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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott.ssa Paola Barracchia Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1687 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
RD di PU (BT), alla via Roma n. 72, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi
Antonio Dipace (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
E
C.F , quale impresa designata alla gestione del Fondo CP_1 P.IVA_1
di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, elettivamente domiciliata in
Foggia, alla via A. Gramsci n. 73/a, presso e nello studio dell'avv. Valentina Lucianetti
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._3
conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 17.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la quale impresa designata Parte_1 CP_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada innanzi al Tribunale di
Foggia, deducendo che:
a) il 25.10.2016, alle ore 20:15 circa, in San RD di PU (BT), lungo la S.P.
63, direzione Trinitapoli (BT), si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva il proprio fratello , il quale, procedendo a piedi lungo il Parte_2 margine destro della carreggiata della S.P. 63 con direzione di marcia
Trinitapoli, veniva investito da un veicolo il cui conducente non si fermava a prestare soccorso, dandosi alla fuga e restando ignoto;
b) a seguito dell'investimento giungevano sul posto i Carabinieri della Stazione di
San RD di PU, i quali accertavano la presenza della salma del
, nonché le Guardie Particolari Giurate, e Parte_2 Controparte_2
che avevano provveduto ad allertare i soccorsi e che ERona_1 riferivano di essere stati a loro volta allertati da AL FA il quale, percorrendo la S.P. 63 a bordo di una motociclett, con direzione San RD di PU, aveva visto un uomo camminare sul margine destro della carreggiata con direzione Trinitapoli;
c) i Carabinieri intervenuti sul posto provvedevano ad effettuare i rilievi planimetrici e fotografici e sul luogo del sinistro, a pochi metri di distanza dalla salma, sparsi sulla corsia di marcia lato destro direzione Trinitapoli, venivano rinvenuti n. 5 frammenti di vetro e n. 5 frammenti di plastica che venivano sottoposti a sequestro penale, in quanto verosimilmente appartenenti al veicolo investitore;
d) sul posto giungevano anche i sanitari del 118 di Margherita di Savoia i quali, alle ore 20:50 del 25.10.2016, constatavano il decesso di per Parte_2
“politrauma della strada, trauma cranico con emorragia, ferite multiple del collo e del cranio”;
pag. 2/16 e) a seguito del sinistro, veniva iscritto presso la Procura della Repubblica di
Foggia il procedimento penale n. 18645/2016/44 R.G.N.R., nell'ambito del quale veniva disposta l'ispezione cadaverica a cura del Dott. ERona_2
secondo il quale le lesioni riscontrate sul corpo di
[...] Parte_2
“erano compatibili con un meccanismo di lesività da corpo contundente, non potendosi escludere un meccanismo causativo di investimento di pedone, così come riferito dagli
Ufficiali di P.G.”;
f) nell'ambito del ridetto procedimento penale, veniva nominato quale ausiliario di P.G. , carrozziere titolare della Ditta Autocarrozzeria Dassisti ERona_3
Sergio, il quale accertava che i frammenti di autovettura oggetto di sequestro e di accertamento erano riconducibili ad un veicolo Fiat Multipla – anno di produzione 1998-2004;
g) in data 18.04.2017, il P.M. della Procura di Foggia formulava richiesta di archiviazione del procedimento penale in quanto “l'autore del reato non era stato identificato e non appariva identificabile alla stregua degli elementi acquisiti” e in data
08.05.2017 il G.I.P. del Tribunale di Foggia emetteva decreto di archiviazione del proc. pen. n. 18645/2016/44 R.G.N.R., disponendo contestualmente la distruzione di quanto sequestrato;
h) aveva inoltrato, a mezzo pec, formale richiesta di risarcimento danni ad CP_1 in qualità di impresa incaricata dal FGVS, nonché invito alla
[...] negoziazione assistita del 18.3.2020 ma la richiesta risarcitoria era rimasta inevasa;
i) a seguito della morte del fratello egli aveva subito un radicale cambiamento del proprio stile di vita a causa dello sconvolgimento della propria esistenza, in quanto era legato al fratello da una forte relazione affettiva, sicché chiedeva giudizialmente il ristoro della somma di 144.130,00 euro per danno non patrimoniale in ragione del rapporto di parentela, della frequentazione e della convivenza tra i due fratelli, nonché della giovane età della vittima e del superstite;
j) due/tre volte l'anno, accompagnato dalla propria famiglia, si reca in Romania per far visita alla tomba del fratello, sicché chiedeva anche il ristoro in via equitativa delle future spese necessarie per sostenere i viaggi dall'Italia e della somma di 13.430,00 euro a titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo pirata ovvero non identificato nella causazione del sinistro del pag. 3/16 25/10/2016 a causa del quale è deceduto e, per l'effetto, di condannare Parte_2 la società nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del FGVS, al risarcimento in favore dell'odierno attore iure proprio e iure hereditario della somma di 144.130,00 euro quale danno parentale ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al risarcimento in via equitativa per le spese future, quali quelle per sostenere i viaggi dall'Italia verso la Romania necessari per far visita alla tomba del fratello defunto, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e al pagamento delle spese di giudizio e dell'attività stragiudiziale, queste ultime pari a 13.430,00 euro.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha contestato la carenza di prova di CP_1 un investimento da parte di un veicolo ignoto, in quanto esso sarebbe deducibile soltanto dalle scarne risultanze dell'indagine relativa al procedimento penale n.
18645/2016/44 R.G.N.R. (poi archiviato in data 08.05.2017) e dedotto che, nel caso in cui all'esito del giudizio si ritenesse provato l'investimento, sussisterebbe il concorso maggioritario della vittima nella causazione del sinistro, in considerazione del fatto che l'evento era avvenuto nella tarda sera, in condizioni di illuminazione naturale assente e su di una strada priva di illuminazione artificiale, che la vittima era vestita con abiti scuri e non aveva alcun mezzo per segnalare la propria presenza sulla strada e che aveva un'andatura barcollante e si spostava da destra a sinistra, nonché che aveva un elevatissimo tasso alcolemico, come riscontrato dopo il decesso.
Ha contestato, poi, la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di danno patrimoniale in considerazione della sua arbitrarietà, nonché la richiesta di ristoro dell'attività stragiudiziale svolta ante causam, poiché l'attore non aveva allegato nulla a riprova del presunto esborso e la quantificazione operata dallo stesso era ritenuta non rispettosa dei parametri vigenti e, dunque, non congrua.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di rigettare la domanda, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e /o concorrente nella produzione dei danni per cui è causa di secondo il grado di colpa ritenuto di giustizia e, quindi, Parte_2 escludere e/o ridurre proporzionalmente quanto dovuto all'odierno attore, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e documentali, è stata decisa con sentenza n.
1396/2024, depositata in data 21.05.2024, con la quale il Tribunale di Foggia, accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro del 25.10.2016 a causa del quale è deceduto Parte_2
pag. 4/16 nella misura del 30%, ha condannato l quale impresa designata per il CP_1
FGVS, al pagamento in favore di della somma di 20.602,92 euro, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi, a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale e rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore, con compensazione integrale delle spese di lite tre le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. non è condivisibile la scelta del Giudice di Prime Cure di porre a carico di il 70% della responsabilità del sinistro de quo, in quanto dalla Parte_2 sentenza impugnata non emergono in maniera chiara e netta le motivazioni che abbiano determinato l'applicazione del criterio delle responsabilità prevalente a carico del pedone, mancando la c.d. prova comparativa tra la condotta di quest'ultimo che risultava “visibile” e quella censurabile del conducente del veicolo rimasto ignoto, il quale è incorso nelle ipotesi di reato di cui agli artt.
589 bis, 589 ter cp e dell'art. 189 del Codice della Strada.
Ha posto, in particolare, l'accento sullo stato dei luoghi del sinistro (strada rettilinea e fornita di pubblica illuminazione), sull'assenza di prova della posizione del pedone sulla sede stradale, sulla circostanza che il teste AL FA poco prima del sinistro abbia visto il defunto – tanto da non investirlo - camminare a circa due metri di distanza dal bordo della strada, occupando parte della corsia di marcia riservata ai veicoli, sulla presenza di segni di frenata, di frammenti di fanaleria in prossimità del punto d'urto e di lesioni sul corpo della vittima compatibili con investimento stradale.
Ha poi precisato l'appellante che la ctp a firma dell'ing. non è stata Per_4 espressamente contestata dalla compagnia e da questa si evince che la vittima, vestita di scuro e transitante la strada lungo il margine destro in prossimità della linea di demarcazione della banchina, era visibile nelle fattezze, sicchè non risulta vinta la presunzione di colpa a carico del conducente prevista dall'art. 2054, comma
1 c.civ. che richiede che la condotta del pedone sia imprevedibile, mancando la prova comparativa della condotta di guida del conducente della vettura, tenuto conto anche delle tracce di frenata.
Il tasso alcolemico riscontrato risulta accertato a distanza di 5 mesi dal decesso e peraltro per un valore di 4.02 g/l, letale per un essere umano, sicchè questo valore pag. 5/16 potrebbe essere frutto di errore nella “catena di trasporto” del reperto dagli OO.RR. di Foggia all'U.O. di Patologia Clinica di Barletta.
2. la sentenza impugnata merita di essere riformata anche in ordine al quantum, poiché il Tribunale, sebbene abbia riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha escluso la convivenza tra i due fratelli, non ritenendo documentata né la durata né l'attualità della stessa, laddove, a dire dell'appellante, il rapporto di convivenza con il fratello può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, atteso che all'epoca dei fatti i due germani erano maggiorenni, fra loro vi era un legame affettivo stabile, nonché una assistenza materiale e morale, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado e vista anche la presenza altri due familiari legati alla vittima (tre sorelle);
3. mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per far visita alla tomba del fratello, risultando provata sia la traslazione della salma in Romania che i viaggi effettuati;
4. il Tribunale ha statuito l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa senza motivare tale scelta e omettendo di considerare che la linea difensiva adottata dall nel corso del giudizio di primo grado ha CP_1 appesantito l'esito dello stesso, in quanto a propria difesa la convenuta ha dedotto che non sono stati forniti elementi/prove circa l'investimento del pedone da parte di un veicolo ignoto, nutrendo dubbi sulle cause del decesso del che, a dire dell'appellata, potrebbe essere deceduto per altre cause, Pt_2 come ad esempio al termine di una rissa.
Ha richiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata ovvero non identificato per il sinistro de quo e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da a seguito dell'incidente stradale del Parte_1
25/10/2016, con condanna dell nella qualità di impresa designata per la CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento in favore dell'appellante, iure hereditario e iure proprio, della somma di 154.518,00 euro o nella misura ritenuta di giustizia quale danno parentale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al risarcimento in via equitativa per le spese future, quali le spese per sostenere i viaggi dall'Italia verso la Romania necessari per far visita alla tomba del fratello defunto, o della somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio.
pag. 6/16 Si è costituita in giudizio l la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, mancando una precisa indicazione dei motivi, delle ragioni logico-giuridiche che giustifichino una eventuale riforma della sentenza di primo grado e delle norme di legge che si intendono violate nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc, poiché, a dire dell'appellata, l'impugnazione risulta illogica, confusa, pretestuosa e palesemente infondata, per cui non avrebbe ragione di essere accolta.
Ha dedotto, nel merito, che la contestazione dell'appellante in ordine all'assenza di responsabilità del pedone investito, di per sé già vaga e lacunosa, si pone in netto contrasto con l'istruttoria espletata in primo grado, da cui emerge una corresponsabilità del defunto nella causazione del sinistro, atteso che:
a) l'investimento risulta essere avvenuto sulla carreggiata di una SP in orario notturno con visibilità scarsa (stante l'attestata mancanza di illuminazione nel tratto interessato);
b) i segni di frenata rilevati erano posti al centro della corsia di marcia con direzione Trinitapoli “con lieve deviazione verso il centro della carreggiata” a testimoniare la verosimile presenza della vittima al centro della corsia di marcia del veicolo;
c) il interamente vestito di abiti scuri e privo di presidi che potessero Pt_2 segnalare la sua presenza sul tratto stradale, aveva un'andatura barcollante ed un tasso di alcolemia elevatissimo, come rilevato dalle analisi effettuate post mortem.
Ha segnalato, poi, in ordine all'integrale diritto al risarcimento vantato da controparte, che la Compagnia non può essere chiamata a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima, poiché dove vi è colpa di quest'ultima manca il nesso di causa tra azione e danno e, dove manca questo, non sorge responsabilità, sicché nel caso di specie, in cui la condotta del è causa maggioritaria del sinistro, la Pt_2 valutazione offerta dal Giudice di Prime Cure, pari al 70% di responsabilità, è assolutamente congrua;
peraltro, l'appellante non ha mai avanzato istanza di risarcimento iure hereditatis, quindi, la domanda proposta nelle sole conclusioni dell'atto di appello è da considerare nuova ed inammissibile.
Ha aggiunto che correttamente il Giudice di Prime Cure non ha tenuto conto nella quantificazione del danno parentale del rapporto di convivenza con il fratello ritenendolo non allegato, né provato.
pag. 7/16 Ha ritenuto poi condivisibile il rigetto del ristoro delle spese future richieste dall'appellante, anch'esse né provate né documentate.
Ha concluso che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente motivato sia in ordine alla compensazione delle spese di lite, sia in ordine al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, punto quest'ultimo non impugnato dalla parte appellante.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e della domanda nuova di riconoscimento del danno iure hereditatis, con condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese del secondo grado di giudizio e, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, sottrarsi da qualsiasi importo eventualmente riconosciuto all'appellante la somma di €
26.731,92, già a questi corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 17.09.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, atteso che dalla lettura dell'atto di gravame si evince che in esso sono indicate le parti della sentenza che si intendono impugnate – nella specie le ragioni che hanno condotto il Giudice di Prime ad affermare il concorso del defunto nella causazione del Pt_3 danno, i criteri utilizzati per la sua quantificazione e la compensazione delle spese con ulteriore precisazione alle pagg. 16 e 17 –, l'illustrazione delle norme che si intendono violate nel corpo dell'atto di appello con la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal
Giudice a quo.
Deve poi ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Sempre in via preliminare va precisato che, sebbene nell'atto di appello la parte appellante abbia richiesto il ristoro dei danni patiti iure proprio e iure hereditario (questi ultimi mai domandati nel corso del giudizio di primo grado), in realtà ha espressamente domandato il risarcimento di tre specifiche voci di danno non patrimoniale (per perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (spese per assistenza stragiudiziale e di viaggio) invocabili unicamente iure proprio.
pag. 8/16 Primo motivo di appello : erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di Prime Cure ha posto a carico di il 70% della Parte_2 responsabilità del sinistro de quo, in quanto dalla sentenza impugnata non emergono in maniera chiara e netta le motivazioni che abbiano determinato
l'applicazione del criterio delle responsabilità prevalente a carico del pedone, mancando la c.d. prova comparativa tra la condotta di quest'ultimo che risultava
“visibile” e quella censurabile del conducente del veicolo rimasto ignoto, il quale è incorso nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 589 bis, 589 ter cp e dell'art. 189 del
Codice della Strada.
Il motivo di appello è infondato.
Chiarendosi che la sentenza in oggetto non risulta impugnata dalla nella CP_1 qualità in atti in ordine all'accertamento che il decesso di è stato ERona_5 cagionato da autoveicolo rimasto sconosciuto, risultando contestata unicamente la percentuale di concorso, giova precisare in punto di diritto che secondo consolidato orientamento “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro” (Cass. Civ. 29 luglio 2025 n. 21761; Cass. n. 11175 del 2025; Cass. n. 9856 del
2022; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.
3964 del 2014).
Ebbene, nonostante non risulti provata in atti la velocità di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tuttavia deve ritenersi sotto altro aspetto che corretta appare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto prevalente la condotta tenuta dal pedone sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il luogo ove è avvenuto il sinistro è sito fuori dal centro abitato di San
RD di PU (FG) ed è sì costituito da una strada rettilinea ma assolutamente non fornita di illuminazione artificiale, tenuto conto delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi (pagg. 72-77 doc. 16 fasc. primo grado pag. 9/16 di parte appellante, in particolare le foto nn. 1 e 41), delle dichiarazioni del teste
AL (che al verbale di udienza del 17.10.2022 ha riferito che la “strada era 1
pag. 10/16 buia, priva di illuminazione e rettilinea”) confermate dal (“era buio e non Parte_4 vi era pubblica illuminazione”), intervenuto subito dopo il sinistro su segnalazione del primo testimone, in uno al rapporto dei CC (pag. 18, punto 9 doc. 16 citato) che riporta che “nell'immediatezza si procedeva a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso la sede della ditta ubicata a circa 200 Per_1 metri distanza nella direzione Trinitapoli, che a causa della mancanza di illuminazione
e per la scarsa risoluzione delle telecamere, non fornivano elementi utili alle indagini”; b) la ctp esibita da parte appellante con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, quantunque non espressamente contestata, risulta costituire una semplice ricostruzione a posteriori della dinamica del sinistro e peraltro le foto in essa contenute sono identiche a quelle scattate dai CC nell'immediatezza del fatto,
pag. 11/16 mentre quelle riproducenti il tratto di strada di giorno sono state espressamente contestate della alle pagg. 15 e 16 della memoria ex art. 183, comma 6 n. CP_1
3 cpc, in quanto non recano “alcun segno distintivo idoneo a ravvisarne la comparabilità con il luogo del decesso del Signor tale documento, è privo di CP_3 data e non è destinato a fornire prova dei fatti intrinseci che controparte presume siano in esso contenuti”; c) la ctp esibita dalla parte appellante nel ricostruire la dinamica del sinistro peraltro riporta che la vettura abbia urtato il pedone “da tergo”, risultando così violato dal defunto l'art. 190, comma 1 CdS che prescrive per i pedoni fuori dai centri abitati l'obbligo di circolare “in senso opposto di marcia a quello dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”; d) irrilevante risulta la circostanza secondo cui il pedone, pur indossando abiti scuri e privo di torcia, sarebbe stato comunque visibile, atteso che era stato avvistato dal teste AL, tenuto conto che questi procedeva in moto in direzione San RD di PU (vedi verbale a sit pag. 35 doc. 16 fasc. attore primo grado e dichiarazioni rese nel corso del giudizio), mentre il defunto, come precisato innanzi all'AG, camminava lungo la linea di margine in direzione opposta alla propria così da averlo “incrociato”, dichiarazione che farebbe presupporre che il motociclista si sia accorto della presenza del pedone non con adeguato anticipo, sicchè viene smentita l'asserzione dell'appellante secondo cui il defunto fosse “visibile a distanza”; e) il detto teste ha precisato innanzi all'AG che il pedone procedeva lungo la linea di margine, non sapendo dire se la superava e barcollava, elemento questo confermato dall'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato all'esito delle analisi effettuate, sul cui esito non vi è motivo di avere dubbi anche perché – come correttamente evidenziato dal Giudice di Prime Cure – l'appellante (pag. 12 sentenza impugnata) non ha formulato entro i termini ex art. 183, comma 6 cpc, alcun rilievo tecnico-scientifico sulle relative modalità tecniche di rilevamento;
f) i segni di frenata sono presenti (vedi foto in nota n. 1) al centro della strada, indice questo che il defunto, che prima camminava - vestito di scuro e senza dispositivi atti a farlo avvistare dagli automobilisti - sostanzialmente al bordo della strada al momento in cui è stato avvistato dall'AL, si sia molto verosimilmente spostato al centro della corsia che costeggiava nell'arco di una decina di minuti, tenuto conto del tempo impiegato dall'AL per raggiungere San RD di PU ed incrociare la pattuglia della vigilanza privata (“circa 5 minuti” come riferito all'AG in sede testimoniale) e del tempo impiegato dal teste , avvisato dall'AL (“pochi minuti dopo, forse Tes_1 neanche cinque minuti” come riferito all'udienza del 06.03.2023) per raggiungere il fratello dell'appellante, rinvenendolo a terra esanime.
Tutte queste considerazioni inducono questo Collegio a ritenere corretto il ragionamento del Giudice di Prime Cure, con rigetto del motivo di appello.
pag. 12/16
5. Secondo motivo di appello : erroneità dell'impugnata sentenza poiché questa, nel quantificare il danno patito per la perdita del rapporto parentale, ha escluso la convivenza tra i due fratelli, non ritenendo documentata né la durata né l'attualità della stessa, laddove, a dire dell'appellante, il rapporto di convivenza con il fratello può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, atteso che all'epoca dei fatti i due germani erano maggiorenni, fra loro vi era un legame affettivo stabile, nonché una assistenza materiale e morale per la frequentazione tra i due e la residenza nella medesima città, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado e vista anche la presenza altri due familiari legati alla vittima (tre sorelle)
Il motivo di appello è fondato solo per quanto di ragione.
Innanzitutto la convivenza tra i due fratelli non risulta espressamente provata, posto che il teste (datore di lavoro dell'appellante e del defunto) non Testimone_2 ha chiarito come sia a conoscenza di tale circostanza, avendo ammesso che non andava a prendere i due fratelli ma che erano loro che si recavano da lui per lavorare (vedi verbale di udienza del 06.10.2023), che il teste (amico Tes_3 dell'appellante e della vittima) ha confermato che inizialmente i fratelli convivevano ma che poi il defunto aveva preso una casa per sé, andando a trovare l'appellante una-due volte a settimana e che la teste (moglie Testimone_4 dell'attore) ha precisato che il defunto ha convissuto con loro solo per un anno e mezzo e che questi, pur festeggiando con il fratello le ricorrenze (indice questo di normali rapporti familiari), sostanzialmente pranzava, si lavava e cenava da loro.
Invece, la sentenza va riformata nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, nell'applicare le tabelle del Tribunale di Milano non ha considerato la presenza di altri familiari – segnatamente delle tre sorelle – nel nucleo originario, atteso che ha riconosciuto solo i punti spettanti sulla base dell'età del danneggiato e della vittima primaria e dell'intensità del vincolo familiare (16+16+15) e non anche ulteriori 9 punti per la presenza delle tre sorelle.
Risulta invece non oggetto di appello (e quindi passato in giudicato) il punto della sentenza che ha rigettato la domanda di ristoro delle spese legali relative alla fase stragiudiziale.
pag. 13/16 Sotto tale aspetto, si osserva che inconferenti appaiono le considerazioni mosse dall in ordine alla mancata allegazione dell'esistenza di altri familiari del CP_1 defunto, trattandosi di specifica voce obbligatoriamente indicata nelle tabelle di
Milano, tant'è che l'eventuale inesistenza di altri congiunti implicherebbe l'assegnazione del massimo del punteggio previsto, pari a 16 punti.
Quanto poi all'irrilevanza, sotto l'aspetto probatorio, del libretto di famiglia prodotto dall'appellante - riportante sia il suo nome che quello delle tre sorelle ER
e – tanto da indurre l a riproporre il tema del difetto Per_7 Per_8 CP_1 di legittimazione dell'attore, è qui sufficiente osservare che sul punto il Giudice di
Prime Cure ha riconosciuto in punto di an debeatur il diritto dell'appellante al ristoro del danno proprio sulla base del detto libretto, ritenendolo valido documento probante il rapporto di parentela tra l'appellante e la vittima primaria con ampia motivazione.
Ebbene, proprio su tale questione l'appellante non ha formulato specifica impugnazione incidentale, indispensabile per “demolire” l'avvenuto riconoscimento del rapporto familiare posto alla base della domanda di ristoro
(vedi pag. 18 par.
3.b sentenza in atti), per cui l'esistenza di altre tre sorelle, inserite nel medesimo “libretto di famiglia” e l'attribuzione del solo punteggio relativo all'età del danneggiato e del defunto, fa sì che, alla luce delle tabelle di Milano operative a far data dal 29.04.2022 utilizzate in primo grado (e parametro condiviso dall'appellante), debba attribuirsi il maggior punteggio di 32+9+15 = 56 e quindi un ristoro di € 1.461,20 x 56 = € 81.827,20 x 30% = € 24.548,16, somma che, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura indicata nel paragrafo 3.c della sentenza (qui da intendersi richiamato e trascritto), l'appellato va condannato a corrispondere all'appellante, detratte eventuali somme medio tempore corrisposte a quest'ultimo in esecuzione dell'impugnato provvedimento.
Ad colorandum va aggiunto che l'eventuale assenza di altri prossimi congiunti non implica il mancato riconoscimento di ulteriori punti ma avrebbe comportato, anzi,
l'assegnazione del punteggio massimo previsto dalle tabelle.
Terzo motivo di appello: mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per far visita alla tomba del fratello, risultando provata sia la traslazione della salma in Romania che i viaggi effettuati.
pag. 14/16 Il motivo di appello è infondato, atteso che deve condividersi la motivazione del
Giudice di Prime Cure che ha rigettato la richiesta, sia tenendo conto che nulla esclude che l'appellante si rechi nella madrepatria anche per altre ragioni (p.es. andare a trovare le sorelle ivi residenti), sia tenuto conto che l'appellante non ha indicato quante volte all'anno intenda recarsi in Romania, né ha documentato le relative spese già sostenute, avendo esibito i biglietti di viaggio che non riportano il costo sostenuto.
Quarto motivo di appello : il Tribunale ha erroneamente statuito l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa senza motivare tale scelta e omettendo di considerare che la linea difensiva adottata dall nel corso CP_1 del giudizio di primo grado ha appesantito l'esito dello stesso, in quanto a propria difesa la convenuta ha dedotto che non sono stati forniti elementi/prove circa
l'investimento del pedone da parte di un veicolo ignoto, nutrendo dubbi sulle cause del decesso del che, a dire dell'appellata, potrebbe essere deceduto per altre Pt_2 cause, come ad esempio al termine di una rissa.
Il motivo di appello proposto è fondato.
Il Giudice di Prime Cure ha disposto, infatti, la compensazione integrale delle spese sulla base della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 2 cpc.
Orbene, ha da tempo chiarito la Suprema Corte (Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n.
32061) che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie il Giudice di Prime Cure non solo ha accertato che il decesso di
è dipeso da sinistro stradale mortale ad opera di vettura rimasta Parte_2 sconosciuta ma ha, rispetto alle plurime domande formulate (ristoro del danno per perdita del rapporto parentale per € 144.130,00, spese stragiudiziali per € 13.430,00 e spese future), comunque liquidato un danno di € 20.602,92 (aumentato a seguito della presente sentenza ad € 24.548,16) e quindi in misura non irrisoria.
pag. 15/16 L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio con il riconoscimento di somma inferiore a quella richiesta in primo grado, implica la compensazione per ¾ delle spese di primo e secondo grado, con condanna dell nella qualità in atti, al pagamento del residuo ¼, liquidato CP_1 come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022 e dell'importo riconosciuto in sentenza (ricompreso nella scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), ai medi di tariffa e con esclusione per l'appello della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025) in assenza di attività istruttoria o di esame di istanza ex art. 283 cpc, spese da distrarsi in favore dell'avv. A.
Pierluigi Dipace, procuratore antistatario.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Foggia n. 1396/2024 del 21.05.2024, depositata in pari data, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la quale impresa designata alla gestione del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di € 24.548,16, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura indicata nel paragrafo 3.c della sentenza impugnata (qui da intendersi richiamato e trascritto) e detratte le somme eventualmente medio tempore corrisposte dall'appellata in esecuzione dell'impugnato provvedimento;
➢ Compensa tra le parti per ¾ le spese di primo e secondo grado, condannando la nella qualità in atti al pagamento del residuo ¼, liquidato per il giudizio CP_1 di primo grado in € 161,25 per esborsi ed € 1.269,25 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge e per il giudizio di appello in € 201,00 per esborsi ed € 991,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. A.
Pierluigi Dipace, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 24.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Paola Barracchia
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott.ssa Paola Barracchia Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1687 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
RD di PU (BT), alla via Roma n. 72, presso e nello studio dell'avv. Pierluigi
Antonio Dipace (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
E
C.F , quale impresa designata alla gestione del Fondo CP_1 P.IVA_1
di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, elettivamente domiciliata in
Foggia, alla via A. Gramsci n. 73/a, presso e nello studio dell'avv. Valentina Lucianetti
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._3
conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 17.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la quale impresa designata Parte_1 CP_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada innanzi al Tribunale di
Foggia, deducendo che:
a) il 25.10.2016, alle ore 20:15 circa, in San RD di PU (BT), lungo la S.P.
63, direzione Trinitapoli (BT), si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva il proprio fratello , il quale, procedendo a piedi lungo il Parte_2 margine destro della carreggiata della S.P. 63 con direzione di marcia
Trinitapoli, veniva investito da un veicolo il cui conducente non si fermava a prestare soccorso, dandosi alla fuga e restando ignoto;
b) a seguito dell'investimento giungevano sul posto i Carabinieri della Stazione di
San RD di PU, i quali accertavano la presenza della salma del
, nonché le Guardie Particolari Giurate, e Parte_2 Controparte_2
che avevano provveduto ad allertare i soccorsi e che ERona_1 riferivano di essere stati a loro volta allertati da AL FA il quale, percorrendo la S.P. 63 a bordo di una motociclett, con direzione San RD di PU, aveva visto un uomo camminare sul margine destro della carreggiata con direzione Trinitapoli;
c) i Carabinieri intervenuti sul posto provvedevano ad effettuare i rilievi planimetrici e fotografici e sul luogo del sinistro, a pochi metri di distanza dalla salma, sparsi sulla corsia di marcia lato destro direzione Trinitapoli, venivano rinvenuti n. 5 frammenti di vetro e n. 5 frammenti di plastica che venivano sottoposti a sequestro penale, in quanto verosimilmente appartenenti al veicolo investitore;
d) sul posto giungevano anche i sanitari del 118 di Margherita di Savoia i quali, alle ore 20:50 del 25.10.2016, constatavano il decesso di per Parte_2
“politrauma della strada, trauma cranico con emorragia, ferite multiple del collo e del cranio”;
pag. 2/16 e) a seguito del sinistro, veniva iscritto presso la Procura della Repubblica di
Foggia il procedimento penale n. 18645/2016/44 R.G.N.R., nell'ambito del quale veniva disposta l'ispezione cadaverica a cura del Dott. ERona_2
secondo il quale le lesioni riscontrate sul corpo di
[...] Parte_2
“erano compatibili con un meccanismo di lesività da corpo contundente, non potendosi escludere un meccanismo causativo di investimento di pedone, così come riferito dagli
Ufficiali di P.G.”;
f) nell'ambito del ridetto procedimento penale, veniva nominato quale ausiliario di P.G. , carrozziere titolare della Ditta Autocarrozzeria Dassisti ERona_3
Sergio, il quale accertava che i frammenti di autovettura oggetto di sequestro e di accertamento erano riconducibili ad un veicolo Fiat Multipla – anno di produzione 1998-2004;
g) in data 18.04.2017, il P.M. della Procura di Foggia formulava richiesta di archiviazione del procedimento penale in quanto “l'autore del reato non era stato identificato e non appariva identificabile alla stregua degli elementi acquisiti” e in data
08.05.2017 il G.I.P. del Tribunale di Foggia emetteva decreto di archiviazione del proc. pen. n. 18645/2016/44 R.G.N.R., disponendo contestualmente la distruzione di quanto sequestrato;
h) aveva inoltrato, a mezzo pec, formale richiesta di risarcimento danni ad CP_1 in qualità di impresa incaricata dal FGVS, nonché invito alla
[...] negoziazione assistita del 18.3.2020 ma la richiesta risarcitoria era rimasta inevasa;
i) a seguito della morte del fratello egli aveva subito un radicale cambiamento del proprio stile di vita a causa dello sconvolgimento della propria esistenza, in quanto era legato al fratello da una forte relazione affettiva, sicché chiedeva giudizialmente il ristoro della somma di 144.130,00 euro per danno non patrimoniale in ragione del rapporto di parentela, della frequentazione e della convivenza tra i due fratelli, nonché della giovane età della vittima e del superstite;
j) due/tre volte l'anno, accompagnato dalla propria famiglia, si reca in Romania per far visita alla tomba del fratello, sicché chiedeva anche il ristoro in via equitativa delle future spese necessarie per sostenere i viaggi dall'Italia e della somma di 13.430,00 euro a titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo pirata ovvero non identificato nella causazione del sinistro del pag. 3/16 25/10/2016 a causa del quale è deceduto e, per l'effetto, di condannare Parte_2 la società nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del FGVS, al risarcimento in favore dell'odierno attore iure proprio e iure hereditario della somma di 144.130,00 euro quale danno parentale ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al risarcimento in via equitativa per le spese future, quali quelle per sostenere i viaggi dall'Italia verso la Romania necessari per far visita alla tomba del fratello defunto, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e al pagamento delle spese di giudizio e dell'attività stragiudiziale, queste ultime pari a 13.430,00 euro.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha contestato la carenza di prova di CP_1 un investimento da parte di un veicolo ignoto, in quanto esso sarebbe deducibile soltanto dalle scarne risultanze dell'indagine relativa al procedimento penale n.
18645/2016/44 R.G.N.R. (poi archiviato in data 08.05.2017) e dedotto che, nel caso in cui all'esito del giudizio si ritenesse provato l'investimento, sussisterebbe il concorso maggioritario della vittima nella causazione del sinistro, in considerazione del fatto che l'evento era avvenuto nella tarda sera, in condizioni di illuminazione naturale assente e su di una strada priva di illuminazione artificiale, che la vittima era vestita con abiti scuri e non aveva alcun mezzo per segnalare la propria presenza sulla strada e che aveva un'andatura barcollante e si spostava da destra a sinistra, nonché che aveva un elevatissimo tasso alcolemico, come riscontrato dopo il decesso.
Ha contestato, poi, la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di danno patrimoniale in considerazione della sua arbitrarietà, nonché la richiesta di ristoro dell'attività stragiudiziale svolta ante causam, poiché l'attore non aveva allegato nulla a riprova del presunto esborso e la quantificazione operata dallo stesso era ritenuta non rispettosa dei parametri vigenti e, dunque, non congrua.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di rigettare la domanda, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e /o concorrente nella produzione dei danni per cui è causa di secondo il grado di colpa ritenuto di giustizia e, quindi, Parte_2 escludere e/o ridurre proporzionalmente quanto dovuto all'odierno attore, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e documentali, è stata decisa con sentenza n.
1396/2024, depositata in data 21.05.2024, con la quale il Tribunale di Foggia, accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro del 25.10.2016 a causa del quale è deceduto Parte_2
pag. 4/16 nella misura del 30%, ha condannato l quale impresa designata per il CP_1
FGVS, al pagamento in favore di della somma di 20.602,92 euro, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi, a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale e rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore, con compensazione integrale delle spese di lite tre le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. non è condivisibile la scelta del Giudice di Prime Cure di porre a carico di il 70% della responsabilità del sinistro de quo, in quanto dalla Parte_2 sentenza impugnata non emergono in maniera chiara e netta le motivazioni che abbiano determinato l'applicazione del criterio delle responsabilità prevalente a carico del pedone, mancando la c.d. prova comparativa tra la condotta di quest'ultimo che risultava “visibile” e quella censurabile del conducente del veicolo rimasto ignoto, il quale è incorso nelle ipotesi di reato di cui agli artt.
589 bis, 589 ter cp e dell'art. 189 del Codice della Strada.
Ha posto, in particolare, l'accento sullo stato dei luoghi del sinistro (strada rettilinea e fornita di pubblica illuminazione), sull'assenza di prova della posizione del pedone sulla sede stradale, sulla circostanza che il teste AL FA poco prima del sinistro abbia visto il defunto – tanto da non investirlo - camminare a circa due metri di distanza dal bordo della strada, occupando parte della corsia di marcia riservata ai veicoli, sulla presenza di segni di frenata, di frammenti di fanaleria in prossimità del punto d'urto e di lesioni sul corpo della vittima compatibili con investimento stradale.
Ha poi precisato l'appellante che la ctp a firma dell'ing. non è stata Per_4 espressamente contestata dalla compagnia e da questa si evince che la vittima, vestita di scuro e transitante la strada lungo il margine destro in prossimità della linea di demarcazione della banchina, era visibile nelle fattezze, sicchè non risulta vinta la presunzione di colpa a carico del conducente prevista dall'art. 2054, comma
1 c.civ. che richiede che la condotta del pedone sia imprevedibile, mancando la prova comparativa della condotta di guida del conducente della vettura, tenuto conto anche delle tracce di frenata.
Il tasso alcolemico riscontrato risulta accertato a distanza di 5 mesi dal decesso e peraltro per un valore di 4.02 g/l, letale per un essere umano, sicchè questo valore pag. 5/16 potrebbe essere frutto di errore nella “catena di trasporto” del reperto dagli OO.RR. di Foggia all'U.O. di Patologia Clinica di Barletta.
2. la sentenza impugnata merita di essere riformata anche in ordine al quantum, poiché il Tribunale, sebbene abbia riconosciuto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha escluso la convivenza tra i due fratelli, non ritenendo documentata né la durata né l'attualità della stessa, laddove, a dire dell'appellante, il rapporto di convivenza con il fratello può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, atteso che all'epoca dei fatti i due germani erano maggiorenni, fra loro vi era un legame affettivo stabile, nonché una assistenza materiale e morale, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado e vista anche la presenza altri due familiari legati alla vittima (tre sorelle);
3. mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per far visita alla tomba del fratello, risultando provata sia la traslazione della salma in Romania che i viaggi effettuati;
4. il Tribunale ha statuito l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa senza motivare tale scelta e omettendo di considerare che la linea difensiva adottata dall nel corso del giudizio di primo grado ha CP_1 appesantito l'esito dello stesso, in quanto a propria difesa la convenuta ha dedotto che non sono stati forniti elementi/prove circa l'investimento del pedone da parte di un veicolo ignoto, nutrendo dubbi sulle cause del decesso del che, a dire dell'appellata, potrebbe essere deceduto per altre cause, Pt_2 come ad esempio al termine di una rissa.
Ha richiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata ovvero non identificato per il sinistro de quo e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da a seguito dell'incidente stradale del Parte_1
25/10/2016, con condanna dell nella qualità di impresa designata per la CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento in favore dell'appellante, iure hereditario e iure proprio, della somma di 154.518,00 euro o nella misura ritenuta di giustizia quale danno parentale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al risarcimento in via equitativa per le spese future, quali le spese per sostenere i viaggi dall'Italia verso la Romania necessari per far visita alla tomba del fratello defunto, o della somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio.
pag. 6/16 Si è costituita in giudizio l la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc, mancando una precisa indicazione dei motivi, delle ragioni logico-giuridiche che giustifichino una eventuale riforma della sentenza di primo grado e delle norme di legge che si intendono violate nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc, poiché, a dire dell'appellata, l'impugnazione risulta illogica, confusa, pretestuosa e palesemente infondata, per cui non avrebbe ragione di essere accolta.
Ha dedotto, nel merito, che la contestazione dell'appellante in ordine all'assenza di responsabilità del pedone investito, di per sé già vaga e lacunosa, si pone in netto contrasto con l'istruttoria espletata in primo grado, da cui emerge una corresponsabilità del defunto nella causazione del sinistro, atteso che:
a) l'investimento risulta essere avvenuto sulla carreggiata di una SP in orario notturno con visibilità scarsa (stante l'attestata mancanza di illuminazione nel tratto interessato);
b) i segni di frenata rilevati erano posti al centro della corsia di marcia con direzione Trinitapoli “con lieve deviazione verso il centro della carreggiata” a testimoniare la verosimile presenza della vittima al centro della corsia di marcia del veicolo;
c) il interamente vestito di abiti scuri e privo di presidi che potessero Pt_2 segnalare la sua presenza sul tratto stradale, aveva un'andatura barcollante ed un tasso di alcolemia elevatissimo, come rilevato dalle analisi effettuate post mortem.
Ha segnalato, poi, in ordine all'integrale diritto al risarcimento vantato da controparte, che la Compagnia non può essere chiamata a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima, poiché dove vi è colpa di quest'ultima manca il nesso di causa tra azione e danno e, dove manca questo, non sorge responsabilità, sicché nel caso di specie, in cui la condotta del è causa maggioritaria del sinistro, la Pt_2 valutazione offerta dal Giudice di Prime Cure, pari al 70% di responsabilità, è assolutamente congrua;
peraltro, l'appellante non ha mai avanzato istanza di risarcimento iure hereditatis, quindi, la domanda proposta nelle sole conclusioni dell'atto di appello è da considerare nuova ed inammissibile.
Ha aggiunto che correttamente il Giudice di Prime Cure non ha tenuto conto nella quantificazione del danno parentale del rapporto di convivenza con il fratello ritenendolo non allegato, né provato.
pag. 7/16 Ha ritenuto poi condivisibile il rigetto del ristoro delle spese future richieste dall'appellante, anch'esse né provate né documentate.
Ha concluso che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente motivato sia in ordine alla compensazione delle spese di lite, sia in ordine al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, punto quest'ultimo non impugnato dalla parte appellante.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e della domanda nuova di riconoscimento del danno iure hereditatis, con condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese del secondo grado di giudizio e, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, sottrarsi da qualsiasi importo eventualmente riconosciuto all'appellante la somma di €
26.731,92, già a questi corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata.
Instaurato il contradditorio, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 cpc all'udienza del 17.09.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, atteso che dalla lettura dell'atto di gravame si evince che in esso sono indicate le parti della sentenza che si intendono impugnate – nella specie le ragioni che hanno condotto il Giudice di Prime ad affermare il concorso del defunto nella causazione del Pt_3 danno, i criteri utilizzati per la sua quantificazione e la compensazione delle spese con ulteriore precisazione alle pagg. 16 e 17 –, l'illustrazione delle norme che si intendono violate nel corpo dell'atto di appello con la diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal
Giudice a quo.
Deve poi ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Sempre in via preliminare va precisato che, sebbene nell'atto di appello la parte appellante abbia richiesto il ristoro dei danni patiti iure proprio e iure hereditario (questi ultimi mai domandati nel corso del giudizio di primo grado), in realtà ha espressamente domandato il risarcimento di tre specifiche voci di danno non patrimoniale (per perdita del rapporto parentale) e patrimoniale (spese per assistenza stragiudiziale e di viaggio) invocabili unicamente iure proprio.
pag. 8/16 Primo motivo di appello : erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di Prime Cure ha posto a carico di il 70% della Parte_2 responsabilità del sinistro de quo, in quanto dalla sentenza impugnata non emergono in maniera chiara e netta le motivazioni che abbiano determinato
l'applicazione del criterio delle responsabilità prevalente a carico del pedone, mancando la c.d. prova comparativa tra la condotta di quest'ultimo che risultava
“visibile” e quella censurabile del conducente del veicolo rimasto ignoto, il quale è incorso nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 589 bis, 589 ter cp e dell'art. 189 del
Codice della Strada.
Il motivo di appello è infondato.
Chiarendosi che la sentenza in oggetto non risulta impugnata dalla nella CP_1 qualità in atti in ordine all'accertamento che il decesso di è stato ERona_5 cagionato da autoveicolo rimasto sconosciuto, risultando contestata unicamente la percentuale di concorso, giova precisare in punto di diritto che secondo consolidato orientamento “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro” (Cass. Civ. 29 luglio 2025 n. 21761; Cass. n. 11175 del 2025; Cass. n. 9856 del
2022; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.
3964 del 2014).
Ebbene, nonostante non risulti provata in atti la velocità di guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto o che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, tuttavia deve ritenersi sotto altro aspetto che corretta appare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto prevalente la condotta tenuta dal pedone sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il luogo ove è avvenuto il sinistro è sito fuori dal centro abitato di San
RD di PU (FG) ed è sì costituito da una strada rettilinea ma assolutamente non fornita di illuminazione artificiale, tenuto conto delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi (pagg. 72-77 doc. 16 fasc. primo grado pag. 9/16 di parte appellante, in particolare le foto nn. 1 e 41), delle dichiarazioni del teste
AL (che al verbale di udienza del 17.10.2022 ha riferito che la “strada era 1
pag. 10/16 buia, priva di illuminazione e rettilinea”) confermate dal (“era buio e non Parte_4 vi era pubblica illuminazione”), intervenuto subito dopo il sinistro su segnalazione del primo testimone, in uno al rapporto dei CC (pag. 18, punto 9 doc. 16 citato) che riporta che “nell'immediatezza si procedeva a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza installato presso la sede della ditta ubicata a circa 200 Per_1 metri distanza nella direzione Trinitapoli, che a causa della mancanza di illuminazione
e per la scarsa risoluzione delle telecamere, non fornivano elementi utili alle indagini”; b) la ctp esibita da parte appellante con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, quantunque non espressamente contestata, risulta costituire una semplice ricostruzione a posteriori della dinamica del sinistro e peraltro le foto in essa contenute sono identiche a quelle scattate dai CC nell'immediatezza del fatto,
pag. 11/16 mentre quelle riproducenti il tratto di strada di giorno sono state espressamente contestate della alle pagg. 15 e 16 della memoria ex art. 183, comma 6 n. CP_1
3 cpc, in quanto non recano “alcun segno distintivo idoneo a ravvisarne la comparabilità con il luogo del decesso del Signor tale documento, è privo di CP_3 data e non è destinato a fornire prova dei fatti intrinseci che controparte presume siano in esso contenuti”; c) la ctp esibita dalla parte appellante nel ricostruire la dinamica del sinistro peraltro riporta che la vettura abbia urtato il pedone “da tergo”, risultando così violato dal defunto l'art. 190, comma 1 CdS che prescrive per i pedoni fuori dai centri abitati l'obbligo di circolare “in senso opposto di marcia a quello dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”; d) irrilevante risulta la circostanza secondo cui il pedone, pur indossando abiti scuri e privo di torcia, sarebbe stato comunque visibile, atteso che era stato avvistato dal teste AL, tenuto conto che questi procedeva in moto in direzione San RD di PU (vedi verbale a sit pag. 35 doc. 16 fasc. attore primo grado e dichiarazioni rese nel corso del giudizio), mentre il defunto, come precisato innanzi all'AG, camminava lungo la linea di margine in direzione opposta alla propria così da averlo “incrociato”, dichiarazione che farebbe presupporre che il motociclista si sia accorto della presenza del pedone non con adeguato anticipo, sicchè viene smentita l'asserzione dell'appellante secondo cui il defunto fosse “visibile a distanza”; e) il detto teste ha precisato innanzi all'AG che il pedone procedeva lungo la linea di margine, non sapendo dire se la superava e barcollava, elemento questo confermato dall'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato all'esito delle analisi effettuate, sul cui esito non vi è motivo di avere dubbi anche perché – come correttamente evidenziato dal Giudice di Prime Cure – l'appellante (pag. 12 sentenza impugnata) non ha formulato entro i termini ex art. 183, comma 6 cpc, alcun rilievo tecnico-scientifico sulle relative modalità tecniche di rilevamento;
f) i segni di frenata sono presenti (vedi foto in nota n. 1) al centro della strada, indice questo che il defunto, che prima camminava - vestito di scuro e senza dispositivi atti a farlo avvistare dagli automobilisti - sostanzialmente al bordo della strada al momento in cui è stato avvistato dall'AL, si sia molto verosimilmente spostato al centro della corsia che costeggiava nell'arco di una decina di minuti, tenuto conto del tempo impiegato dall'AL per raggiungere San RD di PU ed incrociare la pattuglia della vigilanza privata (“circa 5 minuti” come riferito all'AG in sede testimoniale) e del tempo impiegato dal teste , avvisato dall'AL (“pochi minuti dopo, forse Tes_1 neanche cinque minuti” come riferito all'udienza del 06.03.2023) per raggiungere il fratello dell'appellante, rinvenendolo a terra esanime.
Tutte queste considerazioni inducono questo Collegio a ritenere corretto il ragionamento del Giudice di Prime Cure, con rigetto del motivo di appello.
pag. 12/16
5. Secondo motivo di appello : erroneità dell'impugnata sentenza poiché questa, nel quantificare il danno patito per la perdita del rapporto parentale, ha escluso la convivenza tra i due fratelli, non ritenendo documentata né la durata né l'attualità della stessa, laddove, a dire dell'appellante, il rapporto di convivenza con il fratello può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, atteso che all'epoca dei fatti i due germani erano maggiorenni, fra loro vi era un legame affettivo stabile, nonché una assistenza materiale e morale per la frequentazione tra i due e la residenza nella medesima città, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado e vista anche la presenza altri due familiari legati alla vittima (tre sorelle)
Il motivo di appello è fondato solo per quanto di ragione.
Innanzitutto la convivenza tra i due fratelli non risulta espressamente provata, posto che il teste (datore di lavoro dell'appellante e del defunto) non Testimone_2 ha chiarito come sia a conoscenza di tale circostanza, avendo ammesso che non andava a prendere i due fratelli ma che erano loro che si recavano da lui per lavorare (vedi verbale di udienza del 06.10.2023), che il teste (amico Tes_3 dell'appellante e della vittima) ha confermato che inizialmente i fratelli convivevano ma che poi il defunto aveva preso una casa per sé, andando a trovare l'appellante una-due volte a settimana e che la teste (moglie Testimone_4 dell'attore) ha precisato che il defunto ha convissuto con loro solo per un anno e mezzo e che questi, pur festeggiando con il fratello le ricorrenze (indice questo di normali rapporti familiari), sostanzialmente pranzava, si lavava e cenava da loro.
Invece, la sentenza va riformata nella parte in cui il Giudice di Prime Cure, nell'applicare le tabelle del Tribunale di Milano non ha considerato la presenza di altri familiari – segnatamente delle tre sorelle – nel nucleo originario, atteso che ha riconosciuto solo i punti spettanti sulla base dell'età del danneggiato e della vittima primaria e dell'intensità del vincolo familiare (16+16+15) e non anche ulteriori 9 punti per la presenza delle tre sorelle.
Risulta invece non oggetto di appello (e quindi passato in giudicato) il punto della sentenza che ha rigettato la domanda di ristoro delle spese legali relative alla fase stragiudiziale.
pag. 13/16 Sotto tale aspetto, si osserva che inconferenti appaiono le considerazioni mosse dall in ordine alla mancata allegazione dell'esistenza di altri familiari del CP_1 defunto, trattandosi di specifica voce obbligatoriamente indicata nelle tabelle di
Milano, tant'è che l'eventuale inesistenza di altri congiunti implicherebbe l'assegnazione del massimo del punteggio previsto, pari a 16 punti.
Quanto poi all'irrilevanza, sotto l'aspetto probatorio, del libretto di famiglia prodotto dall'appellante - riportante sia il suo nome che quello delle tre sorelle ER
e – tanto da indurre l a riproporre il tema del difetto Per_7 Per_8 CP_1 di legittimazione dell'attore, è qui sufficiente osservare che sul punto il Giudice di
Prime Cure ha riconosciuto in punto di an debeatur il diritto dell'appellante al ristoro del danno proprio sulla base del detto libretto, ritenendolo valido documento probante il rapporto di parentela tra l'appellante e la vittima primaria con ampia motivazione.
Ebbene, proprio su tale questione l'appellante non ha formulato specifica impugnazione incidentale, indispensabile per “demolire” l'avvenuto riconoscimento del rapporto familiare posto alla base della domanda di ristoro
(vedi pag. 18 par.
3.b sentenza in atti), per cui l'esistenza di altre tre sorelle, inserite nel medesimo “libretto di famiglia” e l'attribuzione del solo punteggio relativo all'età del danneggiato e del defunto, fa sì che, alla luce delle tabelle di Milano operative a far data dal 29.04.2022 utilizzate in primo grado (e parametro condiviso dall'appellante), debba attribuirsi il maggior punteggio di 32+9+15 = 56 e quindi un ristoro di € 1.461,20 x 56 = € 81.827,20 x 30% = € 24.548,16, somma che, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura indicata nel paragrafo 3.c della sentenza (qui da intendersi richiamato e trascritto), l'appellato va condannato a corrispondere all'appellante, detratte eventuali somme medio tempore corrisposte a quest'ultimo in esecuzione dell'impugnato provvedimento.
Ad colorandum va aggiunto che l'eventuale assenza di altri prossimi congiunti non implica il mancato riconoscimento di ulteriori punti ma avrebbe comportato, anzi,
l'assegnazione del punteggio massimo previsto dalle tabelle.
Terzo motivo di appello: mancato riconoscimento delle spese future che l'appellante dovrà sostenere per far visita alla tomba del fratello, risultando provata sia la traslazione della salma in Romania che i viaggi effettuati.
pag. 14/16 Il motivo di appello è infondato, atteso che deve condividersi la motivazione del
Giudice di Prime Cure che ha rigettato la richiesta, sia tenendo conto che nulla esclude che l'appellante si rechi nella madrepatria anche per altre ragioni (p.es. andare a trovare le sorelle ivi residenti), sia tenuto conto che l'appellante non ha indicato quante volte all'anno intenda recarsi in Romania, né ha documentato le relative spese già sostenute, avendo esibito i biglietti di viaggio che non riportano il costo sostenuto.
Quarto motivo di appello : il Tribunale ha erroneamente statuito l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa senza motivare tale scelta e omettendo di considerare che la linea difensiva adottata dall nel corso CP_1 del giudizio di primo grado ha appesantito l'esito dello stesso, in quanto a propria difesa la convenuta ha dedotto che non sono stati forniti elementi/prove circa
l'investimento del pedone da parte di un veicolo ignoto, nutrendo dubbi sulle cause del decesso del che, a dire dell'appellata, potrebbe essere deceduto per altre Pt_2 cause, come ad esempio al termine di una rissa.
Il motivo di appello proposto è fondato.
Il Giudice di Prime Cure ha disposto, infatti, la compensazione integrale delle spese sulla base della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 2 cpc.
Orbene, ha da tempo chiarito la Suprema Corte (Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n.
32061) che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie il Giudice di Prime Cure non solo ha accertato che il decesso di
è dipeso da sinistro stradale mortale ad opera di vettura rimasta Parte_2 sconosciuta ma ha, rispetto alle plurime domande formulate (ristoro del danno per perdita del rapporto parentale per € 144.130,00, spese stragiudiziali per € 13.430,00 e spese future), comunque liquidato un danno di € 20.602,92 (aumentato a seguito della presente sentenza ad € 24.548,16) e quindi in misura non irrisoria.
pag. 15/16 L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio con il riconoscimento di somma inferiore a quella richiesta in primo grado, implica la compensazione per ¾ delle spese di primo e secondo grado, con condanna dell nella qualità in atti, al pagamento del residuo ¼, liquidato CP_1 come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 147/2022 e dell'importo riconosciuto in sentenza (ricompreso nella scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00), ai medi di tariffa e con esclusione per l'appello della fase di trattazione, posto che all'udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la decisione senza svolgere alcuna specifica ulteriore attività (Cass. n. 7343/2025) in assenza di attività istruttoria o di esame di istanza ex art. 283 cpc, spese da distrarsi in favore dell'avv. A.
Pierluigi Dipace, procuratore antistatario.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Foggia n. 1396/2024 del 21.05.2024, depositata in pari data, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la quale impresa designata alla gestione del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di € 24.548,16, oltre interessi legali e della rivalutazione monetaria con la decorrenza e nella misura indicata nel paragrafo 3.c della sentenza impugnata (qui da intendersi richiamato e trascritto) e detratte le somme eventualmente medio tempore corrisposte dall'appellata in esecuzione dell'impugnato provvedimento;
➢ Compensa tra le parti per ¾ le spese di primo e secondo grado, condannando la nella qualità in atti al pagamento del residuo ¼, liquidato per il giudizio CP_1 di primo grado in € 161,25 per esborsi ed € 1.269,25 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge e per il giudizio di appello in € 201,00 per esborsi ed € 991,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. A.
Pierluigi Dipace, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 24.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Paola Barracchia
pag. 16/16