Articolo 16 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 settembre 1954
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Versione
29 luglio 1961
Art. 16. (Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa).

E' concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. E' concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. E' condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
((L'esonero e il semiesonero, sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque tigli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare))
I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico.
Il beneficio di cui al presente articolo e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961
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