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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunziato ex art.281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 1383/25 R.G.
TRA
AVV. , nato ad [...] il [...], del Foro di Salerno (c.f. Parte_1
quale difensore ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n.58;
RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Salerno;
; CP_3
RESISTENTI
* * *
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24.02.2025 l'avv. Parte_1 formulava opposizione ex art. 84 D.P.R. 115/2002 avverso decreto di pagamento n.
2645/2024 prot. SIAMM, comunicato in data 24.02.2025 a favore del ricorrente dal Tribunale di Salerno – 2' Sezione Penale – depositato in cancelleria in data 10.02.2025 - per aver svolto attività difensiva, in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p., nel procedimento penale n.
1328/2020 R.G. Trib. Salerno a carico di nato a [...] il [...]. CP_3
A sostegno dell'opposizione l'avv. che il proprio assistito non fosse inizialmente Pt_1 irreperibile al momento della notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, chiedeva il
1 pagamento della ulteriore somma di euro 300.00, quale compenso per monitorio, oltre 15% e cpa.
Il giudice designato provvedeva a fissare l'udienza del 14.10.2025 di comparizione assegnando alle parti resistenti termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della predetta udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte ricorso e decreto entro il termine di giorni trenta anteriori al predetto termine ultimo di costituzione della parte convenuta. Nessuno si costituiva per i resistenti. All'udienza del 15.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Risulta dagli atti che il Tribunale di Salerno, a seguito dell'attività svolta nel procedimento sopra indicato, ha liquidato l'importo di euro 600,00 per la fase di studio e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo degli onorari e ca, mentre non ha stato liquidato il compenso per la fase monitoria ammontante ad euro 300,00 oltre compenso forfettario (15%)
e c.a. poiché il Giudice, nel provvedimento, ha ritenuto che l'imputato fosse, di fatto, irreperibile.
Va, a tale riguardo, osservato che dagli atti allegati all'istanza di liquidazione si desume che il sig. abbia firmato la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata per il recupero CP_3 delle spettanze difensive dal difensore che, a seguito del mancato pagamento, il difensore ha azionato la procedura esecutiva con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, in data 02.12.2024 veniva emesso decreto ingiuntivo con condanna di al CP_3 pagamento della sorta capitale ed euro 300,00 per compenso onnicomprensivo, oltre al 15% di cui all'art. 2 D.M. 55/2014, cpa ed iva, sull' importo di euro 300,00.
Il decreto ingiuntivo, a seguito di notifica ex art. 140 c.p.c. in data 14.04.2024 veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini di cui all'art. 647 cpc.
Da tutto quanto esposto si evince che fino al momento della notifica del decreto ingiuntivo fosse reperibile e che solo successivamente, in fase di notifica del precetto, il medesimo risultava irreperibile e non detenuto.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
In ragione della mancata opposizione del resistente le spese meritano CP_1 compensazione.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 1383/25 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica del decreto indicato in epigrafe, liquida l'ulteriore somma di euro 300.00, oltre 15% e cpa;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno, lì 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunziato ex art.281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 1383/25 R.G.
TRA
AVV. , nato ad [...] il [...], del Foro di Salerno (c.f. Parte_1
quale difensore ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n.58;
RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Salerno;
; CP_3
RESISTENTI
* * *
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24.02.2025 l'avv. Parte_1 formulava opposizione ex art. 84 D.P.R. 115/2002 avverso decreto di pagamento n.
2645/2024 prot. SIAMM, comunicato in data 24.02.2025 a favore del ricorrente dal Tribunale di Salerno – 2' Sezione Penale – depositato in cancelleria in data 10.02.2025 - per aver svolto attività difensiva, in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 c.p.p., nel procedimento penale n.
1328/2020 R.G. Trib. Salerno a carico di nato a [...] il [...]. CP_3
A sostegno dell'opposizione l'avv. che il proprio assistito non fosse inizialmente Pt_1 irreperibile al momento della notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, chiedeva il
1 pagamento della ulteriore somma di euro 300.00, quale compenso per monitorio, oltre 15% e cpa.
Il giudice designato provvedeva a fissare l'udienza del 14.10.2025 di comparizione assegnando alle parti resistenti termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della predetta udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte ricorso e decreto entro il termine di giorni trenta anteriori al predetto termine ultimo di costituzione della parte convenuta. Nessuno si costituiva per i resistenti. All'udienza del 15.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Risulta dagli atti che il Tribunale di Salerno, a seguito dell'attività svolta nel procedimento sopra indicato, ha liquidato l'importo di euro 600,00 per la fase di studio e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo degli onorari e ca, mentre non ha stato liquidato il compenso per la fase monitoria ammontante ad euro 300,00 oltre compenso forfettario (15%)
e c.a. poiché il Giudice, nel provvedimento, ha ritenuto che l'imputato fosse, di fatto, irreperibile.
Va, a tale riguardo, osservato che dagli atti allegati all'istanza di liquidazione si desume che il sig. abbia firmato la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata per il recupero CP_3 delle spettanze difensive dal difensore che, a seguito del mancato pagamento, il difensore ha azionato la procedura esecutiva con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, in data 02.12.2024 veniva emesso decreto ingiuntivo con condanna di al CP_3 pagamento della sorta capitale ed euro 300,00 per compenso onnicomprensivo, oltre al 15% di cui all'art. 2 D.M. 55/2014, cpa ed iva, sull' importo di euro 300,00.
Il decreto ingiuntivo, a seguito di notifica ex art. 140 c.p.c. in data 14.04.2024 veniva dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini di cui all'art. 647 cpc.
Da tutto quanto esposto si evince che fino al momento della notifica del decreto ingiuntivo fosse reperibile e che solo successivamente, in fase di notifica del precetto, il medesimo risultava irreperibile e non detenuto.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
In ragione della mancata opposizione del resistente le spese meritano CP_1 compensazione.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, definitivamente, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 1383/25 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica del decreto indicato in epigrafe, liquida l'ulteriore somma di euro 300.00, oltre 15% e cpa;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno, lì 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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