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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9859/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to COSTA ALESSANDRO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
MARAZZA MARCO resistente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea PATARNELLO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per ottenere la regolarizzazione contributiva.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando che con sentenza del Tribunale di Taranto n.
10518/2007 era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro all'epoca stipulato con , riconosciuto CP_1 il diritto alla riammissione in servizio e disposta la condanna di CP_1 alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dal 9 febbraio 2006 sino al ripristino e che aveva provveduto ad CP_1 erogare tutte le retribuzioni spettanti al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, come da busta-paga prodotta;
deducendo di aver sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio e di essersi obbligata alla restituzione, con un piano di rientro, degli importi liquidati per i periodi non lavorati, compresi gli oneri previdenziali pari ad € 4.930,39, a fronte dell'immediata assunzione a tempo indeterminato;
deducendo che dall'estratto conto contributivo non risultava il versamento da parte di dei contributi per i CP_1 periodi non lavorati (09.02.2006 al 18.03.2008), agiva in giudizio per accertare se avesse provveduto o meno al versamento CP_1 dei contributi in favore dell' in applicazione della sentenza del CP_2
Tribunale di Taranto ed in caso positivo domandava di ordinare all' la regolarizzazione della posizione contributiva, mentre in CP_2 caso negativo chiedeva la condanna di alla restituzione della CP_1 somma di € 4.930,39 a titolo di oneri previdenziali o altra di giustizia, ovvero per ottenere la decurtazione dalla somma ancora da restituire oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva per eccepire l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per inoppugnabilità dell'accordo in sede protetta ex art. 2113 c.c., la maturata estinzione per prescrizione dei contributi contesi, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, atteso che dal tenore inequivoco dell'intervenuto accordo transattivo novativo la lavoratrice aveva rinunciato a tutti gli effetti della sentenza di riammissione in servizio e si era obbligata alla restituzione della somma convenuta;
rappresentava, inoltre, che nel piano di rientro la rata mensile era decurtata al lordo dalla
Pag. 2 di 10 retribuzione lorda, con l'effetto che la somma effettivamente restituita era netta e non al lordo degli oneri, ed in ogni caso di aver provveduto al versamento dei contributi all' le cui funzioni Pt_2 furono trasferite all' come da documentazione prodotta, e che il CP_2 mancato accredito sull'estratto conto contributivo era imputabile alla difficoltà di allineamento dei dati tra i due sistemi informativi (IPOST-
). Domandava, di conseguenza, il rigetto dell'intrapresa azione CP_2 giudiziale, vinte le spese processuali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_2
l'inammissibilità delle domande avanzate sotto il duplice profilo della insussistenza di una specifica azione di regolarizzazione della posizione contributiva dell'assicurata e della natura esplorativa della domanda di mero accertamento, l'improponibilità del promosso ricorso per omessa presentazione di specifica domanda amministrativa, la nullità delle domande per genericità ed indeterminatezza, la carenza di legittimazione passiva ed il difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, l'estinzione per prescrizione dei contributi pretesi. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate per infondatezza, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare, con funzione assorbente di tutte le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti, occorre affermare l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che, di conseguenza, andranno rigettate.
In concreto, tutte le domande avanzate in ricorso muovono dal presupposto della sussistenza di un obbligo di versamento di contributi nell'interesse della lavoratrice ricorrente in capo alla parte
Pag. 3 di 10 datoriale resistente per i periodi non lavorati 09.02.2006 al
18.03.2008 in virtù della sentenza del Tribunale di Taranto n.
10518/2007 di riammissione in servizio della lavoratrice.
La domanda principale, infatti, diretta all'accertamento dell'eventuale versamento dei contributi da parte di presuppone, CP_1 inevitabilmente, la sussistenza di uno specifico obbligo a carico della società datrice di lavoro.
Ebbene, se detta obbligazione poteva ritenersi sussistente in virtù della pronuncia del Tribunale di Taranto che ha accertato la sussistenza di un rapporto lavorativo stabile ed ha condannato la società resistente alla riammissione in servizio della lavoratrice ricorrente ed alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal 09/02/2006 fino all'effettiva riammissione, la stessa è stata radicalmente travolta e superata così com'è stato travolto e superato l'intero titolo giudiziale dalla conciliazione intervenuta in sede protetta tra la lavoratrice ricorrente e la parte datoriale resistente, secondo quanto chiaramente rappresentato dalla stessa lavoratrice in ricorso.
A bene vedere, infatti, nella conciliazione intervenuta in sede protetta
è dato ravvisare al punto n. 2) una inequivoca rinuncia della lavoratrice ricorrente agli effetti economici e, soprattutto, giuridici della sentenza di conversione del rapporto lavorativo.
Non solo, al punto n. 5) della conciliazione la lavoratrice ricorrente ha formulato espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto, credito
e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque connesso/a alle modalità e termini di riammissione …
A fronte di tali rinunce la società resistente ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato con anzianità dalla data di effettiva riammissione del 18.03.2008.
Pag. 4 di 10 In concreto, con il verbale di conciliazione in esame, definito espressamente accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 codice civile), le parti hanno dato vita ad un nuovo rapporto lavorativo, cancellando dal mondo giuridico il precedente rapporto riconosciuto in sede giudiziale.
Per quello che qui più interessa, occorre mettere in evidenza che nelle premesse della conciliazione di cui si tratta è stato ribadito che la
Società ha provveduto a dare puntuale esecuzione alla predetta pronuncia (sentenza del Tribunale di Taranto del 15.11.2007), pur in presenza dei termini di impugnativa e, soprattutto, al punto n. 13) è stata convenuta l'obbligazione restitutoria a carico della lavoratrice degli importi complessivamente liquidati dall' per i periodi non Pt_3 lavorati pari a 43396,39…
Emerge chiaramente che nell'assunzione dello specifico obbligo restitutorio a carico della lavoratrice non è stato fatto alcun riferimento né alle retribuzioni erogate né ai contributi versati, ma genericamente a tutti gli importi complessivamente liquidati dall' per i periodi non lavorati. Pt_3
Si tratta evidentemente di tutti quei costi che l'azienda ha sostenuto per dare esecuzione alla statuizione del Tribunale di Taranto, secondo quanto ribadito, si ripete, nelle premesse della conciliazione.
In concreto, alla luce delle inequivoche rinunce della lavoratrice e della regolamentazione negoziale che ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto lavorativo, che dell'obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, ed ha costituito un nuovo e diverso rapporto lavorativo, non può ritenersi in alcun modo condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente a sostegno del diritto di ripetere o vedersi decurtata la somma restituita o ancora da restituire alla società
Pag. 5 di 10 datoriale resistente corrispondente all'importo dei contributi non versati per i periodi non lavorati, essendo venuto meno lo stesso obbligo a carico della società datrice di versamento dei contributi per quel periodo per chiara ed inequivoca volontà negoziale delle parti.
A bene vedere, infatti, venendo meno il presupposto d'insorgenza dell'obbligo a carico della società datoriale di versamento dei contributi per i periodi non lavorati rappresentato dall'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo per espressa ed inequivoca rinuncia agli effetti giuridici ed economici della sentenza del Tribunale di
Taranto, compresi, di conseguenza, tutti i diritti e le rivendicazioni retributive e contributive da quella pronuncia derivanti, è venuto meno anche il rapporto contributivo tra la società datoriale e l'Ente previdenziale, attesa la dipendenza tra i due rapporti, per cui il secondo sorge e viene meno in caso di instaurazione e venir meno del primo.
Ma soprattutto, la somma che la lavoratrice ricorrente si è obbligata a restituire ha un titolo ed un ammontare bene determinati, importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari
a 43396,39.
Nella conciliazione, infatti, non è stato fatto cenno alcuno né all'importo dei contributi versati dalla resistente per i periodi CP_3 non lavorati in ottemperanza alla statuizione del Tribunale di Taranto né, tanto meno, ad altri e diversi importi, trattandosi di somma onnicomprensiva corrispondente ai costi sostenuti dalla CP_3 resistente del cui effettivo esborso si è dato conto nelle premesse della conciliazione.
Non solo, trattandosi inequivocabilmente di accordo transattivo novativo, proprio perché destinato a porre fine alla lite insorta, la conciliazione in sede sindacale è l'unica fonte dei diritti e delle
Pag. 6 di 10 obbligazioni tra le parti contraenti ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
Ed ancora, nessuna censura è stata mossa dalla parte ricorrente sulla validità formale e sostanziale e sull'efficacia del verbale di conciliazione redatto in sede protetta a conforto della piena e libera formazione della volontà transattiva all'epoca della sottoscrizione dell'accordo.
A bene vedere, per orientamento della giurisprudenza di legittimità, il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti del rapporto lavorativo per la definizione della controversia insorta ha valore di transazione novativa e, pertanto, il regolamento contrattuale rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi gravanti tra le parti.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… Va premesso che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il Pretore di Vasto, accogliendo la domanda dell'odierno ricorrente, aveva condannato la sua datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e, dato atto che nel prosieguo del giudizio le parti erano addivenute ad una transazione, in esecuzione della quale il presunto datore di lavoro aveva corrisposto all'odierno ricorrente la somma di Euro 10.000,00 "per puro spirito di liberalità ed al solo fine di evitare un danno all'immagine (...) senza alcuna relazione con quanto dedotto e richiesto dal lavoratore", ha desunto che la somma fosse stata
"erogata (...) senza alcun riferimento al preteso rapporto di lavoro" e, conseguentemente, "la natura novativa della transazione" (così la sentenza impugnata, pag. 2). Considerato che nei confronti di tale accertamento di fatto non sono state proposte censure di sorta, reputa il Collegio che del tutto correttamente la Corte territoriale
Pag. 7 di 10 abbia sussunto la vicenda concretamente occorsa inter partes nell'ambito delle transazioni novative, negando per conseguenza che le somme corrisposte in esecuzione di essa potessero essere assoggettate a contribuzione: questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, qualora sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato ha le parti ha natura novativa, costituendo l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione, di talchè le somme dovute al lavoratore, ancorchè aventi natura retributiva, restano disancorate dal preesistente rapporto e il relativo importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (Cass. n. 20146 del 2010).
Quanto sopra, ovviamente, non equivale a dire che la transazione potesse avere ad oggetto il rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal rapporto di lavoro e, facendo capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (e presentando per di più connotati pubblicistici), non è ovviamente disponibile per le parti del rapporto di lavoro medesimo: tanto è vero che, in altra fattispecie, questa Corte non ha mancato di precisare che la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore
e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all'ente previdenziale, stante che la nozione di retribuzione imponibile di cui L. n. 153 del 1969. art. 12, deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di
Pag. 8 di 10 ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano concretamente adempiuti o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 2642 del
2014).
Il punto, tuttavia, è che, giusta l'accertamento compiuto dalla
Corte di merito, la transazione sopraggiunta in specie inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell'obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto. … (omissis)…”1.
In concreto, travolto e superato dalla conciliazione l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo, alcun accertamento dell'obbligo contributivo originato da quella statuizione e, di conseguenza, alcuna verifica del versamento da parte della società resistente dei contributi all'ente previdenziale nell'interesse della lavoratrice ricorrente per i periodi non lavorati potrebbero essere disposti in sede giudiziale se non violando la stessa volontà delle parti consacrata nell'accordo transattivo, della cui validità ed efficacia la lavoratrice non dubita, di rinunciare agli effetti giuridici di quella sentenza.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate e dato atto della sussistenza di precedenti difformi anche di questo Tribunale, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Bari,16/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 19587/2017.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9859/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.to COSTA ALESSANDRO
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
MARAZZA MARCO resistente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea PATARNELLO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per ottenere la regolarizzazione contributiva.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando che con sentenza del Tribunale di Taranto n.
10518/2007 era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro all'epoca stipulato con , riconosciuto CP_1 il diritto alla riammissione in servizio e disposta la condanna di CP_1 alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dal 9 febbraio 2006 sino al ripristino e che aveva provveduto ad CP_1 erogare tutte le retribuzioni spettanti al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, come da busta-paga prodotta;
deducendo di aver sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio e di essersi obbligata alla restituzione, con un piano di rientro, degli importi liquidati per i periodi non lavorati, compresi gli oneri previdenziali pari ad € 4.930,39, a fronte dell'immediata assunzione a tempo indeterminato;
deducendo che dall'estratto conto contributivo non risultava il versamento da parte di dei contributi per i CP_1 periodi non lavorati (09.02.2006 al 18.03.2008), agiva in giudizio per accertare se avesse provveduto o meno al versamento CP_1 dei contributi in favore dell' in applicazione della sentenza del CP_2
Tribunale di Taranto ed in caso positivo domandava di ordinare all' la regolarizzazione della posizione contributiva, mentre in CP_2 caso negativo chiedeva la condanna di alla restituzione della CP_1 somma di € 4.930,39 a titolo di oneri previdenziali o altra di giustizia, ovvero per ottenere la decurtazione dalla somma ancora da restituire oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.
Si costitutiva per eccepire l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per inoppugnabilità dell'accordo in sede protetta ex art. 2113 c.c., la maturata estinzione per prescrizione dei contributi contesi, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, atteso che dal tenore inequivoco dell'intervenuto accordo transattivo novativo la lavoratrice aveva rinunciato a tutti gli effetti della sentenza di riammissione in servizio e si era obbligata alla restituzione della somma convenuta;
rappresentava, inoltre, che nel piano di rientro la rata mensile era decurtata al lordo dalla
Pag. 2 di 10 retribuzione lorda, con l'effetto che la somma effettivamente restituita era netta e non al lordo degli oneri, ed in ogni caso di aver provveduto al versamento dei contributi all' le cui funzioni Pt_2 furono trasferite all' come da documentazione prodotta, e che il CP_2 mancato accredito sull'estratto conto contributivo era imputabile alla difficoltà di allineamento dei dati tra i due sistemi informativi (IPOST-
). Domandava, di conseguenza, il rigetto dell'intrapresa azione CP_2 giudiziale, vinte le spese processuali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_2
l'inammissibilità delle domande avanzate sotto il duplice profilo della insussistenza di una specifica azione di regolarizzazione della posizione contributiva dell'assicurata e della natura esplorativa della domanda di mero accertamento, l'improponibilità del promosso ricorso per omessa presentazione di specifica domanda amministrativa, la nullità delle domande per genericità ed indeterminatezza, la carenza di legittimazione passiva ed il difetto parziale di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, l'estinzione per prescrizione dei contributi pretesi. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande azionate per infondatezza, vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare, con funzione assorbente di tutte le questioni di rito e di merito sollevate dalle parti, occorre affermare l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente che, di conseguenza, andranno rigettate.
In concreto, tutte le domande avanzate in ricorso muovono dal presupposto della sussistenza di un obbligo di versamento di contributi nell'interesse della lavoratrice ricorrente in capo alla parte
Pag. 3 di 10 datoriale resistente per i periodi non lavorati 09.02.2006 al
18.03.2008 in virtù della sentenza del Tribunale di Taranto n.
10518/2007 di riammissione in servizio della lavoratrice.
La domanda principale, infatti, diretta all'accertamento dell'eventuale versamento dei contributi da parte di presuppone, CP_1 inevitabilmente, la sussistenza di uno specifico obbligo a carico della società datrice di lavoro.
Ebbene, se detta obbligazione poteva ritenersi sussistente in virtù della pronuncia del Tribunale di Taranto che ha accertato la sussistenza di un rapporto lavorativo stabile ed ha condannato la società resistente alla riammissione in servizio della lavoratrice ricorrente ed alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dal 09/02/2006 fino all'effettiva riammissione, la stessa è stata radicalmente travolta e superata così com'è stato travolto e superato l'intero titolo giudiziale dalla conciliazione intervenuta in sede protetta tra la lavoratrice ricorrente e la parte datoriale resistente, secondo quanto chiaramente rappresentato dalla stessa lavoratrice in ricorso.
A bene vedere, infatti, nella conciliazione intervenuta in sede protetta
è dato ravvisare al punto n. 2) una inequivoca rinuncia della lavoratrice ricorrente agli effetti economici e, soprattutto, giuridici della sentenza di conversione del rapporto lavorativo.
Non solo, al punto n. 5) della conciliazione la lavoratrice ricorrente ha formulato espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto, credito
e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque connesso/a alle modalità e termini di riammissione …
A fronte di tali rinunce la società resistente ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato con anzianità dalla data di effettiva riammissione del 18.03.2008.
Pag. 4 di 10 In concreto, con il verbale di conciliazione in esame, definito espressamente accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 codice civile), le parti hanno dato vita ad un nuovo rapporto lavorativo, cancellando dal mondo giuridico il precedente rapporto riconosciuto in sede giudiziale.
Per quello che qui più interessa, occorre mettere in evidenza che nelle premesse della conciliazione di cui si tratta è stato ribadito che la
Società ha provveduto a dare puntuale esecuzione alla predetta pronuncia (sentenza del Tribunale di Taranto del 15.11.2007), pur in presenza dei termini di impugnativa e, soprattutto, al punto n. 13) è stata convenuta l'obbligazione restitutoria a carico della lavoratrice degli importi complessivamente liquidati dall' per i periodi non Pt_3 lavorati pari a 43396,39…
Emerge chiaramente che nell'assunzione dello specifico obbligo restitutorio a carico della lavoratrice non è stato fatto alcun riferimento né alle retribuzioni erogate né ai contributi versati, ma genericamente a tutti gli importi complessivamente liquidati dall' per i periodi non lavorati. Pt_3
Si tratta evidentemente di tutti quei costi che l'azienda ha sostenuto per dare esecuzione alla statuizione del Tribunale di Taranto, secondo quanto ribadito, si ripete, nelle premesse della conciliazione.
In concreto, alla luce delle inequivoche rinunce della lavoratrice e della regolamentazione negoziale che ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto lavorativo, che dell'obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto, ed ha costituito un nuovo e diverso rapporto lavorativo, non può ritenersi in alcun modo condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente a sostegno del diritto di ripetere o vedersi decurtata la somma restituita o ancora da restituire alla società
Pag. 5 di 10 datoriale resistente corrispondente all'importo dei contributi non versati per i periodi non lavorati, essendo venuto meno lo stesso obbligo a carico della società datrice di versamento dei contributi per quel periodo per chiara ed inequivoca volontà negoziale delle parti.
A bene vedere, infatti, venendo meno il presupposto d'insorgenza dell'obbligo a carico della società datoriale di versamento dei contributi per i periodi non lavorati rappresentato dall'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo per espressa ed inequivoca rinuncia agli effetti giuridici ed economici della sentenza del Tribunale di
Taranto, compresi, di conseguenza, tutti i diritti e le rivendicazioni retributive e contributive da quella pronuncia derivanti, è venuto meno anche il rapporto contributivo tra la società datoriale e l'Ente previdenziale, attesa la dipendenza tra i due rapporti, per cui il secondo sorge e viene meno in caso di instaurazione e venir meno del primo.
Ma soprattutto, la somma che la lavoratrice ricorrente si è obbligata a restituire ha un titolo ed un ammontare bene determinati, importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari
a 43396,39.
Nella conciliazione, infatti, non è stato fatto cenno alcuno né all'importo dei contributi versati dalla resistente per i periodi CP_3 non lavorati in ottemperanza alla statuizione del Tribunale di Taranto né, tanto meno, ad altri e diversi importi, trattandosi di somma onnicomprensiva corrispondente ai costi sostenuti dalla CP_3 resistente del cui effettivo esborso si è dato conto nelle premesse della conciliazione.
Non solo, trattandosi inequivocabilmente di accordo transattivo novativo, proprio perché destinato a porre fine alla lite insorta, la conciliazione in sede sindacale è l'unica fonte dei diritti e delle
Pag. 6 di 10 obbligazioni tra le parti contraenti ex artt. 1230, comma 1 e 1965, comma 2 c.c.
Ed ancora, nessuna censura è stata mossa dalla parte ricorrente sulla validità formale e sostanziale e sull'efficacia del verbale di conciliazione redatto in sede protetta a conforto della piena e libera formazione della volontà transattiva all'epoca della sottoscrizione dell'accordo.
A bene vedere, per orientamento della giurisprudenza di legittimità, il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti del rapporto lavorativo per la definizione della controversia insorta ha valore di transazione novativa e, pertanto, il regolamento contrattuale rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi gravanti tra le parti.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… Va premesso che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il Pretore di Vasto, accogliendo la domanda dell'odierno ricorrente, aveva condannato la sua datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e, dato atto che nel prosieguo del giudizio le parti erano addivenute ad una transazione, in esecuzione della quale il presunto datore di lavoro aveva corrisposto all'odierno ricorrente la somma di Euro 10.000,00 "per puro spirito di liberalità ed al solo fine di evitare un danno all'immagine (...) senza alcuna relazione con quanto dedotto e richiesto dal lavoratore", ha desunto che la somma fosse stata
"erogata (...) senza alcun riferimento al preteso rapporto di lavoro" e, conseguentemente, "la natura novativa della transazione" (così la sentenza impugnata, pag. 2). Considerato che nei confronti di tale accertamento di fatto non sono state proposte censure di sorta, reputa il Collegio che del tutto correttamente la Corte territoriale
Pag. 7 di 10 abbia sussunto la vicenda concretamente occorsa inter partes nell'ambito delle transazioni novative, negando per conseguenza che le somme corrisposte in esecuzione di essa potessero essere assoggettate a contribuzione: questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, qualora sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato ha le parti ha natura novativa, costituendo l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione, di talchè le somme dovute al lavoratore, ancorchè aventi natura retributiva, restano disancorate dal preesistente rapporto e il relativo importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (Cass. n. 20146 del 2010).
Quanto sopra, ovviamente, non equivale a dire che la transazione potesse avere ad oggetto il rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal rapporto di lavoro e, facendo capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (e presentando per di più connotati pubblicistici), non è ovviamente disponibile per le parti del rapporto di lavoro medesimo: tanto è vero che, in altra fattispecie, questa Corte non ha mancato di precisare che la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore
e relativa alle obbligazioni retributive gravanti sulla parte datoriale è inopponibile all'ente previdenziale, stante che la nozione di retribuzione imponibile di cui L. n. 153 del 1969. art. 12, deve correlarsi a tutto ciò che il lavoratore ha diritto di
Pag. 8 di 10 ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano concretamente adempiuti o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 2642 del
2014).
Il punto, tuttavia, è che, giusta l'accertamento compiuto dalla
Corte di merito, la transazione sopraggiunta in specie inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell'obbligazione contributiva costituisce indefettibile presupposto. … (omissis)…”1.
In concreto, travolto e superato dalla conciliazione l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo, alcun accertamento dell'obbligo contributivo originato da quella statuizione e, di conseguenza, alcuna verifica del versamento da parte della società resistente dei contributi all'ente previdenziale nell'interesse della lavoratrice ricorrente per i periodi non lavorati potrebbero essere disposti in sede giudiziale se non violando la stessa volontà delle parti consacrata nell'accordo transattivo, della cui validità ed efficacia la lavoratrice non dubita, di rinunciare agli effetti giuridici di quella sentenza.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate e dato atto della sussistenza di precedenti difformi anche di questo Tribunale, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Bari,16/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 19587/2017.