CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Mauro Pellegrini Gianluca consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.51 CCII nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2479 del ruolo generale degli affari V.G. dell'anno 2025 e pendente
TRA
con sede legale in Acquapendente, S.S. Cassia, Parte_1 km. 136, c.f. , in persona del liquidatore P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Buenos Aires, 14, presso lo studio dell'avv. Alessandro Graziani, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
[...]
c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._1
E
Curatore della Liquidazione Giudiziale dr. Parte_1
procedura n. 5/2025 Trib. Viterbo (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Calandrelli, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Viterbo, Piazza Fontana Grande n. 6, come da delega allegata al proprio atto ed autorizzazione del G.D.;
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo,
Sezione Fallimentare, del 4 marzo 2025, n. 11, Rep. 6/2025, R.G. 80/2024, comunicata il 4 marzo 2025, che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della intestata società in liq.ne,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto, esponendo:
“la società, posta in liquidazione nell'anno 2018, poteva vantare: (i) immobilizzazioni materiali per euro 838.260,00, rappresentate dal compendio immobiliare destinato a sede dell'attività produttiva in Acquapendente (VT), consistente in fabbricato a destinazione di laboratorio r.g. n. 1 artigianale, censito in catasto fabbricati al f. 32, p. 82, Cat. D/1 (Opifici); area di insistenza, censita in catasto terreni al f. 32, p. 82 (ente urbano), di mq. 4840; area di pertinenza censita in catasto terreni al f. 32, p. 94, di mq.
140, il cui valore originariamente stimato dal geom. con CP_3 perizia del 1 luglio 2009, in euro 930.000 (la costruzione) ed euro 40.000
(l'area pertinenziale) era stato posto a base della rivalutazione contabile a suo tempo effettuata ai sensi dell'art. 15, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2 e che, in assenza di durevole svalutazione, si confermava sostanzialmente rispondente a quello venale;
(ii) rimanenze per euro 87.864, rappresentate da semilavorati provvisti di residuo valore commerciale, in quanto suscettibili di utile reimmissione nel processo produttivo, a fronte di debiti complessivi rilevati dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 pari a 331.473,00 e non risultati soggetti ad incremento significativo nel corrente esercizio 2024, la descritta consistenza presentando così una completa sufficienza e capienza;
–anche prudenzialmente assumendo, pertanto, che il realizzo, in sede di liquidazione volontaria, potesse generare ricavi di consistenza inferiore ai valori patrimoniali contabili, permaneva comunque manifesta la capacità dell'attivo di assicurare, con ragionevole certezza, l'integrale soddisfazione dell'intero ceto creditorio.
Concludeva, pertanto, la stessa che essa non poteva ritenersi versare in condizione di insolvenza, conseguendone l'inammissibilità della proposta istanza, ai sensi dell'art.25 CCII, attesa la sufficienza dell'attivo patrimoniale della società in rapporto alla complessiva entità del passivo.
Con l'impugnata sentenza del 4 marzo 2025, n. 11, Rep. 6/2025, il Tribunale di Viterbo aveva invece dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo era fondato sui seguenti motivi:
1.Violazione dell'art. 112 e dell'art. 277, comma 1 c.p.c.: La sentenza risulterebbe viziata in procedendo nella parte in cui risulta omesso ogni esame delle eccezioni proposte dalla parte resistente e ogni pronuncia al riguardo.
2. Comunque: violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e dell'art.
132, comma 2, n. 4) c.p.c.: quand'anche, per ipotesi, si ritenesse che, non accogliendola, il Tribunale si fosse implicitamente pronunciato sull'eccezione della resistente, la relativa statuizione non risulterebbe assistita da esposizione, sia pur concisa, delle ragioni giuridiche e di fatto costitutive del convincimento formatosi in capo al Giudice “a quo”.
r.g. n. 2 3. In ogni caso: violazione degli artt. 41 e 42 c.c.i.i. – Illogicità: quand'anche, per ipotesi, l'affermazione dello stato di insolvenza dovesse ritenersi espressione di un raggiunto convincimento in ordine alla incapienza del patrimonio di liquidazione rispetto al complessivo indebitamento, detta conclusione non risulterebbe assistita da alcun accertamento istruttorio, da compiersi ai sensi degli artt. 41 e 42 c.c.i.i. e contrasterebbe, semmai, con un substrato fattuale ormai incontroverso.
4. Violazione degli artt. 2, comma 1, lettera b) nonché degli artt. 42 e
121 c.c.i.i.: Nel merito, la sentenza risulta, altresì, viziata nella parte cui in cui essa afferma la configurabilità dello stato di insolvenza, a dispetto dello stato di liquidazione volontaria della società e della capienza dell'attivo patrimoniale della medesima, in rapporto all'indebitamento risultante. Si costituiva nel procedimento di reclamo solo la procedura, non costituendosi invece il creditore istante, instando per il rigetto del gravame, ed alla udienza del 4 luglio 2025 il procedimento veniva trattenuto in decisione, dopo discussione dei procuratori delle parti comparse, e deciso con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi del reclamo, aventi tutti ad oggetto la sussistenza, e la motivazione adottata sul punto dal
Tribunale, dello stato di insolvenza della società in liquidazione.
Come da ultimo sintetizzato da Cass. Civ., 16 luglio 2021, n. 20432,
«per costante indirizzo di legittimità, la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 42141/2001; Cass.
25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019); anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei
r.g. n. 3 debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non
è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020)».
E' senz'altro da condividere il canone, di costante affermazione da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 16 luglio 2021, n.
20432; Cass. Civ., 10 dicembre 2020, n. 28193; Cass. Civ., 10 luglio 2018,
n. 18137; Cass. Civ., 6 ottobre 2017, n. 23437 e Cass. Civ., 7 dicembre
2016, n. 25167), che per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali.
Nella specie il patrimonio da liquidare come risultante dall'ultimo bilancio di liquidazione, ad avviso della reclamante apparirebbe ben sufficiente a soddisfare i debiti iscritti a bilancio medesimo, tra cui quello del creditore istante CP_1 di talchè uno stato di insolvenza della impresa in liquidazione non potrebbe essere apprezzato (alla luce di una evidente omissione di motivazione da parte del Tribunale sul punto, il che rende necessaria la valutazione di tale dedotto requisito, in presenza di una impresa già in stato di liquidazione, come la odierna reclamante).
Ma la Corte rileva come tale principio non possa trovare applicazione nei casi, come il presente, in cui, sebbene sia emerso che la impresa fosse stata posta in liquidazione volontaria da alcuni anni, tuttavia sia pure stato positivamente dimostrato come il bilancio iniziale di liquidazione non possa ritenersi veritiero, vuoi per la accertata notevole sopravvalutazione delle poste attive (immobile ad uso opificio, stimato con criteri relativi ad epoca assolutamente remota ed economicamente non piu' attuali, in euro 838 mila, valore del tutto discordante rispetto alla stima richiesta ad un ctu dal curatore, e pari ad euro 201 mila,
e così anche quanto alle scorte dei materiali, numericamente limitati, ed ormai obsolescenti, per un valore di circa euro 16 mila a fronte di 87 mila),
r.g. n. 4 mentre di converso i crediti da soddisfare (come emerso dalla verifica dello stato passivo effettuata dal G.D. e curatore, ed allegata) sono stati accertati per importi notevolmente superiori rispetto a quelli di cui al citato bilancio di liquidazione (euro 467 mila contro euro 331 mila).
Per cui non può essere revocato l'accertamento dello stato di insolvenza di cui al provvedimento testè citato;
spese del presente giudizio di reclamo secondo soccombenza,
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo – sezione fallimentare del 4 marzo 2025, n. 11, rep. 6/2025, R.G. 80/2024, comunicata il 4 marzo 2025, che aveva dichiarato aperta la liquidazione Co giudiziale della intestata società in liq.
