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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 350/2020 R.A.C.L., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Parte_1
Piseddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in proprio e quale mandatario di Controparte_1 CP_2
(società di cartolarizzazione per i crediti , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli CP_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv.
Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, la società Parte_1
CP_ (d'ora innanzi anche solo: ha convenuto in giudizio l' e
[...] Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00069975 31 000 emesso il 24 dicembre 2019, notificato a mezzo pec il 31 dicembre 2019, con il quale l'Ente previdenziale ha ingiunto a il pagamento di euro 30.886,45 a titolo di contributi, sanzioni, interessi e Parte_1
somme aggiuntive dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo compreso tra gennaio 2015 e maggio 2016. CP_ L' ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni.
2. L'avviso di addebito opposto è stato emesso a seguito di un accertamento svolto dagli CP_ ispettori dell' nell'ambito dell'attività di verifica a carico di per il periodo 1° Parte_1
gennaio 2015 -12 maggio 2016, che ha interessato tutto il personale occupato dall'odierna opponente.
pagina 1 di 16 Durante il primo accesso ispettivo, avvenuto in data 10 marzo 2016, è stata richiesta l'esibizione dei documenti;
in ottemperanza a tale richiesta, sono stati consegnati ed esaminati i verbali di primo accesso ispettivo della Direzione territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano,
(successivamente confluiti nel verbale CA00003/2016-311-02 prot. 44563 del 11 luglio 2016 e nel verbale prot. 69500 del 4 novembre 2016), i contratti di lavoro, il Libro unico del Lavoro relativo al periodo ottobre 2014-febbraio 2016, i voucher utilizzati e le dichiarazioni di responsabilità rese da alcuni lavoratori.
CP_ Gli ispettori dell' hanno appurato che in data 27 gennaio 2016 vi era già stato un accesso ispettivo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano e si sono determinati a proseguire l'accertamento in coordinamento con la suddetta Direzione Territoriale del Lavoro, mediante l'esame della documentazione aziendale e l'acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori occupati al momento della verifica e di quelli non più in forza al momento dell'accesso ispettivo.
A conclusione dell'accertamento, gli ispettori hanno redatto il verbale n. 2016-020339/DDL del
30 novembre 2016, con il quale sono state riscontrate le violazioni che hanno determinato l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
In particolare, con il verbale unico di accertamento è stato contestato alla società opponente:
- di aver impiegato le lavoratrici e per lo svolgimento di Persona_1 Persona_2
mansioni riconducibili al 5° livello del CCNL Pubblici esercizi in luogo di quelle proprie del 6° livello del medesimo CCNL, come stabilito nel contratto di assunzione, nonché per più ore lavorative rispetto a quelle pattuite nello stesso contratto (entrambe le lavoratrici, secondo le allegazioni dell' , avrebbero lavorato per 48 ore settimanali, a fronte di un contratto stipulato CP_1
dalla a tempo determinato part time per 18 ore settimanali dal 3 marzo 2015 al 30 aprile Per_1
2015, successivamente trasformato in tempo indeterminato per 24 ore settimanali dal 1° maggio
2015 al 24 febbraio 2016, e di un contratto stipulato dalla a tempo indeterminato e parziale Per_2
per 24 ore settimanali dal 1° maggio 2015 al 17 dicembre 2015);
- di essersi avvalsa della collaborazione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
prima della formale assunzione, con pagamento mediante voucher per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, rispettivamente per i periodi dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015
( e dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2015 ( ), mentre entrambe le lavoratrici di fatto Per_1 Per_2
prestavano attività lavorativa a tempo pieno, per un totale di 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi, in spregio alla media di due ore di lavoro giornaliere che risultano retribuite tramite voucher;
pagina 2 di 16 - di aver fruito indebitamente, per le assunzioni di e delle Persona_1 Persona_2 agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e segg., della Legge 190/2014;
- di essersi avvalsa dell'attività lavorativa, retribuita con voucher per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, delle lavoratrici nel periodo dal 20 dicembre Parte_2
2015 al 15 aprile 2016, , nel periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, Parte_3
nel periodo dal 12 aprile 2016 al 12 maggio 2016, le quali tutte, di fatto, hanno Parte_4
prestato attività lavorativa a tempo pieno, per un totale di 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi, in spregio alla media di due ore di lavoro giornaliere per ciascuna che risultano retribuite tramite voucher.
Gli ispettori con il verbale di accertamento hanno dato atto di aver proceduto alla regolarizzazione della posizione assicurativa delle lavoratrici mediante la determinazione e l'addebito delle differenze contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per i periodi di violazione riscontrati, con riferimento al numero di ore lavorative effettivamente prestate. La retribuzione imponibile è stata calcolata per tutte le lavoratici applicando la retribuzione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi per il 5° livello, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima e delle maggiorazioni dovute per le ore di lavoro straordinario e per il lavoro domenicale.
3. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Deve preliminarmente osservarsi che la presente controversia ha a oggetto l'opposizione CP_ avverso un avviso di accertamento emesso dall' per far valere un preteso credito contributivo relativo a prestazioni effettuate da lavoratori con un inquadramento differente e un orario superiore rispetto a quanto dichiarato.
Ebbene, com'è noto, in tale tipologia di controversia l'ente previdenziale, pur rivestendo la veste formale di convenuto, è onerato dell'onere della prova della sussistenza dei presupposti legittimanti la propria pretesa, in accordo con il generale principio di ripartizione dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c.
A riguardo, valga richiamare il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
26274 del 18 novembre 2020, con la quale è stato ribadito il principio per cui “ è ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo CP_ dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con CP_1
pagina 3 di 16 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012)”.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali,
CP_ l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, data la contestazione mossa dall'opponente, l'onere della prova del preteso credito per i contributi previdenziali non correttamente versati a causa delle irregolarità asseritamente riscontrate grava sull'Istituto creditore.
3.1. Entrando nel merito del ricorso, appare opportuno esaminare separatamente le contestazioni contenute nel verbale di accertamento, da cui sono originate le diverse pretese contributive dell' . CP_1
3.2. La prima contestazione riguarda l'asserito impiego delle lavoratrici e Persona_1
per un numero di ore maggiore e per lo svolgimento di attività riconducibili a un Persona_2
livello di inquadramento superiore rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
Segnatamente, nel verbale unico di accertamento del 30 novembre 2016, gli ispettori hanno riscontrato che: “la società si è avvalsa delle seguenti lavoratrici dipendenti per i periodi di fianco
a ciascuna indicati:
- (nata a [...] il [...]), occupata con un contratto a tempo Persona_1
determinato e part time di 18 ore settimanali dal 03.03.2015 al 30.04.2015, trasformato a tempo indeterminato e part time di 24 ore settimanali dal 01.05.2015 al 24.02.2016, con la qualifica di aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi […]
- (nata a [...] il [...]), con un contratto a tempo indeterminato e part Persona_2
time di 24 ore settimanali dal 01.05.2015 al 17.12.2015, con la qualifica di aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi. […]
Tuttavia, dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambe le lavoratrici sopra elencate sono state di fatto occupate a tempo pieno, per 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi […]”
L'attività accertativa si è basata, in occasione del primo accesso del 10 marzo 2016, sullo studio della documentazione e sulla raccolta delle dichiarazioni della lavoratrice e del Parte_2
titolare e legale rappresentante della società convenuta, , che prestavano la Parte_1
propria attività lavorativa in favore della società.
pagina 4 di 16 L'attività è proseguita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni delle ex lavoratrici Per_1
e , sentite in data 12 maggio 2016.
[...] Persona_2 Parte_3
Le prove testimoniali assunte nel presente giudizio non hanno confermato quanto allegato
CP_ dall'
In primo luogo, non è stato dimostrato lo svolgimento da parte delle lavoratrici Per_1
e di attività lavorativa non corrispondente al proprio livello di
[...] Persona_2
inquadramento, ovvero aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi.
Sulla base delle declaratorie contrattuali, appartengono al 6° livello CCNL cit. i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, tra cui il “commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche".
Appartengono invece al 5° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, tra cui “cassiere bar;
banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
cameriere bar, tavola calda, self-service; barista”.
Dal raffronto delle declaratorie emerge che la distinzione tra i due livelli è rappresentata dal diverso grado di capacità e conoscenze richiesti nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Diverso è anche il novero delle mansioni rientranti nelle esemplificazioni: quella di cassiere, ad esempio, è contemplata solo nel 5° livello.
Ebbene, nel caso di specie non è emerso che le lavoratrici e Persona_1 Persona_2
formalmente assunte con inquadramento nel 6° livello CCNL cit., avessero svolto mansioni riconducibili al superiore 5° livello.
