORSIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
567 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
RAPPRESENTATA DA Parte_1 Parte_2
(C.F. ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to RIPA MARCO con domicilio eletto in Indirizzo Telematico
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
1 rappresentata e difesa dall'Avv.to SPADA MONICA e dall'Avv.to SPADA MANUELA;
con domicilio eletto in VIA
E. DEGLI SCROVEGNI 29 PADOVA
CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to RIPA MARCO con domicilio eletto in GALLERIA TRIESTE 5 35126 PADOVA
PARTI APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1683/2021
del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In riforma totale della sentenza del Tribunale di
Padova n. 1683/2021 pubblicata il 21/09/2021 RG n.
5021/2018 Repert. n. 3404/2021 del 21/09/2021, mai notificata, respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda di parte attrice, confermando quindi la legittimità dell'esecuzione n. 424/2016 e del precetto intimato il 6/4/2016. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Cont Per parte appellata :
2 1) Accogliersi l'appello proposto da Parte_1
[...]
2) Respingersi l'appello incidentale formulato dalla convenuta . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario.
Per parte appellata : CP_1
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta sia di sia di;
Parte_1 CP_3
NEL MERITO A) Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto, con la conferma della sentenza n. 1683/2021
del Tribunale di Padova sul capo impugnato da controparte, salvo quanto esposto con i motivi dell'appello incidentale.
SULL'APPELLO INCIDENTALE EX ART. 333 CPC B) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale
Accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità del credito di e/o del difetto di Parte_1
legittimazione di quale mandataria di Parte_2 [...]
e/o della stessa sia in Parte_1 Parte_1
primo grado che nel presente giudizio. C) in
3 accoglimento del secondo motivo di appello incidentale
Disporsi la rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo azionato da calcolarsi ex art. 1815, co. 2,
cc o con il tasso sostitutivo legale speciale ex art. 117 TUB e la restituzione delle somme versate in eccesso o l'eventuale loro compensazione. D) in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale
Condannarsi e Controparte_4 [...]
in solido tra loro e/o secondo il Parte_1
rispettivo grado di colpa, al risarcimento del danno occorso all'odierna appellata a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dalle convenute,
da provarsi in corso di causa e che in via prudenziale viene quantificato in euro 10.000, o nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. Stante la pretestuosità e l'infondatezza del procedimento esecutivo promosso da Controparte_4
si chiede la condanna di Controparte_4
e in solido tra loro e/o
[...] Parte_1
secondo il rispettivo grado di colpa al risarcimento danni ex art. 96 cpc, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
4 IN OGNI CASO E) Ordinarsi la cancellazione del pignoramento sugli immobili oggetto di procedura esecutiva n. 424/2016 RG Es. a spese della Org_1
convenuta Controparte_5
pendente avanti il Tribunale di Padova.
F) Con vittoria di compensi e spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge,
con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
G) In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse e/o non disposte in corso di causa di primo grado. Senza
voler invertire l'onere della prova, si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) Vero
che i funzionari (specie il direttore della filiale di
Camin, dr. della Banca, fin dalla Persona_1
sottoscrizione dell'apertura di credito del 10.7.2013
della durata di 24 mesi, avevano sempre dichiarato che alla sua scadenza avrebbero accordato la rinegoziazione, la proroga o la trasformazione in mutuo;
2) Vero che la IG.ra , prima della CP_1
scadenza del contratto di apertura di credito
5 10/7/2013, nella primavera del 2015, aveva più volte
Cont sollecitato la propria banca ad effettuare una conversione in mutuo pur pagandolo regolarmente, oppure un'espansione del mutuo già accordato o la proroga di un altro anno;
3) Vero che tali richieste venivano formalizzate per suo conto anche dall'Avv. Annalisa Dal
Cont Bo alla dott.ssa di , dell'ufficio gestione Per_2
Cont del contenzioso di;
4) Vero che la IG.ra CP_1
nello stesso periodo, si recava anche alla Org_2
, filiale di Corso Milano n. 28, per effettuare
[...]
per la surroga del mutuo o altra operazione utile a rimborsare l'apertura di credito del 10/7/20213; 5)
Vero che la IG.ra dell'ufficio Parte_3
relazioni con la clientela, aveva conteggiato una rata di 786,50 per 210 mesi, spread 1,45% confermando la fattibilità dell'operazione; 6) Vero che la
Cont segnalazione effettuata alla Centrale Rischi da bloccava tutte le operazioni suddette;
7) Dica il teste se la IG.ra a seguito della segnalazione presso CP_1
la Centrale Rischi è riuscita ad ottenere affidamenti o in generale credito presso altri istituti bancari;
8)
Vero che verso la fine del mese di marzo 2016, la
6 IG.ra , non ricevendo come di prassi la CP_1
liquidazione della rata del mutuo da pagare,
sollecitava la banca per ottenerla;
9) Vero che in particolare si rivolgeva al dott. Persona_1
Cont direttore della filiale di Camin che si limitava a rispondere che non poteva ricevere il pagamento;
10)
Vero che sempre per ottenere la liquidazione della rata spediva le comunicazioni mail che si rammostrano anche
Cont alla Dott.ssa di (cfr. doc. 14); Persona_3
11) Dica il teste se la Banca, la sig.ra il Per_2
IG. hanno motivato la mancanza di invio della Per_1
rata medesima;
12) Vero che la IG.ra (oltre che CP_1
il marito) sollecitavano l'invio dichiarandosi pronti al pagamento;
13) Vero che la IG.ra aveva CP_1
Cont chiesto di incontrare personalmente i referenti di non avendo ottenuto risposte in merito al mancato invio della rata;
14) Vero che in attesa di essere convocata dalla , come le era stato promesso, nei primi CP_3
giorni di aprile 2016 riceveva l'atto di precetto nel presupposto del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato il 13/4/2012. Si indica a teste su tutti i capitoli il IG. residente in Tes_1
7 Padova, Via Ca' Manzoni. Si indica a teste sui capp. 4,
5, 6, 7 la IG.ra domiciliata presso Testimone_2
, filiale di Padova, Corso Milano n. 28. Org_2
Si richiamano le osservazioni tutte alla CTU del consulente di parte, Dott. Disporsi Persona_4
nuova CTU che ridetermini l'esatto dare avere tra le parti tenendo conto delle criticità sopra rilevate e dunque secondo i criteri di cui all'art. 1815, co. 2,
c.c. o all'art. 117 TUB, con elaborazione di un nuovo piano di ammortamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c., adiva il Tribunale di Padova Controparte_1
premettendo che in data 1.7.2016 le era stato notificato, in qualità di coobbligata con Tes_1
atto di precetto con cui era stato intimato il pagamento di euro 210.949,98 in forza di un contratto di mutuo fondiario da essi stipulato in data 13.4.2012
con che era seguito atto di Organizzazione_3
pignoramento di un terreno di proprietà dell'esponente e di altro immobile, adibito a casa famigliare, di proprietà di che l'esecuzione intrapresa Tes_1
8 era illegittima in quanto aveva risolto il CP_2
contratto in assenza dei presupposti di cui all'art. 40
D. Lgs 385/1993 e di quelli previsti dal contratto, in quanto i contraenti avevano sempre adempiuto regolarmente al pagamento delle rate;
che il contratto di mutuo era illegittimo in quanto era stato indicato un Indice Sintetico di Costo (ISC) pari al 5,42%,
quindi comunque inferiore al TAEG calcolato, per cui erano stati corrisposti alla banca maggiori interessi;
che l'immobile non era stato correttamente stimato;
che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi aveva determinato una danno non patrimoniale.
Cont Ciò premesso evocava in giudizio e chiedeva fosse accertato l'insussistenza della convenuta a procedere ad esecuzione forzata e che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento.
Chiedeva altresì a condanna al risarcimento del danno per l'ingiusta segnalazione alla centrale rischi.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione, assumendo la legittimità della risoluzione del mutuo per decadenza del beneficio del termine.
9 In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
l'attrice chiedeva che fosse disposta CTU che accertasse: “se il contratto di mutuo di cui è causa al momento della conclusione nonché durante il rapporto abbia previsto interessi usurari, verificando se il TEG
abbia superato il tasso soglia;
se, per effetto del piano di ammortamento alla francese, vi sia stata da parte della l'applicazione di interessi CP_3
anatocistici ovvero sia configurabile il fenomeno anatocistico;
la rispondenza del tasso interessi corrispettivi indicato in contratto con quello effettivamente praticato;
se l'ISC/TAEG indicato nel contratto corrisponda al tasso effettivo;
se le pattuizioni relative agli interessi, alle clausole regolanti le modalità di determinazione del piano di ammortamento ovvero delle rate cui al contratto di mutuo presentino elementi di indeterminatezza o indeterminabilità”. Il Giudice disponeva CTU contabile su tale quesito e, all'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1683/2021 il Tribunale di Padova
accoglieva l'opposizione svolta e dichiarava
10 l'insussistenza del diritto di a procedere CP_2
nell'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti dell'attrice opponente.
Il giudice in particolare riteneva che la banca avesse invocato la risoluzione per inadempimento del contratto senza che ricorressero i presupposti contrattualmente previsti per far valere la decadenza dal beneficio del termine. Rigettava gli altri motivi di opposizione fondati sulla nullità del mutuo e la domanda di risarcimento del danno.
Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte cessionaria del Parte_1
credito, già intervenuta in primo grado. Censurava la sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 1186 c.c. in quanto la banca aveva correttamente, con lettera di data 2.9.2025, richiesto il pagamento integrale del debito residuo del mutuo ed esercitato l'istituto della decadenza del beneficio del termine a fronte della complessiva esposizione debitoria di cointestatario del contratto di mutuo Tes_1
assieme alla , già evidenziate in primo grado, CP_1
che integrava uno stato di insolvenza.
11 Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame. Svolgeva inoltre appello incidentale in punto difetto di legittimazione di sia Parte_1
in primo grado che nel presente gravame;
rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo azionato da calcolarsi ex art. 1815 comma 2 c.c. o con il tasso sostitutivo legale ex art. 117 TUB, con condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso;
condanna di e CP_2 Parte_1
in solido o per il rispettivo grado di colpa, al risarcimento del danno per l'illegittimo comportamento tenuto dalle convenute.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente affrontato, per priorità logica,
il motivo di gravame incidentale afferente la legittimazione attiva di quale Parte_1
Cont cessionaria del credito di .
Ora in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993,
12 come avvenuto nel caso di specie, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277/23).
Nel caso di specie tale individuazione è possibile con sufficiente certezza in quanto l'avviso di pubblicazione fa riferimento ai crediti: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa Org_4
incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e,
laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in
"sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017”, precisando che: “I
13 dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonché la Org_4
conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta,
dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-
crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Va altresì
evidenziato che è stato integrato il contraddittorio nel presente grado di giudizio con che ha CP_2
confermato l'avvenuta cessione del credito per cui è
causa. Trattasi quindi di un'indicazione sufficientemente precisa per affermare che anche il credito litigioso per cui è causa sia stato ceduto,
potendo comunque la cessione trovare conferma mediante la consultazione del sito web e nella stessa
Cont affermazione di .
Deve quindi essere respinto il primo motivo di appello incidentale, così come l'appello principale svolto da Parte_1
Va infatti evidenziato che nel contratto di mutuo ipotecario stipulato tra ed i Organizzazione_3
coniugi e nell'allegato Controparte_1 Tes_1
contenente il Capitolato dei patti generali di mutuo di
14 credito fondiario, all'art. 7), dal titolo “decadenza dal benificio del termine e risoluzione del mutuo”, è
disciplinata tale ipotesi ed è previsto che: “Il
mancato pagamento, delle rate del mutuo – o di parte di esse- produrrà l'immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà
il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui all'art. 40 del D.Lgs.
1.9.93 n. 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia) ai sensi delle disposizioni sul Credito Fondiario, per il recupero del credito in capitale, interessi, semestralità arretrate,
interessi di mora ed accessori e di far valere ogni altra ragione ai sensi di legge. Le stesse conseguenze si potranno avere sul mutuo anche per il mancato pagamento delle rate o di parte di esse dipendenti da altri finanziamenti concessi esclusivamente alla parte mutuataria dalla stessa Banca mutuante o dalla sezione di Credito Fondiario o del o del Controparte_4
o a Organizzazione_5 [...]
Istituto di Credito di Diritto Controparte_4
Pubblico quale banca mutuante subentrata e garantiti ipotecariamente sugli stessi immobili”. L'art. 40 D.
15 Lgs. n. 385/93, richiamato dall'articolo, che disciplina l'”estinzione anticipata e risoluzione del contratto”, prevede che: “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
La disciplina contrattuale dava la facoltà alla banca mutuante di estinguere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario e di richiedere il pagamento di tutto quanto ancora dovuto dal debitore,
con conseguente decadenza dal beneficio del termine,
solo ove vi fosse stato il mancato pagamento, anche parziale, delle rate del contratto di mutuo stipulato o
Cont di altro finanziamento concesso da o da sue affiliate garantito con ipoteca iscritta sui medesimi immobili.
