TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4245/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4245/2021 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. Mauro Sandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio quest'ultimo in Milano, Via Benedetto Marcello 48.
- ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. ) ed (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. C.F._2
Stefano Paglierani ed elettivamente domiciliati in Rimini, Via Melozzo da Forlì n.8 presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 marzo 2025:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materie di impresa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1) accertare che: (i) il sig. ha posto in essere, quale amministratore della società Parte_2 IA UZ 2007 S.r.l., comportamenti illeciti riconducibili alla previsione di cui ai sensi degli artt. 2043 e 2476 co. 6 e 7 c.c., nonché 185 c.p. come analiticamente esposti in narrativa;
(ii) la sig.ra
quale socia della società IA UZ 2007 S.r.l., ha autorizzato Parte_3 espressamente l'amministratore a consumare i comportamenti illeciti contestati al medesimo, come analiticamente esposti in narrativa, integrando la previsione di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 8 c.c., nonché 185 c.p.; 2) per l'effetto, condannare entrambi il sig. e la sig.ra in solido Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 426.862,39, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) con vittoria di competenze, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito,
rigettare tutte le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
disporre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; Vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_1
d il primo nella veste di amministratore unico Parte_2 Parte_3 della IA UZ 2007 s.r.l. (breviter IA UZ) e la seconda in veste di socia di detta società. Chiedeva di accertare la responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento di una somma pari ad euro 426.862,39.
In merito ai rapporti tra le parti affermava di aver in precedenza citato innanzi al Tribunale di Rimini
IA UZ ed Erre. al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito Controparte_1 di euro 235.690,57 per lavori di integrale ristrutturazione del sistema idraulico dell'Hotel Tritone sito in Riccione (RN) Via D'Azeglio 10, il quale era detenuto da IA UZ in forza di un contratto di leasing stipulato con la . La causa petendi del giudizio trovava il suo fondamento Controparte_2 nel fatto che le suddette società avevano fatto eseguire i citati lavori di ristrutturazione prefigurandosi di non saldare il corrispettivo dovuto e ponendo in essere una serie di atti ed operazioni contrattuali finalizzati ad impedire all'attrice il recupero coattivo del credito.
All'esito del giudizio, le due società convenute venivano condannate in solido con sentenza passata in giudicato n. 1048/2017 al pagamento della somma di euro 235.690,57, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data del 08.07.2011 al saldo, nonché della somma di euro 7.795,00 per competenze oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Tuttavia entrambe le società, nonostante notifica di sentenza ed atto di precetto, omettevano il pagamento dovuto.
Con sentenza del 31/07/2018 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento di Erre. Controparte_1
[...
dalla lettura dello stato passivo della procedura fallimentare poteva evincersi che i creditori anche con privilegio non sarebbero riusciti a recuperare alcuna parte dei loro crediti.
L'attrice tentava diverse azioni esecutive nei confronti di IA UZ ma nessuna di esse si rivelava efficace.
Alla luce di ciò, chiedeva di accertare nel presente giudizio la Parte_1 responsabilità del sig. per violazione degli artt. 2394 e 2476 co. 6 e 7 c.c. e Parte_2 quella della socia er violazione dell'art. 2476 co. 8 c.c. Inoltre, affermava Parte_3 che la responsabilità dell'amministratore unico e della socia può rientrare, nel caso di specie, anche nell'ambito generale dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 185 c.p.
In particolare, l'attrice asseriva la dolosa inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale a lui imposti, attuati con la complicità dei soci. In merito alla compagine sociale precisava che IA UZ ha quale amministratore unico il convenuto e quali soci la sig.ra il sig. Parte_2 Parte_3 CP_3
e la società
[...] Controparte_4
Lamentava che successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di
[...]
nei confronti di IA UZ per il pagamento dei lavori svolti sull'Hotel Parte_1
Tritone, quest'ultima società avrebbe attuato atti dispositivi di spossessamento della gestione diretta del medesimo immobile attraverso interposizione fittizia di altra società ad essa collegata, finalizzati ad impedire la riscossione del credito da parte della società attrice.
In particolare, in data 17 aprile 2014 il sig. affittava l'azienda alberghiera Parte_2 denominata “Hotel Tritone” alla società Residence Bel Posto s.r.l. Il canone pattuito contrattualmente era per il primo anno di euro 18.000 e per gli anni successivi di euro 20.000 (doc.11). A sua volta
Residence Bel Posto srl in data 19 giugno 2014 ma con efficacia da aprile 2014 subaffittava l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” alla sig.ra . Il canone pattuito era per il primo anno Persona_1 di euro 70.000 e per gli anni successivi di 80.000 (doc.12). Residence Bel Posto srl aveva al momento della sottoscrizione dei contratti quale Amministratore Unico il sig. il quale era, Parte_4 al contempo, amministratore unico e socio di Erre. nonché di Controparte_1 [...]
a sua volta socia di IA UZ. Quest'ultima sarebbe stata pertanto Controparte_4 svuotata del proprio unico cespite, rappresentato dall'azienda alberghiera “Hotel Tritone” in favore di Residence Bel Posto srl, società collegata attraverso il suo amministratore sig. Parte_4
a la quale è a sua volta socia di IA UZ. Controparte_4
La cessione a terzi dell'unico asset societario per una cifra irrisoria avrebbe impedito a IA
UZ di ottenere la liquidità necessaria per corrispondere i canoni del contratto di leasing sottoscritto con in data 25 giugno 2008 ed avente ad oggetto l'Hotel Tritone. Da tale CP_2 ulteriore inadempimento sarebbe conseguita la risoluzione del contratto di leasing e la restituzione dell'Hotel Tritone in data 20 ottobre 2016. La perdita definitiva dell'unico bene aziendale rappresentato dall'Hotel Tritone avrebbe di fatto determinato il termine dell'attività sociale e quindi l'irreversibile stato di insolvenza di IA UZ.
Da ciò emergerebbe il dolo dell'amministratore unico ed anche il dolo dei soci nell'autorizzare l'affitto dell'azienda alberghiera a Residence Bel Posto srl. L'affitto dell'azienda avrebbe determinato il sostanziale scioglimento della società, poiché avrebbe privato la medesima della possibilità di operare e di corrispondere le rate del leasing con (oggi Nuova Banca delle Marche Controparte_2
s.p.a.).
Inoltre, la natura strumentale e truffaldina della stipulazione dei due citati contratti di affitto di azienda emergerebbe anche dal verbale di rilascio dell'Hotel Tritone a Banca delle Marche spa, in cui si dava espressamente atto della presenza del sig. per IA UZ nonché del sig. Parte_2 per Residence Bel Posto s.p.a. e si affermava che “la Residence Bel Posto occupa Parte_4 attualmente l'immobile”. Ciò sarebbe sintomo del fittizio contratto stipulato con la sig.ra Per_1
.
[...]
Sosteneva parte attrice che amministratore e soci di IA UZ avrebbero creato la società veicolo Erre. per stipulare una serie di contratti di subappalto con le società che Controparte_1 hanno svolto i lavori dell'Hotel Tritone prefigurandosi di non versare il corrispettivo pattuito. Si tratterebbe della medesima causa petendi per cui il Tribunale di Rimini ha condannato Erre.
[...]
IA UZ al pagamento della somma di euro 235.690,57 in favore Controparte_5 dell'attrice.
In particolare, in data 25 giugno 2008 IA UZ stipulava con il citato Controparte_2 contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile “Hotel Tritone”.
Una settimana dopo la stesura del contratto di leasing, in data 2 luglio 2008, veniva iscritta nel registro delle imprese la società Erre. la quale aveva quale socio al 99% nonché quale Controparte_1 amministratore unico il sig. Egli era anche socio al 99% nonché amministratore Parte_4 unico di la quale è a sua volta socia di IA UZ. Lo Controparte_4 stesso era inoltre l'amministratore unico di Residence Bel Posto srl al momento della sottoscrizione dell'affitto di azienda con IA UZ.
Quest'ultima società stipulava con Erre. un contratto di appalto per la realizzazione ovvero la CP_1 ristrutturazione integrale dell'Hotel Tritone pattuendo un corrispettivo di circa due milioni di euro.
Tale contratto prevedeva espressamente all'art. 9 che, trattandosi in gran parte di opere specialistiche, esse sarebbero state di conseguenza oggetto di subappalto.
Secondo l'attrice, Erre. non avrebbe di fatto svolto direttamente alcuna opera presso CP_1
l'Hotel Tritone, avendo subappaltato tutti i lavori a società terze. Nessuna delle imprese avrebbe tuttavia ricevuto il compenso pattuito per l'opera prestata.
La stipulazione da parte di IA UZ di un contratto di appalto meramente strumentale con
Erre. renderebbe evidente il concorso oltre che dell'amministratore CP_1 Parte_2 anche dei soci di IA UZ nella realizzazione del complessivo impianto
[...] truffaldino volto ad evitare pagamento dei fornitori, tra cui la società attrice.
A sostegno delle proprie tesi l'attrice sottolineava l'importanza per la neocostituita IA UZ dell'operazione relativa all'Hotel Tritone che richiedeva: I) l'ottenimento da parte di CP_6
[... di un finanziamento per euro 3.300.000; II) la ristrutturazione integrale dell'Hotel Tritone, in parte utilizzando i fondi provenienti dal contratto di leasing per un costo di circa di 2 milioni di euro.
Tale imponente operazione economica sarebbe stata significativa per IA UZ, costituita il
14 marzo 2007, solo un anno prima della conclusione del contratto con , e dotata Controparte_2 di una capitalizzazione di euro 20.000 e di un patrimonio sociale pressoché inesistente.
Alla luce di ciò non sarebbe possibile ipotizzare che i soci non siano stati a conoscenza e non avessero autorizzato nell'ambito dell'unica rilevantissima operazione economica posta in essere dalla società, la stipulazione di un contratto di appalto da due milioni di euro con Erre. Controparte_1
Inoltre, lo statuto di IA UZ prevedeva espressamente che per tutte le operazioni di valore unitario superiore ad euro 400.000 fosse necessaria la preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. Ma i soci né avrebbero posto in essere alcun atto di impugnativa del contratto né alcuna azione di responsabilità, avendo invece provveduto ad approvare all'unanimità tutti i bilanci di gestione, incluso quello relativo all'esercizio 2008.
Chiedeva quindi un risarcimento del danno così come determinato nella sentenza passata in giudicato n.1048/2017 cui si aggiungono le spese per recuperare il credito, per un totale di euro 426.862,39.
2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il convenuto in Parte_2 proprio ed in veste di procuratore generale della figlia così come da Parte_3 procura rilasciata in data 30.04.2008 (doc. 1), eccependo la carenza di legittimazione passiva nel giudizio di quest'ultima. Infatti, stante detta procura generale, la convenuta non avrebbe mai preso parte ad alcuna decisione afferente alla IA UZ.
Esponeva che il contratto di leasing era stato sottoscritto tra IA UZ e in Controparte_2 data 25.06.2008, al fine di consentire alla prima l'utilizzo della struttura alberghiera da ristrutturare ad insegna Hotel Tritone. Dal contratto si evinceva l'entità del finanziamento erogato (euro
3.300.000,00) nonché il corrispettivo che la IA UZ avrebbe dovuto versare alla
(euro 5.187.503,52 oltre iva). Controparte_7
Venivano indicate n.216 rate mensili, dell'importo di euro 24.016,22 oltre iva con un'eventuale opzione di acquisto dell'immobile, pari ad euro 660.000,00. Si trattava quindi di un leasing avente funzione traslativa.
Per via della necessità di effettuare importanti lavori strutturali sull'albergo oggetto di locazione finanziaria, le parti stabilivano un periodo di prelocazione pari a 24 mesi, terminato il quale la società di leasing avrebbe consegnato l'immobile alla IA UZ.
Tuttavia, poiché al termine della prelocazione biennale, la ristrutturazione diretta dall'Arch.
[...]
- nominato dalla stessa non era ancora ultimata, in data 09.11.2011 le parti CP_8 CP_2 convenivano di prorogare il periodo di prelocazione sino al 31.12.2012 (doc. 3), riparametrando il tasso di interesse relativo ai canoni di prelocazione.
