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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 11533/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. MARTINO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in qualità di docente con contratto a tempo determinato, in relazione al periodo di cui in narrativa, al riconoscimento del bonus docente di € 500,00 annui, previsto solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, previa disapplicazione, anche incidenter tantum, dell'art. 1 comma 121 della Legge 107/2015 (Buona Scuola) e dell'art. 2 del D.p.c.m 32313/2015 (e di ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale contrastante con il principio di parità di trattamento fra docenti assunti a tempo determinato e insegnanti di ruolo);
2. per l'effetto, condannare
Cont il , in persona del pro tempore, a riconoscere alla CP_3 ricorrente l'erogazione della somma di € 500,00 per ogni annualità di contratto, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi all'erogazione della somma di €
1 1.500,00 per gli A.S. 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024 in cui ha prestato servizio, alle stesse condizioni e modalità riconosciute ai docenti di ruolo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3. condannare il in CP_1 persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA (ove dovuta) Cap e gli altri accessori di legge”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga,
2 finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 11533/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. MARTINO ANGELO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in qualità di docente con contratto a tempo determinato, in relazione al periodo di cui in narrativa, al riconoscimento del bonus docente di € 500,00 annui, previsto solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, previa disapplicazione, anche incidenter tantum, dell'art. 1 comma 121 della Legge 107/2015 (Buona Scuola) e dell'art. 2 del D.p.c.m 32313/2015 (e di ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o contrattuale contrastante con il principio di parità di trattamento fra docenti assunti a tempo determinato e insegnanti di ruolo);
2. per l'effetto, condannare
Cont il , in persona del pro tempore, a riconoscere alla CP_3 ricorrente l'erogazione della somma di € 500,00 per ogni annualità di contratto, nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi all'erogazione della somma di €
1 1.500,00 per gli A.S. 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 - 2024 in cui ha prestato servizio, alle stesse condizioni e modalità riconosciute ai docenti di ruolo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3. condannare il in CP_1 persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA (ove dovuta) Cap e gli altri accessori di legge”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga,
2 finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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