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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità parentale sul figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 12.03.2025, Pt_1
e genitori esercenti la responsabilità parentale sul figlio minore
[...] CP_1 [...]
, hanno contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di Per_1 A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. da essi promosso ad impugnazione del verbale di visita del 25.03.2024, a mezzo del quale la Commissione Medica aveva riconosciuto il piccolo
[...]
con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di Per_2 500-1000-2000 hertz (L. 289/90) - indennità di frequenza”, disconoscendone il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti confermato, sulla scorta di accertamento sommario e di valutazioni immotivate, il giudizio di “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 – L.289/90) – indennità di frequenza” a partire dalla data della domanda, non rilevandosi gli elementi sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”, in difetto di adeguata stima dell'incidenza delle documentate patologie sull'autonomia del bimbo, dalla prodotta documentazione medica evincendosi che “il minore soffre di esiti trattamento chirurgico per atresia esofagea tipo III che ha causato seri problemi con ripercussione sull'autonomia personale, in modo da rendere necessaria assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito del presente giudizio è invero giunto a conclusioni parzialmente difformi da quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate in ricorso;
premesso che il piccolo oggi di anni due, “è nato con atresia esofagea Persona_1 di terzo tipo, consistente nella mancata continuità dell'esofago, tubo muscolare grossolanamente verticale e prima parte del tubo digerente dalla faringe allo stomaco, che si presentava interrotto e con fistola tracheo-esofagea, quindi con anomala comunicazione fra via digerente e vie respiratorie. La riparazione chirurgica viene effettuata alla nascita e rappresenta una terapia risolutiva in quanto ricostituisce la normale struttura e la corretta funzionalità del tubo digerente. Il corretto iter terapeutico è stato applicato al minore immediatamente alla Persona_1 nascita, e la tecnica chirurgica ha avuto favorevole successo clinico anche se con necessità, nel maggio 2024, di una dilatazione endoscopica per una stenosi esofagea che si era formata in sede di stomia”, l'ausiliario ha infatti nondimeno osservato che “dal punto di vista clinico il minore presenta un adeguato sviluppo per età ed ora utilizza una normale Persona_1 alimentazione, dopo i primi momenti in cui è stato nutrito con modalità parenterali e con dispositivi medici. Non avendo gli esiti dell'intervento chirurgico risolutivo determinato, nei mesi successivi all'intervento di ricostruzione dell'esofago, necessità assistenziali diverse da quelle necessarie per un bambino di pari età nato senza imperfezioni, con gradualità è stato avviato alla normale nutrizione enterale”, concludendo pertanto che, se dalla nascita alla definitiva risoluzione della descritta anomalia il minore poteva dirsi non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita compatibili con la sua età, avendo perciò maturato il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento, lo stesso non è a dirsi per il periodo successivo;
al minore va perciò riconosciuto “il diritto all'indennità di accompagnamento dalla presentazione dell'istanza fino a giugno 2024, data in cui, risolto il problema legato inizialmente all'atresia esofagea e successivamente alla complicazione stenotica dello stesso organo, dove la presenza del disagio del piccolo, per i genitori è stato tale da non poter essere lasciato solo in nessuna delle attività elementari e strumentali della vita, con un impegno per la famiglia che è andato ben al di là di quello determinato dalla responsabilità genitoriale. Da luglio 2024 il piccolo è stato messo in grado di essere alimentato in modo naturale e senza l'utilizzo di strumenti e dispositivi medici, nonostante necessiti di frequenti follow-up ed attenzioni alimentari” e perciò “viene meno il diritto all'indennità di accompagnamento e subentra il beneficio dell'indennità di frequenza perché soggetto svantaggiato rispetto ai pari età” (cfr. relazione depositata il 15.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata, va dichiarato il possesso, in capo al minore del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento dalla nascita fino al giugno 2024 e a far data dal luglio 2024 del già riconosciuto requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di frequenza. Giusta soccombenza parziale, le spese dell'intero giudizio vanno compensate per un mezzo e per il restante mezzo poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto CP_2 riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 661/2025 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione;
dichiara il possesso, in capo al minore del requisito sanitario per la Persona_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla nascita fino al giugno 2024; compensa le spese di lite per un mezzo e condanna l' al pagamento, in favore di CP_3
e nella qualità, del restante mezzo, che liquida in complessivi € Parte_1 CP_1 1.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Basile;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 661/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità parentale sul figlio minore
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3 tutti residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 12.03.2025, Pt_1
e genitori esercenti la responsabilità parentale sul figlio minore
[...] CP_1 [...]
, hanno contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di Per_1 A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. da essi promosso ad impugnazione del verbale di visita del 25.03.2024, a mezzo del quale la Commissione Medica aveva riconosciuto il piccolo
[...]
con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di Per_2 500-1000-2000 hertz (L. 289/90) - indennità di frequenza”, disconoscendone il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
l'ausiliario aveva infatti confermato, sulla scorta di accertamento sommario e di valutazioni immotivate, il giudizio di “Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 – L.289/90) – indennità di frequenza” a partire dalla data della domanda, non rilevandosi gli elementi sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”, in difetto di adeguata stima dell'incidenza delle documentate patologie sull'autonomia del bimbo, dalla prodotta documentazione medica evincendosi che “il minore soffre di esiti trattamento chirurgico per atresia esofagea tipo III che ha causato seri problemi con ripercussione sull'autonomia personale, in modo da rendere necessaria assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_3 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito del presente giudizio è invero giunto a conclusioni parzialmente difformi da quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate in ricorso;
premesso che il piccolo oggi di anni due, “è nato con atresia esofagea Persona_1 di terzo tipo, consistente nella mancata continuità dell'esofago, tubo muscolare grossolanamente verticale e prima parte del tubo digerente dalla faringe allo stomaco, che si presentava interrotto e con fistola tracheo-esofagea, quindi con anomala comunicazione fra via digerente e vie respiratorie. La riparazione chirurgica viene effettuata alla nascita e rappresenta una terapia risolutiva in quanto ricostituisce la normale struttura e la corretta funzionalità del tubo digerente. Il corretto iter terapeutico è stato applicato al minore immediatamente alla Persona_1 nascita, e la tecnica chirurgica ha avuto favorevole successo clinico anche se con necessità, nel maggio 2024, di una dilatazione endoscopica per una stenosi esofagea che si era formata in sede di stomia”, l'ausiliario ha infatti nondimeno osservato che “dal punto di vista clinico il minore presenta un adeguato sviluppo per età ed ora utilizza una normale Persona_1 alimentazione, dopo i primi momenti in cui è stato nutrito con modalità parenterali e con dispositivi medici. Non avendo gli esiti dell'intervento chirurgico risolutivo determinato, nei mesi successivi all'intervento di ricostruzione dell'esofago, necessità assistenziali diverse da quelle necessarie per un bambino di pari età nato senza imperfezioni, con gradualità è stato avviato alla normale nutrizione enterale”, concludendo pertanto che, se dalla nascita alla definitiva risoluzione della descritta anomalia il minore poteva dirsi non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita compatibili con la sua età, avendo perciò maturato il diritto alla reclamata indennità di accompagnamento, lo stesso non è a dirsi per il periodo successivo;
al minore va perciò riconosciuto “il diritto all'indennità di accompagnamento dalla presentazione dell'istanza fino a giugno 2024, data in cui, risolto il problema legato inizialmente all'atresia esofagea e successivamente alla complicazione stenotica dello stesso organo, dove la presenza del disagio del piccolo, per i genitori è stato tale da non poter essere lasciato solo in nessuna delle attività elementari e strumentali della vita, con un impegno per la famiglia che è andato ben al di là di quello determinato dalla responsabilità genitoriale. Da luglio 2024 il piccolo è stato messo in grado di essere alimentato in modo naturale e senza l'utilizzo di strumenti e dispositivi medici, nonostante necessiti di frequenti follow-up ed attenzioni alimentari” e perciò “viene meno il diritto all'indennità di accompagnamento e subentra il beneficio dell'indennità di frequenza perché soggetto svantaggiato rispetto ai pari età” (cfr. relazione depositata il 15.10.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile e adeguatamente motivata, va dichiarato il possesso, in capo al minore del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di Persona_1 accompagnamento dalla nascita fino al giugno 2024 e a far data dal luglio 2024 del già riconosciuto requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di frequenza. Giusta soccombenza parziale, le spese dell'intero giudizio vanno compensate per un mezzo e per il restante mezzo poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto CP_2 riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 661/2025 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione;
dichiara il possesso, in capo al minore del requisito sanitario per la Persona_1 fruizione dell'indennità di accompagnamento dalla nascita fino al giugno 2024; compensa le spese di lite per un mezzo e condanna l' al pagamento, in favore di CP_3
e nella qualità, del restante mezzo, che liquida in complessivi € Parte_1 CP_1 1.500,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Basile;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella