Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 04381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2025, proposto da
TA SE, ON LI, AN AR, TE IA, LA LA AD, rappresentate e difese dall'avvocato Carlo LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2609/2024 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.; della sentenza n. 983/2024 del Tribunale Torre Annunziata - Sez. Lav.; della sentenza n. 1425/2024 del Tribunale Torre Annunziata - Sez. Lav.; della sentenza n. 6023/2024 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.; della sentenza n. 4232/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lav. per il riconoscimento della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici in cui hanno prestato servizio quali docenti, ciascuno nel limite degli anni di interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il gravame in trattazione le istanti in epigrafe agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze indicate in atti, contenenti l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per diverse annualità;
- per ciascuna delle ricorrenti il giudice ordinario ha accertato, con diverse sentenze, il diritto a fruire del beneficio economico di cui sopra, con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica nelle misure di seguito indicate: a) SE TA, per n. 7 anni scolastici (sentenza n. 2609/2024 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.); b) LI ON, per 5 anni scolastici (sentenza 983/2024 del Tribunale Torre Annunziata - Sez. Lav.); c) AR AN, per n. 7 anni scolastici (sentenza 1425/2024 del Tribunale Torre Annunziata - Sez. Lav.); d) IA TE, per n. 4 anni scolastici (sentenza 6023/2024 del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.); e) AD LA LA, per n. 2 anni scolastici (sentenza 4232/2024 del Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lav.);
- le ricorrenti espongono che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso i predetti provvedimenti che, pertanto, sono passati in giudicato;
- lamentano, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- concludono con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti per opporsi al gravame proposto ex adverso;
Considerato che:
- come già evidenziato alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a. (“Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale”), il ricorso è inammissibile per la ragione di seguito illustrata;
- con specifico riferimento al giudizio di ottemperanza, si è ritenuto che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vertendosi in materia di diritti soggettivi, è da ritenersi consentito il cumulo di ricorsi, purché soggettivamente connessi, cioè purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata;
- difatti per le relative controversie operano le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la previsione di cui all'art. 104 c.p.c., in tema di connessione soggettiva, norma compatibile, ex art. 39 c.p.a., con le regole del processo amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3747/2024);
- in sede civile non si dubita che l’espropriazione forzata - pur non direttamente regolata dalla norma dell’art. 104 c.p.c. dettata per il processo civile di cognizione - possa svolgersi in un unico processo, preceduto da un unico precetto, anche quando sia basata su più titoli esecutivi emessi per il pagamento di somme di denaro a favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore” (Cass. civ., sez. III, n. 6513/2023, con la quale si è aggiunto che “in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati”);
- pertanto, non vi sono ragioni ostative all’applicazione al giudizio di ottemperanza per l’attuazione di sentenze e provvedimenti del giudice ordinario dei detti principi che connotano il concorrente rimedio dell’azione esecutiva civile (“la concentrazione in unico giudizio, delle varie pretese creditorie azionate da un unico soggetto, risponde all’interesse della stessa amministrazione a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio nonché sulla quantificazione delle spese documentate …”: T.A.R. Lazio, Roma, n. 31/2018);
Ritenuto che:
- applicando tali principi al presente ricorso, ne consegue la sua inammissibilità, in quanto non sussiste alcuna connessione soggettiva (né oggettiva) tra le domande proposte, essendo esso volto ad ottenere l’ottemperanza di titoli diversi, riferibili a ricorrenti diversi, che nulla hanno in comune se non la parte debitrice;
- proprio in ragione dell’assenza dell’omogeneità delle posizioni fatte valere in giudizio, non sussiste il requisito della connessione soggettiva delle domande (cfr. T.A.R. Veneto, n. 560/2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 18958/2024; T.A.R. Calabria, n. 1005/2020), con conseguente inammissibilità del rimedio processuale;
- la definizione in rito non pregiudica la possibilità di riproporre la domanda giudiziale emendata dallo scrutinato profilo di inammissibilità, sussistendone i presupposti di legge;
- la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO