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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15344/2024 R.G. TRA Parte_1
), nata a [...] il CodiceFiscale_1
28/08/1995, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Cascone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza n. 77, come da atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: riconoscimento del compenso individuale accessorio (CIA), ex art. 82 CCNL 2007 Comparto Scuola e ss.mm. e/o ii FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo La ricorrente in epigrafe deduce di essere un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO iscritta e inserita nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze della provincia di Napoli, nonché nelle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, , e di appartenere alla categoria degli ATA, ossia al personale amministrativo, tecnico ed ausiliare degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali e svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche, come da documentazione allegata in atti. Deduce, pertanto di non aver percepito per gli anni oggetto in ricorso il compenso individuale accessorio previsto ai sensi dell'articolo 82 CCNL Comparto Scuola del 2007 come si evince dalle buste paga di riferimento depositate in atti. Conclude, pertanto, per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del dovuto compenso per un ammontare di € 744,00 (settecentoquarantaquattro/00) per gli anni scolastici specificati nel pedissequo ricorso, e per l'effetto condannarsi il al pagamento della Controparte_1 somma di € 744,00 quale COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA) per i periodi di supplenza breve svolti dal ricorrente, come specificato in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
LA CONTUMACIA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE Sebbene ritualmente citata in giudizio, l'Amministrazione resistente non si è costituita nei termini di Legge, sicché ne è dichiarata la contumacia
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Verificata la regolarità della costituzione e dichiarata la conseguente contumacia dell'Amministrazione resistente all'udienza di prima comparizione la causa è stata rinviata ad altra udienza per la discussione e quindi all'odierna udienza, all'esito della quale la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO Preliminarmente, l'odierno Tribunale, per quanto dedotto da parte ricorrente, conferma la propria competenza per territorio ai sensi di legge, rilevando, in particolare, che la disposizione dell'art. 5 cpc prevede che l'individuazione del giudice territorialmente competente dipenda, oltre che dalla legge vigente, anche dallo stato di fatto in cui versa il rapporto di lavoro, quindi, in conseguenza di ciò, anche dal luogo in cui l'ultima fase del rapporto lavorativo o della prestazione di lavoro si è svolta, ovvero cessata al momento della proposizione del ricorso, o ancora in fieri. Nel caso di specie la ricorrente, ha prestato il suo ultimo servizio presso l' NAPC22000A)- e, pertanto, Controparte_2 la competenza territoriale è stata correttamente individuata nell'odierno Tribunale.
- Il merito della causa Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia derivano dalla corretta interpretazione della norma dell'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 2007, il quale è stato istituito dalla norma dell'art. 42 del CCNL 26.5.1999. Dal CCNL del 2001, poi, è stata introdotta per la categoria dei Docenti un emolumento retributivo sostanzialmente identico al CIA, che è stato mantenuto solo per il Personale ATA, denominato RPD( Retribuzione professionale Docenti). Entrambe le retribuzioni sono state confermate successivamente alla loro introduzione: in particolare, il CIA è stato confermato dall'art. 38 del CCNL del 19 aprile 2018, il quale ha disposto anche un incremento degli stessi importi e con diversa decorrenza in base al tipo di categoria professionale considerata Attesa la medesima finalità con la , si deve ritenere che Parte_2 anche per il CIA vi è stato un analogo percorso giurisprudenziale di merito, finalizzato a superare le difficoltà interpretative nella sua attuazione, difficoltà queste derivanti dalla lettura eccessivamente restrittiva della norma dell'articolo ad opera dell'Amministrazione resistente. Come, infatti, il ha ritenuto che il CP_1 compenso che l'articolo prevede ( elevato, tra l'alto, nel suo ammontare dal CCNL 2018) debba essere corrisposto esclusivamente ai soli dipendenti di ruolo ed ai supplenti destinatari di un contratto sino al termine delle attività didattiche ( sino al 30 giugno) e/o sino al termine dell'anno scolastico ( sino al 31 agosto) e non anche ai destinatari di contratti di supplenza breve, in quanto non rientrerebbero in quelle categorie stabilmente inserite nel personale scolastico. Orbene, secondo il parere dello scrivente Giudice, questa interpretazione lede il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
come indicato in una recente ordinanza della Cassazione, la nr. 20015/2018, alla quale preliminarmente codesto Tribunale si conforma, le due categorie di lavoratori , ovvero quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, sono sostanzialmente da intendersi uguali, laddove le stesse sono tenute a modalità di svolgimento della prestazione sostanzialmente identiche, in quanto facenti parte entrambe del personale scolastico. Sebbene la predetta ordinanza si riferisca alla RPD, ovvero alla Retribuzione professionale Docenti, è palese che la Corte abbia elaborato un principio di carattere generale, quello di non discriminazione, estendibile in tutti i contesti nei quali non si possono operare distinzioni sostanziali e formali di alcun tipo. La Corte evidenzia, quindi, che, sussistendo questo suddetto principio di non discriminazione, debba escludersi che possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato la semplice circostanza che una delle categorie sia composta da personale non stabilmente inserito nella propria amministrazione, laddove l'attività sia sostanzialmente identica, per mansioni e per durata, a quella del personale a tempo indeterminato. Ciò, tra l'altro, trova anche conferma nella clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, che, a parere di chi Scrive, è da intendersi come clausola di carattere generale, ovvero deve intendersi nel senso più ampio, per cui tutto quanto è previsto in forza di emolumenti e di retribuzioni accessorie deve essere corrisposto all'una e all'altra categoria di personale scolastico, salva la presenza di leges speciales. Pertanto, essendo pacificamente riconosciuta la sussistenza di questo principio di uguaglianza che, debba intendersi per tutti gli aspetti dell'attività di docenza, appare chiaro che se non sussistono delle norme specifiche, delle leges speciales appunto, non è giustificabile alcuna deroga in peius o in melius nei confronti dell'una o dell'altra categoria. Nel caso di specie, in ragione di quanto detto prima, l'art. 82 CCNL, a parer di chi scrive, non può essere, assolutamente inteso come una lex specialis, tale quindi da giustificare un trattamento di maggiore favore verso il personale a tempo indeterminato, in quanto, proprio al comma 8 si prevede che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Sono le stesse parti sociali che quindi hanno esplicitamente previsto il riconoscimento di questo compenso a tutto il personale, in ragione dello scopo di
“compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”( Art. 42 42 c.2 del CCNL del 26.5.1999).
La presenza, poi, di diverse decorrenze, indicate anche nei successivi rinnovi del CCNL, non giustifica la lettura restrittiva operata dal Ministero, anzi dimostra che la norma intende includere tutte le categorie di riferimento. Infatti, al parere di chi Scrive, infatti, le diverse decorrenze non possono figurare tra le “ragioni oggettive” che potrebbero giustificare un'esclusione di una categoria di dipendenti da tale emolumento, a maggior ragione per il fatto che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, esattamente come si evince dall'espressione “compenso individuale accessorio indifferenziato”. Tanto premesso, deve ritenersi che un'interpretazione che si discosti da quella elaborata dalla giurisprudenza di merito andrebbe a compromettere l'intero impianto normativo su cui si basa tale beneficio economico, nonché a vanificare lo scopo per cui ne è stata prevista l'introduzione. Tanto ancora premesso, ai fini del presente giudizio, deve essere considerato accoglibile il presente ricorso, perché fondato, in quanto la ricorrente, facente parte del personale ATA, rientra specificamente nella categoria che ha diritto a percepire il suddetto emolumento, secondo quanto disposto e indicato dalla normativa di riferimento, e secondo quanto inteso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, a cui il suddetto Tribunale ritiene conformarsi. Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente quanto richiesto così come provato dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione per a.s.2021-2022 nonché le relative buste paga mensili- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, e non contestato dall'amministrazione resistente in giudizio. Deve, essere, altresì, riconosciuto come dovuto l'importo nominale di euro 744,00, così come da conteggi di parte ricorrente, che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e non contestati da parte resistente. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro € 744,00 oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 500,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli , 22/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15344/2024 R.G. TRA Parte_1
), nata a [...] il CodiceFiscale_1
28/08/1995, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Cascone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza n. 77, come da atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: riconoscimento del compenso individuale accessorio (CIA), ex art. 82 CCNL 2007 Comparto Scuola e ss.mm. e/o ii FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo La ricorrente in epigrafe deduce di essere un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO iscritta e inserita nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze della provincia di Napoli, nonché nelle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia, , e di appartenere alla categoria degli ATA, ossia al personale amministrativo, tecnico ed ausiliare degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali e svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche, come da documentazione allegata in atti. Deduce, pertanto di non aver percepito per gli anni oggetto in ricorso il compenso individuale accessorio previsto ai sensi dell'articolo 82 CCNL Comparto Scuola del 2007 come si evince dalle buste paga di riferimento depositate in atti. Conclude, pertanto, per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del dovuto compenso per un ammontare di € 744,00 (settecentoquarantaquattro/00) per gli anni scolastici specificati nel pedissequo ricorso, e per l'effetto condannarsi il al pagamento della Controparte_1 somma di € 744,00 quale COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA) per i periodi di supplenza breve svolti dal ricorrente, come specificato in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
LA CONTUMACIA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE Sebbene ritualmente citata in giudizio, l'Amministrazione resistente non si è costituita nei termini di Legge, sicché ne è dichiarata la contumacia
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Verificata la regolarità della costituzione e dichiarata la conseguente contumacia dell'Amministrazione resistente all'udienza di prima comparizione la causa è stata rinviata ad altra udienza per la discussione e quindi all'odierna udienza, all'esito della quale la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO Preliminarmente, l'odierno Tribunale, per quanto dedotto da parte ricorrente, conferma la propria competenza per territorio ai sensi di legge, rilevando, in particolare, che la disposizione dell'art. 5 cpc prevede che l'individuazione del giudice territorialmente competente dipenda, oltre che dalla legge vigente, anche dallo stato di fatto in cui versa il rapporto di lavoro, quindi, in conseguenza di ciò, anche dal luogo in cui l'ultima fase del rapporto lavorativo o della prestazione di lavoro si è svolta, ovvero cessata al momento della proposizione del ricorso, o ancora in fieri. Nel caso di specie la ricorrente, ha prestato il suo ultimo servizio presso l' NAPC22000A)- e, pertanto, Controparte_2 la competenza territoriale è stata correttamente individuata nell'odierno Tribunale.
- Il merito della causa Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia derivano dalla corretta interpretazione della norma dell'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 2007, il quale è stato istituito dalla norma dell'art. 42 del CCNL 26.5.1999. Dal CCNL del 2001, poi, è stata introdotta per la categoria dei Docenti un emolumento retributivo sostanzialmente identico al CIA, che è stato mantenuto solo per il Personale ATA, denominato RPD( Retribuzione professionale Docenti). Entrambe le retribuzioni sono state confermate successivamente alla loro introduzione: in particolare, il CIA è stato confermato dall'art. 38 del CCNL del 19 aprile 2018, il quale ha disposto anche un incremento degli stessi importi e con diversa decorrenza in base al tipo di categoria professionale considerata Attesa la medesima finalità con la , si deve ritenere che Parte_2 anche per il CIA vi è stato un analogo percorso giurisprudenziale di merito, finalizzato a superare le difficoltà interpretative nella sua attuazione, difficoltà queste derivanti dalla lettura eccessivamente restrittiva della norma dell'articolo ad opera dell'Amministrazione resistente. Come, infatti, il ha ritenuto che il CP_1 compenso che l'articolo prevede ( elevato, tra l'alto, nel suo ammontare dal CCNL 2018) debba essere corrisposto esclusivamente ai soli dipendenti di ruolo ed ai supplenti destinatari di un contratto sino al termine delle attività didattiche ( sino al 30 giugno) e/o sino al termine dell'anno scolastico ( sino al 31 agosto) e non anche ai destinatari di contratti di supplenza breve, in quanto non rientrerebbero in quelle categorie stabilmente inserite nel personale scolastico. Orbene, secondo il parere dello scrivente Giudice, questa interpretazione lede il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
come indicato in una recente ordinanza della Cassazione, la nr. 20015/2018, alla quale preliminarmente codesto Tribunale si conforma, le due categorie di lavoratori , ovvero quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, sono sostanzialmente da intendersi uguali, laddove le stesse sono tenute a modalità di svolgimento della prestazione sostanzialmente identiche, in quanto facenti parte entrambe del personale scolastico. Sebbene la predetta ordinanza si riferisca alla RPD, ovvero alla Retribuzione professionale Docenti, è palese che la Corte abbia elaborato un principio di carattere generale, quello di non discriminazione, estendibile in tutti i contesti nei quali non si possono operare distinzioni sostanziali e formali di alcun tipo. La Corte evidenzia, quindi, che, sussistendo questo suddetto principio di non discriminazione, debba escludersi che possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato la semplice circostanza che una delle categorie sia composta da personale non stabilmente inserito nella propria amministrazione, laddove l'attività sia sostanzialmente identica, per mansioni e per durata, a quella del personale a tempo indeterminato. Ciò, tra l'altro, trova anche conferma nella clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, che, a parere di chi Scrive, è da intendersi come clausola di carattere generale, ovvero deve intendersi nel senso più ampio, per cui tutto quanto è previsto in forza di emolumenti e di retribuzioni accessorie deve essere corrisposto all'una e all'altra categoria di personale scolastico, salva la presenza di leges speciales. Pertanto, essendo pacificamente riconosciuta la sussistenza di questo principio di uguaglianza che, debba intendersi per tutti gli aspetti dell'attività di docenza, appare chiaro che se non sussistono delle norme specifiche, delle leges speciales appunto, non è giustificabile alcuna deroga in peius o in melius nei confronti dell'una o dell'altra categoria. Nel caso di specie, in ragione di quanto detto prima, l'art. 82 CCNL, a parer di chi scrive, non può essere, assolutamente inteso come una lex specialis, tale quindi da giustificare un trattamento di maggiore favore verso il personale a tempo indeterminato, in quanto, proprio al comma 8 si prevede che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Sono le stesse parti sociali che quindi hanno esplicitamente previsto il riconoscimento di questo compenso a tutto il personale, in ragione dello scopo di
“compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”( Art. 42 42 c.2 del CCNL del 26.5.1999).
La presenza, poi, di diverse decorrenze, indicate anche nei successivi rinnovi del CCNL, non giustifica la lettura restrittiva operata dal Ministero, anzi dimostra che la norma intende includere tutte le categorie di riferimento. Infatti, al parere di chi Scrive, infatti, le diverse decorrenze non possono figurare tra le “ragioni oggettive” che potrebbero giustificare un'esclusione di una categoria di dipendenti da tale emolumento, a maggior ragione per il fatto che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, esattamente come si evince dall'espressione “compenso individuale accessorio indifferenziato”. Tanto premesso, deve ritenersi che un'interpretazione che si discosti da quella elaborata dalla giurisprudenza di merito andrebbe a compromettere l'intero impianto normativo su cui si basa tale beneficio economico, nonché a vanificare lo scopo per cui ne è stata prevista l'introduzione. Tanto ancora premesso, ai fini del presente giudizio, deve essere considerato accoglibile il presente ricorso, perché fondato, in quanto la ricorrente, facente parte del personale ATA, rientra specificamente nella categoria che ha diritto a percepire il suddetto emolumento, secondo quanto disposto e indicato dalla normativa di riferimento, e secondo quanto inteso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, a cui il suddetto Tribunale ritiene conformarsi. Pertanto, deve essere riconosciuto alla ricorrente quanto richiesto così come provato dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione per a.s.2021-2022 nonché le relative buste paga mensili- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, e non contestato dall'amministrazione resistente in giudizio. Deve, essere, altresì, riconosciuto come dovuto l'importo nominale di euro 744,00, così come da conteggi di parte ricorrente, che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e non contestati da parte resistente. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro € 744,00 oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 500,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli , 22/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo