Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 2449
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Sentenza 26 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da un lavoratore, assunto inizialmente tramite contratto di somministrazione a tempo determinato con decorrenza dal 10/01/2022 e mansioni di operaio magazziniere, livello III CCNL Tessili - Industria, presso la società utilizzatrice, e successivamente, dal 21 dicembre 2022, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato presso la medesima utilizzatrice, con le stesse mansioni e sede di lavoro. Il ricorrente ha impugnato l'illegittimità, nullità e inefficacia di entrambi i contratti di somministrazione, chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice fin dalla data di inizio della somministrazione a termine, alle medesime condizioni. Le società convenute, agenzia di somministrazione e utilizzatrice, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle pretese del lavoratore e allegando, tra l'altro, l'interruzione della missione a tempo indeterminato e la successiva cessazione del rapporto per dimissioni del ricorrente.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità dei contratti di somministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, stipulati tra il ricorrente e l'agenzia di somministrazione. La decisione si fonda sull'interpretazione della Direttiva Europea 2008/104 e sulla giurisprudenza di legittimità, che impongono un accertamento non solo sulla durata complessiva della somministrazione, ma anche sulla sua effettiva temporaneità e sull'assenza di un ricorso abusivo allo strumento. Nel caso di specie, la durata della missione presso la medesima utilizzatrice per quasi tre anni, con le stesse mansioni, è stata ritenuta prova della natura non temporanea del fabbisogno di manodopera dell'utilizzatrice, in assenza di giustificazioni obiettive. Il giudice ha affermato che, anche nel caso di "staff leasing" o somministrazione a tempo indeterminato, sussiste l'esigenza di applicare vincoli temporali alle singole missioni per evitare la precarizzazione del lavoratore e la violazione della direttiva europea. Pertanto, è stato accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la società utilizzatrice fin dal 10/01/2022, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 2449
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2449
    Data del deposito : 26 maggio 2025

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