Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. AN LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-del provvedimento n. 6048 del l 13/12/2024 - notificato in data 31/12/2024 - di diniego dell'istanza di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, reso dall'Ambasciata d''Italia a Islamabad- e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. RO MA RD ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nonostante il Collegio - con Ordinanza n. 11045 del 5/6/2025 - abbia chiesto all’ ’Ambasciata in Pakistan, di depositare una relazione integrativa sui fatti di causa in ordine all’attendibilità della Segnalazione SIS in Francia , nei confronti del ricorrente la compente Sede Diplomatica a Islamabad ha disatteso il supplemento d’istruttoria. Ciò benchè l’interessato abbia documentatamente escluso l’esistenza della Segnalazione SIS a suo carico, rappresentando di non essersi mai recato in Francia , né - sinora - in alcun altro Stato estero.
Considerato che
-la documentazione in atti avrebbe dovuto indurre la competente Rappresentanza Diplomatica a eseguire il formale supplemento d’istruttoria disposto dal Collegio a suo carico, atteso che la Sede in Pakistan avrebbe comunque dovuto - in primo luogo - accertare ragionevolmente l’esistenza della presunta Segnalazione SIS in Francia e - sinanche in caso di verifica positiva - valutare proporzionalità e adeguatezza dell’impugnato diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato rispetto a essa . Invece, l’ Ufficio procedente ha ritenuto erroneamente di non disporre di margini di apprezzamento discrezionale al riguardo e di essere automaticamente tenuto a rifiutare, mediante una sorta di atto dovuto , il visto richiesto dall’istante, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MAECI alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000 (duemila), oltre accessori come per legge, distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
RO MA RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA RD | ES LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.