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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 83/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Caforio) Parte_1
- ricorrente -
contro
avv.ti Fabrizio Mastrangeli e Francesco Niccolini) ONroparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.2.2025, la seguente
SENTENZA
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la chiedendo l'accoglimento, nei confronti della società convenuta, ONroparte_1
delle seguenti domande “Dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità del
licenziamento intimato al dott. a fronte della tardività della contestazione disciplinare;
In Parte_1
via principale - Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
del licenziamento intimato al dott. e, per l'effetto, ex art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 23/2015, Parte_1
condannare la alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di ONroparte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, che si indica in € 3.828,00, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a 12 mensilità, e dunque la complessiva somma di €
45.936,00 (3.828,00 x 12), nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al
medesimo periodo, ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia,
oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello pagina 1 di 9 dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Ovvero -
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del
licenziamento intimato al dott. e, per l'effetto, ex art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, Parte_1
dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la al pagamento di un'indennità ONroparte_2
risarcitoria di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni
anno di servizio, che si indica in € 3.828,00, in misura comunque non inferiore a 36 mensilità, ovvero quella
diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare, infine, la al versamento in ONroparte_1
favore del dott. delle competenze residue di fine rapporto illegittimamente trattenute e, Parte_1
quindi, al pagamento dell'ultima retribuzione di Agosto 2022, nonché del TFR maturato dal 01.09.2019, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
Ha esposto che è stato assunto alle dipendenze della in data 01.09.2019, con ONroparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la qualifica di “Quadro 1”, la mansione di
“Area Manager”; che in data 31.08.2022, ha ricevuto dalla S&R una contestazione disciplinare del
Pt_ Pt_ seguente tenore: “… Risulta che in data 4 maggio 2022, in occasione di una cena da organizzata dopo
ON la riunione aziendale tenutasi presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli (Assisi) nei giorni 02-
03-04 Maggio 2022, si è rivolto a diversi colleghi (tra i quali e Persona_1 Persona_2 Per_3
ON
dipendenti della e presenti, confermando quanto detto ai presenti dal Dott.
[...] Testimone_1
ON vale a dire che: "la è un'azienda destinata a chiudere quando uscirà alla fine di quest'anno Parte_3
(2022) perché i proprietari sono persone incompetenti, incapaci e con difficoltà economiche”. - Risulta altresì che
la stessa affermazione EL abbia ripetuto ad altri colleghi (tra i quali ) in Persona_4 Persona_3
data 3.5.2022 presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli in una riunione tenutasi in una delle camere
Pt_ dell' - Risulta inoltre che , in occasione del congresso aziendale ECM di Capri tenutosi nei giorni Pt_4
12-13-14 Maggio 2022 ha passato tutte le giornate appartandosi di volta in volta con diversi colleghi (tra i quali
ON
) dicendo loro che “l'azienda è destinata a chiudere ONroparte_3 Testimone_2 Persona_5
quando alla fine dell'anno se ne andrà e dobbiamo preoccuparci di trovare un nuovo lavoro e Parte_3
ci darà una mano”. - Risulta ancora che EL, in occasione dell'evento – visita aziendale Ginecologica in Pt_3
ON data 2 Luglio 2022 presso la sede , abbia ripreso con telefono cellulare l'intervento dell' ONroparte_4
e, nell'inoltrarlo ad un soggetto non presente, abbia ripetutamente deriso l'Amministratore Delegato CP_4
di fronte ai presenti dicendo: “ma questo cosa sta dicendo”, “quante cazzate, “vediamo che fine farà
[...]
pagina 2 di 9 questa azienda quando non ci sarà più . La stessa condotta è stata tenuta durante il pranzo dello stesso Pt_3
2.7.2022 organizzato presso la sede dell'azienda, in occasione della quale EL ha continuato ad affermare, nei
confronti della proprietà: “questi sono incapaci ed incompetenti” “faranno una brutta fine quando non ci Pt_3
sarà più.”; che all'esito del procedimento disciplinare, con missiva datata 16.09.2022, la resistente, non ritenendo di accogliere le giustificazioni dal medesimo presentate, gli ha intimato il licenziamento;
che, successivamente, ha ricevuto una contestazione disciplinare ad integrazione della precedente ed all'esito del cui procedimento disciplinare, avviato e concluso ancorchè fosse stato già intimato il suo licenziamento, gli è stato intimato, a scopo cautelativo, un ulteriore licenziamento;
che tale secondo licenziamento si riferisce alle seguenti ulteriori contestazioni “…1) Nella riunione tenutasi alle ore 10 del
5 settembre scorso con i vertici aziendali ( - e , la sig.ra Parte_5 Parte_6 CP_4 Parte_7
ha dichiarato e confermato che: "E' da più di un anno che ( , pompato da Per_6 Parte_1 Pt_3
( ), parlando con gli altri colleghi di lavoro, ha in più occasioni offeso i signori Parte_3 Parte_5 Pt_6
e utilizzando espressioni quali incompetenti, incapaci e vedrai che chiuderanno quando
[...] CP_4
uscirà dall'azienda". 2) Lo scorso 12 settembre 2022 il Dott. Informatore Medico Pt_3 Persona_4
Scientifico dell'Area Umbria di cui EL è Arca Manager, ha informato l'Azienda che: "il mio Area Manager
nelle seguenti giornate di lavoro (15.05 - 20.05 - 23.05 – 10.06 - 24.06. - 25.07.2022), nelle Parte_1
quali avevamo pianificato affiancamento presso Studi Medici, mi avvisava che non sarebbe venuto chiedendomi
di coprirlo indicandolo come presente. 3) In data 12 settembre 2022 il Dott. - Amministratore Persona_7
Unico della ditta La Sorgente del Benessere S.r.l. ha informato l'azienda che: "Come da indicazioni ricevute dal
Dott. in data 04 maggio 2021 intorno alle ore 15 mi sono incontrato a Valmontone (Roma) con Parte_3
il sig. (cognato di al quale il mi aveva detto di consegnargli…”. Parte_1 Pt_3 Pt_3
Ha eccepito la tardività delle contestazioni e contestato di avere commesso le condotte addebitate ed in ogni caso evidenziato l'irrilevanza disciplinare delle stesse, trattandosi dell'esplicazione della libera manifestazione del pensiero.
Si è costituita la deducendo la fondatezza degli addebiti illustrati nelle ONroparte_1
contestazioni disciplinari e la loro rilevanza disciplinare ed idoneità a recidere il vincolo fiduciario sottolineando, al riguardo, una certa confusione riscontrata nell'avverso ricorso in ordine a quale, tra i due licenziamenti intimati, fosse oggetto di impugnazione. La ha, inoltre, proposto ONroparte_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno assumendo di avere subito, per effetto di condotte inadempienti del ricorrente un pregiudizio economico di “…€ 1.002.823,57, di cui € 1.791,59
pagina 3 di 9 per i titoli di cui al punto a), € 37.800,00 per i titoli di cui al punto b), € 5.591,98 per i titoli di cui al punto c), €
957.640,00 per i titoli di cui al punto d)…”. Il credito di cui al punto a) è stato quantificato nella misura degli importi pagati per violazioni del codice della strada commesse dal ricorrente con l'autovettura concessa ad uso promiscuo. Il credito di cui al punto b) è azionato e determinato quale danno per equivalente in relazione al pregiudizio dell'immagine derivante dalle condotte oggetto della contestazione disciplinare utilizzando, come parametro, l'ammontare delle retribuzioni nette percepite dall'inizio dell'attività denigratoria che il ricorrente avrebbe posto in essere e l'ammontare della somma che avrebbe consegnato, a titolo di tangente, al dopo averla ricevuta dal Pt_3
Il credito di cui al punto c) è azionato e determinato quale danno per equivalente Per_7
conseguente alla mancata riconsegna, al momento del licenziamento, dell'autovettura concessa in uso,
autovettura, questa, presa in consegna da essa convenuta solo il 14.3.2023. Il credito di cui al punto d),
infine, è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente ad attività di storno dei dipendenti che sarebbe stata posta in essere dal Pt_1
A fronte delle domande riconvenzionali proposte, la parte ricorrente ha dedotto che le somme pagate dalla resistente per le violazioni del codice della strada al medesimo riferibili sono state trattenute dalle sue competenze di fine rapporto, che il danno che sarebbe derivato dalla mancata riconsegna dei beni aziendali è esclusivamente riferibile alla parte resistente che ha omesso di riprenderli in consegna nonostante fosse stata espressamente invitata a farlo già con la lettera di impugnazione del licenziamento del 23.09.2022 (cfr. doc.6 ricorso), in cui si legge che “i beni aziendali sono a disposizione
dell'Azienda che può provvedere al ritiro presso il domicilio del sottoscritto” e, successivamente, con Pec del
05.12.2022 in cui esso ricorrente comunica che “per quanto concerne tutti i beni aziendali come comunicato
più volte sono a vostra disposizione al mio domicilio e per quanto concerne l'auto è ferma con tanto di foto dei km
dalla data della vostra contestazione del 15 settembre 2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione dell'avvenuto pagamento delle competenze finali e delle trattenute effettuate per l'addebito delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve, su detti punti delle rispettive domande, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per il resto, la domanda di parte ricorrente e la domanda riconvenzionale di parte resistente sono infondate.
pagina 4 di 9 In via preliminare, in relazione all'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine all'incertezza in merito a quale atto di licenziamento la parte ricorrente abbia inteso impugnare con il ricorso, si ritiene che la stessa sia infondata in quanto, dal tenore complessivo del ricorso, si comprende che, così come già fatto prima del giudizio, il ha inteso impugnare entrambi i provvedimenti espulsivi. Pt_1
Ciò premesso, quanto alla dedotta ritorsività dei provvedimenti espulsivi in quanto motivati dal legame di parentela con l'ex direttore generale licenziato nel mese di luglio del 2022, Parte_3
come noto, per giurisprudenza costante, il motivo ritorsivo, per determinare la nullità del licenziamento, ove anche esistente, deve essere esclusivo, ossia l'unica ragione determinante il provvedimento espulsivo.
Occorre, dunque, preliminarmente verificare se i motivi formalmente addotti a fondamento dei licenziamenti fossero esistenti e se fossero idonei a giustificare il licenziamento.
In relazione al primo licenziamento, esso risulta essere stato intimato in quanto parte ricorrente si sarebbe riferito, in più occasioni, al proprio datore lavoro, dinanzi a colleghi, nei seguenti termini : "la
ON
è un'azienda destinata a chiudere quando uscirà alla fine di quest'anno (2022) perché i Parte_3
proprietari sono persone incompetenti, incapaci e con difficoltà economiche”.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di evidenziare che “l'esercizio da parte del lavoratore del
diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza
sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel
senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è
comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la
violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento” (cfr.
Cass. 18.9.2013 n. 21362); 13. l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è
legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità
e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio
per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati
i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)”.
Ancora, la S.C. ha avuto modo di evidenziare che “L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica
delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale
che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona
umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di
qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il pagina 5 di 9 disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in
mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”
(Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527).
Avute presenti tali coordinate interpretative, con riferimento al primo licenziamento intimato a parte ricorrente, , sentito all'udienza del 5 aprile del 2024, ha confermato la circostanza, Persona_1
contestata dall'azienda, che, presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, in una riunione tenutasi nella Hall dell'Albergo il ricorrente si era riferito (alla presenza di altri dipendenti dell'impresa come, ad esempio, ) ai componenti della compagne sociale e della proprietà Per_3
dell'azienda, definendo gli stessi come degli incompetenti e più precisamente affermando che
ON
“…senza la non sarebbe mai esistita e che senza la società sarebbe naufragata in Pt_3 Parte_3
quanto il resto della compagine era formata da incompetenti…”.
In relazione a tali dichiarazioni, si valuta che le stesse siano confermativa di quanto contestato a parte ricorrente dovendosi ritenere che l'erronea indicazione della data dell'incontro, presente nella contestazione disciplinare, non abbia inciso negativamente sull'esatta comprensione da parte dell'incolpato della natura dell'addebito, esattamente descritto e precisamente contestualizzato e non abbia pregiudicato le sue facoltà difensive che si sono estrinsecate nella semplice negazione della commissione del fatto.
Tanto premesso, le affermazioni del ricorrente non rispettano, ad avviso di questo giudicante, i criteri di continenza enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in quanto, per un verso, non risultano espressione dell'esercizio del diritto di difesa del lavoratore e, per altro verso, attribuiscono,
al datore di lavoro, qualità negative tali da potere suscitare il dileggio dei colleghi presenti, tanto da sollecitare la reazione difensiva del . Per_1
In effetti, poi, l'apprezzamento negativo dell'incompetenza datoriale non risulta connessa a specifici fatti concreti ma alla sola ipotesi dell'allontanamento del e la prospettiva del naufragio della Pt_3
società, connessa all'incompetenza dei vertici aziendali, oltre che malaugurante, appare altamente offensiva in quanto volta a supportare il giudizio negativo rivolto alla proprietà dell'impresa.
Inoltre, le affermazioni del si inseriscono in un contesto di forte polarizzazione all'interno Pt_1
dell'azienda laddove, in sostanza, era radicato, intorno alla figura del direttore generale, un gruppo, a staff dello stesso, tra cui, per l'appunto, il cognato del direttore generale ed assunto dal Pt_1
medesimo.
pagina 6 di 9 In tale contesto, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente, dinanzi alla prospettiva della prossima cessazione del rapporto di lavoro del in seno all'impresa, avrebbe dovuto, in Pt_3
conformità con il dovere di cui all'art. 2105 c.c., sostenere le ragioni dell'impresa o, quantomeno,
conservare una posizione di neutralità e riserbo ma non certo manifestare espressamente, dinanzi ad altri colleghi, con ruoli di responsabilità, giudizi di disvalore partigiani, favorevoli al ed Pt_3
antagonisti rispetto al proprio datore di lavoro.
Tali incontinenze verbali appaiono, poi, particolarmente gravi tenuto conto del ruolo di responsabilità
assunto dal ricorrente in seno all'impresa, occupando, parte ricorrente, un ruolo chiave come quello di area manager e dovendo, nello svolgimento delle relative funzioni, godere della piena fiducia del datore di lavoro condividendone strategie ed obiettivi.
Si deve, dunque, ritenere la legittimità del licenziamento intimato a per i fatti di Parte_1
cui alla prima contestazione disciplinare in quanto le frasi offensive che il medesimo ha proferito in occasione della riunione tenutasi nella Hall dell'Hotel Cenacolo hanno trovato sostanziale conferma istruttoria e sono tali da ledere il vincolo fiduciario ponendosi in contrasto con i doveri di cui all'art. 2105 c.c..
Non si ritiene, poi, che sussista il vizio della tardività della contestazione disciplinare in quanto la stessa è stata effettuata immediatamente dopo che l'impresa ha appreso, il 29.8.2022, i fatti oggetto della successiva contestazione.
Risulta, dunque, assorbita ogni questione inerente la legittimità del secondo provvedimento espulsivo.
Infine, quanto al TFR ed alla mensilità di agosto, la parte resistente ha dedotto e documentato di avere provveduto al relativo pagamento a seguito di un'iniziativa assunta, dinanzi alla DTL, da parte del ricorrente.
ON Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, come premesso, la ha lamentato un pregiudizio economico di “…€ 1.002.823,57, di cui € 1.791,59 per i titoli di cui al punto a), €
37.800,00 per i titoli di cui al punto b), € 5.591,98 per i titoli di cui al punto c), € 957.640,00 per i titoli di cui al
punto d)…”. Il credito di cui al punto a) è stato quantificato nella misura degli importi pagati per violazioni del codice della strada commesse dal ricorrente con l'autovettura concessa ad uso promiscuo. Il credito di cui al punto b) è azionato e determinato quale danno per equivalente in relazione al pregiudizio dell'immagine derivante dalle condotte oggetto della contestazione disciplinare utilizzando, come parametro, l'ammontare delle retribuzioni nette percepite dall'inizio pagina 7 di 9 dell'attività denigratoria che il ricorrente avrebbe posto in essere e l'ammontare della somma che avrebbe consegnato, a titolo di tangente, al dopo averla ricevuta dal Il credito di Pt_3 Per_7
cui al punto c) è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente alla mancata riconsegna, al momento del licenziamento, dell'autovettura concessa in uso, autovettura, questa, presa in consegna da essa convenuta solo il 14.3.2023. Il credito di cui al punto d), infine, è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente ad attività di storno dei dipendenti che sarebbe stata posta in essere dal Pt_1
A fronte delle domande riconvenzionali proposte, la parte ricorrente ha dedotto che le somme pagate dalla resistente per le violazioni del codice della strada al medesimo riferibili sono state trattenute dalle sue competenze di fine rapporto, che il danno che sarebbe derivato dalla mancata riconsegna dei beni aziendali è esclusivamente riferibile alla parte resistente che ha omesso di riprenderli in consegna nonostante fosse stata espressamente invitata a farlo già con la lettera di impugnazione del licenziamento del 23.09.2022 (cfr. doc.6 ricorso), in cui si legge che “i beni aziendali sono a disposizione
dell'Azienda che può provvedere al ritiro presso il domicilio del sottoscritto” e, successivamente, con Pec del
05.12.2022 in cui esso ricorrente comunica che “per quanto concerne tutti i beni aziendali come comunicato
più volte sono a vostra disposizione al mio domicilio e per quanto concerne l'auto è ferma con tanto di foto dei km
dalla data della vostra contestazione del 15 settembre 2022”.
Tanto premesso, il danno all'immagine lamentato come conseguenza dell'attività denigratoria che il ricorrente risulta avere posto in essere non è dimostrato. Tale attività, per quanto risulta processualmente, si è infatti esaurita nella giornata dell'11.1.2022 e non è stata in grado di alterare la rappresentazione e l'immagine della società agli occhi dei pochi colleghi presenti tanto è vero che lo stesso è intervenuto apertamente in difesa della proprietà. Per_1
Quanto al danno, lamentato come conseguenza dell'omessa riconsegna dell'autovettura, risulta in via documentale che la stessa è stata messa a disposizione dell'azienda e non risulta, al contrario, alcuna iniziativa da parte della stessa volta al recupero del mezzo. Tanto, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., configura una condotta omissiva idonea a recidere il nesso causale tra il danno lamentato e l'eventuale condotta inadempiente della parte ricorrente.
Quanto poi al danno lamentato quale conseguenza di un'ipotizzata attività di storno dei dipendenti non vi è prova né risultano articolate istanze probatorie volte a dimostrare il presupposto della responsabilità del ricorrente ossia la riconducibilità delle dimissioni dei lavoratori indicati al capitolo pagina 8 di 9 di prova testimoniale n. 14 della memoria di costituzione ad atti commessi dal nel corso del suo Pt_1
rapporto di lavoro.
In definitiva la domanda riconvenzionale non merita accoglimento e deve essere respinta.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e sulla Parte_1
domanda riconvenzionale proposta da dichiara cessata la materia del ONroparte_1
contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR e della mensilità di agosto e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e, nel resto, respinge la domanda principale e la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 83/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Giuseppe Caforio) Parte_1
- ricorrente -
contro
avv.ti Fabrizio Mastrangeli e Francesco Niccolini) ONroparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.2.2025, la seguente
SENTENZA
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la chiedendo l'accoglimento, nei confronti della società convenuta, ONroparte_1
delle seguenti domande “Dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità del
licenziamento intimato al dott. a fronte della tardività della contestazione disciplinare;
In Parte_1
via principale - Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
del licenziamento intimato al dott. e, per l'effetto, ex art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 23/2015, Parte_1
condannare la alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di ONroparte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, che si indica in € 3.828,00, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a 12 mensilità, e dunque la complessiva somma di €
45.936,00 (3.828,00 x 12), nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al
medesimo periodo, ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia,
oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello pagina 1 di 9 dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Ovvero -
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del
licenziamento intimato al dott. e, per l'effetto, ex art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, Parte_1
dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la al pagamento di un'indennità ONroparte_2
risarcitoria di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni
anno di servizio, che si indica in € 3.828,00, in misura comunque non inferiore a 36 mensilità, ovvero quella
diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare, infine, la al versamento in ONroparte_1
favore del dott. delle competenze residue di fine rapporto illegittimamente trattenute e, Parte_1
quindi, al pagamento dell'ultima retribuzione di Agosto 2022, nonché del TFR maturato dal 01.09.2019, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
Ha esposto che è stato assunto alle dipendenze della in data 01.09.2019, con ONroparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la qualifica di “Quadro 1”, la mansione di
“Area Manager”; che in data 31.08.2022, ha ricevuto dalla S&R una contestazione disciplinare del
Pt_ Pt_ seguente tenore: “… Risulta che in data 4 maggio 2022, in occasione di una cena da organizzata dopo
ON la riunione aziendale tenutasi presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli (Assisi) nei giorni 02-
03-04 Maggio 2022, si è rivolto a diversi colleghi (tra i quali e Persona_1 Persona_2 Per_3
ON
dipendenti della e presenti, confermando quanto detto ai presenti dal Dott.
[...] Testimone_1
ON vale a dire che: "la è un'azienda destinata a chiudere quando uscirà alla fine di quest'anno Parte_3
(2022) perché i proprietari sono persone incompetenti, incapaci e con difficoltà economiche”. - Risulta altresì che
la stessa affermazione EL abbia ripetuto ad altri colleghi (tra i quali ) in Persona_4 Persona_3
data 3.5.2022 presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli in una riunione tenutasi in una delle camere
Pt_ dell' - Risulta inoltre che , in occasione del congresso aziendale ECM di Capri tenutosi nei giorni Pt_4
12-13-14 Maggio 2022 ha passato tutte le giornate appartandosi di volta in volta con diversi colleghi (tra i quali
ON
) dicendo loro che “l'azienda è destinata a chiudere ONroparte_3 Testimone_2 Persona_5
quando alla fine dell'anno se ne andrà e dobbiamo preoccuparci di trovare un nuovo lavoro e Parte_3
ci darà una mano”. - Risulta ancora che EL, in occasione dell'evento – visita aziendale Ginecologica in Pt_3
ON data 2 Luglio 2022 presso la sede , abbia ripreso con telefono cellulare l'intervento dell' ONroparte_4
e, nell'inoltrarlo ad un soggetto non presente, abbia ripetutamente deriso l'Amministratore Delegato CP_4
di fronte ai presenti dicendo: “ma questo cosa sta dicendo”, “quante cazzate, “vediamo che fine farà
[...]
pagina 2 di 9 questa azienda quando non ci sarà più . La stessa condotta è stata tenuta durante il pranzo dello stesso Pt_3
2.7.2022 organizzato presso la sede dell'azienda, in occasione della quale EL ha continuato ad affermare, nei
confronti della proprietà: “questi sono incapaci ed incompetenti” “faranno una brutta fine quando non ci Pt_3
sarà più.”; che all'esito del procedimento disciplinare, con missiva datata 16.09.2022, la resistente, non ritenendo di accogliere le giustificazioni dal medesimo presentate, gli ha intimato il licenziamento;
che, successivamente, ha ricevuto una contestazione disciplinare ad integrazione della precedente ed all'esito del cui procedimento disciplinare, avviato e concluso ancorchè fosse stato già intimato il suo licenziamento, gli è stato intimato, a scopo cautelativo, un ulteriore licenziamento;
che tale secondo licenziamento si riferisce alle seguenti ulteriori contestazioni “…1) Nella riunione tenutasi alle ore 10 del
5 settembre scorso con i vertici aziendali ( - e , la sig.ra Parte_5 Parte_6 CP_4 Parte_7
ha dichiarato e confermato che: "E' da più di un anno che ( , pompato da Per_6 Parte_1 Pt_3
( ), parlando con gli altri colleghi di lavoro, ha in più occasioni offeso i signori Parte_3 Parte_5 Pt_6
e utilizzando espressioni quali incompetenti, incapaci e vedrai che chiuderanno quando
[...] CP_4
uscirà dall'azienda". 2) Lo scorso 12 settembre 2022 il Dott. Informatore Medico Pt_3 Persona_4
Scientifico dell'Area Umbria di cui EL è Arca Manager, ha informato l'Azienda che: "il mio Area Manager
nelle seguenti giornate di lavoro (15.05 - 20.05 - 23.05 – 10.06 - 24.06. - 25.07.2022), nelle Parte_1
quali avevamo pianificato affiancamento presso Studi Medici, mi avvisava che non sarebbe venuto chiedendomi
di coprirlo indicandolo come presente. 3) In data 12 settembre 2022 il Dott. - Amministratore Persona_7
Unico della ditta La Sorgente del Benessere S.r.l. ha informato l'azienda che: "Come da indicazioni ricevute dal
Dott. in data 04 maggio 2021 intorno alle ore 15 mi sono incontrato a Valmontone (Roma) con Parte_3
il sig. (cognato di al quale il mi aveva detto di consegnargli…”. Parte_1 Pt_3 Pt_3
Ha eccepito la tardività delle contestazioni e contestato di avere commesso le condotte addebitate ed in ogni caso evidenziato l'irrilevanza disciplinare delle stesse, trattandosi dell'esplicazione della libera manifestazione del pensiero.
Si è costituita la deducendo la fondatezza degli addebiti illustrati nelle ONroparte_1
contestazioni disciplinari e la loro rilevanza disciplinare ed idoneità a recidere il vincolo fiduciario sottolineando, al riguardo, una certa confusione riscontrata nell'avverso ricorso in ordine a quale, tra i due licenziamenti intimati, fosse oggetto di impugnazione. La ha, inoltre, proposto ONroparte_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno assumendo di avere subito, per effetto di condotte inadempienti del ricorrente un pregiudizio economico di “…€ 1.002.823,57, di cui € 1.791,59
pagina 3 di 9 per i titoli di cui al punto a), € 37.800,00 per i titoli di cui al punto b), € 5.591,98 per i titoli di cui al punto c), €
957.640,00 per i titoli di cui al punto d)…”. Il credito di cui al punto a) è stato quantificato nella misura degli importi pagati per violazioni del codice della strada commesse dal ricorrente con l'autovettura concessa ad uso promiscuo. Il credito di cui al punto b) è azionato e determinato quale danno per equivalente in relazione al pregiudizio dell'immagine derivante dalle condotte oggetto della contestazione disciplinare utilizzando, come parametro, l'ammontare delle retribuzioni nette percepite dall'inizio dell'attività denigratoria che il ricorrente avrebbe posto in essere e l'ammontare della somma che avrebbe consegnato, a titolo di tangente, al dopo averla ricevuta dal Pt_3
Il credito di cui al punto c) è azionato e determinato quale danno per equivalente Per_7
conseguente alla mancata riconsegna, al momento del licenziamento, dell'autovettura concessa in uso,
autovettura, questa, presa in consegna da essa convenuta solo il 14.3.2023. Il credito di cui al punto d),
infine, è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente ad attività di storno dei dipendenti che sarebbe stata posta in essere dal Pt_1
A fronte delle domande riconvenzionali proposte, la parte ricorrente ha dedotto che le somme pagate dalla resistente per le violazioni del codice della strada al medesimo riferibili sono state trattenute dalle sue competenze di fine rapporto, che il danno che sarebbe derivato dalla mancata riconsegna dei beni aziendali è esclusivamente riferibile alla parte resistente che ha omesso di riprenderli in consegna nonostante fosse stata espressamente invitata a farlo già con la lettera di impugnazione del licenziamento del 23.09.2022 (cfr. doc.6 ricorso), in cui si legge che “i beni aziendali sono a disposizione
dell'Azienda che può provvedere al ritiro presso il domicilio del sottoscritto” e, successivamente, con Pec del
05.12.2022 in cui esso ricorrente comunica che “per quanto concerne tutti i beni aziendali come comunicato
più volte sono a vostra disposizione al mio domicilio e per quanto concerne l'auto è ferma con tanto di foto dei km
dalla data della vostra contestazione del 15 settembre 2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione dell'avvenuto pagamento delle competenze finali e delle trattenute effettuate per l'addebito delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve, su detti punti delle rispettive domande, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per il resto, la domanda di parte ricorrente e la domanda riconvenzionale di parte resistente sono infondate.
pagina 4 di 9 In via preliminare, in relazione all'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine all'incertezza in merito a quale atto di licenziamento la parte ricorrente abbia inteso impugnare con il ricorso, si ritiene che la stessa sia infondata in quanto, dal tenore complessivo del ricorso, si comprende che, così come già fatto prima del giudizio, il ha inteso impugnare entrambi i provvedimenti espulsivi. Pt_1
Ciò premesso, quanto alla dedotta ritorsività dei provvedimenti espulsivi in quanto motivati dal legame di parentela con l'ex direttore generale licenziato nel mese di luglio del 2022, Parte_3
come noto, per giurisprudenza costante, il motivo ritorsivo, per determinare la nullità del licenziamento, ove anche esistente, deve essere esclusivo, ossia l'unica ragione determinante il provvedimento espulsivo.
Occorre, dunque, preliminarmente verificare se i motivi formalmente addotti a fondamento dei licenziamenti fossero esistenti e se fossero idonei a giustificare il licenziamento.
In relazione al primo licenziamento, esso risulta essere stato intimato in quanto parte ricorrente si sarebbe riferito, in più occasioni, al proprio datore lavoro, dinanzi a colleghi, nei seguenti termini : "la
ON
è un'azienda destinata a chiudere quando uscirà alla fine di quest'anno (2022) perché i Parte_3
proprietari sono persone incompetenti, incapaci e con difficoltà economiche”.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di evidenziare che “l'esercizio da parte del lavoratore del
diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza
sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel
senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è
comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la
violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento” (cfr.
Cass. 18.9.2013 n. 21362); 13. l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è
legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità
e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio
per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati
i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)”.
Ancora, la S.C. ha avuto modo di evidenziare che “L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica
delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale
che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona
umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di
qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il pagina 5 di 9 disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in
mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”
(Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527).
Avute presenti tali coordinate interpretative, con riferimento al primo licenziamento intimato a parte ricorrente, , sentito all'udienza del 5 aprile del 2024, ha confermato la circostanza, Persona_1
contestata dall'azienda, che, presso l'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, in una riunione tenutasi nella Hall dell'Albergo il ricorrente si era riferito (alla presenza di altri dipendenti dell'impresa come, ad esempio, ) ai componenti della compagne sociale e della proprietà Per_3
dell'azienda, definendo gli stessi come degli incompetenti e più precisamente affermando che
ON
“…senza la non sarebbe mai esistita e che senza la società sarebbe naufragata in Pt_3 Parte_3
quanto il resto della compagine era formata da incompetenti…”.
In relazione a tali dichiarazioni, si valuta che le stesse siano confermativa di quanto contestato a parte ricorrente dovendosi ritenere che l'erronea indicazione della data dell'incontro, presente nella contestazione disciplinare, non abbia inciso negativamente sull'esatta comprensione da parte dell'incolpato della natura dell'addebito, esattamente descritto e precisamente contestualizzato e non abbia pregiudicato le sue facoltà difensive che si sono estrinsecate nella semplice negazione della commissione del fatto.
Tanto premesso, le affermazioni del ricorrente non rispettano, ad avviso di questo giudicante, i criteri di continenza enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in quanto, per un verso, non risultano espressione dell'esercizio del diritto di difesa del lavoratore e, per altro verso, attribuiscono,
al datore di lavoro, qualità negative tali da potere suscitare il dileggio dei colleghi presenti, tanto da sollecitare la reazione difensiva del . Per_1
In effetti, poi, l'apprezzamento negativo dell'incompetenza datoriale non risulta connessa a specifici fatti concreti ma alla sola ipotesi dell'allontanamento del e la prospettiva del naufragio della Pt_3
società, connessa all'incompetenza dei vertici aziendali, oltre che malaugurante, appare altamente offensiva in quanto volta a supportare il giudizio negativo rivolto alla proprietà dell'impresa.
Inoltre, le affermazioni del si inseriscono in un contesto di forte polarizzazione all'interno Pt_1
dell'azienda laddove, in sostanza, era radicato, intorno alla figura del direttore generale, un gruppo, a staff dello stesso, tra cui, per l'appunto, il cognato del direttore generale ed assunto dal Pt_1
medesimo.
pagina 6 di 9 In tale contesto, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente, dinanzi alla prospettiva della prossima cessazione del rapporto di lavoro del in seno all'impresa, avrebbe dovuto, in Pt_3
conformità con il dovere di cui all'art. 2105 c.c., sostenere le ragioni dell'impresa o, quantomeno,
conservare una posizione di neutralità e riserbo ma non certo manifestare espressamente, dinanzi ad altri colleghi, con ruoli di responsabilità, giudizi di disvalore partigiani, favorevoli al ed Pt_3
antagonisti rispetto al proprio datore di lavoro.
Tali incontinenze verbali appaiono, poi, particolarmente gravi tenuto conto del ruolo di responsabilità
assunto dal ricorrente in seno all'impresa, occupando, parte ricorrente, un ruolo chiave come quello di area manager e dovendo, nello svolgimento delle relative funzioni, godere della piena fiducia del datore di lavoro condividendone strategie ed obiettivi.
Si deve, dunque, ritenere la legittimità del licenziamento intimato a per i fatti di Parte_1
cui alla prima contestazione disciplinare in quanto le frasi offensive che il medesimo ha proferito in occasione della riunione tenutasi nella Hall dell'Hotel Cenacolo hanno trovato sostanziale conferma istruttoria e sono tali da ledere il vincolo fiduciario ponendosi in contrasto con i doveri di cui all'art. 2105 c.c..
Non si ritiene, poi, che sussista il vizio della tardività della contestazione disciplinare in quanto la stessa è stata effettuata immediatamente dopo che l'impresa ha appreso, il 29.8.2022, i fatti oggetto della successiva contestazione.
Risulta, dunque, assorbita ogni questione inerente la legittimità del secondo provvedimento espulsivo.
Infine, quanto al TFR ed alla mensilità di agosto, la parte resistente ha dedotto e documentato di avere provveduto al relativo pagamento a seguito di un'iniziativa assunta, dinanzi alla DTL, da parte del ricorrente.
ON Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, come premesso, la ha lamentato un pregiudizio economico di “…€ 1.002.823,57, di cui € 1.791,59 per i titoli di cui al punto a), €
37.800,00 per i titoli di cui al punto b), € 5.591,98 per i titoli di cui al punto c), € 957.640,00 per i titoli di cui al
punto d)…”. Il credito di cui al punto a) è stato quantificato nella misura degli importi pagati per violazioni del codice della strada commesse dal ricorrente con l'autovettura concessa ad uso promiscuo. Il credito di cui al punto b) è azionato e determinato quale danno per equivalente in relazione al pregiudizio dell'immagine derivante dalle condotte oggetto della contestazione disciplinare utilizzando, come parametro, l'ammontare delle retribuzioni nette percepite dall'inizio pagina 7 di 9 dell'attività denigratoria che il ricorrente avrebbe posto in essere e l'ammontare della somma che avrebbe consegnato, a titolo di tangente, al dopo averla ricevuta dal Il credito di Pt_3 Per_7
cui al punto c) è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente alla mancata riconsegna, al momento del licenziamento, dell'autovettura concessa in uso, autovettura, questa, presa in consegna da essa convenuta solo il 14.3.2023. Il credito di cui al punto d), infine, è azionato e determinato quale danno per equivalente conseguente ad attività di storno dei dipendenti che sarebbe stata posta in essere dal Pt_1
A fronte delle domande riconvenzionali proposte, la parte ricorrente ha dedotto che le somme pagate dalla resistente per le violazioni del codice della strada al medesimo riferibili sono state trattenute dalle sue competenze di fine rapporto, che il danno che sarebbe derivato dalla mancata riconsegna dei beni aziendali è esclusivamente riferibile alla parte resistente che ha omesso di riprenderli in consegna nonostante fosse stata espressamente invitata a farlo già con la lettera di impugnazione del licenziamento del 23.09.2022 (cfr. doc.6 ricorso), in cui si legge che “i beni aziendali sono a disposizione
dell'Azienda che può provvedere al ritiro presso il domicilio del sottoscritto” e, successivamente, con Pec del
05.12.2022 in cui esso ricorrente comunica che “per quanto concerne tutti i beni aziendali come comunicato
più volte sono a vostra disposizione al mio domicilio e per quanto concerne l'auto è ferma con tanto di foto dei km
dalla data della vostra contestazione del 15 settembre 2022”.
Tanto premesso, il danno all'immagine lamentato come conseguenza dell'attività denigratoria che il ricorrente risulta avere posto in essere non è dimostrato. Tale attività, per quanto risulta processualmente, si è infatti esaurita nella giornata dell'11.1.2022 e non è stata in grado di alterare la rappresentazione e l'immagine della società agli occhi dei pochi colleghi presenti tanto è vero che lo stesso è intervenuto apertamente in difesa della proprietà. Per_1
Quanto al danno, lamentato come conseguenza dell'omessa riconsegna dell'autovettura, risulta in via documentale che la stessa è stata messa a disposizione dell'azienda e non risulta, al contrario, alcuna iniziativa da parte della stessa volta al recupero del mezzo. Tanto, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., configura una condotta omissiva idonea a recidere il nesso causale tra il danno lamentato e l'eventuale condotta inadempiente della parte ricorrente.
Quanto poi al danno lamentato quale conseguenza di un'ipotizzata attività di storno dei dipendenti non vi è prova né risultano articolate istanze probatorie volte a dimostrare il presupposto della responsabilità del ricorrente ossia la riconducibilità delle dimissioni dei lavoratori indicati al capitolo pagina 8 di 9 di prova testimoniale n. 14 della memoria di costituzione ad atti commessi dal nel corso del suo Pt_1
rapporto di lavoro.
In definitiva la domanda riconvenzionale non merita accoglimento e deve essere respinta.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e sulla Parte_1
domanda riconvenzionale proposta da dichiara cessata la materia del ONroparte_1
contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR e della mensilità di agosto e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e, nel resto, respinge la domanda principale e la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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