Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.), previsto dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1148 , nella misura di lire 200 milioni, e' elevato a lire 250 milioni con decorrenza dall'anno finanziario 1968.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.), previsto dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1148 , nella misura di lire 200 milioni, e' elevato a lire 250 milioni con decorrenza dall'anno finanziario 1968.