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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1276/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1276/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Tania Cavalieri
e
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Nocilla
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 20/03/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 06/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213/2024 pubblicata in data 29/10/2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 08/04/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del 30/04/2025
(poi rinviata al 06/05/2025) sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla separazione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c..
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1276/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con
[...] Parte_1 rito concordatario in Canicattini Bagni il 15/09/2000 (Atto n. 18, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2000); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
2 prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
2.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1276/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Tania Cavalieri
e
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Nocilla
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 20/03/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 06/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213/2024 pubblicata in data 29/10/2024, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 08/04/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del 30/04/2025
(poi rinviata al 06/05/2025) sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
In particolare, le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla separazione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del
1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c..
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1276/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi CP_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con
[...] Parte_1 rito concordatario in Canicattini Bagni il 15/09/2000 (Atto n. 18, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2000); omologa le condizioni inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
2 prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
2.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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