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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5187 del ruolo generale dell'anno 2021
vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Simona Bertacchini
e
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
opposta, con l'avv. Marco Pesenti
pagina 1 di 7 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
12.12.2024 e, perciò, quanto all'opponente, come da atto di citazione in opposizione e, quanto all'opposta, come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 879 ord. in data 8.3.2021, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
Vito Rizzi, di pagare, in favore della ricorrente (da ora, per brevità, e Controparte_1 CP_1 per essa, quale mandataria, la somma di € 13.792,43=, oltre interessi e spese, Controparte_2
quale residuo importo dovuto in forza di cinque contratti “di finanziamento” già stipulati dal con Pt_1
Agos-Ducato s.p.a. e Credial s.p.a., i cui crediti erano stati oggetto di successiva cessione a favore di
CP_1
Avverso tale decreto, notificato in data 18.3.2021, ha proposto tempestiva opposizione il con atto Pt_1
di citazione notificato in data 26.4.2021.
L'opponente ha contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando, CP_1 in particolare: i) l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
ii) la pretesa “duplicazione dei crediti”;
iii) la “nullità del decreto ingiuntivo opposto” perché emesso in difetto di idonea prova scritta;
iv) il difetto di “correttezza del capitale ingiunto” per usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e illegittima capitalizzazione degli interessi.
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni dirette a ottenere, in sostanza: i) la revoca del decreto ingiuntivo, anche per intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
ii) l'accertamento della
“nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto”; iii)
l'accertamento della “nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti de quo”, nonché della “nullità della pratica di
pagina 2 di 7 capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche”; iv) la revoca, in ogni caso, del decreto, previa “sensibile riduzione” dell'ammontare del credito.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione e ha concluso per il CP_1 rigetto della stessa, con condanna, in ogni caso, di “parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 13.792,43, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio” e con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
L'opposizione proposta dal è infondata e deve essere perciò respinta. Pt_1
La natura eterogenea delle censure sollevate dall'opponente ne impone l'esame separato.
3. Prescrizione dei crediti azionati.
Col primo motivo di opposizione il eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via Pt_1
monitoria, per l'intervenuto decorso del termine decennale in difetto di idonei atti interruttivi;
contesta, in particolare, d'aver sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata datata 14.06.2016, ricevuta in data 26.08.2016, relativi ai crediti vantati in origine da Credial s.p.a.
L'eccezione è infondata.
3.1. Crediti già vantati da Credial s.p.a.
In punto di diritto va ribadito che, in tema di consegna di un avviso raccomandato “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata pagina 3 di 7 come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente”, avendo al Corte di cassazione già da tempo chiarito che “pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)” (così Cass.
4160/2022 in motivazione, nella materia analoga della notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Rilevato pertanto che, nel caso in esame, il si limita a disconoscere la propria sottoscrizione, Pt_1
senza proporre querela di falso, né, in ogni caso, fornire alcuna prova della mancata consegna della raccomandata a persona a lui riferibile, l'intimazione di pagamento deve ritenersi validamente consegnata.
L'intimazione recapitata in data 26.8.2016 deve perciò ritenersi idonea – all'evidenza – a interrompere la prescrizione (decennale) dei crediti già vantati da Credial s.p.a. in forza di:
a) apertura di credito in data 24.1.2005 di cui al n. 10040116040113 con saldo al 28.7.2011;
b) prestito personale in data 24.1.2005 di cui al n. 20103685578511 avente scadenza all'ottobre 2008;
c) finanziamento in data 11.10.2005 di cui al n. 20111705499711 avente scadenza al dicembre 2008;
d) finanziamento in data 25.5.2007 di cui al n. 20103685578512 avente scadenza al giugno 2012.
E ciò perché, quanto all'apertura di credito, l'estratto conto (doc. n. 16 dell'opposta) risulta chiuso alla data del 28.7.2011; quanto ai contratti di finanziamento (o prestito personale) trova applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità
pagina 4 di 7 dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”
(fra le altre, di recente, Cass. 4232/2023).
3.2. Crediti già vantati da Controparte_3
La prescrizione risulta tempestivamente interrotta anche con riferimento a tali crediti mediante l'inoltro della raccomandata in data 15.11.2018, ricevuta in data 28.11.2018, raccomandata che, contrariamente a quanto assume il ha ad oggetto entrambi i rapporti (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio). Pt_1
La ricezione dell'intimazione risulta poi infradecennale (e perciò tempestiva) rispetto alla data di chiusura di entrambi i rapporti, che è quella del 31.12.2008.
4. Censure relative alla indeterminatezza dei tassi di interesse e alla nullità delle pattuizioni per usura e applicazione illegittima di anatocismo.
Tutte le censure in esame devono essere disattese per il loro tenore del tutto generico.
Sul punto appare infatti sufficiente osservare come, quanto alla pretesa usura, il si limiti a Pt_1
lamentare la natura usuraria dei tassi applicati senza fornire alcuna indicazione numerica al riguardo, che consenta il confronto fra il tasso pattuito e quello soglia vigente al momento della stipula.
Va poi senz'altro disatteso l'ulteriore assunto secondo cui “dunque è evidente che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”, avendo la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo chiarito l'erroneità dell'operazione di sommatoria di interessi corrispettivi e moratori (fra le altre, Cass. 14214/2022, secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
pagina 5 di 7 dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore)”).
Altrettanto deve poi dirsi quanto alla pretesa capitalizzazione illegittima degli interessi, lamentata anch'essa in termini del tutto generici.
5. Duplicazione dei crediti.
Anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
La società opposta ha difatti replicato analiticamente alle censure formulate in termini generici dall'opponente, fornendo, con la comparsa di risposta i chiarimenti opportuni.
Le circostanze allegate da parte opposta sono rimaste prive di contestazione specifica da parte del Pt_1
(che – con la breve memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. – si è limitato, in sostanza, a ripetere le doglianze già formulate con l'atto di citazione) e devono pertanto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Si aggiunga il totale difetto di contestazione specifica delle risultanze degli estratti conto prodotti, relativi a tutti i rapporti per cui è causa.
6. Difetto di idonea prova scritta.
Considerazioni di tenore analogo valgono, infine, quanto a tale ultimo motivo di opposizione.
La banca opposta ha difatti prodotto la copia dei cinque contratti stipulati dal (tre con Credial Pt_1
s.p.a., il primo dei quali avente ad oggetto due distinte linee di credito, e due con e Controparte_3
relativi estratti conto, rimasti tutti privi di specifiche contestazioni. pagina 6 di 7 7. Riepilogo.
Disattese tutte le censure articolate dall'opponente, l'opposizione va, come anticipato, respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Spese.
Il soccombente, va condannato, alla rifusione delle spese sostenute Pt_1 Controparte_2
(quale mandataria di per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi, per tutte le fasi, per le cause di valore da € 5.200,01= ad € 26.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 879 ord. in data 8.3.2021, del Parte_1
giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna l'opponente al Pt_1
pagamento, in favore della opposta della somma di 5.077,00=, oltre 15% per Controparte_2
spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 23.6.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5187 del ruolo generale dell'anno 2021
vertente tra
Parte_1
opponente, con l'avv. Simona Bertacchini
e
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
opposta, con l'avv. Marco Pesenti
pagina 1 di 7 Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
12.12.2024 e, perciò, quanto all'opponente, come da atto di citazione in opposizione e, quanto all'opposta, come da foglio depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 879 ord. in data 8.3.2021, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
Vito Rizzi, di pagare, in favore della ricorrente (da ora, per brevità, e Controparte_1 CP_1 per essa, quale mandataria, la somma di € 13.792,43=, oltre interessi e spese, Controparte_2
quale residuo importo dovuto in forza di cinque contratti “di finanziamento” già stipulati dal con Pt_1
Agos-Ducato s.p.a. e Credial s.p.a., i cui crediti erano stati oggetto di successiva cessione a favore di
CP_1
Avverso tale decreto, notificato in data 18.3.2021, ha proposto tempestiva opposizione il con atto Pt_1
di citazione notificato in data 26.4.2021.
L'opponente ha contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando, CP_1 in particolare: i) l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
ii) la pretesa “duplicazione dei crediti”;
iii) la “nullità del decreto ingiuntivo opposto” perché emesso in difetto di idonea prova scritta;
iv) il difetto di “correttezza del capitale ingiunto” per usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e illegittima capitalizzazione degli interessi.
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni dirette a ottenere, in sostanza: i) la revoca del decreto ingiuntivo, anche per intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
ii) l'accertamento della
“nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto”; iii)
l'accertamento della “nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti de quo”, nonché della “nullità della pratica di
pagina 2 di 7 capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche”; iv) la revoca, in ogni caso, del decreto, previa “sensibile riduzione” dell'ammontare del credito.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione e ha concluso per il CP_1 rigetto della stessa, con condanna, in ogni caso, di “parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 13.792,43, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio” e con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruzione il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
L'opposizione proposta dal è infondata e deve essere perciò respinta. Pt_1
La natura eterogenea delle censure sollevate dall'opponente ne impone l'esame separato.
3. Prescrizione dei crediti azionati.
Col primo motivo di opposizione il eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via Pt_1
monitoria, per l'intervenuto decorso del termine decennale in difetto di idonei atti interruttivi;
contesta, in particolare, d'aver sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata datata 14.06.2016, ricevuta in data 26.08.2016, relativi ai crediti vantati in origine da Credial s.p.a.
L'eccezione è infondata.
3.1. Crediti già vantati da Credial s.p.a.
In punto di diritto va ribadito che, in tema di consegna di un avviso raccomandato “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata pagina 3 di 7 come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente”, avendo al Corte di cassazione già da tempo chiarito che “pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti)” (così Cass.
4160/2022 in motivazione, nella materia analoga della notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Rilevato pertanto che, nel caso in esame, il si limita a disconoscere la propria sottoscrizione, Pt_1
senza proporre querela di falso, né, in ogni caso, fornire alcuna prova della mancata consegna della raccomandata a persona a lui riferibile, l'intimazione di pagamento deve ritenersi validamente consegnata.
L'intimazione recapitata in data 26.8.2016 deve perciò ritenersi idonea – all'evidenza – a interrompere la prescrizione (decennale) dei crediti già vantati da Credial s.p.a. in forza di:
a) apertura di credito in data 24.1.2005 di cui al n. 10040116040113 con saldo al 28.7.2011;
b) prestito personale in data 24.1.2005 di cui al n. 20103685578511 avente scadenza all'ottobre 2008;
c) finanziamento in data 11.10.2005 di cui al n. 20111705499711 avente scadenza al dicembre 2008;
d) finanziamento in data 25.5.2007 di cui al n. 20103685578512 avente scadenza al giugno 2012.
E ciò perché, quanto all'apertura di credito, l'estratto conto (doc. n. 16 dell'opposta) risulta chiuso alla data del 28.7.2011; quanto ai contratti di finanziamento (o prestito personale) trova applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità
pagina 4 di 7 dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”
(fra le altre, di recente, Cass. 4232/2023).
3.2. Crediti già vantati da Controparte_3
La prescrizione risulta tempestivamente interrotta anche con riferimento a tali crediti mediante l'inoltro della raccomandata in data 15.11.2018, ricevuta in data 28.11.2018, raccomandata che, contrariamente a quanto assume il ha ad oggetto entrambi i rapporti (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio). Pt_1
La ricezione dell'intimazione risulta poi infradecennale (e perciò tempestiva) rispetto alla data di chiusura di entrambi i rapporti, che è quella del 31.12.2008.
4. Censure relative alla indeterminatezza dei tassi di interesse e alla nullità delle pattuizioni per usura e applicazione illegittima di anatocismo.
Tutte le censure in esame devono essere disattese per il loro tenore del tutto generico.
Sul punto appare infatti sufficiente osservare come, quanto alla pretesa usura, il si limiti a Pt_1
lamentare la natura usuraria dei tassi applicati senza fornire alcuna indicazione numerica al riguardo, che consenta il confronto fra il tasso pattuito e quello soglia vigente al momento della stipula.
Va poi senz'altro disatteso l'ulteriore assunto secondo cui “dunque è evidente che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”, avendo la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo chiarito l'erroneità dell'operazione di sommatoria di interessi corrispettivi e moratori (fra le altre, Cass. 14214/2022, secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza
pagina 5 di 7 dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore)”).
Altrettanto deve poi dirsi quanto alla pretesa capitalizzazione illegittima degli interessi, lamentata anch'essa in termini del tutto generici.
5. Duplicazione dei crediti.
Anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
La società opposta ha difatti replicato analiticamente alle censure formulate in termini generici dall'opponente, fornendo, con la comparsa di risposta i chiarimenti opportuni.
Le circostanze allegate da parte opposta sono rimaste prive di contestazione specifica da parte del Pt_1
(che – con la breve memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. – si è limitato, in sostanza, a ripetere le doglianze già formulate con l'atto di citazione) e devono pertanto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Si aggiunga il totale difetto di contestazione specifica delle risultanze degli estratti conto prodotti, relativi a tutti i rapporti per cui è causa.
6. Difetto di idonea prova scritta.
Considerazioni di tenore analogo valgono, infine, quanto a tale ultimo motivo di opposizione.
La banca opposta ha difatti prodotto la copia dei cinque contratti stipulati dal (tre con Credial Pt_1
s.p.a., il primo dei quali avente ad oggetto due distinte linee di credito, e due con e Controparte_3
relativi estratti conto, rimasti tutti privi di specifiche contestazioni. pagina 6 di 7 7. Riepilogo.
Disattese tutte le censure articolate dall'opponente, l'opposizione va, come anticipato, respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Spese.
Il soccombente, va condannato, alla rifusione delle spese sostenute Pt_1 Controparte_2
(quale mandataria di per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi, per tutte le fasi, per le cause di valore da € 5.200,01= ad € 26.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 879 ord. in data 8.3.2021, del Parte_1
giudice del Tribunale di Brescia e, per l'effetto, conferma detto decreto;
condanna l'opponente al Pt_1
pagamento, in favore della opposta della somma di 5.077,00=, oltre 15% per Controparte_2
spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 23.6.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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