TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 538/2024 promossa
DA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F. , nata a [...] C.F._2 Controparte_2
Benedetto del Tronto il 07/09/1965, C.F. ; , nata C.F._3 Parte_2
a Macerata il 04/02/1970, C.F. , rappresentate e difese, giusta procura C.F._4
speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Ghio Stefano Massimiliano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del dr. Direttore Controparte_3 CP_4
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Simoni Vinicio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024 , e Parte_1 CP_1 Controparte_2
, dipendenti dell' con qualifica di operatrici socio-sanitarie o Parte_2 Parte_3 CP_3
collaboratrici professionali sanitarie assegnate all'ospedale di esponevano di svolgere CP_3
lavorativi della durata quantomeno di sei ore. Deducevano che nel nosocomio di l aveva istituito il servizio mensa solo per pranzo CP_3 Pt_3
dalle 13.30 alle 14.30 e non durante i turni pomeridiani e serali dalle 14,00 alle 20,00 e dalle 20,00 alle 7,00, consentendone l'accesso solo ai dipendenti il cui turno iniziava e terminava nella fascia oraria 13.30-14.30 e che i buoni pasti sostitutivi erano limitati ad un numero di venti mensili a prescindere dai turni effettivi.
A detta delle ricorrenti il regolamento si poneva in violazione del c.c.n.l. di comparto e precludeva loro il diritto al buono pasto, da riconoscersi a prescindere da preventiva richiesta nel valore unitario di € 5,16, di cui € 1,03 a carico del lavoratore o sotto forma di risarcimento del danno per pari importo.
Lamentavano, in ragione dell'orario di servizio svolto, di non poter usufruire del servizio mensa, accessibile solo ai dipendenti operativi nel presidio ospedaliero A. Murri di dalle 13,00 alle CP_3
14,45 da lunedì a venerdì o dalle 13,00 alle 13,45 il sabato e dalle 12,30 nel corso del periodo epidemico emergenziale da Covid-19, e di non aver ottenuto i buoni pasto sostitutivi della mensa.
Specificava, in particolare, che, in ragione dell'organizzazione assistenziale, della tipologia di prestazioni erogate e delle modalità di accesso, non potendo prendersi un'adeguata pausa, era loro di fatto precluso l'accesso alla mensa, poiché svolgevano il turno per più di sei ore giornaliere.
Richiamavano l'art. 29 del c.c.n.l. di comparto del 2001, in punto di necessaria istituzione del servizio mensa o, in alternativa, comunque con modalità sostitutiva per tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario, l'analoga previsione dell'art. 4 del c.c.n.l. 31/07/2009 e l'art. 27 del c.c.n.l. per il triennio 2016-2018 sul diritto, in caso di prestazione di lavoro giornaliera eccedente sei ore, per il personale non in turno di beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Si riportavano anche all'art.43 IV comma del vigente c.c.n.l. 2 novembre 2022 del comparto sanità, secondo cui, nel ribadire la previgente disciplina e ricalcare l'artt. 8 del d. lgs. n. 66/2003, era garantito a tutto il personale sanitario impiegato in turni eccedenti sei ore il diritto di fruire di una pausa continuativa di trenta minuti anche per la consumazione pasto mediante il servizio mensa o l'attribuzione dei buoni pasto.
Evidenziavano, in particolare, che il lavoratore doveva beneficiare di un intervallo per la pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, qualora l'orario di lavoro giornaliero eccedesse il limite di sei ore e l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento di tale emolumento, di carattere assistenziale, era condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a propria volta, presupponeva, quale regola generale, solamente che il dipendente, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, avesse diritto ad un intervallo non lavorato. Nel dolersi del fatto che l'assegnazione del turi gli aveva precluso l'esercizio del diritto alla mensa e di non aver percepito il buono pasto sostitutivo e nel riecheggiare la finalità assistenziale e non retributiva del buono pasto, soggetto a prescrizione decennale, domandavano l'accertamento del diritto al ristoro del danno sulla base dei buoni pasto non consegnati, nel limite del decennio a ritroso dall'atto interruttivo, pari a complessivi € 2.862,09 a , ad € 5.530,07 a , Parte_1 CP_1 ad € 1.305,08 a e ad € 2.085,65 a , oltre ad accessori di legge Controparte_2 Parte_2
sul credito.
Con memoria difensiva depositata il 7 ottobre 2024 si costituiva l' al fine di Controparte_5
insistere per il rigetto del ricorso. A tal fine evidenziava che:
- il diritto vantato dalle ricorrenti, avente natura, non di elemento della retribuzione né di trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro, ma di beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro, era soggetto alla prescrizione quinquennale a decorrere dal primo atto interruttivo della prescrizione;
- era vigente, sino al 30 settembre 2019, il regolamento aziendale del 2000 secondo cui il servizio mensa era fruibile tra le 12.30 e le 14.30 prima o al termine del proprio turno di lavoro ed erano anche consegnati al personale specifici buoni pasto sostitutivi da utilizzare presso esercizi convenzionati, venendo in seguito attivato anche il servizio cd. smart al piano su prenotazione;
- il susseguente regolamento – determina n. 700/2019 - confermava tale disciplina e garantiva l'accesso alla mensa del presidio ospedaliero dalle 13,30 alle 14,30, previo acquisto dei buoni, ai dipendenti il cui orario di lavoro fosse di almeno sei ore consecutive oppure spezzate e quello n. 726/2023 consentiva, in alternativa all'accesso alla mensa, la cd. “mensa al piano” mediante cestino;
- con successiva determina n. 726/2023 era stata prevista, in alternativa alla mensa ordinaria,
l'opzione della fornitura del cestino smart al piano;
- le ricorrenti erano turnista e non poteva beneficiare di alcuna pausa durante l'orario di lavoro;
- alle dipendenti era concessa la facoltà di accedere alla mensa, in linea con l'art. 29 del c.c.n.l. del 2001, o comunque di ottenere i buoni pasto sostitutivi, ma esse non avevano mai formalizzato alcuna richiesta;
- i buoni pasto non erano monetizzabili, in rapporto alla loro natura assistenziale e comunque difettava l'esistenza di un danno ingiusto;
- nel quantum i turni superiori a sei ore erano di gran lunga inferiori a quanto indicato dalle ricorrenti.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, non venendo ammesse le prove testimoniali perché superflue e ridondanti sul dato documentale, all'udienza odierna del 9 gennaio
2024 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
In base alle produzioni di parte risulta incontestato che la ricorrente è assegnata Pt_1 Pt_4
all'unità di Medicina Generale Degenze dell'ospedale di dal I ottobre 2017, la è CP_3 CP_2 Pt_4
assegnata all'unità di Medicina Generale Degenze dell'ospedale di dal 16 ottobre 2021, la CP_3
è assegnata all'unità di Medicina Generale Degenze dell'ospedale di dal I Parte_2 Pt_4 CP_3
giugno 2019 e la è collaboratore professionale sanitario assegnata all'unità di Ostetricia e CP_1
Ginecologia dell'ospedale di dal I giugno del 2004. CP_3
Il c.c.n.i. del 2001, integrativo del c.c.n.l. del comparto sanità del 7 aprile 1999, all'art. 29 prevede che le aziende (del comparto sanità), in relazione al proprio assetto organizzativo, compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mensa di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive ed assicura tale prerogativa, al di fuori dell'orario di lavoro,
a tutti i dipendenti, anche in comando, nel giorni di effettiva presenza al lavoro in rapporto alla particolare articolazione dell'orario.
Tale prerogativa rientra nell'autonomia gestionale dell'azienda sanitaria, che con delibera n. 1029 del
5 ottobre 2000, aveva ritenuto non praticabile l'ipotesi della predisposizione di un servizio mensa nei presidi di Monte Giorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio e S. Elpidio a
Mare e garantito l'esercizio sostitutivo mediante consegna dei buoni pasto.
Il successivo c.c.n.l. 31 luglio 2009 di comparto, relativo al biennio economico 2008-2009, ha confermato che le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, potevano istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive e, in ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientravano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre restava ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Il c.c.n.l sottoscritto nel novembre 2022 conferma che, nel caso di prestazione di lavoro giornaliera eccedente sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del 20/9/2001 ed all'art. 64 del c.c.n.l. del 31/7/2009.
La durata della pausa e la sua collocazione
Il servizio mensa, secondo la determina n. 700/AV4 del 30 settembre 2019 di adozione del
Regolamento per l'accesso al servizio mensa aziendale, che ricalca la precedente n. 1029 del 2000, è garantito al personale dipendente o con rapporto assimilato al lavoro dipendente avente sede di lavoro presso il presidio ospedaliero A. Murri di (o immediatamente limitrofa, come il CP_3
poliambulatorio), a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o part-time, nonché il personale di altre aziende del SSN, debitamente autorizzato, deputato a prestare la propria attività istituzionale presso la struttura ospedaliera A. Murri.
La fruizione è assicurata al prezzo (a carico del dipendente) di € 1,03 nelle giornate in cui l'orario di lavoro inizi o termini nella fascia oraria 13:30–14:30, qualora l'orario di lavoro nella giornata di fruizione del servizio risulti non inferiore a sei ore consecutive oppure nel caso di lavoro giornaliero spezzato di complessive sei ore con un rientro minimo di due ore.
La mensa è accessibile nei turni dalle 13,00 alle 13,45 dal lunedì al sabato, oltre che dalle 14,00 alle
14,45 limitatamente alle giornate da lunedì a venerdì.
Ebbene tale modalità organizzativa e temporale di erogazione del servizio ha precluso la fruizione del servizio mensa alle ricorrenti, certamente nei turni pomeridiani e notturni all'ospedale
Murri di di durata superiore a sei ore, arco temporale in cui non era stato istituito alcun CP_3
servizio mensa, né era possibile di fatto il servizio mensa smart al piano, che comunque non assicurava un'adeguata fruizione di un pasto analogo alla mensa.
Invero nel comparto sanità il diritto di fruire della mensa o del buono pasto sostitutivo spetta per ogni turno superiore a sei ore.
La particolare articolazione dell'orario di lavoro indicata dal richiamato c.c.n.i. appare esser quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro, nell'ambito del quale assume rilievo il d. lgs. n.
66/2003, di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo cui il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in mancanza, la durata non è inferiore a dieci minuti e la relativa collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
L'attribuzione del buono pasto è quindi condizionata all'effettuazione della pausa per il pasto che, a propria volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, seguendo un turno di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, indipendentemente dal tempo diurno o notturno della prestazione lavorativa (cfr. Cass. nn. 25622/2023 e 5547/2021).
Detto altrimenti, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, nell'ottica del benessere fisico necessario, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a propria volta, presuppone solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Si ricava che il buono pasto sostitutivo spetta anche al lavoratore che effettua un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, se non può usufruire del servizio mensa durante il turno, non rilevando che possa farlo prima del turno, o se – per ragioni di servizio – non riesce a fare la pausa, in quanto erogazione non di natura retributiva ma di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale al fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore
Ne discende, alla stregua della natura assistenziale del beneficio in esame, collegato al rapporto di lavoro in modo strumentale ed occasionale nell'ottica di equilibrio tra esigenze di servizio e del lavoratore, il diritto, non alla monetizzazione di tali importi che è preclusa dalla disciplina di settore, ma alla consegna dei buoni o al ristoro del danno per mancata fruizione.
Non può ritenersi elemento ostativo all'attribuzione del buono la circostanza, addotta dall'azienda sanitaria resistente in aderenza alla richiamata sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che le dipendenti non abbiano, in base all'art. 10 della determina A.S.U.R. Area Vasta n. 4 n. 700/2019, effettuato la formalità del pagamento delle tariffe presso le Casse CUP e rammostrato la ricevuta di pagamento presso la cassa economale per il ricevimento dei buoni pasto.
Invero, in virtù della natura assistenziale del beneficio correlato all'effettuazione di un effettivo turno di servizio avente i crismi sopra menzionati, esse avevano diritto incondizionato alla consegna del buono, indipendentemente da una previa formalizzazione del pagamento, trattandosi di emolumento di natura assistenziale automatico e non condizionato da tale previa richiesta e pagamento, che da un lato disciplina solo una modalità di pagamento non preclusiva del diritto al beneficio e dall'altro, se interpretata come condizione per ottenere il beneficio, appare confliggente con la normazione primaria di cui al d. lgs. n. 66/2003 e sotto tale profilo va disapplicato.
Sotto il profilo della prescrizione va osservato che il diritto al buono pasto non assurge a corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa effettivamente resa, ma si collega essenzialmente al superamento dell'orario di lavoro, come indicato nella disciplina primaria e nella contrattazione collettiva, ed alla maturazione del diritto ad una pausa finalizzata al recupero psicofisico anche mediante il pasto, sicché soggiace al termie quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. ma a quello decennale di risarcimento del danno.
Il danno è configurabile dalla condotta illecita dell'azienda datoriale che non ha assicurato alla dipendente tempestivamente il valore del buono pasto e, sotto il profilo quantitativo, sulla base della necessità di dover provvedere in proprio ad un pasto evidentemente necessario per la propria alimentazione. In ordine alle modalità di risarcimento ed alla quantificazione, premesso che vanno esclusi i turni inferiori a sei ore, se il buono pasto unitariamente considerato ha un valore di € 5,16, di cui € 1,03 a carico del dipendente, va osservato che: la ha svolto quaranta turni nel 2017, centoventisette nel 2018, centoventuno nel 2019, centotre Pt_1
nel 2020, novantatre nel 2021, settantasei nel 2022, centoventiquattro nel 2023 e nove nel 2024, per complessive seicentonovantatre giornate di lavoro;
la ha svolto settantasei turni nel 2013, centotrenta turni nell'anno 2023, centoventotto nel CP_1
2014, centotrenta nel 2015, centoventotto nel 2016, centotrentanove nel 2017, centotrenta nel 2018, centoventicinque nel 2019, centotrenta nel 2020, centoventicinque nel 2021 e novantotto nel 2022, per complessive milletrecentotrentanove giornate di lavoro;
la ha svolto trentadue turni nel 2021, centoventisei nel 2022, centoquarantatre nel 2023 e CP_2
quindici nel 2024 per complessive trecentosedici giornate di lavoro;
la ha svolto novanta turni nel 2019, ottantotto nel 2020, centosedici nel 2021, Parte_2
cinquantaquattro nel 2022, centotrentacinque nel 2023 e ventidue nel 2024, per complessive cinquecentocinque giornate di lavoro pomeridiano.
Andrà conseguenzialmente riconosciuto, a titolo di ristoro del danno, sul presupposto del diritto alla consegna di seicentonovantatre buoni alla milletrecentotrentanove buoni alla Pt_1 CP_1
trecentosedici buoni alla e cinquecentocinque buoni alla un controvalore CP_2 Parte_2
rispettivamente pari ad € 2.862,09, ad € 5.530,07, ad € 1.305,08 e ad € 2.085,65, tenuto conto di un importo unitario a carico del dipendente di € 4,13, importi da versarsi a carico dell' Controparte_3
resistente alle ricorrenti.
Va peraltro osservato che la consegna differita dei buoni, in virtù della limitata spendibilità temporale, non assicurerebbe un integrale ristoro del danno patito che va assicurato in forma monetaria.
A tali importi vanno aggiunti la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi CP_6
legali sulle somme progressivamente rivalutate, dalle richieste stragiudiziali (rispettivamente I marzo
2024, 26 maggio 2023 7 marzo 2024 ed 11 maggio 2023), alla stregua di primo atto interruttivo della prescrizione, al saldo effettivo.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura ed al valore del presente giudizio, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione a favore delle parti ricorrenti con Controparte_5
liquidazione unitaria in ragione della sovrapponibilità ed omogeneità delle posizioni processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto di , , e alla consegna del Parte_1 CP_1 Controparte_2 Parte_2 buono pasto nelle giornate lavorative di durata almeno pari a sei ore, rispettivamente per complessivi seicentonovantatre turni, milletrecentotrentanove turni, trecentosedici turni e cinquecentocinque turni, previa disapplicazione della determina n, 700/2019 dell'A.S.U.R. condanna l' Controparte_5
al ristoro del danno, mediante corresponsione a di € 2.862,09, a di € Parte_1 CP_1
5.530,07, a € 1.305,08 ed a di € 2.085,65, oltre a Controparte_2 Parte_2
rivalutazione monetaria secondo gli indici e ad interessi legali dalle domande stragiudiziali CP_6
(rispettivamente formalizzate in data I marzo 2024, 26 maggio 2023 7 marzo 2024 ed 11 maggio
2023) al saldo effettivo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione, a favore delle ricorrenti, delle spese Controparte_5 di lite, liquidate in complessivi € 3.978,50, di cui € 118,50 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan