Articolo 20 della Legge 13 maggio 1966, n. 303
Articolo 19Articolo 21
Versione
26 maggio 1966
Art. 20.
Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonche' i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dal 10 luglio 1964 e fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'Azienda stessa, la quale, in virtu' della presente norma sara' surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 26 maggio 1966