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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6387/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6387/2021 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Panzeri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, Via A. Visconti n. 56 giusta procura in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Bernareggio, Via Lazzati n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Biassono, Via Porta Mugnaia n. 52 giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contrario disatteso:
- 1) Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
. Parte_2
- 2) Ordini la trascrizione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (Mi).
- 3) Revochi il provvedimento del Tribunale di Lecco che ha disposto a carico del ricorrente la corresponsione in favore della moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, dell'importo mensile di € 350,00, nonché l'ordinanza presidenziale che ha ridotto tale importo ad € 150,00 Ad istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria al fine di disporre gli idonei accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria competente nei confronti della signora allo scopo di Parte_2 verificarne la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale ed economica della resistente anche al fine di determinare il reddito effettivo nonché l'eventuale patrimonio (beni immobili, mobili, autovetture, conti correnti, ecc.) ed il conseguente tenore di vita. Spese di giudizio rifuse.” Conclusioni per : Parte_2
“Voglia codesto Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Pt_2 Pt_1
2) Ordinare la trascrizione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio;
3) Disporre in favore della Sig.ra assegno divorzile a carico del Sig. er l'importo Parte_2 Pt_1 di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat annuale a partire da gennaio 2023, o nella diversa misura ritenuta più giusta. Spese di causa rifuse.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 22.07.2021, chiedeva che il Tribunale adito Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che fosse Parte_2 revocato il mantenimento disposto in favore della resistente con la sentenza di separazione. Di conseguenza, con decreto del 17.09.2021 veniva fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente f.f. per il giorno 22.03.2022; detta udienza si teneva mediante il deposito di note scritte. Con memoria depositata in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio , la quale dichiarava Parte_2 di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca del contributo al suo mantenimento posto a carico del coniuge, chiedendo, piuttosto, che la misura di tale contributo venisse determinata in € 350,00 mensili.” Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.03.2022, il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“I) ridetermina il contributo al mantenimento per in capo a nella Parte_2 Parte_1 misura di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Nomina sè stessa giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti a sé al 1 dicembre 2022 h.10,10 riservando la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna al ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine alla resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; Avvisa la resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” All'udienza del 01.12.2022, i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse assunta in decisione in punto di status;
di conseguenza con sentenza non definitiva n. 2534/2022 emessa in data 01.12.2022 e pubblicata in data 15.12.2022 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e veniva fissata udienza per il 22.06.2023. Al termine di detta udienza, il Giudice fissava termini per il deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. e fissava termine al 10.01.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza del 10.01.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie orali, invitava le parti al deposito della documentazione reddituale aggiornata, fissando termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per il 07.03.2024. Con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice fissava udienza di presenza per tentativo di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni per l'11.09.2024. Durante detta udienza, il Giudice, preso atto della mancata conciliazione delle parti, fissava termine per il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 06.02.2025 poi differita al 10.07.2025. Con ordinanza del 29.08.2025, il nuovo Giudice assegnatario della causa, viste le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e assegnava termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie a far data dal 29.08.2025. II. Tanto premesso in fatto, devono essere decise le domande non decise con sentenza non definitiva n. 2534/2022 emessa in data 01.12.2022 e pubblicata in data 15.12.2022. III. Quanto alla domanda di a che le sia riconosciuta una somma a titolo di assegno Parte_2 divorzile a carico del resistente, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Tanto premesso, nel valutare la sussistenza del diritto della sig. a percepire un assegno divorzile Pt_2
a carico del coniuge, occorre rilevare come parte ricorrente ha allegato che l'ex coniuge ha intrapreso una nuova convivenza. A dimostrazione di ciò ha prodotto un certificato di residenza e stato di famiglia da cui risulta essere presente una persona, (peraltro indicato dalla stessa come Controparte_1 Pt_2 testimone nelle richieste istruttorie), che parte ricorrente indica come “compagno” della stessa. Parte resistente non ha contestato negli atti tale circostanza, che pertanto deve ritenersi provata. Osserva inoltre il Collegio che dall'analisi del saldo del conto corrente Banco Posta al 15.1.2024 intestato a parte resistente si evincono alcuni versamenti regolari da parte di ra novembre 2023 e gennaio 2024 Controparte_1
(unici movimenti analizzabili, tenuto conto che parte resistente non ha prodotto gli estratti del conto corrente degli ultimi tre anni, nonostante il Tribunale in data 10.1.2024 avesse disposto in tal senso). Tale circostanza consente di ritenere che non sussistono i presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore della sig. e debba essere pertanto revocato, a far data della presente pronuncia, l'assegno Pt_2 in essere disposto con provvedimento provvisorio del 14.5.2022. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno” (Cass. Sez. I, ord. 14256/2022). Nulla è stato dedotto negli atti da parte resistente sugli aspetti compensativi dell'assegno divorzile richiesto, neppure nelle memorie conclusive, ove fa riferimento alle sole componenti assistenziali e perequative dell'assegno stesso. La soccombenza in punto domanda di assegno divorzile implica la condanna di al Parte_2 pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, secondo gli ordinari criteri di liquidazione (vd. ex plurimis Cass. Sez. II, 10438/2023).
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 22.07.2021, così provvede:
[...]
I. rigetta la domanda di parte resistente di assegno divorzile a carico di e per Parte_1
l'effetto revoca l'assegno provvisorio disposto dal Tribunale in data 14 maggio 2022, a far data dalla pronuncia della presente sentenza;
II. liquida le spese di lite in euro 3809,00, oltre spese generali al 15%, CPA, IVA;
III. condanna parte resistente a pagare a favore dello Stato le spese di lite di cui in dispositivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025. Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6387/2021 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Panzeri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, Via A. Visconti n. 56 giusta procura in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Bernareggio, Via Lazzati n. 4/A, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Berti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Biassono, Via Porta Mugnaia n. 52 giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contrario disatteso:
- 1) Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
. Parte_2
- 2) Ordini la trascrizione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (Mi).
- 3) Revochi il provvedimento del Tribunale di Lecco che ha disposto a carico del ricorrente la corresponsione in favore della moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, dell'importo mensile di € 350,00, nonché l'ordinanza presidenziale che ha ridotto tale importo ad € 150,00 Ad istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria al fine di disporre gli idonei accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria competente nei confronti della signora allo scopo di Parte_2 verificarne la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale ed economica della resistente anche al fine di determinare il reddito effettivo nonché l'eventuale patrimonio (beni immobili, mobili, autovetture, conti correnti, ecc.) ed il conseguente tenore di vita. Spese di giudizio rifuse.” Conclusioni per : Parte_2
“Voglia codesto Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Pt_2 Pt_1
2) Ordinare la trascrizione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio;
3) Disporre in favore della Sig.ra assegno divorzile a carico del Sig. er l'importo Parte_2 Pt_1 di euro 350,00, oltre rivalutazione Istat annuale a partire da gennaio 2023, o nella diversa misura ritenuta più giusta. Spese di causa rifuse.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 22.07.2021, chiedeva che il Tribunale adito Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che fosse Parte_2 revocato il mantenimento disposto in favore della resistente con la sentenza di separazione. Di conseguenza, con decreto del 17.09.2021 veniva fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente f.f. per il giorno 22.03.2022; detta udienza si teneva mediante il deposito di note scritte. Con memoria depositata in data 01.03.2022 si costituiva in giudizio , la quale dichiarava Parte_2 di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di revoca del contributo al suo mantenimento posto a carico del coniuge, chiedendo, piuttosto, che la misura di tale contributo venisse determinata in € 350,00 mensili.” Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.03.2022, il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“I) ridetermina il contributo al mantenimento per in capo a nella Parte_2 Parte_1 misura di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mesi e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Nomina sè stessa giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti a sé al 1 dicembre 2022 h.10,10 riservando la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna al ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine alla resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; Avvisa la resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.” All'udienza del 01.12.2022, i procuratori delle parti chiedevano che la causa venisse assunta in decisione in punto di status;
di conseguenza con sentenza non definitiva n. 2534/2022 emessa in data 01.12.2022 e pubblicata in data 15.12.2022 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza resa in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e veniva fissata udienza per il 22.06.2023. Al termine di detta udienza, il Giudice fissava termini per il deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. e fissava termine al 10.01.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza del 10.01.2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie orali, invitava le parti al deposito della documentazione reddituale aggiornata, fissando termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per il 07.03.2024. Con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice fissava udienza di presenza per tentativo di conciliazione o per la precisazione delle conclusioni per l'11.09.2024. Durante detta udienza, il Giudice, preso atto della mancata conciliazione delle parti, fissava termine per il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 06.02.2025 poi differita al 10.07.2025. Con ordinanza del 29.08.2025, il nuovo Giudice assegnatario della causa, viste le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione e assegnava termini di legge per il deposito delle comparse e delle memorie a far data dal 29.08.2025. II. Tanto premesso in fatto, devono essere decise le domande non decise con sentenza non definitiva n. 2534/2022 emessa in data 01.12.2022 e pubblicata in data 15.12.2022. III. Quanto alla domanda di a che le sia riconosciuta una somma a titolo di assegno Parte_2 divorzile a carico del resistente, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti. Più nello specifico, le SS.UU. hanno osservato che gli orientamenti giurisprudenziali introno ai quali si è formato un contrasto, avrebbero ricercato il parametro della adeguatezza/inadeguatezza degli adeguati mezzi in capo al coniuge richiedente l'assegno al di fuori degli indici contenuti nell'art. 5 della L. div., con il rischio di astrattezza rispetto alla effettività della relazione matrimoniale. Secondo il primo dei due orientamenti in disamina, fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 11490 del 29 novembre 1990, il legislatore avrebbe inteso privilegiare la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, stabilendo che il solo presupposto fondante il diritto del coniuge di percepirlo è rappresentato dalla mancanza di mezzi adeguati. Circa il parametro in base al quale valutare la mancanza di adeguati redditi propri, secondo l'orientamento fatto proprio dalle SS.UU. del 1990 citate e ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2017, il giudice del merito dovrebbe avere riguardo al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Sotto tale profilo, il diritto del coniuge di percepire l'assegno rappresenterebbe un modo per riequilibrare le contrapposte posizioni delle parti in dipendenza dello scioglimento del vincolo. Solo nella successiva fase determinativa del quantum debeatur, il giudice dovrà avere riguardo ai criteri presi in considerazione dall'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in funzione limitativa della misura dell'assegno dovuto dall'obbligato. Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017. Con la pronuncia ora citata, la Corte di legittimità ha ribadito che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6 l. 898/1970 si articola in due fasi e, nondimeno, ha affermato che nell'ambito della prima fase volta a stabilire la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire l'assegno divorzile, non possa darsi spazio al criterio del tenore di vita. Nella prima fase, in particolare, il giudice del merito dovrà considerare se sussista il diritto del coniuge richiedente a percepire l'assegno, verificando se lo stesso sia economicamente auto sufficiente tenuto conto di alcuni indici, quali: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliare, tenuto conto degli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza;
3) le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
3) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta riconosciuto il diritto a percepire l'assegno divorzile, nella seconda fase il giudice di merito dovrà determinare la misura dell'assegno, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 quali, la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio. Solo in tale fase potrà effettuarsi una valutazione comparativa delle posizioni degli ex coniugi. I due orientamenti ora citati, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, sono accomunati dal fatto di individuare nell'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018, hanno preso le mosse dai due orientamenti esaminati affermando che la stessa scelta di distinguere nettamente le fasi dell'an e del quantum debeatur, utilizzando criteri diversi nell'una e nell'altra, sarebbe contraria alla ratio dell'art. 5, comma 6 L. div. come modificato nel 1987. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio). In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Tanto premesso, nel valutare la sussistenza del diritto della sig. a percepire un assegno divorzile Pt_2
a carico del coniuge, occorre rilevare come parte ricorrente ha allegato che l'ex coniuge ha intrapreso una nuova convivenza. A dimostrazione di ciò ha prodotto un certificato di residenza e stato di famiglia da cui risulta essere presente una persona, (peraltro indicato dalla stessa come Controparte_1 Pt_2 testimone nelle richieste istruttorie), che parte ricorrente indica come “compagno” della stessa. Parte resistente non ha contestato negli atti tale circostanza, che pertanto deve ritenersi provata. Osserva inoltre il Collegio che dall'analisi del saldo del conto corrente Banco Posta al 15.1.2024 intestato a parte resistente si evincono alcuni versamenti regolari da parte di ra novembre 2023 e gennaio 2024 Controparte_1
(unici movimenti analizzabili, tenuto conto che parte resistente non ha prodotto gli estratti del conto corrente degli ultimi tre anni, nonostante il Tribunale in data 10.1.2024 avesse disposto in tal senso). Tale circostanza consente di ritenere che non sussistono i presupposti per la previsione di un assegno divorzile a favore della sig. e debba essere pertanto revocato, a far data della presente pronuncia, l'assegno Pt_2 in essere disposto con provvedimento provvisorio del 14.5.2022. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno” (Cass. Sez. I, ord. 14256/2022). Nulla è stato dedotto negli atti da parte resistente sugli aspetti compensativi dell'assegno divorzile richiesto, neppure nelle memorie conclusive, ove fa riferimento alle sole componenti assistenziali e perequative dell'assegno stesso. La soccombenza in punto domanda di assegno divorzile implica la condanna di al Parte_2 pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, secondo gli ordinari criteri di liquidazione (vd. ex plurimis Cass. Sez. II, 10438/2023).
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 22.07.2021, così provvede:
[...]
I. rigetta la domanda di parte resistente di assegno divorzile a carico di e per Parte_1
l'effetto revoca l'assegno provvisorio disposto dal Tribunale in data 14 maggio 2022, a far data dalla pronuncia della presente sentenza;
II. liquida le spese di lite in euro 3809,00, oltre spese generali al 15%, CPA, IVA;
III. condanna parte resistente a pagare a favore dello Stato le spese di lite di cui in dispositivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025. Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti