Articolo 17 della Legge 26 maggio 1966, n. 389
Articolo 16Articolo 18
Versione
29 giugno 1966
Art. 17.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 29 giugno 1966