Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 16 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00749/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mazzero e Michele Lovadina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del -OMISSIS-, con il quale è stato “ fatto divieto al sig. -OMISSIS-, in preambolo meglio generalizzato di detenere le armi, le munizioni e le materie esplodenti legalmente possedute ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S ”;
- per quanto occorra, dell'atto di ritiro cautelare di armi, munizioni regolarmente detenute e denunciate effettuato dai-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare della nota n. -OMISSIS-(non nota nel suo contenuto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la valutazione dell’episodio verificatosi il -OMISSIS-, assunto a motivazione dell’impugnato divieto di detenzione di armi e munizioni, richiede l’approfondimento proprio della sede di merito;
Ritenuto che, nelle more, la gravità ed irreparabilità del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato può essere favorevolmente apprezzata con riguardo all’obbligo di cessione delle armi e delle munizioni detenute, attualmente in sequestro, e alla loro conseguente confisca in caso di mancata cessione entro il termine di 150 giorni;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione entro tali ben definiti limiti, restando ferma ogni ulteriore prescrizione o divieto applicati al ricorrente, potendo le esigenze di prevenzione e di tutela dell’incolumità pubblica, presupposte dall’impugnato decreto, essere interinalmente garantite e contemperate disponendo che le armi e le munizioni rimangano nella custodia dell’Amministrazione fino alla definizione del giudizio;
Ritenuto altresì, in relazione al parziale accoglimento della domanda cautelare, di disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie in parte la domanda cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Questa ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.