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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1463/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, Via Orchidea n. 14, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Borzì che lo rappresenta a difenda giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Matteo Freni e
Patrizia Romano ed elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale in
, Piazza Mazzini n. 1; Controparte_1
APPELLATO
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17/11/2014, alle ore 20:50 circa, conduceva il motociclo Parte_1
Peugeot Tweet targato EB99714, di proprietà di tale , per la Persona_1
via Convento del Carmine di quando improvvisamente, in un Controparte_1
tratto della strada in discesa ed in curva, la ruota anteriore del motociclo sprofondava all'interno di una grossa buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa;
asseriva che la buca, non segnalata, non era visibile in quel Parte_1
frangente a causa dell'ora serale, della scarsa illuminazione presente in quel tratto di strada, nonché per il fatto di trovarsi in curva, e che a causa dell'insidia stradale, dopo essere sprofondato in tale buca, aveva perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto unitamente al motociclo e riportando danni al cranio ed alla spalla destra nonostante indossasse regolarmente il casco;
poco dopo l'accaduto giungeva sul posto una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Controparte_1
la quale, oltre a prestare soccorso all'AN, provvedeva ad effettuare i rilievi del caso, anche con documentazione fotografica, ed a redigere apposito rapporto di sinistro stradale. A seguito della caduta ha riportato svariate Parte_1
patologie fisiche invalidanti, come da documentazione medica versata in atti, oltre che danni al motociclo nelle parti meccaniche e nella carrozzeria meglio specificati nel preventivo di riparazione del pari versato in atti.
Sul presupposto che il sinistro fosse stato causato da evidente responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente custode della strada, da individuare nel Comune di CP_1
, l' diffidava il suddetto ente al risarcimento dei danni fisici e del mezzo
[...] Pt_1
con missive del 27/11/2014, del 04/07/2017 e del 21/03/2019 che non sortivano esito alcuno;
è seguito pertanto l'odierno giudizio con il quale l' , invocando Pt_1
pagina 2 di 11 l'art. 2051 c.c., ha sostenuto la palese ascrivibilità al Controparte_1
della responsabilità in merito all'accadimento del sinistro e delle relative conseguenze stante la presenza di un'insidia stradale o trabocchetto - nello specifico caso di una buca sul manto stradale creatasi attorno ad un tombino, non segnalata e scarsamente visibile a causa di scarsa illuminazione artificiale – che egli non poteva prevedere né tantomeno evitare e considerata l'appartenenza della strada nella quale
è avvenuta il sinistro al : rilevava la Controparte_1 Parte_1
crassa negligenza del per il fatto che l'ente comunale, Controparte_1
ancora prima del verificarsi dell'incidente occorsogli, era pienamente consapevole della presenza della buca nell'asfalto e della relativa pericolosità posto che circa un mese prima del sinistro la pericolosità del tratto viario era stata segnalata dai Vigili
Urbani al settore manutenzione ed opere pubbliche del con nota del CP_1
21/10/2014 e che il successivo 14/11/2014, ovvero tre giorni prima dell'incidente occorso all' , una pattuglia della polizia Municipale aveva nuovamente Pt_1
segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di una buca molto pericolosa formatasi attorno ad un tombino in via Convento del Carmine, di fronte alla farmacia, senza che l'ente si fosse mai adoperato in alcun modo per evitare l'accadimento di eventi dannosi.
Ad avviso dell' l'ente comunale, pienamente consapevole dell'estrema Pt_1
pericolosità del bene di sua proprietà e custodia, non aveva, nonostante le ripetute segnalazioni, provveduto alla riparazione della buca al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, di talché l'evento che gli era accaduto non poteva considerarsi né imprevedibile né inevitabile: secondo l' le plurime segnalazione all'Ufficio Pt_1
Tecnico Comunale volte a sollecitare il rispristino del manto stradale nonché
l'eliminazione della buca molto pericolosa che si era formata attorno al tombino pagina 3 di 11 della fognatura allocato in via Convento del Carmine, con la specifica che a causa di tale buca si erano verificati vari incidenti gravi, da un lato rivestivano un evidente valore confessorio nella misura in cui un soggetto istituzionale (il Comando della
Polizia Municipale del ) aveva riconosciuto che la Controparte_1
presenza di tale buca aveva causato vari incidenti gravi, tra cui quello dell'odierno attore, dall'altro aggravavano il grado di colpa del convenuto in quanto CP_1
attestanti il mancato intervento anche a seguito di plurime segnalazioni e della verificazione di precedenti sinistri gravi, ed infine evidenziavano l'assenza di propria colpa nella caduta in quanto tale evento aveva interessato molti altri malcapitati motociclisti che erano incappati nel medesimo incidente causato dalla medesima insidia stradale.
in definitiva ha chiesto la condanna dell'ente comunale al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 32.928,00 come da relazione di parte a firma dott. che ha previsto il 10 % a titolo di lesione Per_2
permanente all'integrità psico-fisica nonché un'invalidità temporanea totale di 25 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50 % di ulteriori 25 giorni.
Si è costituito in giudizio il contestando il merito delle Controparte_1
avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea: ad avviso dell'ente convenuto l'evento per cui è lite era da ricondurre al caso fortuito e/o alla disattenzione dell'AN che non aveva prestato la cura idonea all'atto di percorrere la via teatro del sinistro, avendo tenuto una velocità non adeguata alla situazione ambientale caratterizzata da una strada in discesa che curvava e dall'ora tarda, senza comunque sottacere che l'importo della richiesta risarcitoria era da ritenere esagerata e sproporzionata in relazione al sinistro occorso.
pagina 4 di 11 Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n.
4139 del 2023, pubblicata in data 14 ottobre 2023, con cui è stata disattesa la domanda risarcitoria dell' sui presupposti che la mera esistenza della buca Pt_1
creatasi attorno ad un tombino di ghisa non era di per sé sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento al convenuto né evocativa di un rapporto di CP_1
derivazione eziologica tra cosa e danno, che la circostanza che l'ente fosse stato più volte avvisato delle condizioni precarie in cui versava il manto stradale e delle conseguenze perniciose che potevano scaturire in tema di verificazione di sinistri stradali non era del pari sufficiente a far scattare l'applicazione dell' art. 2051 c.c. pur palesandosi quale “contegno biasimevole”, che l'attore non aveva Pt_1
descritto compiutamente il meccanismo causale di produzione dell'evento ma si era limitato a evidenziare la caduta e la presenza della buca sulla pubblica via, confondendo il post hoc con il propter hoc, che il fatto che il danneggiato aveva definito la buca come “grossa” testimoniava che “con l'adozione delle adeguate misura di prudenza l'attore avrebbe potuto avvedersi del dissesto del manto stradale evitando l'evento lesivo”, e che, in definitiva, spettava all' , Pt_1
considerate le peculiari condizioni dello stato dei luoghi dato da una strada in curva e in discesa e la scarsa illuminazione, indicare “le ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4139 del 2023 Parte_1
censurandone il contenuto sia nella misura in cui non aveva riconosciuto l'esaustività della prospettazione dei fatti costitutivi che avevano condotto alla pagina 5 di 11 verificazione del sinistro in tema di sussistenza del nesso di causalità tra l'insidia costituita dalla buca creatasi attorno al tombino di ghisa e la perdita del controllo del motociclo con conseguente rovinosa caduta, sia nella misura in cui, in palese violazione dell'art. 2051 c.c., aveva ribaltato gli oneri probatori a carico delle parti avendogli imposto di indicare “le ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”, quando in realtà unico onere della prova su di lui gravante concerneva la veste di custode dell'ente convenuto, CP_3
la presenza della buca più volte segnalata dalla Polizia Municipale al competente ufficio tecnico mai oggetto di manutenzione, ed il nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta rovinosa.
Si è costituito nel giudizio di appello il instando per Controparte_1
il rigetto del gravame dell' e per la conferma delle statuizioni della sentenza Pt_1
di promo grado: a fondamento delle proprie ragioni il convenuto ha rilevato sia la contraddizione in cui era incorsa la parte appellante nella descrizione dei fatti allorché in primo grado aveva asserito che la buca si trovasse sulla curva mentre nella citazione in appello aveva affermato che la buca fosse allocata sul tratto di strada posto immediatamente dopo la curva, con la conseguenza che in questa ultima ipotesi la collocazione della buca avrebbe meglio consentito all' di evitare Pt_1
l'insidia, sia la mancanza di prova che il motociclo fosse sprofondato nella buca, potendo la caduta essere stata cagionata dall'eccessiva andatura tenuta e dalla conseguente perdita dell'equilibrio, sia infine che la sola presenza della buca non era di per sé sufficiente per far scattare a proprio carico la responsabilità dell'evento né risultava evocativa di un rapporto di derivazione eziologica tra la cosa in custodia pagina 6 di 11 ed il danno verificatosi, e ciò ad onta del fatto di essere stato più volte avvisato delle condizioni precarie in cui versava il manto stradale e delle conseguenze perniciose che potevano scaturire in tema di verificazione di sinistri stradali, circostanza da ritenere irrilevante ai fini del decidere nella presente sede.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da avverso la sentenza n. 4139 del 2023 per i motivi di seguito Parte_1
evidenziati.
Risulta pacifico il fatto che, in data 17/11/2014 alle ore 20:50 circa, , Parte_1
allorché conduceva il motociclo Peugeot Tweet targato EB99714 per la via
Convento del Carmine di , si è improvvisamente imbattuto, in un Controparte_1
tratto della strada in discesa ed in curva con scarsa illuminazione artificiale, in una buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa la quale ha provocato la perdita del controllo del motociclo e la rovinosa caduta del conducente: il fatto si evince dalle risultanze della relazione di incidente stradale della compagnia dei Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro i quali hanno ricevuto le dichiarazioni dell' Pt_1
nell'immediatezza dell'accaduto, hanno descritto lo stato dei luoghi ed hanno effettuato rilevazioni fotografiche della buca formatasi a corredo del tombino fognario allocato nella pubblica via (per reperire la relazione si veda il doc. n. 1 del fascicolo di appello parte ). Pt_1
Il fatto che abbia perso il controllo del mezzo a causa della buca, Parte_1
per la verità, non è stato contestato dalla difesa del se Controparte_1
non nella fase di appello allorché l'ente ha per la prima volta messo in dubbio che la caduta del motociclo in dotazione all'appellante fosse stata cagionata dalla buca pagina 7 di 11 e non, piuttosto, dalla sua perdita di equilibrio a causa della forte velocità o di calo di attenzione: in primo grado l'ente ha dedotto che l'evento fosse da ricondurre al caso fortuito “sotto la veste della condotta del danneggiato” o alla mancanza di attenzione (si veda la pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta) senza però specificare altro, che il mezzo guidato avrebbe dovuto imporre maggiore cautela nell'andatura, attesi viepiù la tarda ora serale ed il tratto di strada in discesa e in curva, e che, ad ogni buon conto, occorreva tenere conto del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., avuto riguardo alla gravità della colpa dell' (si veda la pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta) Pt_1
e della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento; trattasi nel complesso di asserzioni difensive che non sono incompatibili con il fatto che l'AN sia caduto in conseguenza della buca ma che anzi presuppongono la concatenazione causale tra la verificazione del sinistro e la presenza della buca.
Analoga considerazione può farsi con riferimento al contenuto della sentenza impugnata la quale ha dato per presupposto che l'AN fosse caduto per essersi imbattuto nella buca sia allorché ha riferito che la semplice presenza di quest'ultima giammai poteva essere di per sé sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento al convenuto, sia allorché ha asserito, avendo il danneggiato CP_1
definito la buca come “grossa”, che “con l'adozione delle adeguate misura di prudenza l'attore avrebbe potuto avvedersi del dissesto del manto stradale evitando
l'evento lesivo”: la circostanza che l' abbia perso il controllo del mezzo a Pt_1
seguito della presenza della buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa può pertanto dirsi fatto pienamente accertato.
Ciò detto, ad avviso della Corte Carmelo AN ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio avendo dato prova sia della veste di custode dell'ente pagina 8 di 11 locale convenuto del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, sia della presenza della buca, costituente insidia, più volte segnalata dalla Polizia Municipale al competente ufficio tecnico mai oggetto di manutenzione, sia infine del nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta rovinosa che gli ha cagionato importati danni fisici, come da documentazione medica versata in atti: la dinamica dei fatti e le condizioni spazio-temporali, costituite dall'incedere dell' a tarda Pt_1
sera su un tratto di strada poco illuminata in discesa ed in prossimità di una curva in cui era situato un tombino fognario collassato sull'asfalto sì da determinare una pregnante irregolarità del manto stradale foriera di probabili cadute, non lasciano dubbi a tal riguardo, non essendo tale ricostruzione stata scalfita dalle generiche doglianze prospettate dalla difesa del convenuto che ha palesato le CP_1
eventualità che l' procedesse ad alta velocità o che fosse stato disattento Pt_1
senza però avere fornito concreti riscontri fattuali a corredo delle labiali asserzioni proferite, senza poi sottacere il grave lassismo del convenuto il quale, più CP_4
volte avvertito dalla Polizia Locale, non ha fatto nulla per tutelare i propri cittadini lasciando il manto stradale di via Convento del Carmine in condizioni pericolose per l'utenza.
La sentenza impugnata si palesa poi errata per avere violato l'art. 2051 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova laddove ha imposto all' di indicare “le Pt_1
ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”, e ciò avuto riguardo al tenore della sentenza della III Sezione della
Suprema Corte di Cassazione n. 18518 del giorno 08/07/2024, richiamata dalla difesa di parte appellante in seno alla comparsa conclusionale, ai sensi della quale pagina 9 di 11 “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”: la predetta pronuncia della Suprema Corte, particolarmente significativa in quanto afferente ad un caso similare in cui il malcapitato, mentre percorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo, era finito con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale di circa otto centimetri di profondità, perdendo così il controllo del mezzo e impattando, per l'effetto, con il fianco destro della moto contro un palo della pubblica illuminazione, ha censurato le pronunce di merito delle precedenti fasi giudiziali le quali avevano ribaltato l'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c. avendo addebitato a chi aveva agito a norma dell'art. 2051 c.c. un onere probatorio gravante, invece, sul custode del tratto stradale teatro del sinistro: non è, infatti, il soggetto danneggiato a dover provare la condotta di guida diligente e prudente o l'assenza di colpa nel relazionarsi con la res oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, ma chi vuole andare esente da responsabilità aggravata l'eventuale caso fortuito od il concorso del fatto colposo del danneggiato, nella caso al vaglio della Corte rimasti indimostrati.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la responsabilità dell'appellato Controparte_1
relativamente al sinistro stradale occorso a in data 17/11/2014, Parte_1
stante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c.: la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del danno subito dalla parte appellante per il tramite di apposita c.t.u. medico-legale.
Spese al definitivo.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1463/2023, così dispone:
1) Dichiara la responsabilità dell'appellato Controparte_1
relativamente al sinistro stradale occorso a in data Parte_1
17/11/2014;
2) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1463/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, Via Orchidea n. 14, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Borzì che lo rappresenta a difenda giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Matteo Freni e
Patrizia Romano ed elettivamente domiciliato presso la Casa Municipale in
, Piazza Mazzini n. 1; Controparte_1
APPELLATO
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17/11/2014, alle ore 20:50 circa, conduceva il motociclo Parte_1
Peugeot Tweet targato EB99714, di proprietà di tale , per la Persona_1
via Convento del Carmine di quando improvvisamente, in un Controparte_1
tratto della strada in discesa ed in curva, la ruota anteriore del motociclo sprofondava all'interno di una grossa buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa;
asseriva che la buca, non segnalata, non era visibile in quel Parte_1
frangente a causa dell'ora serale, della scarsa illuminazione presente in quel tratto di strada, nonché per il fatto di trovarsi in curva, e che a causa dell'insidia stradale, dopo essere sprofondato in tale buca, aveva perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull'asfalto unitamente al motociclo e riportando danni al cranio ed alla spalla destra nonostante indossasse regolarmente il casco;
poco dopo l'accaduto giungeva sul posto una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Controparte_1
la quale, oltre a prestare soccorso all'AN, provvedeva ad effettuare i rilievi del caso, anche con documentazione fotografica, ed a redigere apposito rapporto di sinistro stradale. A seguito della caduta ha riportato svariate Parte_1
patologie fisiche invalidanti, come da documentazione medica versata in atti, oltre che danni al motociclo nelle parti meccaniche e nella carrozzeria meglio specificati nel preventivo di riparazione del pari versato in atti.
Sul presupposto che il sinistro fosse stato causato da evidente responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente custode della strada, da individuare nel Comune di CP_1
, l' diffidava il suddetto ente al risarcimento dei danni fisici e del mezzo
[...] Pt_1
con missive del 27/11/2014, del 04/07/2017 e del 21/03/2019 che non sortivano esito alcuno;
è seguito pertanto l'odierno giudizio con il quale l' , invocando Pt_1
pagina 2 di 11 l'art. 2051 c.c., ha sostenuto la palese ascrivibilità al Controparte_1
della responsabilità in merito all'accadimento del sinistro e delle relative conseguenze stante la presenza di un'insidia stradale o trabocchetto - nello specifico caso di una buca sul manto stradale creatasi attorno ad un tombino, non segnalata e scarsamente visibile a causa di scarsa illuminazione artificiale – che egli non poteva prevedere né tantomeno evitare e considerata l'appartenenza della strada nella quale
è avvenuta il sinistro al : rilevava la Controparte_1 Parte_1
crassa negligenza del per il fatto che l'ente comunale, Controparte_1
ancora prima del verificarsi dell'incidente occorsogli, era pienamente consapevole della presenza della buca nell'asfalto e della relativa pericolosità posto che circa un mese prima del sinistro la pericolosità del tratto viario era stata segnalata dai Vigili
Urbani al settore manutenzione ed opere pubbliche del con nota del CP_1
21/10/2014 e che il successivo 14/11/2014, ovvero tre giorni prima dell'incidente occorso all' , una pattuglia della polizia Municipale aveva nuovamente Pt_1
segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di una buca molto pericolosa formatasi attorno ad un tombino in via Convento del Carmine, di fronte alla farmacia, senza che l'ente si fosse mai adoperato in alcun modo per evitare l'accadimento di eventi dannosi.
Ad avviso dell' l'ente comunale, pienamente consapevole dell'estrema Pt_1
pericolosità del bene di sua proprietà e custodia, non aveva, nonostante le ripetute segnalazioni, provveduto alla riparazione della buca al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, di talché l'evento che gli era accaduto non poteva considerarsi né imprevedibile né inevitabile: secondo l' le plurime segnalazione all'Ufficio Pt_1
Tecnico Comunale volte a sollecitare il rispristino del manto stradale nonché
l'eliminazione della buca molto pericolosa che si era formata attorno al tombino pagina 3 di 11 della fognatura allocato in via Convento del Carmine, con la specifica che a causa di tale buca si erano verificati vari incidenti gravi, da un lato rivestivano un evidente valore confessorio nella misura in cui un soggetto istituzionale (il Comando della
Polizia Municipale del ) aveva riconosciuto che la Controparte_1
presenza di tale buca aveva causato vari incidenti gravi, tra cui quello dell'odierno attore, dall'altro aggravavano il grado di colpa del convenuto in quanto CP_1
attestanti il mancato intervento anche a seguito di plurime segnalazioni e della verificazione di precedenti sinistri gravi, ed infine evidenziavano l'assenza di propria colpa nella caduta in quanto tale evento aveva interessato molti altri malcapitati motociclisti che erano incappati nel medesimo incidente causato dalla medesima insidia stradale.
in definitiva ha chiesto la condanna dell'ente comunale al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 32.928,00 come da relazione di parte a firma dott. che ha previsto il 10 % a titolo di lesione Per_2
permanente all'integrità psico-fisica nonché un'invalidità temporanea totale di 25 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50 % di ulteriori 25 giorni.
Si è costituito in giudizio il contestando il merito delle Controparte_1
avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea: ad avviso dell'ente convenuto l'evento per cui è lite era da ricondurre al caso fortuito e/o alla disattenzione dell'AN che non aveva prestato la cura idonea all'atto di percorrere la via teatro del sinistro, avendo tenuto una velocità non adeguata alla situazione ambientale caratterizzata da una strada in discesa che curvava e dall'ora tarda, senza comunque sottacere che l'importo della richiesta risarcitoria era da ritenere esagerata e sproporzionata in relazione al sinistro occorso.
pagina 4 di 11 Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n.
4139 del 2023, pubblicata in data 14 ottobre 2023, con cui è stata disattesa la domanda risarcitoria dell' sui presupposti che la mera esistenza della buca Pt_1
creatasi attorno ad un tombino di ghisa non era di per sé sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento al convenuto né evocativa di un rapporto di CP_1
derivazione eziologica tra cosa e danno, che la circostanza che l'ente fosse stato più volte avvisato delle condizioni precarie in cui versava il manto stradale e delle conseguenze perniciose che potevano scaturire in tema di verificazione di sinistri stradali non era del pari sufficiente a far scattare l'applicazione dell' art. 2051 c.c. pur palesandosi quale “contegno biasimevole”, che l'attore non aveva Pt_1
descritto compiutamente il meccanismo causale di produzione dell'evento ma si era limitato a evidenziare la caduta e la presenza della buca sulla pubblica via, confondendo il post hoc con il propter hoc, che il fatto che il danneggiato aveva definito la buca come “grossa” testimoniava che “con l'adozione delle adeguate misura di prudenza l'attore avrebbe potuto avvedersi del dissesto del manto stradale evitando l'evento lesivo”, e che, in definitiva, spettava all' , Pt_1
considerate le peculiari condizioni dello stato dei luoghi dato da una strada in curva e in discesa e la scarsa illuminazione, indicare “le ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”.
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4139 del 2023 Parte_1
censurandone il contenuto sia nella misura in cui non aveva riconosciuto l'esaustività della prospettazione dei fatti costitutivi che avevano condotto alla pagina 5 di 11 verificazione del sinistro in tema di sussistenza del nesso di causalità tra l'insidia costituita dalla buca creatasi attorno al tombino di ghisa e la perdita del controllo del motociclo con conseguente rovinosa caduta, sia nella misura in cui, in palese violazione dell'art. 2051 c.c., aveva ribaltato gli oneri probatori a carico delle parti avendogli imposto di indicare “le ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”, quando in realtà unico onere della prova su di lui gravante concerneva la veste di custode dell'ente convenuto, CP_3
la presenza della buca più volte segnalata dalla Polizia Municipale al competente ufficio tecnico mai oggetto di manutenzione, ed il nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta rovinosa.
Si è costituito nel giudizio di appello il instando per Controparte_1
il rigetto del gravame dell' e per la conferma delle statuizioni della sentenza Pt_1
di promo grado: a fondamento delle proprie ragioni il convenuto ha rilevato sia la contraddizione in cui era incorsa la parte appellante nella descrizione dei fatti allorché in primo grado aveva asserito che la buca si trovasse sulla curva mentre nella citazione in appello aveva affermato che la buca fosse allocata sul tratto di strada posto immediatamente dopo la curva, con la conseguenza che in questa ultima ipotesi la collocazione della buca avrebbe meglio consentito all' di evitare Pt_1
l'insidia, sia la mancanza di prova che il motociclo fosse sprofondato nella buca, potendo la caduta essere stata cagionata dall'eccessiva andatura tenuta e dalla conseguente perdita dell'equilibrio, sia infine che la sola presenza della buca non era di per sé sufficiente per far scattare a proprio carico la responsabilità dell'evento né risultava evocativa di un rapporto di derivazione eziologica tra la cosa in custodia pagina 6 di 11 ed il danno verificatosi, e ciò ad onta del fatto di essere stato più volte avvisato delle condizioni precarie in cui versava il manto stradale e delle conseguenze perniciose che potevano scaturire in tema di verificazione di sinistri stradali, circostanza da ritenere irrilevante ai fini del decidere nella presente sede.
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da avverso la sentenza n. 4139 del 2023 per i motivi di seguito Parte_1
evidenziati.
Risulta pacifico il fatto che, in data 17/11/2014 alle ore 20:50 circa, , Parte_1
allorché conduceva il motociclo Peugeot Tweet targato EB99714 per la via
Convento del Carmine di , si è improvvisamente imbattuto, in un Controparte_1
tratto della strada in discesa ed in curva con scarsa illuminazione artificiale, in una buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa la quale ha provocato la perdita del controllo del motociclo e la rovinosa caduta del conducente: il fatto si evince dalle risultanze della relazione di incidente stradale della compagnia dei Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro i quali hanno ricevuto le dichiarazioni dell' Pt_1
nell'immediatezza dell'accaduto, hanno descritto lo stato dei luoghi ed hanno effettuato rilevazioni fotografiche della buca formatasi a corredo del tombino fognario allocato nella pubblica via (per reperire la relazione si veda il doc. n. 1 del fascicolo di appello parte ). Pt_1
Il fatto che abbia perso il controllo del mezzo a causa della buca, Parte_1
per la verità, non è stato contestato dalla difesa del se Controparte_1
non nella fase di appello allorché l'ente ha per la prima volta messo in dubbio che la caduta del motociclo in dotazione all'appellante fosse stata cagionata dalla buca pagina 7 di 11 e non, piuttosto, dalla sua perdita di equilibrio a causa della forte velocità o di calo di attenzione: in primo grado l'ente ha dedotto che l'evento fosse da ricondurre al caso fortuito “sotto la veste della condotta del danneggiato” o alla mancanza di attenzione (si veda la pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta) senza però specificare altro, che il mezzo guidato avrebbe dovuto imporre maggiore cautela nell'andatura, attesi viepiù la tarda ora serale ed il tratto di strada in discesa e in curva, e che, ad ogni buon conto, occorreva tenere conto del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., avuto riguardo alla gravità della colpa dell' (si veda la pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta) Pt_1
e della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento; trattasi nel complesso di asserzioni difensive che non sono incompatibili con il fatto che l'AN sia caduto in conseguenza della buca ma che anzi presuppongono la concatenazione causale tra la verificazione del sinistro e la presenza della buca.
Analoga considerazione può farsi con riferimento al contenuto della sentenza impugnata la quale ha dato per presupposto che l'AN fosse caduto per essersi imbattuto nella buca sia allorché ha riferito che la semplice presenza di quest'ultima giammai poteva essere di per sé sufficiente per imputare la responsabilità dell'evento al convenuto, sia allorché ha asserito, avendo il danneggiato CP_1
definito la buca come “grossa”, che “con l'adozione delle adeguate misura di prudenza l'attore avrebbe potuto avvedersi del dissesto del manto stradale evitando
l'evento lesivo”: la circostanza che l' abbia perso il controllo del mezzo a Pt_1
seguito della presenza della buca stradale creatasi attorno ad un tombino di ghisa può pertanto dirsi fatto pienamente accertato.
Ciò detto, ad avviso della Corte Carmelo AN ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio avendo dato prova sia della veste di custode dell'ente pagina 8 di 11 locale convenuto del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, sia della presenza della buca, costituente insidia, più volte segnalata dalla Polizia Municipale al competente ufficio tecnico mai oggetto di manutenzione, sia infine del nesso di causalità tra la presenza della buca e la caduta rovinosa che gli ha cagionato importati danni fisici, come da documentazione medica versata in atti: la dinamica dei fatti e le condizioni spazio-temporali, costituite dall'incedere dell' a tarda Pt_1
sera su un tratto di strada poco illuminata in discesa ed in prossimità di una curva in cui era situato un tombino fognario collassato sull'asfalto sì da determinare una pregnante irregolarità del manto stradale foriera di probabili cadute, non lasciano dubbi a tal riguardo, non essendo tale ricostruzione stata scalfita dalle generiche doglianze prospettate dalla difesa del convenuto che ha palesato le CP_1
eventualità che l' procedesse ad alta velocità o che fosse stato disattento Pt_1
senza però avere fornito concreti riscontri fattuali a corredo delle labiali asserzioni proferite, senza poi sottacere il grave lassismo del convenuto il quale, più CP_4
volte avvertito dalla Polizia Locale, non ha fatto nulla per tutelare i propri cittadini lasciando il manto stradale di via Convento del Carmine in condizioni pericolose per l'utenza.
La sentenza impugnata si palesa poi errata per avere violato l'art. 2051 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova laddove ha imposto all' di indicare “le Pt_1
ragioni per cui in un caso del genere la causa del sinistro non vada ascritta al comportamento colposo assorbente del danneggiato medesimo, alla luce di quel generale dovere di cautela imposto ai consociati e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”, e ciò avuto riguardo al tenore della sentenza della III Sezione della
Suprema Corte di Cassazione n. 18518 del giorno 08/07/2024, richiamata dalla difesa di parte appellante in seno alla comparsa conclusionale, ai sensi della quale pagina 9 di 11 “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”: la predetta pronuncia della Suprema Corte, particolarmente significativa in quanto afferente ad un caso similare in cui il malcapitato, mentre percorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo, era finito con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale di circa otto centimetri di profondità, perdendo così il controllo del mezzo e impattando, per l'effetto, con il fianco destro della moto contro un palo della pubblica illuminazione, ha censurato le pronunce di merito delle precedenti fasi giudiziali le quali avevano ribaltato l'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c. avendo addebitato a chi aveva agito a norma dell'art. 2051 c.c. un onere probatorio gravante, invece, sul custode del tratto stradale teatro del sinistro: non è, infatti, il soggetto danneggiato a dover provare la condotta di guida diligente e prudente o l'assenza di colpa nel relazionarsi con la res oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, ma chi vuole andare esente da responsabilità aggravata l'eventuale caso fortuito od il concorso del fatto colposo del danneggiato, nella caso al vaglio della Corte rimasti indimostrati.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la responsabilità dell'appellato Controparte_1
relativamente al sinistro stradale occorso a in data 17/11/2014, Parte_1
stante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c.: la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del danno subito dalla parte appellante per il tramite di apposita c.t.u. medico-legale.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1463/2023, così dispone:
1) Dichiara la responsabilità dell'appellato Controparte_1
relativamente al sinistro stradale occorso a in data Parte_1
17/11/2014;
2) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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