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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1498/2023 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Tognin, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Sabbatini n.13 Modena
- Appellante - contro
(CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Roncaglia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale Corassori n. 26,
-Appellata –
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.1270 del 24/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
nei confronti della società volta a sentire
[...] Controparte_1 dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art 2051 cc per i danni subiti in seguito alla caduta occorsa in data 31/7/2017 nei locali dell'albergo Abel di Cesenatico e condannarla al risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza ha proposto appello e ha censurato la decisione sulla base dei Parte_1
motivi che si riportano.
Con il primo motivo critica la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso lamentando violazione dell'art 2051 cc e delle prescrizioni previste dal DM 236/1989 di attuazione della Legge 13/1989.
Con il secondo e il terzo motivo censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrato nella condotta dell'attrice il caso fortuito lamentando violazione dell'art 2051 cc ed erronea valutazione delle prove.
Con il quarto motivo censura la pronuncia per violazione dell'art 2043 cc .
Con il quinto motivo censura la pronuncia sotto il profilo della motivazione apparente.
Si è costituita in giudizio la società appellata e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1 gestore dell'albergo Abel, esponendo che in data 31.7.2017 alle ore 14.00 circa, mentre si recava dalla sala ristorante verso la hall dell'albergo, era inciampata nei gradini di collegamento tra le due sale ed era caduta a terra procurandosi vari traumi, tra cui la rottura del tendine d'Achille della gamba destra.
L'attrice ha imputato la responsabilità della caduta alla società gestore dell'albergo ai sensi dell'art. 2051 cc rilevando che la presenza dei gradini tra i due locali dell'albergo non era adeguatamente segnalata e che i gradini erano privi dei dispostivi di sicurezza (bande antiscivolo e corrimano) previsti dal DM 236/1989 di attuazione della Legge 13/1989.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso eziologico tra lo stato della cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso.
In particolare il Tribunale ha osservato che la scala sulla quale era inciampata l'attrice era costituta da tre gradini ampi e intervallati da un dislivello verticale non alto, che era in perfetto stato di conservazione e non presentava alcuna rottura e/o anomalia da rendere pericoloso il loro utilizzo;
che, inoltre, i locali erano adeguatamente illuminati e la caduta era avvenuta in circostanze (ore
14.00 di un pomeriggio di luglio) in cui la luce solare era sufficiente ad illuminare i luoghi.
pagina 2 di 5 Ha osservato, inoltre, che la condotta dell'attrice era stata tale da interrompere il nesso eziologico in quanto dalla dichiarazione scritta resa da , presente al momento del fatto Testimone_1
(allegata al fascicolo della società convenuta), era emerso che l'attrice , che peraltro conosceva i luoghi per essere già stata ospite dell'albergo, era caduta perché “aveva messo male il piede sull'ultimo scalino” e pertanto si evinceva che si era avveduta della presenza dei gradini;
che inoltre al momento della caduta, l'attrice indossava calzature aperte non allacciate nella parte posteriore come risultava dall'estratto della videocamera di sorveglianza (doc. 4 convenuta) e tanto poteva avere contribuito alla perdita di equilibrio.
La sentenza non si presta alle censure sollevate dall'appellante.
Con il primo motivo l'appellante critica la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la cosa e la caduta, deducendo che lo stato dei luoghi della struttura alberghiera non rispettava le disposizioni previste dal D.M. n. 236/89 di attuazione della Legge
1989/13, in quanto i gradini non era dotati di “una pedata antisdrucciolevole” e non vi era un corrimano sui lati della scala.
Premesso che i gradini in questione non erano muniti di una banda antiscivolo né era presente il corrimano, deve condividersi la valutazione compiuta dal Tribunale, posto che la violazione di obblighi di legge di regole tecniche da parte del custode non comporta automaticamente la responsabilità prevista dall'art 2051 cc se non ove dimostri che è a causa di tali violazioni che il danno si è verificato
Nel caso in esame non vi è prova del rapporto causale tra la evidenziata condizione dei gradini e la caduta dell'attrice, né tantomeno può ritenersi che la mancanza degli elementi di sicurezza previsti dal DM 236/89 abbia reso i gradini in questione potenzialmente idonei a creare pericolo per l'utente.
Non vi è peraltro alcuna allegazione in tal senso da parte dell'appellante, diretta cioè dimostrare l'esistenza di una correlazione causale tra la mancanza dei predetti elementi di sicurezza e la caduta riportata dall'attrice; al contrario, in base a quanto emerge dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio formale, la caduta è avvenuta perché l'attrice non si è avveduta della Pt_1 presenza della scala ( v. risposta al cap 5 “No, io proprio non ho visto i gradini”) , per cui alcuna incidenza risultano avere svolto nella dinamica del sinistro la mancanza della banda antiscivolo sui gradini e/o dei corrimano.
Come è stato osservato dal Tribunale, va evidenziato che dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti ( doc 13 parte attrice e doc 2 convenuta) emerge che la scala in questione, che faceva da collegamento tra le due sale dell'albergo ( la sala ristorante e la hall), era molto ampia e pagina 3 di 5 di andamento regolare, era costituita da tre soli gradini con un'alzata non alta, era in buono stato di conservazione e non presentava alcuna anomalia.
E' emerso, inoltre, e non è stato specificamente contestato, che i locali erano illuminati sia con luce artificiale che naturale e , come pure è stato evidenziato dal Tribunale , nelle circostanze di tempo in cui è avvenuta la caduta, alle ore 14 del 31/7, l'ingresso dell'albergo risultava ampiamente illuminato dalla luce solare ( v. documentazione fotografica doc 13 e doc 2 richamata).
Va anche rilevato che non è emerso dall'istruttoria e neppure è stato allegato dall'attrice che i gradini fossero scivolosi per il tipo materiale o altro elemento.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha dunque condivisibilmente escluso che le condizioni della cosa oggetto di custodia presentassero fattori di possibile rischio.
Anche le censure sollevate con il secondo e terzo motivo di gravame riguardanti il caso fortuito non sono fondate.
L'appellante censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrato il caso fortuito nella condotta dell'attrice osservando che la caduta era stata determinata dal mal posizionato del piede sull'ultimo gradino: lamenta sul punto che il giudice di prime cure ha erroneamente fondato il convincimento su elementi privi di valore probatorio, nella specie la dichiarazione scritta rilasciata da , non confermata in sede istruttoria nel giudizio ( doc 3) e Testimone_1
l'immagine estratta dalle videocamere di sorveglianza dell'hotel ( do4) , dalla quale il Tribunale ha rilevato che l'attrice indossava calzature aperte che avevano contribuito alla perdita di equilibrio.
Deduce inoltre che erroneamente il Tribunale ha dato rilievo alla conoscenza da parte dell'attrice dello stato dei luoghi in quanto era già stata ospite dell'albergo, osservando di contro che il precedente soggiorno dell'attrice era molto risalente nel tempo e che quel giorno la era Pt_1
arrivata in albergo soltanto poche ore prima della caduta e non aveva percorso i gradini in questione essendosi servita dell'ascensore.
Le doglianze sono prive di rilievo in quanto, seppure non può attribuirsi valenza probatoria in assenza di ulteriori elementi di riscontro alla dichiarazione scritta proveniente dal terzo, non confermata in sede istruttoria, e seppure come sostiene l'appellante l'immagine tratta dalla videosorveglianza ( doc 4) non consente di accertare con certezza il tipo di calzature indossate dalla (in quanto l'immagine è sfocata) , è rimasto comunque non assolto, per quanto si è Pt_1 detto, l'onere probatorio del nesso di causalità tra lo stato della cosa e la caduta .
Vi è prova soltanto della caduta occorsa alla sui gradini dell'albergo ma non è stato Pt_1 dimostrato il nesso eziologico tra la situazione dei luoghi e la caduta, cioè che sia caduta “a causa” della scala.
pagina 4 di 5 Come è stato evidenziato dal Tribunale la presenza della scala era ben visibile e lo stato dei luoghi non presentava anomalie, mentre indimostrata è rimasta l'eziologia della caduta occorsa all'attrice.
Giova ricordare che in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, quando la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, è onere del danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del fatto dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza ( Cass 2022/27445).
Anche le censure del quarto motivo con cui l'appellante lamenta la violazione dell'art 2043 cc non sono fondate.
Il Tribunale ha condivisibilmente escluso che fosse configurabile una responsabilità del gestore dell'albergo ai sensi dell'art 2043 cc richiamando i rilievi e le argomentazioni svolti sulla mancanza del nesso di causalità, in quanto confermavano anche l'assenza nel caso di specie di una situazione di pericolo occulto.
Vanno infine disattese le censure svolte con il quinto motivo di gravame con il quale l'appellante sostiene il vizio di motivazione apparente, rilevato che per quanto si è osservato il Tribunale ha congruamente esposto e argomentato le ragioni sia di fatto che di diritto che hanno condotto al rigetto della domanda.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
DM147/2022 .
La Corte
--Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida ai sensi del DM
147/22 in favore dell'appellata in €4.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 21/6/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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