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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 17091/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Federica Benvenuti Giudice
Dott. Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 17091/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
OT MONIA, ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: “Come da verbale del 16.12.2025”
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso per separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 18.3.2018 nel Comune di Musile di Piave (Atto n. 2 parte II Controparte_1 serie C Anno 2018).
In data 25.10.2018, i coniugi si sono separati con atto concluso avanti l'ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Musile, registrato in data 13.12.2018 nel registro degli atti di matrimonio al n. 71 parte seconda serie C anno 2018; con dichiarazione resa avanti l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Musile in data 12.9.2019 e iscritta nel registro degli atti di matrimonio al n. 36 parte seconda serie C anno 2019, i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati in data 18.12.2018. Dalla loro unione, in data 10.2.2020, è nato il figlio Persona_1
La ricorrente in punto di fatto ha allegato che:
- Il marito non si è mai occupato della moglie lasciandola spesso sola e con la nascita del figlio la situazione familiare è peggiorata dato che il resistente trascorreva molte delle sue serate sulla terrazza di casa a bere;
- la sig.ra ha lottato per cercare di salvare la relazione volendo garantire al figlio la Pt_1
figura paterna, dato che il bambino crescendo chiedeva di continuo dove fosse il padre che vedeva per poco tempo e anche di domenica, unico giorno in cui poteva stare con la famiglia, il resistente dormiva fino all'una e dopo pranzo trascorreva la giornata sul divano;
- raramente il sig. ha dedicato del tempo al figlio non riuscendo a stare con lui , per CP_1
più di un'ora;
- ad agosto 2023 ha iniziato ad assentarsi dal lavoro lamentando giramenti di testa e malessere con una importante perdita di peso di venti chili e, dopo una serie di accertamenti sanitari, gli è stata diagnosticata una depressione per la quale è stato preso in carico dallo psichiatra che gli ha prescritto degli antidepressivi;
- dopo poche settimane di cura che sembravano fare effetto, il marito ha iniziato ad a bere in uno agli antidepressivi e alla sera dopo il lavoro non tornava a casa per cena e rincasava alle undici di sera senza dare notizie alla moglie;
- a marzo del corrente anno la ricorrente ha appreso da amici comuni che il marito faceva uso di stupefacenti e ha deciso di lasciarlo temendo per la propria incolumità e per il figlio volendo comunque sottrarre il bambino da un ambiente familiare in cui i litigi erano all'ordine del giorno;
- la ricorrente è andata perciò a vivere con i genitori assieme al figlio minore;
- da marzo il resistente ha pagato fino al mese di maggio la rata del mutuo della casa e ha versato un contributo settimanale per il figlio di cento euro stabilito in accordo con la moglie solo fino al mese di maggio e nel mese di giugno ha corrisposto la somma di euro
150;
- dopo che la moglie ha lasciato la casa coniugale il resistente ha visto il figlio una volta al mese sempre alla presenza di sua madre che lo accompagnava;
- a luglio il marito ha comunicato alla signora che avrebbe lasciato l'Italia ed è tornato Pt_1
in Romania interrompendo il pagamento del mutuo e ogni forma di contributo per la moglie ed il figlio e da luglio manda un messaggio alla moglie ogni due giorni per chiedere notizie del figlio;
- di recente la moglie è entrata nella casa coniugale trovandola in completo stato di degrado e ha rinvenuto numerosi biglietti di gratta e vinci a conferma dei suoi sospetti sulla dipendenza del marito anche dal gioco d'azzardo.
Con sentenza n. 114/2025, pubblicata in data 9.1.2025, passata in giudicato, questo
Tribunale ha così disposto: “- Dichiara la separazione giudiziale tra e Parte_1
, congiuntisi in matrimonio in data 18.3.2018 nel Comune di Musile di Piave, Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Musile di Piave al n. 2 parte II serie C Anno
2018. - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. - Dispone l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1
madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima ed attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio e con diritto di visita del padre come indicato in premessa. - Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Parte_1
somma di €300,00 con decorrenza dal deposito del ricorso, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dall'anno successivo al presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN), secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. - Dà atto che l'Assegno unico familiare erogato dallo Stato per il figlio sarà corrisposto nella misura del 100% alla SI.ra .”. Parte_1
Con coeva Ordinanza, il Tribunale, considerato che parte ricorrente nel ricorso introduttivo aveva chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio indicando le relative condizioni e che detta domanda non era ancora procedibile prima che fosse decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, fissando l'udienza 16 dicembre 2025 ad ore 9 e 30 per la comparizione delle parti.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza 16 dicembre 2025 chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, con rinuncia ai termini per le conclusionali.
Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Le ulteriori statuizioni già disposte con la sentenza n. 114/2025, pubblicata in data
9.1.2025, vanno confermate.
Sono, infatti, trascorsi pochi mesi da detta pronuncia e la situazione di fatto che l'ha determinata non appare cambiata.
All'udienza del 16.12.2025, la ricorrente ha, infatti, dichiarato: “Ho visto il sig. il CP_1
14.7.2025 quando abbiamo fatto l'atto di vendita della casa. Lui era a conoscenza della sentenza di separazione. Ha vissuto in Italia da marzo a luglio 2025 nella casa coniugale e poi non l'ho più visto. Nel periodo in cui è stato qui, ha chiesto di vedere il bambino una volta e basta e in quell'occasione il bambino stava male. Non mi ha mai versato nulla per il mantenimento. Io ho dovuto dargli €3500 della mia quota della casa sennò lui non l'avrebbe venduta”.
In particolare, va confermato l'affidamento “super esclusivo” del minore alla madre, dato il disinteresse dimostrato dal padre per la prole anche in questa fase del procedimento, confermato anche dalla relazione del Consultorio Familiare del 10.12.2024 che non è riuscito neppure ad avere alcun contatto con il convenuto, mentre lo stesso Servizio ha riferito che la madre è sembrata adeguata rispetto alle sue funzioni genitoriali e ben organizzata, anche grazie al supporto della sua rete familiare.
Il sostanziale disinteresse per il figlio dal sig. fa ritenere che, qualora Controparte_1
il padre ritorni in Italia, le visite con il figlio potranno avvenire soltanto con l'intermediazione del Servizio Sociale territorialmente competente, al quale il resistente dovrà preventivamente rivolgersi e al quale spetterà ogni valutazione circa le eventuali modalità di riavvicinamento tra padre figlio e la calendarizzare d'incontri secondo le modalità ritenute nel migliore interesse del minore.
Anche quanto agli aspetti economici, si deve ribadire che non si ha conoscenza di quale attività lavorativa svolga attualmente il resistente, che si è trasferito in Romania, ma si ha un riscontro documentale che egli ha collaborato con la ditta SPA GESSO di Stoianovici
PE Marian, per cui si deve presumere che egli abbia capacità lavorativa ed il contributo al mantenimento in favore della resistente per il mantenimento del figlio può essere confermato nella somma di €300,00 mensili, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
Si deve, infine, dare atto che l'affidamento esclusivo del minore dà titolo alla madre di percepire integralmente l'Assegno Unico Universale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato il valore indeterminabile della causa e l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 18.3.2018 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Musile di Piave (Atto n. 2 parte II serie C Anno 2018).
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Conferma l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1
collocamento prevalente presso quest'ultima ed attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio e con diritto di visita del padre come indicato in premessa.
- Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del
[...]
figlio la somma di €300,00 con decorrenza dal deposito del ricorso, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dall'anno
2026, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN), secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
- Dà atto che l'Assegno unico universale per il figlio sarà corrisposto nella misura del 100% alla sig.ra Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi €7.616,00 per compensi (€1.701,00 fase di studio, €1.204,00 fase introduttiva, €1.806,00 fase istruttoria, €2.905,00 fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca