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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7793/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] l'[...] (c.f. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'Avv. Sebastiano SCARDOVI, presso il cui studio, in Bologna, via Ranzani 13/3, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Michele Angelo C.F._2
LUPOI, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 14, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 22 novembre 2024:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: disporre l'affidamento esclusivo dei minori ed Persona_1 Persona_2 al padre ricorrente Parte_1
IN SUBORDINE: nel caso di mancato accoglimento della domanda principale riguardo ad PE2
disporre l'affidamento esclusivo al padre ricorrente del solo e confermare
[...] Persona_1 l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente di quest'ultimo presso il padre Persona_2
Parte_1 IN ULTERIORE SUBORDINE: disporre l'affidamento condiviso tra i genitori di entrambi i minori ed con collocamento prevalente di entrambi presso il padre a tutti gli effetti PE1 Persona_2 pagina 1 di 12 giuridico-amministrativi, anagrafici e di stato civile, fiscali e tributari, disponendo che gli stessi trascorrano i giorni della settimana e/o scolastici presso il padre. Nel caso, disporre, altresì, che la madre possa tenere con sè i figli due weekend al mese, alternati a quelli paterni, dall'uscita di scuola del venerdì (ovvero sabato) e riportare i minori direttamente a scuola il lunedì successivo.
I genitori e i figli, ad ulteriore riforma della sentenza di divorzio, potranno avere contatti telefonici senza limiti di orario. Per quanto riguarda le ferie e/o le vacanze scolastiche, confermare le statuizioni adottate nella sentenza di divorzio
ANNULLARE il contributo mensile per le spese ordinarie a carico del padre. DISPORRE un contributo mensile a carico della madre per la somma di 300,00 € mensili, rivalutabili annualmente Istat, da corrispondere al padre a titolo di mantenimento per ed Persona_1
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di Persona_2 dover riconoscere.
ORDINARE ad la restituzione integrale a di tutto quanto da lui Controparte_1 Parte_1 indebitamente versato da marzo 2023.
CONFERMARE le spese straordinarie, come da vigente Protocollo, in carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%. IN ULTERIORE SUBORDINE A TUTTO QUANTO SOPRA: da parte del ricorrente si Parte_1 ribadisce, per il caso di mancato accoglimento di tutte le domande che precedono, la piena adesione, come già espressa in sede di udienza del 15.02.2024 (cfr. riserva del 15.02.2024) alla proposta conciliativa così come formulata dall'Ill.mo Giudice alla precedente udienza del 20.12.2023 (cfr. verbale) e respinta dalla sola convenuta (cfr. verbale udienza del 15.02.2024). Controparte_1
IN ESTREMO SUBORDINE: confermare integralmente e recepire in sentenza tutto quanto stabilito dall'Ill.mo Giudice nell'ordinanza del 20.02.2024. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari”.
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 21 novembre 2024:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda e istanza disattesa, a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti:
- confermare l'affidamento dei figli minori ai genitori in modo condiviso;
- confermare, allo stato, il collocamento del figlio presso il padre e del figlio PE1 PE2 presso la madre;
- stabilire che stia a casa della madre per due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da PE1 scuola al lunedì mattina;
- regolamentare i rapporti tra e il padre nel modo ritenuto più opportuno, alla luce delle PE2 risultanze istruttorie;
- confermare l'importo dell'assegno stabilito in sede di divorzio a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento di , come rivalutato all'attualità; PE2
- porre a carico della GN l'obbligo di versare al signor entro il giorno 5 di ogni CP_1 PE2 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma di 200,00 euro, PE1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- confermare che ogni genitore contribuisca alle spese straordinarie sostenute dall'altro per i figli in misura pari al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Bologna;
- porre le spese di lite a carico (integrale o almeno parziale) del ricorrente.
Previa, se del caso, in via istruttoria ammissione di CTU per valutare la migliore regolamentazione dei periodi di frequentazione dei ragazzi con ciascun genitore, dando indicazioni su eventuali supporti ai minori e/o ai genitori”.
Il P.M. ha concluso: pagina 2 di 12 “riserva le conclusioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Rossano Controparte_1 Parte_1
Calabro (CS) il 25 giugno 2005. Dall'unione sono nati il 23 maggio 2009, ed , l'8 giugno 2010. PE1 PE2
Con sentenza n. 327/18 del 31 gennaio 2018 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha affidato i figli ai genitori in via condivisa collocandoli presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre, nonché ha posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile di 350,00 euro per il mantenimento della prole, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Dal marzo 2023 si è stabilmente trasferito a casa del padre. PE1
2. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023 il signor ha allegato che PE2 si è trasferito a casa sua, pur senza perdere il rapporto affettivo con la madre, PE1 mentre desidera stare presso ciascun genitore per la metà del tempo. PE2
Ha chiesto che:
- in via principale, entrambi i figli gli siano affidati in forma esclusiva, in subordine gli sia affidato in via esclusiva il solo in ulteriore subordine entrambi i PE1 ragazzi siano affidati in via condivisa ai due genitori;
- i minori siano collocati presso di lui e incontrino la madre a fine settimana alterni dal venerdì al lunedì mattina e nei periodi di vacanza come indicato nella sentenza di divorzio;
- sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla GN il contributo CP_1 per il mantenimento della prole e sia imposto alla stessa di pagargli a tale titolo la somma mensile di 300,00 euro;
- le spese straordinarie siano divise a metà tra i genitori. La GN si è costituita contestando le allegazioni di controparte e CP_1 domandando in via principale la reiezione di tutte le istanze di controparte e in subordine che la frequentazione dei figli sia regolamentata secondo quanto ritenuto di giustizia. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c. entrambe le parti hanno precisato e integrato le proprie richieste e hanno contestato le allegazioni di controparte. Nell'udienza del 24 ottobre 2023 sono state sentiti il ricorrente e la resistente. Il signor ha riferito che: PE2
- abita in un appartamento di sua proprietà sito nella via Barbieri n. 111 a Bologna con che si è trasferito a casa sua nel marzo 2023, e sua madre;
PE1
- il primogenito, che ha iniziato le scuole superiori nell'istituto “Aldini Valeriani”, va dalla GN tre fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla CP_1 domenica sera e solitamente un pomeriggio alla settimana senza pernottamento, dato che l'abitazione della madre è scomoda per la scuola;
- vive dalla madre e sta da lui 12 o 13 giorni al mese con relativi PE1 pernottamenti, dormendo o con il fratello o nel divano letto in soggiorno;
pagina 3 di 12 - il calendario di visita viene redatto sulla base dei suoi turni, che egli trasmette alla controparte il 20 di ogni mese;
lavora per 6 ore al giorno con turni organizzati su 5 giorni (dalle 7,00 alle 13,00, dalle 13,00 alle 19,00, dalle 19,00 alle 24,00, dalle 00,00 alle 7,00 e un dì di riposo). La GN ha dichiarato che: PE2
- abita in un appartamento di cui è usufruttuaria e i figli sono proprietari in via Mario De Maria n. 14 su cui non gravano oneri;
- nello stesso stabile è proprietaria di un'unità abitativa e di un garage che affitta a uso turistico sulla piattaforma “AirBNB” per 90,00 euro al giorno, arrivando a guadagnare 8.500,00 euro circa all'anno; è inoltre intestataria della quota di ½ dell'appartamento in via Timavo n. 34 in cui abita suo padre;
è infine contitolare con il padre e la sorella di immobili a Rossano Calabro che tuttavia non sono a reddito e non utilizzano, a parte una villetta di cui ella ha una quota di 1/6;
- non la va a trovare praticamente mai asserendo di avere impegni e/o di PE1 non trovarsi bene;
- , che come il fratello fa ciò che vuole senza seguire regole fisse, da marzo PE2 alla fine dell'estate 2023 è stato dal padre circa la metà del tempo, mentre dopo il ritorno dalle vacanze c'è stato pochissimi giorni. Nell'udienza del 20 dicembre 2023 sono stati sentiti i due minori, che hanno confermato che vivono dal padre ed dalla madre e hanno riferito dei PE1 PE2 loro rapporti tra loro e con i genitori. In particolare, il primogenito ha affermato che va dalla madre a weekend alterni dormendo lì la sera del sabato, mentre il secondogenito ha dichiarato che vorrebbe stare dal padre un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, oltre a qualche giorno nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Nella successiva udienza del 14 giugno 2024 sono state escusse le testimoni e e sono state liberamente interrogate le Testimone_1 Testimone_2 parti. Il signor ha riferito che: PE2
- va a trovare la madre un pomeriggio alla settimana non fermandosi mai PE1 per la notte in quanto la GN;
a suo dire, parla male del padre;
CP_1
- si reca a casa sua una volta alla settimana senza pernottare e solitamente PE2 gli chiede che non sia presente la NN;
- è sovrintendente della Polizia di Stato e percepisce un emolumento mensile medio di circa 2.000,00 euro;
- riceve inoltre 54,00 euro mensili di assegno unico;
- non ha finanziamenti da rifondere;
- è proprietario, oltre che della casa in cui vive in via Barbieri n. 111, anche di un monolocale in via Carracci, entrambi non gravati da mutui;
- non loca quest'ultimo immobile perchè lo usa per ospitare parenti e amici e come punto di appoggio per sé, essendo molto vicino al suo luogo di lavoro. La GN ha dichiarato che: CP_1
pagina 4 di 12 - va da lei meno di una volta alla settimana perché è arrabbiato con lei, PE1 dato che sostiene che avrebbe tradito suo padre, che quest'ultimo avrebbe pagato la casa in cui abita e che non sarebbe una buona madre;
- , che pure le dice che vuole bene al padre, non va a trovarlo volentieri PE2 perché asserisce che la NN paterna e la nuova compagna del signor parlano PE2 male di lei;
- abita in un appartamento in via Mario De Maria n. 14 di proprietà dei sui figli di cui ella è usufruttuaria;
- nello stesso stabile è intestataria di un altro appartamento adibito a “Airbnb”, attività da cui percepisce circa 400,00 euro netti al mese;
- è altresì nuda proprietaria di un'unità abitativa in via Timavo a Bologna nella quale abita suo padre;
- insieme a quest'ultimo e a sua sorella è titolare di un appartamento a Rossano Calabro usato come casa di vacanza e di terreni agricoli che non fruttano alcunchè;
- lavora per la “IBL Banca”, guadagnando circa 1.500,00 euro al mese, oltre a tredicesima e a quattordicesima;
- percepisce inoltre l'importo di 54,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Nell'udienza del 23 gennaio 2025 la Giudice designata ha rimesso al Collegio per la decisione, Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Come noto, la revisione dell'assegno divorzile e dei contributi stabiliti nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento di quello civile postulano l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo e quantificativo delle somme dovute, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti;
inoltre, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, sentenza n. 787 del 13 gennaio 2017; Cass. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22 novembre
2023). Alla luce del suddetto costante orientamento giurisprudenziale, dunque, potranno essere tenute in considerazione soltanto le circostanze sopravvenute all'emanazione della sentenza n. 327/18 del 31 gennaio 2018.
pagina 5 di 12 3b. Ciò posto, innegabili cambiamenti sono avvenuti in relazione alla sistemazione dei figli, dato che si è trasferito a casa del padre ed va a trovare PE1 PE2 quest'ultimo molto meno di quanto previsto nella sentenza dichiarativa del divorzio. Si premette che non è opportuno disporre una C.T.U. per valutare la capacità genitoriale delle parti come richiesto dalla convenuta, atteso che l'espletamento della stessa è reso superfluo dalla relazione dei servizi sociali datata 5 giugno 2024, molto ampia e bene argomentata, e dalle dichiarazioni rese nel procedimento dalle parti e dai minori. In particolare, i servizi:
- hanno dato conto della persistenza di insanabili conflitti tra i genitori, che sviliscono reciprocamente l'uno il ruolo dell'altro;
- hanno osservato che le disposizioni della Giudice designata non hanno trovato applicazione per la resistenza dei minori e che di fatto vive con il padre e PE1 incontra poco la madre ed sta con la GN e vede il signor PE2 CP_1
e il fratello solo fuori casa, in assenza della NN paterna;
PE2
- hanno riferito che:
• la GN ha mostrato un forte dispiacere (un senso di “lutto”) per CP_1
l'allontanamento da lei di PE1
• quest'ultimo ha ammesso di non andare dalla madre secondo quanto previsto dal Tribunale asserendo di non sopportare certi atteggiamenti e situazioni (ad esempio il fatto che la genitrice in passato aveva ostacolato i suoi incontri con il padre e avrebbe mentito a quest'ultimo e ai figli su molte vicende della famiglia, in particolare cercando di mettere i ragazzi contro il signor PE2 dicendo loro cose non vede); ha dichiarato di sentirsi sereno a casa del padre e di avere ottenuto migliori risultati scolastici stando con lui, mentre la GN
spesso si sarebbe sostituita a lui nel far nei compiti;
CP_1
• ha affermato di andare poco volentieri dal padre a causa della PE2 presenza della NN, che lo fa arrabbiare parlando male della madre e della famiglia di lei;
ha sostenuto di non spiegarsi la ragione per la quale il fratello è tanto arrabbiato con la GN e di sentire la sua mancanza;
ha CP_1 dichiarato di volere rimanere estraneo al conflitto tra i genitori per poterseli godere entrambi, specificando in particolare che se non fosse per la NN paterna andrebbe più spesso a casa del padre, pur litigandoci con maggiore frequenza rispetto a quanto fa con la madre. Sulla base di quanto osservato hanno concluso rilevando che:
- appare evidente dai racconti di tutte le persone sentite che il conflitto tra le parti si è esteso anche alle famiglie di origine e addirittura alle Regioni di provenienza (“Campania
contro
Calabria”). I contrasti sono caratterizzati “da continui attacchi verbali, scritti, agiti tramite denunce e ricorsi in Tribunale” e a ogni azione di uno segue una risposta dell'altro “in un crescendo senza fine”. Inoltre, “l'attacco diretto si alterna, come modalità confliggente all'utilizzo dei figli come strumenti per riportare all'altro delle istanze o per cercare consenso”. Questo “conflitto è così intenso che ha avuto pagina 6 di 12 necessità di avere degli eredi nella nuova generazione di e , con la PE1 PE2 richiesta esplicita di schierarsi dall'una o dall'altra parte”, tanto che “entrambi i ragazzi hanno riportato l'emozione della rabbia che permea le dinamiche familiari;
una rabbia legata al sentimento dell'ingiustizia, che vede una vittima e un carnefice sempre, un bugiardo e un onesto, la guardia il ladro, il bianco e nero”;
- , “nella sua scelta di restare a casa con la madre, sembra avere PE2 conservato il suo status quo, preferendo non fare dei cambiamenti durante la belligeranza e assecondando i suoi bisogni di ragazzo adolescente. Ha preservato un filo diretto con entrambi i genitori esprimendo criticità nei confronti della rete parentale del padre. ……. è un ragazzo che porta all'attenzione la sua rabbia, afferma di PE2 non sapere come gestirla, la porta all'attenzione del suo medico e lo fa presente nei discorsi si avvale del diritto di essere quattordicenne in una situazione complessa, in cui la rabbia l'ha ereditata. Il suo essere più assente a scuola del fratello viene visto dalle parti o come nota di demerito o come una necessità funzionale alla sua vita di ragazzo, che deve conciliare altre istanze: due approcci che difficilmente trovano dei punti di unione, se la base è nel conflitto”;
- dal canto suo, “non ha ben presente di essere arrabbiato, ne riesce a PE1 parlare con consapevolezza solo con il necessario accompagnamento di un adulto, perché parrebbe più razionale e meno in contatto con le sue emozioni. Ha bisogno di una narrazione familiare nuova, di trovare dei nuovi eroi e delle nuove persone cattive con il metodo logico deduttivo (“ho le prove che sia così, ho fatto il video così sono creduto”). Chiede protezione al padre, di “salvarlo” dalle incongruenze degli adulti, ma intanto nasconde al padre di fumare, perchè non calza con il personaggio quasi perfetto di sé che sta costruendo insieme a lui, irreprensibile, ligio al dovere, un “vero ometto”. Chiede di essere protetto quando va in conflitto con gli altri, senza fare affidamento sulle sue risorse autonome, alla lettura del contesto. Il rapporto con la PE NN viene raccontato come necessario affinché qualcuno si occupi di lui, al posto suo. Se la NN è stata la madre di due persone che stima molto, il padre e lo zio
, riuscirà anche con lui. Questo meccanismo lo svuota del potere personale, della PE4 stima di sé e nella consapevolezza di essere amato dai suoi genitori anche se fuma e dice le parolacce. rappresenta la sua confusione imitando gli adulti, PE1 cercando di ragionare come loro togliendosi uno spazio di autenticità importante”;
- l'elemento che “accomuna i fratelli sembra una disregolazione dell'emotività: trattenere la rabbia per per poi canalizzarla sulla madre;
esplosioni PE1 frequenti di rabbia, anche con agiti fisici per . Quest'ultimo sembra essere più PE2 in contatto con se stesso, più autonomo nel pensiero di suo fratello che PE1 appare più rigido e bisognoso di una cornice chiara con pochi elementi che possano eliminare complessità”;
- dal canto loro, i signori e sembra che necessitino “di CP_1 PE2 mantenere un legame tra di loro tramite il conflitto, nell'incapacità di adattarsi alla separazione. Di fatto il signor non ha più intrapreso una convivenza e nel PE2 menage familiare ha bisogno di coinvolgere la madre, di tornare alla famiglia di
pagina 7 di 12 origine, ai valori ricevuti nell'infanzia, con la falsa speranza che se hanno funzionato per lui possono funzionare per i figli. Sebbene abbia una relazione stabile e un'amica di famiglia come la GN , che ha ottenuto il merito di essere super partes, pare Tes_2 necessitino della debita distanza dalla tana familiare dove è consentito l'accesso a PE NN . Si presenta come una persona fortemente pragmatica, risolutiva, ma sul bisogno del figlio di vivere in maniera serena la parte materna, nonostante la sua disponibilità formale a favorire i contatti, sembra non dimostri le stesse capacità di problem solving e inoltre non riconosce nel Servizio sociale un interlocutore con cui confrontarsi, con cui mettere in dubbio la propria genitorialità. La mamma ad oggi si presenta più autonoma nella sua riorganizzazione di vita, capace di non coinvolgere nessuno nella gestione dei figli, anche grazie ad degli orari di lavoro fissi e diurni, ma coinvolta fortemente nelle dinamiche conflittuali”;
- l'attuale regolamentazione dei minori collocati ognuno da un genitore non soddisfi le necessità dei medesimi, ma può essere considerata una fase propedeutica affinché si addivenga ad collocamento paritario, così come ipotizzato in passato che possa vedere i fratelli stare insieme 15 giorni dalla madre e 15 giorni dal padre. Orbene, dalla relazione dei servizi sopra compendiata non emergono elementi che inducano a ritenere l'inadeguatezza genitoriale della GN e la maggiore CP_1 aderenza all'interesse della prole di un affidamento esclusivo al padre. In realtà, entrambe le parti presentano seri elementi di criticità, che si esprimono nel loro aspro e inconciliabile conflitto, che è arrivato a coinvolgere, oltre alla famiglie di origine, anche i figli, nell'atteggiamento (che si è evidenziato anche nel corso del presente procedimento) reciprocamente rivendicativo e nell'incapacità dimostrata di indurre i figli a rispettare le decisioni del Tribunale ingenerando -come correttamente rilevato dai servizi sociali- la non educativa convinzione di essere liberi dall'obbligo di rispettare le regole e le indicazioni che provengono dall'esterno. Ne consegue che non emergono ragioni per derogare al principio generale dell'affidamento condiviso, quale quello che meglio garantisce il principio generale della bi-genitorialità. A causa delle evidenziate criticità appare peraltro opportuno disporre la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato indicato in dispositivo.
3c. Per quanto riguarda il collocamento della prole allo stato non ricorrono le condizioni per modificare radicalmente d'imperio -contro l'espressa volontà dei ragazzi, ormai ultraquattordicenni- la situazione che si è creata. Pertanto, va collocato presso il padre ed presso la madre. PE1 PE2
Tuttavia, nell'ottica di cercare di ricostruire la relazione tra i due ragazzi ed entrambi i loro genitori e di mantenere il rapporto tra i fratelli, appare opportuno prevedere che il primogenito trascorra dalla madre il primo e il terzo fine settimana del mese dal sabato all'uscita da scuola (o alle ore 13,00 nel caso di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola o alle 9,00 in caso di chiusura scolastica e che stia con il padre il PE2 secondo e il quarto weekend del mese dal sabato all'uscita da scuola (o alle ore 13,00 in pagina 8 di 12 caso di vacanza scolastica) al lunedì mattina all'ingresso a scuola o alle 9,00 in caso di chiusura scolastica. Nel corso delle vacanze natalizie i due ragazzi staranno con il padre e la madre gli stessi giorni, da individuarsi ad anni alterni dal 23 alle 16,00 al 25 dicembre alle 21,00 e il 6 gennaio dalle 10,00 alle 21,00 oppure nel 26 dicembre dalle 10,00 alle 21,00 e dal 30 dicembre alle 16,00 al 1° gennaio alle 21,00. Nelle vacanze pasquali entrambi trascorreranno insieme con il padre e la madre tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In estate, infine, trascorreranno lo stesso periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Il genitore collocatario che non garantirà il rispetto del calendario da parte del figlio allocato presso di sé dovrà pagare all'altro genitore l'importo di 100,00 euro al giorno (ovvero 200,00 euro per ogni fine settimana il cui il ragazzo non rispetterà i dettami del Tribunale). 3d. Al cambiamento del regime di collocamento affidamento della prole non può che conseguire un mutamento del contributo al mantenimento ordinario della stessa, mentre nulla va disposto sulle spese straordinarie, sulle quali non vi è contrasto. Orbene, il signor PE2
- abita con la madre e in un appartamento di sua proprietà sito in via PE1
Barbieri n. 111 libero da oneri;
- è vice – sovrintendente della Polizia Ferroviaria;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui ammontanti rispettivamente a 32.336,00 euro, a 34.797,00 euro e a 32.049,00 euro (corrispondenti mensilmente a 2.695,00, a 2.900,00 euro e a 2.671,00 euro); nel triennio ha dunque avuto redditi annuali netti di 33.061,00 euro pari a 2.755,00 euro;
- oltre che dell'appartamento in via Barbieri n. 111 in cui vive, è proprietario anche di un immobile in via Carracci n. 9 a Bologna, che non è dimostrato che sia a reddito;
- è intestatario di un conto corrente acceso presso la BNL su cui non si rilevano movimenti significativi, ma su cui al 31 marzo 2023 vi era un saldo attivo di 52.146,65 euro;
sullo stesso istituto di credito ha un risparmio amministrato che al 31 marzo 2023 ammontava a 48.415,00 euro.
Dal canto suo la GN : CP_1
- abita con in un appartamento in via De Maria 14 di cui è usufruttuaria e i PE2 figli proprietari;
- è intestataria di un'unità abitativa nello stesso stabile che affitta a uso turistico con la piattaforma “Airbnb”; è inoltre titolare della quota di 1/6 di un appartamento a Rossano Calabro (CS), di ½ di due terreni e di due magazzini nello stesso comune calabrese;
infine è nuda proprietaria della porzione di ½ di un appartamento in via Timavo n. 34 a Bologna;
- dal 2015 lavora per la “IBL Banca”;
pagina 9 di 12 - per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha prodotto CU da cui emergono redditi netti annui pari rispettivamente a 18.852,00 euro, a 19.609,00 euro e a 19.861,00 euro (corrispondenti a 1.571,00, a 1.634,00 e a 1.655,00 euro mensili); in media nel triennio ha dunque percepito un reddito netto di 19.441,00 euro, pari a 1.620,00 euro mensili;
- a tali entrate si debbono aggiungere quelle derivanti dall'affitto turistico dell'appartamento in via De Maria, che, secondo quando allegato della parte, ammonterebbero a circa 8.500,00 annui (corrispondenti a 708,00 euro mensili;
- in udienza ha infine allegato -senza peraltro dimostrarlo- di dovere rifondere un finanziamento in 30 rate mensili da 1000,00 euro l'una. Si deve inoltre tenere in considerazione che non può attribuirsi rilievo all'assunto della resistente secondo cui il ha ricevuto bonifici da vari condomini nel 2022. PE2
Anche a prescindere dalla circostanza che è verosimile l'assunto del ricorrente che si è trattato di rimborso di spese che aveva sostenuto per alcuni lavori di ordinaria amministrazione nei condomini in cui abitano lui, i figli e la compagna o in cui è proprietario di un appartamento (assunto che tenuto conto dell'entità delle somma appare verosimile), non può non osservarsi che si tratta di somme ricevute nel 2022, ovvero prima dell'instaurazione del presente giudizio e che non risultano analoghi versamenti dal 2023. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto conto -oltre che della non irrilevante disparità reddituale tra i litiganti, anche valutando i guadagni della resistente con “Airbnb”- del fatto che ciascuna delle parti si occupa in via largamente prevalente di un figlio e vede l'altro per gli stessi archi di tempo, appare equo e congruo confermare a carico del padre per il mantenimento di l'importo di 350,00 euro stabilito in PE2 sede di divorzio e prevedere a carico della madre quello di 200,00 euro per il mantenimento di PE1
3e. Sebbene la ripetizione di somme indebitamente pagate a titolo di mantenimento sia ormai pacificamente ammissibile, nel presente procedimento la richiesta del signor di condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente PE2 ricevute dal giugno al dicembre 2023 è stata proposta tardivamente, nella comparsa conclusionale. Non avendo la GN accettato il contraddittorio, l'istanza deve essere CP_1 dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca rispetto alle domande iniziali.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 327/18 del 31 gennaio 2018:
1) dispone, per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo con il seguente mandato:
- verificare il rispetto del calendario di visita dettato nel presente provvedimento;
- favorire il riavvicinamento dei due ragazzi al genitore non allocatario;
pagina 10 di 12 - facilitare il dialogo tra i genitori nell'interesse della serena crescita dei ragazzi;
2) colloca presso il padre ed presso la madre;
PE1 PE2
3) dispone che:
- trascorra dalla madre il primo e il terzo fine settimana del mese dal PE1 venerdì all'uscita da scuola (o dalle 13,00 nei giorni di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle 9,00 nei giorni di chiusura della scuola), con obbligo per il padre di accompagnarlo a casa della madre e di quest'ultima di riportarlo dal primo;
- stia con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (o dalle 13,00 nei PE2 giorni di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle 9,00 nei giorni di chiusura della scuola), con obbligo per la madre di accompagnarlo a casa del padre e di quest'ultimo di riportarlo dalla prima;
- nelle vacanze natalizie i due ragazzi staranno con il padre e la madre gli stessi giorni, da individuarsi ad anni alterni dal 23 alle 16,00 al 25 dicembre alle 21,00 e il 6 gennaio dalle 10,00 alle 21,00 oppure nel 26 dicembre dalle 10,00 alle 21,00 e dal 30 dicembre alle 16,00 al 1° gennaio alle 21,00; il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro e quest'ultimo li riporterà dal primo;
nel 2025 i minori passeranno il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
- nelle ferie pasquali ed passeranno con il padre e la madre gli PE1 PE2 stessi tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; anche in questo caso, il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro e quest'ultimo li riporterà dal primo;
nel 2025 i ragazzi staranno la Domenica di Pasqua con il padre;
- in estate, infine, i figli trascorreranno lo stesso periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in archi di tempo che questi ultimi dovranno stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro all'inizio della vacanza e quest'ultimo li riporterà dal primo alla fine;
in caso di mancato accordo sui periodi negli anni pari deciderà il padre e in quelli dispari la madre;
4) prevede che il genitore collocatario che non garantirà il rispetto del calendario da parte del figlio allocato presso di sé dovrà pagare all'altro genitore l'importo di 100,00 euro al giorno (ovvero 200,00 euro per ogni fine settimana il cui il ragazzo non rispetterà i dettami del Tribunale);
5) conferma la revoca con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo per il signor di pagare alla GN un contributo per il mantenimento ordinario di PE2 CP_1
collocato presso di sé; PE1
6) a partire dalla data della domanda pone a carico del signor l'obbligo di PE2 versare alla GN entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 350,00 euro CP_1 per il mantenimento ordinario di;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle PE2 necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 11 di 12 7) con decorso dall'introduzione del presente giudizio, pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di tra le spese in oggetto vanno PE1 incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) conferma per il resto la menzionata sentenza;
9) compensa integralmente le spese di lite, Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 31 gennaio 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nato a [...] l'[...] (c.f. , assistito e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'Avv. Sebastiano SCARDOVI, presso il cui studio, in Bologna, via Ranzani 13/3, è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Michele Angelo C.F._2
LUPOI, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 14, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 22 novembre 2024:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: disporre l'affidamento esclusivo dei minori ed Persona_1 Persona_2 al padre ricorrente Parte_1
IN SUBORDINE: nel caso di mancato accoglimento della domanda principale riguardo ad PE2
disporre l'affidamento esclusivo al padre ricorrente del solo e confermare
[...] Persona_1 l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente di quest'ultimo presso il padre Persona_2
Parte_1 IN ULTERIORE SUBORDINE: disporre l'affidamento condiviso tra i genitori di entrambi i minori ed con collocamento prevalente di entrambi presso il padre a tutti gli effetti PE1 Persona_2 pagina 1 di 12 giuridico-amministrativi, anagrafici e di stato civile, fiscali e tributari, disponendo che gli stessi trascorrano i giorni della settimana e/o scolastici presso il padre. Nel caso, disporre, altresì, che la madre possa tenere con sè i figli due weekend al mese, alternati a quelli paterni, dall'uscita di scuola del venerdì (ovvero sabato) e riportare i minori direttamente a scuola il lunedì successivo.
I genitori e i figli, ad ulteriore riforma della sentenza di divorzio, potranno avere contatti telefonici senza limiti di orario. Per quanto riguarda le ferie e/o le vacanze scolastiche, confermare le statuizioni adottate nella sentenza di divorzio
ANNULLARE il contributo mensile per le spese ordinarie a carico del padre. DISPORRE un contributo mensile a carico della madre per la somma di 300,00 € mensili, rivalutabili annualmente Istat, da corrispondere al padre a titolo di mantenimento per ed Persona_1
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di Persona_2 dover riconoscere.
ORDINARE ad la restituzione integrale a di tutto quanto da lui Controparte_1 Parte_1 indebitamente versato da marzo 2023.
CONFERMARE le spese straordinarie, come da vigente Protocollo, in carico ad entrambi i genitori nella misura del 50%. IN ULTERIORE SUBORDINE A TUTTO QUANTO SOPRA: da parte del ricorrente si Parte_1 ribadisce, per il caso di mancato accoglimento di tutte le domande che precedono, la piena adesione, come già espressa in sede di udienza del 15.02.2024 (cfr. riserva del 15.02.2024) alla proposta conciliativa così come formulata dall'Ill.mo Giudice alla precedente udienza del 20.12.2023 (cfr. verbale) e respinta dalla sola convenuta (cfr. verbale udienza del 15.02.2024). Controparte_1
IN ESTREMO SUBORDINE: confermare integralmente e recepire in sentenza tutto quanto stabilito dall'Ill.mo Giudice nell'ordinanza del 20.02.2024. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari”.
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 21 novembre 2024:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda e istanza disattesa, a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti:
- confermare l'affidamento dei figli minori ai genitori in modo condiviso;
- confermare, allo stato, il collocamento del figlio presso il padre e del figlio PE1 PE2 presso la madre;
- stabilire che stia a casa della madre per due weekend al mese, dal venerdì all'uscita da PE1 scuola al lunedì mattina;
- regolamentare i rapporti tra e il padre nel modo ritenuto più opportuno, alla luce delle PE2 risultanze istruttorie;
- confermare l'importo dell'assegno stabilito in sede di divorzio a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento di , come rivalutato all'attualità; PE2
- porre a carico della GN l'obbligo di versare al signor entro il giorno 5 di ogni CP_1 PE2 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di la somma di 200,00 euro, PE1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- confermare che ogni genitore contribuisca alle spese straordinarie sostenute dall'altro per i figli in misura pari al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Bologna;
- porre le spese di lite a carico (integrale o almeno parziale) del ricorrente.
Previa, se del caso, in via istruttoria ammissione di CTU per valutare la migliore regolamentazione dei periodi di frequentazione dei ragazzi con ciascun genitore, dando indicazioni su eventuali supporti ai minori e/o ai genitori”.
Il P.M. ha concluso: pagina 2 di 12 “riserva le conclusioni”
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Rossano Controparte_1 Parte_1
Calabro (CS) il 25 giugno 2005. Dall'unione sono nati il 23 maggio 2009, ed , l'8 giugno 2010. PE1 PE2
Con sentenza n. 327/18 del 31 gennaio 2018 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha affidato i figli ai genitori in via condivisa collocandoli presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre, nonché ha posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile di 350,00 euro per il mantenimento della prole, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Dal marzo 2023 si è stabilmente trasferito a casa del padre. PE1
2. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023 il signor ha allegato che PE2 si è trasferito a casa sua, pur senza perdere il rapporto affettivo con la madre, PE1 mentre desidera stare presso ciascun genitore per la metà del tempo. PE2
Ha chiesto che:
- in via principale, entrambi i figli gli siano affidati in forma esclusiva, in subordine gli sia affidato in via esclusiva il solo in ulteriore subordine entrambi i PE1 ragazzi siano affidati in via condivisa ai due genitori;
- i minori siano collocati presso di lui e incontrino la madre a fine settimana alterni dal venerdì al lunedì mattina e nei periodi di vacanza come indicato nella sentenza di divorzio;
- sia revocato l'obbligo a suo carico di versare alla GN il contributo CP_1 per il mantenimento della prole e sia imposto alla stessa di pagargli a tale titolo la somma mensile di 300,00 euro;
- le spese straordinarie siano divise a metà tra i genitori. La GN si è costituita contestando le allegazioni di controparte e CP_1 domandando in via principale la reiezione di tutte le istanze di controparte e in subordine che la frequentazione dei figli sia regolamentata secondo quanto ritenuto di giustizia. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c. entrambe le parti hanno precisato e integrato le proprie richieste e hanno contestato le allegazioni di controparte. Nell'udienza del 24 ottobre 2023 sono state sentiti il ricorrente e la resistente. Il signor ha riferito che: PE2
- abita in un appartamento di sua proprietà sito nella via Barbieri n. 111 a Bologna con che si è trasferito a casa sua nel marzo 2023, e sua madre;
PE1
- il primogenito, che ha iniziato le scuole superiori nell'istituto “Aldini Valeriani”, va dalla GN tre fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla CP_1 domenica sera e solitamente un pomeriggio alla settimana senza pernottamento, dato che l'abitazione della madre è scomoda per la scuola;
- vive dalla madre e sta da lui 12 o 13 giorni al mese con relativi PE1 pernottamenti, dormendo o con il fratello o nel divano letto in soggiorno;
pagina 3 di 12 - il calendario di visita viene redatto sulla base dei suoi turni, che egli trasmette alla controparte il 20 di ogni mese;
lavora per 6 ore al giorno con turni organizzati su 5 giorni (dalle 7,00 alle 13,00, dalle 13,00 alle 19,00, dalle 19,00 alle 24,00, dalle 00,00 alle 7,00 e un dì di riposo). La GN ha dichiarato che: PE2
- abita in un appartamento di cui è usufruttuaria e i figli sono proprietari in via Mario De Maria n. 14 su cui non gravano oneri;
- nello stesso stabile è proprietaria di un'unità abitativa e di un garage che affitta a uso turistico sulla piattaforma “AirBNB” per 90,00 euro al giorno, arrivando a guadagnare 8.500,00 euro circa all'anno; è inoltre intestataria della quota di ½ dell'appartamento in via Timavo n. 34 in cui abita suo padre;
è infine contitolare con il padre e la sorella di immobili a Rossano Calabro che tuttavia non sono a reddito e non utilizzano, a parte una villetta di cui ella ha una quota di 1/6;
- non la va a trovare praticamente mai asserendo di avere impegni e/o di PE1 non trovarsi bene;
- , che come il fratello fa ciò che vuole senza seguire regole fisse, da marzo PE2 alla fine dell'estate 2023 è stato dal padre circa la metà del tempo, mentre dopo il ritorno dalle vacanze c'è stato pochissimi giorni. Nell'udienza del 20 dicembre 2023 sono stati sentiti i due minori, che hanno confermato che vivono dal padre ed dalla madre e hanno riferito dei PE1 PE2 loro rapporti tra loro e con i genitori. In particolare, il primogenito ha affermato che va dalla madre a weekend alterni dormendo lì la sera del sabato, mentre il secondogenito ha dichiarato che vorrebbe stare dal padre un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, oltre a qualche giorno nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Nella successiva udienza del 14 giugno 2024 sono state escusse le testimoni e e sono state liberamente interrogate le Testimone_1 Testimone_2 parti. Il signor ha riferito che: PE2
- va a trovare la madre un pomeriggio alla settimana non fermandosi mai PE1 per la notte in quanto la GN;
a suo dire, parla male del padre;
CP_1
- si reca a casa sua una volta alla settimana senza pernottare e solitamente PE2 gli chiede che non sia presente la NN;
- è sovrintendente della Polizia di Stato e percepisce un emolumento mensile medio di circa 2.000,00 euro;
- riceve inoltre 54,00 euro mensili di assegno unico;
- non ha finanziamenti da rifondere;
- è proprietario, oltre che della casa in cui vive in via Barbieri n. 111, anche di un monolocale in via Carracci, entrambi non gravati da mutui;
- non loca quest'ultimo immobile perchè lo usa per ospitare parenti e amici e come punto di appoggio per sé, essendo molto vicino al suo luogo di lavoro. La GN ha dichiarato che: CP_1
pagina 4 di 12 - va da lei meno di una volta alla settimana perché è arrabbiato con lei, PE1 dato che sostiene che avrebbe tradito suo padre, che quest'ultimo avrebbe pagato la casa in cui abita e che non sarebbe una buona madre;
- , che pure le dice che vuole bene al padre, non va a trovarlo volentieri PE2 perché asserisce che la NN paterna e la nuova compagna del signor parlano PE2 male di lei;
- abita in un appartamento in via Mario De Maria n. 14 di proprietà dei sui figli di cui ella è usufruttuaria;
- nello stesso stabile è intestataria di un altro appartamento adibito a “Airbnb”, attività da cui percepisce circa 400,00 euro netti al mese;
- è altresì nuda proprietaria di un'unità abitativa in via Timavo a Bologna nella quale abita suo padre;
- insieme a quest'ultimo e a sua sorella è titolare di un appartamento a Rossano Calabro usato come casa di vacanza e di terreni agricoli che non fruttano alcunchè;
- lavora per la “IBL Banca”, guadagnando circa 1.500,00 euro al mese, oltre a tredicesima e a quattordicesima;
- percepisce inoltre l'importo di 54,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Nell'udienza del 23 gennaio 2025 la Giudice designata ha rimesso al Collegio per la decisione, Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Come noto, la revisione dell'assegno divorzile e dei contributi stabiliti nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento di quello civile postulano l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo e quantificativo delle somme dovute, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti;
inoltre, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, sentenza n. 787 del 13 gennaio 2017; Cass. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22 novembre
2023). Alla luce del suddetto costante orientamento giurisprudenziale, dunque, potranno essere tenute in considerazione soltanto le circostanze sopravvenute all'emanazione della sentenza n. 327/18 del 31 gennaio 2018.
pagina 5 di 12 3b. Ciò posto, innegabili cambiamenti sono avvenuti in relazione alla sistemazione dei figli, dato che si è trasferito a casa del padre ed va a trovare PE1 PE2 quest'ultimo molto meno di quanto previsto nella sentenza dichiarativa del divorzio. Si premette che non è opportuno disporre una C.T.U. per valutare la capacità genitoriale delle parti come richiesto dalla convenuta, atteso che l'espletamento della stessa è reso superfluo dalla relazione dei servizi sociali datata 5 giugno 2024, molto ampia e bene argomentata, e dalle dichiarazioni rese nel procedimento dalle parti e dai minori. In particolare, i servizi:
- hanno dato conto della persistenza di insanabili conflitti tra i genitori, che sviliscono reciprocamente l'uno il ruolo dell'altro;
- hanno osservato che le disposizioni della Giudice designata non hanno trovato applicazione per la resistenza dei minori e che di fatto vive con il padre e PE1 incontra poco la madre ed sta con la GN e vede il signor PE2 CP_1
e il fratello solo fuori casa, in assenza della NN paterna;
PE2
- hanno riferito che:
• la GN ha mostrato un forte dispiacere (un senso di “lutto”) per CP_1
l'allontanamento da lei di PE1
• quest'ultimo ha ammesso di non andare dalla madre secondo quanto previsto dal Tribunale asserendo di non sopportare certi atteggiamenti e situazioni (ad esempio il fatto che la genitrice in passato aveva ostacolato i suoi incontri con il padre e avrebbe mentito a quest'ultimo e ai figli su molte vicende della famiglia, in particolare cercando di mettere i ragazzi contro il signor PE2 dicendo loro cose non vede); ha dichiarato di sentirsi sereno a casa del padre e di avere ottenuto migliori risultati scolastici stando con lui, mentre la GN
spesso si sarebbe sostituita a lui nel far nei compiti;
CP_1
• ha affermato di andare poco volentieri dal padre a causa della PE2 presenza della NN, che lo fa arrabbiare parlando male della madre e della famiglia di lei;
ha sostenuto di non spiegarsi la ragione per la quale il fratello è tanto arrabbiato con la GN e di sentire la sua mancanza;
ha CP_1 dichiarato di volere rimanere estraneo al conflitto tra i genitori per poterseli godere entrambi, specificando in particolare che se non fosse per la NN paterna andrebbe più spesso a casa del padre, pur litigandoci con maggiore frequenza rispetto a quanto fa con la madre. Sulla base di quanto osservato hanno concluso rilevando che:
- appare evidente dai racconti di tutte le persone sentite che il conflitto tra le parti si è esteso anche alle famiglie di origine e addirittura alle Regioni di provenienza (“Campania
contro
Calabria”). I contrasti sono caratterizzati “da continui attacchi verbali, scritti, agiti tramite denunce e ricorsi in Tribunale” e a ogni azione di uno segue una risposta dell'altro “in un crescendo senza fine”. Inoltre, “l'attacco diretto si alterna, come modalità confliggente all'utilizzo dei figli come strumenti per riportare all'altro delle istanze o per cercare consenso”. Questo “conflitto è così intenso che ha avuto pagina 6 di 12 necessità di avere degli eredi nella nuova generazione di e , con la PE1 PE2 richiesta esplicita di schierarsi dall'una o dall'altra parte”, tanto che “entrambi i ragazzi hanno riportato l'emozione della rabbia che permea le dinamiche familiari;
una rabbia legata al sentimento dell'ingiustizia, che vede una vittima e un carnefice sempre, un bugiardo e un onesto, la guardia il ladro, il bianco e nero”;
- , “nella sua scelta di restare a casa con la madre, sembra avere PE2 conservato il suo status quo, preferendo non fare dei cambiamenti durante la belligeranza e assecondando i suoi bisogni di ragazzo adolescente. Ha preservato un filo diretto con entrambi i genitori esprimendo criticità nei confronti della rete parentale del padre. ……. è un ragazzo che porta all'attenzione la sua rabbia, afferma di PE2 non sapere come gestirla, la porta all'attenzione del suo medico e lo fa presente nei discorsi si avvale del diritto di essere quattordicenne in una situazione complessa, in cui la rabbia l'ha ereditata. Il suo essere più assente a scuola del fratello viene visto dalle parti o come nota di demerito o come una necessità funzionale alla sua vita di ragazzo, che deve conciliare altre istanze: due approcci che difficilmente trovano dei punti di unione, se la base è nel conflitto”;
- dal canto suo, “non ha ben presente di essere arrabbiato, ne riesce a PE1 parlare con consapevolezza solo con il necessario accompagnamento di un adulto, perché parrebbe più razionale e meno in contatto con le sue emozioni. Ha bisogno di una narrazione familiare nuova, di trovare dei nuovi eroi e delle nuove persone cattive con il metodo logico deduttivo (“ho le prove che sia così, ho fatto il video così sono creduto”). Chiede protezione al padre, di “salvarlo” dalle incongruenze degli adulti, ma intanto nasconde al padre di fumare, perchè non calza con il personaggio quasi perfetto di sé che sta costruendo insieme a lui, irreprensibile, ligio al dovere, un “vero ometto”. Chiede di essere protetto quando va in conflitto con gli altri, senza fare affidamento sulle sue risorse autonome, alla lettura del contesto. Il rapporto con la PE NN viene raccontato come necessario affinché qualcuno si occupi di lui, al posto suo. Se la NN è stata la madre di due persone che stima molto, il padre e lo zio
, riuscirà anche con lui. Questo meccanismo lo svuota del potere personale, della PE4 stima di sé e nella consapevolezza di essere amato dai suoi genitori anche se fuma e dice le parolacce. rappresenta la sua confusione imitando gli adulti, PE1 cercando di ragionare come loro togliendosi uno spazio di autenticità importante”;
- l'elemento che “accomuna i fratelli sembra una disregolazione dell'emotività: trattenere la rabbia per per poi canalizzarla sulla madre;
esplosioni PE1 frequenti di rabbia, anche con agiti fisici per . Quest'ultimo sembra essere più PE2 in contatto con se stesso, più autonomo nel pensiero di suo fratello che PE1 appare più rigido e bisognoso di una cornice chiara con pochi elementi che possano eliminare complessità”;
- dal canto loro, i signori e sembra che necessitino “di CP_1 PE2 mantenere un legame tra di loro tramite il conflitto, nell'incapacità di adattarsi alla separazione. Di fatto il signor non ha più intrapreso una convivenza e nel PE2 menage familiare ha bisogno di coinvolgere la madre, di tornare alla famiglia di
pagina 7 di 12 origine, ai valori ricevuti nell'infanzia, con la falsa speranza che se hanno funzionato per lui possono funzionare per i figli. Sebbene abbia una relazione stabile e un'amica di famiglia come la GN , che ha ottenuto il merito di essere super partes, pare Tes_2 necessitino della debita distanza dalla tana familiare dove è consentito l'accesso a PE NN . Si presenta come una persona fortemente pragmatica, risolutiva, ma sul bisogno del figlio di vivere in maniera serena la parte materna, nonostante la sua disponibilità formale a favorire i contatti, sembra non dimostri le stesse capacità di problem solving e inoltre non riconosce nel Servizio sociale un interlocutore con cui confrontarsi, con cui mettere in dubbio la propria genitorialità. La mamma ad oggi si presenta più autonoma nella sua riorganizzazione di vita, capace di non coinvolgere nessuno nella gestione dei figli, anche grazie ad degli orari di lavoro fissi e diurni, ma coinvolta fortemente nelle dinamiche conflittuali”;
- l'attuale regolamentazione dei minori collocati ognuno da un genitore non soddisfi le necessità dei medesimi, ma può essere considerata una fase propedeutica affinché si addivenga ad collocamento paritario, così come ipotizzato in passato che possa vedere i fratelli stare insieme 15 giorni dalla madre e 15 giorni dal padre. Orbene, dalla relazione dei servizi sopra compendiata non emergono elementi che inducano a ritenere l'inadeguatezza genitoriale della GN e la maggiore CP_1 aderenza all'interesse della prole di un affidamento esclusivo al padre. In realtà, entrambe le parti presentano seri elementi di criticità, che si esprimono nel loro aspro e inconciliabile conflitto, che è arrivato a coinvolgere, oltre alla famiglie di origine, anche i figli, nell'atteggiamento (che si è evidenziato anche nel corso del presente procedimento) reciprocamente rivendicativo e nell'incapacità dimostrata di indurre i figli a rispettare le decisioni del Tribunale ingenerando -come correttamente rilevato dai servizi sociali- la non educativa convinzione di essere liberi dall'obbligo di rispettare le regole e le indicazioni che provengono dall'esterno. Ne consegue che non emergono ragioni per derogare al principio generale dell'affidamento condiviso, quale quello che meglio garantisce il principio generale della bi-genitorialità. A causa delle evidenziate criticità appare peraltro opportuno disporre la vigilanza dei servizi sociali per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato indicato in dispositivo.
3c. Per quanto riguarda il collocamento della prole allo stato non ricorrono le condizioni per modificare radicalmente d'imperio -contro l'espressa volontà dei ragazzi, ormai ultraquattordicenni- la situazione che si è creata. Pertanto, va collocato presso il padre ed presso la madre. PE1 PE2
Tuttavia, nell'ottica di cercare di ricostruire la relazione tra i due ragazzi ed entrambi i loro genitori e di mantenere il rapporto tra i fratelli, appare opportuno prevedere che il primogenito trascorra dalla madre il primo e il terzo fine settimana del mese dal sabato all'uscita da scuola (o alle ore 13,00 nel caso di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola o alle 9,00 in caso di chiusura scolastica e che stia con il padre il PE2 secondo e il quarto weekend del mese dal sabato all'uscita da scuola (o alle ore 13,00 in pagina 8 di 12 caso di vacanza scolastica) al lunedì mattina all'ingresso a scuola o alle 9,00 in caso di chiusura scolastica. Nel corso delle vacanze natalizie i due ragazzi staranno con il padre e la madre gli stessi giorni, da individuarsi ad anni alterni dal 23 alle 16,00 al 25 dicembre alle 21,00 e il 6 gennaio dalle 10,00 alle 21,00 oppure nel 26 dicembre dalle 10,00 alle 21,00 e dal 30 dicembre alle 16,00 al 1° gennaio alle 21,00. Nelle vacanze pasquali entrambi trascorreranno insieme con il padre e la madre tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In estate, infine, trascorreranno lo stesso periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Il genitore collocatario che non garantirà il rispetto del calendario da parte del figlio allocato presso di sé dovrà pagare all'altro genitore l'importo di 100,00 euro al giorno (ovvero 200,00 euro per ogni fine settimana il cui il ragazzo non rispetterà i dettami del Tribunale). 3d. Al cambiamento del regime di collocamento affidamento della prole non può che conseguire un mutamento del contributo al mantenimento ordinario della stessa, mentre nulla va disposto sulle spese straordinarie, sulle quali non vi è contrasto. Orbene, il signor PE2
- abita con la madre e in un appartamento di sua proprietà sito in via PE1
Barbieri n. 111 libero da oneri;
- è vice – sovrintendente della Polizia Ferroviaria;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui ammontanti rispettivamente a 32.336,00 euro, a 34.797,00 euro e a 32.049,00 euro (corrispondenti mensilmente a 2.695,00, a 2.900,00 euro e a 2.671,00 euro); nel triennio ha dunque avuto redditi annuali netti di 33.061,00 euro pari a 2.755,00 euro;
- oltre che dell'appartamento in via Barbieri n. 111 in cui vive, è proprietario anche di un immobile in via Carracci n. 9 a Bologna, che non è dimostrato che sia a reddito;
- è intestatario di un conto corrente acceso presso la BNL su cui non si rilevano movimenti significativi, ma su cui al 31 marzo 2023 vi era un saldo attivo di 52.146,65 euro;
sullo stesso istituto di credito ha un risparmio amministrato che al 31 marzo 2023 ammontava a 48.415,00 euro.
Dal canto suo la GN : CP_1
- abita con in un appartamento in via De Maria 14 di cui è usufruttuaria e i PE2 figli proprietari;
- è intestataria di un'unità abitativa nello stesso stabile che affitta a uso turistico con la piattaforma “Airbnb”; è inoltre titolare della quota di 1/6 di un appartamento a Rossano Calabro (CS), di ½ di due terreni e di due magazzini nello stesso comune calabrese;
infine è nuda proprietaria della porzione di ½ di un appartamento in via Timavo n. 34 a Bologna;
- dal 2015 lavora per la “IBL Banca”;
pagina 9 di 12 - per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha prodotto CU da cui emergono redditi netti annui pari rispettivamente a 18.852,00 euro, a 19.609,00 euro e a 19.861,00 euro (corrispondenti a 1.571,00, a 1.634,00 e a 1.655,00 euro mensili); in media nel triennio ha dunque percepito un reddito netto di 19.441,00 euro, pari a 1.620,00 euro mensili;
- a tali entrate si debbono aggiungere quelle derivanti dall'affitto turistico dell'appartamento in via De Maria, che, secondo quando allegato della parte, ammonterebbero a circa 8.500,00 annui (corrispondenti a 708,00 euro mensili;
- in udienza ha infine allegato -senza peraltro dimostrarlo- di dovere rifondere un finanziamento in 30 rate mensili da 1000,00 euro l'una. Si deve inoltre tenere in considerazione che non può attribuirsi rilievo all'assunto della resistente secondo cui il ha ricevuto bonifici da vari condomini nel 2022. PE2
Anche a prescindere dalla circostanza che è verosimile l'assunto del ricorrente che si è trattato di rimborso di spese che aveva sostenuto per alcuni lavori di ordinaria amministrazione nei condomini in cui abitano lui, i figli e la compagna o in cui è proprietario di un appartamento (assunto che tenuto conto dell'entità delle somma appare verosimile), non può non osservarsi che si tratta di somme ricevute nel 2022, ovvero prima dell'instaurazione del presente giudizio e che non risultano analoghi versamenti dal 2023. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto conto -oltre che della non irrilevante disparità reddituale tra i litiganti, anche valutando i guadagni della resistente con “Airbnb”- del fatto che ciascuna delle parti si occupa in via largamente prevalente di un figlio e vede l'altro per gli stessi archi di tempo, appare equo e congruo confermare a carico del padre per il mantenimento di l'importo di 350,00 euro stabilito in PE2 sede di divorzio e prevedere a carico della madre quello di 200,00 euro per il mantenimento di PE1
3e. Sebbene la ripetizione di somme indebitamente pagate a titolo di mantenimento sia ormai pacificamente ammissibile, nel presente procedimento la richiesta del signor di condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente PE2 ricevute dal giugno al dicembre 2023 è stata proposta tardivamente, nella comparsa conclusionale. Non avendo la GN accettato il contraddittorio, l'istanza deve essere CP_1 dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca rispetto alle domande iniziali.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 327/18 del 31 gennaio 2018:
1) dispone, per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo con il seguente mandato:
- verificare il rispetto del calendario di visita dettato nel presente provvedimento;
- favorire il riavvicinamento dei due ragazzi al genitore non allocatario;
pagina 10 di 12 - facilitare il dialogo tra i genitori nell'interesse della serena crescita dei ragazzi;
2) colloca presso il padre ed presso la madre;
PE1 PE2
3) dispone che:
- trascorra dalla madre il primo e il terzo fine settimana del mese dal PE1 venerdì all'uscita da scuola (o dalle 13,00 nei giorni di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle 9,00 nei giorni di chiusura della scuola), con obbligo per il padre di accompagnarlo a casa della madre e di quest'ultima di riportarlo dal primo;
- stia con il padre il secondo e il quarto weekend del mese (o dalle 13,00 nei PE2 giorni di vacanza scolastica) al lunedì all'ingresso a scuola (o alle 9,00 nei giorni di chiusura della scuola), con obbligo per la madre di accompagnarlo a casa del padre e di quest'ultimo di riportarlo dalla prima;
- nelle vacanze natalizie i due ragazzi staranno con il padre e la madre gli stessi giorni, da individuarsi ad anni alterni dal 23 alle 16,00 al 25 dicembre alle 21,00 e il 6 gennaio dalle 10,00 alle 21,00 oppure nel 26 dicembre dalle 10,00 alle 21,00 e dal 30 dicembre alle 16,00 al 1° gennaio alle 21,00; il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro e quest'ultimo li riporterà dal primo;
nel 2025 i minori passeranno il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
- nelle ferie pasquali ed passeranno con il padre e la madre gli PE1 PE2 stessi tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; anche in questo caso, il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro e quest'ultimo li riporterà dal primo;
nel 2025 i ragazzi staranno la Domenica di Pasqua con il padre;
- in estate, infine, i figli trascorreranno lo stesso periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in archi di tempo che questi ultimi dovranno stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
il genitore che ha con sé i figli li accompagnerà a casa dell'altro all'inizio della vacanza e quest'ultimo li riporterà dal primo alla fine;
in caso di mancato accordo sui periodi negli anni pari deciderà il padre e in quelli dispari la madre;
4) prevede che il genitore collocatario che non garantirà il rispetto del calendario da parte del figlio allocato presso di sé dovrà pagare all'altro genitore l'importo di 100,00 euro al giorno (ovvero 200,00 euro per ogni fine settimana il cui il ragazzo non rispetterà i dettami del Tribunale);
5) conferma la revoca con decorrenza dalla data della domanda l'obbligo per il signor di pagare alla GN un contributo per il mantenimento ordinario di PE2 CP_1
collocato presso di sé; PE1
6) a partire dalla data della domanda pone a carico del signor l'obbligo di PE2 versare alla GN entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 350,00 euro CP_1 per il mantenimento ordinario di;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle PE2 necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 11 di 12 7) con decorso dall'introduzione del presente giudizio, pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di tra le spese in oggetto vanno PE1 incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) conferma per il resto la menzionata sentenza;
9) compensa integralmente le spese di lite, Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 31 gennaio 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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