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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 273/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Roma n.16 presso lo studio dell'avv.to Alessandra Maini che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...in parziale modifica del provvedimento n. cronol. 3537/2022 del 18.10.2022 disporre a favore della madre della minore l'affidamento esclusivo rafforzato”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 273/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.2.2025 premesso che con provvedimento in data Parte_1 18.10.2022 (n.311/21V.G.) il Tribunale di Imperia regolava affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (15 anni essendo nata il Persona_1 6.1.2010), nata da relazione more uxorio ormai cessata con , Controparte_1 disponendone – tra l'altro - l'affidamento esclusivo alla madre;
che successivamente a tale decisione il padre aveva continuato a disinteressarsi sotto ogni profilo delle necessità e dell'educazione di – chiedeva di modificare quanto precedentemente Persona_1 stabilito in punto affidamento della stessa, stabilendola in proprio favore in via esclusiva
“rafforzata” ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 14.10.2025.
Alla predetta udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come già con decreto in data 18.10.2022, in ragione dell'oggettiva impossibilità di condivisione del ruolo e delle funzioni tra le parti così come di un sostanziale disinteresse del padre per l'esercizio delle responsabilità verso la figlia minore, fosse stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre;
Persona_1 quanto precede subordinando un'eventuale frequentazione padre/figlia alla valutazione da parte dei Servizi territorialmente competenti delle risorse disponibili per il genitore.
Ciò premesso, successivamente a tale provvedimento nessuna positiva modifica interveniva, tanto che la madre – ostacolata nell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore dalla sostanziale irreperibilità paterna (tanto da aver già dovuto per tali ragioni rivolgersi al Giudice Tutelare) - si trovava costretta ad avanzare ricorso per un affidamento esclusivo “rafforzato” di;
situazione, questa ampiamente Persona_1 confermata dalla ricorrente di fronte a questo Giudice all'udienza del 14.10.2025 (vds.
“...La ricorrente, richiesta dal Giudice precisa come abbia dormito l'ultima volta Per_2 presso l'abitazione del padre in data 9.12.2019, già molto tempo prima della procedura conclusasi nel 2022. Precisa come abbia visto per l'ultima volta il padre nel Per_2 gennaio 2025, avendolo per caso incontrato nei pressi della scuola da lei frequentata;
sottolinea come avrebbe riferito che, fattasi coraggio con alcuni compagni, abbia Per_2 attraversato la strada andando dal padre e chiedendogli le ragioni per cui non la cercasse, non la prendesse con sé e non le volesse bene, ottenendo come risposta l'intimazione ad andarsene altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri e l'avrebbe denunziata per stalking. Fa in ogni caso presente come non abbia avuto più Per_2 alcuna frequentazione o comunicazione con il padre dopo il provvedimento del 2022 e come lei ormai da lungo tempo sia impedita a comunicare con l'altro genitore in quanto bloccata sul telefono. Precisa altresì come il padre mai abbia contributo al mantenimento della minore, nonostante quanto stabilito da questo Tribunale con precedente decreto. Precisa di non sapere esattamente dove viva il resistente, risultandogli che si sia nel frattempo sposato senza tuttavia fare cambio di residenza dal luogo dove è stato cercato per la notifica del presente ricorso. L'avv. Maini, in aggiunta a quanto riferito dalla propria assistita, precisa come la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore sia giustificata dall'assoluta assenza ed irreperibilità dr. Andrea CANCIANI 2 n. 273/2025 R.G.A.C.C.
del padre, tale da aver già in passato costretto la madre a rivolgersi al Giudice Tutelare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni...”).
Ciò premesso, deve ritenersi come la mancata costituzione in giudizio del resistente (dovuto notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) in uno con gli elementi offerti dalla ricorrente abbiano nei fatti ampiamente dimostrato l'assoluta mancanza di risorse a disposizione del padre per l'esercizio del ruolo e della funzione così come la sua attuale assenza dalla vita della figlia minore.
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi della minore ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – che di fatto non conosce la vita di né i suoi attuali problemi ed Persona_1 esigenze - possa partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'attuale assoluto inadempimento da parte di Controparte_1 degli obblighi di contribuzione al mantenimento della minore.
E sempre per le superiori ragioni ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte del padre né risultando ragionevole ipotizzare una capacità delle parti di comunicare e collaborare nell'esercizio del comune ruolo ed al contempo impossibile, stante la sua sostanziale irreperibilità, attivare in concreto attraverso i Servizi interventi in suo favore.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e tutela Parte_2 dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di causa Controparte_1 da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto previsto con provvedimento in data 18.10.2022 (n.311/21V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 10.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Roma n.16 presso lo studio dell'avv.to Alessandra Maini che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...in parziale modifica del provvedimento n. cronol. 3537/2022 del 18.10.2022 disporre a favore della madre della minore l'affidamento esclusivo rafforzato”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 273/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 12.2.2025 premesso che con provvedimento in data Parte_1 18.10.2022 (n.311/21V.G.) il Tribunale di Imperia regolava affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento della figlia minore (15 anni essendo nata il Persona_1 6.1.2010), nata da relazione more uxorio ormai cessata con , Controparte_1 disponendone – tra l'altro - l'affidamento esclusivo alla madre;
che successivamente a tale decisione il padre aveva continuato a disinteressarsi sotto ogni profilo delle necessità e dell'educazione di – chiedeva di modificare quanto precedentemente Persona_1 stabilito in punto affidamento della stessa, stabilendola in proprio favore in via esclusiva
“rafforzata” ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 14.10.2025.
Alla predetta udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come già con decreto in data 18.10.2022, in ragione dell'oggettiva impossibilità di condivisione del ruolo e delle funzioni tra le parti così come di un sostanziale disinteresse del padre per l'esercizio delle responsabilità verso la figlia minore, fosse stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre;
Persona_1 quanto precede subordinando un'eventuale frequentazione padre/figlia alla valutazione da parte dei Servizi territorialmente competenti delle risorse disponibili per il genitore.
Ciò premesso, successivamente a tale provvedimento nessuna positiva modifica interveniva, tanto che la madre – ostacolata nell'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore dalla sostanziale irreperibilità paterna (tanto da aver già dovuto per tali ragioni rivolgersi al Giudice Tutelare) - si trovava costretta ad avanzare ricorso per un affidamento esclusivo “rafforzato” di;
situazione, questa ampiamente Persona_1 confermata dalla ricorrente di fronte a questo Giudice all'udienza del 14.10.2025 (vds.
“...La ricorrente, richiesta dal Giudice precisa come abbia dormito l'ultima volta Per_2 presso l'abitazione del padre in data 9.12.2019, già molto tempo prima della procedura conclusasi nel 2022. Precisa come abbia visto per l'ultima volta il padre nel Per_2 gennaio 2025, avendolo per caso incontrato nei pressi della scuola da lei frequentata;
sottolinea come avrebbe riferito che, fattasi coraggio con alcuni compagni, abbia Per_2 attraversato la strada andando dal padre e chiedendogli le ragioni per cui non la cercasse, non la prendesse con sé e non le volesse bene, ottenendo come risposta l'intimazione ad andarsene altrimenti avrebbe chiamato i Carabinieri e l'avrebbe denunziata per stalking. Fa in ogni caso presente come non abbia avuto più Per_2 alcuna frequentazione o comunicazione con il padre dopo il provvedimento del 2022 e come lei ormai da lungo tempo sia impedita a comunicare con l'altro genitore in quanto bloccata sul telefono. Precisa altresì come il padre mai abbia contributo al mantenimento della minore, nonostante quanto stabilito da questo Tribunale con precedente decreto. Precisa di non sapere esattamente dove viva il resistente, risultandogli che si sia nel frattempo sposato senza tuttavia fare cambio di residenza dal luogo dove è stato cercato per la notifica del presente ricorso. L'avv. Maini, in aggiunta a quanto riferito dalla propria assistita, precisa come la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore sia giustificata dall'assoluta assenza ed irreperibilità dr. Andrea CANCIANI 2 n. 273/2025 R.G.A.C.C.
del padre, tale da aver già in passato costretto la madre a rivolgersi al Giudice Tutelare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni...”).
Ciò premesso, deve ritenersi come la mancata costituzione in giudizio del resistente (dovuto notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) in uno con gli elementi offerti dalla ricorrente abbiano nei fatti ampiamente dimostrato l'assoluta mancanza di risorse a disposizione del padre per l'esercizio del ruolo e della funzione così come la sua attuale assenza dalla vita della figlia minore.
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi della minore ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – che di fatto non conosce la vita di né i suoi attuali problemi ed Persona_1 esigenze - possa partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'attuale assoluto inadempimento da parte di Controparte_1 degli obblighi di contribuzione al mantenimento della minore.
E sempre per le superiori ragioni ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlia minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte del padre né risultando ragionevole ipotizzare una capacità delle parti di comunicare e collaborare nell'esercizio del comune ruolo ed al contempo impossibile, stante la sua sostanziale irreperibilità, attivare in concreto attraverso i Servizi interventi in suo favore.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e tutela Parte_2 dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le spese di causa Controparte_1 da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto previsto con provvedimento in data 18.10.2022 (n.311/21V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Persona_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 (L) d.p.r. 115/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 10.11.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 3