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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 958/2020, promossa da:
i sig.ri (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 03.06.1977 e residente in [...], e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.01.1986 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Cori (LT), Via Vallerita n. 16, presso lo studio dell'avv. Lina Foschi (C.F. ), con indirizzo C.F._3 telematico pec: Email_1
- ATTORI
contro
la (P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. sedente per la carica in Rocca di Papa CP_2 alla Via dei Laghi Km. 12,00, difesa e rappresentata dall'avv. Piero Faletti
(C.F. ), e con lui elettivamente domiciliata in C.F._4
Frascati, Via Cavour n. 15, presso lo studio dell'avv. Elga Pasquarelli, con indirizzo telematico pec: ; Email_2 - CONVENUTA
nonché nei confronti di
(C.F. e P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del suo procuratore ad negotia Dr. ed elettivamente domiciliata CP_4 in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli Avv.ti
Marco Ferraro (C.F. ) e Stefano Giove (C.F. C.F._5
, con indirizzi telematici pec: C.F._6
, Email_3
; Email_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectis 1)
[... accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, per non aver realizzato l'evento commissionato, ovvero il matrimonio dei IG.ri e e per l'effetto condannare la Pt_1 Pt_2 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dai coniugi
e , quantificabile in € 22.000,00 Parte_1 Parte_2
(ventiduemila/00) ovvero in quella maggiore o minore somma ricevuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta in primis ai sensi dell'art. 2049 cc ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 cc per l'effetto in Controparte_5 persona del legale rappresentante pt al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dagli attori che si quantificano in una somma non inferiore a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) cadauno e quindi per un totale non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) o in quella somma che l'Ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
pag. 2/23 Parte convenuta: “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità a carico della e per Controparte_5
l'effetto rigettare la richiesta risarcitoria di parte attrice in quanto infondata. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa attorea, condannare
[...]
a garantire e a manlevare l'odierna comparente per Controparte_3 ogni somma che questa fosse condannata a pagare. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e accessori di legge.”. La terza chiamata in causa: “1) Rigettare la proposta domanda di malleva per insussistenza della garanzia assicurativa medesima, con vittoria, nei confronti del chiamante, di spese, diritti ed onorari di giudizio, con le maggiorazioni ex art. 14 DM. 127/04, Iva e Cpa come per legge;
2)
Rigettare la domanda principale proposta perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria, nei confronti dell'attore, di spese, diritti ed onorari di giudizio, con le maggiorazioni ex art. 14 DM. 127/04, Iva e Cpa come per legge;
3) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dall'attore nonché di accoglimento della domanda di malleva contenere il risarcimento eventualmente dovuto nei limiti delle somme assicurate così come risultanti dalla polizza e con applicazione della franchigia e/o scoperto da questa previsti da da computarsi ad esclusivo carico dell'assicurato, e con integrale compensazione, in questo caso, delle spese processuali tra le parti. Chiede che la causa, matura per la decisione, venga assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 hanno esposto di essersi sposati con rito civile in data Parte_2
27.07.2019, con cerimonia tenutasi, a partire dalle ore 17:30, presso il giardino del ristorante sito in Rocca di Papa, Via Controparte_5 dei Laghi km 12,00, ed officiata dall'allora Ministro della Difesa Elisabetta
pag. 3/23 NT.
Terminata la funzione nuziale alle ore 18:30 circa, gli invitati, nel frattempo recatisi a bordo piscina per l'aperitivo, in attesa degli sposi allontanatisi per le foto di rito, avrebbero assistito, loro malgrado, ad una accesa discussione intercorsa fra due camerieri dipendenti del ristorante, che degenerava, poco dopo, in una vera e propria rissa, conclusasi con l'accoltellamento di uno dei due ad opera del collega. La colluttazione si sarebbe svolta “nello spazio adiacente i tavoli dove erano posizionati gli ospiti”, ed avrebbe visto il coinvolgimento di alcuni invitati, tra i quali il fratello dello sposo, nonché degli uomini della scorta del Ministro, tutti intervenuti per sedare la rissa, soccorrere il ferito e chiamare i soccorsi. Detta descrizione dell'evento troverebbe conferma nel video impresso sul supporto magnetico depositato in atti (CD all. 5).
Successivamente, sarebbero giunti sul posto i Carabinieri del Comando di Rocca di Papa nonché l'eliambulanza, il cui intervento si rendeva necessario a causa della gravità delle ferite riportate dal cameriere (perforazione del polmone), il quale veniva trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. I sopralluoghi dei militari si sarebbero protratti per tutta la durata della cerimonia, concludendosi soltanto a notte inoltrata.
Orbene, secondo la prospettazione di parte attrice, gli eventi descritti avrebbero irrimediabilmente compromesso la buona riuscita della cerimonia nuziale, rovinando definitivamente l'atmosfera di festa e di gioia tipica di queste occasioni. Ed infatti, nonostante la serata, poi, fosse proseguita fino alla sua naturale conclusione, avvenuta alle prime ore del mattino del giorno seguente, in ossequio a quanto programmato con la struttura ospitante, le spiacevoli circostanze occorse avrebbero profondamente segnato l'umore sia degli sposi che degli invitati. In particolare, questi ultimi, fortemente scossi dalla scena cui avevano assistito nel pomeriggio, si sarebbero resi protagonisti di “scene di paura e isterismo”, ed avrebbero manifestato più volte nel corso della serata l'intento di “abbandonare il ricevimento nuziale e soltanto le insistenze dei familiari degli stessi sposi evitava che ciò accadesse”. Gli strascichi dell'evento si sarebbero protratti anche nelle settimane e nei pag. 4/23 mesi successivi, attesa la forte risonanza mediatica della vicenda, che veniva diffusa da molti giornali e telegiornali, anche nazionali, considerata la presenza alla cerimonia del Ministro della Difesa NT (all. 3).
La circostanza avrebbe notevolmente inciso sul benessere psicologico degli sposi, la cui immagine e reputazione sarebbero state gravemente compromesse. Anche durante la luna di miele, la sposa avrebbe manifestato continuamente sentimenti di tristezza ed angoscia;
inoltre, nei giorni successivi, i coniugi sarebbero stati sommersi da commenti di amici e conoscenti, i quali, lungi dall'informarsi sul matrimonio e congratularsi con gli sposi, avrebbero rivolto agli stessi esclusivamente domande sull'episodio che aveva coinvolto i camerieri. In conseguenza di ciò, i coniugi avrebbero scelto di Parte_3 cambiare le proprie abitudini quotidiane di vita, evitando amici e parenti per paura di domande sul loro matrimonio.
In particolare, la sig.ra avrebbe sofferto maggiormente le Pt_2 conseguenze dell'accaduto, tanto da riportare disturbi di insonnia, scarso appetito e difficoltà di concentrazione al lavoro. Per tali motivi, la medesima si rivolgeva ad uno psichiatra, dott. il quale le Per_1 diagnosticava uno stato depressivo, e le prescriveva una cura a base di medicinali (all.4).
1.2 Tanto premesso, con pec del 25.09.2019, gli attori trasmettevano all'odierna convenuta una formale richiesta di risarcimento danni, diffidando la medesima “entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente a prendere contatto con l'intestato studio legale al fine di risolvere la questione in maniera bonaria.” (all. 1). Tuttavia, non essendo pervenuto alcun riscontro, gli istanti hanno promosso l'odierna azione giudiziaria, invocando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per le vicende descritte, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In particolare, i coniugi hanno dedotto di aver stipulato con Parte_3 la convenuta un contratto di prestazione d'opera (all. 2) “avente ad oggetto la cura e l'organizzazione della cerimonia nuziale e del banchetto che ne sarebbe seguito in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'evento
pag. 5/23 ufficiale e irripetibile che si andava a celebrare”. Ebbene, rispetto a tale accordo, l'organizzatrice dell'evento, sig.ra si sarebbe resa inadempiente, non avendo fatto uso della Controparte_6 specifica diligenza qualificata richiestagli ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c.: nello specifico, l'inadempimento contestato si sarebbe sostanziato
“proprio nella errata, inadeguata e superficiale scelta ed organizzazione del personale…” adibito al ricevimento, in quanto, alla luce della normativa applicabile in materia, il prestatore d'opera (id est il ristoratore), rivestendo una posizione di garanzia, avrebbe avuto l'obbligo – del tutto disatteso nel caso di specie – di tutelare anche l'incolumità fisica e psichica della propria clientela.
La condotta della convenuta è stata censurata, in particolare, ai sensi dell'art. 1228 c.c.: la società convenuta si sarebbe “avvalsa di personale negligente, inadeguato, e rissoso che ha messo a rischio l'incolumità di tutti gli invitati…”.
È stata dedotta anche la responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2049 c.c., in quanto la condotta illecita censurata sarebbe stata posta in essere “da soggetti inseriti nell'organizzazione della convenuta, soggetti alle sue direttive, economicamente dipendenti dalla stessa e sottoposti alla sua vigilanza”. La dedotta responsabilità, ad avviso degli attori, giustificherebbe la richiesta risarcitoria formulata, quantificata, per il danno patrimoniale, in € 22.000,00 (somma pari all'esatto importo corrisposto dagli sposi per la cerimonia nuziale del 27 luglio 2019), e per il danno non patrimoniale, da intendersi come danno da vita di relazione, danno di immagine, morale ed esistenziale, in complessivi € 150.000,00.
2. Si è costituita la convenuta, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la allo scopo Controparte_3 di essere da questa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile precedentemente stipulata con quest'ultima (doc. 2 della comparsa di costituzione).
Nel merito ha confermato che le nozze degli attori erano state pag. 6/23 effettivamente celebrate presso la propria struttura nella data e all'orario specificati dalla controparte. Ha precisato che gli stessi si erano allontanati dal ristorante alle ore 18:30 circa, per recarsi in altro luogo con il fotografo,
e che erano tornati in sede due ore dopo, ovvero intorno alle ore 20:30, ad aperitivo terminato, per fare ingresso nella sala adibita per la cena posta sul lato opposto della zona piscina, dove gli ospiti li stavano aspettando.
Ha dunque chiarito che tanto gli sposi quanto gli ospiti, contrariamente a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, non potevano essere stati presenti al momento in cui era scoppiata la lite tra i due camerieri, che, infatti, era avvenuta durante l'aperitivo e si era svolta all'interno dello spazio riservato allo sgombero delle pietanze, precluso ai non addetti da un muro dell'altezza di 2,5 metri circa.
Successivamente, gli sposi sarebbero stati avvisati di quanto accaduto dalla stessa organizzatrice, sig.ra e da stretti congiunti, i quali, erano CP_5 intervenuti per rassicurarli.
Il cameriere ferito, comunque in grado di camminare, sarebbe stato immediatamente soccorso dal personale del ristorante, che lo aveva accompagnato in una zona esterna alla struttura, lontana dai luoghi deputati al ricevimento degli ospiti, tramite un percorso defilato;
ciò al fine di garantire la massima discrezione. Ivi il ferito era stato raggiunto dall'ambulanza, nel frattempo sopraggiunta sul posto. Quanto all'intervento degli organi di polizia, la convenuta ha sostenuto che le operazioni dei militari nel corso della serata si erano svolte per una durata complessiva di circa un'ora, lontano dagli sguardi degli sposi e degli ospiti, impegnati con la cena nuziale.
Tanto chiarito, ad avviso del gestore del ristorante, la cerimonia si sarebbe svolta senza particolari problemi, concludendosi alle ore 3:30 circa del mattino del giorno seguente, quando gli sposi si erano recati alla reception per complimentarsi per la buona riuscita dell'evento e per saldare il conto.
In tale sede, nessuna contestazione sarebbe stata mossa nei confronti della struttura convenuta. Idem nei giorni successivi, visto che due giorni dopo il matrimonio, il sig si era limitato ad inviare alcuni messaggi Pt_1 whatsapp alla sig.ra al solo fine di chiedere dei documenti per la CP_5 regolarizzazione della SIAE (doc. 6), senza fare alcun riferimento pag. 7/23 all'episodio che aveva coinvolto i due camerieri. Tanto chiarito, la ha negato ogni responsabilità in Controparte_5 merito ai fatti per cui è causa, ritenendo di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni scaturenti dal contratto siglato con gli sposi.
Pertanto, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea e la conseguente richiesta risarcitoria avanzata, evidenziandone l'infondatezza e la pretestuosità.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita anche la eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'insussistenza della garanzia invocata dalla società convenuta chiamante, non avendo la stessa provveduto ad avvisare per iscritto l'Agenzia del sinistro entro tre giorni dalla conoscenza dell'evento, in violazione con quanto disposto dall'art. 1915, comma 2, c.c. e dalle norme contrattuali della richiamata polizza n. 1/60221/87/153985890 (Art.12.1 - Obblighi del
Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro – doc.4). Sempre in via preliminare, ha invocato l'applicabilità al caso di specie dei limiti di franchigia e/o di scoperto contrattualmente previsti.
Ha precisato, poi, che l'operatività della garanzia sarebbe stata comunque subordinata alla prova dell'effettiva esistenza del rapporto di dipendenza tra il ristorante e gli autori del fatto contestato.
Nel merito, invece, ha sostenuto l'infondatezza della domanda di risarcimento avanzata dagli attori, associandosi sul punto alle difese esposte dalla convenuta. CP_7
In via subordinata, infine, ha contestato l'ammontare del quantum debeatur, non essendo stata fornita dalla parte attrice né la prova concreta del danno patito dagli sposi, né la prova del nesso causale tra il danno e il comportamento illecito addebitato alla controparte.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova:
- interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, sig. CP_2
sentito in data 29.09.2022
[...]
- interrogatorio formale degli attori, sig.ri e Parte_1 [...]
, sentiti in data 29.09.2022 Pt_2
pag. 8/23 - esibizione dei filmati integrali del ricevimento registrati dal fotografo mediante supporto pen drive con sigillatura a firma del Testimone_1 medesimo a garanzia di eventuali manomissioni;
- esibizione di una dichiarazione proveniente dal Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Rocca di Papa che confermava l'intervento dei militari dell'Arma presso il in occasione degli eventi Controparte_5 di causa;
dei contratti attestanti il rapporto di dipendenza dei camerieri coinvolti nell'evento e dei libri unici del lavoro ad essi relativi;
- esame dei testi di parte attrice, sig.ri Testimone_2 Tes_3
, sentiti all'udienza del 05.10.2023; sig.ri e Testimone_4 Testimone_5
, sentiti all'udienza del 30.05.2024; Testimone_6
- esame dei testi di parte convenuta, sig.ri , , Testimone_1 Testimone_7
, sentiti all'udienza del 05.10.2023; sig.ri Testimone_8 Testimone_9
e sentiti all'udienza del 30.05.2024. Testimone_10
5. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data
12.12.2024, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
1. Al fine di valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate dagli attori, occorre preliminarmente procedere ad una analitica ricostruzione dei fatti per cui è causa, essendo il loro svolgimento parzialmente dibattuto.
Le parti, infatti, concordano nel riferire che in data 27.07.2019, a partire dalle ore 17:30, i sig.ri e si sposavano con Parte_1 Parte_2 rito civile presso il ristorante sito in Rocca di Controparte_5
Papa.
A tal fine stipulavano apposito contratto con la struttura convenuta (cd.
“contratto per evento” sub doc. 2 dell'atto di citazione); l'accordo scritto prevedeva l'organizzazione di una cena nuziale per un numero di invitati pari ad almeno 160 persone, con un prezzo pattuito di € 110,00 per ciascun ospite ed il versamento alla stipula della somma di € 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e penitenziale, con l'impegno di saldare il residuo corrispettivo pattuito entro la data delle nozze.
pag. 9/23 Il rito del matrimonio, officiato dall'allora Ministro della Difesa Elisabetta NT, si concludeva alle ore 18:30 circa, quando gli sposi si allontanavano con il fotografo per effettuare le foto di rito in altra location, per poi fare ritorno al ristorante in serata, raggiungendo gli invitati in zona piscina per la consumazione dell'aperitivo, e, successivamente, della cena, che veniva, invece, servita in una sala interna alla struttura.
Nel suddetto lasso temporale, ovvero nel periodo intercorrente tra l'allontanamento degli sposi al termine della celebrazione nuziale e il loro ritorno, si verificava un diverbio tra due camerieri del ristorante, che poi degenerava in vera e propria lite e si concludeva poco dopo con l'accoltellamento di uno dei due ad opera dell'altro rissante. Il fatto è pacifico, stante la concorde narrazione sul punto delle parti. Del resto, con dichiarazione del 21.12.2022 proveniente dalla Stazione dei
Carabinieri di Rocca di Papa, e depositata in atti dalla convenuta, il Comandante dava atto che i militari dell'Arma erano intervenuti nelle circostanze di luogo e di tempo esposte, e che, per tale vicenda, era stato aperto il procedimento penale n. 5416/19 RGNR e 5366/19 RG GIP presso la Procura della Repubblica di Velletri. Tuttavia, non veniva specificato né
l'orario a partire dal quale avevano avuto inizio le operazioni né quello in cui le stesse si erano concluse;
inoltre, non venivano fornite specifiche informazioni circa le modalità operative dei sopralluoghi e dei rilievi svolti.
1.1 Gli aspetti della vicenda sui quali le parti non concordano attengono, invece, all'esatta individuazione del luogo nel quale si è svolta la rissa e all'entità del coinvolgimento degli invitati.
Infatti, parte attrice sostiene che la lite tra i due camerieri si svolgeva durante l'aperitivo, precisamente nello spazio adiacente i tavoli dove erano posizionati gli invitati, “…che pian piano si accorgevano di quanto stava accadendo”, e “degenerava in una violenta colluttazione con piatti che cadevano, urla e improvvisamente uno dei camerieri coinvolto nella rissa prendeva un coltello e feriva gravemente il collega al petto. Tutto ciò alla presenza degli invitati che spaventati da quanto stava accadendo iniziavano a correre allontanandosi dai tavoli a bordo piscina. Seguivano scene di panico, piatti rovesciati, sedie per terra, bambini ed invitati che
pag. 10/23 urlavano e piangevano terrorizzati”. Immediatamente sarebbero intervenuti alcuni invitati, tra cui il fratello dello sposo, nonché gli uomini della scorta del Ministro, che sedavano la rissa, soccorrevano il ferito e chiamavano le autorità locali.
Tale versione dei fatti, secondo gli attori, troverebbe conforto nel video impresso sul supporto magnetico depositato in atti (CD all. 5), che veniva registrato da uno degli invitati nei momenti concitati della rissa, nonché nelle dichiarazioni degli attori, ascoltati in sede di interrogatorio formale in data 29.09.2022, e nelle deposizioni dei testi di parte attrice e, in particolare, dei sig.ri e , sentiti all'udienza del Testimone_2 Tes_3
05.10.2023. e del signor , sentito all'udienza del Testimone_6
30.05.2024.
Di tutt'altro avviso la convenuta, secondo cui, invece, “L'aggressione tra i due camerieri avveniva… all'interno dello spazio riservato al personale e precluso ai non addetti e adibito allo sgombero delle pietanze, completamente interdetto alla vista degli ospiti da un muro dell'altezza di circa 2,5 metri. Nessun ospite ha potuto assistere dunque all'aggressione e men che meno gli sposi che in quel momento non erano presenti nemmeno nella struttura.” (cfr. foto aeree del ristorante – doc. 3).
Tale narrazione troverebbe conferma, secondo la convenuta, in quanto dichiarato dai testi di parte ascoltati nelle citate udienze, vale a dire i sig.ri
, , , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
nonché nei video della cerimonia ripresi dal fotografo, sig. Tes_10
depositati in giudizio su ordine di esibizione del giudice. Testimone_1
Analizzando gli stessi, è possibile innanzitutto chiarire che i coniugi, subito dopo la cerimonia nuziale, si allontanavano dalla struttura per recarsi con il fotografo in altro luogo, per poi fare ritorno al ristorante soltanto in un secondo momento. Ne consegue che gli sposi, come riconosciuto dagli stessi attori in sede di interrogatorio formale e come confermato anche dalla loro legale nella missiva del 25.09.19 (doc. 4 atto di citazione), non potevano essere presenti al momento della rissa che vedeva coinvolti i due camerieri, né potevano assistere alle operazioni di soccorso e all'intervento dei Carabinieri.
Su tale aspetto, dunque, non sussiste contrasto.
pag. 11/23 1.2 Venendo, dunque, agli aspetti controversi, è stato esaminato il video impresso su supporto magnetico – CD, della durata di circa 32 secondi, ripreso da uno degli invitati alla cerimonia e allegato all'atto di citazione.
Si ritiene che il filmato non sia idoneo a provare che la rissa si sia svolta nelle circostanze di luogo e con le ripercussioni descritte nell'atto di citazione.
In particolare, quanto al primo aspetto, il video riproduce, attraverso una siepe, un gruppo di uomini, presenti dall'altra parte della siepe e con le spalle alla siepe - dunque non chiaramente identificabili -, che trattiene un uomo, verosimilmente uno dei rissanti, di cui si nota solo il capo;
sullo sfondo, invece, nell'ultima parte del video, si scorgono il cuoco, che si distingue chiaramente in quanto ripreso frontalmente, vestito con la tipica divisa bianca e con un vistoso cappello da chef dello stesso colore, e altre due persone poste al suo fianco, presumibilmente camerieri, in quanto vestiti in modo identico, con papillon rosso, ripresi nell'atto di aiutare una persona riversa a terra a rialzarsi, verosimilmente l'altro rissante, che tuttavia rimane nascosto, coperto da alcune foglie di un cespuglio che si sovrappongono alla sua figura. Quindi il video ritrae un momento successivo a quello in cui si è consumata la lite, in quanto i due rissanti risultano essere già stati separati. Il che conferma quanto riferito dal teste ovvero il cuoco ripreso anche nel video, ad avviso del quale Tes_7 qualche invitato si era avvicinato solo dopo che i due rissanti erano stati separati dal personale del ristorante o, quanto meno, il filmato non dimostra il contrario, ovvero che i due rissanti sono stati separati dagli stessi invitati
(vedi oltre).
Venendo alle deposizioni rese dai testi di parte attrice presenti il giorno del matrimonio, gli stessi hanno asserito, in conformità a quanto descritto dagli sposi, che la lite si svolgeva alla presenza degli invitati nello spazio adiacente la zona piscina;
in particolare, il sig. fratello Testimone_2 della sposa, ha riferito: “ero dall'altra parte della piscina;
ho sentito urla corali e ho assistito alla scena di due camerieri con camicie insanguinate e strappate e gli invitati che cercavano di calmarli;
prima delle urla era in piedi vicino al mio tavolo e poi in piedi mi sono recato sulla scienza
pag. 12/23 [rectius scena] dove sono rimasto in piedi”; la rissa si è svolta “…a tre metri dal buffet in una zona visibile dalla piscina;
io avevo il tavolo distante ma altri invitati avevano il tavolo vicino al luogo dove c'è stata la rissa”. Il IG. , anch'egli invitato, ha dichiarato: “ho sentito Tes_3 delle grida in lontananza;
io ero dall'altra parte della piscina ho sentito le urla, mi sono avvicinato verso il buffet e ho visto un capannello di persone;
e poi ho visto i due camerieri che colluttavano, c'era sangue e camicie strappate. Sono intervenuto per separarli insieme ad altri che già erano intervenuti”. Il IG. , altro invitato, ha riferito: “ho Testimone_6 visto un parapiglia laterale alla piscina e poiché ho visto alcuni conoscenti, mi sono avvicinato perché pensavo che la lite li riguardasse;
quando mi sono avvicinato ho visto che la lite riguardava tre camerieri, di cui uno per terra sanguinante, un altro con ferite in volto e un altro con la giacca strappata, senza una manica. La lite era ancora in corso e gli ospiti del matrimonio, gente che conoscevo, erano coinvolti nel parapiglia generale”; ADR: “io stavo nella zona tavoli a bordo piscina. Stavo in piedi
e avevo i miei figli vicino;
ho sentito schiamazzi e rumori vari e con
l'occhio ho visto il capannello di persone, mi sono avvicinato ed ho visto la scena che ho descritto. Tra i coinvolti nel parapiglia c'era il fratello dello sposo, che veniva strattonato;
c'erano uomini e donne e bambini nella zona ed erano coinvolti nella lite anche ospiti e altri camerieri che tentavano di placare la lite. Io ho chiesto alle persone che erano lì cosa stesse succedendo, ma c'era così tanta gente che non sono riuscito ad arrivare a coloro che stavano litigando per separarli;
sono però riuscito a vedere i camerieri coinvolti”.
I testi di parte convenuta, invece, hanno riferito che la rissa avveniva all'interno dello spazio adibito allo sgombero delle pietanze, dunque riservato al personale e precluso ai non addetti, giusta la presenza di un muro dell'altezza di circa 2,5 metri. In particolare, il sig. Testimone_7 ha sostenuto: “ero presente, mi trovavo insieme ad un collega a tagliare il prosciutto davanti al muro dietro il quale si è verificato il litigio dei due camerieri;
io mi trovavo dove stava il buffet;
il buffet era cominciato da poco;
ho sentito cascare una fiamminga da sbarazzo cioè di acciaio;
ho sentito questo rumore e quindi sono andato dietro al muro ed ho visto che
pag. 13/23 c'erano due camerieri con altri colleghi che bisticciavano;
appena arrivati abbiamo notato che un mio collega stava cercando di placare la situazione
e piano piano siamo riusciti a separare i due litiganti;
poi, quando ci siamo accorti che uno dei due aveva la camicia sporca di sangue lo abbiamo portato via;
è passato vicino al buffet, cercando di evitare che fosse visto dagli invitati, per arrivare alla cassa che sta lontano;
poi sono entrato in cucina e non so cosa sia successo dopo”; “…quella zona è separata da dove stavano gli invitati sia dal muro che da una siepe che fa Testim da corridoio”; la posizione dei tavoli degli invitati rendeva impossibile agli invitati di vedere ciò che accadeva aldilà del muro;
posso dire che nel momento del litigio si è creata della confusione e forse questo può aver attirato l'attenzione degli invitati;
nessun invitato tuttavia è intervenuto a sedare il litigio, così ricordo;
adr: solo il personale della
Foresta è intervenuto a sedare il litigio…”. Il sig. ha Testimone_8 dichiarato: “ADR: vero;
tra la zona dove c'erano gli invitati e quella dove si è verificato il litigio c'è un muro, una siepe ed il tavolo buffet in questo ordine partendo dalla zona dove si è verificato il litigio”.
A fronte del contrasto tra quanto dichiarato dai testi di parte attrice, per i quali la lite era avvenuta al cospetto degli invitati, seminando ovunque il panico, e quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, che invece hanno smentito la circostanza, sostenendo che la lite aveva avuto luogo in uno spazio destinato allo sgombero delle pietanze, attirando la curiosità solo di qualche invitato, che si era avvicinato richiamato dal trambusto, peraltro, subito allontanato dal personale del ristorante, è necessario apprezzare la credibilità delle deposizioni “in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato
a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 15270/2024). Dal filmato depositato risulta che la scena della lite sia da collocarsi nel punto segnalato nelle foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. n. 3) e ritratto dalle foto di pag. 3 e 9 del doc. 2 depositato da parte attrice;
a pag. 9 la foto ritrae il luogo in maniera più ravvicinata: si nota pag. 14/23 nell'ordine e a partire dal margine destro della foto (per chi guarda) il muro, la siepe e il gazebo a copertura del tavolo buffet;
lo stesso luogo si può vedere poi dalla foto a pag. 6 lato destro (per chi guarda).
Il luogo così individuato, infatti, corrisponde a quello ritratto dal video. Nel video, invero, si nota la siepe ma non il muro. Ciò in quanto, come si evince dalle foto sopra richiamate, la siepe ed il muro, pur collocati in parallelo, non si sviluppano per lunghezze del tutto collimanti: il muro si estende di più verso destra, mentre la siepe di più verso sinistra e vanno a formare un corridoio solo per la parte in cui corrono in parallelo;
la ripresa del video è stata effettuata sul lato sinistro della siepe, ovvero nella parte che non coincide con il muro ed è questo il motivo per cui il muro non risulta riprodotto nel video. Che si tratti dello stesso luogo, lo si desume, comunque, anche dalla presenza dell'ombrellone, in parte ripreso nel video,
e dalla presenza di una struttura divisoria in tela aperta su un lato, che nella foto a pag. 9 del doc. 2 è vuota, mentre nel video è parzialmente riempita da cassette colorate, probabilmente destinate a derrate alimentari. La presenza di tale struttura, inoltre, conferma che la zona non era destinata agli invitati ma solo al personale di servizio e risultava interdetta alla vista degli invitati, oltre che dal banco buffet, dalla siepe e dal muro.
La lite, dunque, non si è svolta in uno spazio adibito agli invitati e sotto i loro occhi. La presenza di alcuni invitati, confermata anche dal video allegato dagli attori, si spiega, perché, come riferito dal teste Tes_7 qualche ospite, allertato dal parapiglia, si sarebbe avvicinato al luogo riservato agli addetti del ristorante ed in cui si era consumata la lite;
del resto, anche i testi di parte attrice, riferiscono di essersi avvicinati perché richiamati dal trambusto ed il video depositato dagli attori, come anticipato, conferma la circostanza o, comunque, non la smentisce. Dallo stesso video, inoltre, si sente chiaramente una voce che invita gli ospiti intervenuti ad allontanarsi da quel luogo: “signori andate per cortesia”, ulteriore conferma che non si trattava di spazio a loro adibito.
1.3 Venendo alle ripercussioni che la lite avrebbe prodotto sugli invitati, dal video esaminato non si percepisce, nemmeno tra i pochi invitati presenti al tafferuglio, la sensazione di panico descritta dagli attori e dai pag. 15/23 testi dai medesimi indicati, tant'è che nella parte finale del video, gli ospiti
(tra i quali l'autore del video), seguendo l'invito, si allontanano serenamente;
circostanza confermata da un leggero riso che si sente immediatamente prima della fine del filmato. Che il numero di ospiti coinvolti fosse esiguo è lo stesso teste di parte attrice a Tes_6 confermarlo, avendo riferito che “il capannello di persone riguardava un numero approssimativo superiore a 5 e inferiore a 15”, tra camerieri ed ospiti, e si consideri che questi ultimi erano presenti ai festeggiamenti in non meno di 160 unità, come da contratto in atti.
Comunque, dal video non si vedono le scene di panico diffuso riferite dai testi di parte attrice, né “bambini uomini e donne” correre, strillare e piangere come dichiarato dal teste fratello e cognato, Pt_2 rispettivamente, della sposa e dello sposo.
Dubbi, dunque, si nutrono anche per le altre circostanze riferite dai testi di parte attrice, le quali, peraltro, ove non altrimenti smentite, non hanno comunque trovato conferma in riscontri oggettivi.
Ci si riferisce alla circostanza che il cameriere ferito sia stato effettivamente accompagnato presso il luogo dove nel frattempo erano giunti i soccorsi, passando tra gli invitati, anziché tramite il percorso defilato, precluso ai non addetti, indicato dai testi di parte convenuta (cfr. foto aeree del ristorante allegate alla comparsa di costituzione).
Risulta invero difficilmente credibile il fatto che il ferito abbia raggiunto il luogo in cui era sopraggiunta l'ambulanza passando per la piscina, o comunque, attraverso i tavoli degli ospiti, specie se si considera che il mezzo di soccorso, ovvero l'ambulanza, era giunto nella zona indicata dalla convenuta (cfr. foto aeree), ovvero in uno spazio collocato sul lato opposto della struttura ove si stava festeggiando il matrimonio. Più credibili, anche in tal caso, risultano le circostanze riferite dai testi di parte convenuta. Il teste ha dichiarato: “… altri colleghi che lavorano lì mi hanno Tes_7 spiegato che l'ambulanza è arrivata nel parcheggio dei dipendenti, dove tra l'altro abbiamo trovato la panciera del ragazzo;
non ricordo i nomi dei colleghi che me lo hanno detto ma ricordo la panciera…non ho accompagnato io il ferito fuori verso la cassa, ma quando è uscito indossava la giacca da cameriere chiusa e abbottonata, la ferita non si
pag. 16/23 vedeva e nemmeno il sangue si vedeva con la giacca chiusa. Il ferito stava benissimo o almeno non appariva che stava male”. Nello stesso senso il teste ha riferito: “io ho visto il ferito arrivare nella hall praticamente CP_5 da solo;
aveva la giacca e la camicia bianca e non erano evidenti segni di colluttazione a parte il fatto che appariva scosso…dalla hall la signor
lo ha accompagnato in prossimità del terzo cancello della CP_6 struttura che è il più lontano dall'ingresso principale, ovvero in uno spazio collocato sul lato opposto della struttura ove si stava festeggiando il matrimonio”. È rimasta priva di ulteriori riscontri probatori anche la circostanza riferita dagli attori, secondo cui il cameriere ferito sarebbe stato soccorso dall'eliambulanza e così trasportato all'ospedale; nessun teste ha confermato la circostanza né l'episodio è in altro modo emerso in sede di istruttoria.
Neppure le descritte scene di panico diffusesi tra gli invitati hanno trovato riscontro in altri elementi probatori. Al contrario, i video della intera cerimonia girati dal fotografo non riproducono alcuna di tali Tes_1 situazioni. Peraltro, le riprese aeree del drone, che registrano dall'alto la zona piscina nel corso dell'aperitivo, mostrano un'atmosfera serena e tranquilla, con gli invitati seduti ai tavoli e con bambini che corrono verso il drone salutando con le mani. Anche il ritorno degli sposi presso la struttura, che, secondo gli attori, veniva ignorato dagli invitati a causa di quanto accaduto poc'anzi, è stato, in realtà, accolto con giubilo dai presenti.
L'episodio, infatti, pure ripreso dal drone, mostra l'arrivo degli sposi, che scesi dall'auto e salite le scale che portano alla piscina, vengono accolti da un applauso degli astanti. Dopodiché il personale del ristorante porge loro dei calici per un brindisi;
segue un ulteriore applauso al cui termine gli sposi vengono accompagnati ad un tavolo per la consumazione dell'aperitivo.
È stato smentito il descritto abbandono di massa della cerimonia, che sarebbe avvenuto, a detta degli attori, subito dopo il taglio della torta. Dai suddetti video si evince, infatti, che la partecipazione alla festa nuziale da parte degli invitati è stata massima e costante per tutta la durata dei festeggiamenti, ivi compresa la parte finale dell'evento, protrattasi fino a pag. 17/23 tarda notte. Ciò si evince dalle ulteriori scene riprese dal fotografo Tes_1 successive al taglio della torta, nelle quali è possibile intravedere numerosi invitati cimentarsi in canti e balli in compagnia degli sposi. Ancora, dall'esame dei già menzionati video non è possibile scorgere l'invasiva presenza dei Carabinieri descritta da parte attrice e dai testi da questa indicati. Come già chiarito in precedenza, infatti, il luogo in cui verosimilmente erano posizionate la vettura dei Carabinieri e l'autoambulanza in occasione del sinistro in oggetto, è da collocarsi sul lato opposto a quello sul quale insiste la piscina, dunque ben oltre la sala deputata alla cena. Sul punto, il teste di parte convenuta, il fotografo ha così dichiarato: “non mi sono reso conto che ci fosse Tes_1
l'ambulanza né un ferito”; “io ho solo notato nel parcheggio che c'era un'auto dei carabinieri parcheggiata e non so se dentro ci fosse qualcuno;
non ho visto altre persone in divisa”. Analoghe affermazioni sono stare rese anche dai testi (“io [i Carabinieri] li ho visti passare Testimone_7 solo avanti alla cucina”), (“Vero è che l'intervento degli Testimone_8 organi di polizia avveniva solo nel corso della cena con la massima discrezione e le operazioni, durate circa un'oretta, si svolgevano lontano dagli occhi degli ospiti e degli sposi che non solo non hanno potuto assistere al fatto, ma neppure successivamente alle operazioni di polizia, essendo impegnati a consumare la cena nuziale”. ADR: è vero;
ero presente e ho verificato quanto riferito), (“E' vero, quando Testimone_9 sono arrivato al ristorante era l'ora di cena e c'era una volante nel parcheggio e quando sono entrato nella hall gli ospiti si stavano spostando verso la sala della cena che è un luogo lontano dalla piscina…”),
[...]
(“Quando sono arrivato, gli ospiti erano già dentro ed i Tes_10 carabinieri sotto al muro di cui ho detto, quindi è vero”), nonché dal teste di parte attrice (“le forze dell'ordine erano presenti Testimone_6 all'esterno della struttura e poco prima dei tavoli. Facevano rilievi.
Mettevano numeri e letterine”). Tali testimonianze, unitamente al mancato riscontro nei video depositati in atti della presenza di personale delle forze dell'ordine e/o del 118, lasciano supporre che il regolare andamento della cerimonia nuziale non sia stato affatto disturbato o compromesso dall'intervento di soggetti terzi.
pag. 18/23 In generale, dunque, può dirsi che i video estrapolati dalla cerimonia restituiscono l'idea di un matrimonio celebrato a pieno, con la partecipazione di un gran numero di invitati ripresi in momenti di leggerezza e di festa tipici di questi eventi. Invero, in nessuno dei tanti filmati analizzati è possibile scovare momenti di tristezza, di scoramento o di isteria collettiva. Non si scorgono scene di panico o di pianto tra gli invitati, bensì di pura felicità e spensieratezza, come può evincersi, ad esempio, dalle scene di danza, di canto al karaoke, dai tradizionali lanci del bouquet e della giarrettiera, e così via.
In tal senso ha poi testimoniato l'autore dei video, il fotografo Tes_1
il quale ha dichiarato: “quando sono arrivato al ristorante non mi
[...] sono accorto di nulla;
per me era un matrimonio normalissimo;
ho seguitato a fare foto agli sposi senza accorgermi di nulla;
gli sposi erano normali, non erano arrabbiati né piangevano, almeno per quello che ho visto io;
appena arrivati gli sposi hanno fatto il brindisi tra di loro, dopo sono andati dove stavano gli invitati, a venti metri di distanza;
dopo il brindisi degli sposi io sono rimasto lì nei pressi e non ho notato nulla di strano o diverso dal solito. Non ho notato un particolare clima di tensione”; e ancora: “sono stato quasi sempre vicino agli sposi, ma può capitare che vado al bagno o che stia mangiando, tendenzialmente sto con loro.”.
2. Tanto chiarito in punto di fatto, ne consegue il rigetto della domanda attorea. I coniugi avevano, infatti, dedotto l'inadempimento Parte_3 contrattuale della convenuta, sul presupposto che il ristoratore non avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, in particolare per aver ingaggiato per il ricevimento personale di sala non adeguato al compito richiesto, nonché per non aver adeguatamente garantito l'incolumità degli ospiti posti sotto la sua tutela.
Al riguardo, si ritiene, invece, che abbia Controparte_5 correttamente eseguito le proprie obbligazioni scaturenti dal cd. “contratto per evento” stipulato con gli attori (doc. 2 dell'atto di citazione).
Ed infatti, entrambe le parti concordano nel riferire che il matrimonio in pag. 19/23 oggetto veniva regolarmente celebrato presso la struttura convenuta alla data e all'orario prestabiliti.
I video analizzati dimostrano, poi, che anche la successiva cena si svolgevano senza particolari problemi secondo le modalità convenute.
Soltanto nel corso dell'aperitivo si verificava il descritto, spiacevole, episodio che vedeva coinvolti i due camerieri del ristorante.
La suddetta circostanza, tuttavia, non risulta aver inciso sulla buona riuscita dell'evento.
L'esatto adempimento, dunque, risulta adeguatamente dimostrato soprattutto, lo si ripete, dai video realizzati dal fotografo degli sposi e dalle dichiarazioni dal medesimo rilasciate quando è stato escusso come teste.
Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, secondo cui
“…il servizio ai tavoli è stato spesso rallentato in quanto i camerieri feriti sono stati trasportati in ospedale e il resto del personale si assentava in quanto chiamato dalle forze dell'ordine per rendere la loro testimonianza sui fatti accaduti durante il ricevimento nuziale…”, le risultanze istruttorie, per come sopra analizzate, hanno provato che l'originario programma dell'evento non è stato affatto rallentato e compromesso dall'imprevisto occorso.
I video analizzati sul punto risultano decisivi e comunque hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, la cui attendibilità è stata già vagliata in merito alle altre circostanze contestate. In particolare, il teste ha riferito: “quella sera siamo andati via a Tes_7 mezzanotte e trenta subito dopo aver servito i dolci, in una sala diversa da quella della cena, lo ricordo perché è la sala vicina alla cucina;
ADR: io mi sono occupato di montare la torta e se sono andato via a mezzanotte e mezza significa che poco prima avevo servito la torta, intorno alle 23:30-
24, più o meno, di solito questi sono gli orari. Io ho solo montato la torta a non l'ho portata in sala”; il teste (il fotografo): “non ricordo Tes_1 quando sono andato via, ma era dopo la torta;
la torta è stata tagliata a mezzanotte / l'una non ricordo, ma era più tardi delle 23. Fino a quel momento non ho notato nulla di diverso dal solito”; il teste addetto Tes_10 ai fuochi di artificio: “Io sono andato via senza fare i fuochi perché le condizioni meteo non li consentivano;
sono uscito diverse volte fuori per
pag. 20/23 verificarlo; a tal fine mi sono interfacciato con i ragazzi che avrebbero servito e allestito la torta ed i dolci;
quando sono andato via stavano allestendo la sala per i dolci nella sala vicino alla piscina;
… per tutto il periodo che ho aspettato non ho visto forze dell'ordine entrare in sala.
ADR: non ricordo quando sono andato via, ma era almeno mezzanotte”. Lo stesso attore riferisce, poi, di aver pagato il saldo del corrispettivo alla fine dei festeggiamenti, “non prima delle 2:45”. Ne consegue che gli sposi, dopo che erano stati serviti i dolci, intorno alla mezzanotte e trenta, si sono trattenuti per almeno altre due/tre ore, con ciò sostanzialmente confermando la versione sostenuta dalla convenuta e dai testi dalla medesima indicati, secondo cui la festa sarebbe terminata alle 3:30 (teste
“sono rimasto fino alla 3:30 e anche oltre;
verso le 3.30 erano una CP_5 quarantina di ospiti, molti erano andati via dopo i dolci, intorno all'una di notte”). Anche in tal caso, il contrasto con quanto riferito dal teste il quale, Pt_2 alla domanda: “Vero che la serata si è conclusa con pochi intimi rimasti”, ha risposto: “sì è vero, eravamo circa 15; siamo rimasti in 15 già dalle
22:30/23 io stavo con mio padre che era scosso. ADR: il taglio della torta si è verificato prima che rimanessimo in 15; il taglio della torta si è verificato prima delle 22:30/23” e dal teste , conferma Tes_3
l'inattendibilità delle circostanze dai medesimi riferiti, evidentemente compromessa dalla vicinanza affettiva agli attori. Le dichiarazioni dei suddetti testi, del resto, non collimano nemmeno con quelle degli attori;
la sposa, infatti, nel rispondere al capo 12), ha riferito che il buffet dei dolci sarebbe stato servito in ritardo, dunque non, come sostiene il teste Pt_2
“prima delle 22.30/23:00”, mentre lo sposo, ha parlato di almeno 25 invitati rimasti fino a tardi, non 15 come indicato dal teste.
Ad ulteriore conferma delle conclusioni esposte, si osserva che, come evidenziato dalla convenuta, al termine della cerimonia non risulta siano state sollevate contestazioni e/o rimostranze rivolte alla sig.ra o, in CP_5 generale, al personale della struttura.
La convenuta ha evidenziato, infatti, che il conto del banchetto è stato pagato integralmente dallo sposo alla fine dei festeggiamenti, senza riserve,
e che, nei giorni seguenti, e precisamente in data 29.07.2019, il sig. Pt_1
pag. 21/23 aveva contattato via whatsapp la sig.ra solo al fine di richiederle CP_5 informazioni utili per la regolarizzazione della SIAE (doc. 6 della comparsa di costituzione).
Tali elementi, invero, non contestati dalla controparte, inducono a ritenere che gli sposi fossero soddisfatti dell'organizzazione della cerimonia, conservando tale impressione anche nei giorni immediatamente successivi.
In conclusione, può dirsi che la società convenuta ha dimostrato di aver adempiuto correttamente alla sua prestazione, avendo provveduto, nonostante l'imprevisto, alla corretta erogazione del servizio, salvaguardando l'incolumità fisica degli avventori e la buona riuscita della festa.
3. Quanto all'ulteriore danno lamentato dagli sposi, consistente nella indesiderata esposizione mediatica sofferta a causa della diffusione della notizia dell'accoltellamento su diversi quotidiani e siti web, si osserva in via assorbente, al fine di escluderne la ricorrenza, che in nessuno degli articoli allegati è possibile rinvenire il nome degli sposi, o anche una fotografia che li ritrae. Ad essere rappresentata, infatti, è per lo più l'immagine dell'allora Ministro Elisabetta NT, la cui figura viene messa in risalto, evidentemente, per l'importanza del ruolo ricoperto e per la singolarità dell'episodio accaduto in sua presenza.
Infine, si ritiene che sia da imputarsi più alla scarsa sensibilità degli invitati che al ristoratore, il fatto che, nei giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, gli ospiti si rivolgessero agli sposi solo al fine di rammentare lo spiacevole episodio.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in difetto di prova del danno lamentato, la domanda svolta dagli attori, in tutte le sue declinate qualificazioni, va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa in favore della convenuta ed ai valori minimi in favore della terza chiamata per il minor impegno professionale profuso.
pag. 22/23
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta e della terza chiamata in causa delle spese di lite che si liquidano, rispettivamente, in euro 14.103,00 ed in euro 7.052,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Velletri, 24/03/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 23/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 958/2020, promossa da:
i sig.ri (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) il 03.06.1977 e residente in [...], e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04.01.1986 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Cori (LT), Via Vallerita n. 16, presso lo studio dell'avv. Lina Foschi (C.F. ), con indirizzo C.F._3 telematico pec: Email_1
- ATTORI
contro
la (P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. sedente per la carica in Rocca di Papa CP_2 alla Via dei Laghi Km. 12,00, difesa e rappresentata dall'avv. Piero Faletti
(C.F. ), e con lui elettivamente domiciliata in C.F._4
Frascati, Via Cavour n. 15, presso lo studio dell'avv. Elga Pasquarelli, con indirizzo telematico pec: ; Email_2 - CONVENUTA
nonché nei confronti di
(C.F. e P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del suo procuratore ad negotia Dr. ed elettivamente domiciliata CP_4 in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli Avv.ti
Marco Ferraro (C.F. ) e Stefano Giove (C.F. C.F._5
, con indirizzi telematici pec: C.F._6
, Email_3
; Email_4
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectis 1)
[... accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, per non aver realizzato l'evento commissionato, ovvero il matrimonio dei IG.ri e e per l'effetto condannare la Pt_1 Pt_2 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dai coniugi
e , quantificabile in € 22.000,00 Parte_1 Parte_2
(ventiduemila/00) ovvero in quella maggiore o minore somma ricevuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta in primis ai sensi dell'art. 2049 cc ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 cc per l'effetto in Controparte_5 persona del legale rappresentante pt al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dagli attori che si quantificano in una somma non inferiore a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) cadauno e quindi per un totale non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) o in quella somma che l'Ill.mo giudice riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
pag. 2/23 Parte convenuta: “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di alcuna responsabilità a carico della e per Controparte_5
l'effetto rigettare la richiesta risarcitoria di parte attrice in quanto infondata. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa attorea, condannare
[...]
a garantire e a manlevare l'odierna comparente per Controparte_3 ogni somma che questa fosse condannata a pagare. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e accessori di legge.”. La terza chiamata in causa: “1) Rigettare la proposta domanda di malleva per insussistenza della garanzia assicurativa medesima, con vittoria, nei confronti del chiamante, di spese, diritti ed onorari di giudizio, con le maggiorazioni ex art. 14 DM. 127/04, Iva e Cpa come per legge;
2)
Rigettare la domanda principale proposta perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata con vittoria, nei confronti dell'attore, di spese, diritti ed onorari di giudizio, con le maggiorazioni ex art. 14 DM. 127/04, Iva e Cpa come per legge;
3) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dall'attore nonché di accoglimento della domanda di malleva contenere il risarcimento eventualmente dovuto nei limiti delle somme assicurate così come risultanti dalla polizza e con applicazione della franchigia e/o scoperto da questa previsti da da computarsi ad esclusivo carico dell'assicurato, e con integrale compensazione, in questo caso, delle spese processuali tra le parti. Chiede che la causa, matura per la decisione, venga assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 hanno esposto di essersi sposati con rito civile in data Parte_2
27.07.2019, con cerimonia tenutasi, a partire dalle ore 17:30, presso il giardino del ristorante sito in Rocca di Papa, Via Controparte_5 dei Laghi km 12,00, ed officiata dall'allora Ministro della Difesa Elisabetta
pag. 3/23 NT.
Terminata la funzione nuziale alle ore 18:30 circa, gli invitati, nel frattempo recatisi a bordo piscina per l'aperitivo, in attesa degli sposi allontanatisi per le foto di rito, avrebbero assistito, loro malgrado, ad una accesa discussione intercorsa fra due camerieri dipendenti del ristorante, che degenerava, poco dopo, in una vera e propria rissa, conclusasi con l'accoltellamento di uno dei due ad opera del collega. La colluttazione si sarebbe svolta “nello spazio adiacente i tavoli dove erano posizionati gli ospiti”, ed avrebbe visto il coinvolgimento di alcuni invitati, tra i quali il fratello dello sposo, nonché degli uomini della scorta del Ministro, tutti intervenuti per sedare la rissa, soccorrere il ferito e chiamare i soccorsi. Detta descrizione dell'evento troverebbe conferma nel video impresso sul supporto magnetico depositato in atti (CD all. 5).
Successivamente, sarebbero giunti sul posto i Carabinieri del Comando di Rocca di Papa nonché l'eliambulanza, il cui intervento si rendeva necessario a causa della gravità delle ferite riportate dal cameriere (perforazione del polmone), il quale veniva trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. I sopralluoghi dei militari si sarebbero protratti per tutta la durata della cerimonia, concludendosi soltanto a notte inoltrata.
Orbene, secondo la prospettazione di parte attrice, gli eventi descritti avrebbero irrimediabilmente compromesso la buona riuscita della cerimonia nuziale, rovinando definitivamente l'atmosfera di festa e di gioia tipica di queste occasioni. Ed infatti, nonostante la serata, poi, fosse proseguita fino alla sua naturale conclusione, avvenuta alle prime ore del mattino del giorno seguente, in ossequio a quanto programmato con la struttura ospitante, le spiacevoli circostanze occorse avrebbero profondamente segnato l'umore sia degli sposi che degli invitati. In particolare, questi ultimi, fortemente scossi dalla scena cui avevano assistito nel pomeriggio, si sarebbero resi protagonisti di “scene di paura e isterismo”, ed avrebbero manifestato più volte nel corso della serata l'intento di “abbandonare il ricevimento nuziale e soltanto le insistenze dei familiari degli stessi sposi evitava che ciò accadesse”. Gli strascichi dell'evento si sarebbero protratti anche nelle settimane e nei pag. 4/23 mesi successivi, attesa la forte risonanza mediatica della vicenda, che veniva diffusa da molti giornali e telegiornali, anche nazionali, considerata la presenza alla cerimonia del Ministro della Difesa NT (all. 3).
La circostanza avrebbe notevolmente inciso sul benessere psicologico degli sposi, la cui immagine e reputazione sarebbero state gravemente compromesse. Anche durante la luna di miele, la sposa avrebbe manifestato continuamente sentimenti di tristezza ed angoscia;
inoltre, nei giorni successivi, i coniugi sarebbero stati sommersi da commenti di amici e conoscenti, i quali, lungi dall'informarsi sul matrimonio e congratularsi con gli sposi, avrebbero rivolto agli stessi esclusivamente domande sull'episodio che aveva coinvolto i camerieri. In conseguenza di ciò, i coniugi avrebbero scelto di Parte_3 cambiare le proprie abitudini quotidiane di vita, evitando amici e parenti per paura di domande sul loro matrimonio.
In particolare, la sig.ra avrebbe sofferto maggiormente le Pt_2 conseguenze dell'accaduto, tanto da riportare disturbi di insonnia, scarso appetito e difficoltà di concentrazione al lavoro. Per tali motivi, la medesima si rivolgeva ad uno psichiatra, dott. il quale le Per_1 diagnosticava uno stato depressivo, e le prescriveva una cura a base di medicinali (all.4).
1.2 Tanto premesso, con pec del 25.09.2019, gli attori trasmettevano all'odierna convenuta una formale richiesta di risarcimento danni, diffidando la medesima “entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente a prendere contatto con l'intestato studio legale al fine di risolvere la questione in maniera bonaria.” (all. 1). Tuttavia, non essendo pervenuto alcun riscontro, gli istanti hanno promosso l'odierna azione giudiziaria, invocando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per le vicende descritte, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
In particolare, i coniugi hanno dedotto di aver stipulato con Parte_3 la convenuta un contratto di prestazione d'opera (all. 2) “avente ad oggetto la cura e l'organizzazione della cerimonia nuziale e del banchetto che ne sarebbe seguito in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'evento
pag. 5/23 ufficiale e irripetibile che si andava a celebrare”. Ebbene, rispetto a tale accordo, l'organizzatrice dell'evento, sig.ra si sarebbe resa inadempiente, non avendo fatto uso della Controparte_6 specifica diligenza qualificata richiestagli ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c.: nello specifico, l'inadempimento contestato si sarebbe sostanziato
“proprio nella errata, inadeguata e superficiale scelta ed organizzazione del personale…” adibito al ricevimento, in quanto, alla luce della normativa applicabile in materia, il prestatore d'opera (id est il ristoratore), rivestendo una posizione di garanzia, avrebbe avuto l'obbligo – del tutto disatteso nel caso di specie – di tutelare anche l'incolumità fisica e psichica della propria clientela.
La condotta della convenuta è stata censurata, in particolare, ai sensi dell'art. 1228 c.c.: la società convenuta si sarebbe “avvalsa di personale negligente, inadeguato, e rissoso che ha messo a rischio l'incolumità di tutti gli invitati…”.
È stata dedotta anche la responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 2049 c.c., in quanto la condotta illecita censurata sarebbe stata posta in essere “da soggetti inseriti nell'organizzazione della convenuta, soggetti alle sue direttive, economicamente dipendenti dalla stessa e sottoposti alla sua vigilanza”. La dedotta responsabilità, ad avviso degli attori, giustificherebbe la richiesta risarcitoria formulata, quantificata, per il danno patrimoniale, in € 22.000,00 (somma pari all'esatto importo corrisposto dagli sposi per la cerimonia nuziale del 27 luglio 2019), e per il danno non patrimoniale, da intendersi come danno da vita di relazione, danno di immagine, morale ed esistenziale, in complessivi € 150.000,00.
2. Si è costituita la convenuta, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la allo scopo Controparte_3 di essere da questa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile precedentemente stipulata con quest'ultima (doc. 2 della comparsa di costituzione).
Nel merito ha confermato che le nozze degli attori erano state pag. 6/23 effettivamente celebrate presso la propria struttura nella data e all'orario specificati dalla controparte. Ha precisato che gli stessi si erano allontanati dal ristorante alle ore 18:30 circa, per recarsi in altro luogo con il fotografo,
e che erano tornati in sede due ore dopo, ovvero intorno alle ore 20:30, ad aperitivo terminato, per fare ingresso nella sala adibita per la cena posta sul lato opposto della zona piscina, dove gli ospiti li stavano aspettando.
Ha dunque chiarito che tanto gli sposi quanto gli ospiti, contrariamente a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, non potevano essere stati presenti al momento in cui era scoppiata la lite tra i due camerieri, che, infatti, era avvenuta durante l'aperitivo e si era svolta all'interno dello spazio riservato allo sgombero delle pietanze, precluso ai non addetti da un muro dell'altezza di 2,5 metri circa.
Successivamente, gli sposi sarebbero stati avvisati di quanto accaduto dalla stessa organizzatrice, sig.ra e da stretti congiunti, i quali, erano CP_5 intervenuti per rassicurarli.
Il cameriere ferito, comunque in grado di camminare, sarebbe stato immediatamente soccorso dal personale del ristorante, che lo aveva accompagnato in una zona esterna alla struttura, lontana dai luoghi deputati al ricevimento degli ospiti, tramite un percorso defilato;
ciò al fine di garantire la massima discrezione. Ivi il ferito era stato raggiunto dall'ambulanza, nel frattempo sopraggiunta sul posto. Quanto all'intervento degli organi di polizia, la convenuta ha sostenuto che le operazioni dei militari nel corso della serata si erano svolte per una durata complessiva di circa un'ora, lontano dagli sguardi degli sposi e degli ospiti, impegnati con la cena nuziale.
Tanto chiarito, ad avviso del gestore del ristorante, la cerimonia si sarebbe svolta senza particolari problemi, concludendosi alle ore 3:30 circa del mattino del giorno seguente, quando gli sposi si erano recati alla reception per complimentarsi per la buona riuscita dell'evento e per saldare il conto.
In tale sede, nessuna contestazione sarebbe stata mossa nei confronti della struttura convenuta. Idem nei giorni successivi, visto che due giorni dopo il matrimonio, il sig si era limitato ad inviare alcuni messaggi Pt_1 whatsapp alla sig.ra al solo fine di chiedere dei documenti per la CP_5 regolarizzazione della SIAE (doc. 6), senza fare alcun riferimento pag. 7/23 all'episodio che aveva coinvolto i due camerieri. Tanto chiarito, la ha negato ogni responsabilità in Controparte_5 merito ai fatti per cui è causa, ritenendo di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni scaturenti dal contratto siglato con gli sposi.
Pertanto, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea e la conseguente richiesta risarcitoria avanzata, evidenziandone l'infondatezza e la pretestuosità.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita anche la eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'insussistenza della garanzia invocata dalla società convenuta chiamante, non avendo la stessa provveduto ad avvisare per iscritto l'Agenzia del sinistro entro tre giorni dalla conoscenza dell'evento, in violazione con quanto disposto dall'art. 1915, comma 2, c.c. e dalle norme contrattuali della richiamata polizza n. 1/60221/87/153985890 (Art.12.1 - Obblighi del
Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro – doc.4). Sempre in via preliminare, ha invocato l'applicabilità al caso di specie dei limiti di franchigia e/o di scoperto contrattualmente previsti.
Ha precisato, poi, che l'operatività della garanzia sarebbe stata comunque subordinata alla prova dell'effettiva esistenza del rapporto di dipendenza tra il ristorante e gli autori del fatto contestato.
Nel merito, invece, ha sostenuto l'infondatezza della domanda di risarcimento avanzata dagli attori, associandosi sul punto alle difese esposte dalla convenuta. CP_7
In via subordinata, infine, ha contestato l'ammontare del quantum debeatur, non essendo stata fornita dalla parte attrice né la prova concreta del danno patito dagli sposi, né la prova del nesso causale tra il danno e il comportamento illecito addebitato alla controparte.
4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'assunzione dei seguenti ulteriori mezzi di prova:
- interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, sig. CP_2
sentito in data 29.09.2022
[...]
- interrogatorio formale degli attori, sig.ri e Parte_1 [...]
, sentiti in data 29.09.2022 Pt_2
pag. 8/23 - esibizione dei filmati integrali del ricevimento registrati dal fotografo mediante supporto pen drive con sigillatura a firma del Testimone_1 medesimo a garanzia di eventuali manomissioni;
- esibizione di una dichiarazione proveniente dal Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Rocca di Papa che confermava l'intervento dei militari dell'Arma presso il in occasione degli eventi Controparte_5 di causa;
dei contratti attestanti il rapporto di dipendenza dei camerieri coinvolti nell'evento e dei libri unici del lavoro ad essi relativi;
- esame dei testi di parte attrice, sig.ri Testimone_2 Tes_3
, sentiti all'udienza del 05.10.2023; sig.ri e Testimone_4 Testimone_5
, sentiti all'udienza del 30.05.2024; Testimone_6
- esame dei testi di parte convenuta, sig.ri , , Testimone_1 Testimone_7
, sentiti all'udienza del 05.10.2023; sig.ri Testimone_8 Testimone_9
e sentiti all'udienza del 30.05.2024. Testimone_10
5. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data
12.12.2024, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
1. Al fine di valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate dagli attori, occorre preliminarmente procedere ad una analitica ricostruzione dei fatti per cui è causa, essendo il loro svolgimento parzialmente dibattuto.
Le parti, infatti, concordano nel riferire che in data 27.07.2019, a partire dalle ore 17:30, i sig.ri e si sposavano con Parte_1 Parte_2 rito civile presso il ristorante sito in Rocca di Controparte_5
Papa.
A tal fine stipulavano apposito contratto con la struttura convenuta (cd.
“contratto per evento” sub doc. 2 dell'atto di citazione); l'accordo scritto prevedeva l'organizzazione di una cena nuziale per un numero di invitati pari ad almeno 160 persone, con un prezzo pattuito di € 110,00 per ciascun ospite ed il versamento alla stipula della somma di € 2.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e penitenziale, con l'impegno di saldare il residuo corrispettivo pattuito entro la data delle nozze.
pag. 9/23 Il rito del matrimonio, officiato dall'allora Ministro della Difesa Elisabetta NT, si concludeva alle ore 18:30 circa, quando gli sposi si allontanavano con il fotografo per effettuare le foto di rito in altra location, per poi fare ritorno al ristorante in serata, raggiungendo gli invitati in zona piscina per la consumazione dell'aperitivo, e, successivamente, della cena, che veniva, invece, servita in una sala interna alla struttura.
Nel suddetto lasso temporale, ovvero nel periodo intercorrente tra l'allontanamento degli sposi al termine della celebrazione nuziale e il loro ritorno, si verificava un diverbio tra due camerieri del ristorante, che poi degenerava in vera e propria lite e si concludeva poco dopo con l'accoltellamento di uno dei due ad opera dell'altro rissante. Il fatto è pacifico, stante la concorde narrazione sul punto delle parti. Del resto, con dichiarazione del 21.12.2022 proveniente dalla Stazione dei
Carabinieri di Rocca di Papa, e depositata in atti dalla convenuta, il Comandante dava atto che i militari dell'Arma erano intervenuti nelle circostanze di luogo e di tempo esposte, e che, per tale vicenda, era stato aperto il procedimento penale n. 5416/19 RGNR e 5366/19 RG GIP presso la Procura della Repubblica di Velletri. Tuttavia, non veniva specificato né
l'orario a partire dal quale avevano avuto inizio le operazioni né quello in cui le stesse si erano concluse;
inoltre, non venivano fornite specifiche informazioni circa le modalità operative dei sopralluoghi e dei rilievi svolti.
1.1 Gli aspetti della vicenda sui quali le parti non concordano attengono, invece, all'esatta individuazione del luogo nel quale si è svolta la rissa e all'entità del coinvolgimento degli invitati.
Infatti, parte attrice sostiene che la lite tra i due camerieri si svolgeva durante l'aperitivo, precisamente nello spazio adiacente i tavoli dove erano posizionati gli invitati, “…che pian piano si accorgevano di quanto stava accadendo”, e “degenerava in una violenta colluttazione con piatti che cadevano, urla e improvvisamente uno dei camerieri coinvolto nella rissa prendeva un coltello e feriva gravemente il collega al petto. Tutto ciò alla presenza degli invitati che spaventati da quanto stava accadendo iniziavano a correre allontanandosi dai tavoli a bordo piscina. Seguivano scene di panico, piatti rovesciati, sedie per terra, bambini ed invitati che
pag. 10/23 urlavano e piangevano terrorizzati”. Immediatamente sarebbero intervenuti alcuni invitati, tra cui il fratello dello sposo, nonché gli uomini della scorta del Ministro, che sedavano la rissa, soccorrevano il ferito e chiamavano le autorità locali.
Tale versione dei fatti, secondo gli attori, troverebbe conforto nel video impresso sul supporto magnetico depositato in atti (CD all. 5), che veniva registrato da uno degli invitati nei momenti concitati della rissa, nonché nelle dichiarazioni degli attori, ascoltati in sede di interrogatorio formale in data 29.09.2022, e nelle deposizioni dei testi di parte attrice e, in particolare, dei sig.ri e , sentiti all'udienza del Testimone_2 Tes_3
05.10.2023. e del signor , sentito all'udienza del Testimone_6
30.05.2024.
Di tutt'altro avviso la convenuta, secondo cui, invece, “L'aggressione tra i due camerieri avveniva… all'interno dello spazio riservato al personale e precluso ai non addetti e adibito allo sgombero delle pietanze, completamente interdetto alla vista degli ospiti da un muro dell'altezza di circa 2,5 metri. Nessun ospite ha potuto assistere dunque all'aggressione e men che meno gli sposi che in quel momento non erano presenti nemmeno nella struttura.” (cfr. foto aeree del ristorante – doc. 3).
Tale narrazione troverebbe conferma, secondo la convenuta, in quanto dichiarato dai testi di parte ascoltati nelle citate udienze, vale a dire i sig.ri
, , , e Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
nonché nei video della cerimonia ripresi dal fotografo, sig. Tes_10
depositati in giudizio su ordine di esibizione del giudice. Testimone_1
Analizzando gli stessi, è possibile innanzitutto chiarire che i coniugi, subito dopo la cerimonia nuziale, si allontanavano dalla struttura per recarsi con il fotografo in altro luogo, per poi fare ritorno al ristorante soltanto in un secondo momento. Ne consegue che gli sposi, come riconosciuto dagli stessi attori in sede di interrogatorio formale e come confermato anche dalla loro legale nella missiva del 25.09.19 (doc. 4 atto di citazione), non potevano essere presenti al momento della rissa che vedeva coinvolti i due camerieri, né potevano assistere alle operazioni di soccorso e all'intervento dei Carabinieri.
Su tale aspetto, dunque, non sussiste contrasto.
pag. 11/23 1.2 Venendo, dunque, agli aspetti controversi, è stato esaminato il video impresso su supporto magnetico – CD, della durata di circa 32 secondi, ripreso da uno degli invitati alla cerimonia e allegato all'atto di citazione.
Si ritiene che il filmato non sia idoneo a provare che la rissa si sia svolta nelle circostanze di luogo e con le ripercussioni descritte nell'atto di citazione.
In particolare, quanto al primo aspetto, il video riproduce, attraverso una siepe, un gruppo di uomini, presenti dall'altra parte della siepe e con le spalle alla siepe - dunque non chiaramente identificabili -, che trattiene un uomo, verosimilmente uno dei rissanti, di cui si nota solo il capo;
sullo sfondo, invece, nell'ultima parte del video, si scorgono il cuoco, che si distingue chiaramente in quanto ripreso frontalmente, vestito con la tipica divisa bianca e con un vistoso cappello da chef dello stesso colore, e altre due persone poste al suo fianco, presumibilmente camerieri, in quanto vestiti in modo identico, con papillon rosso, ripresi nell'atto di aiutare una persona riversa a terra a rialzarsi, verosimilmente l'altro rissante, che tuttavia rimane nascosto, coperto da alcune foglie di un cespuglio che si sovrappongono alla sua figura. Quindi il video ritrae un momento successivo a quello in cui si è consumata la lite, in quanto i due rissanti risultano essere già stati separati. Il che conferma quanto riferito dal teste ovvero il cuoco ripreso anche nel video, ad avviso del quale Tes_7 qualche invitato si era avvicinato solo dopo che i due rissanti erano stati separati dal personale del ristorante o, quanto meno, il filmato non dimostra il contrario, ovvero che i due rissanti sono stati separati dagli stessi invitati
(vedi oltre).
Venendo alle deposizioni rese dai testi di parte attrice presenti il giorno del matrimonio, gli stessi hanno asserito, in conformità a quanto descritto dagli sposi, che la lite si svolgeva alla presenza degli invitati nello spazio adiacente la zona piscina;
in particolare, il sig. fratello Testimone_2 della sposa, ha riferito: “ero dall'altra parte della piscina;
ho sentito urla corali e ho assistito alla scena di due camerieri con camicie insanguinate e strappate e gli invitati che cercavano di calmarli;
prima delle urla era in piedi vicino al mio tavolo e poi in piedi mi sono recato sulla scienza
pag. 12/23 [rectius scena] dove sono rimasto in piedi”; la rissa si è svolta “…a tre metri dal buffet in una zona visibile dalla piscina;
io avevo il tavolo distante ma altri invitati avevano il tavolo vicino al luogo dove c'è stata la rissa”. Il IG. , anch'egli invitato, ha dichiarato: “ho sentito Tes_3 delle grida in lontananza;
io ero dall'altra parte della piscina ho sentito le urla, mi sono avvicinato verso il buffet e ho visto un capannello di persone;
e poi ho visto i due camerieri che colluttavano, c'era sangue e camicie strappate. Sono intervenuto per separarli insieme ad altri che già erano intervenuti”. Il IG. , altro invitato, ha riferito: “ho Testimone_6 visto un parapiglia laterale alla piscina e poiché ho visto alcuni conoscenti, mi sono avvicinato perché pensavo che la lite li riguardasse;
quando mi sono avvicinato ho visto che la lite riguardava tre camerieri, di cui uno per terra sanguinante, un altro con ferite in volto e un altro con la giacca strappata, senza una manica. La lite era ancora in corso e gli ospiti del matrimonio, gente che conoscevo, erano coinvolti nel parapiglia generale”; ADR: “io stavo nella zona tavoli a bordo piscina. Stavo in piedi
e avevo i miei figli vicino;
ho sentito schiamazzi e rumori vari e con
l'occhio ho visto il capannello di persone, mi sono avvicinato ed ho visto la scena che ho descritto. Tra i coinvolti nel parapiglia c'era il fratello dello sposo, che veniva strattonato;
c'erano uomini e donne e bambini nella zona ed erano coinvolti nella lite anche ospiti e altri camerieri che tentavano di placare la lite. Io ho chiesto alle persone che erano lì cosa stesse succedendo, ma c'era così tanta gente che non sono riuscito ad arrivare a coloro che stavano litigando per separarli;
sono però riuscito a vedere i camerieri coinvolti”.
I testi di parte convenuta, invece, hanno riferito che la rissa avveniva all'interno dello spazio adibito allo sgombero delle pietanze, dunque riservato al personale e precluso ai non addetti, giusta la presenza di un muro dell'altezza di circa 2,5 metri. In particolare, il sig. Testimone_7 ha sostenuto: “ero presente, mi trovavo insieme ad un collega a tagliare il prosciutto davanti al muro dietro il quale si è verificato il litigio dei due camerieri;
io mi trovavo dove stava il buffet;
il buffet era cominciato da poco;
ho sentito cascare una fiamminga da sbarazzo cioè di acciaio;
ho sentito questo rumore e quindi sono andato dietro al muro ed ho visto che
pag. 13/23 c'erano due camerieri con altri colleghi che bisticciavano;
appena arrivati abbiamo notato che un mio collega stava cercando di placare la situazione
e piano piano siamo riusciti a separare i due litiganti;
poi, quando ci siamo accorti che uno dei due aveva la camicia sporca di sangue lo abbiamo portato via;
è passato vicino al buffet, cercando di evitare che fosse visto dagli invitati, per arrivare alla cassa che sta lontano;
poi sono entrato in cucina e non so cosa sia successo dopo”; “…quella zona è separata da dove stavano gli invitati sia dal muro che da una siepe che fa Testim da corridoio”; la posizione dei tavoli degli invitati rendeva impossibile agli invitati di vedere ciò che accadeva aldilà del muro;
posso dire che nel momento del litigio si è creata della confusione e forse questo può aver attirato l'attenzione degli invitati;
nessun invitato tuttavia è intervenuto a sedare il litigio, così ricordo;
adr: solo il personale della
Foresta è intervenuto a sedare il litigio…”. Il sig. ha Testimone_8 dichiarato: “ADR: vero;
tra la zona dove c'erano gli invitati e quella dove si è verificato il litigio c'è un muro, una siepe ed il tavolo buffet in questo ordine partendo dalla zona dove si è verificato il litigio”.
A fronte del contrasto tra quanto dichiarato dai testi di parte attrice, per i quali la lite era avvenuta al cospetto degli invitati, seminando ovunque il panico, e quanto dichiarato dai testi di parte convenuta, che invece hanno smentito la circostanza, sostenendo che la lite aveva avuto luogo in uno spazio destinato allo sgombero delle pietanze, attirando la curiosità solo di qualche invitato, che si era avvicinato richiamato dal trambusto, peraltro, subito allontanato dal personale del ristorante, è necessario apprezzare la credibilità delle deposizioni “in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato
a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 15270/2024). Dal filmato depositato risulta che la scena della lite sia da collocarsi nel punto segnalato nelle foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta
(doc. n. 3) e ritratto dalle foto di pag. 3 e 9 del doc. 2 depositato da parte attrice;
a pag. 9 la foto ritrae il luogo in maniera più ravvicinata: si nota pag. 14/23 nell'ordine e a partire dal margine destro della foto (per chi guarda) il muro, la siepe e il gazebo a copertura del tavolo buffet;
lo stesso luogo si può vedere poi dalla foto a pag. 6 lato destro (per chi guarda).
Il luogo così individuato, infatti, corrisponde a quello ritratto dal video. Nel video, invero, si nota la siepe ma non il muro. Ciò in quanto, come si evince dalle foto sopra richiamate, la siepe ed il muro, pur collocati in parallelo, non si sviluppano per lunghezze del tutto collimanti: il muro si estende di più verso destra, mentre la siepe di più verso sinistra e vanno a formare un corridoio solo per la parte in cui corrono in parallelo;
la ripresa del video è stata effettuata sul lato sinistro della siepe, ovvero nella parte che non coincide con il muro ed è questo il motivo per cui il muro non risulta riprodotto nel video. Che si tratti dello stesso luogo, lo si desume, comunque, anche dalla presenza dell'ombrellone, in parte ripreso nel video,
e dalla presenza di una struttura divisoria in tela aperta su un lato, che nella foto a pag. 9 del doc. 2 è vuota, mentre nel video è parzialmente riempita da cassette colorate, probabilmente destinate a derrate alimentari. La presenza di tale struttura, inoltre, conferma che la zona non era destinata agli invitati ma solo al personale di servizio e risultava interdetta alla vista degli invitati, oltre che dal banco buffet, dalla siepe e dal muro.
La lite, dunque, non si è svolta in uno spazio adibito agli invitati e sotto i loro occhi. La presenza di alcuni invitati, confermata anche dal video allegato dagli attori, si spiega, perché, come riferito dal teste Tes_7 qualche ospite, allertato dal parapiglia, si sarebbe avvicinato al luogo riservato agli addetti del ristorante ed in cui si era consumata la lite;
del resto, anche i testi di parte attrice, riferiscono di essersi avvicinati perché richiamati dal trambusto ed il video depositato dagli attori, come anticipato, conferma la circostanza o, comunque, non la smentisce. Dallo stesso video, inoltre, si sente chiaramente una voce che invita gli ospiti intervenuti ad allontanarsi da quel luogo: “signori andate per cortesia”, ulteriore conferma che non si trattava di spazio a loro adibito.
1.3 Venendo alle ripercussioni che la lite avrebbe prodotto sugli invitati, dal video esaminato non si percepisce, nemmeno tra i pochi invitati presenti al tafferuglio, la sensazione di panico descritta dagli attori e dai pag. 15/23 testi dai medesimi indicati, tant'è che nella parte finale del video, gli ospiti
(tra i quali l'autore del video), seguendo l'invito, si allontanano serenamente;
circostanza confermata da un leggero riso che si sente immediatamente prima della fine del filmato. Che il numero di ospiti coinvolti fosse esiguo è lo stesso teste di parte attrice a Tes_6 confermarlo, avendo riferito che “il capannello di persone riguardava un numero approssimativo superiore a 5 e inferiore a 15”, tra camerieri ed ospiti, e si consideri che questi ultimi erano presenti ai festeggiamenti in non meno di 160 unità, come da contratto in atti.
Comunque, dal video non si vedono le scene di panico diffuso riferite dai testi di parte attrice, né “bambini uomini e donne” correre, strillare e piangere come dichiarato dal teste fratello e cognato, Pt_2 rispettivamente, della sposa e dello sposo.
Dubbi, dunque, si nutrono anche per le altre circostanze riferite dai testi di parte attrice, le quali, peraltro, ove non altrimenti smentite, non hanno comunque trovato conferma in riscontri oggettivi.
Ci si riferisce alla circostanza che il cameriere ferito sia stato effettivamente accompagnato presso il luogo dove nel frattempo erano giunti i soccorsi, passando tra gli invitati, anziché tramite il percorso defilato, precluso ai non addetti, indicato dai testi di parte convenuta (cfr. foto aeree del ristorante allegate alla comparsa di costituzione).
Risulta invero difficilmente credibile il fatto che il ferito abbia raggiunto il luogo in cui era sopraggiunta l'ambulanza passando per la piscina, o comunque, attraverso i tavoli degli ospiti, specie se si considera che il mezzo di soccorso, ovvero l'ambulanza, era giunto nella zona indicata dalla convenuta (cfr. foto aeree), ovvero in uno spazio collocato sul lato opposto della struttura ove si stava festeggiando il matrimonio. Più credibili, anche in tal caso, risultano le circostanze riferite dai testi di parte convenuta. Il teste ha dichiarato: “… altri colleghi che lavorano lì mi hanno Tes_7 spiegato che l'ambulanza è arrivata nel parcheggio dei dipendenti, dove tra l'altro abbiamo trovato la panciera del ragazzo;
non ricordo i nomi dei colleghi che me lo hanno detto ma ricordo la panciera…non ho accompagnato io il ferito fuori verso la cassa, ma quando è uscito indossava la giacca da cameriere chiusa e abbottonata, la ferita non si
pag. 16/23 vedeva e nemmeno il sangue si vedeva con la giacca chiusa. Il ferito stava benissimo o almeno non appariva che stava male”. Nello stesso senso il teste ha riferito: “io ho visto il ferito arrivare nella hall praticamente CP_5 da solo;
aveva la giacca e la camicia bianca e non erano evidenti segni di colluttazione a parte il fatto che appariva scosso…dalla hall la signor
lo ha accompagnato in prossimità del terzo cancello della CP_6 struttura che è il più lontano dall'ingresso principale, ovvero in uno spazio collocato sul lato opposto della struttura ove si stava festeggiando il matrimonio”. È rimasta priva di ulteriori riscontri probatori anche la circostanza riferita dagli attori, secondo cui il cameriere ferito sarebbe stato soccorso dall'eliambulanza e così trasportato all'ospedale; nessun teste ha confermato la circostanza né l'episodio è in altro modo emerso in sede di istruttoria.
Neppure le descritte scene di panico diffusesi tra gli invitati hanno trovato riscontro in altri elementi probatori. Al contrario, i video della intera cerimonia girati dal fotografo non riproducono alcuna di tali Tes_1 situazioni. Peraltro, le riprese aeree del drone, che registrano dall'alto la zona piscina nel corso dell'aperitivo, mostrano un'atmosfera serena e tranquilla, con gli invitati seduti ai tavoli e con bambini che corrono verso il drone salutando con le mani. Anche il ritorno degli sposi presso la struttura, che, secondo gli attori, veniva ignorato dagli invitati a causa di quanto accaduto poc'anzi, è stato, in realtà, accolto con giubilo dai presenti.
L'episodio, infatti, pure ripreso dal drone, mostra l'arrivo degli sposi, che scesi dall'auto e salite le scale che portano alla piscina, vengono accolti da un applauso degli astanti. Dopodiché il personale del ristorante porge loro dei calici per un brindisi;
segue un ulteriore applauso al cui termine gli sposi vengono accompagnati ad un tavolo per la consumazione dell'aperitivo.
È stato smentito il descritto abbandono di massa della cerimonia, che sarebbe avvenuto, a detta degli attori, subito dopo il taglio della torta. Dai suddetti video si evince, infatti, che la partecipazione alla festa nuziale da parte degli invitati è stata massima e costante per tutta la durata dei festeggiamenti, ivi compresa la parte finale dell'evento, protrattasi fino a pag. 17/23 tarda notte. Ciò si evince dalle ulteriori scene riprese dal fotografo Tes_1 successive al taglio della torta, nelle quali è possibile intravedere numerosi invitati cimentarsi in canti e balli in compagnia degli sposi. Ancora, dall'esame dei già menzionati video non è possibile scorgere l'invasiva presenza dei Carabinieri descritta da parte attrice e dai testi da questa indicati. Come già chiarito in precedenza, infatti, il luogo in cui verosimilmente erano posizionate la vettura dei Carabinieri e l'autoambulanza in occasione del sinistro in oggetto, è da collocarsi sul lato opposto a quello sul quale insiste la piscina, dunque ben oltre la sala deputata alla cena. Sul punto, il teste di parte convenuta, il fotografo ha così dichiarato: “non mi sono reso conto che ci fosse Tes_1
l'ambulanza né un ferito”; “io ho solo notato nel parcheggio che c'era un'auto dei carabinieri parcheggiata e non so se dentro ci fosse qualcuno;
non ho visto altre persone in divisa”. Analoghe affermazioni sono stare rese anche dai testi (“io [i Carabinieri] li ho visti passare Testimone_7 solo avanti alla cucina”), (“Vero è che l'intervento degli Testimone_8 organi di polizia avveniva solo nel corso della cena con la massima discrezione e le operazioni, durate circa un'oretta, si svolgevano lontano dagli occhi degli ospiti e degli sposi che non solo non hanno potuto assistere al fatto, ma neppure successivamente alle operazioni di polizia, essendo impegnati a consumare la cena nuziale”. ADR: è vero;
ero presente e ho verificato quanto riferito), (“E' vero, quando Testimone_9 sono arrivato al ristorante era l'ora di cena e c'era una volante nel parcheggio e quando sono entrato nella hall gli ospiti si stavano spostando verso la sala della cena che è un luogo lontano dalla piscina…”),
[...]
(“Quando sono arrivato, gli ospiti erano già dentro ed i Tes_10 carabinieri sotto al muro di cui ho detto, quindi è vero”), nonché dal teste di parte attrice (“le forze dell'ordine erano presenti Testimone_6 all'esterno della struttura e poco prima dei tavoli. Facevano rilievi.
Mettevano numeri e letterine”). Tali testimonianze, unitamente al mancato riscontro nei video depositati in atti della presenza di personale delle forze dell'ordine e/o del 118, lasciano supporre che il regolare andamento della cerimonia nuziale non sia stato affatto disturbato o compromesso dall'intervento di soggetti terzi.
pag. 18/23 In generale, dunque, può dirsi che i video estrapolati dalla cerimonia restituiscono l'idea di un matrimonio celebrato a pieno, con la partecipazione di un gran numero di invitati ripresi in momenti di leggerezza e di festa tipici di questi eventi. Invero, in nessuno dei tanti filmati analizzati è possibile scovare momenti di tristezza, di scoramento o di isteria collettiva. Non si scorgono scene di panico o di pianto tra gli invitati, bensì di pura felicità e spensieratezza, come può evincersi, ad esempio, dalle scene di danza, di canto al karaoke, dai tradizionali lanci del bouquet e della giarrettiera, e così via.
In tal senso ha poi testimoniato l'autore dei video, il fotografo Tes_1
il quale ha dichiarato: “quando sono arrivato al ristorante non mi
[...] sono accorto di nulla;
per me era un matrimonio normalissimo;
ho seguitato a fare foto agli sposi senza accorgermi di nulla;
gli sposi erano normali, non erano arrabbiati né piangevano, almeno per quello che ho visto io;
appena arrivati gli sposi hanno fatto il brindisi tra di loro, dopo sono andati dove stavano gli invitati, a venti metri di distanza;
dopo il brindisi degli sposi io sono rimasto lì nei pressi e non ho notato nulla di strano o diverso dal solito. Non ho notato un particolare clima di tensione”; e ancora: “sono stato quasi sempre vicino agli sposi, ma può capitare che vado al bagno o che stia mangiando, tendenzialmente sto con loro.”.
2. Tanto chiarito in punto di fatto, ne consegue il rigetto della domanda attorea. I coniugi avevano, infatti, dedotto l'inadempimento Parte_3 contrattuale della convenuta, sul presupposto che il ristoratore non avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, in particolare per aver ingaggiato per il ricevimento personale di sala non adeguato al compito richiesto, nonché per non aver adeguatamente garantito l'incolumità degli ospiti posti sotto la sua tutela.
Al riguardo, si ritiene, invece, che abbia Controparte_5 correttamente eseguito le proprie obbligazioni scaturenti dal cd. “contratto per evento” stipulato con gli attori (doc. 2 dell'atto di citazione).
Ed infatti, entrambe le parti concordano nel riferire che il matrimonio in pag. 19/23 oggetto veniva regolarmente celebrato presso la struttura convenuta alla data e all'orario prestabiliti.
I video analizzati dimostrano, poi, che anche la successiva cena si svolgevano senza particolari problemi secondo le modalità convenute.
Soltanto nel corso dell'aperitivo si verificava il descritto, spiacevole, episodio che vedeva coinvolti i due camerieri del ristorante.
La suddetta circostanza, tuttavia, non risulta aver inciso sulla buona riuscita dell'evento.
L'esatto adempimento, dunque, risulta adeguatamente dimostrato soprattutto, lo si ripete, dai video realizzati dal fotografo degli sposi e dalle dichiarazioni dal medesimo rilasciate quando è stato escusso come teste.
Del resto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, secondo cui
“…il servizio ai tavoli è stato spesso rallentato in quanto i camerieri feriti sono stati trasportati in ospedale e il resto del personale si assentava in quanto chiamato dalle forze dell'ordine per rendere la loro testimonianza sui fatti accaduti durante il ricevimento nuziale…”, le risultanze istruttorie, per come sopra analizzate, hanno provato che l'originario programma dell'evento non è stato affatto rallentato e compromesso dall'imprevisto occorso.
I video analizzati sul punto risultano decisivi e comunque hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, la cui attendibilità è stata già vagliata in merito alle altre circostanze contestate. In particolare, il teste ha riferito: “quella sera siamo andati via a Tes_7 mezzanotte e trenta subito dopo aver servito i dolci, in una sala diversa da quella della cena, lo ricordo perché è la sala vicina alla cucina;
ADR: io mi sono occupato di montare la torta e se sono andato via a mezzanotte e mezza significa che poco prima avevo servito la torta, intorno alle 23:30-
24, più o meno, di solito questi sono gli orari. Io ho solo montato la torta a non l'ho portata in sala”; il teste (il fotografo): “non ricordo Tes_1 quando sono andato via, ma era dopo la torta;
la torta è stata tagliata a mezzanotte / l'una non ricordo, ma era più tardi delle 23. Fino a quel momento non ho notato nulla di diverso dal solito”; il teste addetto Tes_10 ai fuochi di artificio: “Io sono andato via senza fare i fuochi perché le condizioni meteo non li consentivano;
sono uscito diverse volte fuori per
pag. 20/23 verificarlo; a tal fine mi sono interfacciato con i ragazzi che avrebbero servito e allestito la torta ed i dolci;
quando sono andato via stavano allestendo la sala per i dolci nella sala vicino alla piscina;
… per tutto il periodo che ho aspettato non ho visto forze dell'ordine entrare in sala.
ADR: non ricordo quando sono andato via, ma era almeno mezzanotte”. Lo stesso attore riferisce, poi, di aver pagato il saldo del corrispettivo alla fine dei festeggiamenti, “non prima delle 2:45”. Ne consegue che gli sposi, dopo che erano stati serviti i dolci, intorno alla mezzanotte e trenta, si sono trattenuti per almeno altre due/tre ore, con ciò sostanzialmente confermando la versione sostenuta dalla convenuta e dai testi dalla medesima indicati, secondo cui la festa sarebbe terminata alle 3:30 (teste
“sono rimasto fino alla 3:30 e anche oltre;
verso le 3.30 erano una CP_5 quarantina di ospiti, molti erano andati via dopo i dolci, intorno all'una di notte”). Anche in tal caso, il contrasto con quanto riferito dal teste il quale, Pt_2 alla domanda: “Vero che la serata si è conclusa con pochi intimi rimasti”, ha risposto: “sì è vero, eravamo circa 15; siamo rimasti in 15 già dalle
22:30/23 io stavo con mio padre che era scosso. ADR: il taglio della torta si è verificato prima che rimanessimo in 15; il taglio della torta si è verificato prima delle 22:30/23” e dal teste , conferma Tes_3
l'inattendibilità delle circostanze dai medesimi riferiti, evidentemente compromessa dalla vicinanza affettiva agli attori. Le dichiarazioni dei suddetti testi, del resto, non collimano nemmeno con quelle degli attori;
la sposa, infatti, nel rispondere al capo 12), ha riferito che il buffet dei dolci sarebbe stato servito in ritardo, dunque non, come sostiene il teste Pt_2
“prima delle 22.30/23:00”, mentre lo sposo, ha parlato di almeno 25 invitati rimasti fino a tardi, non 15 come indicato dal teste.
Ad ulteriore conferma delle conclusioni esposte, si osserva che, come evidenziato dalla convenuta, al termine della cerimonia non risulta siano state sollevate contestazioni e/o rimostranze rivolte alla sig.ra o, in CP_5 generale, al personale della struttura.
La convenuta ha evidenziato, infatti, che il conto del banchetto è stato pagato integralmente dallo sposo alla fine dei festeggiamenti, senza riserve,
e che, nei giorni seguenti, e precisamente in data 29.07.2019, il sig. Pt_1
pag. 21/23 aveva contattato via whatsapp la sig.ra solo al fine di richiederle CP_5 informazioni utili per la regolarizzazione della SIAE (doc. 6 della comparsa di costituzione).
Tali elementi, invero, non contestati dalla controparte, inducono a ritenere che gli sposi fossero soddisfatti dell'organizzazione della cerimonia, conservando tale impressione anche nei giorni immediatamente successivi.
In conclusione, può dirsi che la società convenuta ha dimostrato di aver adempiuto correttamente alla sua prestazione, avendo provveduto, nonostante l'imprevisto, alla corretta erogazione del servizio, salvaguardando l'incolumità fisica degli avventori e la buona riuscita della festa.
3. Quanto all'ulteriore danno lamentato dagli sposi, consistente nella indesiderata esposizione mediatica sofferta a causa della diffusione della notizia dell'accoltellamento su diversi quotidiani e siti web, si osserva in via assorbente, al fine di escluderne la ricorrenza, che in nessuno degli articoli allegati è possibile rinvenire il nome degli sposi, o anche una fotografia che li ritrae. Ad essere rappresentata, infatti, è per lo più l'immagine dell'allora Ministro Elisabetta NT, la cui figura viene messa in risalto, evidentemente, per l'importanza del ruolo ricoperto e per la singolarità dell'episodio accaduto in sua presenza.
Infine, si ritiene che sia da imputarsi più alla scarsa sensibilità degli invitati che al ristoratore, il fatto che, nei giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, gli ospiti si rivolgessero agli sposi solo al fine di rammentare lo spiacevole episodio.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in difetto di prova del danno lamentato, la domanda svolta dagli attori, in tutte le sue declinate qualificazioni, va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa in favore della convenuta ed ai valori minimi in favore della terza chiamata per il minor impegno professionale profuso.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta e della terza chiamata in causa delle spese di lite che si liquidano, rispettivamente, in euro 14.103,00 ed in euro 7.052,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Velletri, 24/03/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
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