TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 422/2024
All'udienza del 27.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Walter Parte_1 C.F._1
Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.882,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
PER LA PARTE CONVENUTA: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, riconoscere il diritto alla monetizzazione delle ferie secondo i calcoli corretti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Il Controparte_1 ricorrente rilevava di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse. Il procuratore della parte ricorrente esponeva in particolare: che dal 10.02.2016 (inizio primo contratto a tempo determinato) ad Parte_1 oggi era stato adibito dal in attività di docenza mediante la Controparte_1 stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, come da elenco che segue: - a.s. 2018/2019-contratto dal 06.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Media “San
Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo Pomponesco Viadana” di Viadana (MN); - a.s.
2020/2021- contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la
Scuola Media “San Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo Pomponesco Viadana” di
Viadana (MN);- a.s. 2021/2022- contratto dal 06.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Media “San Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo
Pomponesco Viadana” di Viadana (MN); che il ricorrente: - durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 268 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,33 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato 275 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,92 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha lavorato 298 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,83 di ferie;
che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: - 18 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 15 giorni nell'anno scolastico 2020/21; - 16 giorni nell'anno scolastico
2021/22; che, dunque, il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue: - 6,33 giorni per l'anno scolastico
2018/19 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 18 giorni di ferie effettivamente fruite); - 10,92 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie effettivamente fruite); - 11,83 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite); che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a). moltiplicare per 30 o per
32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360; b).aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse;
che la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro e, quindi, le giornate di riposo sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni e quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni;
che le festività soppresse non possono essere usufruite durante il normale svolgimento delle attività didattiche;
che il personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 228/12 - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Rilevava parte ricorrente: che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può in nessun modo essere addebitata a una scelta consapevole del docente;
che il , infatti, non ha formalmente invitato il ricorrente a fruire delle ferie e, CP_1 soprattutto, “non l'ha informato - in modo accurato - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” come richiesto dalla Cassazione,
Sezione Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022, che richiama la sentenza della Grande Sezione della
Corte di Giustizia Europea del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16; che alla parte ricorrente, pertanto, spettano, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22, le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute, determinate calcolando la differenza tra i giorni di ferie maturate nel corso dei rapporti di lavoro a termine e i giorni di sospensione dell'attività didattica durante i rispettivi anni scolastici, così come definiti dal calendario scolastico regionale. Tanto premesso, dopo aver richiamato la disciplina applicabile così come interpretata dalla giurisprudenza, parte ricorrente rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni, il diritto al pagamento della somma di € 2.022,15 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Si costituiva ritualmente il , contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso, descrivendo il quadro normativo vigente e rilevando che, in detto contesto, secondo la giurisprudenza di merito, il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell'anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie e, nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, esso è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche.
Riguardo alla fattispecie concreta, il deduceva che la parte ricorrente poteva astrattamente CP_1 vantare un diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente all'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche ma che il docente non aveva fornito prova, di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni - non richiesti come giorni di ferie - intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti di lavoro. Parte resistente contestava i prospetti elaborati dal ricorrente e richiamava quello elaborato dall'istituto scolastico ove il sig. aveva prestato servizio al fine di dimostrare che non residuano, ai Parte_1 sensi della normativa vigente, giorni di ferie maturate e non fruite dalla parte ricorrente in occasione del servizio svolto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo, in linea con le argomentazioni svolte dal Tribunale adito e dalla C.d.A. di Brescia e con i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del
6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Sempre nel 2012, il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma
56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL
Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Tale complesso quadro normativo è stato di recente esaminato dalla Suprema Corte, la quale, disattendendo la tesi del , ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha CP_1 chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 14268 del 5/5/2022, qui da intendersi richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
Il recente orientamento che si è andato ulteriormente consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Pertanto, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto alle ferie;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha allegato e tanto meno provato, di aver dato CP_1 un'informazione adeguata circa la necessità di fruire. Al contrario, nel rapporto in data 31.10.2024 allegato da parte resistente, risulta che non è stato inviato al ricorrente formale invito al docente a fruire dei giorni di ferie residui, con avviso che, in mancanza di tale richiesta sarebbero andate perdute le ferie maturate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Deve essere rilevato, inoltre, che, a fronte delle eccezioni sollevate dal sulla base del CP_1 computo contenuto del rapporto del dirigente scolastico in data 30.10.2024, parte ricorrente ha proceduto ad un nuovo calcolo del dovuto che ha quantificato nella minor somma di € 1.882,87
(rispetto a quella originariamente pretesa per lo stesso titolo nella misura di € 2.022,15) per indennità sostitutiva maturata, di cui chiede, con le conclusioni formulate nella nota difensiva depositata in data
16.6.2025, la liquidazione.
Va detto che sempre nella relazione del 31.10.2024 è precisato che non vi è stata liquidazione delle indennità sostitutive e che, a fronte della nuova determinazione dei giorni di ferie residue da liquidare a seguito dei rilievi di parte resistente, nessun specifica contestazione è stata ulteriormente sollevata da parte del . CP_1
I principi suesposti vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che, a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione nella contrattazione collettiva di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Pertanto, domanda per l'indennità sostitutiva nella misura minore di euro € 1.882,87 va accolta in quanto fondata, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di euro € 1.882,87, oltre interessi legali. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della contenuta attività processuale svolta e della natura seriale della vertenza.
PQM
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 1.882,87, oltre interessi legali. Parte_1 condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.030,00 per onorario, oltre al 15 % di spese generali,
IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Mantova, 27.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
.
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 422/2024
All'udienza del 27.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 422/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Walter Parte_1 C.F._1
Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.882,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.
PER LA PARTE CONVENUTA: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, riconoscere il diritto alla monetizzazione delle ferie secondo i calcoli corretti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Il Controparte_1 ricorrente rilevava di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse. Il procuratore della parte ricorrente esponeva in particolare: che dal 10.02.2016 (inizio primo contratto a tempo determinato) ad Parte_1 oggi era stato adibito dal in attività di docenza mediante la Controparte_1 stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, come da elenco che segue: - a.s. 2018/2019-contratto dal 06.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Media “San
Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo Pomponesco Viadana” di Viadana (MN); - a.s.
2020/2021- contratto dal 29.09.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la
Scuola Media “San Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo Pomponesco Viadana” di
Viadana (MN);- a.s. 2021/2022- contratto dal 06.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Media “San Matteo D/C” dell'Istituto Comprensivo “IC Dosolo
Pomponesco Viadana” di Viadana (MN); che il ricorrente: - durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 268 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,33 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato 275 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,92 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2021/22 ha lavorato 298 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,83 di ferie;
che il ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: - 18 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 15 giorni nell'anno scolastico 2020/21; - 16 giorni nell'anno scolastico
2021/22; che, dunque, il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue: - 6,33 giorni per l'anno scolastico
2018/19 (22,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 18 giorni di ferie effettivamente fruite); - 10,92 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie effettivamente fruite); - 11,83 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite); che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a). moltiplicare per 30 o per
32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360; b).aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse;
che la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro e, quindi, le giornate di riposo sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni e quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni;
che le festività soppresse non possono essere usufruite durante il normale svolgimento delle attività didattiche;
che il personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 228/12 - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Rilevava parte ricorrente: che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può in nessun modo essere addebitata a una scelta consapevole del docente;
che il , infatti, non ha formalmente invitato il ricorrente a fruire delle ferie e, CP_1 soprattutto, “non l'ha informato - in modo accurato - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” come richiesto dalla Cassazione,
Sezione Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022, che richiama la sentenza della Grande Sezione della
Corte di Giustizia Europea del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16; che alla parte ricorrente, pertanto, spettano, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22, le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute, determinate calcolando la differenza tra i giorni di ferie maturate nel corso dei rapporti di lavoro a termine e i giorni di sospensione dell'attività didattica durante i rispettivi anni scolastici, così come definiti dal calendario scolastico regionale. Tanto premesso, dopo aver richiamato la disciplina applicabile così come interpretata dalla giurisprudenza, parte ricorrente rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni, il diritto al pagamento della somma di € 2.022,15 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Si costituiva ritualmente il , contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso, descrivendo il quadro normativo vigente e rilevando che, in detto contesto, secondo la giurisprudenza di merito, il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell'anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie e, nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, esso è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche.
Riguardo alla fattispecie concreta, il deduceva che la parte ricorrente poteva astrattamente CP_1 vantare un diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente all'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche ma che il docente non aveva fornito prova, di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni - non richiesti come giorni di ferie - intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti di lavoro. Parte resistente contestava i prospetti elaborati dal ricorrente e richiamava quello elaborato dall'istituto scolastico ove il sig. aveva prestato servizio al fine di dimostrare che non residuano, ai Parte_1 sensi della normativa vigente, giorni di ferie maturate e non fruite dalla parte ricorrente in occasione del servizio svolto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo, in linea con le argomentazioni svolte dal Tribunale adito e dalla C.d.A. di Brescia e con i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del
6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Sempre nel 2012, il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma
56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL
Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite
C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Tale complesso quadro normativo è stato di recente esaminato dalla Suprema Corte, la quale, disattendendo la tesi del , ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha CP_1 chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 14268 del 5/5/2022, qui da intendersi richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
Il recente orientamento che si è andato ulteriormente consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Pertanto, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto alle ferie;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha allegato e tanto meno provato, di aver dato CP_1 un'informazione adeguata circa la necessità di fruire. Al contrario, nel rapporto in data 31.10.2024 allegato da parte resistente, risulta che non è stato inviato al ricorrente formale invito al docente a fruire dei giorni di ferie residui, con avviso che, in mancanza di tale richiesta sarebbero andate perdute le ferie maturate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Deve essere rilevato, inoltre, che, a fronte delle eccezioni sollevate dal sulla base del CP_1 computo contenuto del rapporto del dirigente scolastico in data 30.10.2024, parte ricorrente ha proceduto ad un nuovo calcolo del dovuto che ha quantificato nella minor somma di € 1.882,87
(rispetto a quella originariamente pretesa per lo stesso titolo nella misura di € 2.022,15) per indennità sostitutiva maturata, di cui chiede, con le conclusioni formulate nella nota difensiva depositata in data
16.6.2025, la liquidazione.
Va detto che sempre nella relazione del 31.10.2024 è precisato che non vi è stata liquidazione delle indennità sostitutive e che, a fronte della nuova determinazione dei giorni di ferie residue da liquidare a seguito dei rilievi di parte resistente, nessun specifica contestazione è stata ulteriormente sollevata da parte del . CP_1
I principi suesposti vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che, a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione nella contrattazione collettiva di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Pertanto, domanda per l'indennità sostitutiva nella misura minore di euro € 1.882,87 va accolta in quanto fondata, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di euro € 1.882,87, oltre interessi legali. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo tenendo conto della contenuta attività processuale svolta e della natura seriale della vertenza.
PQM
Il Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 1.882,87, oltre interessi legali. Parte_1 condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.030,00 per onorario, oltre al 15 % di spese generali,
IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Mantova, 27.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
.