I testimoni (escusso all'udienza del 13 ottobre 2021), TEimone_1 Parte_4 Tes_2
(escussi all'udienza del 10 aprile 2024), (escussa all'udienza del 7 giugno
[...] Parte_3
2024), hanno così descritto i compiti svolti dalle lavoratrici che nel tempo si sono alternate presso il bar “Annalisa”, in Carbonia, gestito dall'opponente: le lavoratrici al banco dovevano servire i clienti del bar, preparare il caffè, preparare le ordinazioni seguendo le istruzioni loro impartite dal titolare, , unico ad occuparsi delle operazioni di cassa. Parte_1
pagina 5 di 16 Si tratta di attività coerenti con il livello di inquadramento contrattualmente previsto, ovvero compiti di natura pratica che non comportano il possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche; mansioni di ausilio al personale appartenente alla categoria superiore, fatto salvo per quelle attinenti all'uso della macchina per preparare il caffè, che, infatti, veniva adoperata in autonomia dalle lavoratrici.
Con riguardo alla mansione di cassiera, non prevista tra quelle proprie del 6° livello CCNL cit. e quindi potenzialmente idonea, se effettivamente svolta, a determinare il riconoscimento dell'inquadramento nel superiore quinto livello, si osserva che lo svolgimento di tale attività da parte delle lavoratrici del bar è stato escluso da tutti i testi, fatta salva la teste Persona_1
La teste sentita all'udienza del 15 marzo 2023, è stata l'unica ad aver specificamente Per_1 riferito: “svolgevo anche attività di cassiera e ciascuna di noi lavorava sola nel bar”.
Tale circostanza non ha trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni degli altri testimoni, tra i quali sono ricomprese tanto altre lavoratrici del bar quanto avventori esterni.
Deve altresì rilevarsi che la teste ha ammesso, al momento dell'audizione, di avere un Per_1
contenzioso in corso con la società opponente per il pagamento di differenze retributive e del t.f.r.
Tale causa, iscritta con r.a.c.l. n. 4798/2017 e avente a oggetto l'accertamento di presupposti di fatto rilevanti anche nel presente procedimento, risulta essere stata definita con sentenza di rigetto in data 28 marzo 2023 n. 436/2023 (est. dott. Andrea Bernardino).
A tal proposito, considerate le dichiarazioni rese dalla teste al momento dell'audizione, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia Cass., Sez. L., n. 26044 del 7 settembre 2023, ha affermato: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni”.
La testimonianza resa dalla benché ammissibile, non appare del tutto disinteressata, e Per_1 la sua attendibilità dev'essere vagliata con particolare rigore, anche alla luce delle altre risultanze istruttorie, tutte di segno contrario.
pagina 6 di 16 I testi e , dichiaratisi avventori abituali del bar, hanno entrambi TEimone_1 Tes_2
riferito che le ragazze che si alternavano al bancone del bar erano sempre affiancate dal titolare
TE
, il quale, secondo quanto riferito dal teste era sempre l'unico a occuparsi Parte_1
delle attività di cassa.
La teste , che ha lavorato presso il bar per qualche mese, ha riferito che le fosse Parte_3
capitato di restituire il resto ai clienti, senza che ciò comportasse lo svolgimento di altre attività tipiche della gestione della cassa (come ad esempio emissione scontrini o chiusura della cassa).
Anche la teste che ha lavorato presso il bar con prestazioni di lavoro Parte_2 occasionale pagate mediante i voucher, ha escluso di aver svolto l'attività di cassiera.
Considerato che nessuno dei testi, salvo la teste – la quale aveva all'epoca Persona_1 dell'audizione un contenzioso pendente con la società per questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio –, ha confermato lo svolgimento da parte delle due lavoratrici e Per_1 Per_2
di mansioni proprie del 5° livello CCNL cit., deve essere esclusa la sussistenza dell'irregolarità
CP_ contributiva denunciata dall' e asseritamente sorta dall'inquadramento delle lavoratrici in un livello inferiore rispetto a quello effettivamente assegnato.
Tale conclusione deve ritenersi estensibile anche alle altre lavoratrici che si avvicendavano al bancone del bar (ossia e , atteso che i testi escussi Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno riferito in modo concorde e uniforme circa le attività concretamente svolte da costoro, senza rilevare differenze significative tra le stesse.
CP_ L' altresì dedotto che il reale numero di ore lavorative prestate dalle lavoratrici Per_1
e sarebbe stato superiore rispetto a quello pattuito.
[...] Persona_2
Nello specifico, la lavoratrice sarebbe sempre stata occupata a tempo pieno per 48 ore Per_1
settimanali, a fronte di un primo contratto part time di 18 ore a tempo determinato dal 3 marzo
2015 al 30 aprile 2015 e un secondo contratto part time di 24 ore, dal 1° maggio 2015 fino al 24 febbraio 2016; la lavoratrice avrebbe svolto attività a tempo pieno per 48 ore settimanali, a Per_2
fronte di un contratto part time di 24 ore settimanali a tempo indeterminato dal 1 maggio 2015 al
17 dicembre 2015.
La contestazione trae origine dalle dichiarazioni acquisite in sede di accesso ispettivo, in particolare dalla dichiarazione rilasciata da in data 12 maggio 2016, secondo Persona_1 cui: “In data 1.1.2015 ho iniziato a lavorare alle dipendenze della società di Parte_1 [...]
in qualità di banconiera/cameriera/cassiera con il seguente orario di lavoro: dal Parte_1
lunedì al sabato dalle 5.30 alle 13.15 oppure dalle 12.45 alle 21.30 (in estate 22.00) per complessive 48 ore settimanali.
pagina 7 di 16 … Specifico che nel periodo di occupazione dal 1.1.2015 al 2.03.2015 ho sempre lavorato per otto ore di lavoro al giorno dal lunedì al sabato e sono stata retribuita dal datore di lavoro mediante voucher giornalieri dell'importo di € 22,50 più dieci euro in contanti;
dal 3.3.2015 ho percepito una retribuzione mensile di € 950,00” (cfr. dichiarazione allegata al doc. 4 di parte opposta, di fatto confermata dalla dichiarazione recepita nel verbale prot. 69500 del 4 novembre
2016 di cui ai docc. 6 e 7 fascicolo dell'opposto).
Anche ha reso dichiarazioni di analogo tenore in sede ispettiva. Persona_2
Tale articolazione oraria non ha trovato riscontro nell'ambito dell'istruttoria orale svolta nel presente procedimento: nessuno dei testimoni escussi ha infatti riferito di aver visto le lavoratrici impegnate nell'intero arco degli orari sopra descritti.
Il teste , che ha dichiarato di aver frequentato il bar per tutto il periodo oggetto di TEimone_1
causa, ha riferito di esservisi recato ogni giorno per la colazione, circa alle 7 della mattina, dal lunedì al venerdì, e di aver sempre trovato in quel frangente il titolare e una tra la Pt_1 Per_1
e la , alternativamente e mai insieme. Ha precisato: “circa l'orario di lavoro posso dire che Per_2 vedevo la NO e l'altra ragazza, alternate, al momento della colazione, talvolta Per_1
quando arrivavo prima, le vedo che arrivavano. Confermo che io arrivavo alle 7:00 circa e o le trovavo li o le vedevo arrivare”.
Ha poi riferito: “andavo al bar a prendere il caffè nel pomeriggio tra le 14-14:30 […] e in quei frangenti trovavo al bar solo il Sig. . Mai nessuna delle due ragazze. Confermo che vedevo Pt_1
le due ragazze e alternativamente nel senso che la mattina vedevo un giorno Per_2 Per_1 una e un giorno l'altra”.
Il teste , che ha frequentato il bar per un breve periodo tra il maggio e l'estate 2015, ha Tes_2
riferito di essersi recato a bar attorno alle ore 14:00-14:15 e poi all'ora dell'aperitivo, verso le
18:00-18:15, trattenendosi ogni volta per circa mezz'ora, ogni giorno.
Ha riferito: “quando andavo all'ora di pranzo a lavorare presso il bar vedevo sempre e solo il sig. . La sera oltre al sig. , che era sempre presente, vi era anche un'altra ragazza o Pt_1 Pt_1
o alternativamente, non le ho mai viste insieme”. Persona_1 Persona_2
Poiché la teste ha riferito di essersi alternata, nel corso del primo mese del proprio Per_1
rapporto con la società opponente, con le lavoratrici e , deve tenersi Parte_2 Parte_3 conto anche del tenore delle loro deposizioni per ricostruire l'orario di lavoro della Per_1
La teste aveva dichiarato agli ispettori di lavorare dalle 13:00 alle 17:00/18:00, Parte_2
e in sede di escussione testimoniale ha confermato quanto dichiarato agli ispettori in merito pagina 8 di 16 all'orario ma ha precisato di non ricordare più nulla circa l'attività prestata presso l'attività opponente.
La teste ha riferito di aver lavorato alternandosi con seguendo Parte_3 Parte_2
l'orario di lavoro dalle 5:30/6:00 alle 11:00 la mattina, e dalle 16:00 alle 20:00 la sera, non ogni giorno (“c'erano dei giorni in cui lavoravo poco, dei giorni in cui lavoravo di più e dei giorni in cui non lavoravo proprio”, vedi dichiarazioni rese all'udienza del 7 giugno 2024). CP_ Alla teste è stata data lettura della dichiarazione rilasciata agli Ispettori in data 12 maggio
2016, in cui risulta aver dichiarato un orario diverso, ossia dalle 5:30 alle 13:15 e dalle 13:00 alle
21:00 per cinque giorni la settimana e due domeniche al mese;
sebbene la teste abbia Pt_3 affermato che la dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti, fosse probabilmente veritiera, ha altresì precisato di aver sempre lavorato per le ore riconducibili ai voucher, modalità attraverso la quale veniva retribuita, e di non aver mai lavorato ore in più. Poiché dall'analisi dei voucher erogati alla risulta il pagamento di un numero di ore di molto inferiore a quelle che Pt_3 sarebbero state rese nell'ambito di un rapporto articolato secondo la descrizione resa all' del lavoro, la teste non può considerarsi del tutto attendibile né per quanto attiene Tes_3 alle deposizioni rese dinanzi gli ispettori né per quanto riguarda il contenuto dell'escussione testimonali.
Tra i testi escussi, dunque, solo la teste – del cui potenziale interesse nella presente Per_1
causa si è già detto sopra, avendo ella al momento della deposizione una causa pendente con la società opponente per il pagamento di straordinari per i periodi di cui trattasi – ha saputo indicare in maniera chiara e dettagliata gli orari di lavoro. Tuttavia, la presenza della medesima in tali orari non è stata confermata dai testi escussi, non lavoratori e avventori del bar (vd. deposizioni
TE testi e . Tes_1
È poi emerso che le lavoratrici hanno sempre lavorato su turni tra loro alternativi e sempre in presenza del titolare, ma non è stato possibile ricostruire l'effettiva durata dei singoli turni in quanto le testimonianze, su tale specifico aspetto, non sono state univoche.
Le altre lavoratrici escusse, peraltro, non hanno reso dichiarazioni precise sugli orari, e in ogni caso hanno confermato di aver svolto orari inferiori a quelli dichiarati dalla Per_1
Considerato che l'onere di provare l'effettivo svolgimento delle ore di straordinario da parte di CP_ e gravava sull' che ne ha fatto fondamento della propria Persona_1 Persona_2
pretesa retributiva, e tenuto conto che la giurisprudenza consolidata richiede una prova rigorosa e puntuale degli straordinari (vd. da ultimo Cass. Civ. Sez. L. 18 febbraio 2021 n. 4408), deve concludersi che tale prova non può ritenersi assolta nel caso di specie.
pagina 9 di 16 CP_
3.3. In secondo luogo, l' ha contestato alla società opponente di aver occupato tutte le lavoratrici per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio ( dal 1° Persona_1
gennaio 2015 al 2 marzo 2015; dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2015; Persona_2 Parte_2
dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016; dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio
[...] Parte_3
2016; dal 12 aprile 2016 al 12 maggio 2016), evidenziando che le medesime, Parte_4
formalmente retribuite per una media di due ore di lavoro quotidiane tramite buoni lavoro, di fatto hanno prestato attività lavorativa di tipo subordinato con inquadramento nel 5° livello CCNL
Pubblici esercizi e orario di 48 ore settimanali.
Ferme le considerazioni sopra svolta circa la coincidenza tra le mansioni concretamente svolte e il livello di inquadramento formalmente riconosciuto, verranno di seguito esaminate le questioni circa la possibile sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le eventuali modalità orarie in cui questo doveva articolarsi.
L'istituto del lavoro accessorio, secondo la normativa vigente ratione temporis, era disciplinato all'art. 70, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo il quale “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte
a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma […]”.
La normativa è stata interessata dall'intervento del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 il quale, mediante l'art. 55, comma 1, lett. d) ha disposto l'abrogazione degli articoli dal 70 al 73 del d.lgs. n.
276/2003 e nuovamente disciplinato il lavoro accessorio agli artt. 48-50.
In particolare, l'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di
7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.
pagina 10 di 16 Entrambe le normative individuano le prestazioni di lavoro accessorio con esclusivo riferimento al limite del compenso indicato dalla medesima norma, ponendo un limite globale rispettivamente pari a euro 5.000,00 e a euro 7.000,00, percepibili dal singolo lavoratore nel corso di un anno civile (id est da gennaio a dicembre) e un secondo limite, pari a euro 2.000,00, riferito al compenso percepibile dal singolo lavoratore quale remunerazione dell'attività svolta a favore di un singolo committente.
Per quanto riguarda la posizione delle lavoratrici e occorre Persona_1 Persona_2 considerare i limiti individuati dall'art. 70 d.lgs. 276/2003 fino all'abrogazione, con l'entrata in vigore dei limiti posti mediante l'art. 48 d.lgs. n. 81/2015 a partire dal 1° giugno 2015.
Per quanto attiene alle altre lavoratrici ( , , invece, Parte_2 Parte_3 Parte_4
la normativa rilevante è soltanto quella posta da tale ultima disposizione.
In ogni caso, a mente dell'art 49, co. 8 d.lgs. n. 81/2015, “Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In primo luogo, occorre dunque verificare se, in relazione a ogni singola lavoratrice, si sia verificato il superamento dei limiti di compenso posto dalla norma.
CP_ Sulla base della documentazione offerta dalla parte opponente e risultante dal sito web dell'
(cfr. doc. da 7 a 11 fascicolo dell'opponente), i limiti di compenso annuale non risultano superati, in quanto:
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società Persona_1 Parte_1
compensi per lavoro accessorio pari a complessivi 1.510,00 euro (doc. n. 7);
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società compensi Persona_2 Parte_1
per lavoro accessorio pari a complessivi 1.350,00 euro (doc. n. 8);
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società Parte_2 Parte_1 compensi per lavoro accessorio pari a complessivi 40 euro e, nell'anno 2016, pari a complessivi
1.240,00 euro (doc. n. 9);
- la lavoratrice , nell'anno 2015, ha percepito dalla società compensi Parte_3 Parte_1 per lavoro accessorio pari a complessivi 30 euro e, nell'anno 2016, pari a complessivi 1.650,00 euro (doc. n. 10);
- la lavoratrice nell'anno 2016, ha percepito dalla società compensi Parte_4 Parte_1
per lavoro accessorio pari a complessivi 1.950,00 euro (doc. n. 11).
Nessuna delle lavoratrici ha percepito compensi superiori alle soglie normativamente poste, sia con riguardo alla disciplina vigente fino al 1° giugno 2015, ovvero compensi complessivi pagina 11 di 16 percepibili nell'anno solare pari a euro 5.000,00, di cui euro 2.000,00 corrisposti dallo stesso committente, sia con riguardo alla disciplina successiva, che ha innalzato la soglia complessivamente percepibile a euro 7.000,00, lasciando inalterata quella erogabile del medesimo committente, percepibili nell'anno non più solare ma civile.
Resta l'eventuale diverso profilo di illiceità determinato dall'impiego effettivo delle lavoratrici nell'attività lavorativa per un tempo superiore a quello risultante dai buoni lavoro, secondo le modalità rilevate dagli ispettori, in contrasto con le finalità sottese all'utilizzo dei voucher per le prestazioni occasionali.
Gli ispettori, in particolare, hanno ritenuto di dover riqualificare il rapporto di lavoro instaurato tra e le diverse lavoratrici che si sono avvicinate nell'attività di aiuto banconiera come Parte_1
rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini di una tale riqualificazione del rapporto, deve riscontrarsi nella prestazione delle lavoratrici il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da accertare sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, ovvero la presenza quantomeno di indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro.
Nel caso di specie, gli indici della subordinazione sono significativamente emersi per tutte le CP_ lavoratrici che sono state interessate dall'attività accertativa dell' fatta salva la posizione della lavoratrice per la quale non sono state assunte sufficienti informazioni. Parte_4
In primo luogo, deve osservarsi che tutte le lavoratrici, salvo risultano essere state Parte_4 inserite stabilmente nell'organizzazione aziendale della società, con modalità operative caratterizzate da un regime di subordinazione sostanziale.
Le lavoratrici escusse come testimoni nel corso del presente procedimento hanno infatti fatto riferimento a orari di lavoro prestabiliti, articolati secondo turni che prevedevano il lavoro antimeridiano o pomeridiano in alternanza con una collega.
Nonostante la non concordanza delle dichiarazioni circa la quantità di ore lavorate settimanalmente, la circostanza delle turnazioni è emersa tanto dalla deposizione della teste che ha riferito di aver lavorato per almeno 48 ore alla settimana in alternanza con Per_1
(che non è stata escussa nel corso del giudizio, ma è stata sentita in sede di Persona_2 ispezione), quanto dall'escussione delle testimoni e che hanno riferito entrambe, Pt_3 Pt_2
direttamente o per richiamo a quanto dichiarato in sede di ispezione, di aver lavorato per almeno 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (vd. deposizione della teste che ha riferito: “8) penso Pt_3
pagina 12 di 16 che gli orari di potessero essere questi: dalle 5:30-6:00 del mattino alle 11:00 Parte_2
circa la mattina. La sera dalle 16:00 alle 20:30. Preciso che il bar chiudeva, e chiude tuttora, alle 20:30, 21 massimo […] 10) 11) 12) i miei orari erano quelli sui quali ho già detto con riferimento alla posizione della quindi la mattina dalle 5:30 alle 11:00, la sera dalle Pt_2
16:00 alle 20:00 perché il bar chiudeva alle 20:30. a.d.r. non mi ricordo se lavorassi di domenica e nei festivi e se il bar fosse aperto o meno”; vd. deposizione della teste che, a Pt_2
fronte di specifica domanda, si è richiamata alla deposizione resa in sede ispettiva, quando aveva dichiarato di lavorare per circa 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana).
La teste invece, ha dichiarato di aver lavorato per il bar gestito da da Parte_4 Parte_1
luglio 2016 a gennaio 2018; ha precisato di aver iniziato a frequentare il bar da prima di cominciare a lavorare per e di avervi visto lavorare e altre lavoratrici di cui Parte_1 Per_1 ignora i nomi, ma di non aver contezza dell'orario da loro seguito. Durante il periodo in cui ha lavorato, ha riferito di aver lavorato per 4 ore la mattina o il pomeriggio, 3 o 4 volte la settimana, comprese domeniche e festivi, senza saper precisare nient'altro in ordine al proprio orario. La teste non è neppure stata sentita in sede di ispezione;
dunque, nulla è dato sapere precisamente su quali fossero le modalità organizzative della prestazione lavorativa da lei fornita nel periodo in cui veniva pagata coi voucher, peraltro molto breve (parte di aprile e maggio 2016) e antecedente al mese di luglio 2016 cui la lavoratrice ha fatto riferimento.
Per quanto riguarda le lavoratrici e la circostanza dello stabile inserimento Per_1 Per_2 nell'organizzazione aziendale risulta ulteriormente confermata dal fatto che, successivamente all'assunzione con contratto di lavoro subordinato part time, esse avessero continuato a svolgere la propria attività secondo turnazioni precise, stabilite nella lettera di assunzione (docc. 3, 4, 6 fascicolo dell'opponente).
Tale continuità nelle modalità di organizzazione del lavoro, caratterizzata dall'imposizione di orari e turni predeterminati, costituisce un importante indice dell'effettivo inserimento delle lavoratrici nella struttura aziendale.
Risulta altresì incontestato che le lavoratrici e avessero continuato a svolgere, Per_1 Per_2
una volta formalmente assunte con contratto di lavoro subordinato, le stesse mansioni svolte quando venivano pagate per le prestazioni occasionali, secondo identiche modalità.
Inoltre, dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio è emerso che tutte le lavoratrici impiegate al bancone del bar venissero costantemente affiancate dal titolare, , il Parte_1 quale risultava essere l'unico autorizzato a occuparsi delle operazioni di cassa. Le stesse lavoratrici ricevevano dal ordini specifici in merito alle preparazioni e alle attività da Pt_1
pagina 13 di 16 svolgere, così evidenziandosi un esercizio effettivo del potere direttivo e organizzativo da parte del TE datore di lavoro (cfr. deposizioni dei testi e avventori del locale, e delle lavoratrici Tes_1
e . Per_1 Pt_3 Pt_4
Infine, le lavoratrici e ascoltate in sede di ispezione, avevano riferito che Per_1 Per_2 Pt_2
la retribuzione veniva loro corrisposta in parte mediante voucher e in parte attraverso il pagamento in contanti. Tale circostanza conferma che il rapporto di lavoro intercorso presentasse profili di continuità e subordinazione non compatibili con la limitata natura dei pagamenti effettuati tramite voucher, delineando così un quadro di sostanziale difformità rispetto alla forma contrattuale apparente. La prassi adottata, caratterizzata da una remunerazione parzialmente occultata, costituisce un ulteriore elemento indicativo della natura effettiva del rapporto di lavoro, imponendo una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ai fini della corretta qualificazione giuridica dello stesso.
Sulla base degli indici rilevati (inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, turnazioni predeterminate, presenza costante e direttive del titolare, corresponsione della retribuzione parzialmente in contanti oltre che mediante voucher), deve dunque ritenersi accertato che tra la società e le lavoratrici e Parte_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
sia intercorso, per un periodo corrispondente a quello compreso tra la prima e l'ultima
[...]
erogazione di voucher in favore di ciascuna lavoratrice nel lasso di tempo oggetto di accertamento, un rapporto di lavoro subordinato, articolato su 20 ore settimanali (tutte le lavoratrici indicate hanno dichiarato di aver lavorato per almeno 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno), con inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici Esercizi.
Non risultano invece emersi sufficienti indici in tal senso per quanto attiene alla posizione della lavoratrice Parte_4
3.4. Risulta altresì giustificata la revoca degli sgravi ex art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190, che ha comportato l'addebito della somma complessiva di 3.926,83 per recupero dei contributi non pagati a seguito dell'assunzione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
Infatti, la legge n. 290/2014, all'art. 1, comma 118, dispone che: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
pagina 14 di 16 con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di CP_3 esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Considerato è stato accertato che tra le lavoratrici e e la Persona_1 Persona_2 società opponente – lavoratrici che inizialmente venivano retribuite dalla società a Parte_1
mezzo voucher per prestazioni di lavoro occasionale – sussistesse fin dall'inizio del 2015, prima della formale assunzione, un rapporto con natura di subordinazione, deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto per la fruizione dello sgravio, consistente nell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dai lavoratori nei sei mesi antecedenti l'assunzione.
La revoca deve pertanto ritenersi legittima.
4. In definitiva, in parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, deve annullarsi l'avviso di addebito opposto, con conseguente accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi che hanno trovato riscontro nella presente sede giudiziale.
In specie, risulta accertato che i rapporti tra e le lavoratrici per il Parte_1 Persona_1
periodo dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015, per il periodo dal 16 febbraio 2015 Persona_2
al 30 aprile 2015, per il periodo dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016, Parte_2
, per il periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, debbano essere Parte_3
correttamente inquadrati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, con inquadramento nel 6° CCNL di categoria (Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo), e orario di 20 ore settimanali.
Risulta inoltre accertato che sia venuto meno il diritto della società opponente a fruire dello sgravio contributivo di cui all'art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190, con conseguente pagina 15 di 16 addebito della somma complessiva di 3.926,83 per recupero dei contributi non pagati a seguito dell'assunzione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
5. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 325 2019 00069975 31 000 CP_ emesso dall'
- accerta e dichiara che i rapporti tra e le lavoratrici per il periodo Parte_1 Persona_1
dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015, per il periodo dal 16 febbraio 2015 al 30 Persona_2
aprile 2015, per il periodo dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016, , Parte_2 Parte_3
per il periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, devono essere inquadrati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, con inquadramento nel 6° CCNL di categoria
(Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo), e orario di 20 ore settimanali;
- accerta e dichiara che la società ha illegittimamente fruito dello sgravio contributivo Parte_1 di cui all'art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190 per l'assunzione delle lavoratrici Per_1
e
[...] Persona_2
- dispone che l'istituto previdenziale resistente provveda a ricalcolare le omissioni contributive relative ai predetti accertamenti, oltre sanzioni e interessi di mora come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 9 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 350/2020 R.A.C.L., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Parte_1
Piseddu, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
in proprio e quale mandatario di Controparte_1 CP_2
(società di cartolarizzazione per i crediti , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli CP_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv.
Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, la società Parte_1
CP_ (d'ora innanzi anche solo: ha convenuto in giudizio l' e
[...] Parte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00069975 31 000 emesso il 24 dicembre 2019, notificato a mezzo pec il 31 dicembre 2019, con il quale l'Ente previdenziale ha ingiunto a il pagamento di euro 30.886,45 a titolo di contributi, sanzioni, interessi e Parte_1
somme aggiuntive dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo compreso tra gennaio 2015 e maggio 2016. CP_ L' ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni.
2. L'avviso di addebito opposto è stato emesso a seguito di un accertamento svolto dagli CP_ ispettori dell' nell'ambito dell'attività di verifica a carico di per il periodo 1° Parte_1
gennaio 2015 -12 maggio 2016, che ha interessato tutto il personale occupato dall'odierna opponente.
pagina 1 di 16 Durante il primo accesso ispettivo, avvenuto in data 10 marzo 2016, è stata richiesta l'esibizione dei documenti;
in ottemperanza a tale richiesta, sono stati consegnati ed esaminati i verbali di primo accesso ispettivo della Direzione territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano,
(successivamente confluiti nel verbale CA00003/2016-311-02 prot. 44563 del 11 luglio 2016 e nel verbale prot. 69500 del 4 novembre 2016), i contratti di lavoro, il Libro unico del Lavoro relativo al periodo ottobre 2014-febbraio 2016, i voucher utilizzati e le dichiarazioni di responsabilità rese da alcuni lavoratori.
CP_ Gli ispettori dell' hanno appurato che in data 27 gennaio 2016 vi era già stato un accesso ispettivo da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano e si sono determinati a proseguire l'accertamento in coordinamento con la suddetta Direzione Territoriale del Lavoro, mediante l'esame della documentazione aziendale e l'acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori occupati al momento della verifica e di quelli non più in forza al momento dell'accesso ispettivo.
A conclusione dell'accertamento, gli ispettori hanno redatto il verbale n. 2016-020339/DDL del
30 novembre 2016, con il quale sono state riscontrate le violazioni che hanno determinato l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
In particolare, con il verbale unico di accertamento è stato contestato alla società opponente:
- di aver impiegato le lavoratrici e per lo svolgimento di Persona_1 Persona_2
mansioni riconducibili al 5° livello del CCNL Pubblici esercizi in luogo di quelle proprie del 6° livello del medesimo CCNL, come stabilito nel contratto di assunzione, nonché per più ore lavorative rispetto a quelle pattuite nello stesso contratto (entrambe le lavoratrici, secondo le allegazioni dell' , avrebbero lavorato per 48 ore settimanali, a fronte di un contratto stipulato CP_1
dalla a tempo determinato part time per 18 ore settimanali dal 3 marzo 2015 al 30 aprile Per_1
2015, successivamente trasformato in tempo indeterminato per 24 ore settimanali dal 1° maggio
2015 al 24 febbraio 2016, e di un contratto stipulato dalla a tempo indeterminato e parziale Per_2
per 24 ore settimanali dal 1° maggio 2015 al 17 dicembre 2015);
- di essersi avvalsa della collaborazione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
prima della formale assunzione, con pagamento mediante voucher per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, rispettivamente per i periodi dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015
( e dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2015 ( ), mentre entrambe le lavoratrici di fatto Per_1 Per_2
prestavano attività lavorativa a tempo pieno, per un totale di 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi, in spregio alla media di due ore di lavoro giornaliere che risultano retribuite tramite voucher;
pagina 2 di 16 - di aver fruito indebitamente, per le assunzioni di e delle Persona_1 Persona_2 agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e segg., della Legge 190/2014;
- di essersi avvalsa dell'attività lavorativa, retribuita con voucher per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, delle lavoratrici nel periodo dal 20 dicembre Parte_2
2015 al 15 aprile 2016, , nel periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, Parte_3
nel periodo dal 12 aprile 2016 al 12 maggio 2016, le quali tutte, di fatto, hanno Parte_4
prestato attività lavorativa a tempo pieno, per un totale di 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi, in spregio alla media di due ore di lavoro giornaliere per ciascuna che risultano retribuite tramite voucher.
Gli ispettori con il verbale di accertamento hanno dato atto di aver proceduto alla regolarizzazione della posizione assicurativa delle lavoratrici mediante la determinazione e l'addebito delle differenze contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per i periodi di violazione riscontrati, con riferimento al numero di ore lavorative effettivamente prestate. La retribuzione imponibile è stata calcolata per tutte le lavoratici applicando la retribuzione prevista dal CCNL Pubblici Esercizi per il 5° livello, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima e delle maggiorazioni dovute per le ore di lavoro straordinario e per il lavoro domenicale.
3. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Deve preliminarmente osservarsi che la presente controversia ha a oggetto l'opposizione CP_ avverso un avviso di accertamento emesso dall' per far valere un preteso credito contributivo relativo a prestazioni effettuate da lavoratori con un inquadramento differente e un orario superiore rispetto a quanto dichiarato.
Ebbene, com'è noto, in tale tipologia di controversia l'ente previdenziale, pur rivestendo la veste formale di convenuto, è onerato dell'onere della prova della sussistenza dei presupposti legittimanti la propria pretesa, in accordo con il generale principio di ripartizione dell'onere probatorio posto dall'art. 2697 c.c.
A riguardo, valga richiamare il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
26274 del 18 novembre 2020, con la quale è stato ribadito il principio per cui “ è ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo CP_ dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con CP_1
pagina 3 di 16 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012)”.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali,
CP_ l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, data la contestazione mossa dall'opponente, l'onere della prova del preteso credito per i contributi previdenziali non correttamente versati a causa delle irregolarità asseritamente riscontrate grava sull'Istituto creditore.
3.1. Entrando nel merito del ricorso, appare opportuno esaminare separatamente le contestazioni contenute nel verbale di accertamento, da cui sono originate le diverse pretese contributive dell' . CP_1
3.2. La prima contestazione riguarda l'asserito impiego delle lavoratrici e Persona_1
per un numero di ore maggiore e per lo svolgimento di attività riconducibili a un Persona_2
livello di inquadramento superiore rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
Segnatamente, nel verbale unico di accertamento del 30 novembre 2016, gli ispettori hanno riscontrato che: “la società si è avvalsa delle seguenti lavoratrici dipendenti per i periodi di fianco
a ciascuna indicati:
- (nata a [...] il [...]), occupata con un contratto a tempo Persona_1
determinato e part time di 18 ore settimanali dal 03.03.2015 al 30.04.2015, trasformato a tempo indeterminato e part time di 24 ore settimanali dal 01.05.2015 al 24.02.2016, con la qualifica di aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi […]
- (nata a [...] il [...]), con un contratto a tempo indeterminato e part Persona_2
time di 24 ore settimanali dal 01.05.2015 al 17.12.2015, con la qualifica di aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi. […]
Tuttavia, dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambe le lavoratrici sopra elencate sono state di fatto occupate a tempo pieno, per 48 ore settimanali, con le mansioni di banconiera/cassiera, 5° livello del CCNL Pubblici esercizi […]”
L'attività accertativa si è basata, in occasione del primo accesso del 10 marzo 2016, sullo studio della documentazione e sulla raccolta delle dichiarazioni della lavoratrice e del Parte_2
titolare e legale rappresentante della società convenuta, , che prestavano la Parte_1
propria attività lavorativa in favore della società.
pagina 4 di 16 L'attività è proseguita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni delle ex lavoratrici Per_1
e , sentite in data 12 maggio 2016.
[...] Persona_2 Parte_3
Le prove testimoniali assunte nel presente giudizio non hanno confermato quanto allegato
CP_ dall'
In primo luogo, non è stato dimostrato lo svolgimento da parte delle lavoratrici Per_1
e di attività lavorativa non corrispondente al proprio livello di
[...] Persona_2
inquadramento, ovvero aiuto banconiera di bar, 6° livello del CCNL Pubblici esercizi.
Sulla base delle declaratorie contrattuali, appartengono al 6° livello CCNL cit. i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali, tra cui il “commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche".
Appartengono invece al 5° livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, tra cui “cassiere bar;
banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
cameriere bar, tavola calda, self-service; barista”.
Dal raffronto delle declaratorie emerge che la distinzione tra i due livelli è rappresentata dal diverso grado di capacità e conoscenze richiesti nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Diverso è anche il novero delle mansioni rientranti nelle esemplificazioni: quella di cassiere, ad esempio, è contemplata solo nel 5° livello.
Ebbene, nel caso di specie non è emerso che le lavoratrici e Persona_1 Persona_2
formalmente assunte con inquadramento nel 6° livello CCNL cit., avessero svolto mansioni riconducibili al superiore 5° livello.