Tali condizioni non si sono verificate in quanto è
pacifico in atti che i debitori hanno provveduto al pagamento delle rate di mutuo regolarmente, fino a settembre del 2015, quando è stata inviata la lettera
16 di risoluzione del contratto. Né le altre situazioni di sofferenza segnalate dall'appellante a supporto della legittima risoluzione del contratto rientrano tra le ipotesi di finanziamento concesse dalla stessa banca e garantite con ipoteca sugli stessi immobili.
L'appellante poi invoca la disciplina generale dell'art. 1186 c.c., così come interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte per cui lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'articolo ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è
costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi,
la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità,
potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché
idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore. Parte appellante in particolare assume quindi che sussistendo in capo ai mutuatari tale stato di difficoltà economica sulla base
17 di quanto allegato in ordine alla loro situazione patrimoniale e finanziaria, la banca avrebbe correttamente esercitato la facoltà dell'art. 1186
c.c..
Tuttavia detta disposizione, che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (Cass. n. 2411/22), come avvenuto nel caso di specie, laddove la stessa banca mutuante ha inteso limitare e individuare lo stato di insolvenza che poteva legittimare il recesso dal contratto nel mancato corretto adempimento del pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato o di altro finanziamento concesso e garantito dallo stesso immobile.
Comunque, anche laddove si ritenesse che la banca non abbia inteso, con detta disciplina contrattuale,
derogare all'art. 1186 c.c., va osservato che quanto allegato dall'appellante non integra una situazione di
18 difficoltà economica così come sopra delineata. Va
infatti evidenziato che i mutuatari avevano sempre puntualmente adempiuto al l'obbligo di pagamento delle rate e la circostanza che i conti correnti intestati ai due coniugi fossero in passivo, non doveva creare particolare allarme nell'istituto bancario in considerazione del fatto che entrambi i contratti di conto corrente erano stati stipulati con contestuale contratto di apertura di credito e il relativo passivo era di ammontare non preoccupante (3.632,84 euro il c/c
6307 e 228.056,30 euro il conto 8628). Del pari poco rilevante è altresì la posizione debitoria della società essendo il destinatario Parte_4 Tes_1
del DI emesso il 20.11.2015 solo in qualità di fideiussore, assieme alla società, quale debitore principale, e ad altri due garanti ed essendo la debenza e l'ammontare del debito, per stessa ammissione dell'appellante, ancora sub iudice, essendo ancora in corso il giudizio di opposizione. Ne consegue che la posizione debitoria dei due mutuatari e della in CP_1
particolare, non erano tali da integrare una difficoltà
economica tale da metter in pericolo il regolare
19 pagamento delle rate del mutuo e non legittimavano la banca a risolvere il contratto di mutuo revocando il beneficio del termine.
Va respinto anche il secondo motivo di appello incidentale svolto dalla . CP_1
Deve innanzi tutto essere osservato che il motivo di opposizione inizialmente dispiegato e posto a fondamento della richiesta di restituzione delle some versate in eccesso alla banca atteneva alla dedotta illegittimità del mutuo in quanto era stato indicato un
Indice Sintetico di Costo (ISC) pari al 5,42%,
inferiore al TAEG calcolato, per cui erano stati corrisposti alla banca maggiori interessi.
In sede di appello incidentale l'appellante si duole della errata indicazione del TAEG, confermata anche dal CTU in sede di consulenza svolta in primo grado, senza tuttavia muovere alcuna censura specifica alla motivazione svolta dal giudice, salvo affermare che questi avrebbe dovuto effettuare un “riconteggio dell'esatto dare-avere tra le parti e/o rideterminazione del piano di ammortamento, con restituzione delle somme versate in eccesso”.
20 Va tuttavia osservato, con riguardo alla censura mossa che, secondo l'orientamento più recente della
Corte di cassazione, nei contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al più, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, domanda che tuttavia non è stata svolta in questa sede (Cass. n. 4597/23 e Cass. n. 39169/21).
Parte appellante ha poi fatto valere quale motivo di gravame la nullità del contratto per indeterminatezza.
21 Il motivo di gravame tuttavia riporta in modo generico una disamina dei vari tipi di piani di ammortamento, per affermare in modo apodittico che il termine di “ammortamento alla francese” e “rate costanti” non è sufficiente a rendere determinato il piano di rimborso, senza prendere in alcun modo in esame nello specifico il contratto per cui è causa,
salvo affermare che il CTU avrebbe errato nel determinare il piano di rientro, in quanto avrebbe adottato un regime di capitalizzazione composta e non semplice, senza che nel contratto nulla fosse detto al riguardo. Si insiste quindi, sempre in modo generico,
sulla presenza dell'anatocismo, dell'usura e del “worst case”, sempre in termini generali, conseguenti al piano di ammortamento scelto.
Il motivo va disatteso. Va precisato che il CTU,
nel giudizio di primo grado, aveva escluso l'indeterminatezza del contratto in quanto il piano di rientro pattuito seguiva “il criterio del c.d.
ammortamento "alla francese", il quale prevede, a parità di tasso, rate di uguale importo composte da quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti
22 nel corso del tempo ... Le quote di capitale incorporate in ciascuna rata, predeterminate alla data di stipula sulla base del tasso di ingresso nominale annuo pattuito in contratto, sono riportate all'interno del piano di ammortamento allegato al contratto medesimo. Nel contratto si specifica poi che alle quote capitale così determinate dovranno essere sommati gli interessi, da computarsi sulla base del tasso variabile contrattualmente convenuto. Il "Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario" allegato al contratto dispone che gli interessi vengano determinati sulla base dell'anno civile. Sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 del contratto, il finanziamento prevede un tasso di ingresso nominale annuo, applicabile durante tutto il periodo di preammortamento, pari al 5,194%, e, per il periodo successivo, un tasso soggetto a periodiche variazioni,
determinato aggiungendo ad una componente fissa di 4,40
punti percentuali una componente variabile corrispondente al valore dell'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) a 3 mesi, base 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese e
23 pubblicato sul quotidiano " o su altro CP_6
quotidiano finanziario equipollente, tasso da applicarsi alla rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo a quello di rilevazione. Alla
data di stipula il predetto tasso era pari al 5,194%
(4,40% + 0,794%)”. Egli quindi ha quindi utilizzato un metodo di capitalizzazione composta e non semplice,
come affermato dall'appellante, ma in quanto così
disposto dalle pattuizioni contrattuali.
Il Consulente ha quindi utilizzato un metodo di calcolo del piano di rientro conforme alle pattuizioni contrattuali. Questi ha poi escluso l'ipotesi di anatocismo, in quanto “il metodo di ammortamento alla francese non produce alcun effetto anatocistico: gli interessi corrispettivi incorporati in ciascuna singola rata di finanziamento corrispondono agli interessi semplici maturati nel periodo di riferimento sul capitale residuo del mutuo esistente ad ogni scadenza”.
Ha quindi escluso, sulla base di un calcolo non espressamente contestato dalla esistenza di CP_1
usura originaria nella pattuizione contrattuale del
24 13.04.2012 in caso di andamento regolare del finanziamento o dei tassi di mora.
Questo Collegio non ignora che in data 9.9.2023 è
stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla omessa indicazione,
all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità
di ammortamento “alla francese”. In particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e
1418, secondo comma, c.c. Tuttavia, nel caso di specie,
tale indeterminatezza non sussiste, avendo comunque il
CTU determinato il piano di rientro con le modalità
sopra esposte in conformità alle indicazioni contrattuali.
Va infine respinto anche l'ultimo motivo di gravame in punto risarcimento del danno conseguente
25 all'iscrizione alla Centrale Rischi presso la banca e ex art. 96 c.p.c.. Correttamente il primo Org_6
giudice ha rilevato l'assenza di qualsiasi prova in ordine al danno subito e gli stessi capitoli di prova dedotti, oltre ad essere generici, vertono su circostanze che ancora non provano il danno subito,
nemmeno allegato da parte appellante.
Così del pari va esclusa la sussistenza di una danno ex art. 96 c.p.c..
Infatti il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2,
sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più
ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale
26 s'inscrive (Cass. n. 36591/23). Nel caso di specie non può affermarsi che la banca abbia agito abusando del proprio diritto iniziando il procedimento esecutivo a carico dell'appellata avendo esso comunque fondamento nell'asserito diritto di recesso esercitato.
L'appello principale e quello incidentale vanno quindi entrambi respinti, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite del grado stante la reciproca soccombenza.
Dichiara altresì l'appellante principale e quello incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e nonché CP_2 Controparte_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, così
decide:
27 • Rigetta l'appello principale e quello incidentale proposti, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1683/2021 del Tribunale di Padova;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado;
• Dichiara altresì l'appellante principale e quello incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13,
co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia
n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.
Così deciso in Venezia in data 20 febbraio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
28