Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n.2307 del 9.6.2021
Oggetto: opposizione all'esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.1132/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura Pt_1 speciale in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci ed elettivamente domiciliato in Lecce al viale Marche
n. 12, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'istituto
APPELLANTE contro
e eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Putignano
APPELLATI
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 6.4.2018 l' proponeva opposizione innanzi al Giudice del Pt_1
Lavoro presso il Tribunale di Lecce avverso l'esecuzione forzata intrapresa dagli odierni appellati sulla scorta della sentenza n.3917/2009 del Tribunale di Lecce, contenente la seguente statuizione:
“(…) dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione, sulla pensione in godimento, degli aumenti in quota fissa ex art. 10 l. n. 160/75 a decorrere dall'1/1/1976 e condanna l' al Pt_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per carenza di titolo esecutivo, essendo la citata pronuncia del Tribunale di Lecce una sentenza di condanna generica;
contestava la quantificazione operata dal creditore, deducendo di aver correttamente adempiuto;
eccepiva infine la prescrizione decennale del credito.
Il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva ed invitava le parti ad introdurre il giudizio di merito. Riassunto il giudizio dall' , gli opposti rimanevano CP_3
contumaci e il giudizio veniva deciso con sentenza n. 2307 del 9.6.2021, con cui il primo Giudice rigettava l'opposizione.
In particolare, il Tribunale di prime cure evidenziava che “le deduzioni dell' secondo cui gli Pt_1
aumenti in quota fissa ex art. 10 l. n. 160/75 spetterebbero solo in presenza di un pro-rata italiano superiore al trattamento minimo considerato a calcolo e non previa integrazione al minimo, ipotesi non sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame atteso che l'importo della pensione a calcolo era pari ad € 27,46 e come tale inferiore al trattamento minimo, non costituiscono autentici motivi di opposizione all'opposizione bensì censure che l'ente previdenziale avrebbe dovuto far valere nel giudizio di cognizione”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello l' , con ricorso del 7.12.2021, affidato a due Pt_1
motivi.
Con il primo motivo, l' sosteneva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato Pt_1 che “la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non può dirsi generica, ma costituisce valido titolo esecutivo e non è, quindi, necessario un ulteriore intervento, rivolto alla quantificazione del credito, da parte di un giudice diverso da quello che l'ha emessa - qualora
l'ammontare della prestazione possa essere determinato mediante operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella medesima sentenza, escluso ogni riferimento ad atti o documenti non trasfusi nella pronuncia del giudice…”
Secondo l'istituto, invece, la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3917/09, posta a base dell'azione esecutiva, non era di condanna specifica al pagamento, in favore dei ricorrenti di una somma liquida, esigibile e determinata nel suo ammontare, così come previsto dall'art. 474 cpc., bensì di condanna in forma generica, in quanto dichiara il diritto del dante causa dei ricorrenti alle c.d. quote fisse e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle stesse nella misura e durata di legge, oltre interessi legali Pt_1
e spese di lite. Aggiungeva l' che nel caso di specie si tratta di riquantificare la pensione, mediante l'utilizzo Pt_1
di dati specifici assolutamente non considerati dagli appellati, né esaminati dal Giudice dell'esecuzione e dal Giudice del Lavoro nel primo grado di giudizio di merito.
Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale richiamato anche dal primo Giudice, questi dati devono essere forniti in maniera chiara dalla sentenza, la qual cosa non è avvenuta nel caso di specie.
Conseguenza di ciò è che il calcolo effettuato dal creditore procedente non è un'operazione puramente aritmetica, ma una quantificazione del tutto avulsa da parametri specificati
Con il secondo motivo, l'appellante, deduceva l'erronietà della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che “le deduzioni dell' secondo cui gli aumenti in quota fissa, ex art. 10 l. Pt_1
n. 160/75, spetterebbero solo in presenza di un pro-rata italiano superiore al trattamento minimo considerato a calcolo e non previa integrazione al minimo, ipotesi non sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame atteso che l'importo della pensione a calcolo era pari ad € 27,46 e come tale inferiore al trattamento minimo, non costituiscono autentici motivi di opposizione all'opposizione bensì censure che l'ente previdenziale avrebbe dovuto far valere nel giudizio di cognizione”
L'istituto osservava, invece, che “…gli eredi della in sostanza, hanno introdotto una Persona_1 nuova domanda rispetto all'originario ricorso, in quanto hanno fatto riferimento ad una base di calcolo non già dedotta in ricorso e non oggetto di alcuna difesa e/o eccezione e del tutto avulsa dal sistema di calcolo delle pensioni in convenzione internazionale, rispetto alle quali, al più si considerano i due pro rata pensionistici italiano a calcolo ed estero. Le deduzioni degli eredi della si appalesano, quindi, non solo nuove rispetto a quelle di cui al ricorso ma anche errate Persona_1 ed infondate nel quantum. Le quote fisse, previste dall'art. 10 della legge 160/1975, quindi, in presenza di determinate condizioni previste dalla legge, si aggiungano alla pensione a calcolo e non
a quella integrata al trattamento minimo, come preteso pretestuosamente dagli eredi della
[...]
e come erroneamente inteso dal Giudice del lavoro…La pensione SOS della Per_1 Persona_1 riliquidata in data 18.6.2009, alla data dell'aprile 1984 (vedasi storico MOD 1) aveva un importo a calcolo di euro 27,46, integrato al minimo fino ad euro 100,32 (come da tabelle ministeriali). La pensione è stata liquidata con le c.d. quote fisse (vedasi MOD2) e pertanto tali somme dovute per la perequazione oggetto di causa vanno ad aggiungersi non alla pensione in pagamento integrata al trattamento minimo ma vanno a sommarsi all'importo della pensione a calcolo/adeguata. Nulla era dovuto, pertanto, oltre a quanto l' aveva già erogato, in quanto gli aumenti in quota fissa ex art. Pt_1
10 legge 160/1975 erano stati corrisposti in base alle tabelle ministeriali”.
In conclusione, l'ente appellante chiedeva: “1) accogliere il presente ricorso in appello e conseguentemente il ricorso in riassunzione proposto dall' accertare e dichiarare corretta Pt_1
l'esecuzione da parte dell' della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3917/09, dichiarando Pt_1 l'infondatezza della procedura esecutiva n. RG 868/17, opposta dall' e del quantum della Pt_1 pretesa ex adverso avanzata, con l'atto di precetto e di pignoramento presso terzi;
con contestuale restituzione delle somme indebitamente percepite dai sigri e , in quanto duplicate tra Pt_2 CP_2 esse stesse, con quelle assegnate per il medesimo periodo, prima dall' e poi dal giudice Pt_1 dell'esecuzione; 2) dichiarare l'insussistenza del diritto preteso, dai sig.ri e Parte_3 [...]
, eredi di , con l'azione esecutiva e per l'effetto condannarli alla CP_2 Persona_1
restituzione della somma indebita percepita in proprio o quali eredi, oltre accessori e spese della procedura esecutiva;
3) condannare i sig.ri e , eredi di Parte_3 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di giudizio di merito. 4) in via subordinata l' ove Persona_1 Pt_1
non venga disposta da coesta Corte la restituzione della somma indebita, pari ad euro 34.418,00, oltre accessori, spese e competenze del giudizio esecutivo e del presente giudizio di merito, si riserva di procedere alla notifica dell'indebito che qui è stato contestato, anche al fine della ulteriore interruzione dei termini di prescrizione”.
Con memoria del 26.4.2022, si costituivano e , che Parte_3 Controparte_2 preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello, che contestavano altresì nel merito, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con CTU e all'odierna udienza, dopo la discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati.
Gli stessi sostengono che l' non avrebbe formulato alcuna specifica censura alla sentenza Pt_1
impugnata.
L'eccezione è infondata, in quanto l' ha formulato due distinti e specifici motivi di gravame in Pt_1
cui sono individuate chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le ragioni di dissenso (cfr. Cass. Civ. S. U. n. 27199/2017).
Il primo motivo di appello non appare fondato.
Con lo stesso, l' contesta la valutazione del Tribunale di Lecce, secondo cui la sentenza messa Pt_1 in esecuzione dagli appellati – definita “generica” dall' - avesse un contenuto sufficiente a Pt_1 consentire l'individuazione del credito poi in concreto fatto valere.
L'assunto del Tribunale di Lecce si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non può dirsi generica, ma costituisce valido titolo esecutivo e non è, quindi, necessario un ulteriore intervento, rivolto alla quantificazione del credito, da parte di un giudice diverso da quello che l'ha emessa, qualora l'ammontare della prestazione possa essere determinato mediante operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella medesima sentenza, escluso ogni riferimento ad atti o documenti non trasfusi nella pronuncia del giudice (cfr. Cass. n. 16259/2003).
Ancor più recentemente, la S.C. a Sezioni Unite ha affermato che “costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte” (Cass. civ., Sez. Unite, 02/07/2012, n. 11066; analog. Cass.
11 luglio 2001 n. 9389).
Anche per quanto emerso in sede di CTU, su cui si tornerà qui di seguito, il credito fatto valere dagli odierni appellanti trova fondamento nella sentenza impugnata, laddove, invece, le contestazioni mosse dall' avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito, deciso con la sentenza Pt_1 del Tribunale di Lecce. n. 3917/2009, posta in esecuzione ed alla quale l'istituto ha prestato acquiescenza, non impugnandola.
Come rilevato dal Tribunale di Lecce, il conteggio eseguito nell'atto di precetto è corretto in quanto ciò nello stesso “…agli importi mensili della pensione sono state applicate le maggiorazioni previste direttamente dalla legge”.
Viceversa, aggiunge il primo Giudice: “la pretesa dell' di tenere conto del solo pro rata italiano Pt_1
considerato a calcolo, si ripete, non può trovare accoglimento poiché non si fonda su un fatto modificativo od estintivo del credito successivo alla formazione del titolo esecutivo;
ad opinare diversamente, nulla spetterebbe al creditore procedente, in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna”.
Invero, il precetto notificato all' per le differenze (rispetto alla liquidazione già eseguito Pt_1 spontaneamente) si basa su documenti provenienti dall' , ed in particolare sul provvedimento di Pt_1
liquidazione del 19.6.2009 e sul prospetto contabile del 10.3.2009 prodotto nel giudizio di merito definito con la sentenza azionata, nel quale sono stati analiticamente elencati gli importi pensionistici percepiti da a titolo di pensione SOS dal 1976 al 1986. Persona_1
Il calcolo, dunque, è stato correttamente eseguito sulla scorta delle tabelle utilizzate dall' che Pt_1
prudentemente e opportunamente gli appellati avevano allegato al precetto.
Né tanto meno dalla lettura dell'atto di appello può evincersi che l' contesti la correttezza dei Pt_1
conteggi.
Piuttosto, il secondo motivo di appello evidenzia che, come già ritenuto dal primo Giudice, la contestazione dell' attenga alla corretta applicazione dell'art. 10 della legge 160 1975, Pt_1 coordinata con l'art. 21 della legge 27.12.1983 n. 730. Si legge, infatti, a conclusione del secondo motivo di appello quanto segue: “la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2307/21 è errata e merita di essere annullata, nella parte in cui il Giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto che gli eredi della avessero provato sulla base dei documenti Persona_1
allegati in atti che il trattamento pensionistico del loro dante causa fosse superiore al trattamento minimo, per effetto della somma della quota italiana integrata e del pro rata estero e che da ciò conseguisse il diritto alla perequazione automatica sul pro rata italiano e il conseguente diritto dei ricorrenti alle quote fisse di cui all'art. 10 co 3 della legge 160/1975”.
Orbene, appare di tutta evidenza che una contestazione del genere non riguarda l'esecuzione preannunziata dagli eredi con il precetto oggetto di opposizione, ma al merito del giudizio Persona_1
definitivo con la sentenza n.3917/2009 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato, come del resto ha opportunamente osservato il primo Giudice, laddove ha affermato: “…le deduzioni dell' Pt_1
secondo cui gli aumenti in quota fissa ex art. 10 l. n. 160/75 spetterebbero solo in presenza di un pro- rata italiano superiore al trattamento minimo considerato a calcolo e non previa integrazione al minimo, ipotesi non sarebbe ravvisabile nella vicenda in esame atteso che l'importo della pensione
a calcolo era pari ad € 27,46 e come tale inferiore al trattamento minimo, non costituiscono autentici motivi di opposizione all'opposizione bensì censure che l'ente previdenziale avrebbe dovuto far valere nel giudizio di cognizione”.
Ribadendo la tesi dell'errata applicazione dell'art. 10 L. n. 160/1975 l'istituto non ci confronta con la sentenza impugnata, che si era già pronunciata affermando l'inerenza di quella tesi con il mertio del giudizio di cognizione e non con il profilo meramente esecutivo oggetto del presente giudizio.
Anche il CTU in sostanza perviene alle stesse conclusioni, perché i suoi calcoli partono dal presupposto, non più suscettibile di accertamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza n.
3917/2009, che gli aumenti in quota fissa ex art. 10 l. n. 160/75 spetterebbero solo in presenza di un pro-rata italiano superiore al trattamento minimo considerato a calcolo. Il che potrebbe essere anche astrattamente corretto, ma comunque in contrasto con il decisum della sentenza n. 3917/2009, posta in esecuzione, e orami passata in giudicato.
In conclusione, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM n. 55/2014 - nella misura minima stante la semplicità delle questioni trattate - seguono la soccombenza. Le stesse vanno attribuite all'Avv. Luca Putignano dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste a carico dell' . Pt_1
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.12.2021 da , nei Pt_1 confronti di e , avverso la sentenza del 9.6.2021 del Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, Pt_1 liquidate in € 4.996,00, ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luca Putignano.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
-Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 5.3.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi