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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.775/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Caltagirone del Foro di Massa Carrara, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luisella
Lazzaroni del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio professionale dei predetti difensori sito in 43121 – Parma, al Borgo G. Tommasini, 35/C
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariaelena Benassi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boretto (RE) Via Vittorio Veneto n.13/a
RESISTENTE
, in persona del curatore speciale avv. Giulia Controparte_2
Manenti che li rappresenta e difende, con domicilio eletto presso o studio del difensore in
Reggio Emilia, via Della Racchetta n. 3
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da note depositate in data 6 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il marito da lei sposato con rito Parte_1 Controparte_1
civile a Parma il 16/03/2002, per ottenere pronuncia di separazione personale, con addebito al marito, e per sentire disporre l'affidamento esclusivo a sé della prole ancora minorenne con obbligo del padre di versarle la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli oltre al 100% delle spese straordinarie, rimettendo agli enti competenti la regolamentazione del diritto di visita del padre, anche in forma protetta. Chiedeva inoltre disporsi il versamento dell'assegno unico universale corrisposto da per i due figli in misura intera a suo favore e l'assegnazione della casa CP_3
coniugale di Poviglio, in comproprietà tra i coniugi, a lei. Da ultimo, chiedeva riconoscersi a proprio favore un assegno mensile di mantenimento a carico del marito pari ad euro
400,00 in quanto priva di redditi propri.
Riferiva che dall'unione erano nati tre figli, , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, non più convivente con il nucleo familiare, nato il [...] e CP_2
nata il [...], che il marito a partire dal 2017 aveva iniziato a manifestare Per_2 comportamenti violenti e maltrattanti nei suoi confronti, che l'aveva indotta ad abbandonare la propria attività lavorativa per gelosia ed affinché si dedicasse in via esclusiva alla cura dei figli e della casa. Le condotte violente del sarebbero state CP_1
tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso nello specifico dopo tre episodi di aggressioni verificatisi nelle date del 12/02/2021, del 17/09/2023 e del
21/09/2023. Aggiungeva che dopo gli accadimenti del settembre 2023 si era vista costretta ad abbandonare la casa familiare ed i figli per un mese e che al suo ritorno, il
17/10/2023, il marito aveva portato i figli ad abitare in altro luogo;
il 9/11/2023 il CP_1
l'aveva convocata presso la casa familiare, denunciandole una problematica di salute del figlio ed una volta giunta sul posto, accompagnata da un amico, erano stati aggrediti CP_2
entrambi dal marito con un coltello. A seguito dell'aggressione, il 16/11/2023 era stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma e il 17/11/2023 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti ed aggressioni. Aggiungeva infine che, in data 8/2/2024, formalizzava ulteriore denuncia-querela a carico del marito per aggressioni verbali, condotte controllanti e denigratorie della sua persona, che sarebbero state tenute anche di fronte ai figli. Il , su invito delle forze dell'Ordine, CP_1
aveva lasciato definitivamente l'abitazione familiare di Poviglio in data 10/02/2024.
si costituiva e resisteva alle domande proposte dalla moglie, contestava la Controparte_1
non veritiera rappresentazione dei fatti dalla stessa allegata sosteneva di essere lui stesso, insieme ai figli, vittima di condotte violente e maltrattanti della moglie. I dissidi coniugali, per lo più legati a questioni economiche, si erano acuiti negli ultimi due anni di relazione stante l'incapacità del resistente di assecondare i desideri ''materiali'' della moglie.
Aderiva alla domanda di separazione proposta dalla moglie ma ne chiedeva, a propria volta, l'addebito alla ricorrente per la relazione dalla stessa intrapresa in costanza di matrimonio con e per le condotte violente cui per anni sarebbero stati Persona_3
sottoposti lui ed i figli. In merito a questi ultimi, considerata la pendenza presso il
Tribunale per i Minorenni di Bologna di due procedimenti (RG 3367/23 e RGTM 1196/24 nell'ambito di quest'ultimo con nomina di un curatore speciale dei minori), all'esito degli accertamenti già demandati al Servizio Sociale competente, chiedeva confermarsene la collocazione dei figli presso di lui nella casa familiare di Poviglio, di cui chiedeva assegnazione, con applicazione del regime di affido più tutelante nell'interesse dei minori.
Chiedeva infine, sotto il profilo economico, un concorso al mantenimento della prole a carico della moglie pari ad euro 300,00 mensili ed una compartecipazione della stessa al
50% delle spese straordinarie oltre alla intera somma corrisposta da a titolo di CP_3
assegno unico per i figli.
Sentite le parti in sede di prima udienza di comparizione, il Giudice relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale dei minori, già nominato nel procedimento RGTM 1196/24 pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, richiedeva al servizio sociale Unione Bassa Reggiana una relazione aggiornata relativa ai minori e completa della descrizione degli interventi svolti, e CP_2 Per_2
disponeva l'acquisizione del fascicolo RGTM 1196/24 da parte del Tribunale per i
Minorenni di Bologna.
In data 27/06/2024, sentite nuovamente le parti dopo l'acquisizione della relazione dei
Servizi Sociali, il giudice relatore, considerata la perdurante conflittualità tra le parti ed il netto rifiuto espresso dai figli ad avere contatti con la madre, confermava la loro collocazione stabile con il padre presso la casa coniugale di Poviglio ed il loro affido al
Servizio Sociale con i compiti specifici di continuare nell'opera di educativa domiciliare già in essere anche al fine di recuperare il rapporto madre/figli, di provvedere alla valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori avvalendosi dell'ausilio del
Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL di Reggio Emilia, distretto di Guastalla e del Centro di Salute Mentale, di attivare un sostegno psicologico in favore dei minori avvalendosi dell'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL di Reggio
Emilia, distretto di Guastalla, di valutare l'opportunità o meno di sperimentare modalità di incontri tra madre e figli nelle forme e secondo i tempi ritenuti più favorevoli, con facoltà di sospenderli se disturbanti. In sede di provvedimenti urgenti, veniva altresì disposto l'obbligo a carico della madre di versare al padre a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 300,00 mensili e di compartecipare al 50% alle spese straordinarie riferite ai minori e prevedeva la completa canalizzazione a favore del padre dell'Assegno Unico Universale corrisposto dall' . CP_3
Veniva successivamente fissata l'udienza del 6/02/2025 per la remissione della causa al collegio per la decisione con i previsti termini di legge per lo scambio degli svolgimenti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia di separazione
Non vi mai stata controversa tra i due coniugi in ordine alla loro separazione personale, stante la già intervenuta separazione di fatto e la oggettiva impossibilità di ripresa della vita in comune, come coniugi
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi
Sulle domande di addebito ha chiesto addebitarsi la separazione ad una condotta maltrattante e Parte_1
violenta del marito e analoga domanda è stata proposta dal marito verso Controparte_1
la moglie, con la ulteriore accusa di violazione del dovere di fedeltà
Il Collegio, peraltro, deve rilevare una circostanza di fatto che appare dirimente ai fini della decisione su entrambe le domande di addebito: la ricorrente ha affermato nella memoria ex art. 437 bis.17 c.p.c. depositata il 12 aprile 2024 che i coniugi avevano già avvia una pratica di separazione con un legale comune nel 2017, poi interrotta per volontà del marito (v. anche denuncia querela di del 17 novembre 2023, doc. 13 di Parte_1
parte ricorrente ove la denunciante riferisce lo stesso fatto)
Tale circostanza non è mai stata contestata in termini specifici dal e, pertanto, CP_1 deve considerarsi provata per il noto principio sancito dall'art. 115 c.p.c. e trattasi di fatto che di per sé dimostra come il rapporto coniugale fosse entrato già allora in una crisi che le stesse condotte allegate dalle parti e le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla figlia maggiorenne nel corso delle indagini penali (v. doc. 21 di parte convenuta) Per_4
consentono di ritenere non sia mai stata superata, rendendo così irrilevanti sia i maltrattamenti della moglie denunciati dal nei di lui confronti e nei confronti dei CP_1
figli e la pur conclamata (v. messaggi e foto di cui agli allegati 3a, 4 e 4a alla comparsa di costituzione del ) relazione extraconiugale della donna con tale sia le asserite CP_1 Per_3 condotte maltrattanti e offensive del le quali, al dire della stessa ricorrente, CP_1
sarebbero iniziate proprio nel 2017 (pag. 4 del ricorso)
Entrambe le domande di addebito, pertanto, vanno rigettate poiché la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, ciò che nella specie, per quanto si è detto, deve senz'altro escludersi
Sull'affidamento dei due figli minorenni, e e sul contributo al loro CP_2 Per_2
mantenimento
Come emerge dall'ultima relazione del Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana, in data 5 novembre 2024, la ricorrente ha sostenuto colloqui con gli operatori sociali fino al mese di agosto 2024 e poi si è resa irreperibile sia telefonicamente sia fisicamente, in quanto ha lasciato la casa coniugale senza indicare un nuovo indirizzo ed avrebbe riferito alle autorità scolastiche di trovarsi all'estero
La ricorrente si è anche disinteressata delle sorti del giudizio poiché dopo avere precisato le conclusioni non ha depositato gli scritti conclusionali
Il ha dimostrato di essere collaborativo con il Servizio e la valutazione sulla sua CP_1
capacità genitoriale è risultata sostanzialmente positiva
Il ha stretto un buon legame con i figli ancora minorenni ed ha dimostrato una CP_1
buona capacità di accudimento, attenzione e capacità di dialogo (v. relazione AUSL RE, servizio neuropsichiatria infantile, 4 novembre 2024)
In particolare, con riferimento al pur grave episodio di aggressione del quale il si è CP_1
reso responsabile verso il compagno della moglie, lo psicologo del Servizio ha preso atto della consapevolezza nel convenuto della gravità del proprio gesto ma ha comunque concluso di non ritenere che il possa assumere comportamenti violenti verso i figli CP_1
Questi ultimi, poi, di anni 13 e di anni 12, vivono con il convenuto ormai da CP_2 Per_2
tempo, hanno riferito di essere sereni e di voler rimanere con il padre, precisando che per loro non è rilevante il luogo in cui vivono ma l'unica condizione è quella di poter vivere con il padre;
come emerge dalle approfondite indagini eseguire dal Servizio sociale nel corso degli anni, entrambi i minori hanno interrotto ogni rapporto con la madre e si rifiutano di avere un qualsiasi contatto anche solo telefonico con lei Con i provvedimenti provvisori entrambi i minori sono stati affidati al Servizio sociale e collocati con il , ospite di un amico CP_1
Gli esiti delle riferite indagini e, ancor più, le difficoltà che deriverebbero al padre nella gestione di entrambi i figli non solo laddove dovesse disporsi l'affido condiviso - stante l'assenza ed il totale disinteresse mostrato da ultimo dalla madre - ma anche qualora dovesse essere confermato l'attuale affidamento al Servizio, le cui dinamiche organizzative rallenterebbero e renderebbero più problematiche sia la gestione quotidiana dei due ragazzi sia l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse nella vita dei minori, rendono opportuno disporre l'affidamento al padre, attribuendogli la facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore importanza, sulla salute, sulla educazione, sull'istruzione e sulla scelta della residenza dei minori stessi, evidenziando come il , CP_1 nell'adempimento dei compiti derivanti dal suo ruolo di genitore, abbia sempre trovato conforto e aiuto nella figlia maggiorenne e nel compagno convivente della stessa
Al Servizio sociale va mantenuto l'incarico di continuare nell'attività di sostegno alla genitorialità nei confronti del e, laddove sia possibile, della e di ausilio CP_1 Pt_1 nell'attività educativa dei minori, con le modalità fino ad oggi seguite
Gli incontri tra la ricorrente e i figli ad oggi vanno sospesi e il Servizio dovrà adottare tutte le iniziative necessarie al fine di recuperare il rapporto tra madre e figli, fornendo a costoro il necessario supporto psicologico anche tramite il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile e con altre iniziative di sostegno
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale resta assegnata a se e Controparte_1
nella misura in cui il ritorno in tale alloggio sia possibile e risponda all'interesse della prole
Va rilevato, invero, che il è rimasto per lungo tempo disoccupato e pare avere CP_1
reperito solo di recente un lavoro a tempo determinato;
le sue condizioni economiche rimangono precarie e gli impediscono allo stato di fare rientro nella casa coniugale non essendo in grado di estinguere i debiti relative alle utenze rimasti inadempiuti dalla moglie dopo che lui e i figli si sono trasferiti a casa di un amico che tuttora li ospita
Da ultimo, pur in assenza di dati certi sul reddito della ricorrente, sulla quale peraltro gravava il relativo onere probatorio, deve confermarsi il contributo al mantenimento dei due figli già stabilito in via provvisoria, pari a 300,00 euro mensili e costituente un importo minimo anche in considerazione delle elementari esigenze di vita conseguenti all'età ormai adolescenziale di e di e della odierna indigenza economica del CP_2 Per_2
padre con loro convivente il quale solo di recente risulta avere rinvenuto una occupazione Le spese straordinarie dovranno essere ripartite in pari misura tra i genitori mentre il potrà riscuotere ex lege per intero l'assegno unico previdenziale in quanto CP_1
affidatario in via esclusiva della prole minorenne
Sulle spese di lite
Sussiste una soccombenza reciproca dei coniugi in ordine alle domande di addebito che giustifica parziale compensazione, per un terzo delle spese di lite, restando il terzo residuo a carico della ricorrente
Quest'ultima, poi, dovrà rifondere per intero le spese di lite al curatore speciale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e sposatisi Parte_1 Controparte_1
in Parma il 16 marzo 2002 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 47 parte I serie / anno 2002) affida i minori e in esclusiva al padre con collocazione CP_2 Per_2 Controparte_1
stabile presso la residenza di quest'ultimo, nella casa coniugale che resta a lui assegnata o dove attualmente vive unitamente ai figli sospende allo stato le visite tra i minori e la madre e conferisce incarico al Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana di esercitare attività di monitoraggio sul nucleo familiare con facoltà di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali disfunzioni o problematiche nella gestione dei minori, di compiere le attività di sostegno alla genitorialità in favore della e della ove per quest'ultima sia possibile, di CP_1 Pt_1
continuare nelle iniziative di sostegno psicologico a favore dei minori, avvalendosi anche dell'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto e condanna la ricorrente a rifondere al convenuto i residui due terzi che liquida in euro Parte_1
5,000,00 per compensi oltre accessori di legge condanna altresì la ricorrente a rifondere le spese ai minori in persona del curatore speciale, avv. Giulia Manenti, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.775/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Caltagirone del Foro di Massa Carrara, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luisella
Lazzaroni del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo Studio professionale dei predetti difensori sito in 43121 – Parma, al Borgo G. Tommasini, 35/C
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Mariaelena Benassi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boretto (RE) Via Vittorio Veneto n.13/a
RESISTENTE
, in persona del curatore speciale avv. Giulia Controparte_2
Manenti che li rappresenta e difende, con domicilio eletto presso o studio del difensore in
Reggio Emilia, via Della Racchetta n. 3
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI come da note depositate in data 6 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il marito da lei sposato con rito Parte_1 Controparte_1
civile a Parma il 16/03/2002, per ottenere pronuncia di separazione personale, con addebito al marito, e per sentire disporre l'affidamento esclusivo a sé della prole ancora minorenne con obbligo del padre di versarle la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli oltre al 100% delle spese straordinarie, rimettendo agli enti competenti la regolamentazione del diritto di visita del padre, anche in forma protetta. Chiedeva inoltre disporsi il versamento dell'assegno unico universale corrisposto da per i due figli in misura intera a suo favore e l'assegnazione della casa CP_3
coniugale di Poviglio, in comproprietà tra i coniugi, a lei. Da ultimo, chiedeva riconoscersi a proprio favore un assegno mensile di mantenimento a carico del marito pari ad euro
400,00 in quanto priva di redditi propri.
Riferiva che dall'unione erano nati tre figli, , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, non più convivente con il nucleo familiare, nato il [...] e CP_2
nata il [...], che il marito a partire dal 2017 aveva iniziato a manifestare Per_2 comportamenti violenti e maltrattanti nei suoi confronti, che l'aveva indotta ad abbandonare la propria attività lavorativa per gelosia ed affinché si dedicasse in via esclusiva alla cura dei figli e della casa. Le condotte violente del sarebbero state CP_1
tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso nello specifico dopo tre episodi di aggressioni verificatisi nelle date del 12/02/2021, del 17/09/2023 e del
21/09/2023. Aggiungeva che dopo gli accadimenti del settembre 2023 si era vista costretta ad abbandonare la casa familiare ed i figli per un mese e che al suo ritorno, il
17/10/2023, il marito aveva portato i figli ad abitare in altro luogo;
il 9/11/2023 il CP_1
l'aveva convocata presso la casa familiare, denunciandole una problematica di salute del figlio ed una volta giunta sul posto, accompagnata da un amico, erano stati aggrediti CP_2
entrambi dal marito con un coltello. A seguito dell'aggressione, il 16/11/2023 era stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma e il 17/11/2023 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del marito per maltrattamenti ed aggressioni. Aggiungeva infine che, in data 8/2/2024, formalizzava ulteriore denuncia-querela a carico del marito per aggressioni verbali, condotte controllanti e denigratorie della sua persona, che sarebbero state tenute anche di fronte ai figli. Il , su invito delle forze dell'Ordine, CP_1
aveva lasciato definitivamente l'abitazione familiare di Poviglio in data 10/02/2024.
si costituiva e resisteva alle domande proposte dalla moglie, contestava la Controparte_1
non veritiera rappresentazione dei fatti dalla stessa allegata sosteneva di essere lui stesso, insieme ai figli, vittima di condotte violente e maltrattanti della moglie. I dissidi coniugali, per lo più legati a questioni economiche, si erano acuiti negli ultimi due anni di relazione stante l'incapacità del resistente di assecondare i desideri ''materiali'' della moglie.
Aderiva alla domanda di separazione proposta dalla moglie ma ne chiedeva, a propria volta, l'addebito alla ricorrente per la relazione dalla stessa intrapresa in costanza di matrimonio con e per le condotte violente cui per anni sarebbero stati Persona_3
sottoposti lui ed i figli. In merito a questi ultimi, considerata la pendenza presso il
Tribunale per i Minorenni di Bologna di due procedimenti (RG 3367/23 e RGTM 1196/24 nell'ambito di quest'ultimo con nomina di un curatore speciale dei minori), all'esito degli accertamenti già demandati al Servizio Sociale competente, chiedeva confermarsene la collocazione dei figli presso di lui nella casa familiare di Poviglio, di cui chiedeva assegnazione, con applicazione del regime di affido più tutelante nell'interesse dei minori.
Chiedeva infine, sotto il profilo economico, un concorso al mantenimento della prole a carico della moglie pari ad euro 300,00 mensili ed una compartecipazione della stessa al
50% delle spese straordinarie oltre alla intera somma corrisposta da a titolo di CP_3
assegno unico per i figli.
Sentite le parti in sede di prima udienza di comparizione, il Giudice relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale dei minori, già nominato nel procedimento RGTM 1196/24 pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, richiedeva al servizio sociale Unione Bassa Reggiana una relazione aggiornata relativa ai minori e completa della descrizione degli interventi svolti, e CP_2 Per_2
disponeva l'acquisizione del fascicolo RGTM 1196/24 da parte del Tribunale per i
Minorenni di Bologna.
In data 27/06/2024, sentite nuovamente le parti dopo l'acquisizione della relazione dei
Servizi Sociali, il giudice relatore, considerata la perdurante conflittualità tra le parti ed il netto rifiuto espresso dai figli ad avere contatti con la madre, confermava la loro collocazione stabile con il padre presso la casa coniugale di Poviglio ed il loro affido al
Servizio Sociale con i compiti specifici di continuare nell'opera di educativa domiciliare già in essere anche al fine di recuperare il rapporto madre/figli, di provvedere alla valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori avvalendosi dell'ausilio del
Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL di Reggio Emilia, distretto di Guastalla e del Centro di Salute Mentale, di attivare un sostegno psicologico in favore dei minori avvalendosi dell'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL di Reggio
Emilia, distretto di Guastalla, di valutare l'opportunità o meno di sperimentare modalità di incontri tra madre e figli nelle forme e secondo i tempi ritenuti più favorevoli, con facoltà di sospenderli se disturbanti. In sede di provvedimenti urgenti, veniva altresì disposto l'obbligo a carico della madre di versare al padre a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 300,00 mensili e di compartecipare al 50% alle spese straordinarie riferite ai minori e prevedeva la completa canalizzazione a favore del padre dell'Assegno Unico Universale corrisposto dall' . CP_3
Veniva successivamente fissata l'udienza del 6/02/2025 per la remissione della causa al collegio per la decisione con i previsti termini di legge per lo scambio degli svolgimenti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia di separazione
Non vi mai stata controversa tra i due coniugi in ordine alla loro separazione personale, stante la già intervenuta separazione di fatto e la oggettiva impossibilità di ripresa della vita in comune, come coniugi
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi
Sulle domande di addebito ha chiesto addebitarsi la separazione ad una condotta maltrattante e Parte_1
violenta del marito e analoga domanda è stata proposta dal marito verso Controparte_1
la moglie, con la ulteriore accusa di violazione del dovere di fedeltà
Il Collegio, peraltro, deve rilevare una circostanza di fatto che appare dirimente ai fini della decisione su entrambe le domande di addebito: la ricorrente ha affermato nella memoria ex art. 437 bis.17 c.p.c. depositata il 12 aprile 2024 che i coniugi avevano già avvia una pratica di separazione con un legale comune nel 2017, poi interrotta per volontà del marito (v. anche denuncia querela di del 17 novembre 2023, doc. 13 di Parte_1
parte ricorrente ove la denunciante riferisce lo stesso fatto)
Tale circostanza non è mai stata contestata in termini specifici dal e, pertanto, CP_1 deve considerarsi provata per il noto principio sancito dall'art. 115 c.p.c. e trattasi di fatto che di per sé dimostra come il rapporto coniugale fosse entrato già allora in una crisi che le stesse condotte allegate dalle parti e le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla figlia maggiorenne nel corso delle indagini penali (v. doc. 21 di parte convenuta) Per_4
consentono di ritenere non sia mai stata superata, rendendo così irrilevanti sia i maltrattamenti della moglie denunciati dal nei di lui confronti e nei confronti dei CP_1
figli e la pur conclamata (v. messaggi e foto di cui agli allegati 3a, 4 e 4a alla comparsa di costituzione del ) relazione extraconiugale della donna con tale sia le asserite CP_1 Per_3 condotte maltrattanti e offensive del le quali, al dire della stessa ricorrente, CP_1
sarebbero iniziate proprio nel 2017 (pag. 4 del ricorso)
Entrambe le domande di addebito, pertanto, vanno rigettate poiché la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, ciò che nella specie, per quanto si è detto, deve senz'altro escludersi
Sull'affidamento dei due figli minorenni, e e sul contributo al loro CP_2 Per_2
mantenimento
Come emerge dall'ultima relazione del Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana, in data 5 novembre 2024, la ricorrente ha sostenuto colloqui con gli operatori sociali fino al mese di agosto 2024 e poi si è resa irreperibile sia telefonicamente sia fisicamente, in quanto ha lasciato la casa coniugale senza indicare un nuovo indirizzo ed avrebbe riferito alle autorità scolastiche di trovarsi all'estero
La ricorrente si è anche disinteressata delle sorti del giudizio poiché dopo avere precisato le conclusioni non ha depositato gli scritti conclusionali
Il ha dimostrato di essere collaborativo con il Servizio e la valutazione sulla sua CP_1
capacità genitoriale è risultata sostanzialmente positiva
Il ha stretto un buon legame con i figli ancora minorenni ed ha dimostrato una CP_1
buona capacità di accudimento, attenzione e capacità di dialogo (v. relazione AUSL RE, servizio neuropsichiatria infantile, 4 novembre 2024)
In particolare, con riferimento al pur grave episodio di aggressione del quale il si è CP_1
reso responsabile verso il compagno della moglie, lo psicologo del Servizio ha preso atto della consapevolezza nel convenuto della gravità del proprio gesto ma ha comunque concluso di non ritenere che il possa assumere comportamenti violenti verso i figli CP_1
Questi ultimi, poi, di anni 13 e di anni 12, vivono con il convenuto ormai da CP_2 Per_2
tempo, hanno riferito di essere sereni e di voler rimanere con il padre, precisando che per loro non è rilevante il luogo in cui vivono ma l'unica condizione è quella di poter vivere con il padre;
come emerge dalle approfondite indagini eseguire dal Servizio sociale nel corso degli anni, entrambi i minori hanno interrotto ogni rapporto con la madre e si rifiutano di avere un qualsiasi contatto anche solo telefonico con lei Con i provvedimenti provvisori entrambi i minori sono stati affidati al Servizio sociale e collocati con il , ospite di un amico CP_1
Gli esiti delle riferite indagini e, ancor più, le difficoltà che deriverebbero al padre nella gestione di entrambi i figli non solo laddove dovesse disporsi l'affido condiviso - stante l'assenza ed il totale disinteresse mostrato da ultimo dalla madre - ma anche qualora dovesse essere confermato l'attuale affidamento al Servizio, le cui dinamiche organizzative rallenterebbero e renderebbero più problematiche sia la gestione quotidiana dei due ragazzi sia l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse nella vita dei minori, rendono opportuno disporre l'affidamento al padre, attribuendogli la facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore importanza, sulla salute, sulla educazione, sull'istruzione e sulla scelta della residenza dei minori stessi, evidenziando come il , CP_1 nell'adempimento dei compiti derivanti dal suo ruolo di genitore, abbia sempre trovato conforto e aiuto nella figlia maggiorenne e nel compagno convivente della stessa
Al Servizio sociale va mantenuto l'incarico di continuare nell'attività di sostegno alla genitorialità nei confronti del e, laddove sia possibile, della e di ausilio CP_1 Pt_1 nell'attività educativa dei minori, con le modalità fino ad oggi seguite
Gli incontri tra la ricorrente e i figli ad oggi vanno sospesi e il Servizio dovrà adottare tutte le iniziative necessarie al fine di recuperare il rapporto tra madre e figli, fornendo a costoro il necessario supporto psicologico anche tramite il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile e con altre iniziative di sostegno
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale resta assegnata a se e Controparte_1
nella misura in cui il ritorno in tale alloggio sia possibile e risponda all'interesse della prole
Va rilevato, invero, che il è rimasto per lungo tempo disoccupato e pare avere CP_1
reperito solo di recente un lavoro a tempo determinato;
le sue condizioni economiche rimangono precarie e gli impediscono allo stato di fare rientro nella casa coniugale non essendo in grado di estinguere i debiti relative alle utenze rimasti inadempiuti dalla moglie dopo che lui e i figli si sono trasferiti a casa di un amico che tuttora li ospita
Da ultimo, pur in assenza di dati certi sul reddito della ricorrente, sulla quale peraltro gravava il relativo onere probatorio, deve confermarsi il contributo al mantenimento dei due figli già stabilito in via provvisoria, pari a 300,00 euro mensili e costituente un importo minimo anche in considerazione delle elementari esigenze di vita conseguenti all'età ormai adolescenziale di e di e della odierna indigenza economica del CP_2 Per_2
padre con loro convivente il quale solo di recente risulta avere rinvenuto una occupazione Le spese straordinarie dovranno essere ripartite in pari misura tra i genitori mentre il potrà riscuotere ex lege per intero l'assegno unico previdenziale in quanto CP_1
affidatario in via esclusiva della prole minorenne
Sulle spese di lite
Sussiste una soccombenza reciproca dei coniugi in ordine alle domande di addebito che giustifica parziale compensazione, per un terzo delle spese di lite, restando il terzo residuo a carico della ricorrente
Quest'ultima, poi, dovrà rifondere per intero le spese di lite al curatore speciale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi e sposatisi Parte_1 Controparte_1
in Parma il 16 marzo 2002 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione di questa sentenza (atto n. 47 parte I serie / anno 2002) affida i minori e in esclusiva al padre con collocazione CP_2 Per_2 Controparte_1
stabile presso la residenza di quest'ultimo, nella casa coniugale che resta a lui assegnata o dove attualmente vive unitamente ai figli sospende allo stato le visite tra i minori e la madre e conferisce incarico al Servizio sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana di esercitare attività di monitoraggio sul nucleo familiare con facoltà di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali disfunzioni o problematiche nella gestione dei minori, di compiere le attività di sostegno alla genitorialità in favore della e della ove per quest'ultima sia possibile, di CP_1 Pt_1
continuare nelle iniziative di sostegno psicologico a favore dei minori, avvalendosi anche dell'ausilio del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto e condanna la ricorrente a rifondere al convenuto i residui due terzi che liquida in euro Parte_1
5,000,00 per compensi oltre accessori di legge condanna altresì la ricorrente a rifondere le spese ai minori in persona del curatore speciale, avv. Giulia Manenti, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 febbraio 2025
Il Presidente est.
Parisoli