TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 12/04/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia
N.136/E, presso lo studio dell'avv. Cicero Giovanna, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
e residente, in Città Giardino, Via Rimini 6, elettivamente domiciliato a Siracusa, Viale Santa Panagia
136/N presso lo studio dell'avv. Artuso Alessandra, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 12/04/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1
, nata il [...] e , nata il [...], riconosciute da entrambi i genitori,
[...] Persona_2
nonché al diritto e dovere di mantenerle.
In particolare, dedotto il disinteresse del padre nei confronti delle figlie, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle minori alla madre con assegnazione della casa familiare sita in Città Giardino via
Rimini n. 6 alla stessa con collocamento della prole, e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22/04/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 19/11/2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
In data 29/04/2024, è stato depositato agli atti, decreto di archiviazione da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni con allegata relazione svolta dai Servizi Sociali del comune di Melilli in merito al nucleo familiare, nella quale veniva dato atto della conflittualità tra i genitori.
Con comparsa depositata il 26/9/2024, il resistente si è opposto alle richieste ex adverso formulate, rappresentando, per contro di essersi sempre interessato alle figlie minori.
Ciò posto, ha chiesto in via principale, disporsi l'affido condiviso delle minori, con collocazione congiunta presso le attuali abitazioni di entrambi i genitori chiedendo che le parti provvedano al mantenimento delle figlie, nei periodi in cui sono affidate alle loro cure, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, nel caso in cui venga rigettata la richiesta di collocamento congiunto, il resistente si è reso disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di €300,00 (€150,00 per ciascuna figlia) al fine di contribuire al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“- affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente preso la madre la quale si è già trasferita presso altra abitazione sita in Siracusa via Cassaro 16;
- la IG. rinuncia pertanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà del IG. Pt_1
sita in Città Giardino di Melilli via Rimini n. 6; CP_1
- salvi liberi accordi tra le parti, il IG. terrà con sé le bambine il mercoledì e il venerdì di CP_1 ogni settimana dall'uscita di scuola sino alle 21,30, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore
13,30 alla domenica ore 21,30 con pernottamento;
- il IG. terrà con sé le figlie un ulteriore sabato pomeriggio al mese dalle ore 13,30 alle ore CP_1
sino alle 21,30; - per le festività principali dell'anno le parti seguiranno il regime dell'alternanza, cosicché se le minori staranno con la madre il giorno della Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale
l'anno successivo faranno al contrario e così per le altre festività (fine anno e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo);
- nel periodo estivo il padre starà con le figlie due settimane anche non consecutive, da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno;
- il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno mensile di € CP_1 Pt_1
300;
- il detto assegno sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat;
- a titolo integrativo il Sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno unico familiare che CP_1
verrà interamente percepito dalla IG. ; Pt_1
- i genitori concorreranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie da individuarsi in base al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019.”
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
24/4/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile, il 28/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 12/04/2024 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia
N.136/E, presso lo studio dell'avv. Cicero Giovanna, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente e
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._2
e residente, in Città Giardino, Via Rimini 6, elettivamente domiciliato a Siracusa, Viale Santa Panagia
136/N presso lo studio dell'avv. Artuso Alessandra, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 12/04/2024, la ricorrente ha chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1
, nata il [...] e , nata il [...], riconosciute da entrambi i genitori,
[...] Persona_2
nonché al diritto e dovere di mantenerle.
In particolare, dedotto il disinteresse del padre nei confronti delle figlie, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle minori alla madre con assegnazione della casa familiare sita in Città Giardino via
Rimini n. 6 alla stessa con collocamento della prole, e conseguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22/04/2024, il Giudice delegato ha fissato udienza del 19/11/2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 31/07/2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
In data 29/04/2024, è stato depositato agli atti, decreto di archiviazione da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni con allegata relazione svolta dai Servizi Sociali del comune di Melilli in merito al nucleo familiare, nella quale veniva dato atto della conflittualità tra i genitori.
Con comparsa depositata il 26/9/2024, il resistente si è opposto alle richieste ex adverso formulate, rappresentando, per contro di essersi sempre interessato alle figlie minori.
Ciò posto, ha chiesto in via principale, disporsi l'affido condiviso delle minori, con collocazione congiunta presso le attuali abitazioni di entrambi i genitori chiedendo che le parti provvedano al mantenimento delle figlie, nei periodi in cui sono affidate alle loro cure, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, nel caso in cui venga rigettata la richiesta di collocamento congiunto, il resistente si è reso disponibile a versare alla ricorrente l'assegno mensile di €300,00 (€150,00 per ciascuna figlia) al fine di contribuire al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“- affidamento condiviso delle minori con collocamento prevalente preso la madre la quale si è già trasferita presso altra abitazione sita in Siracusa via Cassaro 16;
- la IG. rinuncia pertanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà del IG. Pt_1
sita in Città Giardino di Melilli via Rimini n. 6; CP_1
- salvi liberi accordi tra le parti, il IG. terrà con sé le bambine il mercoledì e il venerdì di CP_1 ogni settimana dall'uscita di scuola sino alle 21,30, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore
13,30 alla domenica ore 21,30 con pernottamento;
- il IG. terrà con sé le figlie un ulteriore sabato pomeriggio al mese dalle ore 13,30 alle ore CP_1
sino alle 21,30; - per le festività principali dell'anno le parti seguiranno il regime dell'alternanza, cosicché se le minori staranno con la madre il giorno della Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale
l'anno successivo faranno al contrario e così per le altre festività (fine anno e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo);
- nel periodo estivo il padre starà con le figlie due settimane anche non consecutive, da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno;
- il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno mensile di € CP_1 Pt_1
300;
- il detto assegno sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat;
- a titolo integrativo il Sig. rinuncia alla quota del 50% dell'assegno unico familiare che CP_1
verrà interamente percepito dalla IG. ; Pt_1
- i genitori concorreranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie da individuarsi in base al protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019.”
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso alle predette condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice, dato atto, ha disposto in conformità alle stesse in via temporanea ed urgente, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
24/4/2024).
***
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile, il 28/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone