TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti di Parte_1
Modrone, 32, presso lo studio dell'Avv. Darvin Silvestri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gianni Barbieri, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliati in Milano, via Durini, 26, presso lo studio dell'Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio, che li rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Elena Penta, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alla narrativa e del successivo contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di inizio del contratto di
1 somministrazione a termine di cui si discute, o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, alle medesime condizioni di assunzione;
3) con vittoria di spese di lite.
PER LE CONVENUTE:
1) rigettare nel modo migliore le domande tutte proposte nel presente giudizio dal ricorrente per i motivi di cui al presente atto e per quanto si proverà in corso di giudizio.
2) in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e di spese del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
e di CP_2 Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da azienda Controparte_1 somministratrice, dal 10/01/2022, con contratto a tempo determinato acausale con termine al 09/01/2023 e con mansioni di operaio magazziniere, livello III del CCNL Tessili - Industria (doc. 2 fasc. ric.). aveva svolto la propria attività presso la società utilizzatrice Parte_1
Controparte_2
Il 21 dicembre 2022 il ricorrente era stato assunto dalla medesima società somministratrice a tempo indeterminato, alle medesime Controparte_1 condizioni, con lavoro presso la stessa società utilizzatrice, stessa sede di lavoro, stesse mansioni (doc. 3 fasc. ric.). Con lettera di assegnazione a missione lavorativa del 21 dicembre 2022, era stato confermato in missione presso Parte_1 CP_2 dal 10/01/2023 al 10/01/2024 (doc. 4 fasc. ric.).
[...]
Con lettera del 6/12/2023 a era stata comunicata la proroga a Parte_1 tempo indeterminato della missione presso (doc. 5 fasc. ric.). Controparte_2
Dunque, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso Controparte_2 dapprima in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato, poi con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, con le medesime mansioni, dal 10/01/2022, senza soluzione di continuità. rilevava la illegittimità, nullità o inefficacia del contratto di Parte_1 somministrazione a tempo determinato nonché del successivo contratto a tempo indeterminato. Si costituivano le convenute e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Le convenute confermavano la successione dei contratti e riferivano che la missione a tempo indeterminato di presso FITESA ITALY Parte_1
2 s.r.l. iniziata il 6 dicembre 2023 era stata interrotta da con effetto Controparte_1 dal 30 novembre 2024. aveva percepito l'indennità per la Parte_1 messa in disponibilità dal 1° dicembre 2024. aveva cercato posizioni di lavoro congrue con il profilo Controparte_1 professionale del ricorrente, proponendogli diverse possibilità. Il rapporto fra e si era sciolto il 20 Controparte_1 Parte_1 febbraio 2025 per le dimissioni del ricorrente. Le convenute ritenevano che le conclusioni della controparte fossero prive di giuridico fondamento. All'udienza del 26 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. contesta la legittimità del rapporto di Parte_1 somministrazione di manodopera da lui concluso con (con Controparte_1 attività svolta presso rilevando la durata della missione Controparte_2 presso l'utilizzatrice (dal 10/01/2022 al 30/11/2024, qualche mese prima delle dimissioni del 20/02/2025: doc. 12 fasc. conv. , in relazione al Controparte_1 principio di necessaria temporaneità del lavoro interinale.
2. La recente consolidata giurisprudenza di legittimità si è espressa come segue (Cass., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29570): “Il canone esegetico dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione costituisce patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (di recente v. Cass. n. 10414 del 2020; Cass. n. 24325 del 2020).
4.9. Pertanto la normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa Europea, tenuto conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104, implicano: a) nell'ambito dei parametri della direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione al fine di prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro disciplinati dalla direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della direttiva 2008/104 sanzionando l'abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (in questi termini le conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston depositate il 23 aprile 2020 nella causa JH c. KG, C-681/18).
3
4.10. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro.
4.11. In tale contesto, l'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato.”
3. Secondo le prescrizioni della S.C., quindi, il giudice di merito è chiamato ad un accertamento che non si limita alla verifica del rispetto dei presupposti di legge in relazione alla durata complessiva della somministrazione di manodopera ma alla verifica che, in concreto, attraverso tale strumento, non vengano eluse le disposizioni della direttiva 2008/104. Ove il lavoratore venga destinato, con missioni successive, presso la stessa impresa utilizzatrice per un tempo maggiore di quello che possa ragionevolmente qualificarsi come temporaneo, in assenza di una spiegazione obiettiva delle ragioni, la somministrazione deve essere considerata illegittima. I principi espressi devono trovare applicazione anche in relazione alla somministrazione a tempo indeterminato, condividendosi le argomentazioni delle sentenze nn. 882/2023 e 90/2024 rese dal Tribunale di Milano, avallate dalla motivazione del precedente di legittimità indicato al § 2, che riferisce di un
“requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità” “segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro”. Da ciò si trae che, in tale fattispecie, ciò che rileva non è la natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione ( . Si deve avere riguardo alla missione presso Controparte_1
l'utilizzatore ( , al fine di verificare se la precarizzazione del Controparte_2 lavoratore assuma o meno il carattere di violazione dei principi della direttiva europea.
4. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente sia stato somministrato da presso per un periodo che va dal Controparte_1 Controparte_2
10/01/2022 (data del primo contratto a tempo determinato acausale: doc. 2 fasc. ric.), fino al 30/11/2024 (dodici giorni dopo il deposito del ricorso: doc. 9 fasc.
), per quasi tre anni, per lo svolgimento delle medesime mansioni di CP_1
4 operaio magazziniere, livello III del CCNL Tessili - Industria nel Comune di Trezzano Rosa, via Bologna n. 7 (doc. 2 fasc. ric.). La durata dell'identica mansione presso il medesimo utilizzatore è un elemento di fatto che prova chiaramente la natura non temporanea e contingente del fabbisogno di manodopera della società utilizzatrice la quale, onerata di Controparte_2 riferire in cosa consistesse la temporaneità del bisogno, alla luce dei principi di vicinanza della prova, nulla ha allegato o dedotto sul punto, limitandosi a riferire della compatibilità fra il c.d. staff leasing e la normativa europea di riferimento. Le convenute hanno rivendicato la legittimità formale dei contratti succedutisi nel tempo, ma nulla in relazione alla temporaneità delle proprie necessità nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
5. In sede di discussione, le convenute hanno sostenuto la legittimità della somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing, poiché prevista dalla legge italiana. Ma, se effettivamente l'esigenza che determina per l'impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non si avrebbe ragione alcuna di ricorrere alla somministrazione. Sicché, nei confronti del lavoratore, neppure lo staff leasing esclude la precarizzazione, che viene impedita solo da una garanzia di continuità di attività lavorativa in termini economici e di professionalizzazione. Invero, attraverso tale struttura contrattuale, il lavoratore percepisce, nei periodi di mancato invio in missione, l'indennità di disponibilità e non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l'utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell'agenzia di somministrazione. Sussiste quindi, anche nel caso di staff leasing, l'esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato, determinandosi diversamente una violazione della Direttiva n. 104/2008 la quale intende evitare che l'impiego in somministrazione, anziché rappresentare una situazione provvisoria e funzionale ad una futura stabilizzazione, possa invece divenire una «situazione permanente»
(CGUE C-681/18, punti 47, 60, 61, 63 e 72 e CGUE C232/2020, punto 57).
6. Il ricorso è quindi fondato, con conseguente dichiarazione di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra
[...]
e fin dal primo contratto, con inquadramento nel Parte_1 Controparte_2 livello III del CCNL Tessili - Industria, con condanna della società
[...]
a riammettere in servizio il ricorrente. Il pagamento dell'indennità CP_2 risarcitoria fra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 39 comma 2 D.lgs. 81/2015) non è stata richiesta e quindi non va disposta.
5 Le dimissioni rassegnate dal ricorrente in relazione al rapporto con l'agenzia di somministrazione (il 20 febbraio 2025: doc. 12 fasc. ) non assumono CP_1 rilevanza nel presente giudizio ove rileva il diverso rapporto con l'utilizzatore – datore di lavoro, in forza di quanto in questa sede accertato.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato e del successivo contratto di somministrazione a tempo indeterminato conclusi fra e Parte_1 Controparte_1
2) accerta e dichiara la sussistenza tra e Parte_1 CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza
[...] dalla data di inizio del contratto di somministrazione a termine (10/01/2022) alle medesime condizioni di assunzione;
3) condanna le parti soccombenti e alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio di Parte_1 liquidate in complessivi € 5000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 26 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Visconti di Parte_1
Modrone, 32, presso lo studio dell'Avv. Darvin Silvestri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Gianni Barbieri, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliati in Milano, via Durini, 26, presso lo studio dell'Avv. Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio, che li rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Elena Penta, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alla narrativa e del successivo contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
2) accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e di un Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di inizio del contratto di
1 somministrazione a termine di cui si discute, o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, alle medesime condizioni di assunzione;
3) con vittoria di spese di lite.
PER LE CONVENUTE:
1) rigettare nel modo migliore le domande tutte proposte nel presente giudizio dal ricorrente per i motivi di cui al presente atto e per quanto si proverà in corso di giudizio.
2) in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e di spese del presente giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
e di CP_2 Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da azienda Controparte_1 somministratrice, dal 10/01/2022, con contratto a tempo determinato acausale con termine al 09/01/2023 e con mansioni di operaio magazziniere, livello III del CCNL Tessili - Industria (doc. 2 fasc. ric.). aveva svolto la propria attività presso la società utilizzatrice Parte_1
Controparte_2
Il 21 dicembre 2022 il ricorrente era stato assunto dalla medesima società somministratrice a tempo indeterminato, alle medesime Controparte_1 condizioni, con lavoro presso la stessa società utilizzatrice, stessa sede di lavoro, stesse mansioni (doc. 3 fasc. ric.). Con lettera di assegnazione a missione lavorativa del 21 dicembre 2022, era stato confermato in missione presso Parte_1 CP_2 dal 10/01/2023 al 10/01/2024 (doc. 4 fasc. ric.).
[...]
Con lettera del 6/12/2023 a era stata comunicata la proroga a Parte_1 tempo indeterminato della missione presso (doc. 5 fasc. ric.). Controparte_2
Dunque, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso Controparte_2 dapprima in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato, poi con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, con le medesime mansioni, dal 10/01/2022, senza soluzione di continuità. rilevava la illegittimità, nullità o inefficacia del contratto di Parte_1 somministrazione a tempo determinato nonché del successivo contratto a tempo indeterminato. Si costituivano le convenute e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Le convenute confermavano la successione dei contratti e riferivano che la missione a tempo indeterminato di presso FITESA ITALY Parte_1
2 s.r.l. iniziata il 6 dicembre 2023 era stata interrotta da con effetto Controparte_1 dal 30 novembre 2024. aveva percepito l'indennità per la Parte_1 messa in disponibilità dal 1° dicembre 2024. aveva cercato posizioni di lavoro congrue con il profilo Controparte_1 professionale del ricorrente, proponendogli diverse possibilità. Il rapporto fra e si era sciolto il 20 Controparte_1 Parte_1 febbraio 2025 per le dimissioni del ricorrente. Le convenute ritenevano che le conclusioni della controparte fossero prive di giuridico fondamento. All'udienza del 26 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. contesta la legittimità del rapporto di Parte_1 somministrazione di manodopera da lui concluso con (con Controparte_1 attività svolta presso rilevando la durata della missione Controparte_2 presso l'utilizzatrice (dal 10/01/2022 al 30/11/2024, qualche mese prima delle dimissioni del 20/02/2025: doc. 12 fasc. conv. , in relazione al Controparte_1 principio di necessaria temporaneità del lavoro interinale.
2. La recente consolidata giurisprudenza di legittimità si è espressa come segue (Cass., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29570): “Il canone esegetico dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione costituisce patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (di recente v. Cass. n. 10414 del 2020; Cass. n. 24325 del 2020).
4.9. Pertanto la normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa Europea, tenuto conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104, implicano: a) nell'ambito dei parametri della direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione al fine di prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro disciplinati dalla direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della direttiva 2008/104 sanzionando l'abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (in questi termini le conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston depositate il 23 aprile 2020 nella causa JH c. KG, C-681/18).
3
4.10. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro.
4.11. In tale contesto, l'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato.”
3. Secondo le prescrizioni della S.C., quindi, il giudice di merito è chiamato ad un accertamento che non si limita alla verifica del rispetto dei presupposti di legge in relazione alla durata complessiva della somministrazione di manodopera ma alla verifica che, in concreto, attraverso tale strumento, non vengano eluse le disposizioni della direttiva 2008/104. Ove il lavoratore venga destinato, con missioni successive, presso la stessa impresa utilizzatrice per un tempo maggiore di quello che possa ragionevolmente qualificarsi come temporaneo, in assenza di una spiegazione obiettiva delle ragioni, la somministrazione deve essere considerata illegittima. I principi espressi devono trovare applicazione anche in relazione alla somministrazione a tempo indeterminato, condividendosi le argomentazioni delle sentenze nn. 882/2023 e 90/2024 rese dal Tribunale di Milano, avallate dalla motivazione del precedente di legittimità indicato al § 2, che riferisce di un
“requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità” “segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro”. Da ciò si trae che, in tale fattispecie, ciò che rileva non è la natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione ( . Si deve avere riguardo alla missione presso Controparte_1
l'utilizzatore ( , al fine di verificare se la precarizzazione del Controparte_2 lavoratore assuma o meno il carattere di violazione dei principi della direttiva europea.
4. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente sia stato somministrato da presso per un periodo che va dal Controparte_1 Controparte_2
10/01/2022 (data del primo contratto a tempo determinato acausale: doc. 2 fasc. ric.), fino al 30/11/2024 (dodici giorni dopo il deposito del ricorso: doc. 9 fasc.
), per quasi tre anni, per lo svolgimento delle medesime mansioni di CP_1
4 operaio magazziniere, livello III del CCNL Tessili - Industria nel Comune di Trezzano Rosa, via Bologna n. 7 (doc. 2 fasc. ric.). La durata dell'identica mansione presso il medesimo utilizzatore è un elemento di fatto che prova chiaramente la natura non temporanea e contingente del fabbisogno di manodopera della società utilizzatrice la quale, onerata di Controparte_2 riferire in cosa consistesse la temporaneità del bisogno, alla luce dei principi di vicinanza della prova, nulla ha allegato o dedotto sul punto, limitandosi a riferire della compatibilità fra il c.d. staff leasing e la normativa europea di riferimento. Le convenute hanno rivendicato la legittimità formale dei contratti succedutisi nel tempo, ma nulla in relazione alla temporaneità delle proprie necessità nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
5. In sede di discussione, le convenute hanno sostenuto la legittimità della somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing, poiché prevista dalla legge italiana. Ma, se effettivamente l'esigenza che determina per l'impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non si avrebbe ragione alcuna di ricorrere alla somministrazione. Sicché, nei confronti del lavoratore, neppure lo staff leasing esclude la precarizzazione, che viene impedita solo da una garanzia di continuità di attività lavorativa in termini economici e di professionalizzazione. Invero, attraverso tale struttura contrattuale, il lavoratore percepisce, nei periodi di mancato invio in missione, l'indennità di disponibilità e non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l'utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell'agenzia di somministrazione. Sussiste quindi, anche nel caso di staff leasing, l'esigenza di applicare i medesimi vincoli formali e temporali in relazione alle singole missioni della somministrazione a tempo determinato, determinandosi diversamente una violazione della Direttiva n. 104/2008 la quale intende evitare che l'impiego in somministrazione, anziché rappresentare una situazione provvisoria e funzionale ad una futura stabilizzazione, possa invece divenire una «situazione permanente»
(CGUE C-681/18, punti 47, 60, 61, 63 e 72 e CGUE C232/2020, punto 57).
6. Il ricorso è quindi fondato, con conseguente dichiarazione di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra
[...]
e fin dal primo contratto, con inquadramento nel Parte_1 Controparte_2 livello III del CCNL Tessili - Industria, con condanna della società
[...]
a riammettere in servizio il ricorrente. Il pagamento dell'indennità CP_2 risarcitoria fra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (art. 39 comma 2 D.lgs. 81/2015) non è stata richiesta e quindi non va disposta.
5 Le dimissioni rassegnate dal ricorrente in relazione al rapporto con l'agenzia di somministrazione (il 20 febbraio 2025: doc. 12 fasc. ) non assumono CP_1 rilevanza nel presente giudizio ove rileva il diverso rapporto con l'utilizzatore – datore di lavoro, in forza di quanto in questa sede accertato.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato e del successivo contratto di somministrazione a tempo indeterminato conclusi fra e Parte_1 Controparte_1
2) accerta e dichiara la sussistenza tra e Parte_1 CP_2 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza
[...] dalla data di inizio del contratto di somministrazione a termine (10/01/2022) alle medesime condizioni di assunzione;
3) condanna le parti soccombenti e alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio di Parte_1 liquidate in complessivi € 5000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 26 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6