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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16408/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16408/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.12.1961;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.12.1969, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matilde Galmarini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 le parti, premesso che in data
10.09.1993 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 08.01.1994), (Roma, 16.10.1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(Siracusa, 26.09.1999), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in
1 data 19.12.2003 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni dai medesimi concordate, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa coniugale sita in
Roma, in Via Fosso del Poggio n. 13 ed assegnata, in sede di separazione, alla sig.ra non esiste più avendola quest'ultima (di comune accordo Parte_1 con il sig. ) abbandonata da molti anni ed avendo provveduto a trasferirsi CP_1 presso altro immobile condotto dalla stessa in locazione, 2) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo di natura economica;
2) Non si dà luogo ad assegno di mantenimento in favore dei tre figli tutti maggiorenni in quanto e sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti mentre che lavora saltuariamente, rimane Per_3
a carico della madre in attesa dell'ottenimento di una assunzione stabile”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16408/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 10.09.1993;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 01838,
Parte 1, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
2 Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16408/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.12.1961;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.12.1969, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Matilde Galmarini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 27.12.2024 le parti, premesso che in data
10.09.1993 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 08.01.1994), (Roma, 16.10.1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(Siracusa, 26.09.1999), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in
1 data 19.12.2003 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni dai medesimi concordate, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa coniugale sita in
Roma, in Via Fosso del Poggio n. 13 ed assegnata, in sede di separazione, alla sig.ra non esiste più avendola quest'ultima (di comune accordo Parte_1 con il sig. ) abbandonata da molti anni ed avendo provveduto a trasferirsi CP_1 presso altro immobile condotto dalla stessa in locazione, 2) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo di natura economica;
2) Non si dà luogo ad assegno di mantenimento in favore dei tre figli tutti maggiorenni in quanto e sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti mentre che lavora saltuariamente, rimane Per_3
a carico della madre in attesa dell'ottenimento di una assunzione stabile”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16408/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 10.09.1993;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 01838,
Parte 1, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
2 Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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