In data 05.09.2012 le parti stabilivano che per consentire la prosecuzione degli ingenti lavori di ristrutturazione sull'Hotel Tritone, l'ente locatore avrebbe finanziato l'operazione di ristrutturazione dal medesimo diretta tramite proprio fiduciario per ulteriori euro 550.000,00, stabilendo un nuovo tasso di interesse e rideterminando i canoni. In data 04.01.2013 la prelocazione veniva ulteriormente prorogata fino al 30.06.2013. Infine, in data 12.06.2013 le parti concordavano una diminuzione di euro 124.000,00 del credito erogato ed una ennesima proroga del periodo di prelocazione sino al
31.12.2013 con riparametrazione dei canoni di leasing.
A seguito di queste vicende e per via dello scorretto comportamento contrattuale da parte di
, IA UZ si ritrovava a dover utilizzare le proprie risorse finanziarie per finire CP_2
i lavori di ristrutturazione dell'Hotel Tritone, così da potervi subentrare. Per il completamento dei lavori si vedeva dunque costretta a contattare un'altra impresa. Con Tra il mese di marzo ed il mese di giugno 2011 la società Erre. seguiva i lavori edili presso l'Hotel
Tritone per euro 125.000,00 regolarmente pagati mediante l'emissione di n.3 assegni circolari, come risultanti dalla documentazione contabile (doc.8).
Parte convenuta affermava di aver regolarmente versato a gli oneri di prelocazione dal CP_2 giugno 2008 sino al mese di novembre 2010 per complessivi euro 259.740,22. Ad ulteriore garanzia, IA UZ effettuava un pegno titoli per il valore di euro 550.000,00. Tali titoli sarebbero stati escussi più volte per un totale di euro 485.839,71 (doc.13).
Pertanto, la IA UZ avrebbe versato a a.s. la cifra di euro 745.579,93 per Controparte_7 poi subire la riconsegna al leasing dell'immobile il 20.10.2016.
avrebbe in seguito ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti tanto di IA CP_2
UZ quanto dei fideiussori, ovvero i signori in CP_3 Parte_2 proprio e quale procuratore della figlia, e ossia tutte le persone Parte_4 CP_9 che secondo l'attrice sarebbero state in accordo per frodarla.
In merito all'affittuaria dell'azienda alberghiera, sig.ra , affermava che la stessa, Persona_1
a seguito del contratto siglato il 19.06.2013, prendeva possesso dell'Hotel Tritone ma non provvedeva al pagamento dei canoni dovuti, nonostante le contestazioni della Residence Bel Posto srl (doc.30).
L'affittuaria privava, dunque, la Residence Bel Posto srl e di conseguenza IA UZ degli introiti necessari;
per tale ragione veniva adito il Tribunale di Rimini affinché la Residence Bel Posto srl potesse riprendere possesso della struttura alberghiera. Alla luce di ciò si spiegherebbe perché nel verbale di ripresa in consegna dei beni immobili citato da parte attrice si legge che la Residence Bel
Posto “occupa attualmente l'immobile”.
L'impossibilità di onorare quanto previsto nel contratto di leasing siglato nel 2008 sarebbe stata conseguenza in primo luogo della condotta della stessa che, pur avendo incassato Controparte_2 la notevole cifra di euro 745.579,93, avrebbe “stritolato” IA UZ rallentando l'esecuzione delle opere edili necessarie alla ristrutturazione tramite il proprio Direttore Lavori Arch.
[...] ed in contemporanea obbligato la stessa società, non essendo ancora ultimati i lavori, alla CP_8 proroga del periodo di prelocazione protrattosi sino al 31.12.2013, determinando un ulteriore forte aggravio di interessi. L'inadempimento della sig.ra con riconsegna della struttura Persona_1 alberghiera nel luglio 2015 concorreva ad impedire e porre termine all'operazione di leasing con riconsegna dell'albergo alla Banca Marche in data 26.10.2016.
Sarebbe quindi incontestabile la totale assenza di dolo e colpa del sig. e Parte_2 men che meno della figlia . Parte_3
Chiedeva dunque di rigettare la domanda di parte attrice e di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Solo documentalmente istruita, in data 27.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte
In via preliminare: sulla carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_3
Va accertata sulla base della procura rilasciata dalla convenuta al padre Parte_3
(doc.1 convenuto). Infatti, si tratta di una procura generale con cui la figlia Parte_2 ha autorizzato il padre a “compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente al patrimonio del mandante”. Tale procura è stata rilasciata in data 8
Settembre 2008, meno di tre mesi dopo la stipulazione del contratto di leasing tra IA UZ
e la società , Ciò lascia pure presumere che la procura sia stata conferita al fine di CP_2 garantire che fosse l'amministratore a prendere le decisioni attinenti alla Parte_2 gestione della società in vece della figlia.
Non può, infatti, condividersi la tesi di parte attrice secondo cui le diciture “dopo ampia e approfondita discussione tra i soci” (invero ricorrente formula di stile nei verbali d'assemblea) e
“l'assemblea unanime approva” che si rinvengono nei bilanci possano provare il fatto che abbia partecipato all'approvazione dei bilanci, non essendo presente nei Parte_3 documenti allegati dalla stessa parte attrice alcun riferimento specifico alla socia (doc.18 attrice). A ciò deve aggiungersi il fatto che tutti i bilanci allegati sono successivi all'8 Settembre 2008, quindi in ogni caso posteriori alla data di conferimento della procura.
Le stesse argomentazioni valgono per tutte le operazioni poste in essere da IA UZ posteriormente all'8 Settembre 2008.
Non può, dunque, trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2476 co. 8 in quanto difettano interamente i presupposti applicativi della norma, giacché non è possibile affermare che la socia abbia
“intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi”.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta
Parte_3
In ogni caso, nel merito non può ritenersi ex se “ dannoso” , tantomeno ex ante, il contrattò di leasing, ovvero la sua implicita ratifica successiva e/o dell'operato dell'amministratore) tramite la sola approvazione dei bilanci, considerate le vicissitudini dello stesso descritte dai convenuti;
così come non lo sono dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, le successive operazioni di cui infra.
Sulla responsabilità dell'amministratore Parte_2
In primo luogo, è necessario dar conto del fatto che il contratto stipulato da parte attrice per la Con ristrutturazione del sistema idraulico dell'Hotel Tritone intercorreva con la società Erre. alla quale erano stati subappaltati i lavori di ristrutturazione di detto Hotel da parte di IA UZ. Quest'ultima sarebbe, dunque, estranea al rapporto contrattuale tra Parte_1 ed Erre.Gi. Tuttavia, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di IA UZ sarebbe giustificata, in tesi di parte attrice: i) dal fatto che IA UZ si sarebbe spossessata del proprio unico cespite, ossia l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” in favore della Residence Bel
Posto, cagionando dunque l'impossibilità di corrispondere le rate del contratto di leasing stipulato Con con ii) dal fatto che Erre. ia stata una società creata come “scatola vuota” Controparte_2 dalla stessa IA UZ per rendersi volontariamente inadempiente nei confronti dei creditori.
