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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/09/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 345 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Feliziani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Zinci in Perugia,
Via F.lli Pellas n° 20/C (indirizzo p.e.c. , come da mandato Email_1
rilasciato in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 14/6/2023 in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), quale società incorporante la Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore ad negotia, dott. in virtù dei Controparte_2 Controparte_3
poteri conferitigli con procura speciale in data 28.3.2014 per atto n. 126187 di repertorio del Notaio di Perugia, rappresentata e difesa, dall'avv. Katia Mariotti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pievaiola, 164, giusta procura speciale in atti -indirizzo pec: Email_2
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 18 avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione Sentenza n. 698/2023 Tribunale di Perugia del 08.05.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(quale incorporante di ) conveniva il Parte_2 Controparte_4 [...]
al fine di sentirlo condannare al pagamento dell'importo di 4.365.850,77 a titolo di rimborso Parte_1
delle rate del mutuo sottoscritto1 in data 10.8.2006 con banca per complessivi € Controparte_5
12.000.000,00, poi erogato per la cifra di inferiore di 8.000.000 milioni, di cui 6.000.000 destinati alla realizzazione delle opere relative al progetto di mobilità alternativa del Comune di . Pt_1
Deduceva:
1) che il mutuo era stato contratto nell'ambito del Contratto per la Gestione del Sistema di
TÀ Alternativa e dei Parcheggi di Spoleto in forza della Convenzione n. 3627 stipulata tra e in data 20.4.2001 ove, agli artt. 5 e 6, era previsto: Parte_1 Controparte_4
-la cessione da parte del a a titolo di corrispettivo per la gestione del Pt_1 CP_4
sistema di mobilità alternativa, di tutti gli introiti derivanti dai parcheggi, dalle aree di sosta di superficie e dallo sfruttamento delle aree commerciali e pubblicitarie ricavabili all'interno dei parcheggi;
- il pagamento da parte della concessionaria di un canone di concessione annuo al pari Pt_1
al 20% degli introiti;
CP_
- l'impegno da parte di a corrispondere, in anticipazione su detti canoni, un importo “pari alla quota di autofinanziamento comunale del 2° Stralcio di sistema fino ad un ammontare di 3,7 milioni di euro2... “
CP_
- l'accensione “a tale scopo”, da parte di , di un mutuo ventennale, le cui rate di ammortamento sarebbero state calcolate in detrazione al canone annuo;
2) che tale previsione veniva confermata nella convenzione 5387 del 28.5.2007 (data di partenza dell'affidamento in concessione per un trentennio) con la quale, in sede di prima applicazione, veniva:
- derogata la previsione di pagamento del canone del 20% (ovvero del canone minimo garantito pari a 300.000) sostituita dal versamento di un “canone pari agli utili netti a consuntivo di gestione”, previsione successivamente estesa anche agli anni 2008/2010 da successive scritture
3) che con la scrittura privata 7025 del 6.7.2010 veniva:
- definitivamente escluso l'obbligo di pagamento del canone dal 1.1.2011 e previsto, invece, CP_ l'impegno del al ripiano dei disavanzi maturati da per la gestione del contratto. Pt_1
4) che con scrittura 7203 del 22.11.2010 veniva risolto il contratto 5387 e successive modifiche e contestualmente sottoscritta dal nuova convenzione con PL TÀ RL n. Parte_1
7204 del 22.11.2010;
5) che con atto del 27/02/2014 conferiva il ramo di azienda avente CP_1 Parte_2
per oggetto (solo) la gestione in forma integrata del trasporto pubblico locale alla CP_1 [...]
e quest'ultima società subentrava in qualità di consorziata in PL CA in luogo di CP_6 CP_1
e , ma il trasferimento del ramo di azienda non riguardava il rapporto di mutuo,
[...] Parte_2
sempre rimasto nella titolarità di (come legittimata dunque a chiederne il CP_1 Parte_2
rimborso).
Deduceva che dalle convenzioni stipulate tra le parti emergeva l'obbligo del di Pt_1
rimborsare all'attrice le rate di mutuo di scopo dalla stessa contratto indipendentemente dal venir CP_ meno del rapporto contrattuale diretto tra il e e della previsione dell'obbligo di Pt_1
risanamento dei disavanzi di gestione, in quanto altro erano i costi di gestione, altro il finanziamento CP_ contratto da , come reso evidente dalla espressa differenziazione convenzionale della disciplina di copertura dei disavanzi di gestione rispetto alla previsione di quale soggetto dovesse farsi carico dei costi del finanziamento;
che l'importo richiesto era rappresentato dalle rate relative al periodo successivo al 30.11.2014, in quanto il sino al mese di novembre 2014 (rata Parte_1
antecedete la rata n. 12 con scadenza 31.5.2015) aveva rimborsato ad le rate da Parte_2
questa corrisposte in favore dell'Istituto di Credito mutuante, mentre dall'anno 2015 non corrispondeva più dette somme ritenendole non dovute, costringendo ad Parte_2
interrompere i pagamenti in favore di CP_5
pagina 3 di 18 Evidenziava, inoltre, di non avere più in gestione la mobilità alternativa in forza della cessione di ramo di azienda su riportata in favore di e di non essere la proprietaria Parte_3
delle opere finanziate, rimaste nella titolarità esclusiva del , per cui in via Parte_1
subordinata il Comune doveva corrispondere un indennizzo per essersi ingiustificatamente arricchito del finanziamento ottenuto per la realizzazione delle opere, concludendo per la condanna del Pt_1
al pagamento delle rate residue di mutuo ovvero in subordine per la condanna alla restituzione delle medesime somme ex art. 2041 c.c..
Il si costituiva eccependo di non avere mai assunto alcun impegno di Parte_1
rifondere a le rate del mutuo, evidenziando il legame sinallagmatico tra la Controparte_4
quantificazione del canone annuo dovuto per la concessione e l'ammontare degli oneri gravanti su CP_
in relazione sia al mutuo acceso per assumere il cofinanziamento sia alle imposte e alle tasse comunali, in quanto dal canone annuo di concessione -originariamente previsto come pari al 20% degli introiti ma nella misura minima garantita di 300.000€ - andavano detratte sia la rata annuale di ammortamento del mutuo sia le tasse di imposte comunali dovute;
deduceva che nel corso del rapporto, sino dalla convenzione 5387/2007 era stata prevista una deroga (dapprima solo per il 2007, poi estesa anche agli anni 2008/2010) prevedendosi che il canone sarebbe stato costituito esclusivamente dagli utili netti risultanti a consuntivo della gestione, e che con la convenzione n.
7025/2010 veniva definitivamente escluso l'obbligo di corrispondere al il canone annuo e Pt_1
contestualmente sostituita la previsione di cui al comma 3 art. 5 dell'originaria Scrittura privata n.
5387/2007 (che recitava “la in anticipazione su detti canoni contribuisce con un Controparte_4
importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale….”), con la nuova previsione “la
[...]
contribuisce con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale… a tale CP_4
scopo la ha contratto un mutuo ventennale”, al contempo il si Controparte_4 Parte_1
impegnava a corrispondere alla le risorse necessarie per il ripiano dei disavanzi e Controparte_4
si impegnava a corrispondere al gli eventuali utili annualmente tratti Controparte_4 Pt_1
dalla gestione del sistema.
Infine, con la convenzione n. 7203/2010 del 22/11/2010 le parti risolvevano tutti i precedenti e contratti interrompendo ogni rapporto tra loro intercorrente e con la successiva convenzione n.
7204/2010, in pari data, il affidava la gestione del sistema della mobilità alternativa Parte_1
alla PL TÀ RL regolando i rapporti negli stessi termini sopra visti (e cioè tutti gli introiti provenienti dalla gestione spettavano alla PL TÀ RL, il si impegnava a Parte_1
pagina 4 di 18 corrispondere alla PL TÀ RL le risorse necessarie per il ripiano dei disavanzi e la PL TÀ
RL si impegnava a corrispondere al eventuali utili netti), mentre con riferimento alla quota Pt_1
di co-finanziamento pari ad euro 6 milioni, già a carico della la PL TÀ RL Controparte_4
–“ovvero il soggetto gestore suo consorziato” che veniva individuato da PL TÀ RL proprio nella si sarebbe fatto carico della medesima, e al termine della gestione Controparte_4
contrattuale la quota residuale avrebbe fatto carico al nuovo soggetto aggiudicatario della gestione;
nulla si prevedeva, tuttavia, in ordine ad oneri di restituzione o rimborso da parte del Parte_1
del finanziamento assunto da e dalla PL TÀ RL, e ciò confermava
[...] Controparte_4
che il riferimento all'importo di finanziamento dell'opera e al mutuo contratto era esclusivamente funzionale a fornire un parametro per determinare l'importo dovuto dalla concessionaria a titolo di canone (prima previsto nella misura del 20% degli introiti - ma mai entrato in vigore- poi nella misura degli utili netti risultanti a consuntivo della gestione, che scontavano già ogni spesa di gestione inclusa la rata del mutuo, di esclusiva competenza del gestore quale costo finanziario). Né, a seguito della risoluzione del rapporto tra le parti, con la convenzione 7203/2010, veniva sancito alcunché in merito ad un obbligo di rimborso del mutuo. In ogni caso, anche ipotizzando che nella convenzione
5387/2007 fosse stato previsto un obbligo di rimborso in capo al mediante previsione dello Pt_1
scorporo delle rate dal canone dovuto, tale previsione sarebbe venuta meno con la convenzione n.
7203/2010 del 22.11.2010 che risolveva ogni precedente convenzione tra le parti, sicché
[...]
non poteva avere ereditato tale diritto perché incorporava solo in Parte_2 Controparte_4
data successiva (29.11.2010).
In subordine evidenziava come l'importo richiesto con la domanda attorea comprendesse non CP_ solo le rate pagate da alla Banca mutuante, ma anche tutte le rate ancora a scadere, sicuramente non dovute.
Infine, contestava l'esistenza di un arricchimento, in quanto nel corso del rapporto non aveva percepito alcun introito ed anzi aveva dovuto affrontare esborsi per far fronte ai disavanzi di bilancio CP_ della la quale, di contro, aveva percepito tutti gli introiti della gestione e dunque non aveva subito alcun depauperamento. Né l'arricchimento, secondo il convenuto, poteva essere individuato Pt_1
nell'importo di € 6.000.000,00 di cui al finanziamento, non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente pagato detto importo al o che il patrimonio del avrebbe ricevuto un Pt_1 Pt_1
incremento di valore pari a tale somma.
pagina 5 di 18 In via riconvenzionale, stante l'assenza di alcuna previsione convenzionale di rimborso del mutuo in capo a sé, il chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione delle rate di mutuo Pt_1
pagate in favore della società attrice per l'importo di € 2.053.745,22 dal 2.10.2009 (essendo la cifra riferita al “... decennio anteriore al deposito in giudizio della presente comparsa di costituzione e risposta ...”) al maggio 2015.
Il Tribunale, ritenuto che dal materiale documentale in atti (e dunque dal complesso delle convenzioni sottoscritte tra le parti) risultasse provata in forma scritta l'assunzione, da parte del CP_
, dell'obbligo di rimborsare le rate del mutuo ventennale contratto da Parte_1
CP_ mediante il meccanismo della detrazione delle rate dai canoni gravanti su (che confermava l'impegno del di dover restituire gli importi ed escludeva sia lo spirito di liberalità, sia Pt_1
l'investimento a fondo perduto, sia l'apporto in qualità di socio-finanziatore), come ammesso dallo stesso nelle scritture 140/2013 e 52/2015 e mediante il comportamento tenuto nel corso del Pt_1
rapporto (avendo provveduto al pagamento delle rate di cui in via riconvenzionale chiedeva la restituzione); ritenuto che la copertura del disavanzo di gestione costituisse una obbligazione di tipo CP_ diverso;
ritenuto che
la risoluzione del rapporto contrattuale con non avesse fatto venir meno l'obbligazione restitutoria ma solo la sua modalità (cioè, l'attuazione mediante il meccanismo della compensazione) in quanto anche con la scrittura 7204 del 2010 PL RL aveva assunto -anche tramite il gestore consorziato – il carico di tale obbligazione senza sollevare il dall'obbligo di rimborso Pt_1
CP_ e senza incidere sui rapporti tra e il;
rilevato che con la cessazione della Parte_1
gestione del servizio il meccanismo compensativo non poteva più trovare attuazione, ma permaneva l'obbligo del rimborso;
rilevato che dalla CTU disposta non era stato possibile quantificare quanto corrisposto dall'attore al a titolo di acconto sui canoni e a titolo diverso, né quanto maturato a Pt_1
titolo di canoni di gestione (20% degli introiti ovvero in base a quanto successivamente concordato tra le pari nel corso del rapporto); ritenuto provato che il mutuo contratto fosse stato destinato al finanziamento del progetto di mobilità alternativa, che le somme fossero state destinate ed impiegate al co-finanziamento dell'opera e che il avesse beneficiato dell'erogazione di € Parte_1
6.000.000, dichiarava che l'importo residuo del mutuo andava restituito dal Comune, ma ne quantificava l'importo nella minor somma ricavata dal rapporto tra le somme originariamente mutuate (pari ad € 12.000.000) e quelle destinate all'affare, pari ad € 6.000.000 dunque nella misura del 50% del debito residuo ancora in ammortamento pari ad € 2.850.000 in linea capitale ed €
242.477,63 a titolo di interessi ed € 24 per altre voci, in totale € 3.092.501,63. Riteneva quindi pagina 6 di 18 assorbita la domanda subordinata dell'attore ed infine rigettava la domanda riconvenzionale del CP_ volta alla ripetizione di quanto versato a a titolo di rimborso delle rate di mutuo, Pt_1
quantificato in € 2.053.745,22 ritenendo pacifico il versamento di tali rate fino a tutto il 2014, dichiarando dovuto il pagamento in forza dell'obbligazione assunta (seppur in maniera non organica e lineare) nell'articolata relazione contrattuale intercorsa, in ogni caso perché, anche all'esito della CTU, non risultavano comprovate le somme versate a tale titolo dal Pt_1
Le spese di lite e di CTU venivano compensate tra le parti.
Impugna la sentenza il sulla scorta di cinque motivi. Parte_1
si è costituita chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo appello CP_1
incidentale.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza là dove il Giudice di prime cure ha ritenuto che il , mediante la convenzione 5387/2007 (e già nella precedente Parte_1
3627/2001) avesse assunto l'obbligo di rimborsare alla , le rate di ammortamento del Controparte_4
mutuo. Afferma che in nessuna convenzione il ha mai assunto oneri economici diretti, tanto Pt_1
meno di rimborso delle rate di mutuo e che i riferimenti, di cui alla convenzione del 2007, agli oneri di finanziamento dell'opera ed al mutuo, nonché al relativo piano di ammortamento, hanno avuto, nell'economia dell'accordo, solo funzioni accessorie di parametri utilizzati per quantificare l'ammontare dei canoni a venire, ma non (anche) la funzione di gravare l'Ente locale di un onere di rimborso (indiretto) a favore della Società; pertanto, a seguito dell'eliminazione, di fatto ab origine, dell'obbligo di pagamento del canone astrattamente gravante sulla è venuto Controparte_4
anche meno l'obbligo di rimborso indiretto delle rate di ammortamento del mutuo a carico del
Il Giudice non avrebbe considerato che per tutto il periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 il Pt_1
corrispettivo della concessione è stato individuato, non in una percentuale degli introiti (dei ricavi) ma negli “utili netti”, quindi la Società era tenuta a versare un corrispettivo solo dopo aver fatto fronte a tutte le spese periodiche, compresi gli oneri di mutuo, e solo se all'esito fosse rimasto un avanzo
(l'utile). Evidenzia, inoltre, l'appellante che l'art. 3 della convenzione n° 7025/2010 modificava l'art. 5, comma 3 della convenzione n° 5387/2007 (“La in anticipazione su detti canoni, Controparte_4
contribuisce con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 5,4 milioni di euro) eliminando l'inciso in anticipazione su detti canoni onde suggellare che l'importo di 6 milioni di Euro era destinato (soltanto) a costituire l'altrui partecipazione alla realizzazione del “Sistema” e non a coprire i canoni concessori;
inoltre, il pagina 7 di 18 riferimento al mutuo contratto dalla Società (“a tale scopo la ha contratto mutuo Controparte_4
ventennale”) con le modifiche apportate dalla convenzione n° 7025/2010 veniva inserito nel medesimo comma 3 dell'art. 5 conv. n° 5387/2007, mentre originariamente costituiva il successivo e distinto comma 4: , il quale recitava che “a tale scopo la ha contratto mutuo ventennale, le Controparte_4
cui rate di ammortamento sono calcolate in detrazione al canone annuo”: erra il Giudice di prime cure nel ritenere che “siffatta sequenza [ergo, le modifiche agli accordi apportate dall'art. 3 convenzione n°
7025/2010] non [avrebbe] fatto venir meno l'obbligo restitutorio, quanto, piuttosto, la sua modalità non essendo più possibile il meccanismo della compensazione”, perché se le parti avessero inteso mantenere in capo al un (mai previsto) obbligo restitutorio delle rate di ammortamento, Pt_1
avrebbero espressamente e specificamente stabilito che il contributo di 6 milioni di Euro destinato ad essere fornito dalla Società ai fini della realizzazione dell'opera costituiva un prestito (o un'“anticipazione” che dir si voglia) in favore del e, come tale, sarebbe stato da quest'ultimo Pt_1
restituito secondo determinati termini e modalità sottolineando che le parti, allorquando hanno inteso gravare il di un obbligo di pagamento, lo hanno fatto a chiare lettere come all'art. 5 (“il Pt_1
si impegna a corrispondere alla le risorse necessarie per il Parte_1 Controparte_4
ripiano dei disavanzi”).
Con il secondo motivo il si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso che, all'esito Pt_1
delle convenzioni 7203/2010 e 7204/2010, il fosse stato sollevato dall'obbligo di Parte_1
rimborsare le rate d'ammortamento del mutuo ( se mai l'Ente locale fosse stato gravato di un obbligo in tal senso); evidenzia che la terminologia utilizzata successiva convenzione n° 7204/2010 (della
“quota di co-finanziamento del sistema di mobilità alternativa -pari ad Euro 6.000.000,00- già a carico della .. “si farà carico …” PL TÀ RL) con l'utilizzo dei termini “già a carico Controparte_4
della …”, “si farà carico …” è univocamente interpretabile nel senso che il peso finanziario del mutuo assunto per co-finanziare l'opera era stato sino ad allora proprio della e sarebbe Controparte_4
divenuto proprio della PL TÀ RL (rectius, ai sensi del contestuale art. 4 sarebbe rimasto in capo alla stessa;
peraltro, le parti erano consapevoli di aver risolto tutti i precedenti Controparte_4
accordi e di aver quindi eliminato l'ipotetica obbligo di rimborso delle rate in capo al per cui, Pt_1
se avessero avuto intenzione di “spostare” quel peso finanziario sulle spalle dell'Ente locale, lo avrebbero esplicitato e ciò rende apodittica la motivazione che non ha esplicitato quali sarebbero le fonti del proprio convincimento. L'appellante lamenta, poi, l'irrilevanza della scrittura privata 140/201,
pagina 8 di 18 in quanto avente ad oggetto causali differenti, nonché della convenzione 52/2015, che diversamente da quanto ritenuto in sentenza non conterrebbe alcuna ammissione.
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione del giudice secondo cui “effettivamente il [avrebbe] beneficiato dell'erogazione di € 6.000.000,00” ed in particolare là dove Parte_1
il Giudice afferma che il Comune non avrebbe contestato (ovvero avrebbe implicitamente ammesso)
l'avvenuta messa a disposizione, da parte della e l'avvenuto impiego, ai fini della Controparte_4
realizzazione dell'opera, delle somme de quibus e là dove il Giudice afferma che “l'avvenuto impiego delle somme [sarebbe] elemento “presupposto” in tutte le scritture” intercorse tra le parti evidenziando che tutti i documenti fanno al più riferimento ad impegno, assunto dalla Società concessionaria, a destinare alla realizzazione del progetto di mobilità alternativa 6 milioni di Euro, ma non anche all'avvenuta esecuzione dello stesso, non essendo specificato, neanche nella convenzione CP_ n° 7213/2010 né quali opere avrebbe realizzato, né utilizzando quale finanza;
di contro, CP_1
non ha fornito alcuna prova dell'erogazione di somme, tanto che il medesimo Giudicante afferma
[...]
che “l'esito della CTU … è stato quello della impossibilità di procedere alla quantificazione di quanto è stato corrisposto da parte attrice in favore del ” e non riesce a ricostruire se la Parte_1
Società concessionaria abbia rimesso il capitale direttamente nelle mani dell'Ente locale ovvero lo abbia corrisposto alle ditte appaltatrici quale prezzo dei lavori di realizzazione del “Sistema”; censura il riferimento fatto dal giudicante ai contenuti della pronuncia della Corte dei Conti 75/2021 menzionata dall'attrice, non documentata in atti.
Con il quarto motivo il impugnala sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1
quantificato in € 3.092.501,63 il residuo del debito della mutuataria nei confronti della banca finanziatrice, pari, nella misura del 50%, all'entità del capitale a suo tempo ricevuto in prestito che è stata messa a disposizione del , denunciando che non Parte_1 Parte_2
ha fornito prova idonea a dimostrare il quantum del proprio credito e che al più il si Parte_1
era impegnato a corrispondere a controparte quanto dalla stessa corrisposto all'istituto di credito finanziatore a titolo di rimborso delle rate del mutuo, mentre non ha dimostrato qual era CP_1
l'importo corrisposto alla banca a titolo di rate per il quale non aveva ricevuto il rimborso dall'ente.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha quantificato il credito basandosi su un documento costituito da un -apparente- riepilogo parziale, da parte della del piano di ammortamento, al Controparte_5
17/4/2015, di un mutuo di originari Euro 12 milioni, documento privo di ufficialità (ed in particolare della sottoscrizione di un rappresentante dell'istituto bancario di riferimento) e di qualsivoglia pagina 9 di 18 elemento atto a ricondurlo effettivamente al mutuo de quo e che l'importo così ricostruito comprende anche rate ( dalla n° 28, in scadenza il 31/5/2023, alla n° 35, in scadenza il 30/11/2026) che sicuramente non erano ancora state corrisposto all'istituto finanziatore.
Con il quinto motivo d'appello l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2033 c.c., svolta al fine di ottenere la ripetizione degli importi corrisposti negli anni in favore di malgrado l'assenza di una norma contrattuale che disponesse a suo carico Controparte_4
l'obbligo di rimborso delle rate di ammortamento del mutuo, censurando la motivazione là dove è stata negata la natura indebita delle prestazioni erogate dall'ente locale ed è stata evidenziata la carenza di prova dell'esatta entità di quelle prestazioni anche senza che avesse sollevato CP_1
alcuna contestazione avverso la circostanza di fatto, dedotta dal di aver effettuato negli anni Pt_1
un esborso totale di Euro 2.053.745,22.
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e ha svolto due motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha CP_1
individuato la somma oggetto di rimborso (ritenuto che il mutuo fosse stato erogato per l'importo di
€ 12.000.000,00 ) nell'importo pari al 50% della somma risultante in linea capitale e a titolo di interessi dal piano di ammortamento pari complessivi € 3.092.501,63 in lugo del maggior importo domandato in citazione, pari al 70.59% delle medesime voci del piano di ammortamento. Afferma che il mutuo originariamente richiesto per € 12.000.000,00 fu effettivamente erogato per € 8.500.000,00 e che la prova di ciò si rinviene direttamente dai bilanci in atti della società approvati dal Controparte_4
che ne era socio al 50%. In ragione di ciò, il avrebbe dovuto Parte_1 Parte_1
essere condannato al pagamento di una quota 70,59 % e non al 50 % dell'importo del mutuo residuo
(capitale ed interessi) come statuito in sentenza.
Con il secondo motivo di appello incidentale censura il capo di sentenza in cui il Tribunale, nonostante l'accoglimento (parziale) della domanda attorea ed il rigetto della riconvenzionale, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU anziché porre le spese a carico del o compensarle solo in parte. Parte_1
L'appellato ha inoltre riproposto la domanda subordinata di condanna dell'ente al pagamento delle somme ex art. 2041 c.c., rispetto al quale il ha, con l'atto di appello, richiamato tutte le Pt_1
eccezioni svolte in comparsa di costituzione.
pagina 10 di 18 I primi quattro motivi dell'appello principale debbono essere complessivamente valutati, e risultano fondati.
Osserva la Corte che in nessun contratto o convenzione il ha assunto l'obbligo di Pt_1
rimborso delle rate di ammortamento del mutuo.
Infatti, sin dal Contratto per la Gestione del Sistema di TÀ Alternativa e dei Parcheggi di
Spoleto - Rep N. 3627 del 20.4.2001 all'art. 6 è previsto, a fronte dell'obbligazione di corresponsione di
CP_ un canone da parte della , individuato nella misura del 20% degli introiti dei parcheggi coperti e di
CP_ superficie, che la si impegna ad anticipare i canoni;
la misura dell'anticipazione viene stabilita in un importo pari alla quota di autofinanziamento comunale del 2° Stralcio (viene stabilito il limite di 3,7
CP_ milioni di euro poi aumentato a 5 ed infine a 6); la risorsa finanziaria con cui provvederà
CP_ all'anticipazione viene individuata in un mutuo ventennale che avrebbe contratto. Si prevede, poi, che le rate di ammortamento (non debbano essere rimborsate dal bensì) vengano detratte Pt_1
dal canone annuo. E' evidente che, se le parti avessero voluto prevedere un obbligo di rimborso da parte del lo avrebbero esplicitato. Ma ciò sarebbe stato in contraddizione con la causa del Pt_1
pagamento, che era quella dell'anticipazione dei canoni. Dovendosi quindi interpretare la clausola, all'epoca della stipula in cui si prevedeva che un canone dovesse essere pagato, nel senso che consenta di produrre effetti giuridici, piuttosto che in quello che la renderebbe priva di significato, CP_ occorre concludere che: le somme mutuate da fornivano la provvista per il pagamento (anticipato) CP_ dei canoni -si vedrà infra come fossero da quantificare –; aveva titolo per scontare dai canoni alcuni costi, tra cui le imposte comunali e le rate del mutuo, nella sola ipotesi in cui i canoni fossero dovuti;
la detrazione era analoga, per rate di mutuo pagate e tasse comunali, ma nessuna previsione giustificava un obbligo diretto di pagamento/rimborso da parte del Comune al di fuori di tale particolare meccanismo, che era esclusivamente volto a prevedere, nell'ipotesi di locupletazione dell'ente, che rispetto a tale locupletazione si doveva tener conto di alcuni costi.
DI ciò si trova conferma nella “Impostazione metodologica” allegata al contratto 3627/ 2001 si prevede, in via generale, che le opere sono finanziate dal tuttavia nella successiva previsione Pt_1
della composizione dei costi di esercizio, a pag. 13, è previsto che a carico del gestore siano “lettera d):
i costi del mutuo” E tali costi vengono riportati separatamente nella Tabella 4 rispetto ai costi relativi agli ammortamenti tecnici (Tab. 1) e ai costi operativi (Tab. 2) solo perché tali costi, per poter essere detratti dal canone di concessione corrispondente alla misura del 20% degli introiti annui, dovevano essere facilmente individuabili.
pagina 11 di 18 Deve, infatti, considerarsi che tale previsione veniva fatta allorché il canone era fissato nella misura del
20% degli introiti annui detratti i costi del mutuo (importo che comunque non poteva essere inferiore a
300.000) in forza di una previsione di “risultati gestionali medi annui” nell'arco della trentennale concessione riportati nella Tabella 5 all. alla Convenzione, in cui si prefiguravano proventi di gestione che partivano da € 197.000 per il primo anno di concessione fino ad arrivare, in crescente aumento, ad
€ 462.000 al trentesimo anno.
In tale Tab 5 tra le uscite erano annoverati, quali addendi separati dai costi operativi, le rate di mutuo e i versamenti al comune cioè i Canoni (dapprima nella misura fissa di 300.000, successivamente nella misura del 20% degli introiti meno la rata del mutuo).
E, dunque, chiaro era il meccanismo della pattuizione contrattuale trasfusa nei conteggi previsionali in modo matematico: non c'era la previsione che il Comune rimborsasse le rate di mutuo, CP_ perché questa gravava come costo (separatamente indicato) sulla . Era, invece, la quantificazione del canone che risentiva del costo del mutuo: inizialmente no, perché per i primi anni, in deroga alla CP_ previsione (20%introiti – rata mutuo= canone), doveva pagare il canone minimo garantito di
300.000 €; successivamente, a partire dal 7° anno nella Tabella previsionale, impregiudicata CP_ l'appostazione del rateo di mutuo quale costo di , il canone sarebbe stato scontato delle tasse pagate e delle rate del mutuo (il tutto, però, nella ottimistica previsione di una gestione in utile della concessione).
Tuttavia, già con il Contratto N. 5387 del 28.5.2007, allorché parte il rapporto di gestione in concessione, si stabilisce in via derogatoria per il solo 2007 che il canone che la Controparte_4
verserà al Comune sarà costituito dagli utili netti risultanti a consuntivo dalla gestione degli impianti .
La pratica operativa, come ammesso da entrambe le parti (a prescindere dalla imputazione di colpe), si mostrò poi da subito in perdita e dunque, si imposero successivi mutamenti delle pattuizioni, con estensione della deroga predetta anche per gli anni 2008/2010, fino a quando la previsione originaria del canone viene soppressa con la Scrittura privata N. 7025 del 6.7.2010, con la quale il contratto rep.
5387 viene modificato e integrato come segue:
l'art. 5 comma 2 (cioè la previsione del versamento di un canone annuo detratte le imposte comunali) è abrogato;
il comma 3 -come modificato con atto rep. 5857 del 9/4/2008- (cioè la previsione di contribuzione da CP_ parte di in anticipazione sui canoni con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 6 milioni) viene sostituito dal pagina 12 di 18 CP_ seguente: “La contribuisce [senza più “in anticipazione sui canoni N.d.R.] con un Controparte_4
importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 6 milioni di euro..., a tale scopo la ha contratto mutuo ventennale; Controparte_4
-i commi 5 (canone minimo garantito di 300.000 €), 6 (canone costituito in deroga ai commi secondo e quinto esclusivamente dagli utili netti) e 7 (canone minimo garantito di cui al comma 5 ridotto ad
€200.000 sino al 31.12.2010) sono abrogati;
-il canone non è più dovuto dall'1.1.2011;
- Il Comune si impegna a Corrispondere alla le risorse necessarie per il ripiano dei Controparte_4
disavanzi -con erogazione a cadenza bimestrale e a conguaglio-; CP_
- si impegna a corrispondere al gli eventuali utili netti risultanti dal rendiconto Parte_1
della gestione degli impianti affidati
Così variati gli equilibri contrattuali, che ne è della originaria previsione che riguardava la sottrazione dei ratei di mutuo dal canone?
In realtà di fatto la situazione non cambia, considerato che la gestione è sempre stata in disavanzo: infatti, sul deficit economico gravava, oltre ai costi operativi, anche il costo per rimborso delle rate ad CP_
Risanando il deficit, il Comune di fatto rimborsava a (anche) i costi per il pagamento CP_5
delle rate di mutuo.
Emergono quindi espressamente ed inequivocabilmente questi dati:
-non esiste più un canone e viene abolita, quindi, anche l'anticipazione sui canoni CP_
-viene semplicemente ed espressamente previsto che contribuisce ad una quota del finanziamento comunale;
contribuire al finanziamento significa proprio e solo che viene versata una quota a titolo di finanziamento, non che l'importo debba essere restituito
-non esistendo più un canone da pagare, è certo che il meccanismo della detrazione della rata del mutuo dall'importo del canone viene meno: se le parti avessero voluto garantire il rimborso delle rate da parte del lo avrebbero previsto a corollario di tale modifica contrattuale. Pt_1
-permangono due sole obbligazioni economiche alternativamente contrapposte: il avrebbe Pt_1
CP_ ripianato annualmente i disavanzi di SSIT -bimestralmente e a conguaglio finale- ; avrebbe corrisposto eventuali utili netti di gestione al (senza poter operare alcuno scomputo e senza, Pt_1
quindi, poter ribaltare il costo delle rate sul . Pt_1
pagina 13 di 18 Certamente, l'utile si produce per effetto del confronto tra entrate e costi nei quali è ricompreso il mutuo;
ma ricavare da tale meccanismo contabile l'obbligo del di rimborsare le Pt_1
rate del mutuo è un salto logico davvero arduo.
Proprio la previsione originaria dei flussi di gestione di cui alla Tabella 5 e le progressive modificazioni delle previsioni contrattuali per adeguarle alla realtà economica (in perdita) della gestione dimostrano, dunque, che lo scomputo delle rate di mutuo era dapprima un meccanismo di quantificazione del canone -vanificato inizialmente dalla previsione di un canone minimo garantito- mediante l'operazione matematica (20%introiti – canone – tasse= canone); poi, a causa della gestione in perdita, è stato assorbito indirettamente dalla previsione di ripiano del disavanzo (che le rate di mutuo concorrevano a formare quale voce di costo) ma contestualmente sarebbe rimasto non operativo in presenza di utili netti di gestione, da devolvere interamente all'ente.
In conclusione, non appare dunque corretto ricavare, dalla mera previsione di detrazione delle CP_ rate di mutuo dai canoni, la esistenza di un obbligo tout court per il Comune di rimborso a delle rate di mutuo da pagare a CP_5
Ma le parti, in realtà, disciplinano anche espressamente le sorti del mutuo dopo la risoluzione CP_ del contratto tra e intervenuta con atto 7203 del 22.11.2010: Parte_4
CP_ nell'atto 7204 del 22.11.2010 tra e la nuova concessionaria PL RL (di cui è Parte_1
consorziata) all'art. 3 – (“Corrispettivi – Piano Economico e Finanziario”) dopo la previsione che il si impegna a corrispondere alla PL RL le risorse necessarie per il ripiano dei Parte_1
CP_ disavanzi come già avveniva in favore di , e PL RL si impegna a corrispondere al Parte_1
utili netti risultanti dal rendiconto della gestione degli impianti affidati, le parti dichiarano che
[...]
con riferimento alla quota di co-finanziamento del sistema di mobilità alternativa - pari ad Euro
6.000.000.,00 - già a carico della - la PL RL, ovvero il soggetto gestore suo Controparte_4
CP_ consorziato (che, come dichiarato all'art. 4, resta sempre ), si farà carico della medesima limitatamente all'importo di Euro 5.823.529,41 ...; al termine della gestione contrattuale la quota residuale del co – finanziamento farà carico al nuovo soggetto aggiudicatario della gestione.
Anche in questo caso, se le parti avessero voluto prevedere direttamente un obbligo di rimborso a carico del lo avrebbero inserito in tale contesto. Pt_1
Così interpretate le convenzioni tra le parti, appare legittimo il rifiuto da parte del Pt_1
una volta che è uscita dal e dalla gestione operativa Parte_2 Controparte_7
per aver ceduto in data 27.2.2014 alla UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l. il ramo di azienda avente ad pagina 14 di 18 oggetto “... la gestione in forma integrata del trasporto pubblico locale e della mobilità alternativa ...”, ma non anche il mutuo, di rimborsare un debito proprio di società non più consorziata, non più concessionaria del servizio di mobilità, per un mutuo contratto autonomamente e rimasto pacificamente in capo a Umbria PL e Mobiità S:p.a.
Del resto, la scissione del ramo operativo senza la contestuale cessione delle obbligazioni inerenti il contratto di mutuo (cessione che non avrebbe comportato effetto liberatorio nei confronti di ma che avrebbe consentito, fintanto che la cessionaria UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l. CP_5
rimaneva consorziata gestore del sistema di mobilità in concessione, di operare almeno un recupero dei costi in ipotesi di disavanzo tramite il consolidato meccanismo di ripianamento) è frutto di autonoma e insindacabile volontà di Parte_2
E la scrittura 52/2015 tra e PL RL conferma e chiarisce, per l'appunto, che Pt_1 CP_1
ha ceduto a il solo ramo di azienda “esercizio” avente ad oggetto la
[...] Parte_3
gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità alternativa e dunque che essa è subentrata al posto della cedente in mentre è rimasta titolare delle quote di co- CP_8 CP_1
finanziamento rispetto alle quali PL CA e le sue consorziate rimanevano estranee.
Né contrastano, con la ricostruzione sopra offerta, i documenti citati dall'appellante.
La scrittura n. 140 dell'8.11.2013 intercorsa tra , Parte_1 Parte_2
e PL TÀ RL , con la quale è stato riconosciuto come erroneo il pagamento effettuato
[...]
dal il 13.6.2013 per € 963.876,76 a favore di anziché in favore di Pt_1 Parte_2
PL RL [perché, in effetti, riferito ad un periodo 2011-2012 in cui gestore e controparte dell'obbligo del dei disavanzi era PL e non più, direttamente, e con la Controparte_9 Controparte_10
quale sono stati approvati i rendiconti di gestione per gli anni 2011-2012, è neutra e non implica il riconoscimento dell'obbligazione (concernendo solo la risoluzione concordata della problematica della legittimazione attiva, della corretta imputazione del pagamento e del corretto utilizzo di fondi appostati per la gestione 2011-2012). Si evidenzia ivi espressamente che i pagamenti così fatti sono a titolo di “finanziamento dei costi di gestione” che includono, come da tabella allegata, sia i costi operativi che i costi per il mutuo: dunque, si ribadisce che l'obbligo del era di ripianamento dei Pt_1
costi di gestione, e non direttamente di pagamento delle rate del mutuo avulso dall'inserimento nel conto economico.
La Nota del 30.12.2014 a firma del Dirigente Risorse finanziarie del , Parte_1
“conferma” la volontà dell'amministrazione di procedere al rimborso degli importi relativi alle rate di pagina 15 di 18 mutuo per i lavori della mobilità alternativa, pur nel rilievo di assenza di documentazione attestante l'avvenuto pagamento , ma non assume il significato ricognitivo dell'obbligazione di rimborso delle rate del mutuo sia perché in tema di ricognizione di debito l'art. 1988 c.c. è applicabile alla PA nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano validità ed efficacia , innanzi tutto la forma scritta ad substantiam non sostituibile con la confessione né con la testimonianza (Cass Sez. 1 -
, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022), sia perché il “riconoscimento” si inserisce nell'ambito di un carteggio volto a riscontrare i rapporti finanziari tra e il Parte_2 Parte_1
e all'ottenimento delle somme spettanti a in forza della convenzione (conferimento Parte_2
incassi gestione parcheggi;
disavanzi di gestione relativi agli anni 2007/2010; corrispettivo gestione mobilità alternativa) nell'ambito del quale, come sopra spiegato, in via di fatto il pagamento dei canoni era una voce di costo che nell'economia complessiva del rapporto doveva complessivamente gravare sul tenuto al ripiano dei disavanzi di gestione della concessionaria. Pt_1
A maggior ragione, infine, deve escludersi che possa riconoscersi a carico del un più Pt_1
ampio obbligo di restituzione delle somme mutuate, come in una sorta di accollo, sia perché la domanda attorea è a diverso titolo (obbligo di rimborso delle rate di mutuo pagate da Parte_2
a e non obbligo di restituzione del presunto finanziamento effettuato da
[...] CP_5 CP_1
al mediante l'accensione del mutuo), sia perché non è dimostrato affatto che Parte_1
abbia messo a disposizione del l'importo mutuato, dovendosi rammentare che la CP_1 Pt_1
concessione riguardava originariamente anche la “costruzione” del sistema di mobilità e che CP_1
svolgeva il ruolo di stazione appaltante con consequenziali oneri finanziari su di essa gravante (che
[...]
giustificavano il ricorso ad un mutuo senza che ciò comportasse, in difetto di espressa pattuizione, un onere indiretto del di farsene carico), sia perché la regolamentazione dei rapporti economici Pt_1
CP_ tra le parti ha sempre tenuto conto dei costi ed oneri assunti da prevedendo, sin dal primo piano economico allegato alla convenzione del 2001, che i costi del mutuo risultavano a carico esclusivo del concessionario, sia perché il ha radicalmente contestato di avere ricevuto tali somme a pag. Pt_1
pagina 16 di 18 locazione e che quindi hanno la natura di anticipazioni, né l'ammontare delle somme che sono state corrisposte a titolo diverso dagli acconti: come precisa il Giudice di primo grado, e rimane incontestato,
l'esito della CTU è stato nel senso della impossibilità di procedere alla quantificazione di quanto è stato corrisposto da parte attrice in favore del . Parte_1
Tanto meno l'arricchimento dell'ente può configurarsi sull'assunto (contestato) che le opere realizzate siano, divengano o permangano di proprietà comunale: l'operazione, infatti, come descritto sopra, non è avvenuta a costo zero per il e non è stato possibile ricostruire con esattezza Pt_1
neanche a mezzo di CTU il flusso di danaro reciproco tra le parti, né è stato quantificato il valore delle opere realizzate, al cui finanziamento ha costantemente concorso il anche mediante Pt_1
CP_ ripianamento del disavanzo di gestione di .
Sulla scorta di motivazione identica a quella che porta al rigetto dell'appello principale, dal lato opposto, deve rigettarsi l'appello incidentale di restituzione delle somme che il ha rimborsato Pt_1
CP_ a per le rate di mutuo pagate, perché come visto il rimborso rientrava nel meccanismo concordato di ripianare il disavanzo di gestione di e sotto tal profilo il non ha mai Parte_2 Pt_1
contestato di dover procedere in tal senso. CP_ Né il ha dedotto di avere rimborsato a somme maggiori di quelle effettivamente Pt_1
dovute.
Essendovi un titolo legittimo di pagamento, le somme pagate non possono essere considerato indebito.
Il primo motivo di appello incidentale di resta assorbito dall'accoglimento CP_1
dell'appello principale.
Il secondo motivo di appello incidentale è superato dalla rinnovata complessiva disciplina delle spese di lite conseguente all'accoglimento dell'appello principale.
In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto con rigetto della domanda attorea di per il resto (nella parte in cui censura il rigetto della domanda di ripetizione di CP_1
indebito) va rigettato.
L'appello incidentale deve, invece, essere integralmente rigettato.
Sussistendo complessiva, reciproca soccombenza -ma per importi notevolmente diversi – le spese di lite possono essere compensate per 1/3, restando per il residuo, sia per il primo grado che per il presente grado di giudizio, a carico di Parte_2
pagina 17 di 18 Le spese di CTU, involgenti l'esame delle reciproche pretese, gravano per 1/3 a carico del
, per i residui 2/3 a carico di Parte_1 Parte_2
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
[...]
Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello principale: rigetta la domanda attorea
-rigetta per il resto l'appello principale
-rigetta l'appello incidentale
-condanna al rimborso, in favore del , di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano per l'intero rispettivamente in € 64.138 ed in € 40.668 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
compensa per il residuo terzo le spese tra le parti.
-Spese di CTU di primo grado a carico del per 1/3 e di per 2/3. Pt_1 Parte_2
-- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_2
[...]
Perugia, 24/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà il mutuo ventennale è sottoscritto con banca . in data 10.8.2006 dalla , la quale viene fusa CP_5 Controparte_4 per incorporazione, con atto del 29.11.2010, in (attuale parte attrice). Controparte_1 2 Successivamente aumentati ad € 5,4 milioni con l'art. 5 del contratto 5387/2007 e da ultimo, con scrittura privata del 9.4.2008, ad € 6 milioni. pagina 2 di 18
27 della comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Ne consegue, quindi, che anche la domanda ex art. 2041 c.c. riproposta in via subordinata dall'appellante è infondata, in quanto non è comprovato l'arricchimento del né nell'an né nel Pt_1
quantum, come pure ha concluso il CTU, che non è stato in grado di ricostruire, sulla base della documentazione prodotta, l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di acconto dei canoni di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 345 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Feliziani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Zinci in Perugia,
Via F.lli Pellas n° 20/C (indirizzo p.e.c. , come da mandato Email_1
rilasciato in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 14/6/2023 in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), quale società incorporante la Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore ad negotia, dott. in virtù dei Controparte_2 Controparte_3
poteri conferitigli con procura speciale in data 28.3.2014 per atto n. 126187 di repertorio del Notaio di Perugia, rappresentata e difesa, dall'avv. Katia Mariotti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Pievaiola, 164, giusta procura speciale in atti -indirizzo pec: Email_2
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 18 avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione Sentenza n. 698/2023 Tribunale di Perugia del 08.05.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(quale incorporante di ) conveniva il Parte_2 Controparte_4 [...]
al fine di sentirlo condannare al pagamento dell'importo di 4.365.850,77 a titolo di rimborso Parte_1
delle rate del mutuo sottoscritto1 in data 10.8.2006 con banca per complessivi € Controparte_5
12.000.000,00, poi erogato per la cifra di inferiore di 8.000.000 milioni, di cui 6.000.000 destinati alla realizzazione delle opere relative al progetto di mobilità alternativa del Comune di . Pt_1
Deduceva:
1) che il mutuo era stato contratto nell'ambito del Contratto per la Gestione del Sistema di
TÀ Alternativa e dei Parcheggi di Spoleto in forza della Convenzione n. 3627 stipulata tra e in data 20.4.2001 ove, agli artt. 5 e 6, era previsto: Parte_1 Controparte_4
-la cessione da parte del a a titolo di corrispettivo per la gestione del Pt_1 CP_4
sistema di mobilità alternativa, di tutti gli introiti derivanti dai parcheggi, dalle aree di sosta di superficie e dallo sfruttamento delle aree commerciali e pubblicitarie ricavabili all'interno dei parcheggi;
- il pagamento da parte della concessionaria di un canone di concessione annuo al pari Pt_1
al 20% degli introiti;
CP_
- l'impegno da parte di a corrispondere, in anticipazione su detti canoni, un importo “pari alla quota di autofinanziamento comunale del 2° Stralcio di sistema fino ad un ammontare di 3,7 milioni di euro2... “
CP_
- l'accensione “a tale scopo”, da parte di , di un mutuo ventennale, le cui rate di ammortamento sarebbero state calcolate in detrazione al canone annuo;
2) che tale previsione veniva confermata nella convenzione 5387 del 28.5.2007 (data di partenza dell'affidamento in concessione per un trentennio) con la quale, in sede di prima applicazione, veniva:
- derogata la previsione di pagamento del canone del 20% (ovvero del canone minimo garantito pari a 300.000) sostituita dal versamento di un “canone pari agli utili netti a consuntivo di gestione”, previsione successivamente estesa anche agli anni 2008/2010 da successive scritture
3) che con la scrittura privata 7025 del 6.7.2010 veniva:
- definitivamente escluso l'obbligo di pagamento del canone dal 1.1.2011 e previsto, invece, CP_ l'impegno del al ripiano dei disavanzi maturati da per la gestione del contratto. Pt_1
4) che con scrittura 7203 del 22.11.2010 veniva risolto il contratto 5387 e successive modifiche e contestualmente sottoscritta dal nuova convenzione con PL TÀ RL n. Parte_1
7204 del 22.11.2010;
5) che con atto del 27/02/2014 conferiva il ramo di azienda avente CP_1 Parte_2
per oggetto (solo) la gestione in forma integrata del trasporto pubblico locale alla CP_1 [...]
e quest'ultima società subentrava in qualità di consorziata in PL CA in luogo di CP_6 CP_1
e , ma il trasferimento del ramo di azienda non riguardava il rapporto di mutuo,
[...] Parte_2
sempre rimasto nella titolarità di (come legittimata dunque a chiederne il CP_1 Parte_2
rimborso).
Deduceva che dalle convenzioni stipulate tra le parti emergeva l'obbligo del di Pt_1
rimborsare all'attrice le rate di mutuo di scopo dalla stessa contratto indipendentemente dal venir CP_ meno del rapporto contrattuale diretto tra il e e della previsione dell'obbligo di Pt_1
risanamento dei disavanzi di gestione, in quanto altro erano i costi di gestione, altro il finanziamento CP_ contratto da , come reso evidente dalla espressa differenziazione convenzionale della disciplina di copertura dei disavanzi di gestione rispetto alla previsione di quale soggetto dovesse farsi carico dei costi del finanziamento;
che l'importo richiesto era rappresentato dalle rate relative al periodo successivo al 30.11.2014, in quanto il sino al mese di novembre 2014 (rata Parte_1
antecedete la rata n. 12 con scadenza 31.5.2015) aveva rimborsato ad le rate da Parte_2
questa corrisposte in favore dell'Istituto di Credito mutuante, mentre dall'anno 2015 non corrispondeva più dette somme ritenendole non dovute, costringendo ad Parte_2
interrompere i pagamenti in favore di CP_5
pagina 3 di 18 Evidenziava, inoltre, di non avere più in gestione la mobilità alternativa in forza della cessione di ramo di azienda su riportata in favore di e di non essere la proprietaria Parte_3
delle opere finanziate, rimaste nella titolarità esclusiva del , per cui in via Parte_1
subordinata il Comune doveva corrispondere un indennizzo per essersi ingiustificatamente arricchito del finanziamento ottenuto per la realizzazione delle opere, concludendo per la condanna del Pt_1
al pagamento delle rate residue di mutuo ovvero in subordine per la condanna alla restituzione delle medesime somme ex art. 2041 c.c..
Il si costituiva eccependo di non avere mai assunto alcun impegno di Parte_1
rifondere a le rate del mutuo, evidenziando il legame sinallagmatico tra la Controparte_4
quantificazione del canone annuo dovuto per la concessione e l'ammontare degli oneri gravanti su CP_
in relazione sia al mutuo acceso per assumere il cofinanziamento sia alle imposte e alle tasse comunali, in quanto dal canone annuo di concessione -originariamente previsto come pari al 20% degli introiti ma nella misura minima garantita di 300.000€ - andavano detratte sia la rata annuale di ammortamento del mutuo sia le tasse di imposte comunali dovute;
deduceva che nel corso del rapporto, sino dalla convenzione 5387/2007 era stata prevista una deroga (dapprima solo per il 2007, poi estesa anche agli anni 2008/2010) prevedendosi che il canone sarebbe stato costituito esclusivamente dagli utili netti risultanti a consuntivo della gestione, e che con la convenzione n.
7025/2010 veniva definitivamente escluso l'obbligo di corrispondere al il canone annuo e Pt_1
contestualmente sostituita la previsione di cui al comma 3 art. 5 dell'originaria Scrittura privata n.
5387/2007 (che recitava “la in anticipazione su detti canoni contribuisce con un Controparte_4
importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale….”), con la nuova previsione “la
[...]
contribuisce con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale… a tale CP_4
scopo la ha contratto un mutuo ventennale”, al contempo il si Controparte_4 Parte_1
impegnava a corrispondere alla le risorse necessarie per il ripiano dei disavanzi e Controparte_4
si impegnava a corrispondere al gli eventuali utili annualmente tratti Controparte_4 Pt_1
dalla gestione del sistema.
Infine, con la convenzione n. 7203/2010 del 22/11/2010 le parti risolvevano tutti i precedenti e contratti interrompendo ogni rapporto tra loro intercorrente e con la successiva convenzione n.
7204/2010, in pari data, il affidava la gestione del sistema della mobilità alternativa Parte_1
alla PL TÀ RL regolando i rapporti negli stessi termini sopra visti (e cioè tutti gli introiti provenienti dalla gestione spettavano alla PL TÀ RL, il si impegnava a Parte_1
pagina 4 di 18 corrispondere alla PL TÀ RL le risorse necessarie per il ripiano dei disavanzi e la PL TÀ
RL si impegnava a corrispondere al eventuali utili netti), mentre con riferimento alla quota Pt_1
di co-finanziamento pari ad euro 6 milioni, già a carico della la PL TÀ RL Controparte_4
–“ovvero il soggetto gestore suo consorziato” che veniva individuato da PL TÀ RL proprio nella si sarebbe fatto carico della medesima, e al termine della gestione Controparte_4
contrattuale la quota residuale avrebbe fatto carico al nuovo soggetto aggiudicatario della gestione;
nulla si prevedeva, tuttavia, in ordine ad oneri di restituzione o rimborso da parte del Parte_1
del finanziamento assunto da e dalla PL TÀ RL, e ciò confermava
[...] Controparte_4
che il riferimento all'importo di finanziamento dell'opera e al mutuo contratto era esclusivamente funzionale a fornire un parametro per determinare l'importo dovuto dalla concessionaria a titolo di canone (prima previsto nella misura del 20% degli introiti - ma mai entrato in vigore- poi nella misura degli utili netti risultanti a consuntivo della gestione, che scontavano già ogni spesa di gestione inclusa la rata del mutuo, di esclusiva competenza del gestore quale costo finanziario). Né, a seguito della risoluzione del rapporto tra le parti, con la convenzione 7203/2010, veniva sancito alcunché in merito ad un obbligo di rimborso del mutuo. In ogni caso, anche ipotizzando che nella convenzione
5387/2007 fosse stato previsto un obbligo di rimborso in capo al mediante previsione dello Pt_1
scorporo delle rate dal canone dovuto, tale previsione sarebbe venuta meno con la convenzione n.
7203/2010 del 22.11.2010 che risolveva ogni precedente convenzione tra le parti, sicché
[...]
non poteva avere ereditato tale diritto perché incorporava solo in Parte_2 Controparte_4
data successiva (29.11.2010).
In subordine evidenziava come l'importo richiesto con la domanda attorea comprendesse non CP_ solo le rate pagate da alla Banca mutuante, ma anche tutte le rate ancora a scadere, sicuramente non dovute.
Infine, contestava l'esistenza di un arricchimento, in quanto nel corso del rapporto non aveva percepito alcun introito ed anzi aveva dovuto affrontare esborsi per far fronte ai disavanzi di bilancio CP_ della la quale, di contro, aveva percepito tutti gli introiti della gestione e dunque non aveva subito alcun depauperamento. Né l'arricchimento, secondo il convenuto, poteva essere individuato Pt_1
nell'importo di € 6.000.000,00 di cui al finanziamento, non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente pagato detto importo al o che il patrimonio del avrebbe ricevuto un Pt_1 Pt_1
incremento di valore pari a tale somma.
pagina 5 di 18 In via riconvenzionale, stante l'assenza di alcuna previsione convenzionale di rimborso del mutuo in capo a sé, il chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione delle rate di mutuo Pt_1
pagate in favore della società attrice per l'importo di € 2.053.745,22 dal 2.10.2009 (essendo la cifra riferita al “... decennio anteriore al deposito in giudizio della presente comparsa di costituzione e risposta ...”) al maggio 2015.
Il Tribunale, ritenuto che dal materiale documentale in atti (e dunque dal complesso delle convenzioni sottoscritte tra le parti) risultasse provata in forma scritta l'assunzione, da parte del CP_
, dell'obbligo di rimborsare le rate del mutuo ventennale contratto da Parte_1
CP_ mediante il meccanismo della detrazione delle rate dai canoni gravanti su (che confermava l'impegno del di dover restituire gli importi ed escludeva sia lo spirito di liberalità, sia Pt_1
l'investimento a fondo perduto, sia l'apporto in qualità di socio-finanziatore), come ammesso dallo stesso nelle scritture 140/2013 e 52/2015 e mediante il comportamento tenuto nel corso del Pt_1
rapporto (avendo provveduto al pagamento delle rate di cui in via riconvenzionale chiedeva la restituzione); ritenuto che la copertura del disavanzo di gestione costituisse una obbligazione di tipo CP_ diverso;
ritenuto che
la risoluzione del rapporto contrattuale con non avesse fatto venir meno l'obbligazione restitutoria ma solo la sua modalità (cioè, l'attuazione mediante il meccanismo della compensazione) in quanto anche con la scrittura 7204 del 2010 PL RL aveva assunto -anche tramite il gestore consorziato – il carico di tale obbligazione senza sollevare il dall'obbligo di rimborso Pt_1
CP_ e senza incidere sui rapporti tra e il;
rilevato che con la cessazione della Parte_1
gestione del servizio il meccanismo compensativo non poteva più trovare attuazione, ma permaneva l'obbligo del rimborso;
rilevato che dalla CTU disposta non era stato possibile quantificare quanto corrisposto dall'attore al a titolo di acconto sui canoni e a titolo diverso, né quanto maturato a Pt_1
titolo di canoni di gestione (20% degli introiti ovvero in base a quanto successivamente concordato tra le pari nel corso del rapporto); ritenuto provato che il mutuo contratto fosse stato destinato al finanziamento del progetto di mobilità alternativa, che le somme fossero state destinate ed impiegate al co-finanziamento dell'opera e che il avesse beneficiato dell'erogazione di € Parte_1
6.000.000, dichiarava che l'importo residuo del mutuo andava restituito dal Comune, ma ne quantificava l'importo nella minor somma ricavata dal rapporto tra le somme originariamente mutuate (pari ad € 12.000.000) e quelle destinate all'affare, pari ad € 6.000.000 dunque nella misura del 50% del debito residuo ancora in ammortamento pari ad € 2.850.000 in linea capitale ed €
242.477,63 a titolo di interessi ed € 24 per altre voci, in totale € 3.092.501,63. Riteneva quindi pagina 6 di 18 assorbita la domanda subordinata dell'attore ed infine rigettava la domanda riconvenzionale del CP_ volta alla ripetizione di quanto versato a a titolo di rimborso delle rate di mutuo, Pt_1
quantificato in € 2.053.745,22 ritenendo pacifico il versamento di tali rate fino a tutto il 2014, dichiarando dovuto il pagamento in forza dell'obbligazione assunta (seppur in maniera non organica e lineare) nell'articolata relazione contrattuale intercorsa, in ogni caso perché, anche all'esito della CTU, non risultavano comprovate le somme versate a tale titolo dal Pt_1
Le spese di lite e di CTU venivano compensate tra le parti.
Impugna la sentenza il sulla scorta di cinque motivi. Parte_1
si è costituita chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo appello CP_1
incidentale.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza là dove il Giudice di prime cure ha ritenuto che il , mediante la convenzione 5387/2007 (e già nella precedente Parte_1
3627/2001) avesse assunto l'obbligo di rimborsare alla , le rate di ammortamento del Controparte_4
mutuo. Afferma che in nessuna convenzione il ha mai assunto oneri economici diretti, tanto Pt_1
meno di rimborso delle rate di mutuo e che i riferimenti, di cui alla convenzione del 2007, agli oneri di finanziamento dell'opera ed al mutuo, nonché al relativo piano di ammortamento, hanno avuto, nell'economia dell'accordo, solo funzioni accessorie di parametri utilizzati per quantificare l'ammontare dei canoni a venire, ma non (anche) la funzione di gravare l'Ente locale di un onere di rimborso (indiretto) a favore della Società; pertanto, a seguito dell'eliminazione, di fatto ab origine, dell'obbligo di pagamento del canone astrattamente gravante sulla è venuto Controparte_4
anche meno l'obbligo di rimborso indiretto delle rate di ammortamento del mutuo a carico del
Il Giudice non avrebbe considerato che per tutto il periodo compreso tra il 2007 ed il 2010 il Pt_1
corrispettivo della concessione è stato individuato, non in una percentuale degli introiti (dei ricavi) ma negli “utili netti”, quindi la Società era tenuta a versare un corrispettivo solo dopo aver fatto fronte a tutte le spese periodiche, compresi gli oneri di mutuo, e solo se all'esito fosse rimasto un avanzo
(l'utile). Evidenzia, inoltre, l'appellante che l'art. 3 della convenzione n° 7025/2010 modificava l'art. 5, comma 3 della convenzione n° 5387/2007 (“La in anticipazione su detti canoni, Controparte_4
contribuisce con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 5,4 milioni di euro) eliminando l'inciso in anticipazione su detti canoni onde suggellare che l'importo di 6 milioni di Euro era destinato (soltanto) a costituire l'altrui partecipazione alla realizzazione del “Sistema” e non a coprire i canoni concessori;
inoltre, il pagina 7 di 18 riferimento al mutuo contratto dalla Società (“a tale scopo la ha contratto mutuo Controparte_4
ventennale”) con le modifiche apportate dalla convenzione n° 7025/2010 veniva inserito nel medesimo comma 3 dell'art. 5 conv. n° 5387/2007, mentre originariamente costituiva il successivo e distinto comma 4: , il quale recitava che “a tale scopo la ha contratto mutuo ventennale, le Controparte_4
cui rate di ammortamento sono calcolate in detrazione al canone annuo”: erra il Giudice di prime cure nel ritenere che “siffatta sequenza [ergo, le modifiche agli accordi apportate dall'art. 3 convenzione n°
7025/2010] non [avrebbe] fatto venir meno l'obbligo restitutorio, quanto, piuttosto, la sua modalità non essendo più possibile il meccanismo della compensazione”, perché se le parti avessero inteso mantenere in capo al un (mai previsto) obbligo restitutorio delle rate di ammortamento, Pt_1
avrebbero espressamente e specificamente stabilito che il contributo di 6 milioni di Euro destinato ad essere fornito dalla Società ai fini della realizzazione dell'opera costituiva un prestito (o un'“anticipazione” che dir si voglia) in favore del e, come tale, sarebbe stato da quest'ultimo Pt_1
restituito secondo determinati termini e modalità sottolineando che le parti, allorquando hanno inteso gravare il di un obbligo di pagamento, lo hanno fatto a chiare lettere come all'art. 5 (“il Pt_1
si impegna a corrispondere alla le risorse necessarie per il Parte_1 Controparte_4
ripiano dei disavanzi”).
Con il secondo motivo il si duole del fatto che il Tribunale abbia escluso che, all'esito Pt_1
delle convenzioni 7203/2010 e 7204/2010, il fosse stato sollevato dall'obbligo di Parte_1
rimborsare le rate d'ammortamento del mutuo ( se mai l'Ente locale fosse stato gravato di un obbligo in tal senso); evidenzia che la terminologia utilizzata successiva convenzione n° 7204/2010 (della
“quota di co-finanziamento del sistema di mobilità alternativa -pari ad Euro 6.000.000,00- già a carico della .. “si farà carico …” PL TÀ RL) con l'utilizzo dei termini “già a carico Controparte_4
della …”, “si farà carico …” è univocamente interpretabile nel senso che il peso finanziario del mutuo assunto per co-finanziare l'opera era stato sino ad allora proprio della e sarebbe Controparte_4
divenuto proprio della PL TÀ RL (rectius, ai sensi del contestuale art. 4 sarebbe rimasto in capo alla stessa;
peraltro, le parti erano consapevoli di aver risolto tutti i precedenti Controparte_4
accordi e di aver quindi eliminato l'ipotetica obbligo di rimborso delle rate in capo al per cui, Pt_1
se avessero avuto intenzione di “spostare” quel peso finanziario sulle spalle dell'Ente locale, lo avrebbero esplicitato e ciò rende apodittica la motivazione che non ha esplicitato quali sarebbero le fonti del proprio convincimento. L'appellante lamenta, poi, l'irrilevanza della scrittura privata 140/201,
pagina 8 di 18 in quanto avente ad oggetto causali differenti, nonché della convenzione 52/2015, che diversamente da quanto ritenuto in sentenza non conterrebbe alcuna ammissione.
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione del giudice secondo cui “effettivamente il [avrebbe] beneficiato dell'erogazione di € 6.000.000,00” ed in particolare là dove Parte_1
il Giudice afferma che il Comune non avrebbe contestato (ovvero avrebbe implicitamente ammesso)
l'avvenuta messa a disposizione, da parte della e l'avvenuto impiego, ai fini della Controparte_4
realizzazione dell'opera, delle somme de quibus e là dove il Giudice afferma che “l'avvenuto impiego delle somme [sarebbe] elemento “presupposto” in tutte le scritture” intercorse tra le parti evidenziando che tutti i documenti fanno al più riferimento ad impegno, assunto dalla Società concessionaria, a destinare alla realizzazione del progetto di mobilità alternativa 6 milioni di Euro, ma non anche all'avvenuta esecuzione dello stesso, non essendo specificato, neanche nella convenzione CP_ n° 7213/2010 né quali opere avrebbe realizzato, né utilizzando quale finanza;
di contro, CP_1
non ha fornito alcuna prova dell'erogazione di somme, tanto che il medesimo Giudicante afferma
[...]
che “l'esito della CTU … è stato quello della impossibilità di procedere alla quantificazione di quanto è stato corrisposto da parte attrice in favore del ” e non riesce a ricostruire se la Parte_1
Società concessionaria abbia rimesso il capitale direttamente nelle mani dell'Ente locale ovvero lo abbia corrisposto alle ditte appaltatrici quale prezzo dei lavori di realizzazione del “Sistema”; censura il riferimento fatto dal giudicante ai contenuti della pronuncia della Corte dei Conti 75/2021 menzionata dall'attrice, non documentata in atti.
Con il quarto motivo il impugnala sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1
quantificato in € 3.092.501,63 il residuo del debito della mutuataria nei confronti della banca finanziatrice, pari, nella misura del 50%, all'entità del capitale a suo tempo ricevuto in prestito che è stata messa a disposizione del , denunciando che non Parte_1 Parte_2
ha fornito prova idonea a dimostrare il quantum del proprio credito e che al più il si Parte_1
era impegnato a corrispondere a controparte quanto dalla stessa corrisposto all'istituto di credito finanziatore a titolo di rimborso delle rate del mutuo, mentre non ha dimostrato qual era CP_1
l'importo corrisposto alla banca a titolo di rate per il quale non aveva ricevuto il rimborso dall'ente.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha quantificato il credito basandosi su un documento costituito da un -apparente- riepilogo parziale, da parte della del piano di ammortamento, al Controparte_5
17/4/2015, di un mutuo di originari Euro 12 milioni, documento privo di ufficialità (ed in particolare della sottoscrizione di un rappresentante dell'istituto bancario di riferimento) e di qualsivoglia pagina 9 di 18 elemento atto a ricondurlo effettivamente al mutuo de quo e che l'importo così ricostruito comprende anche rate ( dalla n° 28, in scadenza il 31/5/2023, alla n° 35, in scadenza il 30/11/2026) che sicuramente non erano ancora state corrisposto all'istituto finanziatore.
Con il quinto motivo d'appello l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex art. 2033 c.c., svolta al fine di ottenere la ripetizione degli importi corrisposti negli anni in favore di malgrado l'assenza di una norma contrattuale che disponesse a suo carico Controparte_4
l'obbligo di rimborso delle rate di ammortamento del mutuo, censurando la motivazione là dove è stata negata la natura indebita delle prestazioni erogate dall'ente locale ed è stata evidenziata la carenza di prova dell'esatta entità di quelle prestazioni anche senza che avesse sollevato CP_1
alcuna contestazione avverso la circostanza di fatto, dedotta dal di aver effettuato negli anni Pt_1
un esborso totale di Euro 2.053.745,22.
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e ha svolto due motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha CP_1
individuato la somma oggetto di rimborso (ritenuto che il mutuo fosse stato erogato per l'importo di
€ 12.000.000,00 ) nell'importo pari al 50% della somma risultante in linea capitale e a titolo di interessi dal piano di ammortamento pari complessivi € 3.092.501,63 in lugo del maggior importo domandato in citazione, pari al 70.59% delle medesime voci del piano di ammortamento. Afferma che il mutuo originariamente richiesto per € 12.000.000,00 fu effettivamente erogato per € 8.500.000,00 e che la prova di ciò si rinviene direttamente dai bilanci in atti della società approvati dal Controparte_4
che ne era socio al 50%. In ragione di ciò, il avrebbe dovuto Parte_1 Parte_1
essere condannato al pagamento di una quota 70,59 % e non al 50 % dell'importo del mutuo residuo
(capitale ed interessi) come statuito in sentenza.
Con il secondo motivo di appello incidentale censura il capo di sentenza in cui il Tribunale, nonostante l'accoglimento (parziale) della domanda attorea ed il rigetto della riconvenzionale, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU anziché porre le spese a carico del o compensarle solo in parte. Parte_1
L'appellato ha inoltre riproposto la domanda subordinata di condanna dell'ente al pagamento delle somme ex art. 2041 c.c., rispetto al quale il ha, con l'atto di appello, richiamato tutte le Pt_1
eccezioni svolte in comparsa di costituzione.
pagina 10 di 18 I primi quattro motivi dell'appello principale debbono essere complessivamente valutati, e risultano fondati.
Osserva la Corte che in nessun contratto o convenzione il ha assunto l'obbligo di Pt_1
rimborso delle rate di ammortamento del mutuo.
Infatti, sin dal Contratto per la Gestione del Sistema di TÀ Alternativa e dei Parcheggi di
Spoleto - Rep N. 3627 del 20.4.2001 all'art. 6 è previsto, a fronte dell'obbligazione di corresponsione di
CP_ un canone da parte della , individuato nella misura del 20% degli introiti dei parcheggi coperti e di
CP_ superficie, che la si impegna ad anticipare i canoni;
la misura dell'anticipazione viene stabilita in un importo pari alla quota di autofinanziamento comunale del 2° Stralcio (viene stabilito il limite di 3,7
CP_ milioni di euro poi aumentato a 5 ed infine a 6); la risorsa finanziaria con cui provvederà
CP_ all'anticipazione viene individuata in un mutuo ventennale che avrebbe contratto. Si prevede, poi, che le rate di ammortamento (non debbano essere rimborsate dal bensì) vengano detratte Pt_1
dal canone annuo. E' evidente che, se le parti avessero voluto prevedere un obbligo di rimborso da parte del lo avrebbero esplicitato. Ma ciò sarebbe stato in contraddizione con la causa del Pt_1
pagamento, che era quella dell'anticipazione dei canoni. Dovendosi quindi interpretare la clausola, all'epoca della stipula in cui si prevedeva che un canone dovesse essere pagato, nel senso che consenta di produrre effetti giuridici, piuttosto che in quello che la renderebbe priva di significato, CP_ occorre concludere che: le somme mutuate da fornivano la provvista per il pagamento (anticipato) CP_ dei canoni -si vedrà infra come fossero da quantificare –; aveva titolo per scontare dai canoni alcuni costi, tra cui le imposte comunali e le rate del mutuo, nella sola ipotesi in cui i canoni fossero dovuti;
la detrazione era analoga, per rate di mutuo pagate e tasse comunali, ma nessuna previsione giustificava un obbligo diretto di pagamento/rimborso da parte del Comune al di fuori di tale particolare meccanismo, che era esclusivamente volto a prevedere, nell'ipotesi di locupletazione dell'ente, che rispetto a tale locupletazione si doveva tener conto di alcuni costi.
DI ciò si trova conferma nella “Impostazione metodologica” allegata al contratto 3627/ 2001 si prevede, in via generale, che le opere sono finanziate dal tuttavia nella successiva previsione Pt_1
della composizione dei costi di esercizio, a pag. 13, è previsto che a carico del gestore siano “lettera d):
i costi del mutuo” E tali costi vengono riportati separatamente nella Tabella 4 rispetto ai costi relativi agli ammortamenti tecnici (Tab. 1) e ai costi operativi (Tab. 2) solo perché tali costi, per poter essere detratti dal canone di concessione corrispondente alla misura del 20% degli introiti annui, dovevano essere facilmente individuabili.
pagina 11 di 18 Deve, infatti, considerarsi che tale previsione veniva fatta allorché il canone era fissato nella misura del
20% degli introiti annui detratti i costi del mutuo (importo che comunque non poteva essere inferiore a
300.000) in forza di una previsione di “risultati gestionali medi annui” nell'arco della trentennale concessione riportati nella Tabella 5 all. alla Convenzione, in cui si prefiguravano proventi di gestione che partivano da € 197.000 per il primo anno di concessione fino ad arrivare, in crescente aumento, ad
€ 462.000 al trentesimo anno.
In tale Tab 5 tra le uscite erano annoverati, quali addendi separati dai costi operativi, le rate di mutuo e i versamenti al comune cioè i Canoni (dapprima nella misura fissa di 300.000, successivamente nella misura del 20% degli introiti meno la rata del mutuo).
E, dunque, chiaro era il meccanismo della pattuizione contrattuale trasfusa nei conteggi previsionali in modo matematico: non c'era la previsione che il Comune rimborsasse le rate di mutuo, CP_ perché questa gravava come costo (separatamente indicato) sulla . Era, invece, la quantificazione del canone che risentiva del costo del mutuo: inizialmente no, perché per i primi anni, in deroga alla CP_ previsione (20%introiti – rata mutuo= canone), doveva pagare il canone minimo garantito di
300.000 €; successivamente, a partire dal 7° anno nella Tabella previsionale, impregiudicata CP_ l'appostazione del rateo di mutuo quale costo di , il canone sarebbe stato scontato delle tasse pagate e delle rate del mutuo (il tutto, però, nella ottimistica previsione di una gestione in utile della concessione).
Tuttavia, già con il Contratto N. 5387 del 28.5.2007, allorché parte il rapporto di gestione in concessione, si stabilisce in via derogatoria per il solo 2007 che il canone che la Controparte_4
verserà al Comune sarà costituito dagli utili netti risultanti a consuntivo dalla gestione degli impianti .
La pratica operativa, come ammesso da entrambe le parti (a prescindere dalla imputazione di colpe), si mostrò poi da subito in perdita e dunque, si imposero successivi mutamenti delle pattuizioni, con estensione della deroga predetta anche per gli anni 2008/2010, fino a quando la previsione originaria del canone viene soppressa con la Scrittura privata N. 7025 del 6.7.2010, con la quale il contratto rep.
5387 viene modificato e integrato come segue:
l'art. 5 comma 2 (cioè la previsione del versamento di un canone annuo detratte le imposte comunali) è abrogato;
il comma 3 -come modificato con atto rep. 5857 del 9/4/2008- (cioè la previsione di contribuzione da CP_ parte di in anticipazione sui canoni con un importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 6 milioni) viene sostituito dal pagina 12 di 18 CP_ seguente: “La contribuisce [senza più “in anticipazione sui canoni N.d.R.] con un Controparte_4
importo pari ad una quota dell'autofinanziamento comunale del 2° e 3° stralcio del sistema, fino ad un ammontare di 6 milioni di euro..., a tale scopo la ha contratto mutuo ventennale; Controparte_4
-i commi 5 (canone minimo garantito di 300.000 €), 6 (canone costituito in deroga ai commi secondo e quinto esclusivamente dagli utili netti) e 7 (canone minimo garantito di cui al comma 5 ridotto ad
€200.000 sino al 31.12.2010) sono abrogati;
-il canone non è più dovuto dall'1.1.2011;
- Il Comune si impegna a Corrispondere alla le risorse necessarie per il ripiano dei Controparte_4
disavanzi -con erogazione a cadenza bimestrale e a conguaglio-; CP_
- si impegna a corrispondere al gli eventuali utili netti risultanti dal rendiconto Parte_1
della gestione degli impianti affidati
Così variati gli equilibri contrattuali, che ne è della originaria previsione che riguardava la sottrazione dei ratei di mutuo dal canone?
In realtà di fatto la situazione non cambia, considerato che la gestione è sempre stata in disavanzo: infatti, sul deficit economico gravava, oltre ai costi operativi, anche il costo per rimborso delle rate ad CP_
Risanando il deficit, il Comune di fatto rimborsava a (anche) i costi per il pagamento CP_5
delle rate di mutuo.
Emergono quindi espressamente ed inequivocabilmente questi dati:
-non esiste più un canone e viene abolita, quindi, anche l'anticipazione sui canoni CP_
-viene semplicemente ed espressamente previsto che contribuisce ad una quota del finanziamento comunale;
contribuire al finanziamento significa proprio e solo che viene versata una quota a titolo di finanziamento, non che l'importo debba essere restituito
-non esistendo più un canone da pagare, è certo che il meccanismo della detrazione della rata del mutuo dall'importo del canone viene meno: se le parti avessero voluto garantire il rimborso delle rate da parte del lo avrebbero previsto a corollario di tale modifica contrattuale. Pt_1
-permangono due sole obbligazioni economiche alternativamente contrapposte: il avrebbe Pt_1
CP_ ripianato annualmente i disavanzi di SSIT -bimestralmente e a conguaglio finale- ; avrebbe corrisposto eventuali utili netti di gestione al (senza poter operare alcuno scomputo e senza, Pt_1
quindi, poter ribaltare il costo delle rate sul . Pt_1
pagina 13 di 18 Certamente, l'utile si produce per effetto del confronto tra entrate e costi nei quali è ricompreso il mutuo;
ma ricavare da tale meccanismo contabile l'obbligo del di rimborsare le Pt_1
rate del mutuo è un salto logico davvero arduo.
Proprio la previsione originaria dei flussi di gestione di cui alla Tabella 5 e le progressive modificazioni delle previsioni contrattuali per adeguarle alla realtà economica (in perdita) della gestione dimostrano, dunque, che lo scomputo delle rate di mutuo era dapprima un meccanismo di quantificazione del canone -vanificato inizialmente dalla previsione di un canone minimo garantito- mediante l'operazione matematica (20%introiti – canone – tasse= canone); poi, a causa della gestione in perdita, è stato assorbito indirettamente dalla previsione di ripiano del disavanzo (che le rate di mutuo concorrevano a formare quale voce di costo) ma contestualmente sarebbe rimasto non operativo in presenza di utili netti di gestione, da devolvere interamente all'ente.
In conclusione, non appare dunque corretto ricavare, dalla mera previsione di detrazione delle CP_ rate di mutuo dai canoni, la esistenza di un obbligo tout court per il Comune di rimborso a delle rate di mutuo da pagare a CP_5
Ma le parti, in realtà, disciplinano anche espressamente le sorti del mutuo dopo la risoluzione CP_ del contratto tra e intervenuta con atto 7203 del 22.11.2010: Parte_4
CP_ nell'atto 7204 del 22.11.2010 tra e la nuova concessionaria PL RL (di cui è Parte_1
consorziata) all'art. 3 – (“Corrispettivi – Piano Economico e Finanziario”) dopo la previsione che il si impegna a corrispondere alla PL RL le risorse necessarie per il ripiano dei Parte_1
CP_ disavanzi come già avveniva in favore di , e PL RL si impegna a corrispondere al Parte_1
utili netti risultanti dal rendiconto della gestione degli impianti affidati, le parti dichiarano che
[...]
con riferimento alla quota di co-finanziamento del sistema di mobilità alternativa - pari ad Euro
6.000.000.,00 - già a carico della - la PL RL, ovvero il soggetto gestore suo Controparte_4
CP_ consorziato (che, come dichiarato all'art. 4, resta sempre ), si farà carico della medesima limitatamente all'importo di Euro 5.823.529,41 ...; al termine della gestione contrattuale la quota residuale del co – finanziamento farà carico al nuovo soggetto aggiudicatario della gestione.
Anche in questo caso, se le parti avessero voluto prevedere direttamente un obbligo di rimborso a carico del lo avrebbero inserito in tale contesto. Pt_1
Così interpretate le convenzioni tra le parti, appare legittimo il rifiuto da parte del Pt_1
una volta che è uscita dal e dalla gestione operativa Parte_2 Controparte_7
per aver ceduto in data 27.2.2014 alla UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l. il ramo di azienda avente ad pagina 14 di 18 oggetto “... la gestione in forma integrata del trasporto pubblico locale e della mobilità alternativa ...”, ma non anche il mutuo, di rimborsare un debito proprio di società non più consorziata, non più concessionaria del servizio di mobilità, per un mutuo contratto autonomamente e rimasto pacificamente in capo a Umbria PL e Mobiità S:p.a.
Del resto, la scissione del ramo operativo senza la contestuale cessione delle obbligazioni inerenti il contratto di mutuo (cessione che non avrebbe comportato effetto liberatorio nei confronti di ma che avrebbe consentito, fintanto che la cessionaria UMBRIA MOBILITA' ESERCIZIO S.r.l. CP_5
rimaneva consorziata gestore del sistema di mobilità in concessione, di operare almeno un recupero dei costi in ipotesi di disavanzo tramite il consolidato meccanismo di ripianamento) è frutto di autonoma e insindacabile volontà di Parte_2
E la scrittura 52/2015 tra e PL RL conferma e chiarisce, per l'appunto, che Pt_1 CP_1
ha ceduto a il solo ramo di azienda “esercizio” avente ad oggetto la
[...] Parte_3
gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità alternativa e dunque che essa è subentrata al posto della cedente in mentre è rimasta titolare delle quote di co- CP_8 CP_1
finanziamento rispetto alle quali PL CA e le sue consorziate rimanevano estranee.
Né contrastano, con la ricostruzione sopra offerta, i documenti citati dall'appellante.
La scrittura n. 140 dell'8.11.2013 intercorsa tra , Parte_1 Parte_2
e PL TÀ RL , con la quale è stato riconosciuto come erroneo il pagamento effettuato
[...]
dal il 13.6.2013 per € 963.876,76 a favore di anziché in favore di Pt_1 Parte_2
PL RL [perché, in effetti, riferito ad un periodo 2011-2012 in cui gestore e controparte dell'obbligo del dei disavanzi era PL e non più, direttamente, e con la Controparte_9 Controparte_10
quale sono stati approvati i rendiconti di gestione per gli anni 2011-2012, è neutra e non implica il riconoscimento dell'obbligazione (concernendo solo la risoluzione concordata della problematica della legittimazione attiva, della corretta imputazione del pagamento e del corretto utilizzo di fondi appostati per la gestione 2011-2012). Si evidenzia ivi espressamente che i pagamenti così fatti sono a titolo di “finanziamento dei costi di gestione” che includono, come da tabella allegata, sia i costi operativi che i costi per il mutuo: dunque, si ribadisce che l'obbligo del era di ripianamento dei Pt_1
costi di gestione, e non direttamente di pagamento delle rate del mutuo avulso dall'inserimento nel conto economico.
La Nota del 30.12.2014 a firma del Dirigente Risorse finanziarie del , Parte_1
“conferma” la volontà dell'amministrazione di procedere al rimborso degli importi relativi alle rate di pagina 15 di 18 mutuo per i lavori della mobilità alternativa, pur nel rilievo di assenza di documentazione attestante l'avvenuto pagamento , ma non assume il significato ricognitivo dell'obbligazione di rimborso delle rate del mutuo sia perché in tema di ricognizione di debito l'art. 1988 c.c. è applicabile alla PA nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano validità ed efficacia , innanzi tutto la forma scritta ad substantiam non sostituibile con la confessione né con la testimonianza (Cass Sez. 1 -
, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022), sia perché il “riconoscimento” si inserisce nell'ambito di un carteggio volto a riscontrare i rapporti finanziari tra e il Parte_2 Parte_1
e all'ottenimento delle somme spettanti a in forza della convenzione (conferimento Parte_2
incassi gestione parcheggi;
disavanzi di gestione relativi agli anni 2007/2010; corrispettivo gestione mobilità alternativa) nell'ambito del quale, come sopra spiegato, in via di fatto il pagamento dei canoni era una voce di costo che nell'economia complessiva del rapporto doveva complessivamente gravare sul tenuto al ripiano dei disavanzi di gestione della concessionaria. Pt_1
A maggior ragione, infine, deve escludersi che possa riconoscersi a carico del un più Pt_1
ampio obbligo di restituzione delle somme mutuate, come in una sorta di accollo, sia perché la domanda attorea è a diverso titolo (obbligo di rimborso delle rate di mutuo pagate da Parte_2
a e non obbligo di restituzione del presunto finanziamento effettuato da
[...] CP_5 CP_1
al mediante l'accensione del mutuo), sia perché non è dimostrato affatto che Parte_1
abbia messo a disposizione del l'importo mutuato, dovendosi rammentare che la CP_1 Pt_1
concessione riguardava originariamente anche la “costruzione” del sistema di mobilità e che CP_1
svolgeva il ruolo di stazione appaltante con consequenziali oneri finanziari su di essa gravante (che
[...]
giustificavano il ricorso ad un mutuo senza che ciò comportasse, in difetto di espressa pattuizione, un onere indiretto del di farsene carico), sia perché la regolamentazione dei rapporti economici Pt_1
CP_ tra le parti ha sempre tenuto conto dei costi ed oneri assunti da prevedendo, sin dal primo piano economico allegato alla convenzione del 2001, che i costi del mutuo risultavano a carico esclusivo del concessionario, sia perché il ha radicalmente contestato di avere ricevuto tali somme a pag. Pt_1
pagina 16 di 18 locazione e che quindi hanno la natura di anticipazioni, né l'ammontare delle somme che sono state corrisposte a titolo diverso dagli acconti: come precisa il Giudice di primo grado, e rimane incontestato,
l'esito della CTU è stato nel senso della impossibilità di procedere alla quantificazione di quanto è stato corrisposto da parte attrice in favore del . Parte_1
Tanto meno l'arricchimento dell'ente può configurarsi sull'assunto (contestato) che le opere realizzate siano, divengano o permangano di proprietà comunale: l'operazione, infatti, come descritto sopra, non è avvenuta a costo zero per il e non è stato possibile ricostruire con esattezza Pt_1
neanche a mezzo di CTU il flusso di danaro reciproco tra le parti, né è stato quantificato il valore delle opere realizzate, al cui finanziamento ha costantemente concorso il anche mediante Pt_1
CP_ ripianamento del disavanzo di gestione di .
Sulla scorta di motivazione identica a quella che porta al rigetto dell'appello principale, dal lato opposto, deve rigettarsi l'appello incidentale di restituzione delle somme che il ha rimborsato Pt_1
CP_ a per le rate di mutuo pagate, perché come visto il rimborso rientrava nel meccanismo concordato di ripianare il disavanzo di gestione di e sotto tal profilo il non ha mai Parte_2 Pt_1
contestato di dover procedere in tal senso. CP_ Né il ha dedotto di avere rimborsato a somme maggiori di quelle effettivamente Pt_1
dovute.
Essendovi un titolo legittimo di pagamento, le somme pagate non possono essere considerato indebito.
Il primo motivo di appello incidentale di resta assorbito dall'accoglimento CP_1
dell'appello principale.
Il secondo motivo di appello incidentale è superato dalla rinnovata complessiva disciplina delle spese di lite conseguente all'accoglimento dell'appello principale.
In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto con rigetto della domanda attorea di per il resto (nella parte in cui censura il rigetto della domanda di ripetizione di CP_1
indebito) va rigettato.
L'appello incidentale deve, invece, essere integralmente rigettato.
Sussistendo complessiva, reciproca soccombenza -ma per importi notevolmente diversi – le spese di lite possono essere compensate per 1/3, restando per il residuo, sia per il primo grado che per il presente grado di giudizio, a carico di Parte_2
pagina 17 di 18 Le spese di CTU, involgenti l'esame delle reciproche pretese, gravano per 1/3 a carico del
, per i residui 2/3 a carico di Parte_1 Parte_2
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di
[...]
Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in parziale accoglimento dell'appello principale: rigetta la domanda attorea
-rigetta per il resto l'appello principale
-rigetta l'appello incidentale
-condanna al rimborso, in favore del , di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese di lite del primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano per l'intero rispettivamente in € 64.138 ed in € 40.668 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
compensa per il residuo terzo le spese tra le parti.
-Spese di CTU di primo grado a carico del per 1/3 e di per 2/3. Pt_1 Parte_2
-- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di Parte_2
[...]
Perugia, 24/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà il mutuo ventennale è sottoscritto con banca . in data 10.8.2006 dalla , la quale viene fusa CP_5 Controparte_4 per incorporazione, con atto del 29.11.2010, in (attuale parte attrice). Controparte_1 2 Successivamente aumentati ad € 5,4 milioni con l'art. 5 del contratto 5387/2007 e da ultimo, con scrittura privata del 9.4.2008, ad € 6 milioni. pagina 2 di 18
27 della comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Ne consegue, quindi, che anche la domanda ex art. 2041 c.c. riproposta in via subordinata dall'appellante è infondata, in quanto non è comprovato l'arricchimento del né nell'an né nel Pt_1
quantum, come pure ha concluso il CTU, che non è stato in grado di ricostruire, sulla base della documentazione prodotta, l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di acconto dei canoni di