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali in favore della procedura concorsuale, che liquida in euro 6.600,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto dell'obbligo di parte reclamante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025. il Consigliere estensore (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego Pinto)
r.g. n. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Mauro Pellegrini Gianluca consigliere dr. Enrico Colognesi consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.51 CCII nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2479 del ruolo generale degli affari V.G. dell'anno 2025 e pendente
TRA
con sede legale in Acquapendente, S.S. Cassia, Parte_1 km. 136, c.f. , in persona del liquidatore P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Buenos Aires, 14, presso lo studio dell'avv. Alessandro Graziani, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
[...]
c.f. , non costituito, Controparte_1 C.F._1
E
Curatore della Liquidazione Giudiziale dr. Parte_1
procedura n. 5/2025 Trib. Viterbo (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Calandrelli, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Viterbo, Piazza Fontana Grande n. 6, come da delega allegata al proprio atto ed autorizzazione del G.D.;
Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo,
Sezione Fallimentare, del 4 marzo 2025, n. 11, Rep. 6/2025, R.G. 80/2024, comunicata il 4 marzo 2025, che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della intestata società in liq.ne,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto, esponendo:
“la società, posta in liquidazione nell'anno 2018, poteva vantare: (i) immobilizzazioni materiali per euro 838.260,00, rappresentate dal compendio immobiliare destinato a sede dell'attività produttiva in Acquapendente (VT), consistente in fabbricato a destinazione di laboratorio r.g. n. 1 artigianale, censito in catasto fabbricati al f. 32, p. 82, Cat. D/1 (Opifici); area di insistenza, censita in catasto terreni al f. 32, p. 82 (ente urbano), di mq. 4840; area di pertinenza censita in catasto terreni al f. 32, p. 94, di mq.
140, il cui valore originariamente stimato dal geom. con CP_3 perizia del 1 luglio 2009, in euro 930.000 (la costruzione) ed euro 40.000
(l'area pertinenziale) era stato posto a base della rivalutazione contabile a suo tempo effettuata ai sensi dell'art. 15, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2 e che, in assenza di durevole svalutazione, si confermava sostanzialmente rispondente a quello venale;
(ii) rimanenze per euro 87.864, rappresentate da semilavorati provvisti di residuo valore commerciale, in quanto suscettibili di utile reimmissione nel processo produttivo, a fronte di debiti complessivi rilevati dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 pari a 331.473,00 e non risultati soggetti ad incremento significativo nel corrente esercizio 2024, la descritta consistenza presentando così una completa sufficienza e capienza;
–anche prudenzialmente assumendo, pertanto, che il realizzo, in sede di liquidazione volontaria, potesse generare ricavi di consistenza inferiore ai valori patrimoniali contabili, permaneva comunque manifesta la capacità dell'attivo di assicurare, con ragionevole certezza, l'integrale soddisfazione dell'intero ceto creditorio.
Concludeva, pertanto, la stessa che essa non poteva ritenersi versare in condizione di insolvenza, conseguendone l'inammissibilità della proposta istanza, ai sensi dell'art.25 CCII, attesa la sufficienza dell'attivo patrimoniale della società in rapporto alla complessiva entità del passivo.
Con l'impugnata sentenza del 4 marzo 2025, n. 11, Rep. 6/2025, il Tribunale di Viterbo aveva invece dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo era fondato sui seguenti motivi:
1.Violazione dell'art. 112 e dell'art. 277, comma 1 c.p.c.: La sentenza risulterebbe viziata in procedendo nella parte in cui risulta omesso ogni esame delle eccezioni proposte dalla parte resistente e ogni pronuncia al riguardo.
2. Comunque: violazione dell'art. 111, comma 6 Cost. e dell'art.
132, comma 2, n. 4) c.p.c.: quand'anche, per ipotesi, si ritenesse che, non accogliendola, il Tribunale si fosse implicitamente pronunciato sull'eccezione della resistente, la relativa statuizione non risulterebbe assistita da esposizione, sia pur concisa, delle ragioni giuridiche e di fatto costitutive del convincimento formatosi in capo al Giudice “a quo”.
r.g. n. 2 3. In ogni caso: violazione degli artt. 41 e 42 c.c.i.i. – Illogicità: quand'anche, per ipotesi, l'affermazione dello stato di insolvenza dovesse ritenersi espressione di un raggiunto convincimento in ordine alla incapienza del patrimonio di liquidazione rispetto al complessivo indebitamento, detta conclusione non risulterebbe assistita da alcun accertamento istruttorio, da compiersi ai sensi degli artt. 41 e 42 c.c.i.i. e contrasterebbe, semmai, con un substrato fattuale ormai incontroverso.
4. Violazione degli artt. 2, comma 1, lettera b) nonché degli artt. 42 e
121 c.c.i.i.: Nel merito, la sentenza risulta, altresì, viziata nella parte cui in cui essa afferma la configurabilità dello stato di insolvenza, a dispetto dello stato di liquidazione volontaria della società e della capienza dell'attivo patrimoniale della medesima, in rapporto all'indebitamento risultante. Si costituiva nel procedimento di reclamo solo la procedura, non costituendosi invece il creditore istante, instando per il rigetto del gravame, ed alla udienza del 4 luglio 2025 il procedimento veniva trattenuto in decisione, dopo discussione dei procuratori delle parti comparse, e deciso con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi del reclamo, aventi tutti ad oggetto la sussistenza, e la motivazione adottata sul punto dal
Tribunale, dello stato di insolvenza della società in liquidazione.
Come da ultimo sintetizzato da Cass. Civ., 16 luglio 2021, n. 20432,
«per costante indirizzo di legittimità, la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 42141/2001; Cass.
25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019); anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei
r.g. n. 3 debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non
è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020)».
E' senz'altro da condividere il canone, di costante affermazione da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 16 luglio 2021, n.
20432; Cass. Civ., 10 dicembre 2020, n. 28193; Cass. Civ., 10 luglio 2018,
n. 18137; Cass. Civ., 6 ottobre 2017, n. 23437 e Cass. Civ., 7 dicembre
2016, n. 25167), che per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali.
Nella specie il patrimonio da liquidare come risultante dall'ultimo bilancio di liquidazione, ad avviso della reclamante apparirebbe ben sufficiente a soddisfare i debiti iscritti a bilancio medesimo, tra cui quello del creditore istante CP_1 di talchè uno stato di insolvenza della impresa in liquidazione non potrebbe essere apprezzato (alla luce di una evidente omissione di motivazione da parte del Tribunale sul punto, il che rende necessaria la valutazione di tale dedotto requisito, in presenza di una impresa già in stato di liquidazione, come la odierna reclamante).
Ma la Corte rileva come tale principio non possa trovare applicazione nei casi, come il presente, in cui, sebbene sia emerso che la impresa fosse stata posta in liquidazione volontaria da alcuni anni, tuttavia sia pure stato positivamente dimostrato come il bilancio iniziale di liquidazione non possa ritenersi veritiero, vuoi per la accertata notevole sopravvalutazione delle poste attive (immobile ad uso opificio, stimato con criteri relativi ad epoca assolutamente remota ed economicamente non piu' attuali, in euro 838 mila, valore del tutto discordante rispetto alla stima richiesta ad un ctu dal curatore, e pari ad euro 201 mila,
e così anche quanto alle scorte dei materiali, numericamente limitati, ed ormai obsolescenti, per un valore di circa euro 16 mila a fronte di 87 mila),
r.g. n. 4 mentre di converso i crediti da soddisfare (come emerso dalla verifica dello stato passivo effettuata dal G.D. e curatore, ed allegata) sono stati accertati per importi notevolmente superiori rispetto a quelli di cui al citato bilancio di liquidazione (euro 467 mila contro euro 331 mila).
Per cui non può essere revocato l'accertamento dello stato di insolvenza di cui al provvedimento testè citato;
spese del presente giudizio di reclamo secondo soccombenza,
P.Q.M.
la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo – sezione fallimentare del 4 marzo 2025, n. 11, rep. 6/2025, R.G. 80/2024, comunicata il 4 marzo 2025, che aveva dichiarato aperta la liquidazione Co giudiziale della intestata società in liq.
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali in favore della procedura concorsuale, che liquida in euro 6.600,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto dell'obbligo di parte reclamante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2025. il Consigliere estensore (dr.E.Colognesi) il Presidente (dr.Diego Pinto)
r.g. n. 5