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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
in persona della dott.ssa Claudia Spiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11347 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e
[...] difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Antonio Russo
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 20.11.2024 e atti ivi richiamati
MOTIVI della DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2952/2023 con cui il
Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dal
[...]
, ingiungeva Controparte_1 Controparte_1 all' opponente il Parte_1 pagamento di € 218.529,96 oltre accessori e spese, pari al saldo in tesi dovuto per la realizzazione dei progetti formativi meglio indicati nel ricorso.
L con l'atto introduttivo del Controparte_2
presente giudizio, chiede (con vittoria delle spese di lite) la revoca del decreto ingiuntivo eccependo che il credito fatto valere, come riquantificato, è stato estinto parzialmente a mezzo pagamenti effettuati in esecuzione di ordinanze di assegnazione somme adottate nelle procedure esecutive avviate dai lavoratori dell'ente di formazione.
Ha quindi allegato di aver estinto l'obbligazione dedotta attraverso i pagamenti effettuati ai terzi creditori di a seguito delle corrispondenti ordinanze di assegnazione CP_3
somme rese nel corso delle procedure esecutive indicate.
Il creditore in monitorio chiede invece la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che nessuna prova è stata fornita in relazione all'effettivo pagamento delle somme indicate;
il diritto al pagamento delle somme indicate scaturisce dal DDG di chiusura dei progetti indicati da qualificare come atto di riconoscimento di debito, mentre l'amministrazione non ha fornito alcun prova in relazione ai pagamenti effettuati in favore dei terzi.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, va preliminarmente osservato come alla prima udienza di comparizione l'Avvocato dello Stato ha inteso correggere l'errore contenuto nell'intestazione della citazione introduttiva del giudizio, chiarendo che la costituzione va riferita all' Controparte_4
- soggetto destinatario dell'ingiunzione- e non
[...] all' erroneamente indicato nel corpo Controparte_2 dell'atto.
Si tratta evidentemente di errore materiale emendabile dal difensore e che non implica alcuna incidenza sulla procura alla lite posto che comunque la rappresentanza in giudizio degli assessorati compete ex lege all'Avvocatura dello Stato.
Nel merito osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Nel caso di specie l'amministrazione opponente non ha contestato l'effettiva esistenza del credito dedotto, eccependo tuttavia che il credito deve essere rideterminato in €
86.265,17 per i progetti CIP 2007.IT. 051.PO.003/IV/H/F/9.2.7/2570 (per € 16.237,71);
CIP .IT. 051.PO.003/IV/H/F/9.2.7/2579 (per € 19.874,54); CIP .IT. Pt_2 Pt_2
051.PO.003/IV/H/F/9.2.7/2587 (per € 30.138,09); CIP2007.IT.
051.PO.003/IV/H/F/9.2.7/2565 (per € 20.014,83).
In relazione agli altri progetti (nn.2560, 2564, 2586, 2588 e 2588) l'amministrazione ha eccepito l'estinzione parziale realizzata attraverso i pagamenti effettuati in esecuzione di ordinanze di assegnazioni somme rese nelle rispettive procedure esecutive promosse dai creditori dell'ente di formazione.
In relazione all'estinzione dell'obbligazione attraverso pagamenti eseguiti dal terzo pignorato, va evidenziato come secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione (cfr.
18123/2023) “l'assegnazione in pagamento del credito, ex articolo 553 cpc, in quanto disposta salvo esazione, non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.
Dai documenti depositati dall'opposta risulta che effettivamente:
1) In relazione al credito relativo al progetto 2560, a seguito dell'ordinanza di assegnazione somme resa nella procedura esecutiva n. 651/2018 del 26.4.2019 in favore di , l'amministrazione ha emesso mandato di pagamento per l'importo di € CP_5
7.929,57, per cui tenuto conto dell'importo del finanziamento riconosciuto pari a €
32.177,65 residua un credito pari a € 24.248,08.
2) In relazione al credito relativo al progetto 2564 a seguito dell' ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura esecutiva n. R.G. Es. 3659/2016 del
Tribunale Civile di Catania, è estato emesso mandato di pagamento della somma di €
19.430,50 in favore del creditore dell'ente CIOFS FP sig.ra per cui tento Parte_3 conto dell'importo del finanziamento riconosciuto pari € 19.548,81 (come indicato nel decreto di liquidazione del 13.7.2018) residua un credito pari a € 118,31.
3) In relazione al credito per i nn. 2588 e 2589, all'esito dell'ordinanza di assegnazione somme resa nella procedura esecutiva n. 158/2018 del 18.4.2018 in favore di
[...] , l'amministrazione ha emesso mandato di pagamento per l'importo di € Parte_4
25.027,43, per cui tenendo conto dell'importo del finanziamento riconosciuto pari a
44.896, residua quindi un credito pari a € 19.842,21;
4) In relazione a credito dell'importo di € 20.290,78 per i progetti nn. 2586 e 2588 è stata emessa ordinanza di assegnazione somme resa nella procedura esecutiva n. 159/18 del 18.4.2018 in favore di e l'amministrazione ha emesso Parte_5
mandato di pagamento per l'importo di € 17.737,35, per cui tenuto conto dell'importo del finanziamento riconosciuto pari a € 20.298,78 residua quindi un credito pari a €.
2.553,43.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, deve ritenersi che attraverso il deposito delle provvedimenti di liquidazione con specifica indicazione delle ordinanze di assegnazione, del creditore soddisfatto, delle copie dei mandati di pagamento che recano specificazione indicazione dei singoli progetti ai quali imputare i pagamenti così effettuati, e quindi l'obbligazione estinta attraverso il pagamento al terzo,
l'amministrazione ha fornito la prova dell'estinzione parziale delle obbligazioni dedotte.
In conclusione il credito vantato dall'opposta deve essere rideterminato in € 133.027,20 (
€ 86.265,17 + €. 2.553,43+ € 19.842,21+€ 118,31+€ 24.248,08).
Sulle somme come sopra determinate dovranno poi riconoscersi gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., e soltanto dalla data della proposizione della domanda (13.7.2023) sino all'effettivo soddisfo gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
Va quindi disposta la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'amministrazione opposta al pagamento del minor importo di € 133.027,20 oltre interessi con i criteri sopra esposti.
Avuto riguardo all'esito della lite che ha visto rideterminato il credito nel minor importo indicato, sussistono i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50% con condanna dell'opponente, comunque risultata soccombente al pagamento della quota parte del 50% delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata per la fase di merito in €
4.200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e per il procedimento monitorio in 1.324,25 oltre cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 203,25, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. 2952/2023; condanna l' al Parte_1
pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, la somma Controparte_1 di € 133.027,20 oltre interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione;
dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'opponente al pagamento della quota parte del 50% delle spese di lite sostenute dall'opposta che si liquidano per la fase di merito in € 4.200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e per il procedimento monitorio in 1.324,25 oltre cpa e rimborso forfettario come per legge oltre le spese vive pari a € 203,25, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Palermo, lì 30.3.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga