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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 986/2023 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) tutti con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI MASSIMO e dell'avv. C.F._4 LOMBARDO MARZIA elettivamente domiciliati in VIA G. CARDUCCI 30 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. COSTANTINI MASSIMO ATTORI contro
il (C.F. con il patrocinio dell'avv. PASSERI Controparte_1 P.IVA_1 MENCUCCI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 38 PESCARA presso il difensore avv. PASSERI MENCUCCI
[...] (P. IVA n. ) con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Fabrizi, 61 65121 PESCARA presso il difensore avv. COLITTI ROBERTA CONVENUTI
e nei confronti di
Controparte_3
(P.I. ) e P.I. ), con
[...] P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA elettivamente domiciliate in Via Firenze 117, 65121 PESCARA presso il difensore avv. DI DONATO GIULIA PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 9 Gli attori hanno chiesto l'ammissione di CTU cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto il 21.2.2020, nonché l'esatta progressiva chilometrica del punto di uscita del veicolo dalla sede stradale e quello del successivo mpatto del veicolo contro l'albero.
Nel merito hanno chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva ovvero concorrente con la condotta del conducente ex art. 1227 c.c. del e di in Controparte_1 Controparte_2 solido, ovvero nella rispettiva quota di competenza, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in subordine dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro avvenuto in data 21.2.2020, all'esito del quale era deceduto il sig. condanni i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito Persona_2 dagli attori a causa della perdita del congiunto, danno determinato sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021, nell'importo complessivo di € 1.495.405,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il ha chiesto che il Tribunale dichiari, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva del CP_1
Nel merito rigetti le domande formulate dagli attori e in subordine, tenuto conto del concorso colposo della vittima del sinistro, dichiari Controparte_3
, tenuta a manlevare l' .
[...] CP_5 ha chiesto che il Tribunale voglia, in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_2 legittimazione passiva di CP_2
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e, in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale, che la quantificazione del danno tenga conto della corresponsabilità del sig. e del nella determinazione Persona_2 Controparte_1 dell'evento dannoso, ponendo a carico di l'importo ritenuto di giustizia. CP_2
ha chiesto che il Tribunale, in via Controparte_3 preliminare, dichiari il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
In via subordinata, riduca l'ammontare del risarcimento in misura proporzionale alla quota di responsabilità che sarà imputata al defunto Sig. e ad contenendo gli obblighi Persona_1 CP_2 gravanti sulla Compagnia nei limiti contrattualmente previsti (massimale e franchigia). ha chiesto che il Tribunale, accertato il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva della chiamata, disponga l'estromissione di Controparte_4 dal giudizio, condannando il l pagamento delle spese di giudizio.
[...] Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il data 27.2.2023 Parte_2
e onché n proprio e quale madre del minore Parte_3 Parte_1 tutti eredi del sig. , hanno chiesto che il tribunale, Persona_1 Persona_2 accertata la responsabilità concorrente o esclusiva dei convenuti, ed Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 21.2.2020 all'esito del quale era deceduto il sig. CP_2
, marito di (cfr doc. 19) e padre degli altri attori Persona_2 Parte_1
(cfr doc. 17, 18 e 20), condanni i convenuti al risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita del congiunto, quantificando il danno nell'importo complessivo di € 1.495.405,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 20.7.2023 si è costituita chiedendo al Tribunale di CP_2 dichiarare, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda ed in subordine che il risarcimento sia commisurato tenendo conto della corresponsabilità del sig. e del Persona_2 CP_1
[...]
3. Con comparsa depositata il 4.9.2023 si è costituito chiedendo al Controparte_1
Tribunale di dichiarare, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha chiesto di essere manlevato da Controparte_6
(CF P.I. REA 2093047) e da
[...] P.IVA_5 P.IVA_5 Controparte_4
(P.IVA e C.F. ) allegando polizza n. IITCRC18O0044 sottoscritta con P.IVA_6 Controparte_7
[...]
4. Con comparsa depositata in data 31.1.2024 si è costituita
[...]
chiedendo che il Controparte_3
Tribunale dichiari il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
In via subordinata, riduca l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in misura proporzionale alla quota di responsabilità che sarà imputata al defunto Sig. e ad contenendo gli Persona_1 CP_2 obblighi gravanti sul quindi sulla Compagnia di assicurazione, nei limiti Controparte_1 contrattualmente previsti (massimale e franchigia).
5. Con comparsa depositata il 1.2.2024 si è costituita Controparte_4 contestando la sussistenza di un rapporto contrattuale con la chiamante, evidenziando che il contratto di assicurazione, depositato in atti dal polizza. n. IITCR18O0044, era stato Controparte_1 stipulato con la Controparte_3
.
[...]
pagina 3 di 9 6. Ritenuto necessario, prima di disporre CTU cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare l'esatta chilometrica del punto di uscita di strada del veicolo, decidere con sentenza sulla sussistenza della legittimazione passiva delle parti convenute e sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie CP_ a.1 La responsabilità risarcitoria introdotta nei confronti dell' proprietario della strada in cui si è verificato il sinistro è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 14 del CdS, non è limitato alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le barriere di sicurezza o guardrail, risultando quindi astrattamente configurabile una eventuale responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. riconducibile all'assenza o inadeguatezza dei suddetti elementi di protezione.
a.2 Va al riguardo precisato che, fuori dai casi obbligatori disciplinati dal D.M n. 223/1992 del
Ministero dei Lavori Pubblici e successivi aggiornamenti, le regole di comune prudenza impongono l'apposizione di una recinzione solo sui tratti della rete viaria aventi in concreto caratteristiche tali da costituire un rischio oggettivo per l'incolumità degli utenti (v. Cass., sez. III, 18 luglio 2011 n. 15723).
Le situazioni di pericolo che devono essere rimosse o segnalate riguardano non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (cfr Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 18325 del 12/07/2018).
a.3 Accertato che la disciplina, applicabile al caso di specie, risulta essere quella prevista dall'art. 2051 del Codice civile, appare utile ribadire in questa sede la corretta interpretazione dell'istituto, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 11152 e n. 33074/2023; n. 8346/2024).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da parte dell'attore - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
pagina 4 di 9 c.c. (Cass. n. 21675/2023; n. 2376/2024) e la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Qualora il caso fortuito sia consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se questa sia sufficiente ad escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode, la Cassazione specifica che debbano applicarsi i seguenti criteri (Cass. n. 8346/2024): “d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”.
Detto in altri termini, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Applicando il principio di diritto, che rileva dalla lettura dell'art. 1227 comma 1 cc in combinato disposto con il dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), è possibile affermare che quando il comportamento del danneggiato non è una semplice evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico, ma si sostanzia quale esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro stesso, allora tale condotta interrompe il nesso eziologico tra fatto e danno e, conseguentemente, esclude la responsabilità del custode.
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dagli attori.
b.1 In relazione all'obbligo, gravante sull'Ente proprietario della strada, di predisporre, nel punto in cui la vettura condotta dalla vittima era uscita dalla sede stradale, idonee barriere di protezione, l'art. 2 del
D.M. 223/1992, prevede, nell'ambito della sicurezza stradale, che: “I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.)….”.
b.2 Gli attori hanno convenuto in giudizio ed il chiamati CP_2 Controparte_1 genericamente a rispondere, in solido o per quanto di rispettiva competenza, dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto in data 21.2.2020. pagina 5 di 9 b.3 ha evidenziato che il sinistro si è verificato al Km 125+500 della SS.81 Piceno Aprutina, in CP_2 corrispondenza di una curva sinistrorsa, come evidenziato dalle fotografie allegate al rapporto e non al
Km 129+500, come erroneamente riportato nel rapporto di incidente dei C.C.
Il tratto della SS.81 Piceno Aprutina dal Km 124+948 al Km 125+530 è caratterizzato dalla presenza, sul fronte strada, di numerose abitazioni e corrispondenti accessi, oltre che da diverse intersezioni con la viabilità locale a destra ed a sinistra, come dal fig.n.2 allegata in atti.
Il tratto di strada della SS.81 a seguire il Km 125+530 è invece caratterizzato da una minore presenza di edifici, ma da un discreto numero di interferenze con la viabilità locale, come dal fig.n.2 allegata in atti.
A sostegno di quanto dedotto ha allegato documentazione dalla quale emerge che l'intero tratto della
SS.81 Piceno Aprutina dal Km 124+948 al Km 129+300, classificato traversa interna, è stato consegnato al con nota prot. ANAS CAQ-0037484-P del 15/12/2011, in Controparte_1 forza del verbale del 09/11/2011 (All.2).
La strada è quindi rimasto di esclusiva pertinenza e responsabilità del ino Controparte_1 al 21/05/2019, quando a assunto esclusivamente la gestione e la manutenzione del piano CP_2 viabile, rimanendo a carico del la gestione e la manutenzione dei Controparte_1 marciapiedi, delle banchine rialzate, delle alberature, del verde, dei servizi di carattere urbano quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, la potatura delle alberature, l'illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici.
Il sulla base degli obblighi gravanti sul medesimo, aveva avviato i lavori Controparte_1 di realizzazione del marciapiede posto sul lato destro (direzione Pescara) nel tratto indicato nella planimetria del progetto, proprio nel punto in cui si è verificato il sinistro.
b.4 Il a dedotto che, laddove si accerti che il sinistro si è verificato al km Controparte_1
129+500 della SS81 (come sembra emergere dalla ricostruzione eseguita dai carabinieri di CP_1 che non ricade nel perimetro del centro abitato del (loc. Rapattoni Controparte_1
Superiore) va esclusa la responsabilità del Controparte_1
Nel caso in cui il sinistro si sia invece verificato al km 125+500, ha dedotto che l'Amministrazione comunale non può rivestire il ruolo di custode di quel tratto stradale in quanto, sulla base dell'accordo intercorso il 21/05/2019 tra e (che aveva modificato la precedente CP_1 CP_2 convenzione del 2011) era divenuta titolare della “gestione e manutenzione del piano viabile del CP_2 predetto tratto” rimanendo a carico del la gestione e la manutenzione di Controparte_1 interventi quali la realizzazione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle alberature, del verde e dei servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, la potatura delle alberature, pagina 6 di 9 l'illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici.
b.5 Considerato che l'accertamento della legittimazione passiva di e/o del CP_2 CP_1 presuppone, oltre all'esame della documentazione depositata dalle parti convenute,
[...]
l'accertamento del luogo esatto in cui si è verificato il sinistro, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che consente al giudice di esaminare le questioni di più agevole soluzione, senza dover valutare tutte le altre questioni secondo l'ordine logico previsto, appare opportuno analizzare, preliminarmente, la condotta di guida della vittima.
b.6 Dall'esame dei rilievi dalla Stazione dei Carabinieri di a distanza di poche ore CP_1 dall'evento ed anche successivamente, su delega della Procura della Repubblica di Pescara, è emerso che la vettura BMW X3 tg. CR 769 RW di proprietà della condotta, al momento del Parte_4 fatto, dal Sig. percorrendo la Strada Statale n. 81, Piceno- Aprutina, in Persona_2 direzione Pianella/Cepagatti, giunta in località Rapattoni di nell'affrontare una curva CP_1 sinistrorsa ad ampio raggio, era uscita dalla sede stradale finendo la propria corsa nelle aree adiacenti, riportando lesioni tali da cagionarne la morte.
L'autorità delegata alle indagini, all'esito delle indagini tossicologiche disposte sulla salma del conducente del veicolo, aveva comunicato che il tasso alcolemico della vittima era stato accertato in misura pari a 2,7 g/l (cfr doc. 1 pag 21).
Dalle indagini svolte era inoltre emerso che, in quel tratto di strada, il limite di velocità era di 50 km/h e che il contachilometri della vettura, danneggiato a seguito del sinistro, segnava come velocità quella di
100 km/h (cfr doc. 1 pag. 21).
L'esame della planimetria non in scala, redatta dai verbalizzanti, nella quale è riportato il punto in cui la vettura era uscita di strada (cfr foto n. 2 e 3 doc. 4) e le distanze rilevate dalla pattuglia tra i capisaldi
F-G-H evidenzia che il presumibile punto d'urto (D) è posto ad oltre 30 metri dalle tracce che segnalano l'uscita di strada del veicolo.
b.7 Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che le condizioni della strada, pianeggiate e sulla quale era possibile procedere a velocità non superiore a 50 km/h, non richiedevano all'Ente proprietario di predisporre idonee barriere di sicurezza e che il presumibile punto d'urto non è posto nelle immediate vicinanze della banchina stradale, ma ad oltre 30 metri dal punto in cui la vettura è uscita di strada, è possibile affermare che il sinistro, avvenuto il 20.2.2020, è da attribuire alla responsabilità esclusiva del sig. che, dopo aver assunto sostanze alcoliche, come accertato Persona_2 all'esito dell'indagine tossicologica, si era posto alla guida della BMW X3 tg. CR 769 RW di proprietà della e, procedendo alla velocità di 100 km/h su un tratto di strada nel quale era Parte_4
pagina 7 di 9 imposto, come limite massimo, quello di 50 km/h, nell'affrontare una curva ad ampio raggio aveva perso il controllo della vettura, che aveva terminato la propria corsa scontrandosi contro un albero.
Accertato che il comportamento abnorme del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, la domanda formulata dagli attori va rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
c.1 Gli attori, soccombenti, vanno condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti,
. Controparte_1 CP_2
c.2 In base al principio di causazione che, congiunto a quello di soccombenza regola la distribuzione delle spese di lite, gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite, sostenute dalla terza chiamata Controparte_3
con la quale il aveva stipulato la polizza n.
[...] Controparte_1
IITCR18O0044 e ciò a prescindere dal fatto che gli attori non abbiano formulato alcuna rivendicazione nei confronti del terzo.
Va infatti evidenziato che la convocazione della Compagnia di assicurazione era stata effettuata dal ulla base delle domande formulate dagli attori, rivelatisi infondate. Controparte_1
c.3 Per quanto riguarda invece soggetto estraneo al rapporto Controparte_4 contrattuale nascente dalla citata polizza, il rimborso delle spese di lite grava sul CP_1 che aveva erroneamente chiamata in causa un soggetto del tutto estraneo al rapporto
[...] assicurativo dedotto in giudizio.
c.4 Considerato il valore dichiarato della controversia (1.495.405,00) nonché la linearità e l'assenza di fase istruttoria le spese, parametrate sulla tariffa minima, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 986/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda formulata dagli attori.
RIGETTA la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_4
CONDANNA gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute dal a e da Controparte_1 CP_2
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_3
pagina 8 di 9 , che liquida per ciascuna parte in € 18.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CP_3
IVA e CAP come per legge.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] che liquida in € 18.977,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Controparte_4
CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 986/2023 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
) tutti con il patrocinio dell'avv. COSTANTINI MASSIMO e dell'avv. C.F._4 LOMBARDO MARZIA elettivamente domiciliati in VIA G. CARDUCCI 30 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. COSTANTINI MASSIMO ATTORI contro
il (C.F. con il patrocinio dell'avv. PASSERI Controparte_1 P.IVA_1 MENCUCCI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 38 PESCARA presso il difensore avv. PASSERI MENCUCCI
[...] (P. IVA n. ) con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Fabrizi, 61 65121 PESCARA presso il difensore avv. COLITTI ROBERTA CONVENUTI
e nei confronti di
Controparte_3
(P.I. ) e P.I. ), con
[...] P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIULIA elettivamente domiciliate in Via Firenze 117, 65121 PESCARA presso il difensore avv. DI DONATO GIULIA PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 9 Gli attori hanno chiesto l'ammissione di CTU cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto il 21.2.2020, nonché l'esatta progressiva chilometrica del punto di uscita del veicolo dalla sede stradale e quello del successivo mpatto del veicolo contro l'albero.
Nel merito hanno chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità esclusiva ovvero concorrente con la condotta del conducente ex art. 1227 c.c. del e di in Controparte_1 Controparte_2 solido, ovvero nella rispettiva quota di competenza, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in subordine dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro avvenuto in data 21.2.2020, all'esito del quale era deceduto il sig. condanni i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito Persona_2 dagli attori a causa della perdita del congiunto, danno determinato sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021, nell'importo complessivo di € 1.495.405,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il ha chiesto che il Tribunale dichiari, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva del CP_1
Nel merito rigetti le domande formulate dagli attori e in subordine, tenuto conto del concorso colposo della vittima del sinistro, dichiari Controparte_3
, tenuta a manlevare l' .
[...] CP_5 ha chiesto che il Tribunale voglia, in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_2 legittimazione passiva di CP_2
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dagli attori e, in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale, che la quantificazione del danno tenga conto della corresponsabilità del sig. e del nella determinazione Persona_2 Controparte_1 dell'evento dannoso, ponendo a carico di l'importo ritenuto di giustizia. CP_2
ha chiesto che il Tribunale, in via Controparte_3 preliminare, dichiari il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
In via subordinata, riduca l'ammontare del risarcimento in misura proporzionale alla quota di responsabilità che sarà imputata al defunto Sig. e ad contenendo gli obblighi Persona_1 CP_2 gravanti sulla Compagnia nei limiti contrattualmente previsti (massimale e franchigia). ha chiesto che il Tribunale, accertato il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva della chiamata, disponga l'estromissione di Controparte_4 dal giudizio, condannando il l pagamento delle spese di giudizio.
[...] Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il data 27.2.2023 Parte_2
e onché n proprio e quale madre del minore Parte_3 Parte_1 tutti eredi del sig. , hanno chiesto che il tribunale, Persona_1 Persona_2 accertata la responsabilità concorrente o esclusiva dei convenuti, ed Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 21.2.2020 all'esito del quale era deceduto il sig. CP_2
, marito di (cfr doc. 19) e padre degli altri attori Persona_2 Parte_1
(cfr doc. 17, 18 e 20), condanni i convenuti al risarcimento dei danni da loro subiti per la perdita del congiunto, quantificando il danno nell'importo complessivo di € 1.495.405,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 20.7.2023 si è costituita chiedendo al Tribunale di CP_2 dichiarare, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda ed in subordine che il risarcimento sia commisurato tenendo conto della corresponsabilità del sig. e del Persona_2 CP_1
[...]
3. Con comparsa depositata il 4.9.2023 si è costituito chiedendo al Controparte_1
Tribunale di dichiarare, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha chiesto di essere manlevato da Controparte_6
(CF P.I. REA 2093047) e da
[...] P.IVA_5 P.IVA_5 Controparte_4
(P.IVA e C.F. ) allegando polizza n. IITCRC18O0044 sottoscritta con P.IVA_6 Controparte_7
[...]
4. Con comparsa depositata in data 31.1.2024 si è costituita
[...]
chiedendo che il Controparte_3
Tribunale dichiari il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
In via subordinata, riduca l'ammontare del risarcimento dovuto agli attori in misura proporzionale alla quota di responsabilità che sarà imputata al defunto Sig. e ad contenendo gli Persona_1 CP_2 obblighi gravanti sul quindi sulla Compagnia di assicurazione, nei limiti Controparte_1 contrattualmente previsti (massimale e franchigia).
5. Con comparsa depositata il 1.2.2024 si è costituita Controparte_4 contestando la sussistenza di un rapporto contrattuale con la chiamante, evidenziando che il contratto di assicurazione, depositato in atti dal polizza. n. IITCR18O0044, era stato Controparte_1 stipulato con la Controparte_3
.
[...]
pagina 3 di 9 6. Ritenuto necessario, prima di disporre CTU cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare l'esatta chilometrica del punto di uscita di strada del veicolo, decidere con sentenza sulla sussistenza della legittimazione passiva delle parti convenute e sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie CP_ a.1 La responsabilità risarcitoria introdotta nei confronti dell' proprietario della strada in cui si è verificato il sinistro è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 14 del CdS, non è limitato alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le barriere di sicurezza o guardrail, risultando quindi astrattamente configurabile una eventuale responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. riconducibile all'assenza o inadeguatezza dei suddetti elementi di protezione.
a.2 Va al riguardo precisato che, fuori dai casi obbligatori disciplinati dal D.M n. 223/1992 del
Ministero dei Lavori Pubblici e successivi aggiornamenti, le regole di comune prudenza impongono l'apposizione di una recinzione solo sui tratti della rete viaria aventi in concreto caratteristiche tali da costituire un rischio oggettivo per l'incolumità degli utenti (v. Cass., sez. III, 18 luglio 2011 n. 15723).
Le situazioni di pericolo che devono essere rimosse o segnalate riguardano non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (cfr Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 18325 del 12/07/2018).
a.3 Accertato che la disciplina, applicabile al caso di specie, risulta essere quella prevista dall'art. 2051 del Codice civile, appare utile ribadire in questa sede la corretta interpretazione dell'istituto, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 11152 e n. 33074/2023; n. 8346/2024).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno da parte dell'attore - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
pagina 4 di 9 c.c. (Cass. n. 21675/2023; n. 2376/2024) e la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Qualora il caso fortuito sia consistito nella condotta del danneggiato, al fine di stabilire se questa sia sufficiente ad escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode, la Cassazione specifica che debbano applicarsi i seguenti criteri (Cass. n. 8346/2024): “d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”.
Detto in altri termini, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Applicando il principio di diritto, che rileva dalla lettura dell'art. 1227 comma 1 cc in combinato disposto con il dovere generale di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), è possibile affermare che quando il comportamento del danneggiato non è una semplice evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico, ma si sostanzia quale esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro stesso, allora tale condotta interrompe il nesso eziologico tra fatto e danno e, conseguentemente, esclude la responsabilità del custode.
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio dagli attori.
b.1 In relazione all'obbligo, gravante sull'Ente proprietario della strada, di predisporre, nel punto in cui la vettura condotta dalla vittima era uscita dalla sede stradale, idonee barriere di protezione, l'art. 2 del
D.M. 223/1992, prevede, nell'ambito della sicurezza stradale, che: “I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.)….”.
b.2 Gli attori hanno convenuto in giudizio ed il chiamati CP_2 Controparte_1 genericamente a rispondere, in solido o per quanto di rispettiva competenza, dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto in data 21.2.2020. pagina 5 di 9 b.3 ha evidenziato che il sinistro si è verificato al Km 125+500 della SS.81 Piceno Aprutina, in CP_2 corrispondenza di una curva sinistrorsa, come evidenziato dalle fotografie allegate al rapporto e non al
Km 129+500, come erroneamente riportato nel rapporto di incidente dei C.C.
Il tratto della SS.81 Piceno Aprutina dal Km 124+948 al Km 125+530 è caratterizzato dalla presenza, sul fronte strada, di numerose abitazioni e corrispondenti accessi, oltre che da diverse intersezioni con la viabilità locale a destra ed a sinistra, come dal fig.n.2 allegata in atti.
Il tratto di strada della SS.81 a seguire il Km 125+530 è invece caratterizzato da una minore presenza di edifici, ma da un discreto numero di interferenze con la viabilità locale, come dal fig.n.2 allegata in atti.
A sostegno di quanto dedotto ha allegato documentazione dalla quale emerge che l'intero tratto della
SS.81 Piceno Aprutina dal Km 124+948 al Km 129+300, classificato traversa interna, è stato consegnato al con nota prot. ANAS CAQ-0037484-P del 15/12/2011, in Controparte_1 forza del verbale del 09/11/2011 (All.2).
La strada è quindi rimasto di esclusiva pertinenza e responsabilità del ino Controparte_1 al 21/05/2019, quando a assunto esclusivamente la gestione e la manutenzione del piano CP_2 viabile, rimanendo a carico del la gestione e la manutenzione dei Controparte_1 marciapiedi, delle banchine rialzate, delle alberature, del verde, dei servizi di carattere urbano quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, la potatura delle alberature, l'illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici.
Il sulla base degli obblighi gravanti sul medesimo, aveva avviato i lavori Controparte_1 di realizzazione del marciapiede posto sul lato destro (direzione Pescara) nel tratto indicato nella planimetria del progetto, proprio nel punto in cui si è verificato il sinistro.
b.4 Il a dedotto che, laddove si accerti che il sinistro si è verificato al km Controparte_1
129+500 della SS81 (come sembra emergere dalla ricostruzione eseguita dai carabinieri di CP_1 che non ricade nel perimetro del centro abitato del (loc. Rapattoni Controparte_1
Superiore) va esclusa la responsabilità del Controparte_1
Nel caso in cui il sinistro si sia invece verificato al km 125+500, ha dedotto che l'Amministrazione comunale non può rivestire il ruolo di custode di quel tratto stradale in quanto, sulla base dell'accordo intercorso il 21/05/2019 tra e (che aveva modificato la precedente CP_1 CP_2 convenzione del 2011) era divenuta titolare della “gestione e manutenzione del piano viabile del CP_2 predetto tratto” rimanendo a carico del la gestione e la manutenzione di Controparte_1 interventi quali la realizzazione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle alberature, del verde e dei servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, la potatura delle alberature, pagina 6 di 9 l'illuminazione, la regolazione del traffico urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici.
b.5 Considerato che l'accertamento della legittimazione passiva di e/o del CP_2 CP_1 presuppone, oltre all'esame della documentazione depositata dalle parti convenute,
[...]
l'accertamento del luogo esatto in cui si è verificato il sinistro, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che consente al giudice di esaminare le questioni di più agevole soluzione, senza dover valutare tutte le altre questioni secondo l'ordine logico previsto, appare opportuno analizzare, preliminarmente, la condotta di guida della vittima.
b.6 Dall'esame dei rilievi dalla Stazione dei Carabinieri di a distanza di poche ore CP_1 dall'evento ed anche successivamente, su delega della Procura della Repubblica di Pescara, è emerso che la vettura BMW X3 tg. CR 769 RW di proprietà della condotta, al momento del Parte_4 fatto, dal Sig. percorrendo la Strada Statale n. 81, Piceno- Aprutina, in Persona_2 direzione Pianella/Cepagatti, giunta in località Rapattoni di nell'affrontare una curva CP_1 sinistrorsa ad ampio raggio, era uscita dalla sede stradale finendo la propria corsa nelle aree adiacenti, riportando lesioni tali da cagionarne la morte.
L'autorità delegata alle indagini, all'esito delle indagini tossicologiche disposte sulla salma del conducente del veicolo, aveva comunicato che il tasso alcolemico della vittima era stato accertato in misura pari a 2,7 g/l (cfr doc. 1 pag 21).
Dalle indagini svolte era inoltre emerso che, in quel tratto di strada, il limite di velocità era di 50 km/h e che il contachilometri della vettura, danneggiato a seguito del sinistro, segnava come velocità quella di
100 km/h (cfr doc. 1 pag. 21).
L'esame della planimetria non in scala, redatta dai verbalizzanti, nella quale è riportato il punto in cui la vettura era uscita di strada (cfr foto n. 2 e 3 doc. 4) e le distanze rilevate dalla pattuglia tra i capisaldi
F-G-H evidenzia che il presumibile punto d'urto (D) è posto ad oltre 30 metri dalle tracce che segnalano l'uscita di strada del veicolo.
b.7 Accertato, sulla base di quanto sopra precisato, che le condizioni della strada, pianeggiate e sulla quale era possibile procedere a velocità non superiore a 50 km/h, non richiedevano all'Ente proprietario di predisporre idonee barriere di sicurezza e che il presumibile punto d'urto non è posto nelle immediate vicinanze della banchina stradale, ma ad oltre 30 metri dal punto in cui la vettura è uscita di strada, è possibile affermare che il sinistro, avvenuto il 20.2.2020, è da attribuire alla responsabilità esclusiva del sig. che, dopo aver assunto sostanze alcoliche, come accertato Persona_2 all'esito dell'indagine tossicologica, si era posto alla guida della BMW X3 tg. CR 769 RW di proprietà della e, procedendo alla velocità di 100 km/h su un tratto di strada nel quale era Parte_4
pagina 7 di 9 imposto, come limite massimo, quello di 50 km/h, nell'affrontare una curva ad ampio raggio aveva perso il controllo della vettura, che aveva terminato la propria corsa scontrandosi contro un albero.
Accertato che il comportamento abnorme del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra la cosa ed il danno, la domanda formulata dagli attori va rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
c.1 Gli attori, soccombenti, vanno condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti,
. Controparte_1 CP_2
c.2 In base al principio di causazione che, congiunto a quello di soccombenza regola la distribuzione delle spese di lite, gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite, sostenute dalla terza chiamata Controparte_3
con la quale il aveva stipulato la polizza n.
[...] Controparte_1
IITCR18O0044 e ciò a prescindere dal fatto che gli attori non abbiano formulato alcuna rivendicazione nei confronti del terzo.
Va infatti evidenziato che la convocazione della Compagnia di assicurazione era stata effettuata dal ulla base delle domande formulate dagli attori, rivelatisi infondate. Controparte_1
c.3 Per quanto riguarda invece soggetto estraneo al rapporto Controparte_4 contrattuale nascente dalla citata polizza, il rimborso delle spese di lite grava sul CP_1 che aveva erroneamente chiamata in causa un soggetto del tutto estraneo al rapporto
[...] assicurativo dedotto in giudizio.
c.4 Considerato il valore dichiarato della controversia (1.495.405,00) nonché la linearità e l'assenza di fase istruttoria le spese, parametrate sulla tariffa minima, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 986/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda formulata dagli attori.
RIGETTA la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_4
CONDANNA gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute dal a e da Controparte_1 CP_2
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_3
pagina 8 di 9 , che liquida per ciascuna parte in € 18.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CP_3
IVA e CAP come per legge.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...] che liquida in € 18.977,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Controparte_4
CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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