TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA
”, promossa da:
, in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to UNGARO ELIANA
[...]
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CERTOMÀ FRANCESCO E BRANCACCIO
ANTONIO; Parte_2
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14/10/2022 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere il beneficio dell'indennità di frequenza, inutilmente richiesto in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenutane la necessità veniva rinnovata la CTU e veniva nominato il Dott. . Persona_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Disturbo specifico dell'apprendimento nell'ambito della lettura, della scrittura, del calcolo e dell'attenzione meritevole di trattamento”. Il CTU ha evidenziato che a seguito della valutazione neuropsichiatrica eseguita nel novembre 2024, venivano prescritti trattamento logopedico pressoché continuativo ed un doposcuola, oltre all'inserimento in attività ludico-sportive, attività da effettuare al di fuori dell'ambito scolastico, si ritiene che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dal settembre 2024.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex l.
289/90.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, nella qualità di responsabile genitoriale sulla minore a percepire l'indennità di frequenza ex l. 289.90 Persona_1
a decorrere da settembre 2024 2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 31.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA
”, promossa da:
, in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to UNGARO ELIANA
[...]
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CERTOMÀ FRANCESCO E BRANCACCIO
ANTONIO; Parte_2
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14/10/2022 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere il beneficio dell'indennità di frequenza, inutilmente richiesto in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenutane la necessità veniva rinnovata la CTU e veniva nominato il Dott. . Persona_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Disturbo specifico dell'apprendimento nell'ambito della lettura, della scrittura, del calcolo e dell'attenzione meritevole di trattamento”. Il CTU ha evidenziato che a seguito della valutazione neuropsichiatrica eseguita nel novembre 2024, venivano prescritti trattamento logopedico pressoché continuativo ed un doposcuola, oltre all'inserimento in attività ludico-sportive, attività da effettuare al di fuori dell'ambito scolastico, si ritiene che sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dal settembre 2024.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex l.
289/90.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, nella qualità di responsabile genitoriale sulla minore a percepire l'indennità di frequenza ex l. 289.90 Persona_1
a decorrere da settembre 2024 2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 31.03.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)