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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANSERMIN ALESSIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA CHALLAND 30 AOSTA, presso il difensore avv. ANSERMIN
ALESSIO
e
IA AI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA ROSA e C.F._2
elettivamente domiciliata in via Promis 3A 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. MARZI CAROLA
ROSA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
Voglia il Tribunale ill.mo
-fissata l'udienza di comparizione delle parti (sostituita dalle note scritte) avanti al Giudice Relatore;
-trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il parere, venga rimessa la causa al Collegio per l'emissione di sentenza che prenda pagina 1 di 5 atto dei seguenti
ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aosta, in data 11.09.2004, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine all'annotazione e trascrizione della emananda sentenza;
2.Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali avranno responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le minori manterranno la propria residenza e dimora abituale presso la casa della mamma;
3. Stabilire che il sig. possa vedere le figlie secondo il Pt_1
seguente calendario, salvo diversi accordi con la sig.ra AI:
- due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita dalla scuola delle ragazze alla domenica sera, allorquando le riaffiderà alla mamma;
- uno ovvero due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
- metà delle vacanze Natalizie e così, ad anni alterni dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che le ragazze trascorreranno la Vigilia con il genitore con cui non trascorreranno la giornata del Natale;
- le intere vacanze invernali ad anni alterni con le vacanze di
Pasqua;
- tre settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro 15 giugno di ogni anno;
- le ulteriori vacanze scolastiche saranno suddivise tra le parti come da calendario ordinario
4. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento, Pt_1
pagina 2 di 5 educazione ed istruzione delle figlie corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di € 700 mensili per un anno, a decorrere dal mese di giugno 2024. Decorso un anno (e quindi a partire dal mese giugno 2025), ovvero anche da prima di detta data qualora la sig.ra AI reperisca attività lavorativa con remunerazione superiore a quella attuale, il sig. contribuirà Pt_1
al mantenimento delle figlie corrispondendo la minore cifra di € 550
mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione a decorrere da un anno dal versamento del contributo inferiore);
5. Stabilire che il sig. concorra, altresì, al 50% delle spese Pt_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico-sportive delle figlie, così come previste nel Protocollo di
Intesa siglato tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Aosta
approvato in data 22 febbraio 2019, che si intende interamente richiamato.
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il resoconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
giorni dalla richiesta. L'assegno unico sarà per l'intero attribuito alla sig.ra AI, con cui le figlie convivono, mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra le parti.
6. Dare atto che le parti dichiarano di aver già aperto un libretto riservato alla figlia minore (affetta da diabete), su cui il Per_2
sig. versa i contributi riconosciuti alla minore ex L 104/1992 Pt_1
e che essi concordano fin da ora che la medesima scelta verrà posta in essere anche per le altre figlie, qualora pari contributi pagina 3 di 5 venissero loro riconosciuti.
7. Dare atto che le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento
8. Dare atto, infine, che le parti dichiarano di non avere altre questioni economiche o patrimoniali in sospeso, neppure di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di coniugio;
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 6 dicembre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aosta il 11 settembre 2004
tra
AI SI (c.f. ), nata in [...] il [...] C.F._2
e
(c.f. , nato in [...], il 14 Parte_1 C.F._1
settembre 1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°47, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ANSERMIN ALESSIO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in VIA CHALLAND 30 AOSTA, presso il difensore avv. ANSERMIN
ALESSIO
e
IA AI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZI CAROLA ROSA e C.F._2
elettivamente domiciliata in via Promis 3A 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. MARZI CAROLA
ROSA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
Voglia il Tribunale ill.mo
-fissata l'udienza di comparizione delle parti (sostituita dalle note scritte) avanti al Giudice Relatore;
-trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per il parere, venga rimessa la causa al Collegio per l'emissione di sentenza che prenda pagina 1 di 5 atto dei seguenti
ACCORDI INTERVENUTI TRA LE PARTI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aosta, in data 11.09.2004, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine all'annotazione e trascrizione della emananda sentenza;
2.Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali avranno responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le minori manterranno la propria residenza e dimora abituale presso la casa della mamma;
3. Stabilire che il sig. possa vedere le figlie secondo il Pt_1
seguente calendario, salvo diversi accordi con la sig.ra AI:
- due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita dalla scuola delle ragazze alla domenica sera, allorquando le riaffiderà alla mamma;
- uno ovvero due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
- metà delle vacanze Natalizie e così, ad anni alterni dal 23 al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che le ragazze trascorreranno la Vigilia con il genitore con cui non trascorreranno la giornata del Natale;
- le intere vacanze invernali ad anni alterni con le vacanze di
Pasqua;
- tre settimane durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro 15 giugno di ogni anno;
- le ulteriori vacanze scolastiche saranno suddivise tra le parti come da calendario ordinario
4. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento, Pt_1
pagina 2 di 5 educazione ed istruzione delle figlie corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di € 700 mensili per un anno, a decorrere dal mese di giugno 2024. Decorso un anno (e quindi a partire dal mese giugno 2025), ovvero anche da prima di detta data qualora la sig.ra AI reperisca attività lavorativa con remunerazione superiore a quella attuale, il sig. contribuirà Pt_1
al mantenimento delle figlie corrispondendo la minore cifra di € 550
mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione a decorrere da un anno dal versamento del contributo inferiore);
5. Stabilire che il sig. concorra, altresì, al 50% delle spese Pt_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico-sportive delle figlie, così come previste nel Protocollo di
Intesa siglato tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Aosta
approvato in data 22 febbraio 2019, che si intende interamente richiamato.
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il resoconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
giorni dalla richiesta. L'assegno unico sarà per l'intero attribuito alla sig.ra AI, con cui le figlie convivono, mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra le parti.
6. Dare atto che le parti dichiarano di aver già aperto un libretto riservato alla figlia minore (affetta da diabete), su cui il Per_2
sig. versa i contributi riconosciuti alla minore ex L 104/1992 Pt_1
e che essi concordano fin da ora che la medesima scelta verrà posta in essere anche per le altre figlie, qualora pari contributi pagina 3 di 5 venissero loro riconosciuti.
7. Dare atto che le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento
8. Dare atto, infine, che le parti dichiarano di non avere altre questioni economiche o patrimoniali in sospeso, neppure di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di coniugio;
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 6 dicembre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Aosta il 11 settembre 2004
tra
AI SI (c.f. ), nata in [...] il [...] C.F._2
e
(c.f. , nato in [...], il 14 Parte_1 C.F._1
settembre 1978
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°47, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5