Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/12/2025, n. 8417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8417 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05675/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5675 del 2022, proposto da società “Conceria U. Russo S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Gioia e dall’Avv. Michele De Piano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Giuseppe Alfano e dall’Avv. Antonio Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – del provvedimento di cui alla diffida prot. n. 41224 del 25.11.2022, con il quale, il Comune di Arzano, nel dettare alcune prescrizioni in materia ambientale, ha disposto “AD HORAS … (la) sospen(sione di) ogni attività relativa al processo di produzione che implichi l’utilizzo dei bottali, al fine di contenere ovvero di evitare dilavamenti di reflui sulle superfici all’attualità compromesse”;
b – ove e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo del 14.11.2022, congiunto del Comando di Polizia Municipale e l’Asl Na 2 Nord, non conosciuti;
c – ove e per quanto occorra, della nota Asl Na 2 Nord prot. n. 50109 del 18.11.2022, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 2097 del 1 dicembre 2022;
Vista l’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ER TT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 01 dicembre 2022, la società ricorrente - impegnata nel settore della lavorazione delle pelli in virtù dell’Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 19784 del 28.07.2017 e con sede operativa nel Comune di Arzano alla via Pecchia n. 181 - impugnava il provvedimento (diffida prot. n. 41224 del 25.11.2022) nella parte in cui l’ente locale resistente, in esito ai sopralluoghi del 17 ottobre 2022 e 14 novembre 2022 ed ai rilievi dell’ASL di cui alla nota prot. 50199 del 18 dicembre 2022 (“anomalie circa lo stato di manutenzione della pavimentazione dove sono presenti i bottali e della relativa griglia di raccolta delle acque reflue”), le aveva intimato la sospensione ad horas di “ogni attività relativa al processo di produzione che implichi l’utilizzo dei bottali, al fine di contenere ovvero di evitare dilavamenti di reflui sulle superfici all’attualità compromesse”. A sostegno del gravame, la ricorrente articolava due ordini di motivi con cui sosteneva, in sintesi, l’assenza di presupposti per l’adozione del provvedimento inibitorio (art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006).
2.- Si costituivano in giudizio il Comune di Arzano (6 dicembre 2022) e l’Asl 107 - Napoli 2 (15 dicembre 2022). Il 4 gennaio 2023 parte ricorrente depositava documenti; il 5 gennaio 2023 il Comune di Arzano depositava memoria ed il 17 gennaio 2023 depositava documenti. Con ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2023 era respinta l’istanza di tutela cautelare, dopo un primo D.P di accoglimento.
3. – Il 30 ottobre 2025 il Comune di Arzano depositava memoria rappresentando che, per come risultante dal verbale n. 1234 dell’11/01/2023, depositato il 17 gennaio 2023 “redatto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 2 Nord – UOC Igiene e Sanità Pubblica a seguito di sopralluogo effettuato in pari data, “una parte della pavimentazione della area interessata dalla presenza dei bottali è stata sostituita con nuove mattonelle color bianco […] eliminando l’accumulo di acque reflue.” Inoltre, risultava garantita l’impermeabilizzazione del pavimento, stante “l’assenza di infiltrazione di acque reflue nel substrato della superficie”. Il ciclo produttivo veniva quindi regolarmente riavviato, ed in considerazione dell’esito positivo delle verifiche svolte all’epoca dei fatti, l’Area Tecnica – Settore Attività Produttive dell’Ente non ha dovuto adottare ulteriori provvedimenti”. Su tali basi, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
4.- Il 9 dicembre 2025, chiedevano il passaggio in decisione della controversia, previa adesione alla “alla richiesta di improcedibilità del ricorso depositata dal Comune di Arzano per sopravvenuta carenza di interesse”.
5.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
6.- Oggetto dell’odierno contendere è, in parte qua , la diffida (prot. n. 41224 del 25.11.2022) con cui il Comune di Arzano – in esito ai sopralluoghi del 17 ottobre 2022 e 14 novembre 2022 ed ai rilievi dell’ASL di cui alla nota prot. 50199 del 18 dicembre 2022 (“anomalie circa lo stato di manutenzione della pavimentazione dove sono presenti i bottali e della relativa griglia di raccolta delle acque reflue”) - ha intimato alla ricorrente, che svolge l’attività di lavorazione delle pelli nella sede operativa di via Pecchia n. 181, la sospensione ad horas di “ogni attività relativa al processo di produzione che implichi l’utilizzo dei bottali, al fine di contenere ovvero di evitare dilavamenti di reflui sulle superfici all’attualità compromesse”.
6.1. - In questi termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio, aderendo ai rilievi in questo senso formulati dal Comune in vista dell’udienza di merito, doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi provveduto, in sostanziale adesione ai rilievi presupposti dalla diffida (cfr., verbale n. 1234 dell’11/01/2023, dep. il 17 gennaio 2023) alla rimozione delle criticità rilevate dall’Asl che avevano determinato il provvedimento inibitorio. Da tale circostanza – che, di fatto, comporta il superamento del provvedimento impugnato – discende che nessuna ulteriore utilità potrebbe trarre la società ricorrente dalla decisione del gravame proposto, per come peraltro rappresentato nella nota depositata il 9 dicembre 2025, con cui la Conceria U. Russo S.r.l. ha espressamente aderito all’eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Arzano.
6.2. - Conclusivamente, va dichiarata l’improcedibilità del gravame proposto.
6.3. – Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, tra tutte le parti, le spese di lite, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ER TT LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TT LA | PA ER |
IL SEGRETARIO