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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 679 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato POLO SERENA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato POLO SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre che la casa coniugale sita a PO (VI), Via Vegre di Sopra n.3/B, rimanga nella disponibilità del marito. La moglie, entro il mese di febbraio 2025, trasferirà la propria residenza assieme ai figli nell'appartamento in locazione sito a PO (VI) in Via Vittorio Emanuele
n.107/A. Gli arredi e corredi della casa famigliare rimarranno nella disponibilità del IG. tranne CP_1
i beni personali della IG.ra e quanto la stessa ha già prelevato dalla casa famigliare al fine Pt_1 di rendere abitabile l'appartamento in cui si trasferirà;
c) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
1 l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori che tengano in preminente conto il benessere dei minori e i rispettivi turni lavorativi, che i figli trascorrano settimanalmente con ciascuno di essi, sia durante il periodo scolastico che durante il periodo estivo, il tempo indicato nel calendario di seguito schematizzato:
i genitori si accorderanno di volta in volta per il giorno di Natale e la Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, curando che il giorno di Natale i ragazzi possano trascorrere alcune ore con entrambi;
- ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive.
Tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
d) il padre sarà tenuto a versare a favore della IG.ra , a titolo di mantenimento di Parte_2 entrambi i figli minori, entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, un assegno mensile pari ad €500,00 (€250,00 per ciascun figlio). Tale assegno verrà versato sul conto corrente che la moglie indicherà al marito e sarà rivalutabile automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
e) il padre tratterrà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico;
f) Il padre provvederà per l'intero al pagamento della scuola privata scelta dai genitori per il figlio minore anche per quanto riguarda gli eventuali pasti se in futuro verranno inseriti. I Per_1 genitori contribuiranno al pagamento delle restanti spese straordinarie relative ai figli, così come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di conoscere,
2 nella misura dell'80% il padre e del restante 20% la madre. Con la stessa percentuale, 80% il padre e
20% la madre, i genitori provvederanno a pagare l'abbigliamento dei figli che pertanto è da ritenersi escluso dall'assegno di mantenimento ordinario che il padre versa mensilmente alla padre. Il IG.
provvederà integralmente alle spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei CP_1 tre cani che sono in famiglia;
g) il IG. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, si accollerà integralmente il CP_1 pagamento della rata del mutuo relativo alla casa coniugale, immobile che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Il IG. , sottoscrivendo il presente ricorso, dichiara di rinunciare alla futura CP_1 ripetizione delle somme versate per il pagamento del mutuo, ovvero della quota parte delle rate di mutuo da lui pagata in luogo della moglie;
h) i coniugi si impegnano ad estinguere, entro l'anno 2025, il conto corrente comune
[...] presso Banca San Giorgio – Valle Agno;
i) la rata mensile del mutuo verrà accreditata, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, su un conto corrente intestato esclusivamente al IG. ; CP_1
l) i ricorrenti, IG. e IG.ra come in epigrafe identificati, sono titolari CP_1 Parte_2 complessivamente di quote sociali pari al 100,00% del capitale sociale, per un valore nominale di
Euro 10.000,00 (diecimila euro), interamente versati, della società di Controparte_2 CP_1 con sede in PO (VI), in via Chiesa 12, P.IVA e codice fiscale numero , REA P.IVA_1
VI-367700, nelle seguenti proporzioni: il IG. , per una quota pari al 99,00%, per un CP_1 controvalore pari ad Euro 9.900,00 (novemila novecento euro); la IG.ra per una Parte_2 quota pari all'1,00%, per un controvalore pari ad Euro 100,00 (cento euro); così per un totale di
100,00% (doc.9). La IG.ra si impegna a cedere al IG. , o ad altra Parte_2 CP_1 persona o società che egli nominerà, complessivamente l'1,00 % del capitale sociale della
[...]
come in premessa descritto, il cui valore nominale è pari a Euro 100,00 (cento euro). I CP_2 sottoscriventi convengono che il prezzo di acquisto delle quote da cedere, corrispondenti complessivamente all'1% del capitale sociale della società, è determinato in €100,00 (cento euro). Le spese, comprensive degli oneri notarili, le imposte e le tasse relative al trasferimento delle quote da cedere saranno a carico del IG. . CP_1
m) le competenze dell'Avv. Polo per la presente procedura saranno pagate integralmente dal IG.
. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
3 contratto matrimonio in PO (VI) in data 08/09/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla disciplina dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura dell'80% e della madre del 20%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in PO (VI) in data 08/09/2017 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 679 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato POLO SERENA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato POLO SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre che la casa coniugale sita a PO (VI), Via Vegre di Sopra n.3/B, rimanga nella disponibilità del marito. La moglie, entro il mese di febbraio 2025, trasferirà la propria residenza assieme ai figli nell'appartamento in locazione sito a PO (VI) in Via Vittorio Emanuele
n.107/A. Gli arredi e corredi della casa famigliare rimarranno nella disponibilità del IG. tranne CP_1
i beni personali della IG.ra e quanto la stessa ha già prelevato dalla casa famigliare al fine Pt_1 di rendere abitabile l'appartamento in cui si trasferirà;
c) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
1 l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, stabilendo, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori che tengano in preminente conto il benessere dei minori e i rispettivi turni lavorativi, che i figli trascorrano settimanalmente con ciascuno di essi, sia durante il periodo scolastico che durante il periodo estivo, il tempo indicato nel calendario di seguito schematizzato:
i genitori si accorderanno di volta in volta per il giorno di Natale e la Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta, curando che il giorno di Natale i ragazzi possano trascorrere alcune ore con entrambi;
- ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive.
Tale periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
d) il padre sarà tenuto a versare a favore della IG.ra , a titolo di mantenimento di Parte_2 entrambi i figli minori, entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, un assegno mensile pari ad €500,00 (€250,00 per ciascun figlio). Tale assegno verrà versato sul conto corrente che la moglie indicherà al marito e sarà rivalutabile automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
e) il padre tratterrà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico;
f) Il padre provvederà per l'intero al pagamento della scuola privata scelta dai genitori per il figlio minore anche per quanto riguarda gli eventuali pasti se in futuro verranno inseriti. I Per_1 genitori contribuiranno al pagamento delle restanti spese straordinarie relative ai figli, così come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di conoscere,
2 nella misura dell'80% il padre e del restante 20% la madre. Con la stessa percentuale, 80% il padre e
20% la madre, i genitori provvederanno a pagare l'abbigliamento dei figli che pertanto è da ritenersi escluso dall'assegno di mantenimento ordinario che il padre versa mensilmente alla padre. Il IG.
provvederà integralmente alle spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria dei CP_1 tre cani che sono in famiglia;
g) il IG. a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, si accollerà integralmente il CP_1 pagamento della rata del mutuo relativo alla casa coniugale, immobile che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Il IG. , sottoscrivendo il presente ricorso, dichiara di rinunciare alla futura CP_1 ripetizione delle somme versate per il pagamento del mutuo, ovvero della quota parte delle rate di mutuo da lui pagata in luogo della moglie;
h) i coniugi si impegnano ad estinguere, entro l'anno 2025, il conto corrente comune
[...] presso Banca San Giorgio – Valle Agno;
i) la rata mensile del mutuo verrà accreditata, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, su un conto corrente intestato esclusivamente al IG. ; CP_1
l) i ricorrenti, IG. e IG.ra come in epigrafe identificati, sono titolari CP_1 Parte_2 complessivamente di quote sociali pari al 100,00% del capitale sociale, per un valore nominale di
Euro 10.000,00 (diecimila euro), interamente versati, della società di Controparte_2 CP_1 con sede in PO (VI), in via Chiesa 12, P.IVA e codice fiscale numero , REA P.IVA_1
VI-367700, nelle seguenti proporzioni: il IG. , per una quota pari al 99,00%, per un CP_1 controvalore pari ad Euro 9.900,00 (novemila novecento euro); la IG.ra per una Parte_2 quota pari all'1,00%, per un controvalore pari ad Euro 100,00 (cento euro); così per un totale di
100,00% (doc.9). La IG.ra si impegna a cedere al IG. , o ad altra Parte_2 CP_1 persona o società che egli nominerà, complessivamente l'1,00 % del capitale sociale della
[...]
come in premessa descritto, il cui valore nominale è pari a Euro 100,00 (cento euro). I CP_2 sottoscriventi convengono che il prezzo di acquisto delle quote da cedere, corrispondenti complessivamente all'1% del capitale sociale della società, è determinato in €100,00 (cento euro). Le spese, comprensive degli oneri notarili, le imposte e le tasse relative al trasferimento delle quote da cedere saranno a carico del IG. . CP_1
m) le competenze dell'Avv. Polo per la presente procedura saranno pagate integralmente dal IG.
. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
3 contratto matrimonio in PO (VI) in data 08/09/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla disciplina dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura dell'80% e della madre del 20%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in PO (VI) in data 08/09/2017 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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