I testimoni (escusso all'udienza del 13 ottobre 2021), TEimone_1 Parte_4 Tes_2
(escussi all'udienza del 10 aprile 2024), (escussa all'udienza del 7 giugno
[...] Parte_3
2024), hanno così descritto i compiti svolti dalle lavoratrici che nel tempo si sono alternate presso il bar “Annalisa”, in Carbonia, gestito dall'opponente: le lavoratrici al banco dovevano servire i clienti del bar, preparare il caffè, preparare le ordinazioni seguendo le istruzioni loro impartite dal titolare, , unico ad occuparsi delle operazioni di cassa. Parte_1
pagina 5 di 16 Si tratta di attività coerenti con il livello di inquadramento contrattualmente previsto, ovvero compiti di natura pratica che non comportano il possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche; mansioni di ausilio al personale appartenente alla categoria superiore, fatto salvo per quelle attinenti all'uso della macchina per preparare il caffè, che, infatti, veniva adoperata in autonomia dalle lavoratrici.
Con riguardo alla mansione di cassiera, non prevista tra quelle proprie del 6° livello CCNL cit. e quindi potenzialmente idonea, se effettivamente svolta, a determinare il riconoscimento dell'inquadramento nel superiore quinto livello, si osserva che lo svolgimento di tale attività da parte delle lavoratrici del bar è stato escluso da tutti i testi, fatta salva la teste Persona_1
La teste sentita all'udienza del 15 marzo 2023, è stata l'unica ad aver specificamente Per_1 riferito: “svolgevo anche attività di cassiera e ciascuna di noi lavorava sola nel bar”.
Tale circostanza non ha trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni degli altri testimoni, tra i quali sono ricomprese tanto altre lavoratrici del bar quanto avventori esterni.
Deve altresì rilevarsi che la teste ha ammesso, al momento dell'audizione, di avere un Per_1
contenzioso in corso con la società opponente per il pagamento di differenze retributive e del t.f.r.
Tale causa, iscritta con r.a.c.l. n. 4798/2017 e avente a oggetto l'accertamento di presupposti di fatto rilevanti anche nel presente procedimento, risulta essere stata definita con sentenza di rigetto in data 28 marzo 2023 n. 436/2023 (est. dott. Andrea Bernardino).
A tal proposito, considerate le dichiarazioni rese dalla teste al momento dell'audizione, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia Cass., Sez. L., n. 26044 del 7 settembre 2023, ha affermato: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni”.
La testimonianza resa dalla benché ammissibile, non appare del tutto disinteressata, e Per_1 la sua attendibilità dev'essere vagliata con particolare rigore, anche alla luce delle altre risultanze istruttorie, tutte di segno contrario.
pagina 6 di 16 I testi e , dichiaratisi avventori abituali del bar, hanno entrambi TEimone_1 Tes_2
riferito che le ragazze che si alternavano al bancone del bar erano sempre affiancate dal titolare
TE
, il quale, secondo quanto riferito dal teste era sempre l'unico a occuparsi Parte_1
delle attività di cassa.
La teste , che ha lavorato presso il bar per qualche mese, ha riferito che le fosse Parte_3
capitato di restituire il resto ai clienti, senza che ciò comportasse lo svolgimento di altre attività tipiche della gestione della cassa (come ad esempio emissione scontrini o chiusura della cassa).
Anche la teste che ha lavorato presso il bar con prestazioni di lavoro Parte_2 occasionale pagate mediante i voucher, ha escluso di aver svolto l'attività di cassiera.
Considerato che nessuno dei testi, salvo la teste – la quale aveva all'epoca Persona_1 dell'audizione un contenzioso pendente con la società per questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio –, ha confermato lo svolgimento da parte delle due lavoratrici e Per_1 Per_2
di mansioni proprie del 5° livello CCNL cit., deve essere esclusa la sussistenza dell'irregolarità
CP_ contributiva denunciata dall' e asseritamente sorta dall'inquadramento delle lavoratrici in un livello inferiore rispetto a quello effettivamente assegnato.
Tale conclusione deve ritenersi estensibile anche alle altre lavoratrici che si avvicendavano al bancone del bar (ossia e , atteso che i testi escussi Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno riferito in modo concorde e uniforme circa le attività concretamente svolte da costoro, senza rilevare differenze significative tra le stesse.
CP_ L' altresì dedotto che il reale numero di ore lavorative prestate dalle lavoratrici Per_1
e sarebbe stato superiore rispetto a quello pattuito.
[...] Persona_2
Nello specifico, la lavoratrice sarebbe sempre stata occupata a tempo pieno per 48 ore Per_1
settimanali, a fronte di un primo contratto part time di 18 ore a tempo determinato dal 3 marzo
2015 al 30 aprile 2015 e un secondo contratto part time di 24 ore, dal 1° maggio 2015 fino al 24 febbraio 2016; la lavoratrice avrebbe svolto attività a tempo pieno per 48 ore settimanali, a Per_2
fronte di un contratto part time di 24 ore settimanali a tempo indeterminato dal 1 maggio 2015 al
17 dicembre 2015.
La contestazione trae origine dalle dichiarazioni acquisite in sede di accesso ispettivo, in particolare dalla dichiarazione rilasciata da in data 12 maggio 2016, secondo Persona_1 cui: “In data 1.1.2015 ho iniziato a lavorare alle dipendenze della società di Parte_1 [...]
in qualità di banconiera/cameriera/cassiera con il seguente orario di lavoro: dal Parte_1
lunedì al sabato dalle 5.30 alle 13.15 oppure dalle 12.45 alle 21.30 (in estate 22.00) per complessive 48 ore settimanali.
pagina 7 di 16 … Specifico che nel periodo di occupazione dal 1.1.2015 al 2.03.2015 ho sempre lavorato per otto ore di lavoro al giorno dal lunedì al sabato e sono stata retribuita dal datore di lavoro mediante voucher giornalieri dell'importo di € 22,50 più dieci euro in contanti;
dal 3.3.2015 ho percepito una retribuzione mensile di € 950,00” (cfr. dichiarazione allegata al doc. 4 di parte opposta, di fatto confermata dalla dichiarazione recepita nel verbale prot. 69500 del 4 novembre
2016 di cui ai docc. 6 e 7 fascicolo dell'opposto).
Anche ha reso dichiarazioni di analogo tenore in sede ispettiva. Persona_2
Tale articolazione oraria non ha trovato riscontro nell'ambito dell'istruttoria orale svolta nel presente procedimento: nessuno dei testimoni escussi ha infatti riferito di aver visto le lavoratrici impegnate nell'intero arco degli orari sopra descritti.
Il teste , che ha dichiarato di aver frequentato il bar per tutto il periodo oggetto di TEimone_1
causa, ha riferito di esservisi recato ogni giorno per la colazione, circa alle 7 della mattina, dal lunedì al venerdì, e di aver sempre trovato in quel frangente il titolare e una tra la Pt_1 Per_1
e la , alternativamente e mai insieme. Ha precisato: “circa l'orario di lavoro posso dire che Per_2 vedevo la NO e l'altra ragazza, alternate, al momento della colazione, talvolta Per_1
quando arrivavo prima, le vedo che arrivavano. Confermo che io arrivavo alle 7:00 circa e o le trovavo li o le vedevo arrivare”.
Ha poi riferito: “andavo al bar a prendere il caffè nel pomeriggio tra le 14-14:30 […] e in quei frangenti trovavo al bar solo il Sig. . Mai nessuna delle due ragazze. Confermo che vedevo Pt_1
le due ragazze e alternativamente nel senso che la mattina vedevo un giorno Per_2 Per_1 una e un giorno l'altra”.
Il teste , che ha frequentato il bar per un breve periodo tra il maggio e l'estate 2015, ha Tes_2
riferito di essersi recato a bar attorno alle ore 14:00-14:15 e poi all'ora dell'aperitivo, verso le
18:00-18:15, trattenendosi ogni volta per circa mezz'ora, ogni giorno.
Ha riferito: “quando andavo all'ora di pranzo a lavorare presso il bar vedevo sempre e solo il sig. . La sera oltre al sig. , che era sempre presente, vi era anche un'altra ragazza o Pt_1 Pt_1
o alternativamente, non le ho mai viste insieme”. Persona_1 Persona_2
Poiché la teste ha riferito di essersi alternata, nel corso del primo mese del proprio Per_1
rapporto con la società opponente, con le lavoratrici e , deve tenersi Parte_2 Parte_3 conto anche del tenore delle loro deposizioni per ricostruire l'orario di lavoro della Per_1
La teste aveva dichiarato agli ispettori di lavorare dalle 13:00 alle 17:00/18:00, Parte_2
e in sede di escussione testimoniale ha confermato quanto dichiarato agli ispettori in merito pagina 8 di 16 all'orario ma ha precisato di non ricordare più nulla circa l'attività prestata presso l'attività opponente.
La teste ha riferito di aver lavorato alternandosi con seguendo Parte_3 Parte_2
l'orario di lavoro dalle 5:30/6:00 alle 11:00 la mattina, e dalle 16:00 alle 20:00 la sera, non ogni giorno (“c'erano dei giorni in cui lavoravo poco, dei giorni in cui lavoravo di più e dei giorni in cui non lavoravo proprio”, vedi dichiarazioni rese all'udienza del 7 giugno 2024). CP_ Alla teste è stata data lettura della dichiarazione rilasciata agli Ispettori in data 12 maggio
2016, in cui risulta aver dichiarato un orario diverso, ossia dalle 5:30 alle 13:15 e dalle 13:00 alle
21:00 per cinque giorni la settimana e due domeniche al mese;
sebbene la teste abbia Pt_3 affermato che la dichiarazione, resa nell'immediatezza dei fatti, fosse probabilmente veritiera, ha altresì precisato di aver sempre lavorato per le ore riconducibili ai voucher, modalità attraverso la quale veniva retribuita, e di non aver mai lavorato ore in più. Poiché dall'analisi dei voucher erogati alla risulta il pagamento di un numero di ore di molto inferiore a quelle che Pt_3 sarebbero state rese nell'ambito di un rapporto articolato secondo la descrizione resa all' del lavoro, la teste non può considerarsi del tutto attendibile né per quanto attiene Tes_3 alle deposizioni rese dinanzi gli ispettori né per quanto riguarda il contenuto dell'escussione testimonali.
Tra i testi escussi, dunque, solo la teste – del cui potenziale interesse nella presente Per_1
causa si è già detto sopra, avendo ella al momento della deposizione una causa pendente con la società opponente per il pagamento di straordinari per i periodi di cui trattasi – ha saputo indicare in maniera chiara e dettagliata gli orari di lavoro. Tuttavia, la presenza della medesima in tali orari non è stata confermata dai testi escussi, non lavoratori e avventori del bar (vd. deposizioni
TE testi e . Tes_1
È poi emerso che le lavoratrici hanno sempre lavorato su turni tra loro alternativi e sempre in presenza del titolare, ma non è stato possibile ricostruire l'effettiva durata dei singoli turni in quanto le testimonianze, su tale specifico aspetto, non sono state univoche.
Le altre lavoratrici escusse, peraltro, non hanno reso dichiarazioni precise sugli orari, e in ogni caso hanno confermato di aver svolto orari inferiori a quelli dichiarati dalla Per_1
Considerato che l'onere di provare l'effettivo svolgimento delle ore di straordinario da parte di CP_ e gravava sull' che ne ha fatto fondamento della propria Persona_1 Persona_2
pretesa retributiva, e tenuto conto che la giurisprudenza consolidata richiede una prova rigorosa e puntuale degli straordinari (vd. da ultimo Cass. Civ. Sez. L. 18 febbraio 2021 n. 4408), deve concludersi che tale prova non può ritenersi assolta nel caso di specie.
pagina 9 di 16 CP_
3.3. In secondo luogo, l' ha contestato alla società opponente di aver occupato tutte le lavoratrici per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio ( dal 1° Persona_1
gennaio 2015 al 2 marzo 2015; dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2015; Persona_2 Parte_2
dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016; dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio
[...] Parte_3
2016; dal 12 aprile 2016 al 12 maggio 2016), evidenziando che le medesime, Parte_4
formalmente retribuite per una media di due ore di lavoro quotidiane tramite buoni lavoro, di fatto hanno prestato attività lavorativa di tipo subordinato con inquadramento nel 5° livello CCNL
Pubblici esercizi e orario di 48 ore settimanali.
Ferme le considerazioni sopra svolta circa la coincidenza tra le mansioni concretamente svolte e il livello di inquadramento formalmente riconosciuto, verranno di seguito esaminate le questioni circa la possibile sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le eventuali modalità orarie in cui questo doveva articolarsi.
L'istituto del lavoro accessorio, secondo la normativa vigente ratione temporis, era disciplinato all'art. 70, comma 1, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo il quale “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte
a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma […]”.
La normativa è stata interessata dall'intervento del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 il quale, mediante l'art. 55, comma 1, lett. d) ha disposto l'abrogazione degli articoli dal 70 al 73 del d.lgs. n.
276/2003 e nuovamente disciplinato il lavoro accessorio agli artt. 48-50.
In particolare, l'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di
7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.
pagina 10 di 16 Entrambe le normative individuano le prestazioni di lavoro accessorio con esclusivo riferimento al limite del compenso indicato dalla medesima norma, ponendo un limite globale rispettivamente pari a euro 5.000,00 e a euro 7.000,00, percepibili dal singolo lavoratore nel corso di un anno civile (id est da gennaio a dicembre) e un secondo limite, pari a euro 2.000,00, riferito al compenso percepibile dal singolo lavoratore quale remunerazione dell'attività svolta a favore di un singolo committente.
Per quanto riguarda la posizione delle lavoratrici e occorre Persona_1 Persona_2 considerare i limiti individuati dall'art. 70 d.lgs. 276/2003 fino all'abrogazione, con l'entrata in vigore dei limiti posti mediante l'art. 48 d.lgs. n. 81/2015 a partire dal 1° giugno 2015.
Per quanto attiene alle altre lavoratrici ( , , invece, Parte_2 Parte_3 Parte_4
la normativa rilevante è soltanto quella posta da tale ultima disposizione.
In ogni caso, a mente dell'art 49, co. 8 d.lgs. n. 81/2015, “Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In primo luogo, occorre dunque verificare se, in relazione a ogni singola lavoratrice, si sia verificato il superamento dei limiti di compenso posto dalla norma.
CP_ Sulla base della documentazione offerta dalla parte opponente e risultante dal sito web dell'
(cfr. doc. da 7 a 11 fascicolo dell'opponente), i limiti di compenso annuale non risultano superati, in quanto:
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società Persona_1 Parte_1
compensi per lavoro accessorio pari a complessivi 1.510,00 euro (doc. n. 7);
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società compensi Persona_2 Parte_1
per lavoro accessorio pari a complessivi 1.350,00 euro (doc. n. 8);
- la lavoratrice nell'anno 2015, ha percepito dalla società Parte_2 Parte_1 compensi per lavoro accessorio pari a complessivi 40 euro e, nell'anno 2016, pari a complessivi
1.240,00 euro (doc. n. 9);
- la lavoratrice , nell'anno 2015, ha percepito dalla società compensi Parte_3 Parte_1 per lavoro accessorio pari a complessivi 30 euro e, nell'anno 2016, pari a complessivi 1.650,00 euro (doc. n. 10);
- la lavoratrice nell'anno 2016, ha percepito dalla società compensi Parte_4 Parte_1
per lavoro accessorio pari a complessivi 1.950,00 euro (doc. n. 11).
Nessuna delle lavoratrici ha percepito compensi superiori alle soglie normativamente poste, sia con riguardo alla disciplina vigente fino al 1° giugno 2015, ovvero compensi complessivi pagina 11 di 16 percepibili nell'anno solare pari a euro 5.000,00, di cui euro 2.000,00 corrisposti dallo stesso committente, sia con riguardo alla disciplina successiva, che ha innalzato la soglia complessivamente percepibile a euro 7.000,00, lasciando inalterata quella erogabile del medesimo committente, percepibili nell'anno non più solare ma civile.
Resta l'eventuale diverso profilo di illiceità determinato dall'impiego effettivo delle lavoratrici nell'attività lavorativa per un tempo superiore a quello risultante dai buoni lavoro, secondo le modalità rilevate dagli ispettori, in contrasto con le finalità sottese all'utilizzo dei voucher per le prestazioni occasionali.
Gli ispettori, in particolare, hanno ritenuto di dover riqualificare il rapporto di lavoro instaurato tra e le diverse lavoratrici che si sono avvicinate nell'attività di aiuto banconiera come Parte_1
rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini di una tale riqualificazione del rapporto, deve riscontrarsi nella prestazione delle lavoratrici il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da accertare sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, ovvero la presenza quantomeno di indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro.
Nel caso di specie, gli indici della subordinazione sono significativamente emersi per tutte le CP_ lavoratrici che sono state interessate dall'attività accertativa dell' fatta salva la posizione della lavoratrice per la quale non sono state assunte sufficienti informazioni. Parte_4
In primo luogo, deve osservarsi che tutte le lavoratrici, salvo risultano essere state Parte_4 inserite stabilmente nell'organizzazione aziendale della società, con modalità operative caratterizzate da un regime di subordinazione sostanziale.
Le lavoratrici escusse come testimoni nel corso del presente procedimento hanno infatti fatto riferimento a orari di lavoro prestabiliti, articolati secondo turni che prevedevano il lavoro antimeridiano o pomeridiano in alternanza con una collega.
Nonostante la non concordanza delle dichiarazioni circa la quantità di ore lavorate settimanalmente, la circostanza delle turnazioni è emersa tanto dalla deposizione della teste che ha riferito di aver lavorato per almeno 48 ore alla settimana in alternanza con Per_1
(che non è stata escussa nel corso del giudizio, ma è stata sentita in sede di Persona_2 ispezione), quanto dall'escussione delle testimoni e che hanno riferito entrambe, Pt_3 Pt_2
direttamente o per richiamo a quanto dichiarato in sede di ispezione, di aver lavorato per almeno 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (vd. deposizione della teste che ha riferito: “8) penso Pt_3
pagina 12 di 16 che gli orari di potessero essere questi: dalle 5:30-6:00 del mattino alle 11:00 Parte_2
circa la mattina. La sera dalle 16:00 alle 20:30. Preciso che il bar chiudeva, e chiude tuttora, alle 20:30, 21 massimo […] 10) 11) 12) i miei orari erano quelli sui quali ho già detto con riferimento alla posizione della quindi la mattina dalle 5:30 alle 11:00, la sera dalle Pt_2
16:00 alle 20:00 perché il bar chiudeva alle 20:30. a.d.r. non mi ricordo se lavorassi di domenica e nei festivi e se il bar fosse aperto o meno”; vd. deposizione della teste che, a Pt_2
fronte di specifica domanda, si è richiamata alla deposizione resa in sede ispettiva, quando aveva dichiarato di lavorare per circa 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana).
La teste invece, ha dichiarato di aver lavorato per il bar gestito da da Parte_4 Parte_1
luglio 2016 a gennaio 2018; ha precisato di aver iniziato a frequentare il bar da prima di cominciare a lavorare per e di avervi visto lavorare e altre lavoratrici di cui Parte_1 Per_1 ignora i nomi, ma di non aver contezza dell'orario da loro seguito. Durante il periodo in cui ha lavorato, ha riferito di aver lavorato per 4 ore la mattina o il pomeriggio, 3 o 4 volte la settimana, comprese domeniche e festivi, senza saper precisare nient'altro in ordine al proprio orario. La teste non è neppure stata sentita in sede di ispezione;
dunque, nulla è dato sapere precisamente su quali fossero le modalità organizzative della prestazione lavorativa da lei fornita nel periodo in cui veniva pagata coi voucher, peraltro molto breve (parte di aprile e maggio 2016) e antecedente al mese di luglio 2016 cui la lavoratrice ha fatto riferimento.
Per quanto riguarda le lavoratrici e la circostanza dello stabile inserimento Per_1 Per_2 nell'organizzazione aziendale risulta ulteriormente confermata dal fatto che, successivamente all'assunzione con contratto di lavoro subordinato part time, esse avessero continuato a svolgere la propria attività secondo turnazioni precise, stabilite nella lettera di assunzione (docc. 3, 4, 6 fascicolo dell'opponente).
Tale continuità nelle modalità di organizzazione del lavoro, caratterizzata dall'imposizione di orari e turni predeterminati, costituisce un importante indice dell'effettivo inserimento delle lavoratrici nella struttura aziendale.
Risulta altresì incontestato che le lavoratrici e avessero continuato a svolgere, Per_1 Per_2
una volta formalmente assunte con contratto di lavoro subordinato, le stesse mansioni svolte quando venivano pagate per le prestazioni occasionali, secondo identiche modalità.
Inoltre, dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio è emerso che tutte le lavoratrici impiegate al bancone del bar venissero costantemente affiancate dal titolare, , il Parte_1 quale risultava essere l'unico autorizzato a occuparsi delle operazioni di cassa. Le stesse lavoratrici ricevevano dal ordini specifici in merito alle preparazioni e alle attività da Pt_1
pagina 13 di 16 svolgere, così evidenziandosi un esercizio effettivo del potere direttivo e organizzativo da parte del TE datore di lavoro (cfr. deposizioni dei testi e avventori del locale, e delle lavoratrici Tes_1
e . Per_1 Pt_3 Pt_4
Infine, le lavoratrici e ascoltate in sede di ispezione, avevano riferito che Per_1 Per_2 Pt_2
la retribuzione veniva loro corrisposta in parte mediante voucher e in parte attraverso il pagamento in contanti. Tale circostanza conferma che il rapporto di lavoro intercorso presentasse profili di continuità e subordinazione non compatibili con la limitata natura dei pagamenti effettuati tramite voucher, delineando così un quadro di sostanziale difformità rispetto alla forma contrattuale apparente. La prassi adottata, caratterizzata da una remunerazione parzialmente occultata, costituisce un ulteriore elemento indicativo della natura effettiva del rapporto di lavoro, imponendo una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ai fini della corretta qualificazione giuridica dello stesso.
Sulla base degli indici rilevati (inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, turnazioni predeterminate, presenza costante e direttive del titolare, corresponsione della retribuzione parzialmente in contanti oltre che mediante voucher), deve dunque ritenersi accertato che tra la società e le lavoratrici e Parte_1 Persona_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
sia intercorso, per un periodo corrispondente a quello compreso tra la prima e l'ultima
[...]
erogazione di voucher in favore di ciascuna lavoratrice nel lasso di tempo oggetto di accertamento, un rapporto di lavoro subordinato, articolato su 20 ore settimanali (tutte le lavoratrici indicate hanno dichiarato di aver lavorato per almeno 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno), con inquadramento nel 6° livello del CCNL Pubblici Esercizi.
Non risultano invece emersi sufficienti indici in tal senso per quanto attiene alla posizione della lavoratrice Parte_4
3.4. Risulta altresì giustificata la revoca degli sgravi ex art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190, che ha comportato l'addebito della somma complessiva di 3.926,83 per recupero dei contributi non pagati a seguito dell'assunzione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
Infatti, la legge n. 290/2014, all'art. 1, comma 118, dispone che: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
pagina 14 di 16 con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di CP_3 esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Considerato è stato accertato che tra le lavoratrici e e la Persona_1 Persona_2 società opponente – lavoratrici che inizialmente venivano retribuite dalla società a Parte_1
mezzo voucher per prestazioni di lavoro occasionale – sussistesse fin dall'inizio del 2015, prima della formale assunzione, un rapporto con natura di subordinazione, deve ritenersi che sia venuto meno il presupposto per la fruizione dello sgravio, consistente nell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dai lavoratori nei sei mesi antecedenti l'assunzione.
La revoca deve pertanto ritenersi legittima.
4. In definitiva, in parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, deve annullarsi l'avviso di addebito opposto, con conseguente accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi che hanno trovato riscontro nella presente sede giudiziale.
In specie, risulta accertato che i rapporti tra e le lavoratrici per il Parte_1 Persona_1
periodo dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015, per il periodo dal 16 febbraio 2015 Persona_2
al 30 aprile 2015, per il periodo dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016, Parte_2
, per il periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, debbano essere Parte_3
correttamente inquadrati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, con inquadramento nel 6° CCNL di categoria (Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo), e orario di 20 ore settimanali.
Risulta inoltre accertato che sia venuto meno il diritto della società opponente a fruire dello sgravio contributivo di cui all'art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190, con conseguente pagina 15 di 16 addebito della somma complessiva di 3.926,83 per recupero dei contributi non pagati a seguito dell'assunzione delle lavoratrici e Persona_1 Persona_2
5. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 325 2019 00069975 31 000 CP_ emesso dall'
- accerta e dichiara che i rapporti tra e le lavoratrici per il periodo Parte_1 Persona_1
dal 1° gennaio 2015 al 2 marzo 2015, per il periodo dal 16 febbraio 2015 al 30 Persona_2
aprile 2015, per il periodo dal 20 dicembre 2015 al 15 aprile 2016, , Parte_2 Parte_3
per il periodo dal 22 gennaio 2016 al 12 maggio 2016, devono essere inquadrati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, con inquadramento nel 6° CCNL di categoria
(Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo), e orario di 20 ore settimanali;
- accerta e dichiara che la società ha illegittimamente fruito dello sgravio contributivo Parte_1 di cui all'art. 1, co. 118 l. 23 dicembre 2014 n. 190 per l'assunzione delle lavoratrici Per_1
e
[...] Persona_2
- dispone che l'istituto previdenziale resistente provveda a ricalcolare le omissioni contributive relative ai predetti accertamenti, oltre sanzioni e interessi di mora come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 9 marzo 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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