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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI IC, Presidente
LA BR, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.n.c. Di nominativo_1 - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11288/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 23/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229050141808000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229050141808000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso proposto da Resistente_1 SC di nominativo_1 avverso l'intimazione di pagamento nn. Finale 808000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. Finali
160000 e 740000 relative, rispettivamente, al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2018 e a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
I primi giudici ritenevano indimostrata la rituale notifica, alla contribuente, delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello DE eccepisce l'erronea pronuncia dei primi giudici in merito alla ritenuta giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, relativamente alla cartella di pagamento n. finale 740000 e alla valutazione della prova documentale e produce copia delle notifiche delle cartelle impugnate.
1.1 Con successiva memoria DE dà atto del mancato pagamento, da parte della contribuente, di alcune rate previste per la definizione della controversia.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio, Agenzia delle Entrate si associa alle difese dell'appellante chiedendo l'accertamento della legittimità dell'operato dell'Ufficio e l'accoglimento dell'appello.
Con nota di deposito del 5.1.2026 il contribuente deposita richiesta di adesione alla cd. “rottamazione quater”, relativamente anche alle cartelle impugnate.
All'udienza del 28.1.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, a fronte della rituale adesione, da parte della contribuente, alla cd. “rottamazione quater” e della rinuncia al presente giudizio, dichiara l'estinzione del procedimento a spese di lite integralmente compensate.
Non è a tal fine dirimente l'eccepito mancato pagamento, da parte del contribuente, di alcune delle rate previste per la definizione bonaria della controversia, tenuto conto di quanto condivisibilmente ritenuto, sul punto, da recente pronuncia della Suprema Corte: “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso” (cfr. Cass. n. 24428/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in data 28/01/2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI IC, Presidente
LA BR, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.n.c. Di nominativo_1 - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11288/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 23/09/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229050141808000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229050141808000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'appello in esame Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) impugna la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici accoglievano il ricorso proposto da Resistente_1 SC di nominativo_1 avverso l'intimazione di pagamento nn. Finale 808000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. Finali
160000 e 740000 relative, rispettivamente, al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2018 e a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
I primi giudici ritenevano indimostrata la rituale notifica, alla contribuente, delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
I motivi di appello e le controdeduzioni
1 Con l'odierno appello DE eccepisce l'erronea pronuncia dei primi giudici in merito alla ritenuta giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, relativamente alla cartella di pagamento n. finale 740000 e alla valutazione della prova documentale e produce copia delle notifiche delle cartelle impugnate.
1.1 Con successiva memoria DE dà atto del mancato pagamento, da parte della contribuente, di alcune rate previste per la definizione della controversia.
2 Con atto di controdeduzioni ritualmente depositato in giudizio, Agenzia delle Entrate si associa alle difese dell'appellante chiedendo l'accertamento della legittimità dell'operato dell'Ufficio e l'accoglimento dell'appello.
Con nota di deposito del 5.1.2026 il contribuente deposita richiesta di adesione alla cd. “rottamazione quater”, relativamente anche alle cartelle impugnate.
All'udienza del 28.1.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, a fronte della rituale adesione, da parte della contribuente, alla cd. “rottamazione quater” e della rinuncia al presente giudizio, dichiara l'estinzione del procedimento a spese di lite integralmente compensate.
Non è a tal fine dirimente l'eccepito mancato pagamento, da parte del contribuente, di alcune delle rate previste per la definizione bonaria della controversia, tenuto conto di quanto condivisibilmente ritenuto, sul punto, da recente pronuncia della Suprema Corte: “in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso” (cfr. Cass. n. 24428/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in data 28/01/2026.