Sentenza 26 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00132/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto di accesso
ai documenti amministrativi come richiesti dal ricorrente con istanza presentata all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce in data 9/6/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. F.sco Marsano, per la parte ricorrente, e avv. S. Corrado, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorrente agisce contro il silenzio-diniego opposto dall’ASL Lecce alla sua istanza di accesso del 9 giugno 2021.
2) Il ricorrente premette che, con una precedente missiva del 23 giugno 2020, chiedeva in via stragiudiziale all’ASL Lecce il risarcimento dei danni subiti per il decesso della madre, Sig.ra -OMISSIS-, ascrivibile, a suo dire, alla condotta colposa del personale del 118 dell’ASL di Lecce (doc. 1 ricorso).
3) L’ASL Lecce, Struttura burocratica legale, con nota del 29 giugno 2020, procedeva all’apertura del sinistro “ Protocollo nr: -OMISSIS-richiesta risarcimento danni -OMISSIS- apertura sx” (doc. 2 ricorso).
4) La Società SHAM, in qualità di assicuratore dell’ASL di Lecce, con nota del 26 novembre 2020, comunicava che dall’assunzione di “ pareri medico-legali corredati da consulenze specialistiche” nessuna responsabilità era emersa a carico dei sanitari della struttura assicurata, ritenendo, pertanto, di non poter formulare alcuna offerta transattiva (doc. 3 ricorso).
5) Quindi, in data 9 giugno 2021, il ricorrente chiedeva all’ASL di Lecce di accedere ai seguenti atti:
- a) Pareri medico legali e consulenze specialistiche espletate in relazione alle cause del decesso della Sig.ra -OMISSIS-, compresi quelli forniti dall’Assicuratore;
- b) Verbale (o verbali) di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri;
- c) Relazione degli operatori sanitari della struttura coinvolta (se esistente);
- d) Relazione del direttore della UOC coinvolta (se esistente).
6) In data 11 giugno 2021 l’Ufficio Legale dell’ASL Lecce, ricevuta la domanda di accesso agli atti, inviava all’indirizzo di posta elettronica “sinistri_asllecce@italbrokers.it” e, per conoscenza, al legale del ricorrente, una nota del seguente tenore: “ si prega di riscontrare, con cortese urgenza, quanto richiesto dall'avv. Marsano (…)” (doc. 7 ricorso).
7) L’istanza rimaneva priva di riscontro e si formava quindi il silenzio-diniego, di cui si duole il ricorrente col gravame in esame.
8) Si è costituita in giudizio la ASL di Lecce, la quale, nella memoria del 1° settembre 2021, ha eccepito quanto segue:
- a) il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto nel caso di specie ci si trova innanzi alla proposizione di una istanza risarcitoria, sebbene ancora nella fase stragiudiziale, quindi innanzi a un diritto soggettivo (al risarcimento del danno), sicché l’ammettere che un cittadino abbia un interesse legittimo a proiezione transattiva significa attribuirgli una ipertutela a scapito delle strategie defensionali della Azienda che si assume come responsabile (in tal senso viene citata la sentenza del C.d.S. n. 3263/2019);
- b) inoltre, nel caso di specie, tutti i documenti di carattere prettamente sanitario sono già stati consegnati al ricorrente, il quale ha quindi ogni possibilità di valutare se adire le vie legali per il risarcimento;
- c) l’istanza di accesso è stata presentata per accertare le cause del decesso della madre e le eventuali responsabilità dei sanitari;
- d) la individuazione delle cause del decesso e la sussistenza di eventuali responsabilità è valutazione che deriva dall’esame della documentazione sanitaria, di cui il ricorrente è già in possesso, perciò le valutazioni del CVS e della compagnia assicurativa non possono contribuire ad accertare le causa della morte, ricadendo, di contro, in valutazioni difensive dell’ASL;
- e) la richiesta di ostensione di documenti, come quella di cui all’istanza di accesso di che trattasi, successivi alla nota stragiudiziale di richiesta risarcitoria è quindi immotivata, non potendosi ritenere che la documentazione formatasi dopo la richiesta risarcitoria, ed al fine di difendersi da quest’ultima, sia utile ad accertare le cause del decesso né le relative eventuali responsabilità (in quanto, per l’appunto, si tratta di documentazione che si forma nel corso della procedura di risk management e che configura attività propedeutica alla difesa in giudizio);
- f) in ogni caso, i documenti richiesti andrebbero ostesi con gli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa della P.A. (in tal senso, sentenza C.d.S. n. 808/2020, richiamata dallo stesso ricorrente);
- g) a seguito della pandemia, i CVS (Comitati Valutazione Sinistri), che comportavano la riunione del rappresentante della Compagnia Assicurativa, dell’avvocato della ASL e del medico legale (al solo fine di valutare le opportunità difensive della ASL), non si sono tenuti, piuttosto procedendosi a un confronto diretto tra funzionario della compagnia assicurativa ed ufficio legale dell’ASL;
- h) “ non esiste dunque un verbale ” (pag. 8 memoria) del Comitato Valutazione Sinistri, che dunque non rientrerebbe tra gli atti ostensibili;
- i) con riferimento alle valutazioni medico-legali della Compagnia assicurativa, si tratta di atti “ non di competenza né gestiti dalla ASL ” (pag. 9 memoria), ma, appunto, del terzo assicuratore SHAM, per valutazioni di stretto intento defensionale.
9) Il ricorrente, con memoria del 30 dicembre 2021, ha osservato che:
- a) la giurisprudenza amministrativa è unanime nel riconoscere il diritto del ricorrente all’accesso agli atti del CVS di una ASL, delle relazioni e pareri medico-legali e degli altri atti relativi alla fase istruttoria di uno specifico sinistro (C.d.S. nn. 808/2020, 2444/2021, 3032/2021);
- b) la ASL si è contraddetta quando ha dedotto che non vi è un verbale del CVS, in quanto ha comunque ammesso che la vicenda sanitaria che ha interessato la deceduta sig.ra -OMISSIS-, madre dell’odierno ricorrente, è stata oggetto di valutazione del CVS, per cui il relativo verbale esiste e deve essere esibito;
- c) quanto alle valutazioni medico-legali dell’assicuratore, tale documentazione è stata redatta dalla Compagnia proprio per conto e nell’interesse dell’assicurato ASL, per la completa istruzione del sinistro da valutare ed è comunque nella disponibilità materiale dell’Amministrazione (e in tal senso si richiama la sentenza T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 465/2021).
10) Con decreto dell’apposita Commissione, n. 55 del 31 luglio 2021, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
11) In data 17 gennaio 2022, il legale di parte ricorrente ha depositato istanza per la liquidazione della parcella, per un importo di 4.080,00 euro, oltre accessori di legge.
12) Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va preliminarmente superata l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto nel caso di specie si controverte dell’ostensione di atti relativi a un sinistro occorso nell’ambito dell’erogazione del servizio sanitario.
2) Venendo, quindi, al merito della controversia, il Collegio ritiene che il criterio discriminante tra ciò che può essere osteso o meno è rappresentato dalla distinzione tra gli atti che hanno la funzione di ricostruire il fatto storico, sicuramente ostensibili, e quelli che contengono valutazioni connesse al diritto di difesa, sottratte all’accesso perché funzionali a tale diritto e, come tali, riferibili non solo a una lite in atto ma anche a una lite potenziale, proprio perché rese al fine di saggiare la forza delle argomentazioni difensive spendibili in giudizio e, quindi, di considerare o non considerare l’eventuale definizione transattiva della vicenda anche prima della lite (posto che la transazione copre anche la lite potenziale, come da art. 1965 c.c.). Inoltre, vanno sottratte all’accesso anche le valutazioni che, sebbene scaturite da un sinistro, si inseriscono nell’attività di risk management , in quanto attinenti all’attività organizzativa della P.A., altrimenti si giustificherebbe un accesso preordinato al controllo generalizzato dell’attività amministrativa, invece vietato dall’art. 24, comma 3, L. n. 241/1990.
3) Posti tali criteri, risulta dagli atti che il ricorrente ha già ricevuto tutta la documentazione strettamente sanitaria e dalla quale il sinistro è ricostruibile, come si evince dalla lettera di richiesta di risarcimento danni del 23 giugno 2020 (doc. 1 ricorso), alla quale il legale del ricorrente allegava, tra gli altri, i seguenti documenti:
“ 3) Estratto del registro inerente l’intervento della Guardia Medica del Comune di Ruffano.
4) “Scheda Paziente” relativa all’intervento del 118 effettuato in data 22/04/2018, presso l’abitazione di -OMISSIS-.
5) “Cartellino dell’emergenza” relativo all’intervento del 118 effettuato in data 22/04/2018, presso l’abitazione di -OMISSIS-.
6) Cartella Clinica U.O.C. NEFROLOGIA – DIALISI del P.O. “F. Ferrari” di Casarano relativa al ricovero di -OMISSIS- il 23/04/18 ”.
4) Ne deriva che tutta la documentazione successiva e richiesta con la domanda di accesso (cioè: a) i pareri medico legali e le consulenze specialistiche espletate in relazione alle cause del decesso della madre del ricorrente, compresi quelli forniti dall’Assicuratore, b) il verbale di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri – CVS –, c) la relazione degli operatori sanitari della struttura coinvolta, se esistente, d) la relazione del direttore della UOC coinvolta, se esistente) non va ostesa in quanto non funzionale alla ricostruzione storica del sinistro e ricadente, invece, nell’attività difensiva e prettamente organizzativa della P.A., alla luce dei criteri sopra detti (e preso inoltre atto del fatto che il verbale del CVS in relazione al caso di specie nemmeno esiste, come dichiarato dalla ASL nella memoria difensiva del 1° settembre 2021, pag. 8).
5) Il ricorso va quindi respinto.
6) Non risultando tuttavia il ricorso manifestamente infondato, va confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente.
7) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della materia trattata.
8) Si dispone inoltre la liquidazione del compenso in favore del legale del ricorrente, avv. Francesco Marsano, nella misura onnicomprensiva di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, considerando che la causa rientra tra quelle di “ valore indeterminato ” ex D.M. n. 55/14 e che, in relazione alla non particolare complessità della controversia e dell’impegno professionale richiesto, va applicata la riduzione del 50% rispetto ai valori medi, come decurtati ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) respinge il ricorso;
- b) conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- c) compensa le spese di lite;
- d) liquida complessivamente la somma di euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) a favore dell’avv. Francesco Marsano per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.