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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1008/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1008/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 3.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24.5.1970, ivi residente, C.le Barbarino n. 11,
e
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BA) il 20.3.1992, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato
Gaetano Consiglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 28.4.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data 3.4.2025,
pagina 1 di 3 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 24.1.2022 nel Comune di Holgium - Repubblica di
BA (atto trascritto nel Comune di Avola al n. 66, parte II, serie C, anno 2022);
- che dalla loro unione non nascevano figli;
- di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 114/2024 pronunciata dal Tribunale di Siracusa il 27.6.2024, pubblicata il 4.7.2024, passata in giudicato (allegata in atti).
All'udienza del 2.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, meglio specificate con le note depositate il 18.11.2025, qui di seguito riportate:
“- Il marito risiederà in Avola C.le Barbarino presso la madre e la moglie resta residente in
BA presso i propri genitori in Holguin;
- Non vi è mai stata casa coniugale visto che i coniugi non hanno mai coabitato;
- Non sono nati figli;
- Non vi sono beni da dividere ed ognuno ha già preso con sé le proprie cose;
- I ricorrenti di comune accordo non fissano alcun assegno di mantenimento reciproco ed ognuno penserà a sè stesso atteso che nei rispettivi paesi stagionalmente fanno lavoretti che consentono loro di poter vivere serenamente”.
Con provvedimento del 3.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle pattuizioni intercorse tra le parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] il giorno 24.1.2022 nel Comune di Holgium (Repubblica di BA), trascritto Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune Avola nell'anno 2022,
(atto n. 66, parte II, serie C), dando atto delle pattuizioni intercorse tra le parti e riportate in parte moriva;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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