Al riguardo, parte attrice ritiene applicabili le previsioni di cui all'art. 2476 co. 6 e 7 c.c. dettate in tema di srl.
Come noto, il comma 6 dell'art. 2476 c.c. disciplina l'azione dei creditori sociali, dettando la stessa regola che vige in materia di s.p.a. ai sensi dell'art.2934 c.c.; si tratta infatti oramai di due discipline parallele. Nonostante la dibattuta natura della responsabilità, la giurisprudenza prevalente tende a configurarla quale responsabilità extracontrattuale, essendo i creditori sociali soggetti terzi rispetto alla società. Incombe così sul creditore l'onere di provare il fatto illecito e l'esistenza del dolo o della colpa degli amministratori;
in merito al danno risarcibile, esso corrisponde a quello direttamente collegabile all'attività illecita che ha cagionato l'incapienza patrimoniale della società medesima con conseguente insoddisfazione dei creditori sociali.
Nel caso di specie, la responsabilità dell'amministratore consisterebbe nell'aver volontariamente posto in essere atti di spossessamento del patrimonio sociale, concedendo in affitto l'unico cespite, ossia l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” ad un prezzo incoerente con quello di mercato, integrando così il requisito della “inosservanza degli obblighi inerenti al patrimonio sociale” di cui agli artt. 2394
e 2476 co. 6 c.c.
Tuttavia, il Collegio non ritiene che possa essere ravvisata la dolosa inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio tale da cagionare l'insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Costituendosi in giudizio, infatti, ha dimostrato come tutte le decisioni Parte_2 prese nella gestione della società siano state finalizzate alla salvaguardia del rapporto contrattuale di leasing che intercorreva tra IA UZ e Il convenuto ha allegato Controparte_6
l'inadempienza contrattuale da parte di quest'ultima società (pp.
4-9 comparsa di costituzione e risposta), esponendo come le scelte gestorie prese dall'amministratore siano state condizionate dalla necessità di far fronte al rispetto delle obbligazioni nascenti dal contratto con , In CP_2 particolare, la scelta di affittare l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” alla Residence Bel Posto nel
2014 è stata dettata dalla necessità di far fronte ai canoni di prelocazione che dovevano essere corrisposti a . Si è trattata, dunque, di una scelta conforme al potere di autonomia di CP_2 gestione.
Allo stesso modo, il convenuto ha provato come il contratto intercorrente tra la Residence Bel Posto
e l'affittuaria non fosse affatto fittizio ma l'inadempienza della affittuaria- che Persona_1 ha reso necessario l'intervento del Tribunale di Rimini (doc.32)- ha determinato a cascata l'impossibilità per Residence Bel Posto di corrispondere i canoni pattuiti a IA UZ.
Alla luce del quadro così definito, non è ravvisabile l'elemento soggettivo doloso (e neppure quello colposo) richiesto in capo all'amministratore affinché sia integrata la responsabilità ai sensi degli artt.
2394 e 2476 co.6 c.c.
In merito all'esperibilità dell'azione di cui al comma 7, essa fa riferimento all'azione del singolo creditore o del terzo;
è anch'essa una disciplina gemella di quella dettata in tema di s.p.a. all'art. 2395
c.c. La giurisprudenza tende ugualmente a configurarla come responsabilità extracontrattuale (Trib.
Roma 05/06/2017, n.11271), gravando anche in questo caso la prova della colpa o del dolo sul danneggiato. Particolarità dell'azione è che essa permette di agire per un danno diretto al socio o al terzo;
non può infatti trattarsi del riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale ma il danno deve investire in via immediata il patrimonio del socio o del terzo.
In particolare, parte attrice tenta di far valere il danno diretto fondato dalla creazione di “scatola vuota” nella quale riversare le posizioni debitorie dei subappaltanti. Con Tuttavia, la prova della “interposizione fittizia” della società Erre. on può dirsi raggiunta, essendo le allegazioni di parte attrice solo generiche, giacché si limitano ad evidenziare un generale collegamento personale tra soci e amministratori delle diverse società. Neppure è stata data la prova del vantaggio che IA UZ avrebbe realizzato tramite l'asserita “interposizione fittizia” di
Erre.Gi.
A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha depositato le fatture di pagamento emesse da Erre.Gi
a IA UZ (doc.7 convenuto) e dimostrato l'effettività dei pagamenti da parte di quest'ultima (doc.8 convenuto); ciò dà pure atto del fatto che ci siano realmente stati dei lavori Con eseguiti dalla Società Erre. ull'Hotel Tritone.
Infine, non può condividersi la tesi secondo cui vi sia stato un “danno diretto” al patrimonio del Con singolo creditore, giacché la stessa dichiarazione di fallimento di Erre. imostra per tabulas che vi sia stato un pregiudizio per l'intero patrimonio sociale della società.
Neppure sono ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c., genericamente invocati da parte attrice.
Le azioni di responsabilità vanno dunque definitivamente respinte Sulla domanda di parte convenuta per la responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non può ritenersi che parte attrice abbia agito con mala fede o colpa grave, considerati i vani tentativi di pignoramento dei beni nei confronti di IA UZ, che l'hanno ragionevolmente portata a supporre che la società potesse essersi volontariamente spossessata dei propri beni, al fine di evitare l'esecuzione stessa.
Sulle spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo;
parametri medi.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
2. dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di
Parte_3
3. condanna l pagamento delle spese processuali in favore Controparte_10 di ed liquidate in euro 22.457 di Parte_2 Parte_3 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore avv. STEFANO PAGLIERANI, dichiaratosi antistatario.
Bologna, 2..7.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4245/2021 promossa da:
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. Mauro Sandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio quest'ultimo in Milano, Via Benedetto Marcello 48.
- ATTRICE
Nei confronti di
(C.F. ) ed (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_3
) rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dall'Avv. C.F._2
Stefano Paglierani ed elettivamente domiciliati in Rimini, Via Melozzo da Forlì n.8 presso lo studio legale del difensore.
- CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 marzo 2025:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materie di impresa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1) accertare che: (i) il sig. ha posto in essere, quale amministratore della società Parte_2 IA UZ 2007 S.r.l., comportamenti illeciti riconducibili alla previsione di cui ai sensi degli artt. 2043 e 2476 co. 6 e 7 c.c., nonché 185 c.p. come analiticamente esposti in narrativa;
(ii) la sig.ra
quale socia della società IA UZ 2007 S.r.l., ha autorizzato Parte_3 espressamente l'amministratore a consumare i comportamenti illeciti contestati al medesimo, come analiticamente esposti in narrativa, integrando la previsione di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 8 c.c., nonché 185 c.p.; 2) per l'effetto, condannare entrambi il sig. e la sig.ra in solido Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 426.862,39, ovvero la somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) con vittoria di competenze, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di rito e di merito,
rigettare tutte le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
disporre la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; Vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(breviter ) conveniva innanzi a questo Tribunale
[...] Parte_1
d il primo nella veste di amministratore unico Parte_2 Parte_3 della IA UZ 2007 s.r.l. (breviter IA UZ) e la seconda in veste di socia di detta società. Chiedeva di accertare la responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento di una somma pari ad euro 426.862,39.
In merito ai rapporti tra le parti affermava di aver in precedenza citato innanzi al Tribunale di Rimini
IA UZ ed Erre. al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito Controparte_1 di euro 235.690,57 per lavori di integrale ristrutturazione del sistema idraulico dell'Hotel Tritone sito in Riccione (RN) Via D'Azeglio 10, il quale era detenuto da IA UZ in forza di un contratto di leasing stipulato con la . La causa petendi del giudizio trovava il suo fondamento Controparte_2 nel fatto che le suddette società avevano fatto eseguire i citati lavori di ristrutturazione prefigurandosi di non saldare il corrispettivo dovuto e ponendo in essere una serie di atti ed operazioni contrattuali finalizzati ad impedire all'attrice il recupero coattivo del credito.
All'esito del giudizio, le due società convenute venivano condannate in solido con sentenza passata in giudicato n. 1048/2017 al pagamento della somma di euro 235.690,57, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data del 08.07.2011 al saldo, nonché della somma di euro 7.795,00 per competenze oltre IVA, cpa e 15% spese generali. Tuttavia entrambe le società, nonostante notifica di sentenza ed atto di precetto, omettevano il pagamento dovuto.
Con sentenza del 31/07/2018 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento di Erre. Controparte_1
[...
dalla lettura dello stato passivo della procedura fallimentare poteva evincersi che i creditori anche con privilegio non sarebbero riusciti a recuperare alcuna parte dei loro crediti.
L'attrice tentava diverse azioni esecutive nei confronti di IA UZ ma nessuna di esse si rivelava efficace.
Alla luce di ciò, chiedeva di accertare nel presente giudizio la Parte_1 responsabilità del sig. per violazione degli artt. 2394 e 2476 co. 6 e 7 c.c. e Parte_2 quella della socia er violazione dell'art. 2476 co. 8 c.c. Inoltre, affermava Parte_3 che la responsabilità dell'amministratore unico e della socia può rientrare, nel caso di specie, anche nell'ambito generale dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 185 c.p.
In particolare, l'attrice asseriva la dolosa inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale a lui imposti, attuati con la complicità dei soci. In merito alla compagine sociale precisava che IA UZ ha quale amministratore unico il convenuto e quali soci la sig.ra il sig. Parte_2 Parte_3 CP_3
e la società
[...] Controparte_4
Lamentava che successivamente alla notificazione dell'atto di citazione di
[...]
nei confronti di IA UZ per il pagamento dei lavori svolti sull'Hotel Parte_1
Tritone, quest'ultima società avrebbe attuato atti dispositivi di spossessamento della gestione diretta del medesimo immobile attraverso interposizione fittizia di altra società ad essa collegata, finalizzati ad impedire la riscossione del credito da parte della società attrice.
In particolare, in data 17 aprile 2014 il sig. affittava l'azienda alberghiera Parte_2 denominata “Hotel Tritone” alla società Residence Bel Posto s.r.l. Il canone pattuito contrattualmente era per il primo anno di euro 18.000 e per gli anni successivi di euro 20.000 (doc.11). A sua volta
Residence Bel Posto srl in data 19 giugno 2014 ma con efficacia da aprile 2014 subaffittava l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” alla sig.ra . Il canone pattuito era per il primo anno Persona_1 di euro 70.000 e per gli anni successivi di 80.000 (doc.12). Residence Bel Posto srl aveva al momento della sottoscrizione dei contratti quale Amministratore Unico il sig. il quale era, Parte_4 al contempo, amministratore unico e socio di Erre. nonché di Controparte_1 [...]
a sua volta socia di IA UZ. Quest'ultima sarebbe stata pertanto Controparte_4 svuotata del proprio unico cespite, rappresentato dall'azienda alberghiera “Hotel Tritone” in favore di Residence Bel Posto srl, società collegata attraverso il suo amministratore sig. Parte_4
a la quale è a sua volta socia di IA UZ. Controparte_4
La cessione a terzi dell'unico asset societario per una cifra irrisoria avrebbe impedito a IA
UZ di ottenere la liquidità necessaria per corrispondere i canoni del contratto di leasing sottoscritto con in data 25 giugno 2008 ed avente ad oggetto l'Hotel Tritone. Da tale CP_2 ulteriore inadempimento sarebbe conseguita la risoluzione del contratto di leasing e la restituzione dell'Hotel Tritone in data 20 ottobre 2016. La perdita definitiva dell'unico bene aziendale rappresentato dall'Hotel Tritone avrebbe di fatto determinato il termine dell'attività sociale e quindi l'irreversibile stato di insolvenza di IA UZ.
Da ciò emergerebbe il dolo dell'amministratore unico ed anche il dolo dei soci nell'autorizzare l'affitto dell'azienda alberghiera a Residence Bel Posto srl. L'affitto dell'azienda avrebbe determinato il sostanziale scioglimento della società, poiché avrebbe privato la medesima della possibilità di operare e di corrispondere le rate del leasing con (oggi Nuova Banca delle Marche Controparte_2
s.p.a.).
Inoltre, la natura strumentale e truffaldina della stipulazione dei due citati contratti di affitto di azienda emergerebbe anche dal verbale di rilascio dell'Hotel Tritone a Banca delle Marche spa, in cui si dava espressamente atto della presenza del sig. per IA UZ nonché del sig. Parte_2 per Residence Bel Posto s.p.a. e si affermava che “la Residence Bel Posto occupa Parte_4 attualmente l'immobile”. Ciò sarebbe sintomo del fittizio contratto stipulato con la sig.ra Per_1
.
[...]
Sosteneva parte attrice che amministratore e soci di IA UZ avrebbero creato la società veicolo Erre. per stipulare una serie di contratti di subappalto con le società che Controparte_1 hanno svolto i lavori dell'Hotel Tritone prefigurandosi di non versare il corrispettivo pattuito. Si tratterebbe della medesima causa petendi per cui il Tribunale di Rimini ha condannato Erre.
[...]
IA UZ al pagamento della somma di euro 235.690,57 in favore Controparte_5 dell'attrice.
In particolare, in data 25 giugno 2008 IA UZ stipulava con il citato Controparte_2 contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile “Hotel Tritone”.
Una settimana dopo la stesura del contratto di leasing, in data 2 luglio 2008, veniva iscritta nel registro delle imprese la società Erre. la quale aveva quale socio al 99% nonché quale Controparte_1 amministratore unico il sig. Egli era anche socio al 99% nonché amministratore Parte_4 unico di la quale è a sua volta socia di IA UZ. Lo Controparte_4 stesso era inoltre l'amministratore unico di Residence Bel Posto srl al momento della sottoscrizione dell'affitto di azienda con IA UZ.
Quest'ultima società stipulava con Erre. un contratto di appalto per la realizzazione ovvero la CP_1 ristrutturazione integrale dell'Hotel Tritone pattuendo un corrispettivo di circa due milioni di euro.
Tale contratto prevedeva espressamente all'art. 9 che, trattandosi in gran parte di opere specialistiche, esse sarebbero state di conseguenza oggetto di subappalto.
Secondo l'attrice, Erre. non avrebbe di fatto svolto direttamente alcuna opera presso CP_1
l'Hotel Tritone, avendo subappaltato tutti i lavori a società terze. Nessuna delle imprese avrebbe tuttavia ricevuto il compenso pattuito per l'opera prestata.
La stipulazione da parte di IA UZ di un contratto di appalto meramente strumentale con
Erre. renderebbe evidente il concorso oltre che dell'amministratore CP_1 Parte_2 anche dei soci di IA UZ nella realizzazione del complessivo impianto
[...] truffaldino volto ad evitare pagamento dei fornitori, tra cui la società attrice.
A sostegno delle proprie tesi l'attrice sottolineava l'importanza per la neocostituita IA UZ dell'operazione relativa all'Hotel Tritone che richiedeva: I) l'ottenimento da parte di CP_6
[... di un finanziamento per euro 3.300.000; II) la ristrutturazione integrale dell'Hotel Tritone, in parte utilizzando i fondi provenienti dal contratto di leasing per un costo di circa di 2 milioni di euro.
Tale imponente operazione economica sarebbe stata significativa per IA UZ, costituita il
14 marzo 2007, solo un anno prima della conclusione del contratto con , e dotata Controparte_2 di una capitalizzazione di euro 20.000 e di un patrimonio sociale pressoché inesistente.
Alla luce di ciò non sarebbe possibile ipotizzare che i soci non siano stati a conoscenza e non avessero autorizzato nell'ambito dell'unica rilevantissima operazione economica posta in essere dalla società, la stipulazione di un contratto di appalto da due milioni di euro con Erre. Controparte_1
Inoltre, lo statuto di IA UZ prevedeva espressamente che per tutte le operazioni di valore unitario superiore ad euro 400.000 fosse necessaria la preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. Ma i soci né avrebbero posto in essere alcun atto di impugnativa del contratto né alcuna azione di responsabilità, avendo invece provveduto ad approvare all'unanimità tutti i bilanci di gestione, incluso quello relativo all'esercizio 2008.
Chiedeva quindi un risarcimento del danno così come determinato nella sentenza passata in giudicato n.1048/2017 cui si aggiungono le spese per recuperare il credito, per un totale di euro 426.862,39.
2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il convenuto in Parte_2 proprio ed in veste di procuratore generale della figlia così come da Parte_3 procura rilasciata in data 30.04.2008 (doc. 1), eccependo la carenza di legittimazione passiva nel giudizio di quest'ultima. Infatti, stante detta procura generale, la convenuta non avrebbe mai preso parte ad alcuna decisione afferente alla IA UZ.
Esponeva che il contratto di leasing era stato sottoscritto tra IA UZ e in Controparte_2 data 25.06.2008, al fine di consentire alla prima l'utilizzo della struttura alberghiera da ristrutturare ad insegna Hotel Tritone. Dal contratto si evinceva l'entità del finanziamento erogato (euro
3.300.000,00) nonché il corrispettivo che la IA UZ avrebbe dovuto versare alla
(euro 5.187.503,52 oltre iva). Controparte_7
Venivano indicate n.216 rate mensili, dell'importo di euro 24.016,22 oltre iva con un'eventuale opzione di acquisto dell'immobile, pari ad euro 660.000,00. Si trattava quindi di un leasing avente funzione traslativa.
Per via della necessità di effettuare importanti lavori strutturali sull'albergo oggetto di locazione finanziaria, le parti stabilivano un periodo di prelocazione pari a 24 mesi, terminato il quale la società di leasing avrebbe consegnato l'immobile alla IA UZ.
Tuttavia, poiché al termine della prelocazione biennale, la ristrutturazione diretta dall'Arch.
[...]
- nominato dalla stessa non era ancora ultimata, in data 09.11.2011 le parti CP_8 CP_2 convenivano di prorogare il periodo di prelocazione sino al 31.12.2012 (doc. 3), riparametrando il tasso di interesse relativo ai canoni di prelocazione.
In data 05.09.2012 le parti stabilivano che per consentire la prosecuzione degli ingenti lavori di ristrutturazione sull'Hotel Tritone, l'ente locatore avrebbe finanziato l'operazione di ristrutturazione dal medesimo diretta tramite proprio fiduciario per ulteriori euro 550.000,00, stabilendo un nuovo tasso di interesse e rideterminando i canoni. In data 04.01.2013 la prelocazione veniva ulteriormente prorogata fino al 30.06.2013. Infine, in data 12.06.2013 le parti concordavano una diminuzione di euro 124.000,00 del credito erogato ed una ennesima proroga del periodo di prelocazione sino al
31.12.2013 con riparametrazione dei canoni di leasing.
A seguito di queste vicende e per via dello scorretto comportamento contrattuale da parte di
, IA UZ si ritrovava a dover utilizzare le proprie risorse finanziarie per finire CP_2
i lavori di ristrutturazione dell'Hotel Tritone, così da potervi subentrare. Per il completamento dei lavori si vedeva dunque costretta a contattare un'altra impresa. Con Tra il mese di marzo ed il mese di giugno 2011 la società Erre. seguiva i lavori edili presso l'Hotel
Tritone per euro 125.000,00 regolarmente pagati mediante l'emissione di n.3 assegni circolari, come risultanti dalla documentazione contabile (doc.8).
Parte convenuta affermava di aver regolarmente versato a gli oneri di prelocazione dal CP_2 giugno 2008 sino al mese di novembre 2010 per complessivi euro 259.740,22. Ad ulteriore garanzia, IA UZ effettuava un pegno titoli per il valore di euro 550.000,00. Tali titoli sarebbero stati escussi più volte per un totale di euro 485.839,71 (doc.13).
Pertanto, la IA UZ avrebbe versato a a.s. la cifra di euro 745.579,93 per Controparte_7 poi subire la riconsegna al leasing dell'immobile il 20.10.2016.
avrebbe in seguito ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti tanto di IA CP_2
UZ quanto dei fideiussori, ovvero i signori in CP_3 Parte_2 proprio e quale procuratore della figlia, e ossia tutte le persone Parte_4 CP_9 che secondo l'attrice sarebbero state in accordo per frodarla.
In merito all'affittuaria dell'azienda alberghiera, sig.ra , affermava che la stessa, Persona_1
a seguito del contratto siglato il 19.06.2013, prendeva possesso dell'Hotel Tritone ma non provvedeva al pagamento dei canoni dovuti, nonostante le contestazioni della Residence Bel Posto srl (doc.30).
L'affittuaria privava, dunque, la Residence Bel Posto srl e di conseguenza IA UZ degli introiti necessari;
per tale ragione veniva adito il Tribunale di Rimini affinché la Residence Bel Posto srl potesse riprendere possesso della struttura alberghiera. Alla luce di ciò si spiegherebbe perché nel verbale di ripresa in consegna dei beni immobili citato da parte attrice si legge che la Residence Bel
Posto “occupa attualmente l'immobile”.
L'impossibilità di onorare quanto previsto nel contratto di leasing siglato nel 2008 sarebbe stata conseguenza in primo luogo della condotta della stessa che, pur avendo incassato Controparte_2 la notevole cifra di euro 745.579,93, avrebbe “stritolato” IA UZ rallentando l'esecuzione delle opere edili necessarie alla ristrutturazione tramite il proprio Direttore Lavori Arch.
[...] ed in contemporanea obbligato la stessa società, non essendo ancora ultimati i lavori, alla CP_8 proroga del periodo di prelocazione protrattosi sino al 31.12.2013, determinando un ulteriore forte aggravio di interessi. L'inadempimento della sig.ra con riconsegna della struttura Persona_1 alberghiera nel luglio 2015 concorreva ad impedire e porre termine all'operazione di leasing con riconsegna dell'albergo alla Banca Marche in data 26.10.2016.
Sarebbe quindi incontestabile la totale assenza di dolo e colpa del sig. e Parte_2 men che meno della figlia . Parte_3
Chiedeva dunque di rigettare la domanda di parte attrice e di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Solo documentalmente istruita, in data 27.3.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
NEL MERITO
4. Le domande di parte attrice non possono essere accolte
In via preliminare: sulla carenza di legittimazione passiva della convenuta Parte_3
Va accertata sulla base della procura rilasciata dalla convenuta al padre Parte_3
(doc.1 convenuto). Infatti, si tratta di una procura generale con cui la figlia Parte_2 ha autorizzato il padre a “compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente al patrimonio del mandante”. Tale procura è stata rilasciata in data 8
Settembre 2008, meno di tre mesi dopo la stipulazione del contratto di leasing tra IA UZ
e la società , Ciò lascia pure presumere che la procura sia stata conferita al fine di CP_2 garantire che fosse l'amministratore a prendere le decisioni attinenti alla Parte_2 gestione della società in vece della figlia.
Non può, infatti, condividersi la tesi di parte attrice secondo cui le diciture “dopo ampia e approfondita discussione tra i soci” (invero ricorrente formula di stile nei verbali d'assemblea) e
“l'assemblea unanime approva” che si rinvengono nei bilanci possano provare il fatto che abbia partecipato all'approvazione dei bilanci, non essendo presente nei Parte_3 documenti allegati dalla stessa parte attrice alcun riferimento specifico alla socia (doc.18 attrice). A ciò deve aggiungersi il fatto che tutti i bilanci allegati sono successivi all'8 Settembre 2008, quindi in ogni caso posteriori alla data di conferimento della procura.
Le stesse argomentazioni valgono per tutte le operazioni poste in essere da IA UZ posteriormente all'8 Settembre 2008.
Non può, dunque, trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2476 co. 8 in quanto difettano interamente i presupposti applicativi della norma, giacché non è possibile affermare che la socia abbia
“intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi”.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta
Parte_3
In ogni caso, nel merito non può ritenersi ex se “ dannoso” , tantomeno ex ante, il contrattò di leasing, ovvero la sua implicita ratifica successiva e/o dell'operato dell'amministratore) tramite la sola approvazione dei bilanci, considerate le vicissitudini dello stesso descritte dai convenuti;
così come non lo sono dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, le successive operazioni di cui infra.
Sulla responsabilità dell'amministratore Parte_2
In primo luogo, è necessario dar conto del fatto che il contratto stipulato da parte attrice per la Con ristrutturazione del sistema idraulico dell'Hotel Tritone intercorreva con la società Erre. alla quale erano stati subappaltati i lavori di ristrutturazione di detto Hotel da parte di IA UZ. Quest'ultima sarebbe, dunque, estranea al rapporto contrattuale tra Parte_1 ed Erre.Gi. Tuttavia, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di IA UZ sarebbe giustificata, in tesi di parte attrice: i) dal fatto che IA UZ si sarebbe spossessata del proprio unico cespite, ossia l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” in favore della Residence Bel
Posto, cagionando dunque l'impossibilità di corrispondere le rate del contratto di leasing stipulato Con con ii) dal fatto che Erre. ia stata una società creata come “scatola vuota” Controparte_2 dalla stessa IA UZ per rendersi volontariamente inadempiente nei confronti dei creditori.
Al riguardo, parte attrice ritiene applicabili le previsioni di cui all'art. 2476 co. 6 e 7 c.c. dettate in tema di srl.
Come noto, il comma 6 dell'art. 2476 c.c. disciplina l'azione dei creditori sociali, dettando la stessa regola che vige in materia di s.p.a. ai sensi dell'art.2934 c.c.; si tratta infatti oramai di due discipline parallele. Nonostante la dibattuta natura della responsabilità, la giurisprudenza prevalente tende a configurarla quale responsabilità extracontrattuale, essendo i creditori sociali soggetti terzi rispetto alla società. Incombe così sul creditore l'onere di provare il fatto illecito e l'esistenza del dolo o della colpa degli amministratori;
in merito al danno risarcibile, esso corrisponde a quello direttamente collegabile all'attività illecita che ha cagionato l'incapienza patrimoniale della società medesima con conseguente insoddisfazione dei creditori sociali.
Nel caso di specie, la responsabilità dell'amministratore consisterebbe nell'aver volontariamente posto in essere atti di spossessamento del patrimonio sociale, concedendo in affitto l'unico cespite, ossia l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” ad un prezzo incoerente con quello di mercato, integrando così il requisito della “inosservanza degli obblighi inerenti al patrimonio sociale” di cui agli artt. 2394
e 2476 co. 6 c.c.
Tuttavia, il Collegio non ritiene che possa essere ravvisata la dolosa inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione della integrità del patrimonio tale da cagionare l'insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Costituendosi in giudizio, infatti, ha dimostrato come tutte le decisioni Parte_2 prese nella gestione della società siano state finalizzate alla salvaguardia del rapporto contrattuale di leasing che intercorreva tra IA UZ e Il convenuto ha allegato Controparte_6
l'inadempienza contrattuale da parte di quest'ultima società (pp.
4-9 comparsa di costituzione e risposta), esponendo come le scelte gestorie prese dall'amministratore siano state condizionate dalla necessità di far fronte al rispetto delle obbligazioni nascenti dal contratto con , In CP_2 particolare, la scelta di affittare l'azienda alberghiera “Hotel Tritone” alla Residence Bel Posto nel
2014 è stata dettata dalla necessità di far fronte ai canoni di prelocazione che dovevano essere corrisposti a . Si è trattata, dunque, di una scelta conforme al potere di autonomia di CP_2 gestione.
Allo stesso modo, il convenuto ha provato come il contratto intercorrente tra la Residence Bel Posto
e l'affittuaria non fosse affatto fittizio ma l'inadempienza della affittuaria- che Persona_1 ha reso necessario l'intervento del Tribunale di Rimini (doc.32)- ha determinato a cascata l'impossibilità per Residence Bel Posto di corrispondere i canoni pattuiti a IA UZ.
Alla luce del quadro così definito, non è ravvisabile l'elemento soggettivo doloso (e neppure quello colposo) richiesto in capo all'amministratore affinché sia integrata la responsabilità ai sensi degli artt.
2394 e 2476 co.6 c.c.
In merito all'esperibilità dell'azione di cui al comma 7, essa fa riferimento all'azione del singolo creditore o del terzo;
è anch'essa una disciplina gemella di quella dettata in tema di s.p.a. all'art. 2395
c.c. La giurisprudenza tende ugualmente a configurarla come responsabilità extracontrattuale (Trib.
Roma 05/06/2017, n.11271), gravando anche in questo caso la prova della colpa o del dolo sul danneggiato. Particolarità dell'azione è che essa permette di agire per un danno diretto al socio o al terzo;
non può infatti trattarsi del riflesso di un pregiudizio sofferto dal patrimonio sociale ma il danno deve investire in via immediata il patrimonio del socio o del terzo.
In particolare, parte attrice tenta di far valere il danno diretto fondato dalla creazione di “scatola vuota” nella quale riversare le posizioni debitorie dei subappaltanti. Con Tuttavia, la prova della “interposizione fittizia” della società Erre. on può dirsi raggiunta, essendo le allegazioni di parte attrice solo generiche, giacché si limitano ad evidenziare un generale collegamento personale tra soci e amministratori delle diverse società. Neppure è stata data la prova del vantaggio che IA UZ avrebbe realizzato tramite l'asserita “interposizione fittizia” di
Erre.Gi.
A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha depositato le fatture di pagamento emesse da Erre.Gi
a IA UZ (doc.7 convenuto) e dimostrato l'effettività dei pagamenti da parte di quest'ultima (doc.8 convenuto); ciò dà pure atto del fatto che ci siano realmente stati dei lavori Con eseguiti dalla Società Erre. ull'Hotel Tritone.
Infine, non può condividersi la tesi secondo cui vi sia stato un “danno diretto” al patrimonio del Con singolo creditore, giacché la stessa dichiarazione di fallimento di Erre. imostra per tabulas che vi sia stato un pregiudizio per l'intero patrimonio sociale della società.
Neppure sono ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c., genericamente invocati da parte attrice.
Le azioni di responsabilità vanno dunque definitivamente respinte Sulla domanda di parte convenuta per la responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Non può ritenersi che parte attrice abbia agito con mala fede o colpa grave, considerati i vani tentativi di pignoramento dei beni nei confronti di IA UZ, che l'hanno ragionevolmente portata a supporre che la società potesse essersi volontariamente spossessata dei propri beni, al fine di evitare l'esecuzione stessa.
Sulle spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo;
parametri medi.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
2. dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di
Parte_3
3. condanna l pagamento delle spese processuali in favore Controparte_10 di ed liquidate in euro 22.457 di Parte_2 Parte_3 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore avv. STEFANO PAGLIERANI, dichiaratosi antistatario.
Bologna, 2..7.2025
Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli