Sentenza 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Parere interlocutorio 14 febbraio 2025
Parere definitivo 17 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05175/2025REG.PROV.COLL.
N. 00096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2025, proposto dal dott.
TN IG AR OR, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Comita Ragnedda e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, AN – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis , n. 12797/2024 del 25 giugno 2024 resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 3166/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (AN) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’ordinanza cautelare n. 468/2025 del 5 febbraio 2025, con cui, in accoglimento della domanda di abbinamento al merito presentata dall’appellante, è stata fissata per la discussione del merito della causa l’udienza pubblica del 6 maggio 2025;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;
Vista l’istanza dell’AN di estromissione dal giudizio, depositata dalla difesa erariale;
Vista l’istanza dell’appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni dell’appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il dott. TN IG AR OR ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III- bis , n. 12797/2024 del 25 giugno 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività.
1.1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dal dott. OR contro il giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/F1 (Letteratura Italiana) in relazione alla “tornata” 2018/2020, di cui al verbale della Commissione per l’A.S.N. del 10 gennaio 2020.
1.2. In fatto, il ricorrente ha partecipato alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, ma all’esito di questa la Commissione per l’A.S.N. ha ritenuto all’unanimità che egli “ non possieda la maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di II fascia nel SC 10/F1 ”.
1.3. Il giudizio negativo si basa, fondamentalmente, sulle caratteristiche della produzione scientifica del candidato, caratterizzata dalla riproposizione “ di interpretazioni consolidate o di suggestioni non sempre dimostrate ” e che dimostra la “ tendenza alla concentrazione editoriale in volumi della stessa collana, se non nello stesso volume ” (così il giudizio collegiale).
2. L’aspirante docente ha impugnato il giudizio negativo, unitamente agli atti presupposti e connessi, innanzi al T.A.R. Lazio, ma l’adito Tribunale, con la sentenza appellata, ha integralmente respinto il ricorso.
2.1. Il primo giudice ha rilevato che la motivazione del non riconoscimento è fondata essenzialmente sul rilievo che il candidato ha riproposto nella sua produzione scientifica interpretazioni consolidate o suggestioni non sempre dimostrate con tendenza alla concentrazione editoriale nella stessa collana, e che, però, tali elementi valutativi di segno negativo non sono stati oggetto di specifiche censure nel ricorso, di tal ché quest’ultimo si rivela in buona misura generico, con conseguente inammissibilità ex art. 40, comma 2, c.p.a..
2.2. La sentenza appellata aggiunge che la ricognizione preliminare della produzione scientifica del candidato “ appare completa e precisa, seppure non effettuata con metodo analitico-schematico bensì con approccio analitico-discorsivo, e non sussistono le omissioni evidenziate in ricorso ”. Si precisa al riguardo che le due pubblicazioni che il ricorrente assume trascurate (“ Da quasi una fantasia a ex voto ” e “ Le trombe d’oro della solarità ”) sono menzionate da due Commissari e, dunque, “ sono state necessariamente esaminate e discusse dalla Commissione in plenaria e non sono state ritenute idonee a supportare un giudizio diverso da quello negativo collegiale, in cui comunque sono state esaminate esplicitamente la maggiore parte delle opere del ricorrente ”. Il Tribunale specifica poi di non poter verificare la sussistenza o meno dei vizi denunziati (nemmeno tramite verificazione o C.T.U.), non essendo state le ridette opere depositate in giudizio.
2.3. Ancora, il T.A.R. evidenzia l’infondatezza: a) della doglianza in ordine al peso eccessivo dato alla non varietà della produzione scientifica, poiché sul punto “ a rilevare in senso dirimente è stato, legittimamente, il predetto carattere di non originalità e di non innovatività di quanto pubblicato dal ricorrente ” b) della doglianza sull’illegittimità della richiesta di “piena” maturità scientifica, che è necessaria per i candidati a professore di I fascia (essendo sufficiente per quelli di II fascia la mera maturità scientifica), giacché in realtà “ nel giudizio collegiale non si fa alcun cenno alla “pienezza”, evocat [a] in senso semplicemente rafforzativo da alcuni commissari ”.
2.4. Da ultimo la sentenza dichiara l’inammissibilità della doglianza sui titoli riconosciuti per carenza di interesse alla sua coltivazione, “ sia perché sono stati comunque riconosciuti tre titoli, e quindi il parametro è stato considerato soddisfatto, sia perché la censura è generica, sia perché comunque la valutazione negativa delle pubblicazioni è assorbente ”.
3. Nel gravame l’appellante contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) error in procedendo per violazione degli artt. 46, comma 2, 64, 65 e 73 c.p.a., in quanto sarebbe errata l’affermazione della sentenza appellata secondo cui la parte ricorrente non avrebbe depositato i documenti (produzioni scientifiche) allegati alla domanda di partecipazione al concorso, in tal modo non mettendo il giudicante nelle condizioni di valutare la fondatezza delle censure. Invero, il T.A.R. avrebbe ritenuto, pur in difetto di contestazioni, che il ricorrente dovesse produrre ulteriori documenti nonostante fosse evidente che un simile adempimento fosse a carico anzitutto dell’Amministrazione e in via sussidiaria e d’ufficio del Giudicante;
II) error in iudicando per omessa e/o carente motivazione in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.m. n. 120/2016, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, difetto di motivazione e illogicità, in quanto: a) il giudizio del Commissario prof. RA imputerebbe al ricorrente la mancanza di una “ maturità scientifica piena ”, che, tuttavia, sarebbe richiesta soltanto per i professori di I fascia; b) il T.A.R. non avrebbe affrontato la doglianza inerente all’omessa valutazione del Laboratorio di Italiano professionale svolto dal dott. OR presso l’Università di Sassari, senza che la P.A. abbia motivato tale omissione; c) la sentenza appellata non avrebbe motivato adeguatamente la reiezione delle censure esposte nel corpo del ricorso in relazione alle pubblicazioni scientifiche, essendosi limitata a riportarsi pedissequamente alle risultanze emerse nel verbale di non idoneità; d) il giudizio della Commissione per l’A.S.N. sulle citate pubblicazioni sarebbe lacunoso e contraddittorio, emergendo dai giudizi collegiale e individuali che i Commissari abbiano quasi fatto una colpa al dott. OR di aver concentrato la propria ricerca scientifica su DA e TA; e) la valutazione del Commissario prof. Boggione sarebbe illegittima in quanto basata su criteri (ampiezza e varietà della produzione) non compresi nella “griglia” del d.m. n. 120/2016; f) la Commissione non avrebbe esaminato due specifiche pubblicazioni (“ Da quasi una fantasia a ex voto ” e “ Le trombe d’oro della solarità ”), mentre dall’esame di queste pubblicazioni si ricaverebbe che la produzione scientifica dell’appellante non si è sviluppata solo sui filoni dantesco e montaliano, ma al contrario presenterebbe incursioni connotate da ampia trasversalità.
3.1. Da ultimo l’appellante contesta la condanna alle spese di lite inflittagli in primo grado sebbene la P.A. non abbia svolto difese, né sia stata presente alle udienze.
3.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, quello dell’Istruzione e del Merito e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (AN), depositando di seguito una memoria e documentazione e concludendo per la reiezione dell’appello, previa reiezione dell’istanza cautelare.
3.3. La difesa erariale ha provveduto altresì al deposito di una nota dell’AN recante la richiesta di estromissione dal giudizio.
3.4. L’appellante, dal canto suo, ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
3.5. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato, il che consente al Collegio di prescindere dall’istanza di estromissione dal giudizio formulata dall’AN (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5).
4.1. È anzitutto infondato il primo motivo di appello, dovendosi ritenere che la mancata produzione in giudizio delle pubblicazioni del candidato, e in particolare delle due di cui egli lamenta (a torto, come si vedrà infra ) l’omesso esame da parte della Commissione (“ Da quasi una fantasia a ex voto ” e “ Le trombe d’oro della solarità ”), sia circostanza ininfluente ai fini del giudizio: ciò, al di là della motivazione – invero piuttosto sintetica – utilizzata sul punto dal T.A.R. e anche a voler opinare la sussistenza di un asserito inadempimento dell’Amministrazione intimata all’onere del deposito delle citate pubblicazioni.
4.2. Da un lato, infatti, tale mancata produzione non è stata di ostacolo alla formulazione delle censure ad opera del ricorrente aventi a oggetto i giudizi della Commissione per l’A.S.N. sulla sua produzione scientifica, né tantomeno alla compiuta disamina delle stesse da parte del primo giudice, tradottasi in una sintetica, ma efficace confutazione della fondatezza di dette censure.
4.3. D’altro lato – e soprattutto – non si può ritenere che la produzione in giudizio delle pubblicazioni potesse essere lo strumento per pretendere dal Giudice amministrativo l’esercizio di un inammissibile sindacato sostitutorio sui giudizi della Commissione di valutazione, espressivi di una discrezionalità tecnica assai ampia.
4.4. Sul punto si richiama l’insegnamento della giurisprudenza consolidata circa i limiti del sindacato giurisdizionale avente ad oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica, in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
5. È altresì infondato il secondo motivo di appello, non potendosi condividere nessuna delle censure in cui esso si articola.
5.1. Va premesso che la disciplina sulla procedura per il conseguimento dell’A.S.N. è contenuta nel d.m. 7 giugno 2016, n. 120 (“ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari ”). Essa si articola nella valutazione, ad opera della Commissione a ciò deputata, delle pubblicazioni (in numero non inferiore a dieci) e dei titoli presentati dal candidato, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto, è volta ad accertare, per le funzioni di professore di II fascia “ la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca ”.
5.2. Il successivo art. 4 stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è effettuata dalla Commissione secondo i seguenti criteri: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) numero e tipo delle pubblicazioni presentate, continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle sue specifiche caratteristiche e dei settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi.
5.3. Tanto premesso, nel caso di specie la Commissione per l’A.S.N. ha negato all’unanimità che l’appellante avesse raggiunto un’adeguata maturità scientifica, con una valutazione collegiale che si mostra esente da incongruità o irragionevolezze. Dopo aver riconosciuto che il candidato raggiunge due dei tre valori-soglia previsti del d.m. n. 589/2018 con riguardo agli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica e che, pertanto, il giudizio è positivo per il titolo n. 1 dell’Allegato A al d.m. n. 120/2016 (“ impatto della produzione scientifica ”), la Commissione ha altresì riconosciuto, in modo plausibile, un limitato valore innovativo alle pubblicazioni, la loro limitata diffusione, nonché l’essere editate su riviste e case editrici non di primo livello.
5.4. Per il resto, la Commissione per l’A.S.N., ancora una volta in modo plausibile e senza palesi profili di irragionevolezza, ha ritenuto il candidato in possesso solamente di tre (su nove) dei titoli di valutazione ai fini dell’Abilitazione: sul punto è d’uopo precisare che nella scheda che elenca i titoli è indicata la risposta “ SI ” (e quindi il possesso del titolo) anche per la lett. i) (“ Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione ”), ma che tale indicazione costituisce senz’altro un refuso, perché nel giudizio collegiale si afferma più volte che il candidato non risulta in possesso del titolo di cui alla citata lett. i) .
5.5. Orbene, il giudizio collegiale ora riportato in sintesi è del tutto coerente con i giudizi individuali dei singoli Commissari e si rivela immune dalle censure del ricorrente, che non lo scalfiscono, ma si vanno a concentrare per buona parte su profili marginali: tale è, tra l’altro, la questione dell’incarico di docenza annuale svolto dall’interessato nel 2010 presso l’Università di Sassari, che si mostra una sorta di unicum peraltro piuttosto risalente nel tempo e, quindi, di ridotta rilevanza al momento in cui la valutazione contestata è stata adottata (2020).
6. Nello specifico, non convince la doglianza secondo cui il prof. RA, parlando della mancanza di una “ maturità scientifica piena ”, avrebbe equivocato tra l’abilitazione alle funzioni di professore di II fascia e quella alle funzioni di professore di I fascia, per la quale soltanto l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 120/2016 richiede, alla lett. a) , la “ piena maturità scientifica ” (mentre, come già visto, per le funzioni di professore di II fascia, la lett. b) dell’art. 3, comma 2, cit. si limita a richiedere la semplice “ maturità scientifica ”). Al di là della formulazione nominalistica, infatti, il giudizio del Commissario in parola è coerente con i criteri valevoli per l’abilitazione a professore (anche) di II fascia, avendo egli ravvisato nella produzione del candidato, pur assestata “ su un livello di qualità promettente ”, la mancanza di un’“ originalità e vastità di respiro […] corroborate dalla capacità di esplorare piste sempre nuove ”, nonché la proposizione di “ contributi di fatto ripetuti in vesti diverse ”: di tal ché, in buona sostanza, il Commissario ha ravvisato la carenza, nella produzione scientifica del candidato, dei requisiti dell’originalità e innovatività previsti, come si è detto al parag. 5.4, dall’art. 4, comma 1, lett. c) , del d.m. n. 120/2016.
6.1. Non colgono nel segno neppure le doglianze imperniate sul “rimprovero” mosso all’appellante di aver concentrato la sua produzione scientifica in modo pressoché esclusivo su DA e TA e sull’utilizzo da parte di un Commissario (prof. Boggione) dei parametri dell’ampiezza e varietà della produzione, non previsti dalla normativa di riferimento.
6.2. Invero, è constatazione unanime di tutti i Commissari che gli interessi della ricerca del candidato si concentrino “ quasi esclusivamente su DA e TA, spesso intrecciati anche nell’analisi ” (prof. Rabboni), e tale constatazione muove dall’attenta analisi dei contenuti delle pubblicazioni, in cui “ la ricerca relativa a DA caratterizza l’intera produzione scientifica del candidato, tenuto conto che l’alone ermeneutico dantesco si proietta perfino sugli 'Ossi' [di Seppia] di TA ” (prof. Fera) e le due monografie presentate restano all’interno di tale ambito di ricerca. Ma ciò non vuol dire che alla Commissione siano sfuggite le rare variazioni tematiche dell’autore e così il prof. Boggione osserva come “ l’unica escursione al di fuori di questo ambito è costituita dallo studio della Città di vita di AT AL ”, peraltro pur sempre ricollegabile alla Divina Commedia.
6.3. Ad avviso del Collegio, è del tutto ragionevole che “l’eccessiva concentrazione tematica ” delle pubblicazioni (prof.ssa Melosi), unitamente al “ numero complessivo assai ridotto dei lavori ” (prof. Rabboni), alla “ riproposizione degli stessi interventi in sedi diverse, in forma pressoché immutata ” (prof.ssa Melosi; in termini analoghi si esprime il prof. RA) e alla collocazione editoriale “ non pienamente soddisfacente, dal momento che ben cinque dei contributi sottoposti a valutazione sono editi nella medesima collana e altri due provengono dagli atti dell’ADI ” (prof. Boggione), abbiano pesato negativamente sulla valutazione complessiva della maturità scientifica del candidato. Tuttavia nel corpo dei giudizi individuali vi sono ulteriori profili critici attinenti al merito delle pubblicazioni del candidato, che danno esaustivamente conto del giudizio negativo finale.
6.3.1. A titolo esemplificativo, si riportano la critica mossa ai lavori danteschi dell’autore dal prof. Boggione, secondo cui “ l’impressione è che l’attitudine a leggere la Commedia nei termini di un discorso cifrato prenda qualche volta la mano al candidato ”, e quelle avanzate dal prof. Fera, per il quale si avverte talvolta nel candidato “ la presenza di forti ingenuità nelle conoscenze filologiche ” e “ l’indagine sulla Commedia è fortemente condizionata dal fatto che il candidato sceglie come campi di studio alcune tra le ‘cruces’ più controverse delle tre cantiche […] , col risultato che non spiccano mai nitidamente gli sviluppi e gli esiti di diverse indagini ”. Ne discende che a nulla vale dolersi, come fa l’appellante, della (pretesa) estraneità dell’ampiezza e varietà della produzione scientifica rispetto ai criteri valutativi ex art. 4 del d.m. n. 120/2016.
6.4. Ancora, è destituita di fondamento in fatto la doglianza secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato le pubblicazioni “ Da quasi una fantasia a ex voto ” e “ Le trombe d’oro della solarità ”, in quanto la lettura dei giudizi individuali dei Commissari dimostra come dette pubblicazioni siano state da tutti analizzate con attenzione e come le stesse si inscrivano, pur se con qualche peculiarità, entro i due filoni tematici trattati dall’autore, quello dantesco e quello montaliano. Così per il lavoro “ Da quasi una fantasia a ex voto ” il prof. Boggione sottolinea come si tratti di un’opera che “ collega tre testi montaliani con la rappresentazione wagneriana di NO ”, mentre secondo il prof. Rabboni la monografia del 2017 “ Le trombe d’oro della solarità ” legge l’intera raccolta degli “Ossi di seppia” di TA “ sulla falsariga del pellegrinaggio di DA” (assai simile sul punto è il giudizio del prof. RA). Anche la prof.ssa Melosi evidenzia che nella monografia del 2017 gli “Ossi di IA di TA sono dall’autore “ inscritti nella cornice della Commedia ”.
6.5. Da quanto esposto discende che è corretta la scelta del T.A.R. di attribuire un peso decisivo alla valutazione negativa delle pubblicazioni del candidato, le quali non presentano i necessari caratteri di originalità e di innovatività secondo il giudizio formulato dalla Commissione per l’A.S.N.: detto giudizio, al contrario di quanto sostiene l’appellante, non è né lacunoso, né contraddittorio, e non è affetto da quei vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrio, travisamento e, appunto, contraddittorietà, che, soli, ne consentono la sindacabilità, come ricorda anche la difesa erariale.
7. Da ultimo, è infondata la censura mossa dall’appellante alla condanna alle spese di lite disposta nei suoi confronti dalla sentenza di primo grado, atteso che detta condanna è stata disposta dal T.A.R. in puntuale applicazione del criterio della soccombenza di cui agli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. (richiamato dal primo).
7.1. Secondo l’indirizzo della costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un’ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l’onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093).
8. In conclusione, l’appello è nel suo complesso infondato e deve perciò essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di appello del giudizio, considerate le peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO