Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, lette le note sostitutive dell'udienza del 27.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 842/2017 R.G.L. TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
. ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(CF. ); Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. C.F._5 Parte_6 C.F._6
(CF. ); Parte_7 C.F._7 Parte_8
); .
[...] C.F._8 Parte_9
); (C.F. C.F._9 Parte_10
); C.F._10 Parte_11 C.F._11
); (CF. Parte_12 C.F._12 Parte_13
, C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DAGLI AVV.T1 LORENZO CILIENTO E VALERIA RUSSILLO ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DI QUEST'ULTIMA IN LAURIA(PZ), C.DA CONA N. 62;
RICORRENTI E
“ ”, (C.F. E P.IVA: ), CON SEDE IN LAURIA (PZ), Controparte_1 P.IVA_1
CONTRADA MILORDO, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., SIG. CP_1
(COD.FISC.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO TEDESCO OD ISC C.F._15
) E DALL'AVV. GAETANO IROLLO, (COD.FISC.: ), tutti C.F._16 C.F._17
i presso lo studio del primo in Napoli, al Centr , giusta procura apposta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
NONCHÉ
(P. IVA: C.F.: ), in persona dell'Avv. Claudia Ricchetti nella CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 irettore e Leg io dell con sede legale in Roma CP_2 alla Via Monzambano, 10, procuratore delegato giusta Procura per atto del Notaio dei Persona_1 distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. 81369, rogito 2185 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Angelo Di Lascio, C.F.:
, e dall'Avv. Angelo Palmisano, C.F.: , giusta CodiceFiscale_18 CodiceFiscale_19 procura in calce alla Memoria difensiva di Costituzione.;
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
1
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1.Con ricorso depositato in cancelleria in data 8.05.2017, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti della ed affermata la sussistenza di un inadempimento Controparte_3 nel pagamento delle retribuzioni protrattosi per ben 27 mensilità hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro e l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “dichiararsi la continuità e CP_2 stabilità dei rapporti di lavoro in atto, tenuto conto della clausola “rebus sic stantibus” dell'accordo del 5 settembre 2013 per essere questo stato stipulato proprio in previsione di un mutamento della situazione di fatto conseguente al deterioramento della situazione economica della ed ordinarsi alla soc. ed CP_1 Controparte_4 all' il rispetto dell'accordo del 5 sette in ragione della tutela , e CP_2 quanto al trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori, considerata la natura degli accordi stipulati ut supra, Disattesa ogni contraria eccezione e ragione, non potendosi viepiù giustificarsi le inadempienze con la crisi gestionale che non riesca a colmare i costi, i quali sono ampiamente garantiti dalla natura e dal contenuto degli accordi. Vinte le spese di giudizio”. Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., con memoria difensiva di CP_2 costituzione de a 15.02.2018 con la quale veniva contestata la ritualità e la fondatezza delle pretese e delle domande dei ricorrenti, in forza delle eccezioni e deduzioni ivi articolate, chiedendo, quindi, l'accoglimento delle conclusioni che si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, 1. dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità 1. della domanda azionata nei confronti di per carenza di legittimazione passiva e, l'effetto, estromettere CP_2 dal presente giudizio;
2. dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di CP_2
per indeterminatezza dell'oggetto, delle relative conclusioni e dei mezzi di prova;
3. dichiarare CP_2
l'inammissibilità del ricorso per difetto di azione dei ricorrenti per carenza di legittimazione attiva nei confronti di
[...]
4. dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito e la riflessa incompetenza per territorio del Tri CP_2 di Lagonegro. NEL MERITO, in ogni caso, rigettare tutte le domande dei ricorrenti formulate nei confronti di
[...]
perché inammissibili e/o decadute e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
Condan CP_2 ricorrenti al pagamento degli onorari, Condannare dei diritti di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. La convenuta si costituiva e depositava atto di “Comparsa di Controparte_3 costituzione e redetta Società convenuta, evocata in giudizio dai ricorrenti unitamente ad chiedeva “in via preliminare e di rito: e per le ragioni sopra illustrate autorizzarsi CP_2 la chiamata in causa di nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ROMA Via CP_2
Monzambano 10; in via principale respingere tutte le domande avanzate dai ricorrenti nei confronti di in CP_1 quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto per come in premessa;
in via subordinata nella de di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare in ogni caso e comunque nella persona del legale CP_2 Con rappresentante pro tempore tenuta a garantire, manlevare e/o rimborsare ualsiasi pregiudizio che CP_5 dovesse eventualmente alla stessa derivare in caso di denegato accoglimento della domanda dei ricorrenti mediante accollo o comunque versamento in favore della scrivente convenuta di ogni diritto o somme che siano accertati quali dovuti ai ricorrenti”. In data 07/03/2018 il predetto atto era notificato ad unitamente al Decreto del GOP, CP_2 Dott.ssa Carmela Abagnara, con il quale: “letta la comparsa di e e risposta contenente la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di considerato che appaiono sussistere i presupposti per autorizzare CP_2 la chiamata in causa;
PQM
fissa la nu i comparizione delle parti e discussione per il giorno 16 maggio 2018….”. Nel corso del giudizio veniva depositato ricorso ex art. 700 cpc ad istanza dei ricorrenti, definito con ordinanza di rigetto del 23/25.07.2019. Avverso la ordinanza veniva proposto reclamo ed il Tribunale, in composizione collegiale, rigettava lo stesso in data 29.08.2019 rimettendo la decisione, in punto di spese, al merito. Tentata la conciliazione della lite, disposti vari rinvii stante la pendenza di trattative anche con il nuovo gestore delle Aree di Servizio, la parte ricorrente nel corso del giudizio depositava i
2 ricorsi monitori proposti nei confronti della ed i pedissequi decreti ingiuntivi emessi dal CP_1 Tribunale. Nel corso del presente giudizio, d icorrenti - , , Pt_12 Pt_6 Pt_14 Pt_3
, , , e Pt_2 Pt_13 Pt_1 Parte_7 Pt_5 Parte_10 Parte_16 Parte_17
in o cen
[...] collettivo ( ricorso avente RG: 864/2020). La proponeva separato ricorso ex art. 700 cpc CP_1 nei confronti dell' ( proc. n. 850/2020 Lagonegro) avente ad oggetto “l'obbligo della
CP_2 convenuta al pagamento degli indennizzi dovuti da così come previsti nell'accordo del 5.9.2003
CP_2 CP_1 e calcolati teri previsti nell'accordo del 26.11.201 dalla mensilità di aprile 2016 e sino alla definitiva entrata in esercizio della nuova area di servizio Galdo Ovest sulla nuova autostrada del Mediterraneo A2 e conseguentemente dichiarare la solidarietà dell' per i crediti vantati dai lavoratori con i decreti ingiuntivi indicati
CP_2 in premessa ….; condannare essa a corrispondere direttamente a ciascuno dei lavoratori per gli importi
CP_2 azionati con i decreti ingiuntivi, so iva di E. 984.759,93, oltre spese e competenze professionali indicate in ciascun provvedimento giudiziale……………” La causa subiva ulteriori rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Allorquando la scrivente subentrava nel ruolo pendevano circa 2900 fascicoli ridotti alla attualità a circa 1840. Inoltre, a far data dal 9.01.2025 la scrivente - dopo aver sostituito le dott.sse Palmisano e per due periodi separati Pt_18
- sostituisce continuativamente la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, con Pt_18 conseguente enorme aggravio di lavoro. Al a fissata per la decisione, la causa, esauriti gli incombenti della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, era decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso nel merito è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1. In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni proposte da in relazione alla CP_2 domanda di manleva. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, pubblicata il 2 , la Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla questione della domanda riconvenzionale cd. trasversale, ossia quella domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, statuendo che la stessa è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269 c.p.c. Invero, non si può esigere l'impiego delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione” che non può configurarsi una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio, risultando, dunque, sufficiente e corretto formulare la domanda riconvenzionale trasversale nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, con l'unica precisazione che, qualora il convenuto destinatario della stessa risulti contumace, allora detta comparsa dovrà essergli notificata. Per tale ragione, la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla nei confronti CP_1 dell' è ammissibile, sebbene non fosse necessario procedere al differi udienza, come CP_2 disposto con decreto dal GOP, all'epoca assegnatario del fascicolo.
2.2. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che nelle note del 29.11.2022 la difesa della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per i ricorrenti , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_10 Parte_12 Parte_13 Pt_14 av ga ,
[...] Parte_3 rispetto dell'accordo del 5.9.2013 (nel quale si prevede il trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori), e non anche alla continuità del rapporto di lavoro a causa di sopravvenuto disinteresse dopo la conciliazione sindacale in data 8.7.2024 con la Parte_19 (nuovo gestore dell'Area di Servizio), nella quale tale disinteresse gli stessi hanno dichiarato Allo stesso modo per i ricorrenti , , Parte_9 Parte_8 [...]
, e Parte_11 Parte_4 ricorso relativamente al pagamento degli stipendi e non anche alla continuità del rapporto di lavoro per difetto di interesse sopravvenuto avendo gli stessi raggiunto l'età pensionabile. Per il ricorrente la difesa ha chiesto, invece, dichiararsi la cessazione della materia Parte_15 del contendere, in epoca più risalente transazione con la Stante la CP_1
3 intervenuta conciliazione in relazione alla posizione sopra detta, va emessa la declaratoria di cui al dispositivo limitatamente alla domanda proposta da . Parte_15
2.3. Ad eccezione della posizione processuale di , per il resto il ricorso non può trovare Parte_15 accoglimento. Deve, innanzitutto darsi atto che nel corso del giudizio e, segnatamente, con note del 9.06.2020 la difesa dei ricorrenti ha depositato in giudizio i provvedimenti monitori resi dal Tribunale aventi ad oggetto le retribuzioni non corrisposte dalla ai ricorrenti. Tanto non ha incidenza nel CP_1 presente giudizio, nel quale non è stata indicat essa quale causa petendi il contratto di lavoro intercorso con la società; i lavoratori ricorrenti hanno chiesto ordinarsi il rispetto dell'accordo del 5.9.2013 "in ragione della tutela degli attuali livelli occupazionali". Ed invero al punto 2) del verbale della riunione del 5.9.2013 si legge espressamente che la si era impegnata a mantenere CP_1 "l'attuale assetto del personale". Nelle conclusioni formulat ex art. 414 c,p.c. non hanno chiesto l'adempimento dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni che grava sul datore di lavoro né si può ritenere che esso sia implicito nel riferimento al "trasferimento delle risorse necessarie…” che è da intendere evidentemente all'obbligo che i ricorrenti asseriscono sia stato assunto dall' e non CP_2 dalla la quale, se è vero che riveste la qualifica di datore di lavoro dei ricorrenti sunto CP_1 ex art. 2099 c.c. l'obbligo retributivo dei dipendenti. Orbene, la questione giuridica che nasce dalla interpretazione del verbale di riunione del 5.09.2013 è stata già scrutinata dal Tribunale sia in composizione monocratica che in sede collegiale ( reclamo), in relazione alla domanda cautelare azionata dai ricorrenti in corso di causa. Nel corso del giudizio la parte resistente depositava anche ordinanza collegiale in relazione a separato giudizio cautelare instaurato dalla nei confronti dell' , dei lavoratori ricorrenti in questa Controparte_1 CP_2 sede, dell'INPS e della EG Anche in quella sede, la interpretazione già fatta propria dalla CP_6 scrivente, è stata ulteriorme ta, dal Collegio del reclamo, in diversa composizione. Orbene, all'esito del giudizio cautelare (sub procedimento n. 842-1/2017) la scrivente così argomentava:
“L'obbligo dell' di corrispondere direttamente le retribuzioni maturate e non pagate dal datore di lavoro agli
CP_2 odierni ricorrenti, troverebbe la sua fonte, a dire degli istanti, nel verbale di riunione del 5.09.2013 tenutosi presso Contr l' di Potenza ed avente quale oggetto la “salvaguardia dei livelli occupazionali delle stazioni di servizio sul tratto dell'Autostrada A3 SA-RC in località Galdo del Comune di Lauria”. Alla riunione parteciparono i rappresentanti di istituzioni pubbliche ( Comune di Lauria, Assessorato regionale delle Infrastrutture ed opera pubbliche), le OOSS, i gestori delle aree di servizio, l' rappresentanti della .
CP_2 Controparte_8 Appare opportuno, per una tellegibilità del provve la parte centrale della proposta formulata dall' in quella sede: “L'Azienda si impegna a ristorare i gestori delle stazioni Galdo Est e Ovest per gli
CP_2 even iori oneri derivanti dalla riduzione dei volumi delle vendite subita a causa dei lavori di ammodernamento in atto sulla A3 SA-RC. Tali oneri dovranno essere documentati in maniera chiara ed oggettiva . Dal canto loro i predetti gestori dovranno impegnarsi a mantenere l'attuale assetto del personale. Per far fronte al suddetto indennizzo, l
CP_2 rinuncia con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 e fino all'entrata in esercizio delle due nuove aree di servizio sul medesimo tratto autostradale, presumibilmente prevista per la fine del 2015, alle royalty dovute dalla Compagnia
[...] Controparte_ per le due citate stazioni. L'ammontare del ristoro varierà in relazione alle eventuali modifiche che lumi delle vendite, nei prossimi anni, Qualora le royalty non dovessero essere sufficienti a coprire tutti gli oneri riconosciuti, l' nterverrà direttamente con proprie risorse che saranno trasferite alla società per CP_2 CP_8 la successiva attri i gestori di e Galdo Ovest. Per quanto concerne le mod etto Pt_20 adempimento occorrerà prevedere una tempistica che consenta di rispettare le scadenze mensili delle retribuzioni per i lavoratori”. Tutti i presenti hanno concordato con la detta proposta. La tesi della parte ricorrente è che l' ha “assunto il debito con accollo accettato dai lavoratori” sicché sarebbe CP_2 obbligata all'adempimento della med tazione principale ( pagamento delle retribuzioni). È noto che l'accollo, disciplinato nel Capo VI del quarto libro del codice civile, consiste nell'accordo tra debitore (accollato) e terzo (accollante) avente ad oggetto l'assunzione, da parte di quest'ultimo, del debito dell'accollato nei confronti del creditore (accollatario) e prende il nome di accollo esterno se il creditore aderisce all'accordo o, altrimenti, di accollo interno. Dunque, mentre l'accollo interno esaurisce la propria efficacia nell'ambito del rapporto tra accollato ed accollante - il quale, qualora
4 dovesse rendersi inadempiente, risponderà nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, l'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato e accollante, rispetto al quale l'adesione del creditore costituisce un elemento ulteriore e solamente eventuale, comunque non richiesto per l'esistenza o la validità dell'accordo, la cui struttura rimane bilaterale. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti riconducono infatti l'accollo esterno allo schema del contratto a favore di terzo: terzo in questo caso è il creditore, la cui adesione è strutturalmente e funzionalmente equiparata alla "dichiarazione di volerne profittare" di cui all'art. 1411 comma 2 c.c.; nel caso di adesione, dunque, il creditore acquista in modo irrevocabile il diritto alla solutio nei confronti dell'accollante, allo stesso modo di quanto accade nel contratto a favore di terzo allorquando quest'ultimo dichiara di voler profittare della stipulazione in suo favore. Peraltro, ai sensi del comma 2 dell'art. 1273 c.c., "l'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo'", il che significa che l'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2009, n. 14780); ai sensi del successivo comma 3, "se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo" ovvero la sua obbligazione si aggiunge a quella del debitore originario. Ebbene, nel caso di specie, si deve anzitutto rilevare che nel verbale di riunione non vi è alcun riferimento, né esplicito, né invero ricavabile in virtù di una interpretazione complessiva della proposta formulata dall al fatto che la medesima CP_2 si sarebbe dovuta accollare il debito retributivo che i gestori avevano già maturato nei confronti dei lavoratori delle stazioni di servizio. Non ritiene il Tribunale, tenuto conto della cognizione sommaria propria della presente fase ed impregiudicata ogni valutazione in sede di merito, che per effetto del verbale del 5.09.2013 sia sorto un rapporto debitorio diretto con le parti del presente giudizio: dal verbale risulta, invero, chiaramente che l' non ha affatto assunto su di sé CP_2
l'obbligazione retributiva del gestore nei confronti dei dipendenti avendo piuttosto assunto l'obbligo di ristorare i gestori delle stazioni di servizio e Galdo Ovest, peraltro con la intermediazione della ( “risorse che Pt_20 CP_8 saranno trasferite alla società per la successiva attribuzione ai gestori di ) dagli CP_8 Parte_21 eventuali maggiori oneri, ogge mentati, derivanti dalla riduzione delle ve vori di ammodernamento sulla ex A3 SA/RC. L' ha, quindi, assunto l'impegno di corrispondere un indennizzo ai CP_2 gestori per il tramite della Esso ed a fronte estori hanno assunto l'impegno a mantenere l'attuale assetto del personale. Che poi le somme versate a titolo di indennizzo siano state utilizzate dal gestore dell'area di servizio anche per il pagamento delle retribuzioni ovvero per l'assolvimento degli oneri contributivi non è circostanza idonea di per sé a far sorgere in capo all' 'obbligo di corrispondere le retribuzioni direttamente. CP_2 La nozione di acc può evincersi dalle norme sopra dette, è quella di una convenzione intercorrente tra il debitore ed un terzo con la quale quest'ultimo assume il debito del primo. Consegue che per come ricostruita la volontà delle parti sulla scorta del verbale del 5.09.2013, interpretata in base agli elementi già evidenziati e non suscettivi di altri significati, nel caso di specie non sia configurabile lo schema legale tipico dell'istituto dell'accollo: non vi è riferimento al debito che, alla data del 5.09.2013 era già, sebbene in minima parte, esistente, ma alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ( la c.d. clausola di salvaguardia viene normalmente interpretata nel senso che l'appaltatore garantisce i livelli occupazionali, in termini di numero di dipendenti e qualifica, non già nel senso di pagamento delle retribuzioni); non vi è riferimento alla assunzione del debito rappresentato dalle retribuzioni, ma vi è impegno di al CP_2 pagamento di un indennizzo, parametrato al danno subito dai gestori per effetto dei lavori di ammodername ro CP_ in favore della che, a sua volta, la riversa ai gestori, sicché, anche a prescindere dalla questione preliminare sopra detta, che di pe ostativa all'accoglimento del ricorso, non può ritenersi meritevole di tutela la richiesta dei ricorrenti, per come formulata nei confronti di non ritiene il Tribunale che per effetto delle pattuizioni di cui sopra si sia CP_2 verificata una modificazione dal l del rapporto obbligatorio, sicché non si rinviene la fonte negoziale che legittima il creditore a pretendere l'adempimento nei confronti del terzo. Per quando concerne la domanda di adempimento nei confronti del datore di lavoro, la stessa - come già segnalato dalla scrivente nella ordinanza ex art. 423 c.p.c. resa in corso di causa - può essere azionata con gli ordinari strumenti ( ricorso ordinario ovvero monitorio).” – cfr. ordinanza cautelare-. La predetta ordinanza è stata confermata dal Tribunale in sede collegiale che nell'esaminare i motivi di ricorso formulati dagli odierni ricorrenti ha, così, ampiamente e diffusamente argomentato: “ i reclamanti si dolgono dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso che, con l'accordo del 5.9.2013 tenutosi presso I'UTG di Potenza ed avente ad oggetto la "salvaguardia dei livelli occupazionali delle stazioni di servizio sul tratto dell'Autostrada A3 SA-
5 RC in località Galdo del Comune di Lauria"-al quale avevano preso parte i rappresentanti di istituzioni pubbliche ( Comune di Lauria, Assessorato regionale delle Infrastrutture pubbliche, le OOSS, i gestori delle aree di servizio, rappresentanti della dell' uest'ultima avesse assunto su di sé l'obbligazione retributiva dei Controparte_8 CP_2 gestori dell'aree di s ed nfronti dei dipendenti secondo le modalità indicate nel suddetto accordo. Tanto sostengono in forza di una interpretazione complessiva dei punti 1, 2 e 3 dell'accordo raggiunto in occasione della riunione del 5.9.2013 che prevedono quanto segue: "1) L'Azienda si impegna a ristorare i gestori delle stazioni Galdo Est e Ovest per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei volumi delle vendite subita a causa dei lavori di ammodernamento in atto sulla A3 SA-Rc. Tali oneri dovranno essere documentati in maniera chiara ed oggettiva. Dal canto loro i predetti gestori dovranno impegnarsi a mantenere l'attuale assetto del personale. 2)Per far fronte al suddetto indennizzo, l' rinuncia con effetto retroattivo 1° gennaio 2013 e fino all'entrata in CP_2 esercizio delle due nuove aree di servizio sul medesimo tratto autostradale, presumibilmente prevista per la fine del 2015, alle royalty dovute dalla Compagnia per le due citate stazioni. L'ammontare del ristoro varierà Controparte_8 in relazione alle eventuali modifiche che subiranno i volumi delle vendite, nei prossimi anni. Qualora le royalty non dovessero essere sufficienti a coprire tutti gli oneri riconosciuti, l interverrà direttamente con proprie risorse CP_2 che saranno trasferite alla società per la successiva attribuzione ai gestori di e Galdo Ovest. CP_8 Pt_20 Per quanto concerne le modalità adempimento occorrerà prevedere una e consenta di rispettare le scadenze mensili delle retribuzioni per i lavoratori. 3) Entro il mese di settembre del corrente anno, l' si impegna a pubblicare i bandi di gara per la realizzazione CP_2 delle nuove aree di servizio Galdo Est e Ovest, prevedendo negli stessi l'obbligo a carico dei nuovi affidatari di mantenere gli attuali gestori che, a loro volta si impegnano a garantire il mantenimento dei medesimi livelli occupazionali" (cfr. all. n, l prod. ricorrente). Tanto premesso ritiene il Collegio di condividere la valutazione di inammissibilità della tutela cautelare d'urgenza per difetto di strumentalità, espressa nell'ordinanza reclamata, in relazione alla posiziona della sola CP_1 E' principio pacifico, infatti, che il rimedio atipico d'urgenza per sua natura consente di ric a rispetta ad una serie potenzialmente infinita di situazioni e di esigenze. Tale ampiezza tuttavia non può mai travalicare i limiti della necessaria correlazione oggettiva (petitum e causa petendi) e soggettiva tra la tutela cautelare ed il successivo giudizio di merito (profilo tecnicamente individuato nel rispetto della strumentalità e del carattere anticipatorio). Tale identità oggettiva delle domande risulta assente nel caso di specie, almeno per quanto riguarda la CP_1
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: "dichiararsi la continuità e stabilità dei rapporti di lavoro in atto, tenuto conto della clausola "rebus sic stantibus” dell'accordo del 5 settembre 2013 per essere questo stato stipulato proprio in previsione di un mutamento della situazione di fatto conseguente al deterioramento della situazione economica della ed ordinarsi alla soc. ed CP_1 Controparte_4 all' il rispetto dell'accordo del 5 settembre 2013 in ragione della tutela degli attuali Livelli occupazionali, e CP_2 qu sferimento delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori. Considerata la natura degli accordi stipulati ut supra, Disattesa ogni contraria eccezione e ragione, non potendosi viepiù giustificarsi le inadempienze con la crisi gestionale che non riesca a colmare i costi, i quali sono ampiamente garantiti dalla natura e dal contenuto degli accordi. Vinte le spese di giudizio". Nella domanda cautelare i ricorrenti hanno invece chiesto al Tribunale ordinarsi ex art. 700 c.p.c a
[...]
e ad , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di pagare le retribuzioni dai ricorrenti Controparte_3 CP_2
partic nei limiti delle somme dall' dovute in virtù dell'Accordo del 5 CP_2 CP_2 settembre 2013, destinate prioritariamente per espressa destinazione alle retribuzioni dei lavoratori, fino al limite delle mensilità dovute con rivalutazione e interessi legali". Orbene ritiene il Collegio che alla richiesta relativa all'emissione di un "ordine", che segue quella di declaratoria, formulata dai ricorrenti nel giudizio di merito, può certamente ricondursi una domanda di condanna, come sostengono i reclamanti. Tuttavia, tale domanda, nella stessa prospettazione fatta dai ricorrenti nel ricorso ex art. 414 c.p.c., non ha ad oggetto, per quanto riguarda la il pagamento delle retribuzioni, come è stato poi chiesto in sede CP_1 cautelare. Ed invero, in relazione al datore di lavoro - premesso che né nel giudizio di merito né con il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stata indicata in via espressa quale causa petendi il contratto di lavoro intercorso con la società - i lavoratori ricorrenti hanno chiesto ordinarsi il rispetto dell'accordo de 5.9.2013 "in ragione della tutela degli attuali livelli occupazionali".
6 Ed invero al punto 2) del verbale della riunione del 5.9.2013 si legge espressamente che la si era impegnata CP_1 a mantenere "l'attuale assetto del personale". Nelle conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c,p.c. non hanno chiesto l'adempimento dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni che grava sul datore di lavoro né si può ritenere che esso sia implicito nel riferimento al "trasferimento delle risorse necessarie…” che è da intendere evidentemente all'obbligo che i ricorrenti asseriscono che sia stato assunto dall' e non dalla la quale, se è vero che riveste la qualifica di datore di lavoro dei ricorrenti, ha assunto CP_2 CP_1 ex art. 2099 c.c. l'obbligo retributivo dei dipendenti. In quest'ottica, ritiene il Collegio, che si spieghi il riferimento nell'ordinanza impugnata alla possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti (ricorso ordinario ovvero monitorio) per far valere l'adempimento nei confronti del datore di lavoro. A diverse conclusioni è- dato giungere- in relazione all' atteso che nel giudizio di merito, pur non avendo CP_2 chiesto i ricorrenti il pagamento in via diretta delle retribuzioni, hanno comunque chiesto il trasferimento delle risorse necessarie per farvi fronte. Tanto chiarito in relazione al profilo dell'ammissibilità delle tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., che si rende necessario al fine di evitare che con la tutela cautelare siano assicurati provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito, ò possibile passare alla disamina del motivo di reclamo relativo al fumus boni juris. Operazione preliminare ai fini della corretta comprensione dei fatti dedotti in giudizio è l'esatta qualificazione dell'accordo intervenuto in occasione della riunione del 5.9.2013 e, in particolare, la corretta individuazione degli obblighi che con esso le parti hanno assunto. In relazione alla posizione dell' si rende opportuno, comprendere se questa ha assunto o meno su di sé CP_2 l'obbligo di pagamento delle retri dei dipendenti della CP_1
Orbene ritiene il Collegio che l'interpretazione del contratto, che, secondo autorevole dottrina, non va intesa come diretta alla ricostruzione "storica" della concreta e contingente volontà che ciascuna delle parti ha ritenuto di manifestare nell'atto, bensì alla determinazione degli effetti che il negozio è idoneo a produrre, non consente di ricostruire il contenuto regolamentare predisposto in via negoziale dalle parti quale ricomprensivo altresì della predetta obbligazione. E ciò, si badi, sia alla luce del criterio della comune intenzione delle parti di cui all'art. 1362 c.c., accertata sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, sia in forza del criterio del collegamento logico tra le varie clausole richiamato dall'art. 1363 c.c.. Condivide il Collegio le valutazioni espresse in merito all'impossibilità di qualificare l'operazione negoziale del 5.9.2013 come accollo (esterno) del debito retributivo della nei confronti dei lavoratori ricorrenti e ciò sulla CP_1 preliminare nonché assorbente valutazione che tale istituto, l Capo VI, Titolo I, del Libro IV del codice civile, rientrando tra le vicende modificative dal lato passivo del rapporto obbligatorio, presuppone necessariamente il riferimento ad un debito inerente ad un rapporto obbligatorio relativo ad altri soggetti L'accollo, invero, secondo una classica definizione giurisprudenziale, consiste "nell'assunzione di un debito altrui mediante una convenzione tra il debitore (accollato) ed il terzo (accollante) che obbliga a pagare, in sua vece, al creditore (accollatario), ed è destinato ad avvantaggiare quest'ultimo secondo le regole del contratto a favore di terzo” (Cass. a. 998/1962). Dall'esame letterale del verbale della riunione del 5.9.2013 non è dato evincere alcun riferimento all'assunzione da parte dell' di un debito della né verso i propri dipendenti né verso altri soggetti. Al punto 1) l'oggetto CP_2 CP_1 dell'accordo, inteso questo come riferito alle prestazioni che le parti si sono obbligate ad eseguire, è definito in questi termini: l' ha assunto su di sé l'obbligo di ristorare i gestori delle stazioni Galdo Est e Ovest per gli eventuali CP_2 maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei volumi delle vendite subita a causa dei lavori di ammodernamento in atto sulla A3 SA-RC mentre i gestori si sono impegnati a mantenere l'attuale assetto del personale. Nella parte successiva del testo negoziale vi sono poi riferimenti alle modalità con le quali l' si è obbligata ad adempiere alla CP_2 CP_ predetta obbligazione (rinuncia alla royalty dovute dalla compagnia e in ine intervento diretto con risorse proprie) e al termine di adempimento ("tempistica che consenta di rispettare le scadenze mensili delle retribuzioni per i lavoratori"). L'interpretazione letterale delle clausole contrattuali unitamente considerate, che muove qui nella direzione dell'esatta determinazione degli effetti del contratto in relazione al suo oggetto, inteso questo come riferito alle prestazioni assunte dalle parti, non consente di qualificare l'obbligo assunto dall' né come accollo, non essendoci alcun riferimento ad CP_2 eventuali debiti altrui, né in generale come assunzione di un o iretto nei confronti dei lavoratori.
7 Ed invero l'obbligo assunto dall' di ristoro dei "maggiori oneri (…)", come suggerisce anche l'incipit del punto 2) CP_2 del verbale della riunione del ("per far fronte al suddetto indennizzo…”) deve essere più propriamente ricostruito come obbligazione di tipo indennitario, a carattere autonomo, essendo del tutto svincolata da eventuali rapporti obbligatori tra i gestori e altri soggetti (ad eccezione di quanto riguarda le modalità di adempimento), che assume la finalità di ristabilire una situazione di equilibrio in seguito al sacrificio dell'interesse patito dai gestori e quindi con una funzione latamente di garanzia. Ed invero che si tratta di un'obbligazione di tipo indennitario assunto in modo diretto dall' nei confronti dei gestori emerge in via implicita anche dalla formulazione delle conclusioni di cui al ricorso ex CP_2 art. p.c. ("…trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori..."), che a dire il vero richiamano più lo schema dell'accollo interno, che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione (Cass. 8044/1997; Cass. n. 6936/1996; Cass. n. 6612/1984; Cass. n. 3479/1979), che quello previsto dal legislatore all'art 1273 c.c.. Nel caso di specie tuttavia l' più che assumere CP_2 su di sé un debito altrui o il peso economico ad esso connaturato ha più propriamente assunto specifico di tenere indenne i gestori dagli effetti economici negativi derivanti da un preciso evento;
i lavori di ammodernamento del tratto autostradale come sopra specificato. L'obbligazione di tipo indennitario non incide pertanto sul lato passivo di altro rapporto obbligatorio ma ha natura autonoma. Tanto basta per escludere che i lavoratori, che pur hanno partecipato alla riunione e prestato il proprio consenso, abbiano assunto in via diretta un credito nei confronti dell Ed invero, come CP_2 si evince dal punto 2) del verbale, che ricollega il quantum del ristoro alle modifiche dei volumi dite, nonché dal verbale del successivo incontro del 17.9.2013, nel corso del quale furono stabiliti i criteri per la determinazione dei "maggiori oneri" di cui sopra, non vi è riferimento alcuno all'obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti della CP_1
[...
che, pertanto, non essendo riconducibile in alcun modo alla nozione di maggior onere per come intesa dalle parti, presentando una voce di costo e non di ricavo, non può, a prescindere dallo schema negoziale invocato, ritenersi oggetto dell'impegno assunto dall' in forza degli accordi intervenuti nella riunione del 5.9.2013. Quanto detto, come già CP_2 evidenziato nell'ordinan mata, non è in contrasto con la valutazione di massima rilevanza che, nella riunione più volte indicata, ha assunto la tutela dei livelli occupazionali dei dipendenti delle aree di servizio interessate dagli accordi in questione né tanto meno impedisce di riconoscere che la ratio sottesa all'obbligazione di tipo indennitaria assunta dall' nei confronti dei gestori fosse anche -ma non in via esclusiva- quello di garantire il pagamento delle CP_2 retri i dei dipendenti delle aree di servizio Galdo Est e Ovest. Tuttavia, ritiene il Collegio che, in forza dei motivi sopra esposti, non può interpretarsi la volontà negoziale espressa nei patti di cui alla riunione del 5.9.2013 nel senso dell'assunzione da parte dell dell'obbligo retributivo dei lavoratori ricorrenti. Quest' ultimi, in assenza di una CP_2 fonte contrattuale, non sono titolari di alcun credito nei confronti dell dal momento che l'obbligazione CP_2 indennitaria di cui sopra è relativa al diverso rapporto tra e gestori, e p l più agire in giudizio, con gli altri CP_2 strumenti che l'ordinamento riconosce per tutelare le ragioni creditorie in raso di inerzia al debitore.” 2.3. Ciò detto in relazione alla interpretazione dell'accordo del 5.09.2013, che non può non confermarsi, deve segnalarsi che nel corso del presente giudizio, con ricorso ex art. 700 c.p.c. - premesso di CP_1 esercitare attività di vendita di carburanti e di pubblico servizio e di aver gestito, i un contratto di comodato e di affitto concluso con l'Area di Servizio “Galdo Ovest” sita al Km 146 CP_9 direzione sud della vecchia autostrada A eggio Calabria - ha chiesto all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni “1) rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e verificata la sussistenza per l'adozione dei provvedimenti ex art. 700 cpc, con assunzione eventuale di sommarie informazioni, disponendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della convenuta " al pagamento degli indennizzi dovuti alla CP_2
- così come previsti nell'Accordo del 05 ati secondo i criteri previsti nell'Accordo del CP_1
26.11.2013 - a partire dalla mensilità di Aprile 2016 e sino alla definitiva entrata in esercizio della nuova Area di Servizio "Galdo Ovest" sulla nuova Autostrada del Mediterraneo A2 e conseguentemente;
2) dichiarare la solidarietà passiva dell' er i crediti vantanti dai lavoratori, con i decreti ingiuntivi indicati in premessa, nonché dei contributi CP_2 previdenzial pondere all'INPS e per l'effetto; 3) condannare essa , in persona del suo legale rapp.te CP_2
p.t., tenendo indenne la , a corrispondere direttamente a ciascuno dei lavoratori, per gli importi azionati con i CP_1 decreti ingiuntivi, la co somma di € 984.759,93, oltre spese e competenze professionali indicate in ciascun
8 provvedimento giudiziale, nonché a favore dell'INPS per l'importo complessivo di € 452.395,59, o di quella diversa cifra che verrà ritenuta di giustizia;
4) condannare essa " al pagamento di spese e competenze professionali, CP_2 oltre IVA e CPA e maggiorazione ex art. 15 Legge Professionale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari. 5) Concedere termine per la proposizione del giudizio di merito.”. Anche il detto ricorso è stato rigettato dal Tribunale ed in sede di reclamo, il Collegio, investito nuovamente della questione interpretativa relativa al verbale del 5.09.2023 ha così argomentato: “… il Collegio, pur ritenendo superflua ogni valutazione in proposito, ritiene di soffermarsi anche sulla natura giudica dell'accordo del 05.09.2013, ormai inefficace, e sul termine ultimo dell'obbligazione indennitaria prevista con il successivo verbale del 2015. Quanto al primo aspetto non può che richiamarsi, ancora una volta, quanto questo Tribunale, nella composizione collegiale, ha stabilito con ordinanza del 02.09.2019 nell'ambito del giudizio n. 2014/2019. Giova precisare, peraltro, che in quella sede il Tribunale non si è posto la questione degli effetti novativi della pattuizione sopravvenuta del 2015 rispetto a quella del 2013 per la sola ragione che detto aspetto non è entrato a far parte del thema decidendum, diversamente dal caso in esame.” Il Collegio, nel condividere le statuizioni rese nella ordinanza del 29.08.2019, prosegue: “ Tali considerazioni sono sufficienti a escludere qualsivoglia forma di obbligo di pagamento da parte di in favore ai lavoratori della in forza di un accollo esterno. Del pari non è rinvenibile alcuna CP_2 CP_1 forma d à passiva. Sul punto è suff are che sussiste solidarietà quando entrambi i soggetti debitori siano tenuti ad una identica prestazione rinveniente dalla medesima fonte e, cioè, sussista la eadem res debita e la eadem causa obbligandi. E' allora evidente che, nel caso in esame, nessuno di tali elementi possa dirsi sussistente: non certo la stessa prestazione tenuto conto della diversità di natura dei due debiti, uno indennitario e l'altro retributivo, ma nemmeno la medesima causa obbligandi, posto che mentre è tenuta al versamento delle retribuzioni in forza del contratto CP_1 di lavoro, l' si è obbligata a pagare l'indennizzo in forza di un accordo diverso, inteso a ovviare alle perdite CP_2 dipese dai l modernamento del tratto stradale su cui operava e a favore esclusivo di quest'ultima. CP_10
3.4 Il Collegio, poi, rimarca che, pur volendo ipotizzare un'efficacia del verbale del 05.09.2013, come detto esclusa, in ogni caso non sarebbe affatto rinvenibile nello stesso alcuna clausola sociale idonea a far sorgere obblighi diretti di pagamento da parte di nei confronti dei lavoratori. CP_2 La parte reclamante, inteso attribuire tale valenza alla previsione con cui si è stabilito che “i predetti gestori dovranno impegnarsi a mantenere l'attuale assetto del personale”. L'istante, inoltre, valorizza il successivo accordo del 17.09.2013, avente ad oggetto la “salvaguardia dei livelli occupazionali delle stazioni di servizio ubicate al Km146+000 dell'Autostrada A3 SA-RC in località Galdo del Comune di Lauria” sottoscritto alla presenza dei rappresentati delle pubbliche amministrazioni interessate e sindacali. Sul punto occorre premettere che si intendono per
“clausole sociali” quelle disposizioni normative che impongono ad un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge ed agevolazioni finanziarie. Attraverso l'utilizzo di tali clausole, infatti, il legislatore statale interviene nel tessuto economico piegando l'attività di coloro che operano in favore della amministrazione pubblica mediante la conclusione di appalti e concessioni, ad una finalità socialmente rilevante, oltre che pubblicamente orientata. Tra tali clausole assumono rilievo preminente quelle di equo trattamento, volte appunto a imporre all'appaltatore il rispetto di standard minimi di retribuzione in favore dei lavoratori impegnati. Tali clausole sono funzionali, tanto alla tutela di questi ultimi, tanto alla salvaguardia del principio di concorrenza, posto che impediscono offerte al ribasso frutto della riduzione delle retribuzioni. Altra clausola sociale è quella di c.d. “salvaguardia” ossia quella che impone, nell'ambito dell'avvicendamento tra imprese rispetto, normalmente, alla titolarità di un appalto di servizi con l'amministrazione, di assumere, per lo svolgimento dello stesso, i medesimi lavoratori impiegati presso la precedente concessionaria. In ordine poi al fondamento normativo di tale clausola, un primo riferimento è contenuto nell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori laddove è stabilito che “Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”. Anche il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18/04/2016, n. 50) all'art. 50 ha previsto che: “1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare
9 riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento è evidente in primo luogo che le clausole sociali, proprio perché rappresentano una scelta politica a carattere programmatico e generale, sono stabilite dal legislatore e poi attuate dalla pubblica amministrazione;
sicché è pur sempre necessario rinvenire il loro fondamento in una disposizione a carattere normativo. In secondo luogo, quanto al referente, tali clausole costituiscono condizioni imposte al contraente privato che si voglia vedere affidato concessione di sevizi o un contratto di appalto per tutte le ragioni su esposte. Nel caso di specie, tuttavia, manca qualsivoglia riferimento normativo a sostegno della natura sociale della clausola invocata dalla parte reclamante. Inoltre, a dire del Collegio, pur volendo ipotizzare una simile natura si tratterebbe di una clausola del tutto anomala in quanto non rispondente alle rationes su esposte. Infatti la stessa non si limiterebbe a imporre al datore di lavoro, appaltatore, il mantenimento dei livelli occupazionali ma sarebbe idonea, secondo la lettura prospettata dalla reclamante, a porre nei confronti della stessa stazione appaltante l'obbligo del pagamento delle retribuzioni direttamente nei confronti dei lavoratori. Una simile conclusione non è, tuttavia condivisibile poiché del tutto ultronea rispetto all'istituto in esame. E' allora più corretto ed aderente al testo contrattuale concludere nel senso che tale previsione, cioè l'impegno di mantenere i livelli occupazionali stabiliti, abbia natura di prestazione principale imposta al gestore nei confronti della controparte o, al più, possa costituire una condizione cui è subordinata l'obbligazione indennitaria.” Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la scrivente non può che confermare quanto già statuito in sede cautelare, anche di reclamo, dai due Collegi investiti della questione, con conseguente rigetto del ricorso proposto. Il Tribunale conferma la esistenza di un'obbligazione indennitaria autonoma a carico di nell'esclusivo interesse dei gestori, per tutte le ragioni di cui si è CP_2 profusamente detto innanzi.
2.4. Deve precisarsi, a questo punto, che tra le parti si sono succedute una serie di pattuizioni volte a rimediare alle perdite economiche connesse ai lavori di rifacimento eseguiti da lungo il tratto CP_2 stradale ove era sita la stazione di “Galdo Ovest”, gestita dalla . CP_1
Con un primo accordo, avente ad oggetto la “salvaguardia dei livelli occupazionali delle stazioni di servizio sul tratto dell'Autostrada A3 SA-RC in località Galdo del Comune di Lauria”, sottoscritto il 05.09.2013, presso la Prefettura di Potenza e alla presenza del Prefetto, le parti contraenti hanno statuito quanto segue:“1)L' si impegna a ristorare i gestori delle stazioni Galdo Est e Ovest per gli eventuali Pt_22 maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei volumi delle vendite subita a causa dei lavori di ammodernamento in atto sulla A3 SA-RC. Tali oneri dovranno essere documentati in maniera chiara ed oggettiva. Dal canto loro i predetti gestori dovranno impegnarsi a mantenere l'attuale assetto del personale. 2) Per far fronte al suddetto indennizzo, l CP_2 rinuncia con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 e fino all'entrata in esercizio delle due nuove aree di ser medesimo tratto autostradale, presumibilmente prevista per la fine del 2015, alle royalty dovute dalla Compagnia
[...] Controparte_ per le due citate stazioni. L'ammontare del ristoro varierà in relazione alle eventuali modifich subiranno i volumi delle vendite, nei prossimi anni, Qualora le royalty non dovessero essere sufficienti a coprire tutti gli oneri riconosciuti, l' nterverrà direttamente con proprie risorse che saranno trasferite alla società per CP_2 CP_8 la successiva attribuzione ai gestori di e Galdo Ovest. Per quanto concerne le modalità del suddetto Pt_20 adempimento occorrerà prevedere una te consenta di rispettare le scadenze mensili delle retribuzioni per i lavoratori. 3) Entro il mese di settembre del corrente anno, l' si impegna a pubblicare i bandi di gara per la CP_2 realizzazione delle nuove aree di servizio Galdo Est e Ovest, p negli stessi l'obbligo a carico dei nuovi affidatari di mantenere gli attuali gestori che, a loro volta, si impegnano a garantire il mantenimento dei medesimi livelli occupazionali”. Con successivo accordo del 17.09.2013, poi, le parti hanno stabilito i criteri di determinazione degli indennizzi prevedendo che “per quanto riguarda la determinazione degli importi di cui al punto b) – attività principali utilizzerà i dati risultanti dai bilanci 2011 e 2012”. CP_2
In data 10.12.2015 e hanno sottoscritto un ulteriore verbale nell'ambito del quale, CP_2 CP_1
“riservandosi di pr e ere più articolato verbale di incontro entro il 31 dicembre 2015”, hanno rideterminato le reciproche obbligazioni prevendendo un diverso periodo di riferimento per il computo di ricavi e costi gestionali, l'impegno di pubblicare il bando di gara entro il 31.01.2016 e
10 il versamento, in favore di a titolo di acconto della somma di € 90.000. La al CP_1 CP_1 contempo, si è impegnata re le somme pagate a titolo di acconto per co le retribuzioni insolute. Infine, entrambe le parti hanno stabilito che “con la sottoscrizione del presente documento e del più articolato verbale dell'incontro cesserà ogni efficacia del verbale sottoscritto il 05/09/2013 presso la Prefettura di Potenza”. Orbene, nel corso del presente giudizio la parte ricorrente ha affermato la perdurante vigenza del verbale del 2013 ed anche nelle note conclusive, sulla scorta delle pattuizioni ivi contenute, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In merito alle pattuizioni contenute nel verbale del 2015, il Tribunale si è già pronunciato, in sede collegiale, a seguito della impugnazione cautelare proposta dalla CP_1 nei confronti dell' ed ha affermato: “Parte ricorrente invoca a fondamento della pro CP_2 esclusivamente l'accordo del 05.09.2013 - e quello del 26.11.2013 con cui sono stati specificati i criteri di computo dell'indennizzo – sostenendo che il verbale del 10.12.2015, in quanto atto a carattere meramente precontrattuale, non avrebbe alcuna valenza obbligatoria al di fuori dell'impegno alla sottoscrizione del successivo accordo. In ordine a tale aspetto va dato atto che in effetti il verbale costituisce, almeno a livello nominalistico, una “bozza” così come emerge dalla espressa riserva di “predisporre e sottoscrivere più articolato verbale di incontro entro il 31 dicembre 2015”. Tuttavia, l'aspetto meramente nominalistico non è sufficiente a concludere nel senso prospettato dalla parte istante. Occorre infatti premettere che, come noto, il contratto costituisce l'accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Esso, secondo la giurisprudenza più recente, sessiste quando le parti abbiano definito tutti gli elementi (principali e accessori) ed emerga l'effettiva e attuale volontà di vincolarsi, indipendentemente dal nomen iuris accordatogli dai paciscenti. Alla luce di ciò, quindi, è possibile distinguere gli istituti di matrice pretoria della “minuta” e della “puntuazione” al fine di verificarne l'esatto discrimen rispetto al contratto. Ciò posto, per quanto qui rileva, va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto chiarisce che nella nozione di puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale. Tornando al caso concreto, il Collegio rileva che parte reclamante si è limitata a dedurre la natura meramente preparatoria del verbale del 20.12.2015 e l'inefficacia degli obblighi ivi previsti, rimasti peraltro a suo dire “inapplicati”. In altri termini la società reclamante intende inferire l'inefficacia dell'accordo dal suo mancato completamento con il successivo verbale, da concludersi entro il 31.12.2015, e dalla mancata esecuzione dello stesso. Tuttavia, è evidente che l'accordo siglato il 10.12.2015 abbia tutti i caratteri di una compiuta pattuizione e che assuma, pertanto, carattere di autentico contratto e non già di mero negozio preparatorio. Ciò lo si deduce in primo luogo dalla considerazione secondo cui il successivo verbale - da predisporre il 31.12.2015 - lungi dal completare un accordo in fase embrionale o comunque incompleto, avrebbe avuto per espressa volontà delle parti il solo ruolo solo di specificare in maniera “più articolata” [si veda l'incipit del verbale del 10.12.2015] l'accordo, evidentemente già raggiunto. Inoltre il verbale del 10.12.2015 contiene una compiuta definizione di tutti gli obblighi assunti tra le parti e cioè: quello di di pagare l'indennizzo CP_2 e l'acconto di € 90.000 e di pubblicare il bando di gara nonché quello della reclama izzare tali somme per corrispondere le retribuzioni. Entrambe le parti, poi, hanno stabilito che la firma di tale verbale sarebbe stata idonea a far cessare l'efficacia dell'accordo del 05.09.2013. Sono inoltre presenti non solo tutti gli elementi essenziali ma, anche, quelli accessori, come i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo dell'indennizzo. E' peraltro pacifico tra le parti che l'accordo del 10.12.2015 abbia ricevuto attuazione e che sia stato adempiuto sino, appunto, al 31.03.2016. Tale circostanza, allegata dalla società resistente, non solo non è puntualmente contestata da ma è addirittura CP_1 confermata dalla reclamante laddove nell'ambito dell'atto introduttivo afferma che “l uta meno al suo CP_2 obbligo relativo al pagamento dell'indennizzo che non ha più corrisposto dall'aprile 2016” e, cioè, all'indomani del termine indicato nell'accordo del 10.12.2015. A ciò si aggiunga che parte istante, su cui incombe l'onere di vincere la
11 presunzione relativa di cui si è detto, nemmeno ha contestato la sussistenza del pagamento dell'importo di 90.000 € a titolo di acconto, puntualmente allegata dalla parte resistente. Va infine rilevato che la circostanza dell'adempimento integrale dell'accordo suddetto è stata espressamente ammessa dalla reclamante, sebbene in sede stragiudiziale, alla lettera g) del verbale del 22.02.2018, nell'ambito del quale si dà atto che “ ha dato esecuzione a quanto previsto CP_2 nell'accordo di cui al precedente punto f” e cioè quello del 10.12.2015. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il Collegio ritiene – conformemente al giudice della cautela – che il rapporto obbligatorio tra le parti trovi la sua unica fonte nell'accordo del 10.12.2015 con il quale è infatti stato privato di ogni efficacia il precedente accordo del 05.09.2013 (come testualmente previsto nella parte finale dell'accordo ove si legge “con la sottoscrizione del presente documento e del più articolato verbale dell'incontro cesserà ogni efficacia del verbale sottoscritto il 05/09/2013”). Tale considerazione è sufficiente a travolgere interamente la richiesta cautelare formulata dalla parte reclamante in quanto, come detto, la stessa si fondata sulla sussistenza di una presunta clausola sociale presente nell'accordo del 05.09.2013 in forza della quale, appunto, l' avrebbe assunto un obbligo di pagamento in favore dei lavoratori o, almeno, una forma CP_2 di solidarietà passiva rispetto al datore di lavoro. Il Collegio, infatti, ritiene che laddove le parti hanno stabilito la cessazione degli effetti dell'accordo del 05.09.2013, abbiano inteso riferirsi anche alla presunta clausola sociale ivi contenuta. E' evidente, di conseguenza, che non assume alcun rilievo, ai fini del decidere, l'esatta individuazione del dies ad quem dell'obbligazione indennitaria, posto che la stessa è comunque subordinata – alla luce della domanda formulata in questo giudizio, pena il difetto di competenza funzionale - alla presenza di un presunto obbligo di pagamento da parte di in favore dei lavoratori subordinati o, comunque di un'ipotesi di solidarietà….” CP_2
L'ordinanza collegiale prosegue, poi: “… chiarito che l'accordo del 10.12.2015 ha carattere novativo e che quindi lo stesso rappresenta l'unica fonte atta a disciplinare il rapporto, occorre a questo punto verificare l'esatta perimetrazione dell'obbligazione dedotta e il termine della stessa. Quanto al primo aspetto, il Collegio evidenzia che, al pari del precedente accordo, anche quest'ultimo prevede un'obbligazione indennitaria autonoma a carico di nell'esclusivo interesse CP_2 dei gestori. Tanto emerge dal dato testuale, che ben si salda, peraltro, alla lettera del precedente verbale di cui si è profusamente detto, e in particolare prevede che “ si impegna, infine, a corrispondere ai 2 gestori, a titolo di CP_2 anticipazione, le indennità relative alle ultime mensilità richieste nella misura di 90.000€ oltre iva alla ditta Dima…omissis… 6. I due gestori si impegnano ad utilizzare le somme di cui al precedente punto 5 esclusivamente per corrispondere le retribuzioni lorde accertate dovute alle proprie maestranze impiegate in località Galdo della Lucania”. Ancora una volta l'accordo prevede un obbligo di pagamento, a carattere indennitario autonomo, nei soli confronti della
Nell'ambito della pattuizione è previsto tuttavia un mero vincolo di destinazione da parte del gestore in favore CP_1 ento delle retribuzioni idoneo esclusivamente a determinare, qualora disatteso, una responsabilità nei confronti della per inadempimento. Detto diversamente, il Collegio ritiene, che nemmeno in tale ultima pattuizione sia CP_2 rinve forma, seppur lata, di garanzia né una clausola sociale tale da poter costituire il fondamento dell'odierna pretesa. Il Collegio ad ogni buon conto condivide – seppur alla luce di una valutazione sommaria qual è quella propria di questa fase – le conclusioni cui è pervenuto il giudice monocratico in ordine alla presenza, nell'ambito dell'accordo del 10.12.2015, di un termine finale fissato per il 31.03.2016. In sostanza la reclamante si duole dell'erroneità della statuizione del giudice della cautela rimarcando che la natura di termine finale sia sorretta da un argomento letterale e da uno logico. Nessuna delle motivazioni dedotte, tuttavia, coglie nel segno. Quanto al primo aspetto il suddetto accordo prevede che “ assume l'impegno di riconoscere l'indennizzo ai gestori calcolandolo sui ricavi e sui costi gestionali CP_2 del triennio 2010-2011-2012 fino al 31/03/2016”. Orbene il dato testuale propende esattamente nella direzione tracciata nell'ordinanza impugnata. Infatti il Collegio si limita a rilevare che, qualora la data del 31/03/2016 fosse indicata al fine di perimetrare il periodo di calcolo dei costi gestionali, con parte reclamante sostiene, sarebbe del tutto illogico e immotivato il riferimento al “triennio”, che chiaramente è quello delle annualità dal 2010 al 2012. Difatti il periodo ipotizzato dal reclamante, cioè il lasso di tempo dal 2010 al 2016, non è chiaramente riferibile ad un triennio ma ad un periodo ben più consistente. Del pari è inconferente il riferimento alla pattuizione del 22.02.2018. La CP_1 infatti, sostiene che la circostanza per cui il termine ultimo dell'obbligazione indennitaria coinciderebbe con l'entrata in funzione delle nuove aree di servizio, e non già con il 31/03/2016, la si dedurrebbe altresì dalla pattuizione del 22.02.2018 che attesterebbe la perduranza di tale obbligo. In altri termini, sostiene la reclamante, che se l'obbligazione indennitaria fosse cessata il 31/03/2016 non si comprenderebbe la ragione per la quale avrebbe preteso, due CP_2 anni dopo, la rinuncia ad ogni richiesta o azione da parte dei gestori a fronte del pagamento di un ulteriore indennizzo. Il successivo accordo del 2018, quindi, sempre a dire della reclamante, presupporrebbe un obbligo indennitario rimasto
12 inadempiuto. Osserva, tuttavia, il Collegio sul punto che, a ben guardare, la suddetta rinuncia non si riferisce affatto all'indennizzo pattuito nel 2013 ma è genericamente rivolta a qualsivoglia forma di responsabilità ipotizzabile a carico di anche a carattere risarcitorio. In altri termini a livello logico tale previsione non attesta la perduranza di CP_2
rimasti insoluti. Anzi, come si è detto, alle lettera f) e g) della premessa, il verbale sottoscritto dalla reclamante, dà atto della completa esecuzione del contratto del 10.12.2015 che, quindi, non è affatto rimasto inadempiuto. Quanto all'ulteriore argomento posto a base del reclamo, il Collegio rileva che, al contrario di quanto afferma la la CP_1 previsione di un nuovo termine finale alla data del 31.03.2016, oltre che essere univocamente attestata dal dato letterale, è anche perfettamente logica per una serie di considerazioni. In primo luogo con l'accordo del 10.12.2015, infatti, se le parti hanno inteso fissare il termine finale dell'obbligo indennitario ad una data ben specificata, al contempo hanno altresì previsto dei vantaggi per il gestore e cioè: un periodo di computo delle riduzioni dei volumi di vendita più ampio (appunto il triennio 2010-2012 in luogo del biennio 2011-2012 indicato all'accordo del 17.09.2013); il pagamento immediato di un acconto pari a 90.000 €; l'impegno a pubblicare il bando di gara per la realizzazione della nuova area di servizio entro il 31.01.2016, facendosi carico degli oneri inerenti le parti comuni delle stesse, e obbligandosi inoltre a prevedere una clausola di affidamento obbligatorio agli attuali gestori. In secondo luogo occorre tener conto di quanto originariamente stabilito dalle parti. Infatti nell'accordo del 05.09.2013, al punto 2), i contraenti hanno individuato il termine ultimo dell'obbligazione indennitaria all'entrata in esercizio delle nuove aree, tuttavia collocando tale evento presumibilmente alla fine del 2015. Orbene è allora evidente che, poiché – come risulta dagli atti - la gara indetta con il bando del 31.10.2013 era andata deserta e, quindi, alla fine del 2015 le aree di servizio erano ben lontane dall'essere completate e attivate, le parti hanno inteso rinegoziare l'accordo precedentemente concluso. Alla luce di dette circostanze è allora evidente che, con il verbale del 10.12.2015, l'intento complessivo sia stato quello di sovvenzionare i gestori, dapprima mediante il pagamento dell'indennizzo da parte di sino alla fine di marzo del 2016, e successivamente mediante l'attivazione degli CP_2 ammortizzatori sociali da p egione Basilicata, sino alla effettiva entrata in esercizio delle nuove aree di servizio. Come correttamente rilevato dal giudice della cautela, è del tutto irrilevante, ai fini dell'interpretazione complessiva del negozio e della presenza del termine, che l'ente regionale di fatto non abbia dato seguito al proprio impegno…” - cfr. ordinanza collegiale del 2.2.2021-.
2.5. Alla luce di tutto quanto sopra indicato, deve esaminarsi l'ultima questione posta dai ricorrenti, relativa alla fattura del 15.07.2016. Deduce la difesa dei ricorrenti che la conferma della bontà della tesi sostenuta nell'atto introduttivo si rinviene ulteriormente nella fattura del 15.07.2016 (depositata in corso di causa) emessa dalla stessa nei confronti di per l'importo di 265.386,91. La stessa CP_1 CP_2 reca quale descrizione “Acco ESSO DIMA d re 2013 Saldo sulle somme dovute a partire dal 26.07.2013 al 31.3.2016”. La parte ricorrente ritiene che la suddetta fattura del 15.07.2016 è prova di una obbligazione di pagamento diretta di nei confronti dei convenuti gestori che evocherebbe CP_2 l'istituto dell'accollo cumulativo esterno. La medesima fattura citata prova, a dire dei ricorrenti, tra l'altro, anche, che il termine del 31.3.2016 di cui al verbale del 10.12.2015 riguardava la sola validità (fino al 31.3.2016) dei maggiori oneri, commisurati al triennio 2010-2011- 2012, dopo il quale si sarebbe applicato il vecchio calcolo di cui all'accordo del 2013 fino all'apertura della nuova area di servizio. La parte resistente si è opposta alla produzione del documento, depositato successivamente alla definizione della fase istruttoria, in occasione del deposito delle note autorizzate per l'udienza di discussione del 14.01.2020. Orbene, anche a prescindere dalla questione relativa alla tardività del deposito ( trattasi di documento che, effettivamente, avrebbe dovuto essere depositato unitamente al ricorso, in quanto preesistente allo stesso), in ogni caso, a ben vedere, detto documento, ovvero la fattura attestante la liquidazione dell'indennizzo fino al 31.03.2016, finisce per confermare che CP_2 ha onorato gli impegni assunti, adempiendo la obbligazione indennitaria. Neppure nella fattura è rinvenibile un riferimento all'accollo dell'obbligazione retributiva di nei confronti dei CP_1 dipendenti di quest'ultima Società, con la conseguenza che dal detto documento non sono ricavabili elementi a sostegno della tesi dei ricorrenti.
2.6. Il ricorso, alla luce di tutte le considerazioni in diritto ampiamente esposte, deve essere rigettato. Tutte le predette decisioni del Tribunale di Lagonegro, emesse da Giudice monocratico ed altre dal Tribunale in composizione collegiale, hanno affermato in modo univoco, che non ha assunto CP_2 l'obbligazione retributiva di nei confronti dei dipendenti di ques cietà e, inoltre, CP_1
13 hanno accertato che ha onorato gli impegni assunti. Assorbita, per l'effetto, la domanda proposta CP_2 dalla nei nti di . CP_1 CP_2
3. Le spese, sia della fase cautelare che della presente fase di merito, in ragione della indubbia complessità interpretativa delle disposizioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, devono essere compensate integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da;
Parte_15
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) dichiara assorbita la domanda proposta dalla nei confronti di . CP_1 CP_2
4) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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