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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3714 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/11/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, applicata a OR UL con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 28/6/2022 per un primo titolo esecutivo n. 421/2020, ed estesa ad un secondo titolo esecutivo (cumulo Pg Milano n. 779/2022 del 7/11/2022), già sospesa provvisoriamente con provvedimento del 3/3/2023. L'ordinanza in esame - riportato l'episodio occorso al funerale della madre del condannato in data 23/2/2023, in cui UL aveva aggredito IU ST per ragioni ereditarie, provocandogli lesioni al setto nasale - ha motivato la revoca per la mancanza delle condizioni di utile esperimento della misura alter- nativa a causa della manifesta inaffidabilità del condannato, il quale aveva violato le prescrizioni, integrando una condotta violenta ed aggressiva, omogenea rispetto a taluni suoi precedenti penali. Ha altresì evidenziato che tale condotta denotava l'inidoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati, manifestando la pericolosità dell'UL e la sua incapacità di autocontrollo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Carla Calvi, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 47 ter O.P. e all'art. 678 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa nonostante l'episodicità della vicenda e la sua irripetibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è stato imperniato su motivi non consentiti in sede di legitti- mità, in quanto propone censure eminentemente fattuali e rivalutative, dirette a sollecitare un diverso apprezzamento della Corte su ambiti di merito riservati alla valutazione dei giudici della sorveglianza. 1.1. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza in ordine alla revoca della misura alternativa sia stata corretta e congrua- mente motivata. Come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca delle misure alternative non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il 2 giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 1.2. Nel caso in esame, tali valutazioni sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa al recupero del condannato, e l'impugnata ordinanza ha specificato che la detenzione domiciliare non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva. Tale determinazione è corretta alla luce del principio per cui il Tribunale di sorveglianza deve dare conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657). Nel solco di tale insegnamento, l'impugnata ordinanza ha individuato criticità nelle caratteristiche di personalità dell'UL e, pur dando atto delle pregresse vicende di conflittualità tra i due uomini, così da rendere decifrabile la reazione aggressiva dell'UL in danno del ST, ha ritenuto che ciò non valga ad escludere l'accertata pericolosità sociale del ricorrente, denotandone l'evi- dente incapacità di autocontrollo, elementi ritenuti pregnanti in senso negativo e tali da inficiare la finalità della misura extramuraria, manifestando l'inidoneità della stessa ad evitare ricadute recidivanti in condotte devianti ed illegali. Va ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, la cui valutazione costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3714 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/11/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, applicata a OR UL con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 28/6/2022 per un primo titolo esecutivo n. 421/2020, ed estesa ad un secondo titolo esecutivo (cumulo Pg Milano n. 779/2022 del 7/11/2022), già sospesa provvisoriamente con provvedimento del 3/3/2023. L'ordinanza in esame - riportato l'episodio occorso al funerale della madre del condannato in data 23/2/2023, in cui UL aveva aggredito IU ST per ragioni ereditarie, provocandogli lesioni al setto nasale - ha motivato la revoca per la mancanza delle condizioni di utile esperimento della misura alter- nativa a causa della manifesta inaffidabilità del condannato, il quale aveva violato le prescrizioni, integrando una condotta violenta ed aggressiva, omogenea rispetto a taluni suoi precedenti penali. Ha altresì evidenziato che tale condotta denotava l'inidoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati, manifestando la pericolosità dell'UL e la sua incapacità di autocontrollo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Carla Calvi, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 47 ter O.P. e all'art. 678 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa nonostante l'episodicità della vicenda e la sua irripetibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è stato imperniato su motivi non consentiti in sede di legitti- mità, in quanto propone censure eminentemente fattuali e rivalutative, dirette a sollecitare un diverso apprezzamento della Corte su ambiti di merito riservati alla valutazione dei giudici della sorveglianza. 1.1. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza in ordine alla revoca della misura alternativa sia stata corretta e congrua- mente motivata. Come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca delle misure alternative non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il 2 giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 1.2. Nel caso in esame, tali valutazioni sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa al recupero del condannato, e l'impugnata ordinanza ha specificato che la detenzione domiciliare non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva. Tale determinazione è corretta alla luce del principio per cui il Tribunale di sorveglianza deve dare conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657). Nel solco di tale insegnamento, l'impugnata ordinanza ha individuato criticità nelle caratteristiche di personalità dell'UL e, pur dando atto delle pregresse vicende di conflittualità tra i due uomini, così da rendere decifrabile la reazione aggressiva dell'UL in danno del ST, ha ritenuto che ciò non valga ad escludere l'accertata pericolosità sociale del ricorrente, denotandone l'evi- dente incapacità di autocontrollo, elementi ritenuti pregnanti in senso negativo e tali da inficiare la finalità della misura extramuraria, manifestando l'inidoneità della stessa ad evitare ricadute recidivanti in condotte devianti ed illegali. Va ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, la cui valutazione costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente