Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2386/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21 febbraio 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Po- tenza, all'udienza del Giudice dott.ssa Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE -
E
- Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTA -
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. Francesco Scognamiglio per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Po-tenza, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Donato Santoro, il quale chiede l'accoglimento del ricorso nonché
l'annullamento del verbale impugnato con condanna della al pa- Controparte_1
gamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il Giudice, terminata la discussione cartolare, decide la causa dando lettura, ai sen-si dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra-gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giulia Volpe pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2386/2022 r.g.a.c.
1
(c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
e residente a [...] in Località Impesa n. 5, rappre-sentato e difeso, giu- CP_1 sta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Donato Santoro (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito in Roma C.F._2
al C.so Trieste n. 36/A
- APPELLANTE -
E
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentata e di-fesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f. , presso i cui CP_1 C.F._3
uffici siti in al Corso XVIII Agosto n. 46 è per legge domiciliata CP_1
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello - opposizione a sanzione amministrativa - violazione C.d.S.
CONCLUSIONI: Come da presente verbale nella parte che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 23.08.2022 e notificato in data 25.08.2022, parte appel-lante impugnava la sentenza n. 437/2022 del Giudice di Pace di resa nel giudizio re- CP_1
cante n. R.G. 253/2022, emessa in data 22.07.2022 e pubblicata in data 26.07.2022, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava il ricorso avverso il verbale n.
ATX0001081669, elevato, in data 22.12.2021, dalla Polizia Stradale di e, per CP_1
l'effetto, condannava il ricorrente al pagamento, nei confronti del
[...]
, secondo le modalità determinate dalla stessa Amministrazione, al paga- CP_4
mento di euro 185,00 per la violazione commessa com-pensando le spese di lite.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado, ritenendola nulla e ingiusta, rile- vando in particolare:
1) Vizio di travisamento - violazione di legge, palese violazione art. 112 c.p.c., pa- lese violazione ex art. 345 Reg.to del C.d.S., vizio di motivazione e falsa applicazione di legge artt. 11 e 12 C.d.S. art. 345 Reg.to C.d.S. e violazione l. n. 168 del 2002, viola- zione art. 45 C.d.S., violazione art. 320 c.p.c., palese vio-lazione art. 416 c.p.c., palese violazione legge ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011,
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violazione art. 111 Costituzione;
2) Vizio di travisamento - violazione di legge, palese violazione art. 112 c.p.c. pa- lese violazione art. 16 bis, comma 6, del d.lgs. n. 179 del 2012, palese viola-zione art. 416 c.p.c., palese violazione di legge ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011, palese violazione art. 320 c.p.c., violazione art. 101, co.2, Costitu- zione;
3) Vizio di travisamento - violazione di legge, palese violazione art. 112 c.p.c., pa- lese violazione art. 320 c.p.c., palese violazione art. 61 legge 120 del 2010, palese vio- lazione art. 45, co. 6, C.d.S., omessa pronuncia difetto assoluto di motivazione della sentenza, eccesso di potere per violazione e falsa applicazio-ne degli artt. 104, co. 2, e
119 Regolamento del C.d.S., violazione art. 111 Co-stituzione.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 17.11.2022 e depositata in data 18.11.2022, la , la quale evidenziava la legittimità del verbale censurato. Nello Controparte_1
specifico, parte appellata rilevava che il tratto di strada dove era stata rilevata l'infrazione (658 Potenza Melfi km 2+600) risultava compreso nell'ordinanza del Pre- fetto di n. 11438 del 10.03.2010 come specificato nel verbale impugnato;
sul CP_1 punto, precisava l'Amministrazione appellata che, quando si opera su autostrade, strade extraurbane principali e sulle altre autorizzate con decreto del Prefetto è consentito, agli organi di polizia di cui all'art. 12, co. 1, C.d.S., di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle viola- zioni dalle norme di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. con la possibilità di contestazione differita e senza l'obbligo di motivare nel verbale la mancata contestazione immediata.
Con riferimento, invece, alla censura ex adverso sollevata relativamente alla mancata taratura, l'appellata ri-levava che, nel caso specifico, l'apparecchiatura utilizzata -
- matr. 593-071171054 - risultava essere stata sottoposta rego- Controparte_5
larmente alla verifica annuale di funzionalità come da certificato di taratura LAT 101 H
188_2021_ACCR_VX emesso in data 29.09.2021 e valido fino al 29.09.2022 e che tale dato veniva riportato anche nel verbale impugnato. Esponeva, ancora, che il ridetto cer- tificato veniva rilasciato dalla società , regolar- Controparte_6
mente riconosciuto come Laboratorio accreditato di taratura (cen-tro di taratura LAT n.
101). Assumeva, infine, che, nel tratto di strada in argomen-to, i segnali che avvisano della prossimità della postazione di controllo della velo-cità erano adeguatamente collo- cati poiché rispettavano la distanza imposta per legge, essendo posizionati e installati ai
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km 2+300 e al km 2+450, come riportato anche nel verbale impugnato;
ne consegue che l'informazione all'utenza veniva as-sicurata da segnaletica installata dall'ente proprieta- rio della strada al km 2,3 e 2,45 SS658 e che, in ogni caso, oltre all'installazione della cartellonistica su entrambi i lati, a presegnalare la presenza della postazione di controllo, vi erano anche dei di-spositivi di segnalazione lampeggianti (non obbligatori) e che, nel- le immediate vi-cinanze, del km 2+600 della SS658, punto in cui era posizionata l'apparecchiatura di rilevazione, veniva apposto un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo accertatore e la dicitura “postazione fissa”. Chiedeva, quindi, il ri- getto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione della necessità di definire prio- ritariamente le cause ultradecennali come da vigente Programma di gestione che in ra- gione del gravoso carico del ruolo, veniva rinviata all'udienza dell'11.09.2024, celebra- ta mediante trattazione scritta, all'esito della quale, il Giu-dice rinviava la causa, per di- scussione, all'udienza del 21.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le considerazioni che seguono dimostrano l'infondatezza delle censure articolate a so- stegno dell'appello, che va, conseguentemente, respinto.
Con il primo motivo, parte appellante eccepisce che l'Amministrazione appellata si fos- se costituita tardivamente da ciò derivando che ogni produzione, all'uopo de-positata, fosse tardiva e inutilizzabile. (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello)
Il motivo è inammissibile perché basato su una contestazione in punto di fatto - la tardi- vità della costituzione di cui all'art. 416 c.p.c. - svolta per la prima volta solo nel presen- te giudizio di appello.
Sul punto, questo Giudice ritiene opportuno rammentare che il limite dello ius no- vorum in appello è destinato a soddisfare esigenze di ordine pubblico, perciò non dispo- nibili, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile in appello l'allega-zione di un fatto nuovo, anche se la controparte taccia sul punto, ovvero esplicita-mente vi con- senta.
Invero, in appello, non possono proporsi nuove domande né nuove eccezioni e ciò allo scopo di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giuri-sdizione che, altrimenti, risulterebbe violato.
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La doglianza in commento è, dunque, inammissibile - come da granitica giurispru-denza di legittimità - “ostandovi il divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c. che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le con-testazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove con-testazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da questa Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche
Cass. 28/02/2014, n. 4854) è la logica stessa del sistema che esclude che in appello pos- sano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto. Inoltre, altererebbero la parità del- le parti esponendo l'altra parte - a fronte della tardiva contestazione effettuata solo in appello - all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove cui, in ipotesi, aveva rinunciato ormai confi-dando nella mancata contestazione ad opera dell'avversario. In altre parole, è la logica stessa che presiede al principio di non contestazione e al giudizio d'appello ad escludere che, spirato il termine di cui all'art. 416 c.p.c., possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto.” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 1° feb-braio
2018 (data ud. 27 giugno 2017), n. 2529; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 13 ottobre
2015 (data ud. 22 aprile 2015), n. 20502; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 28 febbraio
2014 (data ud. 10 dicembre 2013), n. 4854; Cass. civ., sez. I, sent. del 9 giugno 2000, data ud. 9 giugno 2000), n. 7878)
Dedotta, quindi, l'inammissibilità del motivo de quo, per tutto quanto innanzi ar- gomentato, lo stesso va respinto.
Il secondo e il terzo motivo di appello, considerata la loro stretta connessione, pos-sono essere trattati congiuntamente.
Parte appellante contesta la violazione dell'art. 45, co. 6, C.d.S. relativamente alla tara- tura dell'autovelox, rilevando che “il Giudice di primo grado è incorso in erro-re avendo ritenuto, per intervenuta e comprovata, nella fattispecie, la prescritta ta-ratura dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità.” (cfr. pag. 1 atto di cita-zione in ap- pello)
La censura non è meritevole di accoglimento.
La questione controversa è stata oggetto di un intervento da parte della Corte co- stituzionale la quale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato ille- gittimo il d.lgs. n. 285 del 1992, art. 45, co. 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità
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dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che - sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di opera-tori - la mancanza di det- te verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle lo-ro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamen-to delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l'affidabilità, con potenziale compromissione anche della fede pubblica che si ripone in un setto-re di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Ne con-segue che, come già stabilito da questa Corte, tutti gli autove- lox devono essere pe-riodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l'effettua- zione di tali con-trolli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologa- zione e con-formità. (…) Pertanto, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di ac-certamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparec- chiature di misurazione della velocità devono essere tarate e verificate, indipenden- temente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ov-vero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi.” (cfr. Corte Cost., sent. del 18 giu-gno 2015 n.
113; Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. dell'11 gennaio 2018 (data ud. 26 ot-tobre 2017), n.
533; Cass. civ., Sez. VI - 2, sent. del 12 luglio 2018 (data ud. 10 novembre 2016), n.
18354; Cass. civ., sez. II, sent. del 11 maggio 2016 (data ud. 5 febbraio 2016), n. 9645)
Ne consegue che “in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della pe-riodica tara- tura dello strumento, mediante i relativi certificati” (cfr. Cass. civ. Sez. VI-2, ord. Del
14 marzo 2022, n. 8236; Cass. civ., sez. 2, ord. Del 17 dicembre 2021, n. 40627; Cass. civ., sez. 2, ord. Del 26 novembre 2021, n. 36982; Cass. civ., sez. 2, ord. Del 26 maggio
2021, n. 14597; Cass. civ., sez. 2, sent. n. 3 giugno 2020, n. 10463; Cass. civ., sez. 2 sent. del 11 maggio 2016, n. 9645) e, dunque, “in presenza del certificato di taratura ri- lasciato da soggetto abilitato, non è con-sentito al giudice di merito sindacare le modali- tà con le quali la taratura è stata ef-fettuata, con la conseguenza che l'efficacia probato- ria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omolo- gato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso con- creto, sulla base di cir-costanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, in-stallazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Ciò poiché, a fronte della regolare e tempestiva taratura e omologazione, mediante un centro accredi-
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tato, con il rilascio della relativa certificazione, non è necessaria alcuna ulteriore verifi- ca rimessa ai terzi del funzionamento dell'apparecchio al tempo della sua utilizza-zione, presumendosi, in ragione dell'avvenuta omologazione, il suo regolare fun-zionamento.”
(cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 26 luglio 2023 (data ud. 13 giugno 2023), n. 22627; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, ord. del 10 ottobre 2022, n. 28587; Cass. civ., sez.
II, ord. dell'11 novembre 2022, n. 33414; Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 17 marzo 2022,
n. 8695; Cass. civ., sez. VI-2, ord. dell'11 febbraio 2021 n. 3583; Cass. civ., sen. VI-2 ord. del 18 giugno 2021, n. 17574; Cass. civ., ord. del 18 dicembre 2020, n. 29093;
Cass. civ., sez. 2, ord. del 9 no-vembre 2020, n. 25013; Cass. civ., sez. VI-2, sent. del 12 luglio 2018, n. 18354; Cass. civ., sez. II, sent. dell'11 maggio 2017, n. 11574).
Riportando ai principi suesposti, per quanto nella specie ne occupa, l'Amministrazione appellata ha fornito la dimostrazione della taratura dell'apparecchio nonché della rego- lare omologazione (quest'ultima - peraltro - non oggetto di specifica censura da parte dell'appellante) presso un centro accreditato ovvero la società Controparte_6
- regolarmente riconosciuto come Laboratorio accreditato di taratura (cen-
[...]
tro di taratura LAT n. 101) (cfr. all. 6 fascicolo di primo grado appellata) entro un anno prima dal rilevamento dell'infrazione (il certificato di taratura è stato emesso in data
29.09.2021 e la vio-lazione veniva commessa in data 13.12.2021): è agli atti il certifica- to di taratura LAT 101 H 188_2021_ACCR_VX, emesso in data 29.09.2021 e valido fino al 29.09.2022 (cfr. all. 5 fascicolo di primo grado appellata), dal quale si evince che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione del limite di velocità (rectius l'autovelox) modello 520 - matr. 593-071171054 risultava essere stato sot- CP_5
toposto alla verifica annuale di funzionalità e taratura nonché essere strato rego- larmente omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con provvedimento n. 47177 del
04.06.2008 con il quale se ne attestava la regolare funzionalità. (cfr. all. 6 fascicolo di primo grado appellata)
Il Giudice di pace, quindi, rettamente ha tenuto conto del principio per il quale “in mate- ria di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di veloci-tà, l'effi- cacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di cir-costanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, in-stallazione o funzio- namento del dispositivo elettronico.” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 16 maggio 2005
(data ud. 6 aprile 2005), n. 10212; Cass. civ., sez. III, sent. del 5 novembre 1999 (data ud. 5 novembre 1999), n. 12324; Cass. civ., sez. I, sent. del 26 agosto 1998 (data ud. 26
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agosto 1998), n. 8469), principio, questo, che per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui si è detto, deve oggi essere integrato con la previsio- ne che l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e sottoposta alle verifiche periodiche.
Ma, nella specie, è proprio questo che è avvenuto, atteso che il certificato di taratura era esistente (oltre che validamente rilasciato) ed è stato depositato, come affermato dal
Giudice di prime cure.
D'altra parte, ritiene la Corte Suprema di Cassazione sul punto che “in presenza di un
"certificato" di taratura, del quale non sia contestata la provenienza da soggetto abilitato all'adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effet-tuata.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-2, sent. del 12 luglio 2018 (data ud. 10 novembre 2016), n. 18354)
Tanto premesso, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata sarebbe stato onere del destinatario della contestazione dimostrare che, in concreto, il dispositivo di ri-levazione della velocità al momento in cui l'infrazione è stata rilevata, non funzio-nava, prova che pacificamente non è stata fornita: nessun difetto di funzionamento dell'autovelox è stato dimostrato o accertato da parte dell'odierno appellante.
Ne consegue che il primo Giudice non poteva che desumere - come effettivamente ha fatto - alla luce delle risultanze probatorie (rectius del certificato di taratura) e della mancanza di prova contraria che non è stata fornita dal trasgressore il regola-re funzio- namento dell'autovelox.
Per tali ragioni, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo di contestazione, l'appello nel merito deve ritenersi infondato e, dunque, meritevole di rigetto con conseguen-te rigetto dell'opposizione proposta e conferma del verbale impugnato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquida-te, se- condo lo scaglione di valore fino tra euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fa- se istruttoria, in euro 462,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, te- nuto conto del valore della causa nello scaglione di valore fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro 278,00 per com-pensi, oltre Iva, Cpa e
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rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della Controparte_3
così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, a integrale conferma della sentenza n. 437/2022 del Giudice di Pace di resa nel giudizio recante n. R.G. 253/2022, emessa in CP_1
data 22.07.2022 e pubblicata in data 26.07.2022, non notificata, conferma il verbale im- pugnato;
- Condanna , al pagamento, in favore della di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 462,00 per CP_1
compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per leg- ge;
- Condanna , al pagamento, in favore della di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del giudizio primo grado che si liquidano in euro 278,00 per CP_1
compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese genera-li, se dovuto, come per leg- ge.
Potenza, lì 21 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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