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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO Parte_1
in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al NRG. 69 /2024 (subprocedimento NRG.
69-1/2024),
promosso da:
- nato a [...], il Persona_1
13/3/1965, e residente a [...], e
- nata a [...], il Parte_2
31/10/1969, e residente a [...], coniugi,
i quali agiscono col patrocinio dell'Avv. Maria Luisa D'AGOSTINO, e con l'ausilio del gestore della crisi, Dott.ssa ; Persona_2
avente per oggetto la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66 e 67 ss.
C.C.I.I.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e chiedevano Persona_1 Parte_2
omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti sì come presentato con l'ausilio dell'indicato gestore.
Il G.D., letto il ricorso, con provvedimento del 13.7.2024, chiedeva, però, agli istanti specifici chiarimenti in ordine alle deduzioni difensive ed una integrazione documentale della domanda.
1.1. La procedura di omologazione, ad ogni modo, veniva aperta con decreto (art. 70 co. 1 CCII) di questo G.D. del 6.9.2024.
1.2. Successivamente agli adempimenti pubblicitari di cui al citato art. 70, pervenivano osservazioni da parte di:
a) , che chiedeva l'inclusione nel Controparte_1
piano di una ulteriore cartella di pagamento pari ad € 589,74;
b) , la quale, anzitutto, si opponeva alla Controparte_2
chiesta omologazione – giacché carente, a suo dire, dei contenuti minimi previsti dal CCII – e si doleva, poi, del mancato inserimento del suo credito nel piano;
c) OS UC spa, la quale comunicava di vantare un minor credito pari ad € 3.443,10 in luogo di € 4.224,00 inserito nella proposta.
Pag. 2 di 9 In conseguenza di dette osservazioni, il nominato gestore procedeva opportunamente a modificare il piano.
Con provvedimento del 20.1.2025, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti al gestore in ordine alle doglianze dei creditori, non avendo ritenuto sufficienti le indicazioni già fornite al riguardo;
chiarimenti che, comunque, pervenivano in data 5.2.2025.
2. Questo G.D. ritiene meritevole di accoglimento la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti.
2.1. La proposta, cha aveva già superato il vaglio di ammissibilità ex art. 70 CCII, in sede di apertura della procedura di omologa (cfr. decreto del 6.9.2024), è, ad oggi, altrettanto ammissibile se solo si considerino gli opportuni adeguamenti del piano in conseguenza delle osservazioni pervenute dai creditori.
Il piano, in particolare, originariamente prevedeva:
“… a fronte di un indebitamento di € 161.142,00, il pagamento in 20 anni attraverso una rata mensile complessiva di € 600,00 con uno stralcio dei creditori chirografari del 14,83 % ...
Pag. 3 di 9 … Tali rate mensili tengono conto che verranno pagati al momento dell'omologa prima le spese prededucibili al 100% e poi le restanti
Pag. 4 di 9 rate tenendo conto dell'ordine dei privilegi e per l'importo mensile non superiore ad € 600,00.
Si dà atto che il piano non prevede un'indicazione circa le modalità di liquidazione dei beni, posto che l'unico flusso di cassa deriva dall'accantonamento volontario mensile…”
Il gestore, inoltre, già evidenziava la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al riguardo, si legge nella relazione: “… l'art. 70 co 9 del CCII contempla che, in caso di contestazioni sulla convenienza o meno del piano/accordo da parte dei creditori e/o di altri interessati, l'Ill.mo
Giudice Delegato può omologarlo solo ove ritenga che il credito contestato possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame… a parere della scrivente i beni potrebbero avere un valore liquidabile pari ad €
124.850,00 circa, rappresentando, altresì, che tale valore potrebbe risultare inferiore stante i ribassi normativamente previsti dalle aste di vendita e la buona probabilità di non vendita dei beni alle prime procedure di vendita. Pertanto, la proposta dei ricorrenti appare migliorativa anche in virtù del fatto che per alcuni beni il sig. è Per_1
proprietario di una quota parte… e presenterebbe sicuramente una maggiore difficolta di vendita”.
2.2. Come si è detto, in seguito all'apertura del procedimento di omologazione, pervenivano osservazioni da parte dei creditori [cfr. supra, sub 1.2.)].
Di conseguenza, il gestore, aveva proposto, per il piano, le relative modifiche (art. 70 co, 6 CCII).
Pag. 5 di 9 In particolare, egli avvertiva che, “relativamente alla osservazione della sui contenuti minimi, tutte le osservazioni sono state CP_2
superate nel corso della procedura, nonché dal decreto del Giudice del
6 settembre 2024”.
Quanto, d'altra parte, “all'indebitamento complessivo e stante le osservazioni pervenute, si rende necessaria la seguente modifica della proposta”
Pag. 6 di 9 2.3. Si è già rilevato (cfr. supra) che, successivamente, con provvedimento del 20.1.2025, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti al gestore in ordine alle osservazioni dei creditori.
Sicché, il gestore, con l'integrazione del 5.2.2025, evidenziava (in sintesi) la correttezza della valutazione del merito creditizio; della quantificazione della somma mensile che deve restare a disposizione degli istanti e della documentazione circa la insussistenza di atti in frode nel quinquennio precedente.
3. Da quanto sinora esposto, in special modo alla luce delle viste integrazioni, ne consegue che paiono sussistere i presupposti per procedere all'omologazione del piano ex art. 70 co. 7 CCII, mancando, invero, condizioni (soggettive e/o oggettive) ostative a tal fine.
4. La domanda, inoltre, risponde ai criteri di cui all'art. 66 l.f., relativo alle procedure familiari, trattandosi di membri della medesima famiglia, conviventi.
5. Ai sensi dell'art. 70, co. 8, CCII, la sentenza di omologa dev'essere comunicata ai creditori, e pubblicata entro quarantotto ore a
Pag. 7 di 9 norma del comma 1 dello stesso articolo, ossia «in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia».
6. In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, deve disporsi che tale forma di pubblicità sia limitata all'estratto (cfr., anche analogicamente od estensivamente, le regole ed i principi che si ricavano dal comb. disp. degli artt. 65, co. 2, e 45, co. 2, CCII: e si noti, altresì, ad esempio, che l'art. 45 è richiamato, ai fini della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, dall'art. 49, co. 4, CCII), contenente le generalità del debitore (non il solo nome, ad evitare ogni incertezza: e, del resto, le generalità possono leggersi nel dispositivo), il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
7. Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare del debitore non è destinata alla soddisfazione dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.D. Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, così provvede:
- omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sovraindebitati, presentato nato a Persona_1
AN LI (Salerno), il 13/3/1965, e residente a [...], e nata a [...] Parte_2
IO (Milano), il 31/10/1969, e residente a [...], coniugi;
- dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all'art. 70, co. 8, CCII;
Pag. 8 di 9 - dispone che la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della giustizia sia compiuta per estratto, il quale conterrà le generalità dei debitori, il dispositivo e la data del deposito della sentenza stessa;
- dichiara chiusa la procedura.
13/02/2025
Il Giudice
Vincenzina ANDRICCIOLA
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO Parte_1
in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al NRG. 69 /2024 (subprocedimento NRG.
69-1/2024),
promosso da:
- nato a [...], il Persona_1
13/3/1965, e residente a [...], e
- nata a [...], il Parte_2
31/10/1969, e residente a [...], coniugi,
i quali agiscono col patrocinio dell'Avv. Maria Luisa D'AGOSTINO, e con l'ausilio del gestore della crisi, Dott.ssa ; Persona_2
avente per oggetto la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66 e 67 ss.
C.C.I.I.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e chiedevano Persona_1 Parte_2
omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti sì come presentato con l'ausilio dell'indicato gestore.
Il G.D., letto il ricorso, con provvedimento del 13.7.2024, chiedeva, però, agli istanti specifici chiarimenti in ordine alle deduzioni difensive ed una integrazione documentale della domanda.
1.1. La procedura di omologazione, ad ogni modo, veniva aperta con decreto (art. 70 co. 1 CCII) di questo G.D. del 6.9.2024.
1.2. Successivamente agli adempimenti pubblicitari di cui al citato art. 70, pervenivano osservazioni da parte di:
a) , che chiedeva l'inclusione nel Controparte_1
piano di una ulteriore cartella di pagamento pari ad € 589,74;
b) , la quale, anzitutto, si opponeva alla Controparte_2
chiesta omologazione – giacché carente, a suo dire, dei contenuti minimi previsti dal CCII – e si doleva, poi, del mancato inserimento del suo credito nel piano;
c) OS UC spa, la quale comunicava di vantare un minor credito pari ad € 3.443,10 in luogo di € 4.224,00 inserito nella proposta.
Pag. 2 di 9 In conseguenza di dette osservazioni, il nominato gestore procedeva opportunamente a modificare il piano.
Con provvedimento del 20.1.2025, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti al gestore in ordine alle doglianze dei creditori, non avendo ritenuto sufficienti le indicazioni già fornite al riguardo;
chiarimenti che, comunque, pervenivano in data 5.2.2025.
2. Questo G.D. ritiene meritevole di accoglimento la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti.
2.1. La proposta, cha aveva già superato il vaglio di ammissibilità ex art. 70 CCII, in sede di apertura della procedura di omologa (cfr. decreto del 6.9.2024), è, ad oggi, altrettanto ammissibile se solo si considerino gli opportuni adeguamenti del piano in conseguenza delle osservazioni pervenute dai creditori.
Il piano, in particolare, originariamente prevedeva:
“… a fronte di un indebitamento di € 161.142,00, il pagamento in 20 anni attraverso una rata mensile complessiva di € 600,00 con uno stralcio dei creditori chirografari del 14,83 % ...
Pag. 3 di 9 … Tali rate mensili tengono conto che verranno pagati al momento dell'omologa prima le spese prededucibili al 100% e poi le restanti
Pag. 4 di 9 rate tenendo conto dell'ordine dei privilegi e per l'importo mensile non superiore ad € 600,00.
Si dà atto che il piano non prevede un'indicazione circa le modalità di liquidazione dei beni, posto che l'unico flusso di cassa deriva dall'accantonamento volontario mensile…”
Il gestore, inoltre, già evidenziava la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Al riguardo, si legge nella relazione: “… l'art. 70 co 9 del CCII contempla che, in caso di contestazioni sulla convenienza o meno del piano/accordo da parte dei creditori e/o di altri interessati, l'Ill.mo
Giudice Delegato può omologarlo solo ove ritenga che il credito contestato possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame… a parere della scrivente i beni potrebbero avere un valore liquidabile pari ad €
124.850,00 circa, rappresentando, altresì, che tale valore potrebbe risultare inferiore stante i ribassi normativamente previsti dalle aste di vendita e la buona probabilità di non vendita dei beni alle prime procedure di vendita. Pertanto, la proposta dei ricorrenti appare migliorativa anche in virtù del fatto che per alcuni beni il sig. è Per_1
proprietario di una quota parte… e presenterebbe sicuramente una maggiore difficolta di vendita”.
2.2. Come si è detto, in seguito all'apertura del procedimento di omologazione, pervenivano osservazioni da parte dei creditori [cfr. supra, sub 1.2.)].
Di conseguenza, il gestore, aveva proposto, per il piano, le relative modifiche (art. 70 co, 6 CCII).
Pag. 5 di 9 In particolare, egli avvertiva che, “relativamente alla osservazione della sui contenuti minimi, tutte le osservazioni sono state CP_2
superate nel corso della procedura, nonché dal decreto del Giudice del
6 settembre 2024”.
Quanto, d'altra parte, “all'indebitamento complessivo e stante le osservazioni pervenute, si rende necessaria la seguente modifica della proposta”
Pag. 6 di 9 2.3. Si è già rilevato (cfr. supra) che, successivamente, con provvedimento del 20.1.2025, il G.D. chiedeva ulteriori chiarimenti al gestore in ordine alle osservazioni dei creditori.
Sicché, il gestore, con l'integrazione del 5.2.2025, evidenziava (in sintesi) la correttezza della valutazione del merito creditizio; della quantificazione della somma mensile che deve restare a disposizione degli istanti e della documentazione circa la insussistenza di atti in frode nel quinquennio precedente.
3. Da quanto sinora esposto, in special modo alla luce delle viste integrazioni, ne consegue che paiono sussistere i presupposti per procedere all'omologazione del piano ex art. 70 co. 7 CCII, mancando, invero, condizioni (soggettive e/o oggettive) ostative a tal fine.
4. La domanda, inoltre, risponde ai criteri di cui all'art. 66 l.f., relativo alle procedure familiari, trattandosi di membri della medesima famiglia, conviventi.
5. Ai sensi dell'art. 70, co. 8, CCII, la sentenza di omologa dev'essere comunicata ai creditori, e pubblicata entro quarantotto ore a
Pag. 7 di 9 norma del comma 1 dello stesso articolo, ossia «in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia».
6. In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, deve disporsi che tale forma di pubblicità sia limitata all'estratto (cfr., anche analogicamente od estensivamente, le regole ed i principi che si ricavano dal comb. disp. degli artt. 65, co. 2, e 45, co. 2, CCII: e si noti, altresì, ad esempio, che l'art. 45 è richiamato, ai fini della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, dall'art. 49, co. 4, CCII), contenente le generalità del debitore (non il solo nome, ad evitare ogni incertezza: e, del resto, le generalità possono leggersi nel dispositivo), il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
7. Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare del debitore non è destinata alla soddisfazione dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.D. Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, così provvede:
- omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori sovraindebitati, presentato nato a Persona_1
AN LI (Salerno), il 13/3/1965, e residente a [...], e nata a [...] Parte_2
IO (Milano), il 31/10/1969, e residente a [...], coniugi;
- dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all'art. 70, co. 8, CCII;
Pag. 8 di 9 - dispone che la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della giustizia sia compiuta per estratto, il quale conterrà le generalità dei debitori, il dispositivo e la data del deposito della sentenza stessa;
- dichiara chiusa la procedura.
13/02/2025
Il Giudice
Vincenzina ANDRICCIOLA
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